Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 27-02-2013, n. 9227

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 gennaio 20120, la Corte di appello di Perugia, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni (recte: Spoleto) appellata da Z.M., riduceva la pena al medesimo inflitta a sei mesi di reclusione.

Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale Z. era stato dichiarato colpevole di ricettazione (nell’ipotesi attenuata di cui al capo verso dell’art 648 c.p.) di moduli di assegno bancario compendio di furto commesso il (OMISSIS) in danno di P. F..

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità per irregolarità della notifica del decreto di citazione (in quanto – accertata la sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto per decesso del domiciliatario – correttamente, in difetto di comunicazione da parte dell’imputato, la notifica era stata effettuata a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4), confermava il giudizio di responsabilità perchè la consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo scaturiva dalle dichiarazioni di B. A. il quale aveva testimoniato che Z. aveva compilato il titolo in sua presenza. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 161 c.p.p., comma 4 nonchè difetto di motivazione per non avere considerato la Corte di appello che la norma citata dispone che, nel caso in cui l’imputato non è stato in grado di comunicare il mutamento del domicilio eletto per caso fortuito o forza maggiore, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 157 e 159;

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) per aver fondato il giudizio di consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo sulla base delle circostanze riferite dal teste B..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, per insussistenza della denunciata nullità. La sentenza di questa Corte (Cass. Sez. 4, 13.7.2011 n. 34377), citata sia dalla Corte territoriale a sostegno della valutazione di regolarità della notifica sia dal ricorrente a fondamento della censura, ha così motivato:

"Ed invero, è testualmente stabilito nell’art. 161 c.p.p. che nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio l’imputato ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, ed in mancanza di tale comunicazione la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore; nel citato art. 161 c.p.p., è altresì stabilito che: a) nello stesso modo si procede quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee; b) si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159 solo quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

…….In materia è stato enunciato il seguente, e condivisibile, principio assolutamente pertinente in relazione alla concreta fattispecie: "Nel caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all’interessato incombe l’obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4 e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più in veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario" (Cass. 5A 11 ottobre 2000, Gimona, RV 219231).

Nè può rilevare se gli imputati avessero avuto o meno conoscenza della morte del domiciliatario; ed invero le modalità di notificazione da osservare non possono certo dipendere da una circostanza del tutto incerta ed aleatoria quale è la conoscenza (e quando?), o meno, da parte dell’imputato dell’avvenuto decesso del suo domiciliatario, nè a tale circostanza può attribuirsi la valenza di caso fortuito o forza maggiore; effettiva conoscenza che, come è noto, rileva in tema di restituzione nel termine, e rappresenta la condizione indispensabile per legittimare il diniego della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175 c.p.p., comma 2) come più volte affermato da questa Corte con plurime decisioni, ivi compresa quella evocata dai ricorrenti, che, dunque, in quanto concernente un diverso tema, non è pertinente in relazione alla questione qui posta con i ricorsi. Tale decisione, infatti, si riferisce ad un caso di denuncia di nullità – per asserita irregolarità della notifica – posta a base della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, istituto, quest’ultimo (art. 175 c.p.p., comma 2), oggetto di intervento legislativo (L. 22 aprile 2005, n. 60) finalizzato ad obbligare il giudice, a fronte dell’allegazione dell’imputato di non avere avuto cognizione di un atto, a verificare non tanto la conoscenza "formale", quanto, soprattutto, la conoscenza concreta ed effettiva dell’atto e/o del procedimento in relazione al quale sia formulata la richiesta di restituzione nel termine; nel caso in esame si verte invece in ipotesi di denuncia di una irritualità nel procedimento di notifica che avrebbe determinato, secondo la tesi difensiva, una nullità della "vocatio in jus":

trattasi, dunque, di eccezione da vagliare esclusivamente in relazione alla procedura di notificazione quale disciplinata dall’art. 161 c.p.p., non vertendosi in tema di restituzione del termine per l’impugnazione di sentenza contumaciale. Il precedente giurisprudenziale evocato dalla difesa offre tuttavia, indirettamente, argomenti che addirittura confortano proprio quanto sostenuto dai giudici di merito nel rigettare la eccezione sollevata dalla difesa degli imputati. Nel caso oggetto della sentenza citata dagli stessi ricorrenti, si trattava di notifica effettuata, in conseguenza della morte del difensore domiciliatario, ad un difensore di ufficio, e la Corte di Cassazione ha ritenuto siffatta modalità di notifica di per sè inidonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento in capo all’imputato, posto che si trattava di notifica effettuata, per l’imputato, presso il difensore di ufficio e non di fiducia: non era dunque in discussione solo la regolarità formale della notifica, bensì (ed è cosa diversa) la idoneità della notifica, così eseguita, a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato in relazione alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale;

nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in argomento, la notifica era avvenuta, come detto, presso un difensore di ufficio (e non di fiducia) e la Corte stessa ha tuttavia precisato che, pur laddove si tratti di difensore di ufficio, ben può ritenersi raggiunta anche la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento ove si dimostri che il difensore di ufficio "sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare con lui un effettivo rapporto professionale"; la assoluta inconsistenza giuridica della tesi dei ricorrenti risulta dunque evidente sulla scorta dello stesso precedente giurisprudenziale dai medesimi evocato (ma in tal senso vi sono tante altre decisioni), tenuto conto che l’atto è stato notificato mediante consegna al (co)difensore di fiducia con il quale la sussistenza di un effettivo rapporto professionale non era dunque assolutamente in discussione (e neanche è stato contestato con il ricorso) proprio in virtù del mandato fiduciario rilasciato dagli imputati (anche) a detto difensore (oltre che a quello domiciliatario, poi deceduto). E’ opportuno ricordare che – sempre in tema di restituzione nei termine per impugnare la sentenza contumaciale la cui disciplina è tra l’altro caratterizzata da rigorose garanzie a favore dell’imputato – questa Corte non ha mancato di rimarcare in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo esplicitamente affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006 Cc. – dep. 10/05/2006 – Rv. 233615), ulteriormente precisando che "in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente" (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007 Cc. – dep. 16/01/2008 – Rv. 239207); nella motivazione di quest’ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto segue: "La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l’avvocato difensore nominato di fiducia dall’imputato e l’imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. E’, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l’imputato e il difensore di fiducia continua a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee". Ovviamente resta ferma la possibilità per l’imputato di vincere tale presunzione attraverso un’idonea prova in contrario: prova contraria nel caso in esame non sussistente…..".

Tanto premesso e condiviso, osserva il Collegio che l’elezione di domicilio, proprio perchè, a differenza della dichiarazione, implica un rapporto fiduciario di natura personale, esclude che la morte del domiciliatario e la conseguente inidoneità dell’elezione di domicilio determinino automaticamente una situazione impeditiva, per l’imputato, di darne comunicazione all’autorità giudiziaria.

L’assunto, secondo il quale dell’avvenuto decesso il ricorrente – stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e la celebrazione del giudizio di appello – non avrebbe avuto contatto alcuno con il suo difensore, muove dal presupposto dell’esistenza di un rapporto di esclusiva natura professionale.

Dimentica il ricorrente che l’elezione di domicilio prescinde dall’incarico difensivo e si inserisce in una diversa relazione di natura fiduciaria di tipo personale, tanto che la revoca del mandato non ha incidenza sulla validità della domiciliazione (Cass. Sez. 1, 10.2.2010 n. 8116). Essa al contrario implica un dovere di diligenza da parte del domiciliato per la verifica del perdurare della sua idoneità, dovere il cui limite è individuato dall’art. 161 c.p.p., comma 4, solo dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Evenienze queste ultime che, a differenza di quanto previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2 (che pone all’autorità giudiziaria un onere specifico di accertamento), debbono "risultare".

Il ricorrente non ha allegato la ricorrenza di situazioni ad esse riconducibili.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la Corte territoriale ha logicamente desunto la piena consapevolezza della provenienza da delitto dell’assegno dalla circostanza che esso era stato ricevuto in bianco, tanto che venne compilato da Z. alla presenza del beneficiario.

Va ribadito che il possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (Cass. Sez. 2, 21.10.2009 n. 45569).

3. Poichè il furto è stato commesso il (OMISSIS), in omaggio al principio del favor rei, deve farsi risalire la consumazione della ricettazione a data successiva ma prossima a quella del reato presupposto. In conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta prescrizione del reato essendo ormai decorso il termine massimo di quindici anni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 336 ORDINANZA 15 – 24 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Carinola – nel procedimento vertente tra G.D.F. e Assicurazioni Generali s.p.a. ed altri con ordinanza del 22 ottobre 2009, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volonta’, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione; che il rimettente riferisce che G.D.F. in data 12 maggio 1991, quale terzo trasportato a bordo di una motocicletta, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, in seguito al quale riportava gravi lesioni; che la responsabilita’ del sinistro era da ascrivere all’elevata velocita’ tenuta dal conducente della motocicletta, C.D.F.; che G.D.F. citava in giudizio C.D.F., assumendo che il motoveicolo da quest’ultimo condotto era privo di copertura assicurativa; che l’art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969 estende l’obbligazione risarcitoria gravante sul costituito Fondo di garanzia delle vittime della strada, tra l’altro, ai danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi e’ obbligo di assicurazione nei casi in cui il veicolo «non risulti coperto da assicurazione»; che, letteralmente intesa, la norma sembrerebbe non far alcuna distinzione, quanto all’ipotesi dei danni subiti dal terzo trasportato, fra il caso in cui questi si trovi a bordo del veicolo contro la propria volonta’ ed il caso in cui non sia consapevole della illegale circolazione del veicolo; che l’art. 19 della legge n. 990 del 1969 andrebbe, pero’, letto in combinato disposto con l’art. 1 della medesima legge, che circoscrive l’obbligo assicurativo, nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta’ del proprietario, alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta’; che la responsabilita’ dell’assicuratore (e per esso del Fondo di garanzia delle vittime della strada in ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione) sussiste, quanto alla sua astratta configurabilita’ e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilita’ (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell’incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell’assicurato, e cioe’ del proprietario del veicolo; che da quanto precede consegue, ad avviso del rimettente, che, ove il veicolo stesso circoli contro la volonta’ del proprietario per effetto di furto, non solo dovrebbe essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regula iuris di cui all’art. 2054, comma terzo, ultima parte, del codice civile), ma non potrebbe del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, fatte salve le sole ipotesi di cui all’art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969, ovvero le sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volonta’ (ex multis Cass. n. 6893 del 2005); che, pertanto, nell’ipotesi di specie, nella quale vi e’ prova che l’attore non fosse a conoscenza della circolazione illegale del motoveicolo a bordo del quale viaggiava, alla stregua della normativa applicabile innanzi richiamata non potrebbe essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada; che, d’altronde, non sarebbe praticabile una interpretazione estensiva o analogica dell’art. 1, comma 3, della legge n. 990 del 1969 al diverso caso del terzo trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, atteso l’indiscutibile carattere eccezionale della norma in esame, dettata al precipuo scopo di estendere la copertura assicurativa alle vittime dei sequestri di persona che subissero danni in ragione della circolazione dei veicoli a bordo dei quali erano astrette contro la loro volonta’; che il rimettente ritiene che la questione di legittimita’ costituzionale per contrasto della richiamata normativa con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione sia non manifestamente infondata e giustifichi la rimessione degli atti al giudice delle leggi; che – osserva ancora il giudice a quo – l’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impone al legislatore di disciplinare in modo analogo fattispecie del tutto assimilabili e nel caso in esame vi sono fondati motivi per ritenere che non vi sia una sostanziale distinzione fra l’ipotesi del danno subito dal terzo trasportato contro la propria volonta’ e quella del danno subito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, tale da giustificare una disciplina positiva del tutto opposta; che, infatti, entrambi i soggetti subiscono gli effetti della circolazione illecita del veicolo a loro non nota e rispetto alla quale non manifestano alcuna adesione che giustifichi l’assunzione personale del rischio di danno; che l’elemento di discrimine fra le due fattispecie in esame, dato dall’uso della forza (nel caso del trasportato contro la propria volonta’) rispetto all’inganno (nel caso del trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo), non giustificherebbe una disciplina dissimile, in quanto entrambi i trasportati subiscono gli effetti di una condotta illecita altrui, cui non possono agevolmente sottrarsi; che, a parere del remittente, la declaratoria di illegittimita’ costituzionale non puo’ essere inibita dalla circostanza che la estensione della tutela risarcitoria ai trasportati contro la loro volonta’ abbia senz’altro carattere eccezionale (in quanto dettata per garantire il risarcimento delle vittime dei sequestri di persona), venendo in rilevo per le ragioni innanzi esposte due fattispecie del tutto assimilabili, ma disciplinate in modo opposto; che l’irrazionalita’ del diverso trattamento si potrebbe ricavare proprio dal ripensamento del legislatore che, chiamato a dettare una organica disciplina della materia, con il comma 1 dell’art. 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), ha sanato il vuoto di tutela contemplando anche l’ipotesi in esame fra quelle che legittimano l’istanza risarcitoria (oggi posta a carico del Fondo di garanzia delle vittime della strada); che, ai fini della rilevanza della questione prospettata, il giudice a quo ritiene raggiunta, nel caso in esame, la prova che la responsabilita’ esclusiva del sinistro sia da attribuire al conducente del motoveicolo a bordo del quale viaggiava l’attore e che quest’ultimo non fosse consapevole della illecita circolazione di tale veicolo; che la manifesta inammissibilita’ di analoga questione affermata con l’ordinanza di questa Corte n. 406 del 2008 per la non obbligatorieta’ dell’intervento del legislatore, non sussisterebbe nel caso di specie, in cui viene in rilievo un veicolo non avente alla data del sinistro alcuna copertura assicurativa, sicche’ l’onere del risarcimento non potrebbe che essere posto a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e giammai a carico di altri soggetti; che pertanto l’intervento additivo richiesto sarebbe da intendersi costituzionalmente obbligato in quanto non comportante alcuna scelta discrezionale, non potendo nella fattispecie in esame ipotizzarsi che il legislatore attribuisca ad altri che non sia il Fondo di garanzia delle vittime della strada l’onere di risarcire il danno subito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo. Considerato che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, dubita – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – della legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma terzo, e 19, comma primo, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39 – nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volonta’, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo; che, pur essendo state le norme impugnate abrogate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), esse sono applicabili al caso di specie ratione temporis, e pertanto non e’ invocabile l’art. 283 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; che, ad avviso del rimettente, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza della discriminazione operata tra colui il quale sia trasportato contro la sua volonta’ ed il trasportato consenziente la cui volonta’ sia pero’ viziata dall’ignoranza circa la circolazione illecita del veicolo, in quanto entrambi i soggetti subiscono gli effetti della circolazione illecita del veicolo a loro non nota e rispetto alla quale non manifestano alcuna adesione; che se e’ vero – come afferma il rimettente – che nella questione decisa da questa Corte con l’ordinanza n. 406 del 2008 il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione mentre nel caso di specie e’ il Fondo di garanzia per le vittime della strada, la ratio decidendi posta alla base di tale ordinanza e’ perfettamente rispondente anche alla questione ora in esame, in quanto in entrambe le ipotesi non vi e’ una soluzione costituzionalmente obbligata; che, infatti, come e’ stato in precedenza affermato da questa Corte (ordinanza n. 406 del 2008), «il rimettente chiede un intervento additivo in una materia rimessa alla discrezionalita’ del legislatore e che pertanto non e’ costituzionalmente obbligato, tanto e’ vero che, allo scopo di superare l’incostituzionalita’ denunciata, e’ astrattamente possibile sia l’introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell’aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta’») disposta dall’art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l’inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo»; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli 1,
terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima
norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857
(Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26
febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Carinola, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione III civile n. 15005 del 06-06-2008 Rinnovo, equo canone, patti in deroga, legge applicabile, cassazione, sentenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 marzo 2 003 il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici – dichiarava risolto il contratto di locazione inter partes al 31 dicembre 2007 e condannava S.L. a rilasciare l’appartamento in favore di B.E.; fissava per l’esecuzione la data del 30 giugno 2008; condannava il B. a pagare allo S. un terzo delle spese di lite.

Con sentenza in data 25 maggio – 26 luglio 2005 la Corte di Appello di Napoli, accogliendo il gravame del B., dichiarava cessata la locazione al 31 dicembre 2003; fissava per l’esecuzione la data del 25 novembre 2005; compensava le spese di entrambi i gradi.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

Il B. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato. Con l’unico mezzo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 431 del 1998, artt. 1, 2, 3 e 14 e vizio di motivazione assumendo che il contratto de quo è stato stipulato prima della entrata in vigore della legge citata, che si è rinnovato sotto il regime della medesima e che non può essere disdetto alla prima scadenza.

La Corte Territoriale ha premesso che la locazione in oggetto è sorta nel 1977, che è stata prorogata prima L. n. 392 del 1978, ex art. 58, lett. c), fino al 31 dicembre 1983 e poi tacitamente rinnovata dopo il 30 dicembre 1998, che la disdetta è pervenuta al conduttore il 24 luglio 2000. Da ciò ha inferito che la noma da considerare è la L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6, che fa riferimento al comma 1 seconda parte dello stesso art. 2 per cui il rinnovo della locazione non è automatico, non potendosi estendere all’ipotesi di specie l’esigenza di assicurare al conduttore la stabilità del rapporto e apparendo irrazionale un intervento autoritativo che incida su un rapporto contrattuale già protrattosi per un considerevole lasso temporale.

Queste argomentazioni non possono essere condivise.

Questa Corte ha recentemente affermato (Cass. sez. 3^, n. 17995 del 2007) che la disciplina transitoria di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 14, consente l’applicazione delle norme previgenti ai contratti in corso "per la loro intera durata" e "ad ogni effetto"; la disdetta è pertanto legittimamente effettuata alla stregua delle meno gravose regole di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 3, anche nel caso in cui il termine per effettuarla si collochi dopo l’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998. Pertanto la L. n. 431 del 1998, art. 2, u.c., va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge, per mancanza di una disdetta che il locatore avrebbe potuto fare – ma che non ha fatto – anche in base alle vecchie regole, il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina; laddove, invece, la disdetta sia comunque intervenuta tempestivamente, pur se non sostenuta da alcuna particolare esigenza del locatore, come consentito dalla L. n. 392 del 1978, art. 3, il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai sensi della medesima L. n. 431 del 1998, art. 14, u.c..

Il contratto de quo si era tacitamente rinnovato alla scadenza del 31.12.1999, successiva alla entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, ed era stato disdettato soltanto nel luglio del 2000, per cui il proprietario, pur avendone la possibilità, aveva omesso di dare la tempestiva disdetta che gli avrebbe consentito di avvalersi della più favorevole normativa previgente, con la conseguenza che al contratto de quo deve applicarsi la nuova disciplina. Pertanto, per effetto della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1, esso si è automaticamente prorogato di quattro anni più altri quattro non essendo stato disdettato alla prima scadenza in virtù delle particolari esigenze del locatore previste dal successivo art. 3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata.

La Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto della disdetta come sopra intimata, dichiara che la locazione è cessata al 30 dicembre 2007, come aveva correttamente stabilito il Tribunale.

Lo S. va condannato al rilascio dell’immobile e si fissa al riguardo la data del 30 settembre 2008.

Considerati la natura della controversia, la qualità delle questioni trattate e l’esito del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dei due giudizi di merito e di quello di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, dichiara cessata la locazione al 30 dicembre 2007; condanna lo S. al rilascio e fissa per esso la data del 30 settembre 2008; dichiara compensate le spese del primo e del secondo grado e del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 403 Consigliere comunale e provinciale Consiglio comunale e provinciale Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, i ricorrenti, entrambi consiglieri comunali, hanno impugnato la deliberazione n. 109 del 15 ottobre 2009 emessa dal Consiglio comunale di Velletri, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del citato Comune. Tale declaratoria è stata motivata con riferimento: a) all’assenza di equilibrio sostanziale della parte corrente del bilancio; b) alla presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, a fronte di residui passivi liquidati e pagati; c) al ricorso ad anticipazioni di tesoreria di notevoli entità con conseguente gravosa onerosità finanziaria.

I ricorrenti hanno dedotto che l’Organo consiliare avrebbe errato nell’addivenire alla determinazione di dichiarare lo stato di dissesto, in quanto non ne sussistevano, nella realtà, le condizioni previste dalla legge; segnatamente, ad avviso dei ricorrenti, il Comune, alla data del 30.09.2009 (rilevante per gli adempimenti ex art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000), risultava titolare di rilevanti poste attive nei confronti di Enti pubblici (ATER) e di soggetti privati (canoni idrici), non emergenti dalla contabilità, né segnalate nell’apposita relazione sottoposta al Consiglio comunale.

2. A sostegno del gravame, hanno articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 183, 187, 189, 193, 227 del d. lgs. 267/2000; 2) Violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina le prerogative tipiche del Consiglio comunale; 3) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, falsità dei presupposti e sviamento di potere.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri, instando per l’inammissibilità ed il rigetto nel merito del gravame.

4. All’udienza dell’11 novembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, nei termini di seguito precisati.

2.1 Con l’odierno gravame, i ricorrenti, entrambi nella qualità di consiglieri comunali e cittadini del Comune di Velletri, impugnano la delibera del Consiglio comunale con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto del citato Comune ai sensi degli artt. 244 e 246 del d. lgs. n. 267 del 2000.

A sostegno del gravame deducono una pluralità di doglianze, con le quali intendono sostanzialmente dimostrare che non sussistevano nella specie i presupposti previsti dalla legge per addivenire alla declaratoria dello stato di dissesto.

2.2 Risulta per tabulas che entrambi i ricorrenti hanno partecipato alla discussione che ha preceduto l’adozione della deliberazione impugnata e che, immediatamente prima del voto per appello nominale, hanno abbandonato l’aula consiliare.

2.3 Tanto rilevato, osserva il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dal quale non si ha motivo nella specie di discostarsi, i consiglieri comunali dissenzienti, in quanto tali, non hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte. E ciò, in quanto i consiglieri, quali componenti del consiglio comunale, non possono agire contro l’ente cui appartengono, non essendo di regola il giudizio amministrativo diretto alla composizione di controversie tra organi o componenti di organi, bensì di controversie intersoggettive. In deroga a detto principio, la giurisprudenza ravvisa la legittimazione dei consiglieri comunali soltanto ove la deliberazione consiliare investa direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare ovvero pregiudicando un diritto spettante alla persona investita della carica elettiva (cfr. C.d.S., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122; T.A.R. Brescia, sez. II, 30 aprile 2010, n. 1660; T.A.R. Calabria, sez. II, 10 dicembre 2009, n. 1339; T.A.R. Lombardia, sez. II, 8 giugno 2009, n. 3936; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815).

In virtù dei principi sopra esposti, la giurisprudenza ha comunque negato che un consigliere comunale possa impugnare la delibera di approvazione del bilancio dell’ente adottata tardivamente, in quanto l’inosservanza del termine previsto dall’art. 175, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000 non comporta automaticamente lo scioglimento del consiglio comunale, e quindi la perdita dello status di consigliere, bensì la mera attivazione di una procedura sollecitatoria, alla cui sola conclusione, in caso di perdurante inerzia del consiglio, può essere adottata la misura dello scioglimento (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826).

2.4 Facendo applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale suesposto, ed in accoglimento della eccezione formulata negli scritti difensivi dell’Amministrazione resistente, non può che rilevarsi come l’odierno gravame non attinga profili di lesione di diritti o prerogative dell’ufficio di consigliere comunale rivestito da entrambi i ricorrenti, né vizi procedurali che incidano direttamente sul predetto munus.

Ed invero, entrambi i ricorrenti sono stati debitamente convocati per la seduta consiliare ed hanno partecipato attivamente alla discussione che ha preceduto la votazione.

Né, peraltro, alcuna delle doglianze proposte dai ricorrenti riguarda presunte violazioni di attribuzioni e prerogative proprie dello status di consigliere comunale.

Ne discende l’evidente inammissibilità del gravame.

2.5 Ad analoga declaratoria di inammissibilità deve pervenirsi considerando che entrambi i ricorrenti allegano anche la propria qualità di cittadini del Comune di Velletri.

Non essendo il ricorso giurisdizionale amministrativo, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, un’azione popolare, l’impugnazione di una deliberazione consiliare da parte di un cittadino residente nel territorio comunale implica la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente, connesso alla lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, meritevole di protezione secondo l’ordinamento.

Dalla lettura dell’odierno gravame, segnatamente dalla sua parte finale (pag. 17), si evince che i ricorrenti lamentano genericamente un "grave danno per la collettività" che, a causa della declaratoria del dissesto finanziario, verrebbe "privata in tutto in parte di alcuni servizi, nonché colpita dagli inevitabili aumenti dei tributi locali".

Trattasi all’evidenza di un interesse che non si accentra sui ricorrenti, ma sull’intera collettività residente nel territorio comunale, e che non subisce, in virtù della delibera gravata, alcuna lesione concreta ed attuale, bensì soltanto eventuale e futura.

Ne discende, anche da questo diverso punto di osservazione, la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.

3. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.