T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 215

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, padre e figlio, premesso di costituire parte di nucleo familiare assegnatario di alloggio del c.d. "progetto C.A.S.E.", hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Struttura commissariale ha ritenuto di escludere dalla composizione di tale nucleo (con conseguenti ripercussioni sulla dimensione dell’alloggio da assegnare rispetto alle esigenze dei residui componenti), il ricorrente G.C. in quanto costui, studente universitario a Roma ed ivi titolare di contratto di locazione di durata triennale, non soddisferebbe il requisito della stabile dimora nella città di L’Aquila di cui all’OPCM 15 settembre 2009 n. 3806.

Deducendo violazione della predetta OPCM nonché vari profili di eccesso di potere hanno quindi chiesto l’annullamento dell’atto impugnato.

Per il Commissario resistente si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha tra l’altro depositato il "rapporto circostanziato" della Struttura per la Gestione dell’Emergenza (SGE).

2. Il ricorso è manifestamente fondato.

Tenuto conto che l’OPCM fissa quale requisito di assegnazione la "residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella "zona rossà nel comune di L’Aquila" alla data del 6 aprile 2009, va precisato che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730), mentre d’altra parte il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia (Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 2006, n. 24284).

Considerato che il predetto ricorrente aveva (alla data del 6 aprile 2009) la residenza anagrafica in L’Aquila, circostanza che di per sé fa presumerne la coincidenza con la dimora abituale, sarebbe stato necessario che le conclusioni a cui è pervenuta la Struttura fossero confortate da elementi di prova idonei a superare tale presunzione ed a dimostrare, quindi, l’abituale e volontaria dimora in Roma.

Sono a tal fine palesemente inidonei gli elementi adotti, quali l’iscrizione in facoltà universitaria e la detenzione di alloggio in quella città, circostanze peraltro già sussistenti e note (in quanto ritualmente dichiarate) alla struttura commissariale all’atto di assegnazione e senza che sul ripensamento sia stata fornita una qualche motivazione. Già la relativa vicinanza tra le due città è tale da permettere agevoli rientri in famiglia anche durante i periodi di normale attività accademica. E’ d’altra parte notorio come l’attività universitaria sia caratterizzata da lunghi periodi (natalizio, estivo) di pausa, che consentono -anche senza considerare la concreta articolazione dei tempi in cui la presenza dello studente sia utile o indispensabile in sede- il mantenimento di rapporti continuativi con la famiglia e con l’ambiente di provenienza, e quindi frequenti rientri nella città di origine in cui si mantengono relazioni umane, rapporti sociali e dove si progetta magari di avviare la futura attività professionale.

Già tali profili lasciano percepire la manifesta irragionevolezza del provvedimento nella misura in cui pretende di supporre in capo ad uno studente universitario fuori sede il definitivo trasferimento del centro dei propri interessi sociali ed affettivi sulla base di elementi estrinseci, così prescindendo del tutto dall’elemento soggettivo che caratterizza le nozioni di residenza e domicilio, in alcun modo indagato e tantomeno considerato.

Sotto altro profilo l’ufficio non ha in alcun modo valutato, mancando sul punto una pur minima motivazione, circostanze di fatto che risultavano acquisite al procedimento e di per sé idonee a confortare la presunzione scaturente dall’iscrizione nei registri anagrafici del comune di L’Aquila e comunque tali da depotenziare i flebili elementi posti a fondamento del provvedimento.

Si tratta dell’abbonamento mensile per l’autobus; delle caratteristiche dell’alloggio romano risultanti dal contratto (due soli vani con servizi, in coabitazione con altro studente fuori sede), tali da farne desumere l’inidoneità ad uno stabile insediamento; del mancato possesso di redditi propri, di per sé indicativo della permanenza di una stabile relazione con la famiglia, ulteriormente dimostrata dalla circostanza che il contratto di locazione è stato stipulato dal padre; dal mantenimento in L’Aquila degli effetti personali.

Mentre deve quindi constatarsi che la frequenza universitaria non coinvolge l’intera sfera di relazioni della persona, che perciò può mantenere le sue abituali relazioni nella città di origine, correttamente, peraltro, parte ricorrente mette in rilievo che si tratterebbe comunque di un allontanamento temporaneo, destinato ad esaurirsi con il conseguimento del diploma di laurea o con l’abbandono degli studi, per cui la privazione dello spazio abitativo nell’alloggio assegnato finisce per impedire qualunque possibilità di rientro definitivo.

Il provvedimento è pertanto fondato su elementi di per sé inidonei a dimostrare il mancato possesso del requisito della residenza in L’Aquila e su un’istruttoria sommaria e lacunosa, e quindi manifestamente illegittimo e va perciò annullato.

Il contesto postsisma in cui la vicenda si colloca induce alla compensazione delle spese di giudizio. Va tuttavia disposta la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Dispone la compensazione delle spese di giudizio e la ripetizione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-09-2011, n. 18732 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

S.M. e T.A. ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 16 febbraio 2009 con il quale è stata rigettata la loro domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r. del Lazio con ricorso del 23 maggio 2001, non ancora deciso alla data del 23 giugno 2008 nella quale è stato presentato il ricorso ex L. n. 89 del 2001. La corte d’appello ha ritenuto che, poichè la domanda proposta davanti al giudice amministrativo aveva ad oggetto la tutela di diritti relativi all’esercizio di funzioni di polizia esercitate all’estero (trattamento economico di missione all’estero in dollari USA per il servizio prestato come carabinieri partecipanti alla missione internazionale di pace in Bosnia Erzegovina del 2000), secondo la giurisprudenza della corte di Strasburgo, non poteva trovare applicazione l’art. 6, par. 1 della CEDU. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

I ricorrenti censurano la decisione della corte territoriale per avere fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale del La corte europea successivamente superato da parte della corte stessa e dall’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che anche i pubblici dipendenti possono invocare la tutela del loro diritto alla ragionevole durata dei processi che riguardano le loro situazioni giuridiche soggettive. Il ricorso è fondato.

Come hanno correttamente osservato i ricorrenti, la corte europea diritti dell’uomo, con sentenza del 19 aprile 2007, Eskelinen c. Finlandia ha affermato che deve essere abbandonato il criterio funzionale adottato nella sentenza Pellegrin c. Francia per decidere sull’applicabilità delle garanzie previste dall’art. 6 Cedu alle controversie in materia di pubblico impiego. Tale criterio, basato sulle responsabilità gravanti sul pubblico dipendente e sulla partecipazione all’esercizio di funzioni sovrane, è infatti eccessivamente rigido e prescinde dalla natura della specifica controversia oggetto di esame. Conseguentemente, a parziale modifica della precedente giurisprudenza, le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle p.a. fuoriescono dalla sfera dell’art. 6 solo se, da un lato, il diritto nazionale le esclude espressamente dalle garanzie del processo equo e, dall’altro lato, tale esclusione è oggettivamente giustificata da motivi di interesse generale.

Peraltro, questa Corte, con l’ord. 24 gennaio 2008, n. 1520, ha comunque ritenuto che il diritto all’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 è pienamente configurabile anche con riferimento alle controversie relative al rapporto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti i cui compiti comportano l’esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di interessi generali (magistrati, avvocati dello stato, appartenenti alle forze armate e alla polizia di stato), essendo indubbio che l’opzione del legislatore di lasciare tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ha comportato alcuna scelta di sottrarre quei processi all’applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche ai funzionari e dipendenti dello stato che attraverso i loro atti ne esprimono la potestà di imperio, che la loro posizione sia valutata equamente ed in un termine ragionevole. Una diversa interpretazione che sottraesse quelle controversie alla applicazione delle norme generali di cui alla L. n. 89 del 2001, sarebbe palesemente sospetta di incostituzionalità ( artt. 3 e 111 Cost.) nulla potendo autorizzare una deroga al precetto sulla ragionevole durata e men che meno una ingiustificata peculiarità della posizione dell’agente la quale potrebbe, semmai, giustificare una compressione della libertà negoziale di attuazione e promozione dei diritti ma non certo del diritto a vedere definita una controversia in tempi ragionevoli. Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito accogliendo il ricorso e condannando l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 3.250,00, oltre agli interessi dalla data della domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per il periodo di irragionevole durata di anni quattro, essendo l’intera durata del giudizio amministrativo di anni sette (dal 23 maggio 2001 al 23 giugno 2008).

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 3.250,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda in favore di ciascuno dei ricorrenti, nonchè al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti in solido, che si liquidano in Euro 873,00 per il giudizio di merito (Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti) e in Euro 665,00 per il giudizio di cassazione (compresi Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 30-05-2011, n. 21621

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oria d’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con i provvedimenti in epigrafe la Corte d’assise d’appello di Milano dichiarava inammissibili le istanze con le quali il difensore degli imputati D.A. e di S.V. chiedeva la restituzione dei beni agli stessi sequestrati in data 12.2.2007, contestando la legittimità della confisca disposta con la sentenza di primo grado, confermata, quanto alla posizione del D. e del S., dalla sentenza pronunziata dalla Corte d’assise d’appello e non ancora definitiva.

Avverso detti provvedimenti ha proposto opposizione con unico atto il difensore degli imputati, avvocato Giuseppe Pelazza, osservando che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’assise d’appello – il capo relativo alla confisca era implicitamente oggetto del gravame con il quale si chiedeva l’assoluzione degli imputati in relazione ai capi dai quali dipendeva la confisca stessa. Nel merito osservava quindi come gran parte del materiale sequestrato, indistintamente confiscato, non avesse alcuna attinenza con i reati e non rientrava nelle categorie di beni cui si riferiva l’art. 240 cod. pen..

Con ordinanza 13.10.2010 la Corte d’appello qualificava l’opposizione come ricorso e trasmetteva gli atti a questa Corte.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che in pendenza di giudizio il provvedimento con il quale il giudice della cognizione rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza. Una volta che la sentenza sia stata pronunziata e i beni siano stati confiscati, ogni questione attinente alla legittimità del vincolo e alla sua permanenza non può quindi che investire il punto della decisione che concerne la misura ablativa e non può che essere proposta, dalle parti, mediante l’impugnazione della disposizione che riguarda, direttamente o implicitamente, la confisca: impugnazione che a norma dell’art. 579 c.p.p., commi 1 e 3 va in ogni caso proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

La Corte d’assise d’appello non poteva dunque che dichiarare inammissibile l’istanza di restituzione di beni confiscati a lei proposta in pendenza dei termini di impugnazione della decisione con la quale aveva confermato la sentenza di primo grado anche in punto di confisca. A prescindere dalla motivazione adottata, la decisione è dunque corretta, appunto perchè concerneva una questione posta dagli imputati con riferimento alla restituzione di beni confiscati, che era indissolubilmente legata alla statuizione sulla confisca e non poteva essere rivalutata incidentalmente con mezzi diversi dall’impugnazione della sentenza.

Il ricorso non può, in conclusione, che essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3648 Lavoro subordinato

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to Massarelli;
Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso con cui l’odierno appellante ha impugnato l’atto con cui l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (d’ora in avanti Istituto o ISVAP) ha istituito l’Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni, preponendo l’odierno ricorrente, in precedenza incaricato delle funzioni di Capo del Servizio Albi e della reggenza della Sezione Albi intermediari e periti (ric. n. 6970/2008); ha invece respinto il ricorso con cui l’appellante ha lamentato di essere stato vittima di una complessiva condotta di mobbing posta in essere dall’ISVAP (ric. n. 1406/2009).

Nel dettaglio, ad avviso del primo giudice "non sono invero ravvisabili nel caso di specie gli elementi identificativi del mobbing: per l’effetto dovendosi escludere che la lamentata condotta assunta da ISVAP nei confronti dell’odierno ricorrente sia caratterizzabile nel quadro di un comportamento persecutorio e possa, conseguentemente, dar luogo al pure sollecitato risarcimento del pregiudizio dal dott. M. lamentato. La pur riscontrata illegittimità dell’atto (ordine di servizio) con il quale l’interessato è stato preposto al neoistituito l’Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni non consente, infatti, di apprezzare – ex se riguardata – la presenza di quella molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove singolarmente considerati, la cui realizzazione miratamente sistematica e prolungata riveli un sotteso (quanto univoco) intento vessatorio. Né, a tali fini, rivelano concludente valenza dimostrativa le condotte dell’Istituto di appartenenza alle quali il dott. M. annette il divisato carattere "vessatorio" (rimozione dal Servizio Sanzioni, estromissione da attività preparatorie di regolamenti, riunioni, gruppi di studio, comitati, incontri), che si sarebbero accentuate a seguito della proposizione, da parte del medesimo, del ricorso n. 3312/2008. Se, infatti, l’intento "ritorsivo" da parte di ISVAP che il ricorrente annette alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale dal medesimo promossa non incontra elementi di accertabile conferma (rilevanti anche sotto il profilo meramente indiziante), va parimenti escluso che, sulla base delle evidenze documentali acquisite al giudizio, sia emersa la presenza di un complessivo disegno "persecutorio" qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa. Difetta conseguentemente, nella prospettazione di parte ricorrente, la dimostrata presenza di elementi a supporto della complessità ed organicità della strategia vessatoria che, sola, può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing".

Con la stessa sentenza il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha anche disatteso il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’Istituto ha deliberato, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio 2003 ed il 31 dicembre 2007 e per quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, l’adeguamento del trattamento retributivo spettante ai suoi dirigenti (ric. n. 3312 del 2008).

Avverso la reiezione del ricorso n. 1406/2009 insorge con il presente ricorso l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento; la reiezione del ricorso n. 3312 del 2008 è invece impugnata dallo stesso appellante con distinto ricorso dal Collegio definito con distinta sentenza.

All’udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

Giova considerare che in primo grado l’odierno appellante ha, da un lato, impugnato l’ordine del 14 maggio 2008 n. 218, con il quale è stato assegnato al neoistituito Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni (ric. n. 6970/2008); dall’altro sostenuto che tale assegnazione funzionale, unitamente ad un ulteriore complesso di atti e condotte assunti dall’ISVAP, ne avrebbero determinato una progressiva marginalizzazione ed un connesso demansionamento, assuntamente inquadrabili in un contesto di condotte sussumibili nella fattispecie del mobbing (ric. n. 1406/2009).

Il primo giudice – ritenuta l’indicata assegnazione del ricorrente all’istituito Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni affetta da insufficienza motivazionale, carenza di preliminari approfondimenti istruttori, nonché da omesso avviso di inizio del procedimento- ha invece respinto il ricorso con cui l’appellante ha assunto che l’ISVAP abbia posto in essere in suo danno una complessiva condotta mobbizzante.

Ritiene il Collegio di confermare gli esiti cui è pervenuto il primo giudice, escludendo che la condotta complessivamente posta in essere dall’ISVAP nei confronti dell’odierno appellante sia inquadrabile in una fattispecie di mobbing.

Giova considerare che per mobbing si intende comunemente – in assenza di una definizione normativa – una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Nel verificare l’integrazione della fattispecie che si esamina è quindi necessario, anche in ragione della sua indeterminatezza, attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi lamentati dal lavoratore, da apprezzare per accertare tra l’altro:

– da un lato, l’idoneità offensiva della condotta datoriale (desumibile dalle sue caratteristiche di persecuzione e discriminazione),

– e, dall’altro, la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta.

Ne consegue che la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante andrà esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singulatim, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.

E’ in primo luogo necessaria, quindi, la prova dell’esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue finalità i singoli atti cui viene riferito.

D’altra parte, determinati comportamenti non possono essere qualificati come costitutivi di mobbing, ai fini della pronuncia risarcitoria richiesta, se è dimostrato che vi è una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale. Nella specie, questo non si può escludere con riferimento all’atto – peraltro mai contestato – di assegnazione ad altro dirigente del Servizio sanzioni, alle sfavorevoli determinazioni del Consiglio dell’ISVAP relative all’adeguamento del trattamento retributivo dei propri dirigenti per il periodo 20032010, alla mancata corresponsione del premio di rendimento per gli anni 2008 e 2009.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che gli indicati elementi costitutivi della fattispecie di mobbing non risultino presenti nel caso di specie: in particolare, non può dirsi in alcun modo provata l’esistenza di un disegno persecutorio elaborato e perseguito dall’ISVAP in danno dell’odierno ricorrente.

In sé, un atto illegittimo, o più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore non sono sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante, occorrendo che ricorrano tutti gli altri elementi sopra richiamati. Perciò, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la pur acclarata illegittimità dell’ordine di servizio recante preposizione dell’appellante al neoistituito Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni non permette – da sé sola considerata- di affermare l’integrazione della fattispecie di mobbing. tanto più che al riscontro della indicata illegittimità lo stesso giudice di prima istanza è pervenuto avendo accertato vizi di tipo solo procedimentale.

Non è in senso più generale emersa la presenza di un complessivo disegno persecutorio qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa.

A maggior ragione risulta indimostrata la complessità ed organicità della strategia vessatoria che, sola, può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing.

Alla stregua delle esposte ragioni l’appello va quindi respinto.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.