Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14653 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva la domanda avanzata da B.M. volta alla concessione della sospensione dell’esecuzione della pena a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90.

Il Tribunale premetteva che il B. era detenuto in espiazione della porzione residua – pari a sei anni, due mesi e venticinque giorni di reclusione -della pena infintagli con sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 17.10,2008, per reati in materia di stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990) commessi nel (OMISSIS).

A ragione del rigetto osservava quindi che dagli atti non risultavano provati nè la correlazione dei reati oggetto di condanna con lo stato di tossicodipendenza dell’istante nè lo stato di tossicodipendenza del B. all’epoca di consumazione dei delitti. I documenti acquisiti (certificazione SERT di Rimini) attestavano anzi che la situazione di tossicomania risultava certificata e affrontata solo diversi anni dopo, nel 2005. 2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avvocato Nicoletta Gagliani, che chiede l’annullamento del provvedimento denunziando violazione di legge e, nella sostanza, anche vizi della motivazione.

Sostiene che il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente considerato insufficiente la certificazione del SERT di Rimini in data 28.4.2010 attestante lo stato di tossicodipendenza del B. e l’esito positivo del programma terapeutico cui lo stesso s’era volontariamente sottoposto nel periodo 2.8.2005 – 8.8.2006; che in tal modo il Tribunale di sorveglianza aveva sostanzialmente posto a carico del condannato la circostanza che al momento dell’arresto, avvenuto il 17.12.2002, non aveva dichiarato la propria tossicodipendenza, nonostante nessun obbligo in tal senso incombesse su di lui e nessuna possibilità vi fosse, all’epoca, di eseguire accertamenti ematici per dimostrarla. Il B. aveva taciuto il proprio stato per non recare nocumento alla propria libertà e al proprio onore, e ne aveva diritto valendo il principio nervo tenetur se detegere, oltre che per evitare di essere relegato in ala carceraria dove più facile sarebbe stato il contagio da HIV. Erroneamente, inoltre, il Tribunale aveva omesso di considerare il contenuto delle conversazioni intercettate e riversate negli atti del processo di merito, dalle quali emergeva che il B. aveva dimestichezza con la cocaina ed era in grado di valutarne la qualità assumendola: circostanza compatibile soltanto con la condizione di tossicodipendenza. D’altronde, neppure a seguito della interruzione forzata dell’assunzione durante il periodo di detenzione cautelare in arresti domiciliari, terminato il 6.7.2004, il B. aveva cessato d’essere dipendente, come dimostrava il fatto che appena liberato aveva ricominciato ad assumere droga e l’uso era stato attestato dalle analisi e certificazioni grazie alle quali era stato ammesso al percorso di disintossicazione dal SERT (all’esito il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva dichiarato l’estinzione delle pene e di ogni altro effetto penale portato dalla condanna per la quale era stata concessa la misura alternativa).
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

Il Tribunale ha fondato il rigetto dell’istanza su due ordini di considerazioni: (a) non vi era prova positiva che i reati per i quali era stata inflitta la pena in esecuzione fossero stati "commessi in relazione" allo stato di tossicodipendente, tale relazione dovendosi intendere come commissione ad opera di soggetto che era al momento del fatto in stato di alterazione da assunzione o da astensione da stupefacenti ovvero direttamente determinata dalla situazione patologica della tossicodipendenza (Sez. 1, n. 35678 del 14/06/2001, Lupo); (b) mancava anzi in radice la prova rigorosa, richiesta dalle norme evocate, che all’epoca dei fatti, e cioè già negli anni 2001 – 2002, il B. fosse tossicodipendente.

2. Su primo aspetto il ricorso nulla dice. E nulla emerge neppure indirettamente dagli atti, che consenta di ritenere manifestamente irragionevole la prima considerazione del Tribunale. E tanto basterebbe a rendere inammissibile il ricorso perchè ignora un profilo ostativo al beneficio che sarebbe in ogni caso decisivo.

3. Sul secondo aspetto il ricorso s’attarda in considerazioni che non vanno oltre la rilettura dei fatti, improponibile in sede di legittimità, e che appaiono comunque manifestamente infondate perchè ignorano l’ineludibile dato normativo che, prescrivendo che l’istanza sia corredata da accertamenti diagnostici proceduralizzati, provenienti da strutture pubbliche o strutture private accreditate, richiede una dimostrazione estremamente rigorosa e tipizzata, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, della condizione di tossicodipendenza.

Di tutta evidenza è poi che tale rigoroso accertamento non può che essere riferito, per l’intima connessione esistente tra condizioni di ammissibilità dell’istanza e contenuti della stessa, alla situazione di tossicodipendenza "in relazione" ai reati la cui pena si chiede di sospendere.

4. Può solo aggiungersi che del tutto impertinenti sono i rilievi collegati alla facoltà dell’imputato di tacere il suo stato e all’epoca dei fatti. L’istituto della sospensione dell’esecuzione ai fini della estinzione della pena inflitta per reati commessi in relazione alla situazione di tossicodipendenza regolato dagli artt. 90 – 93 del testo unico, seppure in parte modificato dalla L. n. 49 del 2006, è stato introdotto dalla L. 26 giugno 1990, n. 162.

All’epoca dell’arresto dell’imputato era nei suoi aspetti salienti – ovverosia con riguardo alla possibilità di ottenere trattamenti di favore ove fossero stati dimostrati la situazione di tossicodipendenza, la correlazione tra reato e tale stato, la sottoposizione a programma di recupero – già vigente; l’esercizio di facoltà difensive libere nei fini non poteva dunque non comportare la consapevole assunzione di responsabilità delle conseguenze di dette scelte anche per i risvolti negativi in relazione alla normativa di cui si chiede ora l’applicazione.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16710 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis lett. a), a lui ascritto per avere detenuto grammi 17,55 di sostanza stupefacente del tipo cocaina non destinata ad uso esclusivamente personale.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto il riconoscimento della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis lett. a). Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione di legge.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In estrema sintesi si deduce che, al fine di valutare la sussistenza degli estremi per riconoscere dal chiesta diminuente, i giudici di merito non potevano tener conto esclusivamente del dato ponderale della sostanza stupefacente, ma dovevano altresì valutare gli altri parametri indicati dalla norma citata.

Si deduce inoltre che ai fini della valutatone del dato ponderale doveva tenersi conto del fatto che parte della sostanza stupefacente era destinata ad uso personale dell’imputato. Sul punto si osserva che il superamento dei limiti indicati nelle tabelle ministeriali non determina un’inversione dell’onere della prova in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non personale; onere della prova che incombe sulla pubblica accusa. Neppure può porsi, pertanto, a carico dell’imputato l’onere di provare la destinazione, sia pure parziale, della sostanza stupefacente ad uso personale;

destinazione che l’imputato aveva dichiarato all’atto del suo arresto.

Il ricorso non è fondato.

Il diniego della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da parte dei giudici di merito costituisce corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in materia, secondo i quali l’invocata attenuante compete solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma, con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668; da ultimo sez. 4 27.5.2010 n. 31663, Ahmetaj, RV 248112).

Da tale affermazione in punto di diritto consegue che la decisione non è sindacabile in sede di legittimità quando sia stato valorizzato, come nella impugnata sentenza, il dato ponderale della sostanza stupefacente per escludere l’applicabilità della diminuente.

Inoltre, nel caso in esame, la destinazione, sia pur parziale, della sostanza stupefacente ad uso personale è stata esclusa sulla base di una serie di elementi di valutatone, quali, oltre al dato quantitativo, le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente ed il suo occultamento, il possesso da parte dell’imputato di materiale idoneo alla suddivisione della cocaina in dosi e il tentativo di fuga del C..

Sicchè la affermazione che l’intero quantitativo di sostanza stupefacente era destinata allo spaccio non è affatto fondata sulla asserita inversione dell’onere della prova sul punto, bensì sulla valutazione di una serie di elementi indiziali, immune da vizi logici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-05-2011, n. 2947 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza n. 2850 del 15 dicembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall’A.T.I. tra ASD "Circolo Nautico Posillipo di Napoli" (capogruppo), ASD "Polisportiva Centro Sport Brindisi" e ASD "Archimede" per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 182 del 4 maggio 2010 del Comune di Brindisi, recante l’aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. tra "S.S. Lazio Nuoto", ASD "Centro Nuoto Brindisi" e ASD "Acqua due 0" della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della piscina comunale sita in contrada Masseriola, nonché sull’appello incidentale spiegato dalla ASD "Acqua due 0", ha accolto entrambi: il primo, ritenendo fondata ed assorbente la censura formulata dall’A.T.I. ricorrente nei confronti dell’A.T.I. aggiudicataria circa l’assenza della dichiarazione richiesta dall’art. 38, primo comma, lett. c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 per la Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante dell’ASD "Centro nuoto Brindisi", cessata dalla carica il 19 ottobre 2009 e per ciò investita dal disposto della norma indicata; il secondo, ritenendo altresì fondata la censura sollevata dalla ASD "Acqua due 0" in ordine all’assenza per l’ADS "Circolo Nautico Posillipo" e l’ASD "Archimede", facenti parte dell’A.T.I. ricorrente, delle dichiarazioni di cui all’art. 38, primo comma, lett. c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 per i vice – presidenti, legali rappresentanti per previsione statutaria nell’ipotesi di assenza o impedimento del presidente, senza necessità di specifica investitura e senza che sussista alcuna forma di controllo sull’effettività dell’impedimento o dell’assenza;

b) l’ASD "Circolo Nautico Posillipo di Napoli", in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con l’ASD "Polisportiva Centro Sport Brindisi" e l’ASD "Archimede" ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità alla stregua di due sostanziali serie di motivi: con la prima, rubricata "Error in procedendo et in judicando, Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione e falsa applicazione dell’art. 45 direttiva 2004/18/CE; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 D.P.R. 28.12.2000, n. 445; violazione e falsa applicazione del bando di gara; violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione dalla gara; violazione dei principi di favor partecipationis alle pubbliche gare di appalto e del giusto procedimento", ha dedotto innanzitutto di aver utilizzato ai fini della redazione dell’offerta il modello previsto dal bando di gara (all. A), compilando scrupolosamente, così che non sussisteva affatto l’omissione contestata, non essendo ivi espressamente prevista, in relazione ai requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 136, anche la dichiarazione dei vicepresidenti; peraltro non solo un siffatto obbligo non poteva scaturire da una eventuale eterointegrazione del bando ed in mancanza di una espressa norma che ricollegasse a tale pretesa omissione la sanzione dell’esclusione dalla gara, per quanto dall’esame degli statuti non emergeva che ai vice – presidenti spettasse un potere di rappresentanza, solo in presenza del quale poteva fondarsi l’obbligo di dichiarazione di cui tratta; né tale potere di rappresentanza poteva ricollegarsi al potere dei vice – presidenti di sostituire il presidente assente o impedito, trattandosi di ipotesi del tutto limitate ed eccezionali; con la seconda serie, sono stati riproposti i motivi di censura proposti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (così rubricati: II. Error in procedendo et in judicando. Omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 C.P.C.; III. Error in procedendo et in judicando. Violazione e falsa applicazione del bando e del capitolato. Violazione dell’art. 37 T.U. contratti pubblici. Illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Carenza di legittimazione e sviamento di potere"; IV. Error in procedendo et in judicando. Stessa censura sub B III sotto diverso profilo, violazione dell’art. 17 della L. 68/99; V. Error in procedendo et in judicando. Stessa censura sub B III sotto diverso profilo. Assoluto difetto di istruttoria. Illogicità e perplessità dell’azione amministrativa; VI. Error in procedendo et in judicando. Stessa censura sub III sotto diverso profilo; VII. Error in procedendo et in judicando. Violazione e falsa applicazione del bando e del capitolato. Eccesso di potere per illogicità; VIII. Error in procedendo et in judicando. Violazione e falsa applicazione del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/2006; IX. Error in procedendo et in judicando. Violazione e mancata applicazione dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 53/2010. Violazione del giusto procedimento di legge), deducendo l’esistenza dell’interesse al loro esame, sia perché la loro fondatezza sarebbe addirittura più sicura anche rispetto alla censura accolta dai primi giudici, sia per l’effetto utile ai fini della partecipazione ad altre gare;

c) le parti controinteressate, cui il gravame risulta essere stato ritualmente notificato tra il 24 ed il 26 gennaio 2011, non si sono costituite in giudizio;

RILEVATO CHE:

d) dalla lettura dello statuto dell’A.D.S. "Archimede" (art. 14) e dell’A.D.S. "Circolo Nautico Posillipo" (art. 30) emerge che il Presidente ne è il legale rappresentante e che in caso di assenza o impedimento egli è sostituito automaticamente dal vice – presidente (nel caso dell’A.D.S. "Archimede") o da uno dei due vice – presidenti, secondo il criterio dell’anzianità (espressamente disciplinato, nel caso dell’A.D.S. "Circolo Nautico Posillipo"), così che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, in relazione ai predetti vice – presidenti sussiste una fattispecie di rappresentanza legale di origine statutaria, che non necessità di alcun atto di conferimento espresso e si concretizza per effetto della semplice assenza o del mero impedimento del presidente a svolgere le proprie funzioni, senza alcuna forma di controllo, né interna, né esterna, sulla causa dell’assenza o dell’impedimento (e senza alcuna possibilità di effettiva conoscenza della stessa da parte dei terzi);

e) non può pertanto ragionevolmente dubitarsi dell’obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle figure dei vice – presidenti in questione, sussistendo anche nei loro confronti la finalità perseguita con tale disposizione;

f) non può invocarsi, quale esimente dall’obbligo della predetta dichiarazione, l’utilizzo, ai fini della presentazione dell’offerta, del modello (all. A) al bando di gara: infatti, anche a voler prescindere dalla circostanza che non è dato rinvenire una espressa clausola di esclusione per il mancato utilizzo del modulo allegato A, deve in ogni caso osservarsi che se è vero che tale allegato prevedeva espressamente la dichiarazione da parte del solo legale rappresentante di alcune circostanze (tra cui, per quanto qui interessa, quella secondo cui "…l’associazione/ società ente/ e le persone indicate nell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dal predetto articolo"), è anche vero che il punto 4 prevedeva l’obbligo di inserire tutti i dati concernenti il legale rappresentante, il direttore tecnico,…gli amministratori, aggiungendo che "tutte le disposizioni del bando di gara nonché le dichiarazioni di cui al facsimile, sono richieste a pena di esclusione dalla gara":

g) è pacifico, in punto di fatto, che i legali rappresentanti dell’A.D.S. "Archimede" e dell’A.D.S. "Circolo Nautico Posillipo" non hanno indicato i nominativi e i dati relativi ai loro rispettivi vice – presidenti;

h) sussiste, pertanto, ad avviso della Sezione, l’omissione riscontrata dai primi giudici, non potendo invocarsi la fattispecie del c.d. falso innocuo, che presuppone una dichiarazione, ancorché non veritiera, che nel caso in esame invece è mancata;

RITENUTO CHE l’appello deve essere quindi respinto, non sussistendo alcun interesse alla pronuncia sugli altri motivi di gravame (con i quali sono stati riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, non esaminati in quanto assorbiti), difettandone i requisiti dell’attualità e della concretezza, essendo già stata dichiarata con la sentenza impugnata anche l’illegittimità della partecipazione alla gara dell’altra A.T.I. partecipante alla gara, capo che non risulta neppure impugnato;

RITENUTO altresì di non dover statuire sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione delle controparti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso segnato in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20109 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 92/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Spoleto, in accoglimento della domanda proposta da R. M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97, per il periodo 1-4-1999/31-5-1999. con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, e condannava la società al ripristino del rapporto e al pagamento del risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal 9-4-2003, oltre accessori.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La R. si costituiva resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 25-9-2006, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

La R. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, sul primo motivo, con il quale la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2 e vizio di motivazione, censura la impugnata sentenza laddove ha escluso la configurabilità nel caso di specie della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, nonostante la breve durata del contratto de quo, la conclusione del rapporto con la accettazione del TFR senza riserve da parte della lavoratrice e la contestazione della legittimità dei termine avvenuta dopo lungo tempo, osserva il Collegio che la censura non merita accoglimento.

In base al principio più volte affermato da questa Corte, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo: la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-1 1-2008 n. 26935. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554. Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che. come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello, premesso che "nel nostro ordinamento il silenzio non assume alcun significato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, tra quali non rientra certamente quello in questione", in particolare ha affermato che nel nostro caso non vi è stato alcun comportamento della lavoratrice "che possa far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto", rilevando che "certamente il lasso di tempo intercorso tra la cessazione di detto rapporto ed il tentativo di conciliazione non può in alcun modo interpretarsi come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società ricorrente.

Sul secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto riguardanti, sotto vari profili, la legittimità del termine, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra I"altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063. v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004, n.2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data de 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre. Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450: Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de qua risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

Con il quarto motivo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ma in realtà riguardante la asserita violazione di una regola iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – arg. art. 384 cod. proc. civ., u.c.) e attinente all’argomento della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e censura la sentenza per non avere tenuto conto che "l’aliunde perceptum… non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere dei lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste.

Il motivo, così riassunto, conclude poi con la formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1-2011 n. 325).

Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius supervemens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della R..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla R. le spese, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.