Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-09-2011, n. 34799

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18 febbraio 2010 il Tribunale di Nuoro in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal giudice di pace di Dorgali, ha riconosciuto D.S. responsabile del delitto di percosse in danno di F.L.;

ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Secondo l’ipotesi accusatola, recepita dal giudice di merito, nel contestargli quale carabiniere un’infrazione stradale con l’invito a seguirlo in caserma per dare corso al sequestro di un ciclomotore, di fronte alla riluttanza del F. il D. lo aveva colpito con uno schiaffo.

La prova del commesso reato è stata ravvisata nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate dalla deposizione della teste M.G., che aveva visto lo schiaffo; inoltre i testi U.L. e Ma.An., intervenuti sul posto poco dopo, avevano constatato la presenza di sangue su un labbro del F..

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, sostiene essersi attribuito alla deposizione del teste U. un contenuto diverso da quello effettivo: egli, infatti, aveva dichiarato di essere stato presente e di non aver visto il D. colpire il F. con uno schiaffo; lamenta, altresì, che si sia dato credito alle dichiarazioni della teste M., sebbene contraddetta dalle restanti risultanze.

Col secondo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di prescrizione del reato; rileva che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso in data 11 agosto 2003 e sostiene che la durata delle interruzioni (recte: delle sospensioni) non può essere superiore ai sessanta giorni.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Il primo motivo esula dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a dar credito all’ipotesi accusatoria; ha infatti posto a base del deliberato una ricostruzione del fatto derivata dalla analitica disamina e valutazione delle emergenze testimoniali, avuto riguardo non soltanto alle dichiarazioni della persona offesa (comunque giudicate intrinsecamente attendibili, in quanto precise e circostanziate), ma anche ai sicuri elementi di riscontro desunti dalla deposizione della teste M.G., presente al momento del fatto; in aggiunta a ciò ha valorizzato quanto riferito dai testi U.L. e Ma.An., i quali erano sopraggiunti in un secondo momento e avevano notato che il F. perdeva sangue da un labbro.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un travisamento della prova, per aver accreditato la versione fornita dalla M. in contrasto con le deposizioni degli altri testi, i quali avevano riferito di non aver visto alcuno schiaffo. Di contro, nessun travisamento è ipotizzabile in quanto il Tribunale ha mostrato di aver chiaramente colto la diversità di contenuto delle deposizioni testimoniali, ma di averla spiegata in base alla diversa fase temporale cui le testimonianze si riferivano, per essere l’ U. e la Ma. (richiamati dalla sonorità delle voci) sopraggiunti a portata di visuale solo dopo che lo schiaffo era stato dato: tant’è che il labbro del F. era già sanguinante. Dal canto suo non può dirsi contrastante col narrato della M. neppure la deposizione del carabiniere S., che per sua ammissione si era girato verso l’auto di servizio per chiuderne lo sportello (dato processuale evidenziato in altro passaggio della sentenza).

La ricostruzione del fatto, in definitiva, è il frutto di una vantazione complessiva delle risultanze che, per essere adeguatamente motivata, sfugge al sindacato della Corte di Cassazione. In argomento corre l’obbligo di ricordare che, ai fini del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) è solo l’errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" nè fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. 11 gennaio 2007 n. 8094).

L’inammissibilità del secondo motivo discende dalla sua manifesta infondatezza.

Il termine prescrizionale massimo applicabile – in presenza di fatti interruttivi ex art. 160 c.p. – al delitto di lesione volontaria, sia in base alla disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 sia in base al regime pregresso, è di sette anni e sei mesi dalla data di consumazione del reato: conseguentemente, risalendo i fatti di cui all’imputazione alla data del 28 marzo 2003 e stante la molteplicità delle interruzioni succedutesi (basti citare la sentenza di primo grado: 29 giugno 2005), la naturale scadenza della prescrizione sarebbe collocabile alla data del 28 settembre 2010, già successiva alla sentenza di appello. Occorre, inoltre, tener conto delle cause di sospensione succedutesi nel corso dell’iter processuale, e precisamente: dei rinvii disposti per astensione dalle udienze proclamata dall’ordine professionale forense, che hanno comportato il differimento dal 17 dicembre 2003 al 24 marzo 2004, dal 24 marzo 2004 al 28 aprile 2004, dal 28 aprile 2004 al 14 luglio 2004 e dal 23 gennaio 2008 al 30 aprile 2008; del rinvio dal 2 marzo 2005 al 6 aprile 2005 per impedimento del difensore causato da motivi di salute; del rinvio dal 6 aprile 2005 al 25 maggio 2005 per impegno professionale del difensore; del rinvio dal 14 gennaio 2009 all’8 giugno 2009 per impedimento del difensore determinato da motivi di famiglia.

Secondo consolidata giurisprudenza, la collocazione temporale della sentenza di primo grado in una data anteriore all’entrata in vigore della citata L. n. 251 del 2005 comporta l’inapplicabilità della limitazione a 60 giorni della durata massima della sospensione per impedimento, di cui all’art. 159 c.p., comma 1, n. 3) (Cass. Sez. Un. 30 settembre 2010 n. 43428; Cass. Sez. Un. 29 ottobre 2009 n. 47008);

e tuttavia, anche ove si applicasse siffatta limitazione alle sospensioni determinate da impedimento del difensore (e non, dunque, ai casi di astensione collettiva dalle udienze, che non costituiscono impedimento: Cass. 17 giugno 2008 n. 25714), la durata complessiva delle sospensioni sarebbe comunque di 452 giorni: il che collocherebbe la scadenza del termine prescrizionale alla data del 24 dicembre 2011, tuttora appartenente al futuro.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 3933 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 12 Gennaio 2010, il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione promossa dal sig. F. W., dipendente con mansione di autista, la cui domanda di ammissione al rango privilegiato del credito di Euro 4.260,46 per trattamento di fine rapporto era stata respinta in sede di verifica.

Per l’effetto, condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali.

Motivava:

– che la curatela aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Savno s.r.l., in cui si prevedeva, fino alla data dell’eventuale cessione, il mantenimento parziale dell’occupazione, incluso il rapporto di lavoro subordinato dell’opponente, senza accollo del trattamento di fine rapporto;

– che il diritto del dipendente al T.F.R. maturava solo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che nella specie era invece proseguito con la società affittuaria, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., comma 4, fino al nuovo accordo stipulato, nelle more del giudizio di opposizione, in data 2 dicembre 2009 con il quale il debito del T.F.R. era stato accollato definitivamente dalla Savno s.r.l., resasi acquirente del ramo d’azienda.

Avverso il provvedimento, notificato il 2 Febbraio 2010, il Sig. F. proponeva ricorso per cassazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese processuali, affidato a due motivi e notificato il 3 marzo 2010.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 2112 e 2120 cod. civ. e della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (legge comunitaria per il 1990);

2) la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nell’affermazione della sua soccombenza virtuale.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione.

All’udienza del 30 gennaio 2012 il Procuratore generale e il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di rito di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Il fatto incontroverso che con la cessione di azienda la società acquirente Savno s.r.l. abbia accettato l’accollo del debito da trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data, liberandone il fallimento cedente, non fa venir meno l’interesse del dipendente all’impugnazione del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali fondato sull’accertamento incidentale della sua soccombenza virtuale in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo.

Nè il presente ricorso appare volto ad un inammissibile riesame nel merito, riguardando invece la questione squisitamente giuridica della sussistenza, o no, del credito previdenziale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento ed a quella dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98.

Ciò premesso, i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dato il rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le violazioni di legge dedotte, in ordine al capo impugnato del regolamento delle spese processuali.

Le censure sono fondate.

Nel decreto del Tribunale di Treviso la condanna alla rifusione delle spese di giudizio trae origine dall’accertamento della soccombenza virtuale del F., ravvisata nell’inattualità del diritto al trattamento di fine rapporto, la cui genesi viene ricondotta solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 cod. civ.:

esclusa, nella specie, dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità a seguito del contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato con la curatela fallimentare.

In contrario, si osserva come trovi applicazione la norma speciale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee: legge comunitaria per il 1990) che sotto la rubrica "Trasferimenti di azienda" introduce una deroga espressa alla regola del mantenimento dei diritti dei lavoratori previsto dall’art. 2112 cod. civ.. Recita infatti il quinto comma della norma suddetta:

"Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento…, nei caso in cui… sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 cod. civ., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore".

La fattispecie concreta all’esame appare perfettamente conforme alla previsione di legge. La società affittuaria del ramo d’azienda non si era infatti accollata il debito maturato per il T.F.R. dei dipendenti assorbiti, tra cui il sig. F.. Ne consegue che quest’ultimo, per non perdere definitivamente il proprio diritto non poteva che insinuare al passivo il credito previdenziale già maturato. E tale situazione permaneva ancora all’atto della proposizione dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98, facendo permanere l’interesse all’ammissione.

Solo nelle more della fase di opposizione, è venuto meno la necessità dell’accertamento del credito concorsuale, per effetto della cessione definitiva del ramo di azienda con accollo dell’obbligazione del TFR da parte della società acquirente (già affittuaria): onde, appare giustificata la prospettata cessazione dalla materia del contendere dipendente dalla carenza sopravvenuta di interesse, con la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, non ravvisandosi alcuna soccombenza virtuale a carico del dipendente:

tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui il credito da T.F.R. maturato fino al momento della vendita d’azienda non solo è passibile di immediata azione di accertamento verso il datore di lavoro cedente (che, nel regime ordinario dell’art. 2112 cod. civ., resta obbligato per la quota di sua spettanza,salva la solidarietà del cessionario: Cass., sez. lavoro, 22 Settembre 2011, n. 19.291) – pur se esigibile dopo la futura cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che funge da termine per l’adempimento – ma, per di più, è azionabile contro il cessionario solo se risulti dallo stato passivo del fallimento dante causa (Cass., sez. lavoro, 23 Novembre 2009 n. 24.635; Cass., 13 novembre 2009, n. 24.098). La mancata ammissione allo stato passivo del fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione era dunque suscettibile di determinare la perdita definitiva del diritto al trattamento di fine rapporto: parziale, per la parte maturata con la società fallita, o addirittura totale ove non avesse fatto seguito alla situazione interinale di affitto, senza accollo – vigente alla data di instaurazione dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 – l’accordo contrario in sede di cessione definitiva di azienda.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del decreto può conseguire la decisione di compensare le spese del grado di merito; mentre quelle della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di merito;

– Condanna il fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5846 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 151/17/09, depositata il 17.7.09, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Castellammare di Stabia (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T.A. nei confronti dell’avviso di accertamento, relativo ad IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2000. 2. La CTR riteneva, invero, contrariamente all’assunto dell’amministrazione, che non si fosse verificata l’inefficacia del condono richiesto dal contribuente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, non essendo stato emesso nei suoi confronti alcun processo verbale di constatazione – notificato, infatti, alla società Bar Centrale s.a.s. di Antonino Terrecuso, e non al T. personalmente – e non essendo stata esercitata, nei suoi confronti l’azione penale per i reati ostativi alla definizione della lite tributaria.

3. Avverso la sentenza n. 151/17/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, ai quali l’intimato ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince che T.A. aveva impugnato, dinanzi alla CTP di Napoli, l’avviso di accertamento, emesso ai fini IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2000, con il quale l’Ufficio aveva ritenuto l’inefficacia del condono, presentato dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, poichè a carico del medesimo esisteva un processo penale ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4 (esercizio abusivo di scommesse e pronostici su eventi sportivi tramite siti internet).

1.1. Sia nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che nel successivo giudizio di appello – instaurato dall’amministrazione a seguito della decisione di prime cure, favorevole al contribuente – l’Ufficio deduceva, peraltro, anche l’esistenza di un processo verbale di constatazione – sebbene notificato alla società Bar Centrale s.a.s., della quale il T. era legale rappresentante, e non a quest’ultimo personalmente – nel quale erano mossi rilievi anche al contribuente, quale titolare dell’omonima ditta individuale preesistente la costituzione della predetta società. 1.2. La CTR, nell’impugnata sentenza, riteneva, per un verso, tardiva l’eccezione di inefficacia del condono, avanzata solo in sede giurisdizionale, per una ragione diversa da quella (pendenza del processo penale) posta a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, per altro verso, reputava infondata tale eccezione, considerando che non era stato emesso nei confronti del T. alcun processo verbale di constatazione, essendo stato l’unico atto in questione, emesso dall’amministrazione, notificato alla suddetta società Bar Centrale s.a.s..

2. Avverso la pronuncia di appello insorge, quindi, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, che si passa ad esporre.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR ritenuto tardiva l’eccezione di inefficacia del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, poichè proposta mediante allegazione di un motivo diverso da quello posto a fondamento dell’atto impositivo impugnato dal contribuente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo – a suo parere – il giudice di appello comunque valutato in modo del tutto incongruo, affrontando il merito della suindicata eccezione dell’amministrazione, le risultanze del processo verbale di constatazione in atti, limitandosi a dedurre che lo stesso era stato notificato solo alla società, e non anche al T. personalmente.

3. I due motivi di ricorso, che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, si palesano pienamente fondati e vanno, pertanto, accolti.

3.1. Deve, al riguardo, anzitutto rilevarsi l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove ha ritenuto preclusa l’eccezione di inefficacia del condono, poichè fondata su di un motivo diverso (notifica di un processo verbale di constatazione) da quello posto a fondamento dell’avviso di accertamento (esistenza di un procedimento penale a carico del contribuente).

Va osservato, invero, che – vertendosi in materia non di diniego di condono, bensì di avviso di accertamento -grava sul contribuente, a fronte del diritto di credito dell’amministrazione al tributo, fondato sull’allegazione di un maggiore imponibile, l’onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria siano state definite con l’adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono (Cass. 9802/02).

Sicchè – essendo stato l’avviso di accertamento congruamente motivato con riferimento ai dati sui quali la pretesa fiscale si fonda, e con la specifica allegazione dell’inefficacia del condono, per una delle cause previste dalla legge – è del tutto evidente che alcuna preclusione può sussistere per l’Ufficio a far valere in giudizio – quali mere difese – ulteriori questioni relative all’inefficacia del condono, non espressamente dedotte nell’avviso di accertamento.

3.2. Ad ogni buon conto, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l’amministrazione censura la motivazione dell’impugnata sentenza – entrata comunque nel merito della questione suindicata – si palesa pienamente fondato.

3.2.1. A tal riguardo deve, invero, rilevarsi che la motivazione della decisione di seconde cure è fondata esclusivamente sul rilievo secondo cui nei confronti del T. non sarebbe stato emesso alcun avviso di constatazione, essendo stato tale atto notificato alla società Bar Centrale s.a.s. di Antonino Terrecuso, e non personalmente al contribuente.

Senonchè, l’impugnata sentenza non tiene in alcun conto il fatto che il T., essendo, come si rileva dalla stessa ragione sociale, socio accomandatario della predetta società aveva comunque ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione in qualità di legale rappresentanza della stessa, come riconosciuto dallo stesso contribuente nel proprio controricorso (p. 8).

E tale verbale – trascritto dall’Agenzia delle Entrate integralmente nel ricorso per cassazione, in osservanza del c.d. principio di autosufficienza – contiene numerosi e dettagliati rilievi nei confronti di T.A., quale titolare dell’omonima impresa individuale, poi trasformata in società.

Di più, al T. veniva, successivamente notificato, dapprima, un invito al contraddittorio del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, di poi, un avviso di accertamento, per IVA, IRPEF ed IRAP in relazione all’anno 2000, ritualmente impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Napoli.

3.2.2. Ebbene, va rilevato – in proposito – che la definizione automatica degli anni pregressi, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, presupponendo l’assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell’amministrazione, è preclusa dalla notifica sia di un processo verbale di constatazione, sia di un avviso di accertamento, ai fini dell’imposta sui redditi (IRPEF), dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sia di un invito al contraddittorio del D.Lgs. n. 2118 del 1997, ex art. 5 (cfr. Cass. 8616/11).

4. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 151/17/09 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà riesaminare il merito della controversia, determinando il quantum della pretesa tributaria dell’amministrazione, attenendosi al seguente principio di diritto: "incombe sul contribuente, a fronte del diritto di credito dell’amministrazione al tributo, fondato sull’allegazione di un maggiore imponibile, l’onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria sono state definite con l’adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono; la definizione automatica, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, presupponendo l’assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell’amministrazione, è preclusa dalla notifica sia di un processo verbale di constatazione, sia di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IVA, o IRAP, sia di un invito al contraddittorio del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5". 5. Il giudice di rinvio provvedere, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedere alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41106

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16/11/10 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza 16/7/09 del Tribunale di Nuoro che condannava C.A.G. alla pena (sospesa) di mesi 4 di arresto per plurime violazioni (cinque) delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS (frequentazione di pregiudicati: in (OMISSIS), dal (OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione il C., deducendo: 1) vizio di motivazione per la mancata considerazione dell’appello proposto dall’imputato (il giudice di seconde cure si era preoccupato solo di disattendere quello del PG, che chiedeva la qualificazione del reato come delitto); 2) violazione di legge per essere stato ritenuto integrato il reato contestato non sulla base di una frequentazione ripetuta (tale da configurare, secondo il ricorrente, quasi una forma associativa), ma di incontri sporadici ed occasionali (in un paese di circa mille abitanti) con soggetti che neppure era provato che il prevenuto sapesse pregiudicati. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza per la decisione sull’appello dell’imputato; conformemente, per l’accoglimento del ricorso, la difesa.

Il ricorso (a firma dell’imputato) è fondato nel suo preliminare motivo e va accolto in parte qua. La sentenza impugnata non prende per nulla in considerazione (neppure lo cita) l’appello del C. (peraltro in atti, a firma dell’avv. Gianfranco Careddu del foro di Nuoro, datato 3/12/09), diffondendosi unicamente sull’appello del PG (che rigetta, confermando la sentenza di primo grado).

Assorbito il secondo motivo (sulla ricorrenza del reato in contestazione), la sentenza va pertanto annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio sull’appello dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sull’appello dell’imputato alla Corte di Appello di Cagliari.

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