Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3997 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La s.p.a. S., odierna appellante, con ricorso proposto nel 1999, premesso di essere concessionaria di servizi di autotrasporto di linea di passeggeri a mezzo autobus sul percorso Sansepolcro – San Giustino – Città di Castello, si rivolgeva al T.a.r. Umbria chiedendo l’accertamento che i titoli concessori e autorizzatori in forza dei quali la Gestione governativa della Ferrovia centrale Umbra (F.C.U.) esercitava una linea ferroviaria (Sansepolcro – Perugia – Ponte San Giovanni – Perugia – Sant’Anna – Terni) e i relativi servizi sostitutivi a mezzo autobus non legittimavano detta Gestione allo svolgimento di attività di trasporto pubblico locale nella tratta Sansepolcro – Città di Castello secondo il percorso, con le fermate, le corse e gli orari attualmente praticati, e l’adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori.

La società chiedeva, in subordine, in ipotesi di accertata conformità del servizio esercitato di fatto a quello concesso o autorizzato, di annullare i relativi provvedimenti di estremi ignoti.

Essa chiedeva, inoltre, l’accertamento del danno ingiusto provocato da F.C.U. a S. e il relativo risarcimento del danno, a decorrere dall’anno 1993, quantificato in lire 235.806.000 per anno.

2. Il Tar adito con la sentenza in epigrafe (n. 522/2000) ha dichiarato il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni:

a) la controversia, nella parte in cui genericamente contesta i provvedimenti concessori e autorizzatori, è inammissibile per mancato rispetto dei termini di decadenza e per genericità delle censure;

b) la controversia, nella parte in cui deduce un comportamento asseritamente illecito di un concessionario di trasporto nei confronti di altro concessionario di trasporto, esula dalla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici locali di cui all’art. 33, d.lgs. n. 80/1998, che non si estende al contenzioso tra due concessionari in concorrenza tra loro; ad avviso del Tar la lite avrebbe dovuto essere impostata come lagnanza dell’omessa vigilanza o controllo da parte del concedente sul concessionario, mentre il contraddittorio non sarebbe stato instaurato con l’amministrazione vigilante, e inoltre in concreto si lamenta solo l’illecita condotta del concessionario, non l’omessa vigilanza del concedente. Non sarebbero amministrazioni vigilanti né il Ministero delle infrastrutture e trasporti né la Regione Umbria, evocati in giudizio.

3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, lamentando che:

– errerebbe il Tar a ritenere la gestione governativa un concessionario privato, in quanto con l’art. 18, l. n. 526/1982, il Ministero infrastrutture rilevò la gestione dal concessionario privato e la assunse in via diretta; pertanto si tratterebbe di una pubblica amministrazione per cui correttamente l’azione è stata impostata nei confronti della Gestione governativa, con conseguente giurisdizione amministrativa;

– né si sarebbe potuta impugnare la concessione, essendovi solo un provvedimento che autorizza il servizio sostitutivo, conosciuto nel corso del giudizio di primo grado.

Nel merito, l’appellante chiede l’esame dei motivi del ricorso di primo grado.

4. L’appello è infondato.

4.1. L’art. 18, co. 1, e 2, l. n. 526/1982, ha disposto che "è dichiarato il riscatto delle ferrovie TerniPonte S. GiovanniUmbertide con diramazione ponte S. GiovanniPerugia e UmbertideSan Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbroaretine, nonché l’assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell’incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti".

Da tale previsione normativa si evince che la Gestione governativa della Ferrovia Centrale Umbra non può essere qualificata come concessionario privato, ma come pubblica amministrazione, articolazione del M.I.T., che gestisce in via diretta un servizio pubblico di trasporto.

4.2. Non ne consegue, tuttavia, quanto preteso dall’appellante, e cioè che si tratti di una controversia in materia di servizi pubblici, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 80/1998 (trasfuso nell’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a.).

4.3. Si deve premettere all’uopo che la regola dell’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina avendo riguardo alla legge vigente al momento della domanda, non può trovare applicazione nel caso in cui la norma determinante della giurisdizione venga, mentre la lite pende, dichiarata incostituzionale.

La pronuncia di incostituzionalità fa infatti venir meno retroattivamente la norma sulla giurisdizione, salvo il limite dei rapporti esauriti (Cass., sez. un., 3 luglio 2007 n. 4993, in Urb. e app., 2007, 1110.).

Sicché, dichiarata incostituzionale la norma sulla giurisdizione, il giudice davanti a cui pendono i giudizi instaurati sulla base della norma incostituzionale, dovrà dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Per l’effetto, il Collegio deve tener conto del testo dell’art. 33, d.lgs. n. 80/1998, come risultante dal dispositivo della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 (da leggere sulla base della sua motivazione), successiva alla sentenza di primo grado.

4.4. Nell’esegesi del citato art. 33, il Collegio osserva che ricadono nella giurisdizione del g.a. in materia di pubblici servizi anche le controversie inerenti il corretto adempimento del rapporto concessorio (escluse le questioni inerenti indennità, canoni e altri corrispettivi), e le controversie inerenti la vigilanza e il controllo sul concessionario: tuttavia ne esulano i comportamenti meramente materiali non riconducibili, neppure in via mediata, all’esercizio del potere.

Trattandosi di giurisdizione esclusiva sulle "controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi", si deve ritenere che, purché vi sia una concessione di servizio pubblico, sia la concessione, sia il corretto adempimento del rapporto concessorio, possono, in sede di giurisdizione esclusiva, essere contestati sia dalle parti della concessione, sia da soggetti terzi.

Diverso è invece l’ambito di operatività dell’art. 5, l. Tar (ora art. 133, co. 1, lett. b) c.p.a.), che nel testo originario si riferiva ai "rapporti di concessione di beni e servizi pubblici"; il riferimento ai servizi pubblici fu espunto a seguito dell’introduzione dell’art. 33, d.lgs. n. 80/1998. Infatti in tale previsione il riferimento ai "rapporti di concessione" giustifica l’esegesi secondo cui solo le parti del rapporto concessorio, e non i terzi, possono dedurre il rapporto concessorio in sede di giurisdizione esclusiva.

4.5. Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado non ha dedotto alcuna specifica illegittimità dei provvedimenti autorizzatori o concessori; sicché correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua.

4.6. Neppure ha lamentato una condotta pubblica illegittimamente omissiva (omessa vigilanza o controllo sul concessionario), come pure esattamente rilevato dal giudice di primo grado.

4.7. Essa ha invece lamentato la sussistenza di un comportamento materiale illecito, vale a dire l’esercizio di una attività di trasporto oltre i limiti del servizio di trasporto sostitutivo.

Tanto, viene contestato non già ad un concessionario di servizio pubblico, nel qual caso si sarebbe potuto configurare un inadempimento del rapporto concessorio, rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a. sulla concessione di servizio pubblico (estesa alla fase di esecuzione del rapporto), ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 80/1988 (ora art. 133 c.p.a.).

La condotta illecita invece è riferita, come afferma la stessa appellante, ad una Gestione governativa, ossia ad una pubblica amministrazione che esercita in via diretta un servizio pubblico.

In definitiva, si deduce un comportamento materiale illecito che interferisce con la concessione di cui è titolare la ricorrente.

Si tratta di una controversia, in cui vengono in considerazione comportamenti meri non riconducibili nemmeno mediatamente all’esercizio di un potere pubblico, con conseguente difetto di giurisdizione del g.a., mancando una disposizione che in materia abbia previsto la giurisdizione esclusiva.

4.8. Né rileva che, secondo quanto dedotto solo con l’atto di appello, e mai in primo grado, esisterebbe un provvedimento autorizzativo del servizio sostitutivo, e dunque un atto autoritativo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, sotto un primo profilo, tale atto non risulta impugnato in primo grado o specificamente contestato con motivi aggiunti in appello: non risulta mai contestata l’illegittimità di tale provvedimento, e nemmeno che il comportamento concreto sia in contrasto con il provvedimento (se legittimo).

Sotto un secondo profilo, non risulta che lo stesso provvedimento abbia esplicitamente consentito lo svolgimento del servizio sostitutivo per la tratta Sansepolcro – Città di Castello, sicché la controversia non riguarda la sua legittimità.

Avuto riguardo al tenore delle domande di parte, pertanto, la lite verte su un mero comportamento materiale non collegato all’esercizio di un potere.

5. In conclusione l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado di lite possono tuttavia essere compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9318 del 2000, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-12-2011, n. 25699 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Firenze, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato la validità della clausola del termine apposta ai contratti di lavoro stipulati da F.F. con Poste Italiane S.p.A., per il periodo 9 luglio 1996/30 settembre 1996, per il periodo 31 dicembre 1996/1 febbraio 1997, per il periodo 12 luglio 1999/30 settembre 1999: i primi due contratti motivati da esigenze eccezionali di riorganizzazione aziendale ex art. 8 CCNL 1994 e successivi accordi integrativi, il terzo motivato ai sensi della stessa norma collettiva dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie.

La F. ricorre per cassazione con due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. circa l’onere della prova – da parte delle Poste Italiane – delle esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ed innovazioni tecnologiche dell’apparato lavorativo che giustificano l’assunzione a tempo determinato.

Con il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 sostenendo che la clausola contrattuale è generica ed indeterminata, risolvendosi in una mera determinazione cronologica, e quindi radicalmente nulla per contrarietà ad un sistema normativo inderogabile perchè di ordine pubblico.

La società Poste Italiane ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio condivide la relazione circa l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 per omesso deposito del contratto collettivo del 1994 e successivi accordi sindacali del 25.09.1997, nonchè degli accordi attuativi, che non risultano menzionati nell’elenco degli atti riportati in calce al ricorso stesso.

In ogni caso il ricorso è infondato in punto di merito.

Con riferimento ai primi due contratti si osserva che gli stessi sono validi, in quanto rientrano nella previsione dell’art. 8 del CCNL del 1994 nel testo introdotto dall’accordo integrativo 25.09.1997, in virtù del quale le parti collettive hanno prorogato al 30 aprile 1998 il temine, entro il quale la società avrebbe potuto procedere ad assunzioni straordinarie con contratti a tempo determinato (cfr Cass. sentenza n. 25225 del 30 novembre 2009 ed ordinanza n. 3806 del 16 febbraio 2011).

Con riguardo al terzo contratto, concernente l’assunzione a tempo per sostituire personale assente durante le ferie, va premesso che la contrattazione collettiva ha individuato preventivamente, in virtù della cd. delega in bianco conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, con superamento dei vincoli di conformazione previsti dalla L. n. 230 del 1962. Il che è avvenuto nel caso di specie in cui la contrattazione collettiva ha accertato preventivamente che nella situazione della società Poste Italiane fossero necessarie nel periodo giugno – settembre di ogni anno, quindi in concomitanza di assenze per ferie del personale della società, assunzioni a temine all’interno dei limiti numerici stabiliti dalla medesima contrattazione collettiva, in tal modo individuando, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge, una ipotesi nuova di possibile apposizione di un termine finale al contratto di lavoro rispetto a quelle tassativamente previste dalla L. del 1962.

Pertanto nessuna violazione di legge, anche quanto al rispetto della gerarchia delle fonti normative, è riscontrabile nella decisione dei giudici di appello, che hanno valutato corretta l’applicazione del termine ai contratto in questione nel periodo 12 luglio 1999/30 settembre 1999, alla luce della previsione collettiva indicata (sul punto l’orientamento di questa Corte è uniforme: cfr. Cass. n. 25225 cit.; Cass. n. 6052 del 6 marzo 2008; Cass. n. 4933 del 2 marzo 2007;

da ultimo Cass. ordinanza cit. n. 3806 del 2011). Nè trova applicazione l’anzidetto limite temporale del 30 aprile 1998, che riguarda, come già in precedenza evidenziato, la diversa fattispecie- oggetto dei due primi contratti – dell’assunzione per esigenze eccezionali, per la quale solamente le parti collettive in sede patrizia delimitarono il periodo operatività (cfr Cass. sentenza n. 25225 del 2009 citata ed ordinanza n. 3806 del 2011 citata).

4. In conclusione il ricorso va rigettato con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-08-2011, n. 7061 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava il decreto con cui era disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale sopra specificato, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

L’esame di tale questione assume carattere prioritario rispetto ad ulteriori profili, poiché il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons.Stato, VI Sez., 30 gennaio 2009 n. 519; V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).

E’ noto che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 25-08-2011, n. 32879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Napoli ha applicato ad P.A. la pena (sospesa) di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 337 c.p..

Con la stessa sentenza ha dichiarato, ex art. 129 c.p.p.,, "non doversi procedere… in ordine al reato contestato al capo 2) per difetto di querela". 2. Contro la decisione ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legga penale con riferimento agli artt. 582 e 585 c.p., rilevando che la sussistenza dell’aggravante del nesso teleologia), ritualmente contestata all’imputato, rendeva il reato di lesioni procedibile d’ufficio.

3. Il ricorso merita accoglimento, risultando fondato il rilievo del ricorrente e mancando nella sentenza ogni traccia di motivazione per giustificare l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il seguito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.