Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 09-03-2011, n. 9313 Competenza per territorio

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Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Torino, investita dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta, dichiaratosi incompetente, della cognizione dell’istanza proposta da A.R. – qualificata dal giudice preventivamente adito, come diretta ad ottenere la revisione della sentenza di condanna definitiva emessa nei confronti dell’istante dalla Corte di Assise di Appello di Genova il 15 febbraio 2008 – con ordinanza deliberata il 24 settembre 2010, la dichiarava inammissibile.

2. – A seguito di "denuncia di incidente di competenza" presentata personalmente dall’ A. il 15 settembre 2009, nella quale il predetto condannato contestava, per quanto specificamente ancora rileva nel presente procedimento, la qualificazione della propria originaria istanza come richiesta di revisione della sentenza di condanna, essendo la stessa diretta, invece, a conseguire una "revisione" della pena dell’ergastolo inflittagli, per asserita violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. b) la medesima Corte d’Appello di Torino ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte "per quanto di competenza", evidenziando, per altro, come il conflitto negativo di competenza denunciato dal condannato, sussisterebbe, in ogni caso, tra la Corte di Assise di Appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ed il Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta, già dichiaratosi incompetente.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va chiarito che l’istanza all’origine del presente procedimento – come sostenuto, del resto, dallo stesso A. nella sua "denuncia di incidente di competenza" del 14-15 settembre 2010 – non può fondatamente qualificarsi come richiesta di revisione della sentenza di condanna, non prospettandosi nella stessa, in effetti, alcuna delle ipotesi di cui all’art. 630 cod. proc. pen., che consentono la proposizione di una siffatta istanza (incompatibilità del fatti stabiliti a fondamento della sentenza con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile;

sopravvenienza o scoperta di nuove prove, ecc).

2. – La predetta istanza, diretta a conseguire una "revisione" della pena inflitta ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. b) va qualificata, piuttosto, come incidente di esecuzione, volto a far dichiarare ineseguibile la pena inflitta all’ A., per asserita violazione della predetta norma.

Orbene, così qualificata la domanda dell’ A., ne consegue che sulla stessa dovrà pronunciarsi la Corte di Assise di Imperia, da individuarsi quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, posto che la Corte Appello di Genova, quale giudice dell’appello, risulta aver confermato la sentenza di primo grado di condanna all’ergastolo, senza apportarvi alcuna "modificazione strutturale".
P.Q.M.

Qualificata la domanda del condannato quale incidente di esecuzione volto a far dichiarare non eseguibile la pena perpetua, dichiara la competenza della Corte di Assise di Imperia, quale giudice dell’esecuzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 12943

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Svolgimento del processo

che T.M., cittadino (OMISSIS), con ricorso del 23 febbraio 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, nei confronti del Prefetto di Brescia e del Ministro dell’interno, avverso il decreto del Giudice di pace di Brescia in data 14 gennaio 2009, con il quale il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Brescia in data 6 novembre 2008, con il quale era stata ordinata l’espulsione del ricorrente;

che il Prefetto di Pisa, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Giudice a quo ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che "il provvedimento di espulsione è stato emesso in data 6/11/2008 e che il termine di 60 giorni scadeva pertanto il 5/1/2009, giorno non festivo, e che il ricorso, pervenuto il 13/1/2009, è stato spedito tramite il servizio postale il 7/1/2009 dall’Ufficio postale di Roma Prati, ed è quindi intempestivo".
Motivi della decisione

che, con il motivo di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di pace, il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del decreto di espulsione in sede giurisdizionale decorre non già dalla data di emissione del provvedimento ma dalla data della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, con la conseguenza che, nel caso di specie, il ricorso è tempestivo, perchè il decreto di espulsione è stato notificato al ricorrente in data 7 novembre 2008, il termine per impugnarle scadeva il 6 gennaio 2009 (giorno festivo), ed il ricorso al Giudice di pace è stato spedito a mezzo del servizio postale il giorno successivo, 7 gennaio 2009;

che il ricorso merita accoglimento;

che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, ogniqualvolta la legge fissa un termine perentorio decorrente dal compimento di un determinato atto, è necessario che tale atto sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che è onerato del rispetto del termine, tenuto conto che la effettiva conoscibilità del provvedimento è presupposto essenziale per l’esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 2000), con la conseguenza che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, secondo periodo – secondo cui "Il termine per ricorrere al giudice di pace avverso il decreto di espulsione è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione" – deve essere interpretato nel senso che tale termine decorre dalla data di comunicazione dello stesso provvedimento al destinatario o, comunque, dalla data della sua effettiva conoscibilità da parte del destinatario medesimo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17253 del 2005);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Brescia, in persona di altro magistrato, il quale si uniformerà al principio di diritto dianzi enunciato, deciderà la stessa causa nel merito e provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Brescia, in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14392 Contenzioso tributario Procedimento avanti le Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento ici, per l’anno 1996, relativo ad area di sua proprietà qualificata edificatoria dal P.R.G. approvato con Delib. 8 agosto 1994.

Costituitosi il Comune, l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Motivi della decisione

In ordine di priorità logico-giuridica, va esaminato il sesto motivo di ricorso, con il quale il contribuente si duole del fatto che, in appello, la controversa sia stata trattata in udienza pubblica, con il solo intervento del difensore del Comune, in assenza di valida istanza di trattazione in pubblica udienza.

La doglianza è fondata.

Al riguardo, deve invero, in primo luogo, rilevarsi che, l’esame degli atti del giudizio di merito (imposto dalla natura della censura) rivela che, in grado di appello, la discussione è avvenuta in pubblica udienza, alla presenza del solo difensore del Comune, senza che la correlativa istanza fosse stata proposta del contribuente appellante ed in presenza di istanza invalidamente proposta dal Comune, in quanto inserita nelle controdeduzioni depositate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 ma non notificata alla controparte (cfr. Cass. 10678/09).

Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi in diritto che, in tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l’intervento del difensore di una sola parte, in assenza dell’apposita istanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 33 determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell’altra parte, garantito dall’art. 24 Cost., con conseguente nullità dell’udienza di discussione nonchè della sentenza emessa all’esito della stessa e di ogni altro atto conseguente (cfr. Cass. 16432/03 e, per l’ipotesi inversa di trattazione in camera di consiglio in presenza di istanza di pubblica udienza, Cass. 3559/10).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del motivo di ricorso in rassegna con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2528 sanità

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elega dell’avv. Colalillo, e Vetrò, per delega dell’avv. Di Giandomenico;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il giudizio ha ad oggetto la rivendicazione ad opera dei ricorrenti – tutti infermieri professionali chiamati a prestare servizio nelle sale operatorie – dell’indennità di rischio radiologico negata con il provvedimento impugnato in prime cure;

Rilevato che è necessario riepilogare, nei termini che seguono, il quadro dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia:

l’art. 1, secondo comma, della L. 27 ottobre 1988 n. 460 ha riconosciuto al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, il diritto ad una indennità mensile di Lire 200.000 a partire dal 1° gennaio 1988;

il terzo comma dello stesso articolo ha previsto che al personale non compreso nel secondo comma, che sia stato esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso secondo comma, è corrisposta un" indennità mensile lorda di Lire 50.000 e che l’individuazione di detto personale deve essere effettuata secondo le modalità previste dal quarto comma dell’ art. 58 del d.P.R. 20.5.1987 n. 270.;

la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità delle disposizioni suddette, ha dichiarato infondata la questione, precisando che la presunzione assoluta di rischio prevista dalla legge nei confronti dei medici e tecnici di radiologia non è tale da escludere la presenza di altri lavoratori ai quali può applicarsi la stessa disciplina, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente;

sulla scorta del principio enunciato dalla Corte costituzionale, questa Sezione ha, quindi, affermato che, ai fini della percezione della indennità di rischio, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l’ordinamento ricollega una presunzione assoluta circa l’esposizione al rischio, per il personale estraneo è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della speciale Commissione di cui all’ art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 270 del 1987 al cui giudizio l’amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli interessati;

la percezione di detta indennità, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, è, quindi, mediata da un accertamento tecnico devoluto ad una apposita Commissione in merito alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5626; 4 marzo 2010, n. 1269);

Considerato che,. nella specie, gli accertamenti espletati dall’apposita Commissione operante presso l’AUSL hanno escluso la sussistenza, in capo ai ricorrenti, tutti infermieri chiamati a prestare servizio presso le sale operatorie, di un rischio caratterizzato dai rammentati profili di abitualità e continuità necessari ai fini della corresponsione dell’indennità disciplinata dall’art. 5 della sopravvenuta legge n. 724/1994;

Reputato che dette valutazioni costituiscono esplicazione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non affetta da profili di illogicità e di sviamento;

Ritenuto, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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