Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-05-2012, n. 7933 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Residence Margherita sas propose opposizione agli atti esecutivi chiedendo che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia del pignoramento immobiliare proposto da B.D..

Il tribunale di Modena, con sentenza del 22.3.2010, rigettò l’opposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi C. G. quale legale rappresentante della società Residence Margherita sas.

Resiste con controricorso la B..

Motivi della decisione

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di provvedimento pubblicato successivamente all’entrata in vigore della detta Legge (4 luglio 2009).

Correttamente è stato proposto ricorso per cassazione trattandosi di sentenza – in materia di opposizione agli atti esecutivi (notificata il 4.12.2008) – "non impugnabile", ai sensi dell’art. 618 c.p.c., nel testo così sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 4); violazione degli artt. 125 e 555 cod. proc. civ. e dell’art. 110 disp. att. cod. proc. civ. – e/o omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 617 in relazione all’art. 555 e 557 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli art. 156 – 474 – 475 – 479 e c.p.c. in relazione all’art. 617 c.p.c. – mancata o insufficiente pronuncia su un fatto determinante del giudizio.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 480 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 617 c.p.c., e/o omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 557 c.p.c., in relazione all’art. 555 c.p.c. (in particolare l’omesso deposito della nota di trascrizione).

Prima di procedere all’eventuale esame dei motivi deve rilevarsi quanto segue.

Il giudice del merito nell’esporre le "ragioni di diritto" ha, al punto 1. della motivazione, affermato: "L’opposizione è chiaramente inammissibile, perchè proposta per vizi dell’atto di precetto epperò oltre il termine di giorni venti previsto a pena di decadenza dall’art. 617 c.p.c. e decorrenti dal di di notificazione dello stesso precetto".

Ha, quindi, sinteticamente, analizzato anche i motivi di ricorso, nel merito, pervenendo alla conclusione del rigetto dell’opposizione.

Ora, deve rilevarsi che, con la declaratoria di inammissibilità (dell’opposizione agli atti esecutivi perchè tardivamente proposta), il giudice del merito ha chiuso il giudizio.

Con la conseguenza che le considerazioni di merito, che egli ha poi svolto, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione e ciò indipendentemente dalla formula adottata in dispositivo, ininfluente ai fini della individuazione della effettiva ratio decidendi – non tanto perchè sono formulate in modo per lo più sommario, quanto, per l’assorbente ragione, che tali valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.

Ne deriva che quelle ulteriori considerazioni, relative al merito della domanda, non sono riconducibili alla declaratoria di inammissibilità affermata, ma a quella che egli avrebbe adottato se l’esame del merito non fosse stato precluso, ponendosi su di un piano virtuale, "senza entrare nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali" (così S.U. 20.2.2007 n. 3840).

Di qui l’ammissibilità di una impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale e, viceversa, l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta sostanzialmente ad abundantiam nella sentenza impugnata (S.U. 20.2.2007 n. 3840; Cass. 5.7.2007 n. 15234; Cass. 2.5.2011 n. 9647;

v. anche Cass. 1.3.2012 n. 3229).

Nel caso in esame, l’impugnazione, con il ricorso per cassazione, è stata diretta a censurare esclusivamente le argomentazioni di merito della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Pur essendo dirimenti, ai fini della decisione, i rilievi indicati, va rilevato che, in ogni caso, anche sotto un altro i profilo, il ricorso per cassazione proposto sarebbe stato inammissibile.

Con riferimento, infatti alle modalità di proposizione, deve essere ribadito che – ai sensi dell’art. 323 c.p.c. – il ricorso per cassazione è un mezzo ordinario di impugnazione, nel senso che la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non costituisce un mezzo di gravame.

Questa precisazione consente di escludere che il ricorso per cassazione introduca una terza istanza di giudizio, perchè, con il ricorso per cassazione, non si potrà mai far valere la ingiustizia della sentenza, ma solo gli errori nel procedere e nel giudicare.

Si chiarisce, a questo proposito, che si tratta di un mezzo di impugnazione a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio.

Da tali indicazioni la giurisprudenza della Corte di legittimità ha tratto il principio per il quale, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di esse: e ciò perchè l’eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse (fra le tante, Cass. 20.11.2009 n. 24540; Cass. 11.2.2011 n. 3386; Cass. ord. 3.11.2011 n. 22753).

Sotto questo profilo, al di là delle conclusioni raggiunte con riferimento alla decisione in rito, deve sottolinearsi che l’attuale ricorrente ha censurato soltanto le rationes decidendi relative al fondo della domanda, senza impugnare la pregiudiziale ratio di inammissibilità dell’opposizione perchè tardivamente proposta; con la conseguenza che la decisione resta ferma sulla base della ragione indicata e non censurata.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso sarebbe inammissibile.

L’esame dei motivi di ricorso resta, pertanto, preclusa.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2011) 29-11-2011, n. 44137 Associazioni mafiose

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Svolgimento del processo

– che con l’impugnato provvedimento fu confermata l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di P. M., ritenuto indiziato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra";

– che, a sostegno di tale decisione, ritenne, in sintesi, la corte d’appello, previo richiamo ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, che la condotta posta in essere dal P., ancorchè risultata non idonea, all’esito del procedimento penale cui egli era stato sottoposto, a dar luogo ad un’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p., fosse tuttavia rivelatrice di uno "stretto rapporto di contiguità" tra esso P. ed un noto esponente mafioso di primissimo piano al quale egli si era rivolto onde ottenere, come aveva ottenuto, di essere messo in contatto con un consigliere regionale (ritenuto a sua volta colpevole del reato di cui al citato art. 416 bis bis c.p.), onde ottenerne l’appoggio in vista di una possibile candidatura politica, presentandosi appunto come persona che godeva l’appoggio di tutta la "famiglia" mafiosa, la quale avrebbe poi potuto appoggiare a sua volta il suddetto consigliere in occasione delle successive elezioni regionali;

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del P., sostenendo che esso avrebbe "disatteso i principi giuridici sostanziali e processuali che regolano la materia" in particolare "per avere erroneamente applicato la normativa sulle misure ante o praeter delictum nonchè per non avere motivato, se non in materia manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alle questioni sollevate coi primi motivi di gravame"; ciò con riguardo tanto alla ritenuta idoneità degli elementi presi in considerazione dalla corte d’appello a costituire validi indizi di appartenenza al sodalizio mafioso quanto, in subordine, alla ritenuta attualità di detta presunta appartenenza.

Motivi della decisione

– che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma penultimo, è ammesso solo per "violazione di legge", con esclusione, quindi, dei vizi di motivazione, salvo il caso (secondo il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) che la motivazione sia totalmente omessa ovvero sia qualificabile come "apparente", dovendosi per tale intendere, come recentemente affermato da Cass. 5, 19 maggio – 1 luglio 2010 n. 24862, Mastrogiovanni, RV 247682 (in linea, peraltro, con diverse altre pronunce precedenti), quella che "sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa", sì da rendere il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della propria decisione "fittizio e perciò sostanzialmente inesistente";

– che, nella specie, non risulta denunciata, con riguardo alla ritenuta sussistenza degli indizi di appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, alcuna specifica "violazione di legge" e neppure può dirsi che le proposte censure pongano in luce un difetto assoluto ovvero una mera apparenza della motivazione, nel senso sopra indicato, lamentandosi in esse soltanto (come indicato, nel resto, anche nella riportata enunciazione iniziale dei motivi) illogicità e contraddittorietà della motivazione e cioè vizi che, quand’anche sussistenti, non potrebbero, nella specifica materia, a cagione della limitazione contenuta nella surrichiamata disposizione normativa, assumere rilievo alcuno in questa sede;

– che, quanto al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, la relativa doglianza risulta basata soltanto sul richiamo al principio affermato da Cass. 1, 10 marzo – 11 maggio 2010 n. 17932, De Carlo, RV 247053, secondo cui "Ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione, l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua appartenenza ad un’associazione mafiosa solo se tale presunzione si fondi sulla verifica del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire di escludere l’impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonchè, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l’accertamento del reato e il momento di applicazione della misura"; principio, questo, che, nella specie, non appare utilmente invocabile, giacchè, per un verso, non può dirsi che non vi sia stata "verifica del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio" dal ricorrente, avendo la corte di merito posto in luce, in dichiarata adesione a quanto già osservato dal primo giudice, come il ruolo svolto da quest’ultimo fosse appunto quello, tutt’altro che irrilevante e privo di possibili, ulteriori sviluppi, di "farsi portatore del messaggio mafioso destinato a rammentare all’esponente politico regionale che il patto di scambio concluso con Cosa nostra gli imponeva di assecondare i desiderata dei suoi vertici e, nel caso specifico, di adoperarsi in favore di un uomo di loro fiducia"; per altro verso, non risulta, nè dal ricorso nè dal provvedimento impugnato, che fossero state prospettate "specifiche allegazioni difensive" diverse da quella, di cui v’è cenno nel suddetto provvedimento, concernente il fatto che il ricorrente, nel tempo in cui era sottoposto a custodia cautelare, aveva contratto matrimonio;

elemento, questo, che più che ragionevolmente è stato ritenuto, dalla corte di merito, privo di rilevanza, senza che, al riguardo, risulti neppure formulata obiezione alcuna nell’atto di ricorso;

– che, conclusivamente, il ricorso non appare, quindi, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 13-07-2012, n. 11996

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Svolgimento del processo

p. 1. La s.a.s. Supermercati Sinopoli ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Davoli avverso la sentenza n. 868 del 7 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello del Comune avverso la sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Davoli ed ha rigettato la domanda proposta da esso ricorrente riguardo alla mancata debenza al Comune di somme per la fornitura di acqua potabile per l’anno 2000, le quali erano state richieste dal Comune con una fattura.

p. 2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune.

p. 3. Il resistente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

p. 1. Il ricorso appare inammissibile per violazione del requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, cioè della enunciazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Invero la struttura del ricorso, nella parte dedicata al fatto è la seguente:

a) nella prima pagina, dopo l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata e una breve premessa enunciativa che con l’atto di citazione introduttivo del giudizio la parte ricorrente aveva agito nella qualità di presunto utente/consumatore del servizio idrico gestito dal Comune di Davoli, rappresentando al Giudice di Pace di aver ricevuto una fattura (non un atto di messa in mora ex art. 2943 c.c.) relativa ad una non identificata fornitura di acqua potabile per l’anno 2000, a partire dall’ultimo terzo della pagina si riporta – con tecnica di utilizzazione di un carattere più piccolo rispetto alla parte effettivamente espositiva del ricorso e che fa sì che ogni pagina consti di oltre cinquanta righe – il contenuto della citazione e la relativa riproduzione termina, con la data e la firma del difensore, all’inizio della pagina sei;

b) seguono sei righe nelle quali si dice che il ricorrente, "nella qualità di preteso debitore (attore formale, ma convenuto in senso sostanziale)", aveva contestato e negato decisamente l’esistenza della fornitura di acqua, che tale fatto non era stato valutato dal primo giudice e poi dal Tribunale, aveva eccepito in subordine la prescrizione, "la non dovutezza della soma, come indicata dal Comune arbitrariamente in fattura, oltre che, la non potabilità dell’acqua, per modo che era stata contestata in toto la richiesta di pagamento;

c) quindi, vengono enunciate riassuntivamente le difese svolte dal Comune fino al termine della pagina sette;

d) si riassumono, quindi, i contenuti della decisione del giudice di pace, si enuncia che il Comune ebbe a proporre appello e di esso si riassumono schematicamente i motivi fino a metà della pagina otto;

e) quindi si riproduce, sempre con il solito carattere il contenuto dell’appello incidentale della ricorrente fino ad un quarto della pagina diciassette, nuovamente con la data e la firma del difensore;

f) di seguito si enuncia che il giudizio di appello venne trattenuta in decisione con termine per deposito di note e repliche ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 19 marzo 2010, si riportano le conclusioni precisate dal ricorrente e, quindi, le motivazioni della sentenza impugnata.

p. 3.1. Ora, siffatta tecnica espositiva appare inidonea per evidente eccessività ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura integrale di una parte rilevante degli atti di causa, quali sono l’atto introduttivo del giudizio e l’atto di appello incidentale.

D’atro canto, le parti enunciative inframmezzate fra di esse risultano del tutto insufficienti ai fini della individuazione del fatto sostanziale e processuale cui allude la norma.

Di recente, ribadendo affermazioni consolidate di numerosissime precedenti decisioni (anche delle Sezioni Unite) facendone espresso richiamo, Cass. n. 1905 del 2012, con riguardo ad esposizioni del fatto simili a quella di cui al ricorso, ha statuito che "E’ inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Corte di cassazione di procedere alla lettura di tali atti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto".

Questo principio di diritto ha trovato conferma ancora più di recente da parte di Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, la quale si è così espressa: "1.- Queste Sezioni Unite hanno già affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive "l’esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena di inammissibilità. Con sentenza n. 16628/2009 è stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura. Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici. In particolare, tra le altre: – la sezione lavoro, con sentenza n. 2281/2010, ha osservato che la prescrizione relativa all’esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere; – la sezione tributaria, con sentenza n. 15180/2010, ha ritenuto che la sommarietà dell’esposizione implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub indice in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto; – la sesta sezione, con sentenza n. 6279/2011, ha ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare autonomamente i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero ad allegare, mediante "spillatura", tali atti al ricorso; – la terza sezione, con sentenza n. 1905/2012, ha da ultimo chiarito che, se si ammettesse che la Corte di cassazione proceda alla lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima; e che, inoltre, non agevolerebbe il rispetto del canone di ragionevole durata del processo. 2.- Il precipitato di tali enunciazioni è che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso. La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è invece richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa: la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere. La selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della pedissequa riproduzione, nonchè la esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso, vanno insomma fatte dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile. 3.- Le osservazioni che precedono non equivalgono ad affermare che anche la riproduzione del fatto mediante l’esclusiva, testuale esposizione dell’intera sentenza impugnata o della parte di essa dedicata allo "svolgimento del processo" (come spesso accade), necessariamente comporta l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Quel che appare in tal caso determinante è che la concisa esposizione dello svolgimento del processo (prescritta per la sentenza fino all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 69 del 2009 e da allora non più prevista in relazione alla nuova formulazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) possa ritenersi equivalente in concreto alla esposizione sommaria dei fatti della causa, la quale soltanto è funzionalmente collegata ai motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. In altri termini, riproducendo il fatto come riportato nella sentenza impugnata, il ricorrente assume il rischio sia di una rappresentazione non sufficientemente chiara sia della sua inadeguatezza funzionale in relazione ai motivi per i quali la sentenza stessa è censurata. La riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata può dunque ritenersi idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass., n. 5836/2011). Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso".

Alla luce delle ragioni indicate dalle Sezioni Unite la tecnica espositiva con cui il ricorso ha inteso assolvere all’onere di cui al n. 3, art. 366 appare inidonea a soddisfare il requisito previsto da tale norma, tanto più in una controversia il cui valore viene in chiusura del ricorso indicato in Euro 66,90.

p. 4. Peraltro, se accantonando l’assorbente rilievo della causa di inammissibilità, si procedesse alla (non dovuta, secondo l’arresto delle Sezioni Unite, che hanno lasciato aperta la possibilità di desumere il requisito del n. 3, art. 366 dall’illustrazione dei motivi solo nel caso di riproduzione della sentenza impugnata) lettura integrale del ricorso, si evidenzierebbero riguardo ai sette motivi su cui esso si fonda le seguenti considerazioni, che paleserebbero complessivamente l’infondatezza del ricorso:

aa) il primo motivo con cui si denuncia che erroneamente il Tribunale abbia escluso l’improcedibilità dell’appello, prospettata all’udienza di precisazione delle conclusioni dalla parte qui ricorrente sotto il profilo che sulla nota di iscrizione a ruolo vi sarebbe stata solo l’apposizione di un timbro della cancelleria e non la sottoscrizione del cancelliere, si paleserebbe infondato, perchè – fermo che la legge non prevede espressamente la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo da parte del cancelliere – esso attribuisce valore decisivo, ai fini della individuazione del momento della costituzione in giudizio, alla ricezione della nota da parte del cancelliere, piuttosto che all’iscrizione nell’apposito registro cronologico e nell’apposita rubrica alfabetica, olim disciplinati dall’art. 30 disp. att. c.p.c., ed ora, quanto al primo, dal D.M. Giustizia 27 marzo 2000, n. 264, art. 13, comma 1, n. 1, e quanto alla seconda dal comma 2 della stessa norma: al riguardo, per evidenziare l’eventuale tardi vita della costituzione sarebbe stato, in realtà, necessario fare riferimento alle risultanze di detti registri (in termini Cass. n. 6028 del 1988);

bb) il secondo motivo, là dove addebita, ai sensi del n. 5, art. 360 c.p.c., alla sentenza impugnata di avere omesso di motivare o di aver motivato contraddittoriamente o in modo insufficiente sulla "eccepita inesistenza dell’allaccio alla rete idrica comunale e conseguente fruizione del servizio di fornitura come indicato in fattura", sarebbe inammissibile, perchè, pur riproducendo prima una parte della citazione di primo grado e, quindi, dell’appello incidentale, non individua in modo preciso con quale specifica allegazione nel giudizio e particolarmente in detti atti la deduzione di tale circostanza fattuale era stata fatta; ed anzi, in essi si parla di inesistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione, ma non si coglie alcuna deduzione circa l’inesistenza di un allaccio alla rete idrica; ed inoltre, nella parte finale dell’esposizione il motivo svolge considerazioni evocative di una omessa pronuncia su "domanda" svolta nell’atto di appello incidentale, che avrebbe dovuto censurarsi ai sensi del n. 4, art. 360, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

cc) il terzo motivo imputa al Tribunale di avere violato l’art. 2697 c.c., là dove avrebbe trascurato che era stata contestata l’esistenza del rapporto di somministrazione nella sua seconda parte il secondo motivo, in ragione dell’inammissibilità della sua prima parte quanto all’affermazione del Tribunale che la parte ricorrente non aveva dedotto di non aver beneficiato dell’erogazione, rimane a sua volta inammissibile, perchè resta consolidata quella affermazione e, quindi, non è possibile sostenere che il Tribunale abbia violato l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., giacchè, argomentando che il rapporto poteva essere sorto in via di fatto, avrebbe trascurato che la fornitura era stata comunque contestata: ebbene, fermo che anche a questo proposito viene in rilievo la mancata indicazione della sede processuale in cui era avvenuta la contestazione dell’inesistenza fattuale della fornitura per l’anno di riferimento, cioè dell’inesistenza dell’allaccio, cui alludeva il motivo precedente, e fermo che le due sedi processuali indicate (nuovamente quelle ci fa riferimento il motivo precedente) non rivelano in alcun modo tale contestazione, si dovrebbe comunque osservare che avendo parte qui ricorrente agito in azione di accertamento negativo, incombeva ad essa dimostrare quel fatto, mentre si pretende di addebitare alla sentenza, sulla base della comunque indimostrata allegazione di quel fatto, che essa avrebbe considerato esistente la fornitura ancorchè incombesse al Comune di doverla provare;

dd) il quarto motivo, tendente a sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l’appello fosse a motivi limitati, appare privo di fondamento, giacchè del tutto inammissibilmente vorrebbe che l’individuazione dei limiti dell’appello dovesse derivare dalla contestazione dell’esistenza del rapporto di fornitura posta a base dell’azione, così non considerando che anche un’azione di accertamento negativo dell’esistenza di un rapporto di massa è da decidere secondo diritto e, peraltro, invocando a torto Cass. sez. un. n. 13917 del 2006, senza considerare il rilievo da essa attribuito alla necessità di una pronuncia espressa sulla natura della causa da parte del giudice di pace;

ee) il quinto motivo lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che nella specie non occorresse la prova della conclusione per iscritto del contratto, pur trattandosi di contratto concluso dalla P.A., in quanto nella specie il Comune era erogatore del servizio e le norme che prescrivono la forma scritta dei contratti della p.a. non si riferirebbero alla P.A. quando eroga un servizio:

si tratta di motivo del quale non è dimostrata la decisività, nel senso che, se anche l’affermazione del Tribunale fosse errata (sul che, trattandosi di controversia inerente una vicenda relativa all’erogazione di un servizio comunale obbligatorio, sarebbe necessario un approfondimento circa la necessità della forma scritta di conclusione e comunque circa le possibili modalità di essa, nella specie con riferimento a quelle di allacciamento alla rete idrica) ed effettivamente dovesse ritenersi che un rapporto contrattuale fra la parte ricorrente ed il Comune necessitasse della conclusione per iscritto, non risulterebbe in alcun modo come e perchè, acclarata l’inesistenza del rapporto contrattuale concluso per iscritto, tale inesistenza dovrebbe risultare ipoteticamente decisiva in funzione dell’accoglimento della domanda di accertamento dell’inesistenza del credito formulata da parte attrice contro la pretesa del Comune.

Invero, al riguardo, occorrerebbe sapere se la pretesa dell’amministrazione di fronte alla quale si è reagito con l’azione di accertamento negativo esercitata sia stata esercitata esclusivamente nel presupposto della qualificazione contrattuale della fonte del credito. In tal caso, il giudizio di accertamento negativo si sarebbe instaurato con esclusivo riferimento a tale fonte della pretesa. Ma parte ricorrente non l’ha allegato e, pertanto, essendo in questa sede noto a questa Corte solo che essa ha agito in accertamento negativo del credito di cui alla fattura non meglio qualificato quoad fonte, dell’eventuale cassazione della sentenza in accoglimento del motivo in esame, non è dato conoscere la possibile decisività in funzione della soluzione della controversia, perchè non risulta che l’oggetto di quest’ultima fosse limitato all’accertamento dell’inesistenza del credito in quanto fondato su contratto non concluso per iscritto. E, quindi, deve ritenersi che la domanda di accertamento fosse estesa alla negazione di qualsiasi ragione giustificativa del credito. In tale ottica, essendo rimasto indimostrato che la fornitura dell’acqua non vi fosse stata, potrebbe avere rilievo che, avendone beneficiato la parte ricorrente, Essa non potrebbe comunque pretendere di pagarla, a tacer d’altro ai sensi dell’art. 2041 c.c., ipotesi di accertamento negativo del credito, del quale non è dato sapere se fosse compreso nell’ambito della domanda;

ff) il sesto motivo (con cui ci si duole che sia stata ritenuta l’esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione) appare inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè si fonda sul contenuto di un documento non meglio identificato, del quale non riproduce il contenuto e non indica se e dove esso sia esaminabile in questa sede di legittimità (si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010), sia, gradatamele perchè ignora il riferimento al suo contenuto (come avviso di pagamento) a pagina quattro della sentenza impugnata;

gg) il settimo motivo prospetta una prima censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., addebitando alla sentenza impugnata di non avere provveduto sulla richiesta di determinare in via equitativa il credito nel presupposto della sua eccessività, richiesta formulata i via subordinata nella citazione di primo grado e, quindi, reiterata nell’appello incidentale, non avendola esaminata il primo giudice: si tratta di censura inammissibile, perchè, se è vero che nell’appello incidentale (come emerge dalla parte riprodotta), si reiterò quella richiesta, tuttavia, nella illustrazione del motivo non ci si preoccupa di precisare se essa venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d’appello e come, così delegando inammissibilmente alla Corte di ricercarlo negli atti, il che contrasta con l’onere del ricorrente in cassazione nell’articolazione di un motivo di ricorso per cassazione basato su un’omessa pronuncia (si veda Cass. n. 5087 del 2010 secondo cui "la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato su un motivo di appello o comunque su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini della astratta idoneità del motivo ad assolvere all’attività assertiva finalizzata all’individuazione della detta violazione, a precisare che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. In mancanza, il motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo di individuare la detta violazione e per ciò solo va ritenuto inammissibile""), tanto più in regime di applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che onera il ricorrente di fornire l’indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (da ultimo Cass. sez. un. n. 22726 del 2011);

hh) il settimo motivo prospetta, poi, una seconda censura, che, però, è anch’essa inammissibile, sia perchè si appunta su un passo motivazionale della sentenza impugnata che in essa non si coglie (quello riportato a pagina 47 del ricorso in neretto, seconda proposizione), sia perchè fa riferimento ad argomentazioni basate su un regolamento idrico comunale del quale si postula la disapplicazione anche in relazione al diritto comunitario, ma riguardo al quale non fornisce indicazione specifica sempre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

5. Conclusivamente il ricorso, stante la prevalenza della ragione di inammissibilità, dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-03-2013, n. 10195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. A.D. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della sentenza del tribunale di Noia, riduceva la pena per tutti i reati contestati, come da conforme richiesta del pubblico ministero e della difesa.

2. Con il ricorso per cassazione l’imputato chiede di essere assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, lamentando violazione dell’art. 500 c.p.p., e censurando la sentenza con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia e dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata applicazione della disciplina del reato continuato e per l’eccessività della pena per il capo A. 3. Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire il giorno di udienza un’istanza di rinvio per motivi di salute (trauma distorsivo – contusivo al ginocchio).

Motivi della decisione

1. Prima di tutto si deve rigettare la richiesta di rinvio per impedimento di salute, atteso che non risulta in alcun modo documentata la patologia, nè che questa comporti un impedimento assoluto a comparire.

2. Il ricorso è inammissibile; risulta dal testo della sentenza impugnata (pagina due) che l’imputato ha ammesso la propria responsabilità, rinunciando a tutti i motivi di merito e di rito dell’appello, con la sola eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena.

3. Per tale motivo la Corte d’appello – del tutto correttamente – ha limitato la propria pronuncia agli aspetti sanzionatori, rideterminando la pena nei termini richiesti dalla difesa dell’imputato.

4. Ciò premesso, è sufficiente richiamare la precedente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, ne ometta l’esame anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Pertanto, poichè, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l’effetto devolutivo dell’Impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, nè può farlo il giudice di legittimità (ex multis, sez. 2^, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo, Rv. 249269).

5. Quanto ai motivi sulla pena, essi sono inammissibili perchè svolgono censure di merito che non sono proponibili in sede di legittimità, specie a fronte di una motivazione congrua e priva di vizi logici (cfr. pag. 2). I motivi sulla pena sarebbero comunque inammissibili in quanto meramente ripetitivi di quelli già proposti con l’atto di appello (cfr. Sez. 5^, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), tanto più che censurano una parte della sentenza che aveva accolto integralmente le richieste sanzionatone difensive (si vedano conclusioni difensive verbalizzate in udienza di discussione di appello).

6. Sussistono, dunque, plurimi motivi di inammissibilità del ricorso; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.