Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La odierna appellante impugnava in primo grado la deliberazione di Giunta Regionale n.716 del 16.3.1992 con la quale veniva sospeso l’esame del rilascio nei suoi confronti del rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di discarica di 1° categoria ubicato in località San Pietro di Castelcolonna, autorizzazione attiva da molti anni e per la quale la ricorrente aveva effettuato ampi investimenti.

La ricorrente si vedeva comunicare dalla Regione Marche la sospensione del rilascio del rinnovo della autorizzazione che successivamente i veniva rilasciata ad altro soggetto e cioè al Comune di Castelcolonna.

Inoltre la appellante non riceveva comunicazione alcuna in merito ai provvedimenti da adottarsi sulla sua domanda di rinnovo. La sospensione veniva motivata con riferimento alla violazione dell’art. 16 della legge Regione Marche n.31 del 1990 per avere ricevuto in discarica, senza specifica autorizzazione della Giunta Regionale, rifiuti provenienti da bacini diversi rispetto a quelli autorizzati.

Il Tar respingeva tutti i motivi dedotti dalla ricorrente.

La appellante ritiene la sentenza del Tar erronea per i seguenti motivi:

il procedimento adottato dalla Regione Marche, che ha sospeso l’esame del rinnovo della autorizzazione sarebbe atipico e non contemplato da alcuna normativa di settore; in ogni caso la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento tramite emanazione di un provvedimento formale che nella specie non è intervenuto;

erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che non configurandosi il rinnovo della autorizzazione come atto dovuto ben poteva la amministrazione negarlo sulla base del suo discrezionale apprezzamento;

– dal tenore dell’atto si evince che l’unico ostacolo al rinnovo della autorizzazione fosse rappresentato dalle violazioni commesse dalla società mentre in difetto di esse il rinnovo sarebbe stato verosimibilmente concesso, ma le contestazioni poste dalla Regione Marche a fondamento dell’atto soprassessorio riguardano fatti imputabili solo a terzi e mai alla società, fatti per i le quali la stessa doveva considerarsi estranea. Ed infatti la società era tenuta ad uniformarsi alla convenzione per il conferimento rifiuti stipulata tra la E. s.r.l. ed il Comune di Castelcolonna con la quale la E. veniva autorizzata a conferire nella discarica della MTS 800 quintali circa giornalieri di rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Dalla istruttoria svolta all’epoca dai competenti enti sarebbe risultato che la E. avrebbe compiuto delle violazioni quanto agli ambiti territoriali previsti dal piano regionale, conferendo nella discarica di dell’MTS pur sempre entro i limiti quantitativi previsti in convenzione, rifiuti di non chiara provenienza.

L’amministrazione regionale si è costituita senza tuttavia presentare memorie.

In vista della udienza di trattazione la appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alla udienza del 22 ottobre 2010.

2. L’appello non merita accoglimento.

Come rilevato dal primo giudice, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale Marche del 26 aprile 1990 n.31 recante disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, il rinnovo delle autorizzazioni per lo esercizio di impianti di discarica non costituisce un diritto del gestore, né risulta sottoposto al regime di proroga automatica con l’effetto che la individuazione del soggetto abilitato alla loro gestione, viene pur sempre rimessa al discrezionale apprezzamento dell’autorità amministrativa la quale è tenuta a verificare, in capo ai potenziali gestori richiedenti la proroga dell’autorizzazione, il possesso dei requisiti di carattere professionale, morali e finanziari previsti dalla legge statale e regionale e costituenti indici di affidabilità per quanto concerne lo svolgimento della attività di smaltimento che costituisce, ex art. 1 del DPR 10 settembre 1982, attività di pubblico interesse.

Chiarito quindi che l’autorizzazione per la gestione dell’impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani non era soggetta a rinnovo automatico appare corretta la valutazione del primo giudice che ha ritenuto esente da censure l’atto soprassessorio oggetto di impugnativa, adottato in relazione alla necessità di verificare con certezza se da parte della impresa richiedente il rinnovo della autorizzazione fossero state poste in essere violazioni delle condizioni imposte con la precedente autorizzazione, tra cui il divieto di smaltire rifiuti provenienti da bacini di utenza diversi da quello di riferimento della discarica, in ordine al quale la appellante era stata formalmente diffidata con la nota n.658 del 10.2.1992 dell’Assessorato Ambiente – Servizio Tutela e Risanamento Ambientale (cfr. anche la successiva nota n.296/E del 5.2.1992 della Amministrazione Provinciale di Ancona).

In sostanza, a fronte delle segnalazione fatte dalla Amministrazione Provinciale di Ancona circa le riscontrate violazioni di legge a carico dell’impresa ricorrente per quanto concerneva il mancato rispetto di condizioni imposte dalla autorizzazione alla gestione della discarica ex art. 16 della ripetuta legge regionale n.31 del 1990, la temporanea sospensione del procedimento avviato su iniziativa di parte, non risultava atipica, né riconducibile ad un sostanziale diniego di provvedere o ad un atteggiamento dilatorio, ben potendo la amministrazione differire ragionevolmente, paralizzando l’interesse pretensivo del privato, il termine assegnato per la conclusione del procedimento tanto più allorquando il rinvio veniva disposto nell’interesse proprio della parte privata al fine di evitare nell’immediato un prevedibile diniego dell’atto autorizzatorio.

Sotto quest’ultimo profilo, anzi, l’atto impugnato non comportava nemmeno un vero e proprio arresto procedimentale, giacché l’eventualità di un ulteriore chiarimento delle posizioni nel prevedibile contraddittorio procedimentale delle parti, appariva comunque conforme al principio del giusto procedimento avendo l’amministrazione subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’accertamento da parte dell’Amministrazione Provinciale della provenienza dei rifiuti solidi urbani smaltiti dalla ditta nell’impianto di che trattasi.

In conclusione l’appello non merita accoglimento.

Spese ed onorari tuttavia per la peculiarità della vicenda possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12037 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Savona ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di B.G. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale lamentando che erroneamente non è stata disposta la confisca obbligatoria del veicolo. E che altrettanto erroneamente non è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 La confisca obbligatoria di cui si discute è stata introdotta nell’art. 186 richiamato in epoca anteriore a quella del fatto, per effetto della novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, così come convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125. D’altra parte, tale confisca ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, hanno ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo, Rv.

247042); la cui irrogazione è obbligatoria anche in caso di patteggiamento, come espressamente enunciato dalla legge.

Pur la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo utilizzato dal conducente responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ed ha dunque ritenuto illegittima l’estensione alla medesima della disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali, decretando altresì l’inapplicabilità della misura ablativa ai fatti commessi prima della sua introduzione (Sent. n. 196 del 4 giugno 2010).

La confisca ridetta è stata da ultimo trasformata da illecito penale in sanzione amministrativa accessoria per effetto della L. n. 120 del 2010 che ha novellato l’art. 186. La sanzione si applica anche in caso di patteggiamento, come enunciato esplicitamente dal ridetto art. 186, comma 2 quater.

In conclusione, trattandosi di trattamento sanzionatorio accessorio ed obbligatorio, vi erano tutte le condizioni perchè il giudice valutasse l’esistenza delle condizioni di legge per la sua irrogazione. La pronunzia deve essere, dunque, per tale parte annullata con rinvio affinchè il Tribunale si determini sul punto.

3.2 Il Giudice ha ritenuto di non irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente avendovi già provveduto il Prefetto Tale valutazione deve essere censurata. Il richiamato art. 186 prevede che dall’armento dell’illecito contestato discende di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa in questione.

Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie.

L’obbligo è stato da ultimo esplicato dall’art. 186, comma 2 quater.

Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione di cui si discute e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata pure con riguardo alla mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale di Savona per le pertinenti determinazioni.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo e rinvia sul punto al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14371 Agevolazioni tributarie Esenzioni ed agevolazioni

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Svolgimento del processo

L’Associazione indicata in epigrafe propose ricorso avverso provvedimento con il quale la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate aveva disposto la sua cancellazione dall’anagrafe unica delle Onlus per difetto dei requisiti: in particolare, perchè gli atti costitutivi dell’associazione ricorrente difettavano dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’associazione, dalla commissione regionale.

Nel suo nucleo essenziale, la decisione di appello è così motivata:

"… L’automaticità della sanzione consente di superare ogni ulteriore indagine in ordine all’obbligatorietà, o meno, del parere da richiedersi alle Agenzie per l’Onlus ed al valore vincolante o meno, di tale parere. E’ indiscusso, quanto al reale merito, tra le parti che gli atti costitutivi dell’associazione ricorrente difettavano dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali. Tant’è che tale incongruità risulta sanata ex postea con la trasmissione all’Ufficio erariale da parte della l’Oasi di Torretta della modifica statutaria; modifica di cui non può tenersi conto poichè successiva ai fatti di causa ed al periodo in discussione. Oltre che corretta tale analisi sotto il profilo dell’imperio legislativo non può neanche non evidenziarsi che risulta dalle poste del bilancio agli atti del procedimento che le eccedenze di gestione sistematicamente venivano collocate dalla ricorrente associazione in fondi di riserva che, seppur non è stato provato venissero ripartiti quale utile, non è stato neppure provato che siano stati destinati alla realizzazione degli scopi assistenziali perseguiti dall’associazione.

Avverso la decisione di appello, l’Associazione ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Associazione – deducendo "violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 329 del 2001, art. 4, e del D.M. n. 266 del 2006, artt. 5 e 6" – censura la decisione impugnata (sotto il profilo della violazione del D.P.C.M. n. 329 del 2001, art. 4, e D.M. n. 266 del 2003, artt. 5 e 6) per aver escluso l’invalidità del provvedimento oggetto della controversia nonostante la mancata acquisizione del parere obbligatorio dell’Agenzia delle Onlus.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo "violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10" – censura la decisione impugnata per aver ritenuto che "… la carenza di un requisito formale previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, pur in presenza dei requisiti sostanziali relativi allo svolgimento di una attività di assistenza socio-sanitaria e al reimpiego degli utili e/o avanzi di gestione per finalità istituzionali, comporti necessariamente la cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente decadenza dai benefici fiscali previsti per le suddette organizzazioni, tanto più ove si consideri che tale carenza non era stata rilevata nel corso di una verifica fiscale antecedente all’emanazione del provvedimento di cancellazione impugnato, ingenerando quindi nella contribuente il legittimo affidamento in ordine all’esatta e puntuale conformità, anche da un punto di vista formale, delle previsioni statutarie alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10)".

Entrambe le doglianze si rivelano infondate.

Occorre premettere che, il tenore della sopra riportata motivazione della sentenza impugnata, rivela accertamento in fatto, non censurato sul piano del vizio motivazionale, secondo cui "gli atti costitutivi dell’associazione ricorrente difettavano dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali".

Ciò posto, deve rilevarsi, quanto alla prima doglianza, che il D.M. n. 266 del 2003, non prevede il parere obbligatorio dell’Agenzia delle Onlus per l’ipotesi, qui specificamente considerata, della cancellazione dall’anagrafe in conseguenza del riscontro della mancanza, negli atti costitutivi dell’associazione, dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali. Detto decreto prevede, infatti, il menzionato parere solo in caso: a) di riscontro di concreta inosservanza dei requisiti prescritti nello statuto; b) di riscontro del successivo venir meno dei requisiti presenti al momento dell’iscrizione (cfr. art. 5, commi 2 e 5); c) di ostacolo al controllo della ricorrenza dei requisiti (cfr. art. 6, comma 4).

Quanto alla seconda doglianza, deve, poi, considerarsi che i requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera della legge sia per il fatto che si tratta (cfr. Cass. 11986/09, 7653/09) di norma di stretta interpretazione. L’assunto non risulta, d’altro canto, contraddetto dalle decisioni di questa Corte richiamate in memoria dall’associazione ricorrente, poichè da queste è dato solo ricavare la propensione ad una lettura non formalistica delle norme statutarie al fine di riscontrarvi la previsione dei requisiti per l’applicazione della normativa sulle Onlus. Ciò mentre l’evocato principio dell’affidamento si rivela connaturalmente inidoneo a giustificare il riconoscimento della qualifica di Onlus in assenza dei correlativi requisiti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le specifiche implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16809 Maternità e relative provvidenze

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Svolgimento del processo

Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza 23.6.08 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da I.R. contro la sentenza 27.11.96 con cui il Pretore di Nola aveva respinto la sua domanda di indennità di maternità quale bracciante agricola.

Riteneva la Corte partenopea la mancanza di prova della qualità di bracciante agricola della I. ed escludeva di dover emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere – chiestale dall’INPS per avere, nelle more di lite, erogato alla I. le indennità di maternità – per inidoneità della prova documentale dell’avvenuto pagamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre la I. con un unico motivo.

L’intimato INPS non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso si censura l’impugnata sentenza per aver rigettato l’appello anzichè dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante che anche la I. avesse concluso in tal senso, dando atto dell’avvenuto pagamento da parte dell’INPS, nelle more di lite, delle indennità di maternità.

Il motivo è fondato.

Premesso che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 26.7.04 n. 13969), quando tali concordi richieste abbiano avuto luogo – come nel caso di specie (come si argomenta dal tenore del verbale del 25.10.07, in cui la Corte territoriale rinviò la causa su richiesta della appellante affinchè, appunto, potesse essere dichiarata cessata la materia del contendere) – il giudice è vincolato a dichiarare cessata la materia del contendere, senza poter entrare nel merito dell’effettivo venir meno del contenzioso e della relativa prova (sul dovere, in tal caso, del giudice di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere cfr, ad esempio, Cass. Sez., 3^ n. 10478 del l.6.04; Cass. S.U. n. 6226 del 9.7.97).

Diversamente, la pronuncia risulta viziata da extrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. In conclusione, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la Corte decide nel merito dichiarando cessata la materia del contendere. Nulla spese.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere. Nulla spese.

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