Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3959 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I signori M. P., Tommaso P., Augusta P., Fausto Taglialatela e P. C., con il ricorso n. 11366 del 2003 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, hanno chiesto l’annullamento delle note del Comune di Mondragone – ripartizione tecnica urbanistica, prot. 962 – 15230 del 4 settembre 2003, tutte di pari oggetto "procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del parco archeologico in località Triglione – avvio del procedimento amministrativo", con le quali si è iniziata la procedura prevista dall’art. 11 del T.U. n. 327 del 2001.

Con motivi aggiunti, essi hanno impugnato la deliberazione della Giunta municipale del Comune di Mondragone n. 266 del 21 ottobre 2003, recante "esproprio di area in località Triglione finalizzato alla realizzazione del parco archeologico"; le note prot. 1399/LLPP/RTU del 14 novembre 2003, con le quali è stata comunicata l’adozione del provvedimento; ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, e ove occorra, la deliberazione consiliare approvata il 26 novembre 2003, con la quale sarebbe stato adottato il piano regolatore del Comune di Mondragone.

2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 20164 del 2005, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando il Comune di Mondragone al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, liquidate in euro 2000,00, oltre gli accessori di legge.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, n. 20164 del 2005, il TAR per la Campania, Napoli, sezione quinta, ha accolto il ricorso n. 11366 del 2003 proposto avverso gli atti del procedimento espropriativo attuato dal Comune di Mondragone al fine della realizzazione del parco archeologico in località Triglione.

Nella sentenza si afferma la sussistenza del vizio di incompetenza del Comune alla istituzione di un parco archeologico, considerato che la tutela dell’interesse pubblico cui è volta l’istituzione del parco spetta allo Stato, con la connessa potestà, perciò, di adottare i provvedimenti necessari allo scopo; ciò si evince dalla valenza univoca data nella legislazione alla nozione di parco archeologico, dapprima, nell’articolo 99 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"), e quindi, a conferma, nell’art. 101 del successivo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), e, quanto ai poteri espropriativi strumentali alla istituzione del parco, dall’art. 95 del citato d.lgs. n. 42 del 2004, e, in precedenza, dall’art. 91 del d.lgs. n. 490 del 1999 applicabile nella specie ratione temporis, per i quali il relativo potere è attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali, potendo questo soltanto autorizzare gli enti territoriali ad esercitarlo in sua vece, ciò che nella specie non risulta, essendo anzi stata precisata dall’Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, la propria estraneità al provvedimento di esproprio.

2. Nell’appello si deduce l’erroneità della sentenza impugnata, poiché dalla documentazione in atti risulta con chiarezza che il Comune di Mondragone ha posto in essere la procedura espropriativa su autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali: ciò è provato dalle note con cui il Soprintendente competente ha sollecitato il Comune a procedere all’esproprio per la realizzazione del parco archeologico (note n. 13069 del 2003 e n. 17823 del 2004), dalla redazione da parte della stessa Soprintendenza del relativo progetto, altresì trasmesso al Comune, dalla declaratoria di appartenenza allo Stato dei reperti archeologici rinvenuti in località Triglione adottata il 6 dicembre 2005 dal Ministero ai sensi degli articoli 2 e 91 del d.lgs. n. 42 del 2004.

3. Le censure così riassunte sono fondate per i motivi che seguono.

Infatti, la questione centrale della controversia consiste nella valutazione della legittimità degli atti del Comune di Mondragone volti all’esproprio di cui si tratta, a partire dalla comunicazione di avvio di cui alla nota n. 962 – 15230 del 2003, e, in particolare, riguardo alla impugnata delibera della Giunta comunale n. 266 del 21 ottobre 2003, in quanto recante la determinazione di procedere per l’ "Esproprio di area in località "Triglione" finalizzato alla realizzazione del "Parco Archeologico", cui sono seguiti gli atti ulteriori del procedimento.

La norma di disciplina della fattispecie è data dall’art. 91 del d.lgs. n. 490 del 1999, da applicare ratione temporis, per il quale "1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi. 2. L’espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro".

La norma prevede dunque che l’espropriazione dei beni culturali è di competenza del Ministero e che può essere disposta, cioè finalizzata, a favore dei comuni, potendosi ritenere che, in coerenza con l’ipotesi di tale finalizzazione, il Ministero possa anche autorizzare i comuni all’esproprio, poiché "gli artt. 91 e seguenti d.lgs. n. 490 del 1999 attribuiscono al Ministero poteri incidenti sulla proprietà privata per ragioni inerenti alla funzione alla quale il Ministero stesso è deputato, ossia per ragioni di tutela e/o di valorizzazione del bene vincolato", ma "l’ente comunale conserva tuttavia gli ordinari poteri espropriativi, dovendo unicamente acquisire il nulla osta della Soprintendenza prima del loro concreto esercizio" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4890).

E’ quindi determinante accertare se, nel caso in esame, sussista il nulla osta della Soprintendenza competente che, quale atto prodromico all’ablazione della proprietà privata, deve risultare inequivoco, cioè recante un nulla osta o autorizzazione espressi all’avvio del procedimento.

In questo quadro dai documenti acquisiti in giudizio emerge che agli atti del Comune risultavano i decreti del Soprintendente competente, n. 62 del 2 settembre 2002 e n. 52 del 18 settembre 2003, di occupazione temporanea dell’area per svolgere l’indagine archeologica, e, quale atto recante riferimento espresso a procedura di esproprio, la nota n. 13069 del 14 maggio 2003 indirizzata dal Soprintendente al Comune (da questo ricevuta il 27 maggio successivo e quindi da ritenere presupposta alla nota del 4 settembre 2003, anche impugnata, di comunicazione di avvio del procedimento).

Questa nota è infatti citata nelle premesse della detta delibera comunale n. 266 del 2003, di determinazione all’esproprio, in cui si afferma che "con comunicazione acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 27.05.03 al n. 9778, il Soprintendente per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta…ha richiesto a questo Ente di effettuare gli espropri necessari alla realizzazione del Parco Archeologico", per cui essa soltanto deve essere considerata per valutare se costituisce atto idoneo alla espressione di un nulla osta all’esproprio da parte del Comune.

Nella medesima nota, recante in oggetto "Richiesta esproprio terreni in Mondragone località TRIGLIONE’, si afferma che: a) si "chiede di effettuare esproprio" dell’area in questione di cui si indica la superficie, la larghezza della fascia e i dati di identificazione catastale; b) si richiama che "a tale scopo si allega copia del decreto di occupazione temporanea degli immobili a firma del Soprintendente.. e copia del catastale con l’indicazione delle aree e dei rispettivi proprietari"; c) si ribadisce che "il progetto di realizzazione di un parco archeologico prevede come atto prioritario l’esproprio delle aree suindicate", e si elencano gli interventi che "la successiva fase di sistemazione dovrebbe prevedere"; d) si invita, infine, se "quanto sopra possa rientrare nei programmi e nelle finalità di codesto Comune" a "prendere i contatti con lo scrivente per stabilire modalità e tempi degli interventi previsti".

L’atto, quindi, non soltanto è chiaramente intitolato alla formale richiesta di esproprio, ma nel testo la volontà in tal senso è compiutamente manifestata, poiché la richiesta vi è espressa puntualmente, sono fornite al Comune le informazioni identificative dell’area, relative alla perimetrazione, ai dati catastali e ai proprietari, e perciò tipiche e necessarie ai fini del procedimento di esproprio, e viene altresì indicata, infine, la finalità del procedimento stesso nella realizzazione di un parco archeologico; l’atto non può perciò che essere qualificato come nulla osta o autorizzazione all’esproprio e correttamente in tal senso è stato interpretato da parte del Comune, non potendo invero essere dato altro significato alla formale manifestazione esterna di volontà di un’Amministrazione pubblica con cui si chiede l’esproprio e se ne precisano l’oggetto e la finalità.

I conseguenti provvedimenti del Comune, impugnati in primo grado, risultano perciò legittimi, dovendosi altresì osservare che la detta manifestazione di volontà dell’Autorità statale risulta avvalorata da suoi atti successivi, coerenti con il presupposto della titolarità del procedimento di esproprio in capo al Comune e con la relativa finalità della realizzazione dell’area archeologica, come è in particolare per la nota indirizzata al Sindaco, n. 19808 del 28 luglio 2004, in cui si comunica al Comune "che è in prossima scadenza il decreto di occupazione temporanea…già prorogato e non più rinnovabile" e pertanto "si chiede di far conoscere alla scrivente gli obbiettivi immediati del Comune di Mondragone circa le aree interessate all’esproprio" e n. 5385 del 18 febbraio 2005, con cui si inviano al Comune gli elaborati relativi alla realizzazione dell’area archeologica richiamando l’intervenuta approvazione comunale del progetto di esproprio.

Non vale in contrario, infine, quanto affermato nella relazione della Soprintendenza depositata in primo grado, prot. 30586 del 18 novembre 2003, in cui, citata l’avvenuta occupazione temporanea dell’area "per poter svolgere i lavori di scavo", si afferma che la Soprintendenza stessa è "completamente estranea al provvedimento di esproprio", essendo ciò formalmente corretto in quanto riferito al provvedimento di esproprio, poiché adottato dal Comune, ferma restando l’oggettiva valenza degli atti sopra richiamati per la ricostruzione della volontà dell’Autorità statale quanto al nulla osta al Comune stesso di procedere in tal senso.

4. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve essere perciò accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado (come integrato dai motivi aggiunti) va respinto.

Le particolarità del procedimento oggetto della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe, n. 2375 del 2006, e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 14-07-2011, n. 27650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- All’esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 12.4.2007, ha dichiarato M. R. colpevole degli ascritti reati di minaccia a due incaricati di pubblico servizio e di lesioni personali volontarie prodotte ad uno dei due (cinque giorni s.c), condannandoli – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – alla pena interamente condonata di sette mesi di reclusione. Condotte criminose realizzate dal M. nel reparto di psichiatria dell’ospedale di (OMISSIS), ove era ricoverato in trattamento sanitario volontario, per costringere gli infermieri G.D. e S.M.G. ad omettere un atto del loro servizio, consistente nell’ordinare – nell’esercizio del loro doveroso controllo sul regolare andamento del reparto – alla paziente del nosocomio B.L., indebitamente presente nella stanza del M., a rientrare nel proprio reparto, prima ingiungendo minacciosamente ai due infermieri di allontanarsi e poi scagliando il letto contro la S. e colpendo con una testata al volto il G.. Il Tribunale giudicava pienamente provata la responsabilità dell’imputato alla luce delle univoche acquisizione probatorie formate dalle specifiche dichiarazioni testimoniali dei due infermieri persone offese, di uno dei quali era acquisito – ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 4 – il verbale delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, avuto riguardo alla palese intimidazione esercitata in dibattimento nei suoi confronti dall’imputato presente (all’uopo tradotto in udienza).

2.- Adita dall’impugnazione del M., la Corte di Appello di Torino con la sentenza del 21.12.2010, richiamata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato improcedibile il reato di lesioni volontarie per difetto di rituale querela (esclusa la configurata aggravante teleologica di cui all’art. 61 c.p., n. 2) ed ha confermato la condanna del prevenuto per il reato di minaccia ex art. 336 c.p., riducendo la corrispondente pena a quattro mesi di reclusione.

I giudici di appello hanno rilevato l’infondatezza dei rilievi critici dell’imputato, secondo cui l’atto di servizio dei due infermieri non sarebbe stato impedito dalla condotta del M. (l’invito ad allontanarsi essendo stato rivolto alla degente donna), dal momento che, come puntualmente chiarito dalla sentenza di primo grado, il comportamento aggressivo del prevenuto è stato palesemente volto ad impedire l’esercizio di una attività funzionale dei due infermieri ("Si trattava di esercitare un efficace controllo nelle stanze occupate dai pazienti, onde evitare e comunque porre termine a condotte immorali, essendo la stanza occupata dal prevenuto destinata a persone di sesso maschile, mentre addosso all’imputato sdraiato sul letto venne trovata una persona di sesso femminile").

3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.R., deducendo unitario vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla confermata sussistenza del reato di cui all’art. 336 c.p..

L’ordine dei due infermieri di allontanarsi dalla camera degli uomini è stato rivolto alla paziente B. e non al M..

Costui è intervenuto soltanto in un secondo momento, successivo e estraneo all’atto di servizio dei due infermieri. Sicchè il suo contegno non ha preceduto l’attività dei due paramedici, nè è stato contestuale al suo svolgimento. Comunque non ha interferito con il perfezionamento di detta attività, esprimendo unicamente l’intento non di indurre gli infermieri ad omettere l’ordine di allontanamento rivolto alla paziente donna, quanto piuttosto e soltanto di esprimere "la propria rabbia e rivalersi sugli importuni infermieri". 4.- Il ricorso di M.R. deve essere dichiarato inammissibile.

Innanzitutto il tema di censura proposto con il ricorso si connota per intrinseca aspecificità, poichè si limita alla pedissequa riproduzione, quanto alla materialità della condotta criminosa e all’elemento volitivo della stessa, dei motivi di appello ai quali l’impugnata sentenza ha fornito esaurienti e risposte giuridicamente corrette, sulle quali il ricorso non sviluppa alcun argomento dotato di reale efficacia critica.

In secondo e congiunto luogo la tesi della asserita inesistenza del reato di violenza ad incaricato di pubblico servizio è comunque manifestamente infondata, perchè muove da un surrettizio enunciato di incompatibilità o consunzione della contestata fattispecie. Ma nella condotta intimidatoria e/o violenta rilevante per gli effetti di cui all’art. 336 c.p., in quanto oggettivamente rivolta al condizionamento del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è indispensabile che questi risulti in concreto intimidito dal contegno minatorio o violento dell’agente. Nel reato di cui all’art. 336 c.p. l’atto contrario ai doveri del servizio pubblico o l’atto di servizio la cui rispettiva commissione od omissione l’agente intende perseguire con il proprio atteggiamento di minaccia o violenza non entra a far parte dell’elemento ontologico o materiale del reato, ma unicamente di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che il soggetto si propone di raggiungere con il suo comportamento. Ne consegue che, se l’agente rivolge minacce e/o atti di violenza contro l’incaricato di pubblico servizio con la palese intenzione – come nel caso del contegno tenuto dal ricorrente M. – di indurre l’incaricato a compiere un atto contrario ai suoi doveri o, in particolare, ad omettere un atto del suo servizio, il delitto è perfezionato, sia se l’attività commissiva od omissiva cui è indirizzata l’azione dell’imputato sia stata realizzata, sia se ancora debba realizzarsi. Con specifico riguardo, poi, alla idoneità della condotta coercitiva o induttiva dell’imputato la stessa non può che essere valutata con un giudizio di prognosi postuma, cioè tenendo conto ("ex ante") delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con l’effetto che l’impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva o induttiva del male ingiusto prospettato (Cass. Sez. 6, 31.10.2007 n. 44850, Sacchi, rv. 238032).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del M. alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in misura di Euro 1.000 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27638

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 05 settembre 2006, accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.P. nei confronti di B. M., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 maggio 2002, in punto assegno.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la B..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Tanto i quesiti che le sintesi consistono infatti in una sorta di riassunto della trattazione del ricorso (estesa per alcune pagine) da cui non emerge con chiarezza nè ciò che si chiede a questa Corte nè il fatto controverso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-09-2011, n. 7489 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti sono ufficiali della Marina militare inviati negli anni 1994/1995 e seguenti in missione negli Stati Uniti per seguire un corso di pilotaggio di specializzazione.

Essi affermano che il rientro in Italia è sempre da considerare un trasferimento d’autorità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 100/1987, nonché ai sensi della Circolare esplicativa del Ministero della Difesa prot. n. DGPM/IV/12^/ 040031 / 10 /B.28 del 30 marzo 2000; e come previsto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

L’Amministrazione si è costituita.

I ricorrenti hanno depositato una memoria in data 13.5.2011 e una memoria in data 24.5.2011.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 15 giugno 2011.

2. – La memoria depositata in data in data 24.5.2011 è tardiva perché oltre il termine, di trenta giorni liberi anteriori all’udienza, cui all’art. 73 del codice del processo amministrativo. I ricorrenti affermano essere memoria di replica a memoria dell’Amministrazione, ma ciò non risulta dagli atti, poiché nel presente ricorso non risulta un deposito di memoria da parte dell’Amministrazione.

Ciò premesso, il ricorso va respinto.

La giurisprudenza più recente (v. C.d.S., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5865; T.a.r. Lecce 2 settembre 2010, n. 1886) ha ritenuto – con riferimento ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001 – che ai militari in missione all’estero non spetta l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 all’atto del rientro in Italia, non costituendo quest’ultimo una forma di trasferimento a ritroso e non potendosi applicare retroattivamente la norma di cui all’art. 13 della legge 29 marzo 2001 n. 86, che espressamente prevede tale beneficio per i trasferimenti effettuati a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2001.

Il Collegio condivide quella giurisprudenza, sicché il ricorso va rigettato.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.