Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32922

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Svolgimento del processo

S.M. è stata condannata dal Tribunale di Bari (Sez. Bitonto) per avere reiteratamente ingiuriato suo marito P.D. e per averlo minacciato, condotta protrattasi dal l’ottobre 2002 sino al 6.1.2003. La Corte d’appello del capoluogo pugliese ha parzialmente riformato la prima decisione riconoscendo il beneficio della non menzione ed escludendo la condizione del risarcimento del danno alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorso personalmente interposto dalla S. eccepisce la prescrizione dei reati non potendosi applicare sospensione superiore ai 60 gg. per ogni episodio;

– omessa assunzione di prova decisiva nell’esame, richiesto dalla prevenuta, di alcuni soggetti che avrebbero minato la credibilità della persona offesa;

– carenza di motivazione sulla ritenuta attendibilità della voce della persona offesa, residuando – fuori da questa fonte di prova – soltanto la certificazione di lesioni che potrebbero qualificarsi come percosse, omettendo di commentare il deposto della M. (madre dell’imputata) che avrebbe provato l’inattendibilità della persona offesa;

– inosservanza della legge processuale per avere erroneamente ritenuto che la contumacia la causa della mancata prospettazione di versioni alternative alla versione d’accusa.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Tanto preclude di apprezzare l’eccepita causa estintiva della prescrizione (del resto non ancora maturata per gli ultimi episodi, venendo a perfezionarsi alla data del 6.8.2011).

Infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione; ne deriva che risulta preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., cause di non punibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca).

L’inammissibilità del ricorso si apprezza considerando che l’impugnazione – non soltanto si duole dell’inattendibilità della voce della persona offesa, contrariamente al costante indirizzo di questa Corte che ne accredita la capacità di sostenere l’accusa, sia pure mediante uno scrupoloso vaglio giudiziale (come è capitato nel caso in esame) – ma ripropone puntualmente i motivi del gravame di appello reiterando così, non soltanto il vizio già denunciato dai giudici di seconde cure che aveva già riscontrato il carattere inammissibile dell’appello, ma trascurando del tutto anche in questo caso la puntale giustificazione resa a sostegno dell’assunto giudiziale, mostrando, in tal modo, una evidente assenza di specificità.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 26-09-2011, n. 34754

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 marzo 2010 ha condannato alla pena di 6 mila euro di ammenda P.B.R., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, lett. a), per avere realizzato, quale presidente del C.d.A. dell’omonima srl, un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da calcestruzzo, ferro, legno, plastica piastrelle, mattoni forati, interessando una superficie di circa 450 mq, accertato in Asti il 29 marzo 2007.

L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo: Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in quanto anche se la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 7 ottobre 2009 era regolare, il giudice, su istanza del difensore che aveva avanzato un legittimo impedimento, aveva disposto un rinvio fuori udienza per l’udienza del 15 ottobre 2009; la notificazione di tale decreto risulterebbe nulla in quanto, per un errore di trascrizione dell’indirizzo del domicilio eletto, la stessa era stata effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Tale nullità si era verificata nel giudizio – essendo tale decreto di differimento stato disposto dal giudice nel giudizio – e non già in una fase anteriore, e pertanto la relativa eccezione doveva considerarsi tempestiva.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso non è fondato.

Va premesso che ricorre nullità assoluta e insanabile solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre "nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p." (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 ed anche Sez. U. 17/10/2006, Clemenzi, Rv. 234905); in particolare "la notifica del decreto di citazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti" (cfr., in fattispecie relativa a giudizio d’appello, Sez. 3, n. 20349 del 16/3/2010, Catania, Rv. 247109).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che dopo la rituale notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 7 ottobre 2009, a seguito dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore il 18 settembre, il Tribunale, con provvedimento emesso fuori udienza, rinviava d’ufficio tale udienza al 15 ottobre 2009, comunicando il decreto al difensore e notificandolo al ricorrente, non rinvenuto al domicilio eletto, per erronea indicazione dell’indirizzo (via (OMISSIS), anzichè via (OMISSIS)) presso il difensore di fiducia ex art. 161 c.p.p., comma 4; a tale udienza, presente l’avvocato nominato sostituto processuale dal difensore di fiducia, veniva dichiarata la contumacia del P. e veniva dichiarato aperto il dibattimento, subito rinviato per l’istruttoria al 4 marzo 2010; in tale successiva udienza si era poi svolta l’istruttoria alla presenza del difensore di fiducia; mai nulla, quindi, fu eccepito dai difensori presenti alle udienze del 15 ottobre 2009 e del 4 marzo 2010 in merito alla irregolarità della notificazione del decreto di differimento dell’udienza emesso dal Tribunale. Trattandosi di una nullità relativa, concernente un atto preliminare a dibattimento, la stessa doveva essere eccepita immediatamente, tra le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.. Nè può essere sostenuto che vi sia stato pregiudizio del diritto di difesa in quanto il difensore che ebbe a ricevere la notifica per conto dell’Imputato, in virtù del vincolo fiduciario instaurato con il mandato difensivo, era di certo tenuto a rendere noto l’atto al proprio assistito, e, comunque, a sollevare l’eccezione, in mancanza della quale il vizio evidenziato è risultato sanato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 3917 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, M.E. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica instaurato dinanzi alla Corte dei Conti nell’agosto 1997, definito in primo grado nel febbraio 2007;

che la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole non superiore a tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di cinque anni e sei mesi in Euro 2.750,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno), trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerosissime altre persone, con presumibile notevole affievolimento della partecipazione emotiva della ricorrente;

che avverso tale decreto, depositato il 2 febbraio 2009, M. E. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi;

che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso;

che entrambi i motivi di ricorso hanno ad oggetto la statuizione concernente la liquidazione dell’indennizzo: con il primo si deduce la violazione degli standards europei ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 CEDU), con il secondo il vizio di motivazione, ritenendo il riferimento al ricorso collettivo illogico e in contraddizione con la presunzione di danno elaborata dalla giurisprudenza.

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500 Euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla presunzione di una sofferenza affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti, non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato e, decidendo nel merito alla stregua dei criteri indicati, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori cinque anni e sei mesi circa oltre quello di ragionevole durata, si liquida in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 4.750,00, alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4,750,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito – n Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 100,00 per spese e di questo giudizio di legittimità in Euro 565,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5830 Tributi locali

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Svolgimento del processo

La società Scatolificio Vellutini di Vellutini Adriano & C. s.r.l., produttrice di scatole in cartone per imballaggio, con capannone sito nel comune di (OMISSIS), ha impugnato gli avvisi di accertamento TIA, riferiti agli anni dal 2001 al 2005, notificati dalla Ascit Servizi Ambientali s.p.a., concessionaria del relativo servizio per conto del predetto comune di Capannori.

Gli avvisi contestati recuperavano a tassazione superfici maggiori di quelle dichiarate, con i conseguenti oneri sanzionatori, finanziari (interessi) e fiscali (iva e tributo provinciale).

La commissione tributaria provinciale adita ha rigettato il ricorso.

Su appello della società contribuente, la commissione tributaria regionale della Toscana, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato non dovuta l’iva, confermando nel resto.

La società ricorre oggi contro la società concessionaria e contro il comune di Capannori, chiedendo la cassazione della sentenza di appello, sulla base di sette (e non otto, come erroneamente numerati) motivi.

Resiste la sola società concessionaria, la quale a sua volta propone ricorso incidentale autonomo, sorretto da un unico motivo.

Entrambe le parti costituite hanno poi depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Nessuno dei motivi proposti, con i due ricorsi riuniti per la cassazione della sentenza impugnata, merita accoglimento.

A. Ricorso principale.

1. Con il primo motivo, vengono denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla eccepita nullità degli avvisi di accertamento sottoscritti dal direttore della società concessionaria, ritenuto carente del relativo potere. Sostiene la ricorrente che dalla circostanza, pacifica, che il direttore fosse legittimato a firmare le fatture non si può trarre la conclusione che potesse firmare anche gli atti di accertamento e che, comunque, tale potere avrebbe dovuto risultare dalla iscrizione alla CCIAA. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta erroneamente come vizio di motivazione una violazione di legge (cioè, l’inesistenza della fonte normativa che legittimava il direttore alla firma), senza poi nemmeno indicare la norma violata. La motivazione della CTR, sotto il profilo logico, non presenta carenze o contraddizioni. La CTR spiega, infatti, perchè il direttore poteva firmare gli atti in contestazione: "la delega rilasciata al direttore della S.p.A. lo legittima infatti a sottoscrivere gli avvisi di accertamento ed è del tutto ininfluente il fatto che dalla visura camerale non risulti l’attribuzione al direttore dell’azienda dello specifico potere di firma degli avvisi di accertamento". Dal punto di vista logico, la motivazione appare congrua. Se la società ricorrente non ne condivide le premesse giuridiche, avrebbe dovuto prospettare il motivo come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, indicando le norme e le disposizioni, anche pattizie, eventualmente violate, nel rispetto del principio dell’autosufficienza (riportando le norme statutarie ed eventualmente contestando l’atto di delega al direttore).

2. Con il secondo motivo, denunciando ancora un vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe dato risposta all’eccezione della inesistenza di un valido presupposto normativo degli avvisi di accertamento notificati. Sostiene, cioè, che la CTR ha ritenuto, erroneamente, che i regolamenti TIA, in base ai quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento, sono stati revocati con efficacia ex nunc e non ex tunc. Anche questa censura è ascrivibile al parametro della violazione di legge (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e non al vizio di motivazione. La ricorrente censura la decisione della CTR nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto legittima la revoca ex nunc e non ex tunc di taluni regolamenti TIA, ma non chiarisce poi quali sarebbero le norme violate. A parte la considerazione che non viene chiarito, nella prospettazione della ricorrente, se, e perchè, l’applicazione di un diverso regolamento non legittimerebbe gli atti di accertamento.

Anche come vizio di motivazione il motivo sarebbe comunque inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto:

a) non sono state riprodotte le parti dei regolamenti rilevanti ai fini della decisione della questione prospettata;

b) non è stato specificato come e dove l’eccezione sia stata prospettata nei gradi di merito e, specificamente, nell’appello (tanto meno è stata riprodotto il testo dell’eccezione così come è stata formulata).

3. Con il terzo motivo, denunciando l’omessa valutazione dei motivi di annullamento del Regolamento TIA 2005, la società lamenta che i giudici di appello non avrebbero esaminato compiutamente le prove documentali offerte a supporto della tesi della illegittimità del citato regolamento.

Anche questa censura è inammissibile per carenza di autosufficienza, perchè la parte ricorrente non chiarisce poi quali sarebbero le prove documentali ignorate, impedendo a questo giudice di legittimità di valutarne anche la rilevanza e l’ammissibilità. A ciò si aggiunga che la CTR afferma che la parte appellante, dopo che la CTP aveva escluso la possibilità di disapplicare i regolamenti, non ha prospettato nuovi motivi sul punto e tale affermazione non è contestato con l’odierno ricorso.

4. Con il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come 5), denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4, la ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto che la TIA debba essere applicata per tutta la superficie, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sul rilievo, asseritamente errato, che la società non ha fornito la prova di circostanze esimenti o di attenuazione del carico fiscale. La tesi della parte ricorrente è che l’onere della prova dell’obbligo fiscale ricade sempre e soltanto sull’ente impositore, sia con riferimento agli elementi positivi del presupposto d’imposta, sia con riferimento agli elementi negativi, costituiti, nella fattispecie, dalla destinazione delle aree assoggettate ad imposta. In realtà, come ha ben evidenziato la CTR, il presupposto d’imposta è costituito dalla occupazione o conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato, "non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale" ( D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3).

Quindi, il semplice possesso o la semplice conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato, legittima il prelievo fiscale. Nella specie, il possesso o la conduzione privata non è messa in discussione. Ne deriva che ogni altra circostanza idonea a determinare l’esclusione o la riduzione dal debito di imposta doveva essere provata dalla società che ne beneficiava, secondo il canone ordinario di distribuzione dell’onere della prova ( art. 2697 c.c.).

La ricorrente deduce anche di avere fornito documenti in base ai quali le maggiori aree assoggettate ad imposizione avrebbero dovuto, invece, essere esentate. Si tratta però di una deduzione che implica valutazioni di merito e che, comunque, non è stata formulata in maniera auto sufficiente.

5. Con il quinto motivo (erroneamente numerato come 6), viene denunciata una ulteriore violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3, in quanto erroneamente sarebbero state sottoposte a prelievo fiscale superfici non imponibili, perchè meramente pertinenziali, anche perchè erroneamente la CTR avrebbe escluso che in relazione alle attività produttive possano ipotizzarsi aree con funzioni complementari. Innanzitutto, non si rinviene tra le rationes decidendi della sentenza impugnata una affermazione che in linea con quanto asserisce la ricorrente. In secondo luogo, la questione della differenziazione delle aree pertinenziali, ai fini del prelievo fiscale, attiene al merito della vicenda in esame e, tra l’altro, la ricorrente non chiarisce quando e come la questione è stata prospettata dinanzi ai giudici di merito (carenza di autosufficienza). La ricorrente censura ulteriormente la decisione della CTR facendo riferimento a parametri normativi ricavati da deliberazioni e regolamenti comunali che però non vengono riportati, per cui, anche sotto questo profilo, il motivo è ulteriormente inammissibile per carenza di autosufficienza: "Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza" (Cass. 1893/2009, conf. 18661/2006).

A ciò si aggiunga che l’onere di allegare e provare il diritto all’esenzione o ad agevolazioni fiscali grava sul contribuente, il quale invece, stando a quanto scrive la CTR (ultima pagina della motivazione) non avrebbe presentato istanze di tal genere, nè, tanto meno, avrebbe fornito prove in tal senso.

6. Con il sesto motivo (erroneamente indicato come 7), viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 in quanto il servizio di riscossione della TIA non può essere assoggettato ad iva (tributo sul tributo). Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perchè sul punto la CTR ha riconosciuto che l’iva non è dovuta. Tant’è che l’ASCIT ha proposto ricorso incidentale sul punto.

7. Con il settimo motivo (erroneamente indicato come 8), la società ricorrente denuncia vizi di motivazione, riferiti alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni ed interessi previsti negli avvisi di accertamento. Anche questo motivo è inammissibile per genericità del motivo per carenza di autosufficienza e per novità delle questione. Nella sentenza impugnata non v’è cenno delle questioni relative alle sanzioni e agli interessi, per cui la censura appare del tutto nuova. La stessa ricorrente non chiarisce quando è come le relative eccezioni sono state proposte e prospetta, oggi, circostanze di merito in base alle quali vorrebbe ottenere l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi. Evidente, quindi, la inammissibilità del motivo che, tra l’altro, avrebbe dovuto essere prospettato come omessa pronuncia, visto che la questione non risulta per nulla affrontata.

B. Ricorso incidentale.

8. Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso incidentale, l’Ascit Servizi Ambientali s.p.a., chiede la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato non dovuta l’iva sul servizio di riscossione della TIA. La questione è stata affrontata e risolta dalle SS.UU. di questa Corte, che ha ritenuto corretto il percorso interpretativo della Corte Costituzionale (sent.

238/2009 e ord. 64/2010) che ha ritenuto legittima l’attribuzione al giudice tributario delle controversie in materia di TIA, in considerazione della natura tributaria della stessa. Infatti, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU. di questa Corte (superato quello di cui alla sentenza n. 3274/2006, invocato dalla società di riscossione), condiviso dal Collegio, "spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo" (SS.UU. 14903/2010, conf. 25929/2011).

La natura tributaria della TIA esclude che possa essere assoggettato ad IVA il relativo servizio di riscossione (il pagamento dell’iva costituirebbe un aberrante tributo sul pagamento di un altro tributo) e quindi il ricorso incidentale è infondato.

Non rileva, nella specie, la norma interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, che riconosce la natura non tributaria della tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 trattandosi di norma successiva che non si applica nella specie. La circostanza che il legislatore si sia posto il problema della natura della tariffa in questione e ne abbia riconosciuto la natura non tributaria, ma soltanto con riferimento alla disciplina dettata con il D.Lgs. n. 152 del 2006, è un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente (interventi della Corte Costituzionale e delle SS.UU. di questa Corte) fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006. 9. Conseguentemente, entrambi i ricorsi riuniti devono essere rigettati. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.