T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2514

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14731 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) B.C. ha proposto ricorso avverso l’ ordinanza 26 febbraio 2010 della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, dal 12 ottobre 2004 al 6 luglio 2006 (dal 28 ottobre 2005 agli arresti domiciliari), per il delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti; reato dal quale era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile.

La Corte di merito ha escluso il diritto alla riparazione avendo ritenuto l’esistenza della colpa grave dell’istante in condotte che avrebbero provocato l’emissione della misura cautelare nei suoi confronti.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che l’istante – pur non essendo stato provato che si trattasse della persona cui si faceva riferimento in conversazioni intercettate riferibili al traffico di stupefacenti – aveva cagionato per colpa la detenzione essendosi offerto di ospitare agli arresti domiciliari tale C., suo asserito cugino, coinvolto negli illeciti traffici descritti.

2) Il ricorrente, con il proposto ricorso, deduce i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perchè l’ordinanza impugnata avrebbe fondato la sua valutazione su circostanze inidonee a dimostrare l’esistenza del dolo o della colpa grave.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata a indicare una frequentazione priva di alcun carattere illecito e fatta in adempimento di doveri di solidarietà nei confronti di un parente.

3) Va preliminarmente rilevato che il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito la valutazione sull’esistenza e gravità della colpa o sull’esistenza del dolo.

In particolare il giudice della riparazione può apprezzare i fatti esaminati dal giudice della cognizione in modo diverso da quest’ultimo rivalutandoli al fine di accertare se questi fatti siano idonei a dimostrare l’esistenza del dolo o della colpa grave che possano avere avuto efficienza causale sull’emissione della misura o sul suo mantenimento.

Questa possibilità di rivalutazione riguarda peraltro i fatti che il giudice del merito abbia ritenuto accertati e non quelli la cui esistenza abbia ritenuto di escludere. Per questi ultimi non v’è alcuna possibilità di rivalutazione perchè si tratta di condotte la cui esistenza non è stata accertata in giudizio e quindi deve essere esclusa. Con la conseguenza che, se queste condotte criminose sono le stesse oggetto dell’incriminazione e dell’emissione della misura cautelare, è evidente che non se ne può tener conto nel giudizio di riparazione essendo state escluse nel giudizio sulla responsabilità.

Se si tratta di condotte diverse il giudice della riparazione deve precisarlo e procedere alla verifica se queste condotte abbiano natura dolosa o gravemente colposa e se abbiano avuto efficienza causale nell’applicazione della misura cautelare.

4) Nel caso in esame la decisione della Corte di merito, oggetto dell’impugnazione, non si è attenuta a corretti criteri logico giuridici e le censure proposte contro questa decisione devono ritenersi fondate.

La vicenda processuale che ha condotto all’assoluzione della ricorrente è stata già succintamente descritta.

La Corte di merito ha preso atto che non esisteva la prova che l’istante fosse la persona cui si riferivano le conversazioni intercettate e ha fondato l’esistenza della colpa preclusiva sulla sola circostanza che B. avesse ospitato il cugino agli arresti domiciliari e ha concluso per l’efficacia causale di questa condotta sull’emissione del provvedimento cautelare personale.

Peraltro la Corte di merito ha omesso completamente di spiegare perchè queste condotte possano essere ritenute connotate da colpa (perchè non ha indicato la regola cautelare violata) e tanto meno perchè questa imprudenza potesse essere ritenuta avere carattere di gravità.

Anche una frequentazione di persone coinvolte in fatti criminosi può infatti assumere caratteristiche di colpa grave preclusiva della riparazione ma occorre che tale frequentazione (o, nel nostro caso, la coabitazione) si accompagni alla consapevolezza del coinvolgimento delle persone frequentate o ospitate in vicende criminose o, quanto meno, alla possibilità di percepire tale coinvolgimento.

Nel nostro caso tale accertamento non è stato compiuto; come correttamente si osserva nel ricorso non può infatti essere ritenuta automaticamente colposa una condotta che trova il suo fondamento in vincoli parentali o che sono espressione di generica solidarietà umana quale il consenso ad ospitare una persona agli arresti domiciliari.

5) Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16507 Danno

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 31 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire a G.S. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00. L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. -il contratto di somministrazione.

Con sentenza in data 24 giugno 2009 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava il G. al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11/06/2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20/11/2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno". Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente.

Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c. La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1375 c.c. la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 13-05-2011, n. 18879 Misure cautelari

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vv. Missere chiedeva l’accoglimento dei motivi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava il ricorso presentato da M.T. avverso l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

In relazione alle questioni preliminari osservava che non sussisteva alcuna nullità dell’ordinanza per omessa trasmissione dei verbali dei collaboratori, in quanto le loro dichiarazioni erano state inserite nel testo dell’ordinanza e nelle informative di P.G., con la conseguenza che l’obbligo previsto dall’art. 309 c.p.p. era stato soddisfatto mediante la trasmissione di quelle informative che erano le uniche trasmesse anche al GIP. Osservava poi che non vi era alcuna violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto l’indagato risultava già condannato in via definitiva per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 prima dell’emissione della nuova ordinanza.

Venendo all’esame del merito richiamava per relationem il contenuto dell’ordinanza impositiva e riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, specificando che l’organizzazione delinquenziale volta al traffico di stupefacenti era ben strutturata, con predisposizione di mezzi, uomini e risorse, come documentato da intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento e pedinamento, dai quali emergevano i frequenti contatti tra i correi e lo svolgimento in diretta di attività di taglio e confezionamento della sostanza stupefacente, nonchè la predisposizione di strategie di distribuzione; basti pensare che l’indagato era stato tratto in arresto mentre trasportava più di un chilo di cocaina e per tale reato era già stato condannato. In relazione alle esigenze cautelari riteneva sussistere il concreto pericolo di reiterazione di condotte simili per il ruolo primario svolto all’interno della associazione e per la reiterata condotta di spaccio di sostanza stupefacente.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto associativo e al delitto spaccio, nonchè in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto era detenuto dal 2008 e i fatti sì riferivano a circa a due anni fa; non vi erano indizi dell’esistenza di una struttura associativa e della consapevolezza degli indagati di far parte di una associazione, mancava la prova della continuità del rapporto e al massimo poteva parlarsi di concorso di persone nel reato. Sussisteva inoltre violazione di legge nella parte in cui il P.M. aveva trasmesso al tribunale solo gli atti depositati con l’ordinanza ma non gli atti successivi come i verbali di interrogatorio degli altri indagati, favorevoli all’indagato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Non sussiste infatti alcuna violazione di legge nell’omessa trasmissione dei verbali dei collaboratori essendo sufficiente che le parti di dichiarazioni relative all’attuale indagato siano state riportate per intero nella nota informativa o in altri atti di indagine (Sez. 5, 13 maggio 2004 n. 37938, rv. 231001; Sez. 2, 9 febbraio 2006 n. 7610, rv. 233160).

Inoltre i verbali degli interrogatori di garanzia degli altri indagati non possono essere considerati a favore dell’indagato, a meno che non venga dedotta in modo esplicito la suddetta circostanza, mentre nel caso di specie la doglianza viene avanzata in forma probabilistica.

Tutti gli altri motivi di ricorso sono aspecifici e si limitano ad escludere in senso tautologico la sussistenza dei gravi indizi indicati analiticamente dal tribunale anche attraverso il richiamo all’ordinanza impositiva.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

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