Corte di Cassazione, Sentenza n. 33122 del 2011 Istanza di affidamento in prova; Decide il giudice del luogo in cui è stata pronunciata la prima sentenza di condanna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto.

1. Il 27.8.2010 il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava la propria incompetenza territoriale a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da T. R. in relazione alla condanna di cui alla sentenza del 19.1.2004 della Corte di appello di Brescia, rilevando che il titolo esecutivo in relazione al quale il predetto aveva presentato l’istanza era stato poi ricompreso nel cumulo emesso dalla Procura della Repubblica dl Grosseto in data 7.5.2010 e che l’istante era attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza.
2. Il 3.3.2011 Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, al quale erano stati trasmessi gli atti, declinava la propria competenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, osservando che le istanze erano state avanzate dal T. in relazione alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 19.1.2004, divenuta irrevocabile il 28.5.2004, la cui esecuzione era stata sospesa dalla competente Procura della Repubblica in data 16.6.2004 con successiva trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. Pertanto, la circostanza che molto tempo dopo detto titolo sia stato ricompreso nel provvedimento di pene concorrenti deve ritenersi del tutto irrilevante per il principio della perpetuatio iurisdictionis, alla luce dei principi fissati da questa Corte.

Considerato In diritto.

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Va ribadito quanto già affermato da questa Corte riferimento ad una medesima fattispecie, trattandosi di principi totalmente condivisi dal Collegio. «La competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall’art. 677 cod. proc. pen. in relazione aIla condizione in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del relativo procedimento. Nel caso in esame assume rilevanza il disposto di cui all’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. in base al quale, quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima”.
Come si ricava dall’interpretazione letterale della norma, essa si applica “se la legge non dispone diversamente”, sicché quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe.
Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (n. 38171 del 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004), una di tali deroghe è costituita dalla previsione contenuta nell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. secondo cui l’istanza va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell’esecuzione. Viene, così, stabilito un criterio specifico che determina la competenza del tribunale di sorveglianza, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi della norma ora citata, rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d’appello. In tal caso è applicabile il principio della perpetuazio jurisdictionis, secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, 17 dicembre 2004, n. 198, rv. 230544; Sez. 1, 28 giugno 1993, n. 3084, rv. 1). Si tratta di un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato.
La ratio di tale criterio risiede nell’esigenza di garantire una volta intervenuta la sospensione dell’esecuzione, la celerità del procedimento ed il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione (cfr. Corte cost. n. 178 del 2009). Sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che, qualora, dopo la presentazione, da parte del condannato dell’istanza di
accesso ad una misura alternativa alla detenzione in riferimento alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre decisioni irrevocabili di condanna emesse da giudici di diversi distretti di corte d’appello e tali sentenze siano assorbite in apposito provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., rimane ferma, in attuazione del principio stabilito dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta della misura alternativa» (Sez. 1, n. 1137, 24/11/2009, Savino, rv. 245948).
3. In conformità con detti principi, nel caso di specie deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, cui il T. aveva avanzato l’istanza volta all’ammissione alle misure alternative all’esito del provvedimento di sospensione dell’ordine di carcerazione, emesso, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dalla competente Procura della Repubblica.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Brescia cui dispone trasmettersi gli atti.

Depositata in Cancelleria il 05.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorsi ex art. 615 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 619 c.p.c., la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Carisap spa si opponeva ai procedimenti esecutivi mobiliari promossi da R. L., in proprio e quale erede di R.A.M.L., nei confronti del Comune di Maltignano, pendenti presso il tribunale di Ascoli Piceno (R.G.E. 4/03 e 181/04 riuniti), contestando, sia l’ordinanza di assegnazione dei crediti perchè contraria alla dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c., sia la propria posizione di terzo pignorato, ed il successivo pignoramento proposto dall’opposto nei suoi confronti (R.G.E. 181/04).

Il tribunale, riuniti i ricorsi, con sentenza del 18.2.2009, li rigettava.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati da memoria la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno CARISAP spa.

Resiste con controricorso R.L..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto della correttezza del mezzo di impugnazione proposto, trattandosi di sentenza emessa a seguito di opposizione esecutiva nel regime previsto dall’art. 616 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (sentenza depositata il 18.2.2009) a seguito della modifica intervenuta con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, impugnabile, quindi, con il solo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Inoltre, il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c.).

La funzione propria del quesito di diritto è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556) Nel caso in esame i motivi non rispondono ai criteri indicati.

La ricorrente propone sei motivi.

I primi cinque motivi denunciano violazioni di norme di diritto (artt. 615, 617 e 619 c.p.c; art. 2732 c.c.; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 248; art. 112 c.p.c.).

I quesiti formulati in relazione a questi motivi sono generici (primo, terzo e quinto) od astratti (secondo e quarto); non contengono alcun riferimento al caso concreto, non consentendo, pertanto, alla Corte di cassazione di enunciare un principio di diritto che risolva il caso concreto.

Essi sono, pertanto, inammissibili.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente.

Il motivo è inammissibile".

Pur essendo, infatti, prospettato il "momento di sintesi" a conclusione del motivo, lo stesso difetta, sia delle ragioni che rendono la motivazione adottata dal giudice di merito viziata ed inidonea a sorreggere la decisione, sia della indicazione ed esplicazione dei supposti "autonomi e nuovi motivi di contestazione contro il precetto, contro il pignoramento eseguito presso di sè e contro l’intera nuova esecuzione".

Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente R.L., vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente R.L., delle spese, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600r00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 10 marzo 2010 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da I.E., ritenendo ostativi la gravità dei delitti, la cui condanna è in esecuzione, la pendenza penale per il delitto di furto, per il quale è intervenuto arresto in flagranza il 13 gennaio 2010, nonchè il totale disinteresse dimostrato nei confronti dei molteplici inviti rivolti dall’UEPE, cui I. non ha mai risposto.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente I., il quale lamenta: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, non potendo la sola denuncia per un reato, in assenza di un vaglio giurisdizionale, costituire un valido elemento per il diniego del beneficio; b) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego del rinvio dell’udienza camerale per impedimento del difensore.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Relativamente alla seconda doglianza, avente carattere logicamente preliminare rispetto all’altra, il Collegio osserva che il disposto di cui all’art. 420-ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97 c.p.p., comma 4 (Sez. Un. 27 giugno 2006, n. 31461).

Alla luce di questi principi, nel caso di specie, l’udienza camerale si è svolta ritualmente, pur in assenza del difensore, dovendo trovare applicazione il disposto dell’art. 97 c.p.p., comma 4, stante l’irrilevanza del suo impedimento, tenuto conto delle peculiari connotazioni ed esigenze sottese al procedimento di sorveglianza.

2. Anche l’altra censura è manifestamente infondata.

La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata appare rispondente ad una corretta analisi ricostruttiva della portata dell’art. 47 ord. pen., quale risulta chiaramente definita nella giurisprudenza di questa Corte. Infatti, è stato più volte precisato che, allorchè il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (Sez. 1, 21 giugno 2000, n. 4553). Ai fini della concessione dell’affidamento in prova non è, infatti, sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma è invece necessario che risultino obiettivi elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali elementi devono risultare dall’osservazione penitenziaria, quando il beneficio è richiesto da un soggetto che si trovi in stato detentivo, mentre devono risultare dal comportamento tenuto in libertà, qualora l’istanza sia proposta prima dell’inizio di esecuzione della pena (Sez. 1, 14 febbraio 1997, n. 1088).

Infine, l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’apprezzamento, oltre che delle condizioni di ammissibilità della domanda, anche dell’esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che della concreta praticabilità del beneficio stesso a fini di emenda e di rieducazione (Sez. 1, 25 novembre 2008, n. 3846).

3. L’ordinanza impugnata appare conforme ai principi esposti al paragrafo che precede, in quanto, con motivazione corretta, ha posto in luce le negative circostanze connotanti l’esperienza esistenziale del ricorrente, quali desumibili dalla gravità dei delitti consumati, dalla loro reiterazione, dal totale disinteresse dimostrato rispetto ai molteplici inviti rivolti dall’UEPE, e ha quindi posto in correlazione tutti questi elementi con l’evidenza del carico pendente per il reato di furto. D’altra parte il ricorrente ha formulato prospettazioni del tutto vaghe e generiche al fine di sostenere, implicitamente, la tesi che I. avesse avviato un serio processo di rivisitazione critica.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1141 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso di primo grado n. 231 del 2010, la società odierna appellante ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – Lecce il 30 novembre 2009 ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 11 del 30 settembre 2009, rilasciata da una Unione di Comuni per la realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico di 985,6 Kwp, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in località "Coviello".

Il provvedimento di annullamento ha evidenziato che non sono stati considerati "gli specifici valori paesistici dei luoghi" e che l’intervento alterava "gravemente il paesaggio tutelato, introducendo un elemento di alterazione visiva in un contesto panoramico comprendente, oltre alle bellezze naturali, anche architetture di valore estetico e tradizionale".

L’ appellante società ha proposto il ricorso di primo grado, deducendo vari profili di eccesso di potere (in quanto il decreto di annullamento si è riferito ad una autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Melendugno e non invece dalla Unione dei Comuni di Acaya e Roca), la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (in quanto l’amministrazione non avrebbe ben evidenziato l’interesse pubblico sotteso all’annullamento) e la violazione dell’art. 159 del d.Lgs. n. 42 del 2004, poiché l’amministrazione statale aveva operato una valutazione di merito e non di legittimità e non avrebbe tenuto adeguatamente conto della relazione paesaggistica prodotta dal tecnico di parte in allegato alla istanza di autorizzazione.

L’amministrazione statale, nel corso del giudizio di primo grado, ha chiesto la sua reiezione anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, con la quale era stata dichiarata incostituzionale la legge regionale della Puglia n. 31 del 2008 nella parte in cui stabiliva che tali interventi erano realizzabili mediante la dichiarazione di inizio attività (a suo tempo chiesta dalla società) e non mediante un espresso titolo abilitativo.

Con la sentenza gravata, il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, ha respinto l’impugnazione.

2. Con il gravame in esame, la società interessata ha appellato la sentenza del TAR ed ha chiesto che in sua riforma sia accolto il ricorso di primo grado.

Essa ha riproposto tutte le doglianze già rappresentate in primo grado, criticando le statuizioni con cui il TAR le ha respinte.

Con una memoria difensiva, la società appellante ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle formulate conclusioni.

L’appellata amministrazione ha depositato una memoria difensiva ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

3. All’udienza del 1° febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.L’appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della appellata sentenza.

2. Col primo motivo, l’appellante ha dedotto che il contestato atto statale di annullamento della autorizzazione paesaggistica sarebbe viziato per eccesso di potere, poiché vi è un erroneo riferimento agli estremi della medesima autorizzazione (con riguardo all’autorità emanante, mancando il richiamo alla "Unione dei Comun" e al funzionario responsabile del procedimento).

La censura va respinta, poiché è evidente che si tratta di un mero errore materiale del tutto irrilevante.

Infatti, il provvedimento impugnato in primo grado ha esattamente indicato l’opera che si intendeva realizzare, il procedimento al termine del quale esso è stato emesso e tutti gli altri dati giuridicamente rilevanti, tanto che del tutto agevolmente la società ha potuto impugnare l’atto, riferendosi alle vicende accadute in sede amministrativa.

Poco importa, dunque, che nel provvedimento statale sono stati indicati i dati relativi alla nota di trasmissione della autorizzazione rilasciata dalla Unione dei Comuni di Acaya e Roca, sottoscritta dal geometra responsabile del procedimento, per conto del Comune di Melendugno.

3. Col secondo motivo, la società appellante ha dedotto che il potere statale di annullamento della autorizzazione paesaggistica, previsto dall’art. 159 del Codice n. 42 del 2004, sarebbe assimilabile in qualche modo al potere disciplinato dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, sicché esso dovrebbe basarsi – in sede motivazionale – su una particolare motivazione che tenga conto degli elementi ivi previsti (e, in particolare, delle ragioni di interesse pubblico).

Così riassunta l’articolata censura dell’appellante, ritiene la Sezione che essa vada respinta

Sul punto, vanno richiamate le considerazioni dell’Adunanza Plenaria, poste a base della decisione n. 9 del 2001, che – nel ricostruire il quadro normativa vigente ratione temporis – ha posto in evidenza la natura e lo spessore dei poteri dell’autorità statale, in sede di esame dell’atto rilasciato dall’autorità delegata o subdelegata all’esercizio del potere di gestione del vincolo paesaggistico.

La citata decisione dell’Adunanza Plenaria ha posti in evidenza le peculiarità del potere esercitato dallo Stato, riconducibile agli articoli 9 e 117 della Costituzione, rimarcando come in materia il legislatore ha disciplinato la cogestione del vincolo paesaggistico – da parte dell’autorità statale – con l’attribuzione di un potere di annullamento che è esercitato legittimamente quando il titolo abilitativo rilasciato dall’autorità delegata, o subdelegata, non sia adeguatamente motivato.

In altri termini, l’autorità statale non deve esporre le ragioni di interesse pubblico che la inducano all’annullamento, ma può constatare come l’atto abilitativo posto al suo esame sia affetto da eccesso di potere.

La ricostruzione della Adunanza Plenaria è stata posta a base anche delle disposizioni dell’art. 159 del Codice, in cui sono state trasfuse – con modifiche che non rilevano nel giudizio – le disposizioni del precedente testo unico del 1999.

L’art. 159, quale disposizione speciale riguardante l’equilibrio dei poteri esercitabili in sede di gestione del vincolo paesaggistico, non è stato dunque inciso dalle previsioni di carattere generale dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

4. Col terzo motivo, l’appellante ha dedotto che il provvedimento statale sarebbe illegittimo, perché avrebbe compiuto valutazioni di merito e non un esame sulla legittimità dell’atto posto al suo esame.

La censura va respinta.

Come ha evidenziato la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2001, cui si è ispirata la successiva giurisprudenza, è del tutto legittimo che l’autorità statale – nel segnalare il vizio di eccesso di potere di cui è affetto l’atto sottoposto al suo esame – corrobori la propria statuizione di annullamento segnalando che esistono al riguardo anche ragioni sostanziali,

Per il principio di leale cooperazione, pur richiamato dalla Adunanza Plenaria, l’autorità statale potrebbe anche non annullare l’atto sottoposto al suo esame, qualora – malgrado il vizio di difetto di motivazione – l’atto stesso non comporti una sostanziale violazione dei valori tutelati.

E’ pertanto del tutto legittimo che l’Autorità statale osservi – in aggiunta alla statuizione centrale che ha ravvisato l’illegittimità dell’atto esaminato – che sussistono ragioni sostanziali tali da giustificare anche sul piano sostanziale l’esercizio del proprio potere, per l’estrema difesa del vincolo che altrimenti sarebbe violato dall’atto motivato in modo inadeguato.

5. Con il quarto motivo, l’appellante ha dedotto che l’atto posto all’esame della autorità statale sarebbe stato adeguatamente motivato, poiché l’originaria istanza è stata corredata da una relazione di parte, che ha particolarmente illustrato e approfondito lo stato dei luoghi e la compatibilità delle opere previste con le esigenze di tutela del vincolo..

Ritiene la Sezione che anche tale censura sa infondata.

La circostanza che la società abbia allegato elaborati tecnici evidenzianti la compatibilità paesaggistica dell’opera (pur inoltrati competente Soprintendenza) non esonerava l’amministrazione autorizzante dall’esternare le proprie specifiche valutazioni in ordine alla condivisibilità delle affermazioni contenute nell’elaborato tecnico.

In altri termini, gli apporti di parte sulla compatibilità delle opere con le esigenza di tutela del vincolo vanno tenuti in considerazione dalla autorità titolare del potere di rilascio della autorizzazione, tanto che il successivo diniego – che non ne abbia tenuto conto – risulterebbe senz’altro illegittimo per eccesso di potere.

Allo stesso modo, risulta però illegittimo per eccesso di potere l’autorizzazione rilasciata senza una specifica motivazione, anche se è stata presentata dall’interessata una relazione illustrativa.

In altri termini, il potere di rilascio della autorizzazione deve essere esercitato tenendo conto non solo della documentazione acquisita, ma anche sulla base di una idonea motivazione, che non sia una stereotipa formula di compatibilità, utilizzabile per le più diverse fattispecie, poiché deve risultare che l’autorità sia del tutto consapevole delle peculiarità dell’area e della incidenza su di essa che determinerebbe la realizzazione delle opere previste (come sul punto ha rilevato la già citata decisione dell’Adunanza Plenaria, con precisazioni rilevanti anche per l’interpretazione dell’art. 159 del Codice n. 42 del 2004)..

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’appellante società va condannata al loro pagamento in favore dell’amministrazione appellata, in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in euro tremila (Euro 3000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 8963 del 2010), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di euro tremila (Euro 3000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.