Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6184 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 24.9.1998 la Erus Service S.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la TopJob coop. r.L per sentirla condannare al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto d’appalto avente ad oggetto la cernita di materiali di rifiuto.

La società convenuta nel resistere in giudizio contestava nel merito la pretesa della società attrice e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento, a titolo di corrispettivo contrattuale, della somma di L. 80.703.000.

Il Tribunale con sentenza del 15.10.2001 dichiarava la nullità dell’atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 ed accoglieva la domanda riconvenzionale.

Sull’impugnazione dell’Erus Service s.p.a. la Corte d’appello di Milano riteneva valido l’atto introduttivo del giudizio, ma rigettava nel merito la domanda principale.

In particolare, rilevava che la società attrice aveva dedotto di aver affidato in appalto le operazioni di cernita di materiali di rifiuto ad una società cooperativa denominata Mundial che si era obbligata anche a stipulare le necessarie convenzioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche richieste dalla legge. Tale contratto era stato successivamente ceduto dalla Mundial alla cooperativa Nuova Immagine, poi alla cooperativa Immagine e, infine, all’odierna appellata, nell’aprile del 1998. Nel luglio dello stesso anno era stato notificato alla Erus Service un processo verbale di accertamento di illecito amministrativo con il quale era stata contestata la violazione della normativa dettata a tutela dei prestatori di lavoro, normativa al cui rispetto la contraente si era obbligata a uniformarsi in forza del predetto contratto. Così ricostruita la narrazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione di primo grado, la Corte d’appello riteneva che la domanda fosse sufficientemente comprensibile, nel senso della richiesta di risarcimento del danno subito dalla società committente a causa dell’inadempimento della cooperativa convenuta.

Tuttavia, la Corte meneghina riteneva che non fosse stato nè indicato, nè provato il danno, essendosi la società attrice limitata a instare, al riguardo, per la nomina di un c.tu., incombente istruttorio che la Corte stessa giudicava avere un carattere esplorativo e un oggetto generico.

Osservava, inoltre, che nessun contributo alla dimostrazione della sussistenza e della quantificazione del danno avrebbero potuto arrecare i capitoli di prova dedotti, che vertevano su circostanze differenti e, comunque, pacifiche e documentate.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la Erus Service s.p.a., articolando tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce, "violazione di legge per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Premessi, quali costituti processuali, a) resistenza del contratto d’appalto; b) l’obbligo per l’impresa appaltatrice di cautelarsi con convenzioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche per i soci d’opera e per il personale comunque impiegato; c) la mancata contestazione di tale obbligo da parte della convenuta; d) il verbale di accertamento di illecito amministrativa redatto dal competente ispettorato del lavoro, con il quale è state contestate la violazione della normativa dettata a tutela dei prestatori di attività lavorativa; e tenuto conto che sulla base di tali fatti si potevano porre solo tre alternative, ossìa soggiacere alle pretese quantificate nel ridetto verbale d’accertamento, ovvero pretendere copia dei verbali che per analogia si sarebbero dovuti redigere anche nei confronti delle cooperative, ovvero ancora acquisire nelle forme di legge e con le istanze presentate "le risposte più idonee alla formulazione definitiva del petitum"; tutto ciò premesso, parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello si sia limitata ad una rilettura apparentemente, superficiale degli atti, "senza tener conto dell’impossibilità giuridica della Erus di ottenere una definitiva verifica se non nei termini scelti con le richieste istruttorie, a mezzo testimoni, e con la più volte segnalata consulenza tecnica d’ufficio". 1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Secondo a giurisprudenza di questa Corte, la nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc civ., n. 5 sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto.

Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass, nn, 22979/04, 6540/05, 16582/05,16245/05 1691/06 e 20636/06).

Posto, dunque, che la nozione di "punto decisivo" coincide sostanzialmente con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione (cfr. Cass. nn. 11406/00, 13984/0, 14953/00 e 3161/02), va osservato che nello specifico parte ricorrente non ha chiaramente indicato nè quale sia il fatto costitutivo della sua domanda su cui non sia stata svolta una motivazione adeguata, nè quale ricaduta esso avrebbe sull’effettiva possibilità di pervenire ad una decisione di segno diversa da quella emessa.

La censura si limita a prospettare genericamente l’eventualità di soluzioni diverse da quella cui è pervenuta la Corte territoriale a patto di non meglio precisati approfondimenti istruttori, sicchè non solo non è specificato il fatto sostanziale controverso e la sua attitudine a indurre una diversa conclusione, ma altresì esso è solo indirettamente predicato come la risultante di un’attività processuale asseritamente pretermessa.

2. – Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità della richiesta di produrre copia dei conteggi del 22 maggio 2003 della difesa della società cooperative, in quanto formulata tardivamente, all’udienza di precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente richiama a sostegno dell’ammissibilità di produrre documenti oltre i termini prescritti, in relazione al tempo della loro formazione o dell’evolversi della vicenda processuale, Cass. S.U. n. 8202/05 e deduce che, in concreto, tali conteggi "si sono resi praticamente disponibili solo in quel frangente". 2.1. – Il motivo è inammissibile, vuoi perchè contraddittorio rispetto alla sua stessa titolazione sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 vuoi per difetto di autosufficienza, non avendo parte ricorrente riportato, in assolvimento dell’onere imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 di trascrivere nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza, gli atti su cui si fonda la censura.

3. – Con il terzo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di spese di soccombenza.

Sostiene parte ricorrente che la parte appellata "è risultata soccombente almeno su punti significativi e determinanti della causa", che si è trascinata per un lungo intervallo di tempo per l’irrigidimento della convenuta sull’eccezione di nullità della citazione. In tal modo, prosegue, "si sono accumulati inutili costi nell’ambito del rapporto processuale nel quale il petitum è stato pacificamente individuato e sarebbe stato in ogni caso configurato in termini definitivamente precisi qualora le cooperative avessero adempiuto quantomeno al loro onere in base al principio più volte affermato da questa Suprema Corte in vertenze analoghe". 3.1. – Anche tale motivo è manifestamente inammissibile, per la sua sostanziale inintelligibilità.

A tacere del fatto che la soccombenza si può prospettare rispetto ad una domanda o ad un’eccezione, e non con riguardo ad un "punto" della controversia, deve rilevarsi che non è dato di comprendere nè quali siano i "punti significativi e determinanti della causa" rispetto ai quali la cooperativa convenuta sarebbe risultata "soccombente", nè come ciò abbia inciso sui costi di causa.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7161

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Svolgimento del processo

C.O. ricorre avverso la sentenza di cui in intestazione, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Brescia, deducendo violazione di legge per essere stato condannato al pagamento delle spese del suo mantenimento in carcere.

Benchè egli sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 445 c.p.p., comma 1 prevede, che quando la pena applicata non superi anni 2 di pena detentiva, l’imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Ebbene, nel caso in esame, non solo al C. è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ma lo stesso si duole della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere che è cosa ben diversa dalle spese processuali.

Nè dagli atti risulta la ammissione del C. al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese dovevano, dunque, essere poste a suo carico (ASN 200808077-RV 238961).

Consegue rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10416 società

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Svolgimento del processo

La Agenzia delle Entrate notificava a Lamda Informatica s.r.l. avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi della società relativa all’anno 2001, a fini Irpeg, Irap ed IVA, sul presupposto che la stessa avesse contabilizzato fatture concernenti operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto, ad avviso dell’Ufficio, gli apparenti cedenti erano in realtà soggetti non operativi e società di comodo, che si interponevano fittiziamente tra il reale fornitore comunitario ed l’acquirente finale, rivendendo la merce ricevuta in esenzione di IVA, a prezzo minorato e con applicazione di tale imposta, al contribuente, il quale detraeva l’IVA versata in rivalsa e si giovava della diminuzione di prezzo, laddove l’interposto lucrava, quale compenso per la attività prestata, la differenza tra l’importo totale ricevuto comprensivo di IVA, che non versava all’Erario, ed il prezzo reale corrisposto al venditore estero.

La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sostenendo carenza di motivazione, insufficienza degli elementi probatori citati a supporto, infondatezza nel merito. La Commissione accoglieva il ricorso, sul principale rilievo che l’onere della prova gravava sull’Ufficio e che ad avviso dell’organo giudicante questo non era stato compiutamente assolto.

Appellava L’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale di Bologna con sentenza n. 53/18/08, in data 26 maggio 2008, depositata il 22 settembre 2008, accoglieva il gravame ritenendo legittimo e fondato l’operato dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente, con otto motivi.

Resiste la Agenzia con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata era generica in punto a valutazione delle prove acquisite in causa, avendo omesso di specificare concretamente in cosa queste consistessero, e di argomentare adeguatamente in ordine alla confutazione delle argomentazioni del primo giudice, sì da non risultare comprensibile l’iter logico-giuridico alla base della decisione.

Con il secondo mezzo sostiene vizio di motivazione sotto lo specifico profilo della motivazione apparente, assumendo che questa si risolveva in affermazioni apodittiche prive di reale contenuto.

Con il terzo sostiene analogo vizio con riferimento alla omessa valutazione di argomenti di prova forniti dalla società nei gradi di merito, specie con riferimento alla regolarità delle operazioni effettuate, reali e ritualmente contabilizzate.

Con il quarto motivo sostiene violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che i vizi di motivazione sopra enunciati implichino la violazione dei precetti di legge citati, non avendo il giudice di appello nè specificato nè valutato gli elementi di prova acquisiti in causa ed in specie quelli prodotti dalla società. Formula quesito di diritto, in cui si da come presupposto di fatto la omessa valutazione di "prove decisive fornite dalla società in corso di causa".

Con il quinto motivo riprende il vizio di motivazione, sul rilievo che la Commissione avrebbe omesso il vaglio critico delle argomentazioni dell’Ufficio riportandosi pedissequamente a queste.

Con il sesto sostengono violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e segg. della direttiva del consiglio n. 77/388/CEE (sesta direttiva IVA) nel testo applicabile "ratione temporis" in quanto la Commissione di appello aveva ritenuto applicabile il principio secondo cui spettava al giudice nazionale negare il diritto alla deduzione dell’IVA al cessionario che "sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all’IVA "nonostante il fatto che la società ricorrente, come esposto nel quesito di diritto" agendo in buona fede era rimasta inconsapevolmente coinvolta, come comprovato anche dalla sentenza penale di proscioglimento, in una catena di cessioni facenti parte di una frode carosello".

Con il settimo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis sostenendo che la Commissione, pur non menzionando tale disposizione di legge, l’aveva applicata configurando in capo alla società l’obbligo solidale al pagamento del l’IVA in capo al cedente, nonostante la disposizione citata non fosse ancora vigente all’epoca dei fatti.

Con l’ottavo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 sostenendo che sussiste violazione dell’onere della prova u nel caso in cui, come nella specie, il giudice di merito ritenga che in caso di operazioni inesistenti, spetti al contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti, nonostante da un lato l’Ufficio, pur rappresentando una serie di elementi tali da fare sorgere alcuni sospetti, non abbia tuttavia addotto alcuna prova concreta o documento utile a fare trasformare dei meri indizi in fatti provati, e, dall’altro, la società abbia comunque esibito e prodotto tutti i documenti richiesti, risultando in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione dell’IVA".

L’Ufficio nel controricorso sostiene la inammissibilità e la infondatezza delle argomentazioni della ricorrente.

Per motivi di priorità logica, occorre prendere in considerazione in via preliminare la questione del criterio della ripartizione dell’onere della prova nella fattispecie concreta, essendo un punto di diritto essenziale sulla base del quale può e deve essere valutata la congruenza , la idoneità e la sufficienza della motivazione adottata nella sentenza impugnata. L’argomento è stato trattato dalla ricorrente nel settimo e nell’ottavo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo entrambi collegati alla valutazione dell’onere probatorio, secondo i principi generali e le specifiche prescrizioni comunitarie.

Entrambi i motivi risultano inammissibili per errata formulazione dei quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il quesito deve denunciare l’errore di diritto compiuto dal giudice nel valutare una questione di fatto come dallo stesso ricostruita ed enunciata in sentenza, sicchè, mantenendo fermo il dato fattuale, il ricorrente richieda la applicazione di una diversa "regula iuris" ritenuta corretta, in luogo di quella assunta dal giudicante ed indicata come erronea.

Nella specie, in entrambi i casi, il dato di fatto su cui poggia il quesito non è quello ritenuto dal giudicante, nella specie conforme all’assunto dell’Ufficio, bensì quello sostenuto dal contribuente e negato dall’Ufficio nella impugnata sentenza, ovvero che "la società Lamda, agendo in buona fede, era rimasta inconsapevolmente coinvolta … in una frode carosello" (mot. 6) e che da un lato l’Ufficio non aveva enunciato che meri indizi laddove la società con le proprie produzioni documentali aveva provato la correttezza delle operazioni contestate (mot. 8).

In sostanza, la ricorrente pone a premessa di fatto dei quesiti l’esatto contrario di quanto ritenuto dalla Commissione di merito, con conseguente infondatezza ed irrilevanza intrinseca dei quesiti medesimi ad evidenziare i denunciati errori di diritto.

L’argomento tuttavia deve essere trattato, ai fini dell’esame delle censure motivazionali, come sopra indicato.

Occorre premettere che nella specie, e più generalmente in tutte le controversie concernenti operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, il principio generale , trattandosi di deduzioni di costi e di IVA conseguenti a tali operazioni, è che l’onere della prova grava sul contribuente, il quale, se vuole dedurre un costo, sottraendo reddito alla tassazione, deve provarne i presupposti. Tale onere, tuttavia, viene assolto in tutti i casi in cui le operazioni sono documentate da fatture regolari inserite in una corretta contabilità, in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di IVA la fattura è documento idoneo ad attestare un costo dell’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 21" (Cass. n. 27341 del 2005). Ne consegue che nella ipotesi in cui la documentazione sia apparentemente regolare, e che la Amministrazione sostenga che la operazione documentata nella fattura formalmente corretta è inesistente, ovvero che questa è ideologicamente o materialmente falsa, con accertamento di un maggiore imponibile od indeducibilità di un costo (l’IVA versata) l’onere della prova grava sulla Amministrazione. Prova che, ai sensi del D.P.R. citato, art. 54, comma 2, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 può essere data in via presuntiva, con presunzioni anche semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. Una volta che il giudice del merito ritenga sussistente tale requisito (che non comporta la prova assoluta del fallo, ovvero "certa" non raggiungibile per presunzioni, bensì la sussistenza di una probabilità di alto grado della conformità dell’accertamento alle indicazioni presuntive – v. Cass. n. 9784 del 2010) riprende vigore il principio generale di cui sopra ed incombe sul contribuente ex art. 2727 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2 la prova della infondatezza della pretesa erariale.

Tali principi si applicano alla fattispecie, con la particolarità che vertendosi in materia di IVA, tributo armonizzato a livello Europeo, e di frode che coinvolge necessariamente una importazione intracomunitaria, occorre tenere conto dei principi espressi dalle direttive comunitarie in materia e dalla sentenze della corte di Giustizia (Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria ed in particolare dalla sent. C- 762/93 del 6 luglio 1995, citata dalla ricorrente, e dalla sent. C- 439/04 del 6 luglio 2006, citata dall’Ufficio e dal giudice di appello).

Il principio giurisprudenziale che si trae da dette pronunce è chiaro: ove si sia in presenza di una frode sull’IVA realizzata con una catena di successive cessioni, il cessionario ha il diritto di detrarre l’I VA ove "non sappia o non possa sapere" (sent. C-762/93) di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento; del pari, "a contrario" qualora "sapesse o avrebbe dovuto sapere" di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all’IVA "il giudice nazionale nega il beneficio del diritto alla deduzione (sent. C7439/04). Si è fatta, tra le parti ed anche nella sentenza impugnata, questione sulla rilevanza delle diverse formulazioni usate, e sulla differenza di significato tra il "poter sapere" ed il "dover sapere". Ad avviso della Corte tale distinzione è più formale che sostanziale, ed il fatto è comprovato dall’uso indifferenziato di tali termini nell’ambito di una giurisprudenza costante. In concreto, viene posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali (essendo evidente che ogni meccanismo fraudolento si cura in primo luogo di esibire all’esterno una apparente correttezza contabile e cartolare) ma sostanziali, nel senso di una effettiva esistenza nel cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un inesigibile dovere di accurata indagine, ma fondandosi su quegli elementi obiettivi (ad es. assenza di strutture, assenza di una clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale – pubblicità, giro di affari ecc.) che non possono sfuggire ad un contraente onesto che operi in un determinato settore commerciale e che in particolare (e qui è l’unica differenziazione terminologica accettabile) non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto.

Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie concreta, concernente una "frode carosello" fondata sul meccanismo illustrato in premessa, ne consegue che, nel caso, come il presente, di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l’onere della prova grava sull’Ufficio, nel senso che questi deve provare 1) gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili; 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova "certa" ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purchè dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi – che possono coincidere con quelli sub) 1 – tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell’esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata.

Qualora, con giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, la Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l’onere a carico della medesima si intende assolto e grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

Passando all’esame delle censure attinenti la motivazione della sentenza impugnata, i primi tre motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente. I motivi sono infondati.

A prescindere da alcune improprietà lessicali, l’iter argomentativo esposto nella parte motiva della sentenza è chiaro e non contraddittorio. La Commissione di appello, rilevato che era un fatto certo che le società inserite nella catena di cessioni erano mere "cartiere" e che "avevano le giuste finalità di fungere da mero tramite per consentire ad altre società operative di eludere gli obblighi previsti dalla normativa IVA" (espressione impropria ma chiara sulle finalità esclusivamente fraudolente di tali apparenti oggetti economici) esposte considerazioni sull’onere della prova del tutto condivisibili perchè in linea con quanto sopra esposto, ritiene che gli elementi esposti dall’Ufficio fossero gravi precisi e concordanti ,in ordine sia al presupposto di fatto della frode sia sul coinvolgimento della società ricorrente, in quanto il complesso probatorio portava al legittimo convincimento che la società cessionaria non solo fosse il grado, ma dovesse sapere della attività illecita svolta dalla contraente apparente fornitore sulla base dell’"onere di diligenza" imposta al cessionario dalla giurisprudenza comunitaria. L’Ufficio aveva pertanto assolto all’onere probatorio che gli competeva, e in mancanza di prova contraria da parte della contribuente la pretesa fiscale doveva essere accolta.

Venendo ai rilievi specifici, la motivazione non è nè apodittica nè apparente, in quanto richiama gli elementi di prova esposti dall’Ufficio come specificamente riportati nelle premesse di fatto del processo, estremamente analitiche e precise. Detti clementi non vengono approfonditi ulteriormente in quanto dati per pacifici ed incontestati, come d’altro canto emerge dal presente ricorso, il cui la contribuente da atto di essere stata coinvolta in una frode "carosello" protestando tuttavia la sua buona fede; sicchè il punto qualificante della motivazione insiste esattamente su questo punto, che il giudice di secondo grado ha risolto nel senso di ritenere che poichè tali soggetti erano palesemente inesistenti, la contribuente doveva rendersene conto, e ciò era sufficiente per ritenere fondata la pretesa fiscale. Valutazione che appare corretta e congruamente motivata.

Anche gli ulteriori rilievi non sono fondati.

La confutazione degli argomenti del giudice di primo grado è precisa e circostanziata, in quanto deriva necessariamente dall’errato criterio di onere della prova adottato in prime cure, secondo cui l’Ufficio doveva provare in modo "certo" la malafede della società cessionaria. Ed inoltre dal non avere valorizzato il primo giudice il collegamento che la società aveva con una della "cartiere" tramite un proprio consulente (asserzione censurata elusivamente sotto un profilo lessicale, facilmente superabile, e non nel merito) e dall’avere ritenuto rilevanti accertamenti che non lo erano, avendo un esito scontato in partenza.

Tale rilievo si lega alla doglianza esposta nel terzo motivo, di simile contenuto, secondo cui la commissione non avrebbe dato il giusto rilievo alle prove documentali offerte dalla società. A prescindere dalla inammissibilità della censura, tesa ad ottenere una rivalutazione della prove in sede di legittimità, è agevole la constatazione che, conformemente all’assunto della sentenza impugnata, tali elementi sono tutti irrilevanti. Nella specie, i fatti in questione, consistenti nella esistenza cartolare della società cedente, nella apparente regolarità della documentazione, nella esistenza oggettiva della fornitura, nella effettività dei pagamenti, sono non contestati ma non hanno rilievo in quanto fanno parte integrante dello schema tipico della frode "carosello" e non toccano alcuno degli aspetti qualificanti della frode, illustrati in premessa.

Del pari, la archiviazione penale, emessa,come enunciato in ricorso, u per difetto di prova rigorosa della consapevolezza della pregressa frode all’"IVA" da un lato non ha effetto nel processo tributario per diversità di presupposti, e dall’altro, se un significato può avere, questo è a carico e non a favore della contribuente, in quanto l’assoluzione penale presuppone una prova piena e certa che nel processo tributario in questo caso specifico non è richiesta, e, in linea di fatto, avvalora la imponenza del materiale indiziario esposto dai verificatori e fatto proprio dall’Ufficio.

Il quarto motivo è inammissibile prima che infondato, risolvendosi in una censura non di legittimità ma di merito. Il quinto è palesemente infondato in quanto la condivisione delle tesi di una della parti, nella specie l’Ufficio, è fatto fisiologico processuale e non certo sintomo di mancanza di "vaglio critico". Anche il settimo non è fondato. La sentenza non fa in alcun modo applicazione nemmeno implicita del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis limitandosi a citarlo nelle premesse di fatto riportando una argomentazione svolta dalla società in sede di appello. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente alle spese, a favore della Agenzia, che liquida in Euro 7.000. oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2509

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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