T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei Conti, con decreto del 23 aprile 2005, ha indetto una procedura concorsuale a 150 posti, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1.

L’odierno ricorrente – inquadrato nei ruoli della Corte con qualifica funzionale B3 – espone di non aver presentato domanda di partecipazione nel termine (31 ottobre 2005) fissato nel bando, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

In presenza dell’avversato decreto del 18 giugno 2009, si duole il ricorrente della mancata riapertura dei termini di partecipazione al concorso, proponendo le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge e delle regole della par condicio. Mancata riapertura dei termini relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla presentazione delle domande di partecipazione in conseguenza della sostanziale modifica del bando originario con violazione dei principi propri di procedure concorsuali e di principi generali del diritto amministrativo, quali – in termini precipui – quello inerente la dicotomia tra atto ricognitivo e costitutivo e – in termini estensivi – quello del contrarius actus.

Le modificazioni introdotte dalla sopravvenienza del 2009 rispetto al bando originario del 2005 sarebbero rappresentate:

– dalla suddivisione dei 150 posti messi a concorso sulla base di differenti tipologie di attività;

– la richiesta, nei confronti dei candidati che già avessero presentato domanda di partecipazione, di indicare la tipologia di attività per la quale intendessero concorrere;

– la modificazione della prova d’esame (in luogo dello svolgimento di un elaborato, test articolato su 60 quesiti a risposta multipla);

– la modificazione delle modalità di svolgimento e della durata dei corsi di qualificazione.

Assume parte ricorrente che, in ragione dell’illustrata sostanziale modificazione non soltanto dell’oggetto della procedura concorsuale de qua, ma anche dei requisiti previsti per prendere parte alla stessa, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale riapertura, secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, avrebbe dovuto riguardare anche coloro che non fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione alla data all’uopo originariamente fissata (21 aprile 2005), avuto riguardo all’arco temporale ultraquadriennale intercorso dalla pubblicazione del bando al momento dell’introduzione delle suindicate modificazioni ad esso apportate.

Nel soggiungere come il bando originario sia stato modificato con determinazione avente carattere costitutivo e non ricognitivo, parte ricorrente evidenzia come tale presupposto appieno connoti la dedotta aspettativa ad una riapertura dei termini della selezione de qua.

2) Violazione di legge e della par condicio a conferma della doverosità della riapertura dei termini di cui sopra, vista la natura costitutiva dell’innovato bando. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, giusta previsione di gara che consente il "doppio salto". Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Il bando di concorso (nelle sue previsioni originarie, così come a seguito delle apportate modifiche) sarebbe illegittimo in ragione della consentita partecipazione alla selezione di tutti i dipendenti della Corte collocati in area B.

Verrebbe, per l’effetto, a determinarsi – in violazione dei principi indicati in epigrafe – una consentita progressione per saltum, atteso che l’accesso all’area C sarebbe consentito all’intero novero dei soggetti inquadrati in area B, indipendentemente dalla posizione (B1, B2, B3, B3S) da essi rivestita.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata dalla Sezione respinta con ordinanza n. 4692, pronunziata nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, essenzialmente incentrato sulla mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi.

La rilevanza di tale argomentazione – in termini di interesse alla sottoposizione all’adito organo di giustizia della questione sopra precisata – appieno rileva ove si consideri che parte ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al concorso nel termine all’uopo fissato, in quanto non in possesso a tale data dei prescritti requisiti di partecipazione.

Sostiene la parte stessa, al riguardo, che la sostanziale immutazione della lex specialis – veicolata dal decreto n. 550 del 2009 – avrebbe dovuto imporre alla procedente Amministrazione una generale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in discorso, pena la violazione di affermati principi generali dell’ordinamento, nonché delle coordinate di legittimo svolgimento delle procedure selettive.

La doglianza non riveste giuridico pregio e, per l’effetto, non merita accoglimento.

Rileva al riguardo il Collegio come la prospettazione di parte ricorrente sarebbe suscettibile di favorevole considerazione soltanto laddove la rettifica di un bando di concorso venisse ad incidere sui requisiti di partecipazione, ampliandone la portata con riveniente allargamento della potenziale platea dei partecipanti: in tale ipotesi atteggiandosi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, effettivamente, in termini di doverosità, al fine di consentire la partecipazione anche a chi, pur interessato alla procedura, non vi avesse inizialmente partecipato a fronte di una clausola escludente del bando, poi modificata in senso ampliativo.

In tale evenienza, infatti (e, quindi, nel caso in cui la rettifica del bando originario avesse comportato un ampliamento dei potenziali partecipanti) si dimostrerebbe irrazionale (e, comunque, non fondata su alcun apprezzabile interesse pubblico) la scelta di non ammettere al concorso i soggetti che avessero medio tempore maturato i requisiti.

Se, infatti, l’interesse dell’Amministrazione procedente va identificato nell’esigenza di favorire la massima partecipazione dei soggetti astrattamente idonei, al fine di pervenire alla selezione dei candidati "migliori"), allora viene a dimostrarsi priva di ragionevole fondamento la scelta di precludere la partecipazione a coloro i quali, alla data della nuova chiusura dei termini di iscrizione al concorso, avessero maturato i requisiti, ancorché in epoca successiva alla prima indizione, poi rettificata.

Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Umbria, 28 maggio 2009 n. 262) che, "in materia di concorsi per il pubblico impiego, un principio generale di remota origine giurisprudenziale vuole che, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito (anche solo, ad es., aumentando il numero dei posti), essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione", al fine di "dar modo di partecipare a coloro che, valutando le condizioni originarie, avevano ritenuto di non averne interesse": principio, quest’ultimo, che, ancorché "non legificato, ma pacifico in giurisprudenza, si considera derivare dal fondamentale valore dell’imparzialità dell’amministrazione" e "si correla, del resto, anche a canoni di buona amministrazione".

Ferma la sostanziale condivisione dell’orientamento del quale si è dato conto, rileva peraltro la Sezione come le modificazioni apportate all’originario bando di concorso per effetto delle disposizioni introdotte dal gravato decreto del 2009 non rivelino carattere "adeguatamente" sostanziale, tale da indurre – con carattere di obbligatorietà – una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non hanno formato, infatti, oggetto di modifica:

– il numero complessivo dei posti messi a concorso;

– i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;

– l’oggetto della selezione stessa;

– l’articolazione del concorso per titoli ed esami, nonché il "peso", in termini di assegnazione di punteggio, riservato, rispettivamente, alla prova scritta ed alla valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli di studio, culturali e professionali.

Deve quindi escludersi che le imputazioni apportate alla lex specialis abbiano determinato, in capo alla procedente Amministrazione, alcun obbligo di disporre la riapertura dei termini di che trattasi, per come sostenuto dalla parte ricorrente: obbligo la cui immanenza appare predicabile:

– non soltanto laddove il numero dei posti messi a concorso, le regole di articolazione della selezione, ovvero l’oggetto della stessa avessero formato oggetto di incisiva rimeditazione;

– ma, anche, nel caso in cui gli stessi requisiti di ammissione fossero stati modificati, determinando un corrispondente ampliamento della platea dei potenziali partecipanti, a fronte del quale sarebbe stato ben irragionevole non consentire anche ai soggetti (originariamente) non in possesso dei requisiti una rimessione in termini ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Diversamente da quanto ora osservato, il gravato decreto del 2009 – inalterati il numero dei posti messi a concorso, la configurazione della selezione per titoli ed esami, nonché i requisiti per la partecipazione alla stessa – ha:

– articolato il novero delle posizioni messe a concorso per profili professionali;

– modificato le modalità di svolgimento della prova scritta (non più elaborato, ma test a risposta multipla)

– compresso la durata del corso di formazione.

Nessuna di tali modificazioni è destinata, con ogni evidenza, ad incidere sui requisiti di partecipazione; né alcuna di esse integra una modificazione dell’originario bando in termini sostanziali, tali cioè da indurre – con il carattere di "obbligatorietà" postulato dalla parte ricorrente – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva de qua.

La censura, dimostratasi infondata, deve pertanto essere respinta.

3. Con ulteriore argomento di censura, si duole parte ricorrente (la cui posizione funzionale di appartenenza è B3) che la consentita partecipazione alla procedura di che trattasi di dipendenti inquadrati in sottordinate posizioni (B1 e B2) consentirebbe a questi ultimi di accedere, in caso di esito vittorioso del concorso, all’area C (posizione C1) mediante una preclusa progressione per saltum.

Va in primo luogo osservato come la posizione legittimante ravvisabile in capo alla parte ricorrente, ai fini della proposizione della censura ora all’esame, riveste debole consistenza, atteso che la mancata partecipazione al concorso de quo (a fronte dell’omessa presentazione della domanda di ammissione, avvenuta in ragione della carenza dei prescritti requisiti) non consente la qualificabilità in termini di personalità, attualità, concretezza e differenziazione dell’interesse fatto valere nel contestare l’ampliato novero dei soggetti facoltizzati a presentare domanda di partecipazione.

Nondimeno, la censura si dimostra infondata anche nel merito; per l’effetto imponendosi la reiezione delle argomentazioni in proposito articolate.

Intende il Collegio, a tale riguardo, aderire all’orientamento dalla Sezione già esplicitato, proprio a proposito del concorso oggetto di odierna indagine, con la rammentata sentenza 10216/2006.

Anche nella vicenda contenziosa definita con la decisione ora richiamata, la parte ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici (nonché la disparità di trattamento e la contraddittorietà insite nella presupposta normativa di matrice contrattuale), in relazione alla possibilità per i dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 (incaricati dell’espletamento di mansioni esecutive) di transitare direttamente nell’area C senza passare per la posizione B3; ulteriormente rappresentando che tale consentita possibilità – oltre ad essere contraddittoria in riferimento alla espressa previsione, nel contratto collettivo, di una selezione appositamente preordinata al passaggio da B1/B2 a B3- – si sarebbe, ulteriormente, rivelata in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità dei "doppi passaggi di qualifica".

La disciplina della selezione interna de qua, così come delineata dalla pertinente contrattazione collettiva (art. 15 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1995; C.C.N.L. del personale delle aree funzionali della Corte dei conti del 12 novembre 2004, che a sua volta rinvia all’art. 8 del C.C.N.L. 12 giugno 2003), non si pone infatti in contrasto con i principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr. sentenze 24 luglio 2003 n. 274, 4 dicembre 2002 n. 517, 23 luglio 2002 n. 373, 29 maggio 2002 n. 218, 16 maggio 2002 n. 194, 4 gennaio 1999 n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528, 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161), ed in particolare con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.), non configurandosi nella specie una procedura selettiva finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale attraverso l’ingiustificata valorizzazione dell’anzianità di servizio.

In proposito, va osservato come, con le richiamate sentenze nn. 1/1999 e 194/2002, la Corte Costituzionale, richiamandosi agli artt. 97, 51 e art. 98 e art. 3 della Costituzione, abbia evidenziato come il pubblico concorso sia imposto anche per l’accesso alla qualifica successiva in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (rappresentando, quindi, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione).

La Corte, nel censurare la prevista ammissione ai corsi di riqualificazione di dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore (in quanto volta a "conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme"), ha poi ribadito che "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci".

Nel caso in specie, le modalità del concorso, con le quali la partecipazione è stata estesa a categorie di personale diverse da quella (B3) immediatamente sottordinata rispetto alla posizione da conferire (C1), in ossequio al principio di salvaguardia dell’anzianità, non attribuiscono al requisito della mera anzianità quella funzione "abnorme" individuata dal Giudice delle leggi, ossia di un criterio elusivo del meccanismo generale del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al contrario, appare del tutto conforme al principio di eguaglianza, che impone di trattare in maniera differenziata le situazioni in sé diverse, l’operato dell’Amministrazione che, pur permettendo un’ampiata partecipazione alla procedura di selezione, ha tuttavia articolato ed opportunamente valorizzato, in sede di formazione della graduatoria finale, le diverse condizioni personali che avevano legittimato l’ammissione alla fase concorsuale.

È al riguardo sufficiente considerare che i punteggi per l’anzianità sono differenziati in relazione alla posizione di appartenenza degli aspiranti (in particolare: punti 1,00 per i B3; punti 0,75 per i B2; punti 0,50 per i B1), senza che lo scarto previsto sia irragionevole al punto da trasmodare in invalidità della norma.

Per ciascun anno di servizio dei dipendenti B3 è, infatti, prevista l’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al corrispondente periodo per i dipendenti B1 (10 anni di servizio dei primi sono equivalenti a 20 anni degli altri); laddove il raggiungimento di 20 punti di anzianità per i B3 richiederebbe, per i dipendenti in posizione B1, un servizio prestato per almeno 40 anni (analogo ragionamento, ancorché in termini aritmeticamente più attenuati, valendo per i dipendenti B2).

Non può quindi ritenersi che il mero fatto del conseguimento dell’anzianità necessaria in profili professionali diversificati conduca ad una pedissequa (quanto ingiustificata) omologazione delle posizioni dei partecipanti, atteso che, in tal modo, verrebbe a realizzarsi un pratico "appiattimento" di esperienze lavorative diverse con riveniente forzata "omogeneizzazione" di mansioni di rilevanza non equiparabile.

La censura, come in precedenza anticipato, è quindi infondata e deve essere disattesa.

4. Nel ribadire l’inaccoglibilità delle esaminate doglianze, non può esimersi il Collegio da disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 13-07-2012, n. 11991 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 457 del 9 settembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montesarchio, che aveva accolto la domanda di M. M., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel, alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma, 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.

p. 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie Pari 6, comma, 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

p. 3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone dieci motivi, l’intimato non ha resistito.
Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2", assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perchè la L. n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lett. h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

Con il secondo motivo si deduce "difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso" e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto comma 4, art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c." e "omessa motivazione su punti decisivi della controversia", sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perchè rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato possibile anche perchè l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente sanzionabile dall’Autorità ai sensi della citata L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 20, lett. c).

Il quarto motivo deduce "insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.

Il quinto motivo deduce "Difetto di interesse ad agire. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. – art. 1223 c.c. e del principio della causalità adeguata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Abuso del diritto". Il motivo concerne l’aspetto della sussistenza del danno.

Il sesto motivo deduce "violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (ultrapetizione)" nonchè "contraddittoria ed insufficiente motivazione" e concerne il riferimento fatto dal Tribunale all’inadempimento del dovere di informazione circa la modalità gratuita di pagamento.

Il settimo motivo, dedotto come quelli successivi in via subordinata, denuncia "violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (ultrapetizione)" ed afferisce alla stessa problematica oggetto del motivo precedente. La stessa cosa dicasi dell’ottavo, del nono e del decimo motivo, che enunciano vizi di motivazione.

p. 2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: "II potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37, stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve "escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto".

p. 3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa ed essendo quelli a partire dal settimo proposti in via subordinata, restano assorbiti.

p. 4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dal M., in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Montesarchio, debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

p. 5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda del M.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il M. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile – 3, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 25-01-2011, n. 733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 ottobre 2008 l’INPS ha indetto una gara d’appalto con procedura ristretta per l’aggiudicazione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura per 3 anni di soluzioni e servizi di contact center multicanale per l’erogazione di servizi informativi e dispositivi alle utenze dell’INPS e dell’INAIL, per la fornitura delle necessarie risorse professionali ed infrastrutture, nonché per la progettazione e prestazione dei servizi professionali, operatori, di sviluppo software e fornitura e gestione dell’infrastruttura; l’importo base del servizio (senza opzioni) era fissato in euro 148.662.650,00 (IVA esclusa).

Alla gara, dopo la fase di prequalifica, furono invitati a partecipare 4 costituendi R., fissando la data di scadenza al 4 maggio 2009, poi prorogata dapprima a 11 maggio 2009 e di poi (quando il R. A. aveva già presentato il plico dell’offerta) al 15 maggio 2009; differimento comunicato dapprima con fax e poi con telegramma, dando la facoltà alle concorrenti di ritirare le offerte eventualmente già presentate.

Esaminate le offerte, nella seduta del 3 sett. 2009 la Commissione stilò la graduatoria finale, collocando al primo posto R. T.W. S.p.a. con punti 95,33, al secondo posto R. P.L. con 91,89 punti ed al terzo posto R. A. con 76,79 punti.

Con nota 8 sett. 2009 l’INPS informava l’A. e le altre concorrenti che la gara era aggiudicata provvisoriamente al R. T., ma poi, in data 1° ott. 2009, comunicava la sospensione della stessa aggiudicazione fino alla definizione del procedimento aperto (su istanza di A.) dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) circa la legittimità della seconda proroga del termine di presentazione delle offerte (che aveva consentito la partecipazione alla gara della T. e di P.L.).

Quindi con parere 17 dicembre 2009 n. 160, l’A.V.C.P. riteneva illegittima la seconda proroga, con la conseguenza che il termine ultimo di presentazione delle offerte doveva intendersi quello già fissato per il giorno 11 maggio 2009 e che la stazione appaltante era invitata a far conoscere le proprie determinazioni entro i successivi 30 giorni.

1.1. Successivamente, invece, l’INPS procedeva alla verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese partecipanti e di poi comunicava all’A. R., con nota 17.3.2010 n. 4732, l’esclusione dalla gara per l’asserita mancanza del requisito del fatturato specifico per servizi analoghi nel triennio 20052007 in capo all’A. e del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006 in capo al legale rappresentante della mandante O. S.p.a.; quindi la stazione appaltante (dopo aver informato l’Autorità che la problematica della seconda proroga era stata superata a seguito dell’esclusione dell’A. R.) con nota 18 marzo 2010 comunicava ai partecipanti che la gara era stata aggiudicata definitivamente alla T. S.p.a. R., salve le verifiche in corso di completamento, mentre, infine, con nota 22 aprile 2010 consentiva al R. A. l’accesso (già richiesto più volte dal marzo 2010) a tutti gli atti di gara (fissandolo in data 27 aprile 2010, salvo, poi, a rinviarlo a causa dell’opposizione di T. R. e di P.L. che richiedevano l’oscuramento di una parte della stessa documentazione esibita in sede di verifica dei requisiti).

1.2. L’A., però, da un lato, ritenendo di essere stata illegittimamente esclusa e, dall’altro, contestando la legittimità della proroga del termine e della partecipazione alla gara di T. e P.L., ha proposto il ricorso n. R.G. 4309/2010 chiedendo l’annullamento, previa sospensione, sia della determinazione INPS, Dir. Centr. Risorse Strum. n. 139 sia di quella n. 140, entrambe del 17 marzo 2010 (che, rispettivamente, avevano disposto l’esclusione dell’A. e l’aggiudicazione definitiva della gara alla T. S.p.a. R.), nonché degli atti tutti della procedura di gara, compresi, ove necessario, bando e lettera d’invito.

Avverso il provvedimento di esclusione, con cinque articolati motivi, vengono dedotte censure di eccesso di potere sotto molteplici profili, nonché di violazione degli artt. 37, comma 19, 38, comma 1, lett. c, 41, 42, comma 3, e 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ed infine degli artt. 71, 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, lett. c, con riferimento agli artt. 32527 e 77 Cost.ne, ove di tale disposizione si dia una lettura di ampia portata (e cioè relativa a tutte le ipotesi di reato, non limitandola – invece – alle vicende del biennio precedente il bando di gara, nonché a condanne inflitte anche in epoca anteriore alla entrata in vigore del Codice sugli appalti del 2006).

Di poi, avverso la mancata esclusione di T. R. e P.L. R. e la determinazione di aggiudicazione definitiva, la A. S.p.a. deduce, altresì, ulteriori censure di eccesso di potere e violazione di legge con plurimi articolati motivi volti a dimostrare, in primo luogo, l’illegittimità della seconda proroga del termine per la presentazione delle offerte ed, in secondo luogo, la sussistenza di più presupposti per l’esclusione delle offerte dell’aggiudicataria e della seconda classificata a causa della mancanza delle dichiarazioni relative agli amministratori cessati dalla carica, dei requisiti economicofinanziari e tecnici richiesti dal bando e della cauzione da presentarsi nelle forme prescritte; al motivo C.2.3 viene censurata anche la lex specialis di gara.

Infine, al motivo E, vengono censurate per eccesso di potere e violazione artt. 22 e 24 legge n. 241/1990 ed art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 anche le limitazioni opposte all’accesso agli atti di gara.

In via istruttoria, inoltre, la ricorrente A. ha chiesto di ordinare alla stazione appaltante l’accesso integrale agli atti di gara ovvero di disporne l’esibizione in giudizio.

Precisando le conclusioni, quindi, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della propria esclusione, nonchè l’aggiudicazione della gara, previa dichiarazione di illegittimità della seconda proroga del termine, nonché, ove necessario, previa rimessione alla Corte Cost.le della questione di legittimità cost.le dell’art. 38 nei termini sopra illustrati, ovvero, in via subordinata, ha chiesto di annullare l’aggiudicazione a T. e l’intera gara, procedendo alla sua rinnovazione; infine ha chiesto il risarcimento dei danni ingiusti patiti mediante la reintegrazione in forma specifica, oppure, in via subordinata, per equivalente economico, da quantificarsi in corso di giudizio oppure anche in via equitativa secondo i parametri indicati da questo Giudice, purchè in misura non inferiore al 10% dell’offerta presentata.

1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS che, dopo aver preliminarmente eccepito il carattere immediatamente lesivo della seconda proroga del termine per presentare le domande, ha chiesto il rigetto del ricorso, insistendo sulla sussistenza delle cause di esclusione dell’offerta della ricorrente; inoltre ha fatto presente che, nel frattempo, la ricorrente ha avuto accesso alla documentazione di gara.

Si è costituito in giudizio anche l’INAIL, che, preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Si è costituita anche P.L. Soc. coop. a r.l., in qualità di seconda classificata, che ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità delle censure avverso la seconda proroga del termine di presentazione dell’offerta, in quanto l’A. era stata esclusa essa stessa dalla gara, e di poi, con riguardo alla pretesa mancanza dell’attestazione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (per gli amm.ri cessati dalla carica), ne ha altresì eccepito la tardività, la carenza d’interesse e l’infondatezza in punto di fatto; parimenti, per le altre censure dedotte da A. avverso la partecipazione alla gara di P.L., la medesima ne ha contestato sia la stessa ammissibilità per carenza d’interesse sia la fondatezza, concludendo per il rigetto del ricorso.

1.4. Nelle more della trattazione dell’istanza di sospensione l’aggiudicatario R., di cui T.W. S.p.a. è mandataria (unitamente alle due mandanti), ha proposto ricorso incidentale (notificato il 7 giugno 2010) avverso l’ammissione alla gara del costituendo R. di cui è mandataria la ricorrente principale, deducendo, con sei articolati motivi, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere che, sotto plurimi profili, ne comporterebbero l’illegittimità con specifico riferimento, tra l’altro, alle disposizioni di cui alla Sez. III – 2.1. (condizioni di partecipazione) del bando di gara.

Pertanto la ricorrente incidentale conclude, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale in virtù della fondatezza del ricorso incidentale proposto e, comunque, il suo rigetto.

1.4.1. Inoltre con memoria difensiva (sempre in data 7 giugno) la T. ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso principale sia per violazione del termine di giorni 30 stabilito dal D.Lgs. n. 53/2010, art. 8 (avendo la stazione appaltante comunicato alla stessa in data 17 marzo 2010 la esclusione dalla gara, mentre il ricorso è stato proposto solo in data 5 maggio 2010) sia per carenza d’interesse, essendo stata l’A. esclusa dalla gara sia per carenza di legittimazione attiva (avendo proposto il ricorso in proprio, e non come mandataria di R.) e passiva della T. e delle altre mandanti, intimate come membri di un R. costituendo, mentre l’R. si è costituito fin dal 30.3.2010.

Nel merito, comunque, l’aggiudicataria ha puntualmente contro dedotto alle avverse censure formulate nel ricorso principale, chiedendo il rigetto del ricorso; in via istruttoria, poi, la controinteressata ha chiesto il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti inerenti al procedimento di gara.

1.5. Con memoria dell’8 giugno 2010 l’A. ha replicato alle censure formulate con il ricorso incidentale, chiedendone il rigetto ed insistendo, invece, per l’accoglimento del ricorso principale.

Con memoria del 4 giugno 2010 l’INAIL, dopo aver eccepito la tardiva impugnazione della seconda proroga del termine di presentazione delle offerte, ha replicato alle avverse censure, negando la sussistenza in capo alla ricorrente principale anche dell’interesse strumentale alla ripetizione della gara, trattandosi di un concorrente già escluso; inoltre l’INAIL fa presente che, nelle more del giudizio, le parti in causa hanno avuto accesso alla documentazione di gara richiesta; infine, chiede il rigetto anche della domanda risarcitoria per genericità ed assenza della colpa.

Con ordinanza cautelare 9 giugno 2010 n. 2515 questa Sezione, ritenendo verosimilmente fondato il ricorso incidentale, ha respinto l’istanza di sospensione delle determinazioni INPS nn. 139 e 140 del 17 marzo 2010.

1.6. In data 5 luglio 2010 A. S.p.a. depositava, altresì, motivi aggiunti (notificati il 21 giugno 2010), avendo avuto accesso in data 21 maggio presso l’INPS agli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti tecnico finanziari in capo alle imprese classificate ai primi due posti; con tali motivi veniva censurata, sotto ulteriori profili, la mancata esclusione dalle medesime dalla gara per asserita carenza dei requisiti in questione.

1.7. Infine con memoria del 4 ottobre 2010 la ricorrente principale A., dopo aver ampiamente illustrato le censure già formulate sia avverso la propria esclusione dalla gara, sia avverso la seconda proroga del termine di presentazione delle offerte sia avverso l’ammissione alla gara delle due contro interessate classificate al primo e secondo posto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale proposto da R. T..

Invece la stazione appaltante ha ribadito le eccezioni e le controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto, innanzitutto, la ricorrente sarebbe stata legittimamente esclusa.

Infine anche l’aggiudicataria ha meglio illustrato il ricorso incidentale nonché le repliche all’atto introduttivo ed ai motivi aggiunti della ricorrente principale, insistendo per il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti in quanto inammissibili ed infondati.

Con ordinanza cautelare 9.6.2010 n. 2515 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando la trattazione della causa alla udienza del 20 ottobre 2010.

1.8. Avverso gli stessi provvedimenti impugnati da A. W. S.p.a. (tra cui innanzitutto le due determinazioni INPS del 17 marzo 2010 n. 139 e n. 140) ha proposto ricorso (R.G 4616/2010) anche O. S.p.a., mandante nel R. di cui A. W. S.p.a. è mandataria, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con i seguenti quattro articolati motivi:

1) violazione dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e della lex specialis di gara, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.

La verifica compiuta dalla stazione appaltante della veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti sarebbe stata in realtà volta ad eludere la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici che si era espressa negativamente circa la legittimità della seconda proroga del termine per la presentazione delle offerte, disposta dalla stazione appaltante quanto il R. A.O. risultava essere l’unica impresa partecipante; inoltre tale verifica sarebbe stata effettuata al di fuori dell’ambito di corretta applicazione dell’invocato art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

2) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità e sviamento.

La stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara sia i R. T. e Post Link che avevano presentato le loro offerte dopo la seconda proroga ritenuta illegittima da parte della Autorità di Vigilanza con nota 18 gennaio 2010.

3 e 4) Violazione dell’art. 38 comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006 e del par. III° – 2.1. del bando di gara, nonché eccesso di potere per irragionevolezza.

La stazione appaltante avrebbe illegittimamente chiesto la conferma non delle dichiarazioni già rese dai rappresentanti legali della società ricorrente, ma del possesso dei requisiti sul nuovo amm.re nominato in corso di gara ed, inoltre, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la brevità dell’incarico (4 dic. 2009 – 29 genn. 2010) escludeva qualsiasi incidenza della situazione personale del suddetto sulla moralità professionale dell’impresa.

Infine la ricorrente (principale) O. S.p.a. ha chiesto il risarcimento dei danni in forma specifica oppure, in via subordinata, quello per equivalente in forma pecuniaria nell’importo da quantificarsi in corso di causa oppure in via equitativa.

Con successiva memoria del giugno 2010 la O. S.p.a. ha, tra l’altro, rappresentato che l’assemblea degli azionisti nella seduta del 26 maggio 2010 aveva incaricato il Presidente di promuovere nei confronti del sig. M. l’azione civile di responsabilità sociale.

1.8.1. Si è costituito in giudizio l’INPS – stazione appaltante che, replicando alle avverse censure del ricorrente principale, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevandone altresì profili di inammissibilità per carenza d’interesse poiché, da un lato, lo stesso provvedimento di esclusione non sarebbe stato censurato per il rilevato difetto del requisito del fatturato minimo richiesto, mentre, dall’altro, la censurata seconda proroga non potrebbe essere lesiva nei confronti del raggruppamento legittimamente escluso dalla gara.

Si è costituito anche l’INAIL che ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la procedura di gara sarebbe stata effettuata esclusivamente dall’INPS, unico soggetto appaltante; ha, quindi, chiesto la estromissione propria dal giudizio; poi con successiva memoria ha eccepito la tardività del ricorso principale (con riferimento alla seconda proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione) e nel merito ha chiesto il rigetto sia della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati sia di quella di risarcimento.

Con atto di costituzione meramente formale P.L. (seconda classificata) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria difensiva del giugno 2010 l’aggiudicataria ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso principale in quanto notificato solo il 15 maggio 2010, e cioè oltre il termine di giorni 30 introdotto dal D.Lgs. 20.3.2010 n. 53 (su G.U. 12 aprile 2010) già in vigore dal 27 aprile 2010; inoltre ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva (in quanto proposto in proprio) e passiva (delle singole imprese partecipanti al R., in quanto tale Raggruppamento si era costituito fin dal 30 marzo 2010), nonché per carenza d’interesse con riguardo all’annullamento dell’aggiudicazione, essendo stata esclusa dalla stessa gara legittimamente; nel merito, poi, con puntuali repliche l’aggiudicataria ha controdedotto alle avverse censure, negando altresì la sussistenza in capo alla ricorrente principale (terza in graduatoria provvisoria e poi esclusa dalla gara) di un interesse strumentale alla ripetizione della medesima; infine l’aggiudicataria ha chiesto che il collegio disponga a carico della stazione appaltante il deposito in originale di tutti i documenti relativi al procedimento di gara in controversia.

1.9. Peraltro, in data 4 giugno 2010, l’aggiudicatario raggruppamento ha consegnato per la notifica anche un ricorso incidentale volto ad azionare ulteriori motivi di esclusione del R. A.O., deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere (avverso la disposta ammissione alla gara), illustrati in sei articolati mezzi di impugnazione (analoghi a quelli già formulati nel ricorso incidentale proposto nel giudizio di cui al ricorso principale R.G. 4309/2010 sopra illustrato).

1.10. Con ordinanza cautelare 9 giugno 2010 n. 2514 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con riferimento alle plurime condanne comminate all’amm.re unico in carica tra dicembre 2009 e gennaio 2010 i cui effetti non risultavano estinti neanche per riabilitazione.

Con memorie difensive dell’ottobre 2010, da un lato, la ricorrente incidentale – aggiudicataria ha riepilogato le proprie argomentazioni, mentre, dall’altro, la stazione appaltante, richiamate le eccezioni già svolte, nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso principale.

Chiamati entrambi i ricorsi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 ed uditi i difensori presenti per le parti, i medesimi sono andati in decisione.

In data 28 ottobre 2010 è stato pubblicato, su entrambe le cause riunite, il dispositivo n. 230/2010 ai sensi dell’art. 120 Codice Processo Amm.vo.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in via preliminare i due ricorsi vanno riuniti per trattarli congiuntamente per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, atteso che i medesimi sono stati proposti avverso la medesima procedura di gara e da parte di due imprese facenti parte dello stesso R..

2.1. Inoltre, considerato che il bando di gara è stato emanato dall’INPS e che la procedura è stata effettuata da tale Istituto che poi l’ha conclusa con la determinazione n. 140/2010 adottata dal direttore centrale Risorse strumentali, appare fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’INAIL, intimata in giudizio (dai ricorrenti principali) con gli atti introduttivi di entrambi i giudizi indicati in epigrafe; l’INAIL, infatti, si configura solo come l’utilizzatore finale, per la propria utenza, dei servizi contact center multicanale oggetto della gara.

Pertanto va disposta l’estromissione dell’INAIL da entrambi i giudizi da definire.

2.2. Sotto il profilo sostanziale giova far presente che la controversia all’esame concerne la gara comunitaria indetta dall’INPS con bando pubbl. su G.U. 27 ottobre 2008 per l’affidamento mediante procedura ristretta, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di soluzioni e servizi di contact center multicanale per l’erogazione di servizi informativi e dispositivi all’utenza dell’INPS e dell’INAIL, nonché della fornitura delle necessarie risorse professionali e delle varie tipologie di infrastrutture necessarie e dei relativi servizi di assistenza e gestione; servizi estensibili ad altri enti pubblici durante la vigenza contrattuale; la durata dell’appalto era fissata in mesi 36 dall’aggiudicazione ed il prezzo a base di gara in euro 148.622.650,00.

Nella graduatoria provvisoria predisposta dalla commissione di gara nella seduta del 3 sett. 2009 il R. T. si è classificato al 1° posto (con punti 95,33, di cui punti 56,75 per la qualità tecnica e con un’offerta di euro 98.622.190,00), mentre al secondo posto si collocava il R. P.L. con punti 91,89, di cui punti 57,50 per la qualità tecnica e con un’offerta di euro 84.716.000,00 + 13.850.000,00 + 5.420.800,00) ed al terzo posto il R. A. (con punti 76,79, di cui punti 40,50 per la qualità tecnica e con un’offerta economica di euro 80.900.000,00 +13.517.500,00 + 4.742.920,00).

La procedura di gara, comunque, si concludeva con la determinazione INPS 17 marzo 2010 n. 140, che aggiudicava il servizio al R. – T., primo classificato, e con la determinazione INPS 17 marzo 2010 n. 139 che disponeva l’esclusione dalla gara del R. A. A.G. S.p.a. per mancanza di alcuni dei requisiti prescritti per partecipare.

2.3. Passando, quindi, al profilo processuale, il Collegio, quanto al primo dei due ricorsi in epigrafe, prende atto che con il ricorso incidentale l’aggiudicataria ha censurato la stessa ammissione alla fase di qualifica della ricorrente principale A. A.G. S.p.a. e, pertanto, prende in esame per primo il ricorso incidentale poiché l’eventuale fondatezza del medesimo comporterebbe l’improcedibilità del ricorso principale (R.G. 4309/2010) per sopravvenuta carenza dell’interesse sia diretto all’annullamento dell’aggiudicazione sia strumentale alla rinnovazione della intera procedura di gara: è infatti, evidente che il ricorrente principale, la cui esclusione sia riconosciuta legittima, non ha alcuna posizione legittimante (al pari di qualsiasi altro soggetto partecipante) a dedurre vizi che porterebbero alla riedizione della gara (giurisprudenza consolidata, v. ex multis C.d.S., IV, 26 marzo 2009 n. 7441, nonché, per la priorità di trattazione rispetto al ricorso principale C.d.S., VI, 19 giugno 2009 n. 4147 e A.P. 10 nov. 2008 n. 11, ex multis).

2.4. Il ricorso incidentale appare fondato per i profili di seguito illustrati (motivi primo, secondo, terzo e quinto).

In primo luogo in fase di prequalifica, secondo quanto agli atti, la società O. S.p.a. (in posizione di mandante nel costituendo R. di cui A. S.p.a. era mandataria) ha dichiarato la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, del Codice dei contratti (vedi dichiarazione del 14 nov. 2008); invece, dalle verifiche effettuate successivamente all’aggiudicazione provvisoria del 3 sett. 2009, (in conformità alla prescrizione della lettera d’invito, par. 5) la stazione appaltante ha rilevato che nel periodo dal 4 dic. 2009 al 29 genn. 2010, presso tale società svolgeva le funzioni di amm.re unico il sig. C.M. il quale aveva riportato, nel periodo dal 1995 al 2006, 12 condanne (inflitte con sentenze irrevocabili di vari giudici penali) per reati di vario genere tra cui l’omesso versamento di ritenute previdenziali, la omessa denuncia di rapporti di lavoro, l’emissione di assegni a vuoto, la spendita di carte di pubblico credito falsificate, la violazione delle leggi finanziarie per una pena complessiva pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione e multe per circa euro 30.000,00 oltre l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la P.A..

Pertanto (secondo quanto fondatamente si deduce nel terzo motivo) la società mandante ed, insieme ad essa, l’intero R. A. doveva essere escluso sia perché, in contrasto con l’art. 38 D.P.R. n. 163/2006 citato e con la specifica prescrizione della lex specialis di gara, non aveva indicato le condanne per reati incidenti sulla moralità professionale della impresa, riportate dall’amm.re unico in carica nominato dopo l’aggiudicazione provvisoria sia perché, in effetti, la mandante aveva, comunque, reso una dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sanzionata con la perdita del beneficio connesso alla attestazione non veritiera e, quindi, nel caso di specie con la configurabilità dei presupposti per comminare l’esclusione dalla gara della stessa impresa ad altro ulteriore titolo.

Tra l’altro dall’esame degli atti è emerso che (a seguito di specifica richiesta della stazione appaltante del 5 febb. 2010) l’A. (mandataria) con nota 12 febbraio 2010 aveva trasmesso alla stazione appaltante una nuova dichiarazione del 10 febb. 2010 a firma dell’amm.re unico della mandante O. S.p.a. (Claudio Marcello M.) che confermava di non versare in nessuna delle cause di esclusione dell’art. 38 D.lgs. n. 163/2006: ma tale dichiarazione confermativa non solo non è veritiera (come risulta dal certificato del Casellario giudiziario), ma, altresì, è stata rilasciata dall’amm.re unico M. che fin dal 29 gennaio, a seguito di dimissioni, era stato sostituito da Lo Jucco Domenico.

Né può essere rilevante la brevità del periodo di conferimento dell’incarico, atteso che la permanenza dei requisiti di partecipazione era richiesta per l’intero periodo di svolgimento della gara (e, per l’aggiudicataria, anche del servizio affidato).

In ogni caso la stazione appaltante nella determinazione di esclusione ha puntualmente compiuto la valutazione sulla gravità dei reati commessi dal suddetto amm.re unico, precisando che "singolarmente e complessivamente considerati, per la loro natura e per il fatto di essere ripetuti nel tempo, appaiono tali da incidere sulla moralità professionale".

Inoltre appare fondata anche la censura di violazione dell’art. 38 D.lgs. n. 163/2006 e del punto 3°.2.1. del bando di gara, dedotta nell’ambito del primo e secondo articolato motivo del ricorso incidentale.

Infatti, in sede di prequalifica, il Consigliere delegato dell’A. S.p.a. (con atto del 18 nov. 2008) ha semplicemente dichiarato che l’impresa "non versa in nessuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 38 comma 1, del D.lgs. n. 163/2006", limitandosi ad indicare le generalità degli amm.ri in carica ed omettendo qualsiasi riferimento al direttore tecnico in carica nonché ai soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio precedente, mentre presso la stessa società dal 2005 al 2008 aveva rivestito la carica di consigliere delegato il sig. Acconcia Pio, così come, fino all’epoca della fase di prequalifica, le funzioni di direttore generale con poteri di rappresentanza erano state svolte dal dr. Lovatini Giampaolo (soggetto menzionato solo nel maggio 2009 nella successiva prescritta dichiarazione resa ex par. 22, 3° bando in occasione della presentazione dell’offerta).

Analogo rilievo va fatto con riguardo alla dichiarazione ex art. 38 citato presentata dalla mandante O. S.p.a. che non indica gli amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente, quali il sig. Galli Guglielmo che fino al gennaio 2007 era anche direttore amm.vo.

Infine, con specifico riferimento all’offerta tecnica presentata dal R. A., appare fondata anche la censura di violazione dell’art. 37, comma 4, D.lgs. n. 163/2006 e del par. 5 lettera d’invito (di cui al quinto motivo): infatti nell’offerta l’A. individua sommariamente le specifiche parti del servizio della cui esecuzione ciascuna delle imprese raggruppate è incaricata, suddividendo in sole tre voci il complesso oggetto dell’appalto e riferendo a tali voci la ripartizione dell’esecuzione del servizio con mandante O..

Sul punto della necessità, fin dal momento di presentazione dell’offerta, della specifica indicazione della ripartizione delle prestazioni fra le varie imprese costituenti il R. la giurisprudenza prevalente si è chiaramente espressa, rappresentando che solo in tal guisa, in sede di esame delle offerte, la stazione appaltante può valutare le proposte modalità di esecuzione e la rispondenza di queste alle regole di buona tecnica ed alle specifiche risorse professionali e strumentali del soggetto del raggruppamento deputato alla specifica prestazione (vedi in tali sensi ex multis C.d.S. V, 22 ott. 2009 n. 6458 e 28 ago. 2009 n. 5098, nonché C.G.A. 22 aprile 2009 n. 297).

In particolare, poi, la necessità della indicazione di tale riparto di compiti, nel caso di specie, risulta vieppiù rafforzata dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, (fissati dal par. IV. 2.1. del bando di gara) i quali possono essere correttamente applicati soltanto nel caso in cui il raggruppamento partecipante alla gara abbia indicato le modalità operative e le risorse umane e strumentali con cui ciascun membro del raggruppamento interviene nella realizzazione delle varie prestazioni.

Per economia di mezzi il Collegio assorbe le altre censure e profili di censura dal cui esame la ricorrente incidentale non trarrebbe ulteriore vantaggio.

Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso incidentale (proposto da R. T.W. S.p.a. nell’ambito del giudizio instaurato con ricorso principale R.G. 4309/2010) va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti del procedimento di prequalifica e la lettera d’invito alla gara trasmessa da INPS alla ricorrente principale in data 10 marzo 2009 n. 17; in conseguenza il ricorso principale – atto introduttivo e motivi aggiunti – va dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse.

Passando ad esaminare il ricorso R.G. 4616/2010 proposto dalla O. S.p.a. (mandante del R. di cui A. S.p.a. è mandataria), la controversia concerne le stesse determinazioni n. 139 e n. 140 del 17 marzo 2010 con cui l’INPS ha disposto, da un lato, l’esclusione del R. A. S.p.a. dalla gara e, dall’altro, l’aggiudicazione definitiva della gara medesima al R. T. W. S.p.a..

Anche nell’ambito di questo giudizio l’aggiudicataria T. W. S.p.a. ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del R. A. – O., deducendone l’illegittimità con argomentazioni analoghe a quelle già sviluppate nell’altro ricorso incidentale già sopra esaminato.

Peraltro, poiché in questo giudizio la O. S.p.a., ricorrente principale, contesta l’esclusione dalla gara disposta anche a causa del difetto del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D.lgs. n. 163/2006 in capo al proprio legale rappresentante sig. C.M., il Collegio, per economia di mezzi, ritiene di esaminare direttamente il ricorso principale (pur in presenza del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria) – a prescindere dalle eccezioni di tardività ed inammissibilità sollevate da INPS e dell’aggiudicataria – poiché il medesimo è chiaramente infondato alla luce delle statuizioni già sopra pronunciate in argomento in occasione dell’esame del ricorso incidentale proposto dalla stessa aggiudicataria nell’ambito del giudizio introdotto con il ricorso R.G. 4309/2010 sopra trattato.

3.1.. Infatti (come si è sopra illustrato) correttamente la stazione appaltante ha escluso il R. A.O., anche per il riscontrato difetto del requisito, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 163/2006, in capo al sig. C.M., amm.re unico con rappresentanza della O. S.p.a. nel periodo dal 4 dic. 2009 al 29 genn. 2010, avendo rilevato dal certificato del Casellario giudiziario che il suddetto aveva subito 12 condanne (nel periodo dal1995 al 2006) per reati gravi ritenuti idonei ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa concorrente alla gara; condanne di cui non vi era alcuna menzione nella dichiarazione apposita resa in corso di gara in data 10 febb. 2010 (a seguito di specifica richiesta di conferma da parte della stazione appaltante) dal suddetto ex amministratore unico, che, pur non essendo più in carica, aveva attestato "di non versare in nessuna della cause di esclusione contemplate dall’ex art. 38 del D.Lvo n. 163 del 16 aprile 2006" con evidente riferimento al periodo dicembre 2009 – 29 gennaio 2010 di esercizio delle proprie funzioni e senza cenno alcuno alla intervenuta nomina di un nuovo amm.re unico a seguito delle proprie dimissioni.

Né giova alla O. S.p.a. invocare la delibera 26 maggio 2010 con cui l’assemblea societaria ha dato mandato al presidente di promuovere l’azione sociale di responsabilità contro il sig. M., trattandosi di un’iniziativa intervenuta 3 mesi dopo l’esclusione dalla gara.

3.2. Pertanto si può concludere che la rilevata mancanza del requisito della moralità professionale in capo ad uno degli amministratori (dotati di poteri di rappresentanza) della O. S.p.a. (impresa mandante del R. A.) è sufficiente a giustificare la disposta esclusione dalla gara di tale raggruppamento, tenuto anche conto che la stessa non è neppure titolare di un interesse strumentale al rinnovo della procedura.

Quindi, per economia di mezzi, il Collegio (a prescindere dall’esame degli altri motivi di impugnazione sia dell’esclusione dalla gara sia dalla aggiudicazione definitiva) respinge il ricorso principale (R.G. 4616/2010) e conseguentemente dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria.

4. Riepilogando, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva, in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’INAIL in entrambi i giudizi, disponendone in conseguenza l’estromissione; nel merito, poi, quanto al ricorso R.G. 4309/2010, accoglie il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti del procedimento di prequalifica e la lettera di invito della ricorrente principale, mentre in conseguenza dichiara improcedibile il ricorso principale in toto; quanto, poi, al ricorso R.G. 4916/2010, respinge in toto il ricorso principale, dichiarando, pertanto, improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria.

Date le peculiari caratteristiche dello svolgimento della procedura di gara, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, preliminarmente dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’INAIL in entrambi i giudizi e pertanto lo estromette dai medesimi; nel merito, poi, quanto al ricorso R.G. 4309/2010, accoglie il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente dichiara improcedibile il ricorso principale; quanto al ricorso R.G. 4916/2010, respinge il ricorso principale, dichiarando improcedibile quello incidentale.

Spese di lite compensate tra tutte le parti costituite per entrambi i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (16-09-2008), n. 36745 Istanza proposta da imputato già latitante dopo decisione su riesame proposto da difensore di fiducia – Inammissibilità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 1 aprile 2008 il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da S.V. contro la ordinanza 4.2.2008 del GIP dello stesso Tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, poichè la istanza di riesame contro la ordinanza cautelare era già stata proposta dal difensore di fiducia dello S. e sulla stessa era intervenuta la decisione di rigetto del Tribunale in data 18.3.2008.
S.V. si era inizialmente reso latitante per cui la richiesta di riesame, a seguito della notifica dell’avviso di deposito della ordinanza cautelare non eseguita, era stata presentata dal suo difensore di fiducia; successivamente alla esecuzione della ordinanza cautelare S.V. aveva poi presentato personalmente una nuova richiesta di riesame dichiarata inammissibile con il provvedimento in data 1.4.2009.
Contro tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo S. personalmente lamentando violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 2, e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Ha dedotto che la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria (peraltro non citate) riconoscevano all’indagato un autonomo diritto di presentare richiesta di riesame inizialmente rimasta ineseguita, dopo l’esecuzione della stessa, benchè il difensore avesse già proposto lo stesso rimedio; la ordinanza era comunque priva di motivazione quanto alle ragioni che avevano indotto il Tribunale a dichiarare inammissibile la richiesta di riesame.
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza ampiamente consolidata ritiene che l’impugnazione proposta dal difensore di fiducia o di ufficio nell’interesse dell’imputato latitante preclude a quest’ultimo, una volta intervenuta la relativa decisione, non solo la possibilità di adire autonomamente il Tribunale del riesame, ma anche quella di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione.
Ciò è stato affermato anche per le impugnazioni riguardanti i procedimenti "de libertate" cui si applica ugualmente il principio della unicità del diritto alla impugnazione, per cui l’esaurimento del mezzo per primo scelto dalla parte o dal suo difensore consuma il diritto alla impugnazione anche da parte dell’altro soggetto legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato a favore dell’indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore; con la conseguenza che non può essere reiterato in presenza di una decisione che ha provveduto sulla impugnazione altrimenti proposta (v. Cass. sez. 6^, n. 2490 del 1995, rv. 202774; rv. 197182, rv. 193958; Cass. sez. 2^, n. 19835 del 2006, rv. 234655, rv. 196960; rv. 205515; rv. 209422; rv. 214034).
Sono intervenute di recente sulla questione anche le Sezioni Unite di questa Corte nel caso peculiare della consumazione della impugnazione nell’interesse dell’imputato contumace (nella specie latitante) da parte del difensore addirittura d’ufficio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna nella totale ignoranza da parte dell’imputato. Il caso poneva problemi di rilievo con riguardo agli obblighi imposti all’Italia dalla Convenzione Europa dei Diritti dell’Uomo, ma è stato risolto dalle sezioni Unite nel senso che anche la impugnazione contro la sentenza da parte del difensore d’ufficio preclude all’imputato contumace o latitante la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione (v. Sezioni Unite n. 6026 del 31.1.2008, rv. 238472). Ma se ciò vale per la impugnazione delle sentenze di condanna, è evidente che a maggior ragione vale per le misure cautelari, per le quali, pur parlandosi del c.d. giudicato cautelare, non conseguono peraltro danni irreversibili per l’indagato assente o latitante e successivamente reperito e sottoposto alla misura cautelare poichè, nell’ambito del procedimento cautelare, è consentito all’indagato o all’imputato richiedere in qualsiasi momento la revoca della misura e quindi impugnare con l’appello l’eventuale rigetto. E’ vero che la revoca della misura cautelare è collegata ad un mutamento dello stato degli atti, però il giudicato cautelare non copre il deducibile per cui è sempre consentito, a seguito dell’interrogatorio di garanzia successivo alla esecuzione della misura cautelare, dedurre nuove questioni che autorizzano la richiesta di revoca della misura; con ciò assicurando una tutela effettiva anche all’indagato o all’imputato già latitante nel cui interesse la richiesta di riesame sia stata presentata dal difensore.
Non è poi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione poichè si basa, al contrario, sull’esatto ed esplicitato presupposto che la consumazione della impugnazione da parte del difensore rende inammissibile una seconda impugnazione da parte dell’indagato personalmente.
In definitiva il ricorso, siccome manifestamente infondato anche alla stregua della giurisprudenza consolidata, deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
La cancelleria provvedere all’adempimento previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla cassa delle Ammende.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.