Cassazione, sez. III, 22 luglio 2011, n. 29514 I rapporti sessuali con la moglie, se eseguiti con forza, costituisce una violenza

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 26/05/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, in data 04/02/09 – appellata dal PM e da C.G., imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis cp, 572 cp; 582 – 585 cp [come contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 5) della rubrica] e condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni quattro di reclusione – in accoglimento dell’impugnazione del PM, ritenuta l’equivalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta a C.G. in anni sei di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente, sia quanto al rigetto del proprio appello – circoscritto ai reati di violenza sessuale [capo 1) della rubrica] e di lesione personale aggravata [capo 5)] – sia quanto all’aumento della pena determinata in accoglimento dell’Appello del PM, esponeva che la sentenza impugnata non era congruamente motivata.

Trattavasi di condotte sessuali consenzienti consumati nell’ambito del rapporto coniugale che lo univa alla parte offesa (la moglie D.M.M.).

La pena inflitta, comunque, era eccessiva dovendosi confermare il precedente giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, come operato nel giudizio di 1^ grado.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte Territoriale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – ha posto in essere le molteplici condotte illecite inerenti alle violenze sessuali; ai maltrattamenti ed alle lesioni volontarie perpretate in danno della moglie D.M.M.; il tutto come contestato ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte, quanto alla responsabilità penale, ai reati di cui ai capi 1) e 5) della rubrica – sono ripetitive delle doglianze esposte in sede di Appello, già valutate in modo esaustivo dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

In particolare va disatteso – in riferimento agli episodi di violenza sessuale – l’assunto difensivo principale secondo cui si sarebbe trattato di rapporti sessuali consenzienti tra i due coniugi.

Risulta accertato, invece, che – in relazione agli abusi sessuali per cui vi è stata condanna – trattavasi di rapporti sessuali imposti con violenza alla moglie contro la sua esplicita e manifesta volontà. Condotte – quelle perpretrate da C.G. – che integrano, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato continuato di violenza sessuale, ex art. 609 bis cp, come contestato al capo 1) della rubrica.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. Al riguardo la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative sia all’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis, 3 comma cp; sia al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ed ossia: la rilevante gravità dei fatti in esame, la reiterazione delle condotte illecite, protrattasi per anni, commesse in contesto di costanti episodi di aggressione, umiliazione, di paura in cui versava la donna, con grave turbamento psichico patito dalla stessa.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-11-2010) 21-01-2011, n. 2171 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.2.2009 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Trieste del 13.4.2005 di condanna di T.B. e A.R. alla pena, il T., di anni tre e mesi otto di reclusione e l’ A. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita pare civile liquidate come in sentenza.

I ricorrenti venivano riconosciuti colpevoli di una serie di reati di truffa ex art. 640 bis c.p. e di violazione di norme fiscali. I fatti si riferiscono a varie truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai reati fiscali connessi a ciascuna delle dette truffe emersi nel corso delle indagini della GDF e concernenti un giro di fatture false emesse da società appartenenti ad un medesimo gruppo e finalizzate ad ottenere contributi statali in modo truffaldino. Venivano individuate cinque società tutte riconducigli alla persona di T.B. e collegate in ragione del loro capitale sociale; emergeva che il T. era stato amministratore di fatto delle dette società e il concreto ruolo dell’ A. sia per essere stato l’amministratore di tre di esse sia per aver gestito con il T. le operazioni di finanziamento in favore della One Multimedia e di ricerca di garanzia per ottenere la corresponsione della prima tranche del contributo statale e contribuito comunque all’operazione complessivamente voluta di indebiti finanziamenti attraverso le dette società.

La prima serie di reati riguardava la richiesta di contributo da parte della Business gate con domanda di contributi a fondo perduto, la seconda la richiesta di un contributo a favore delle One Multimedia Service, la terza la truffa commessa con riferimento al contributo a favore della società Ne e T (contributi regionali), poi la truffa commessa a favore della società Webechna (sempre per contributi regionali), nonchè le plurime violazioni fiscali connesse alla precedenti violazioni.

Ricorre il T. che con il primo motivo allega la contraddittorietà e carenza motivazionale del provvedimento impugnato che avrebbe inferito la commissione del reato di cui all’art. 640 bis c.p. dall’emissione di fatture false, mentre non era stata dimostrata l’esistenza di artifici e raggiri e la stessa falsità delle dette fatture.

Inoltre per ottenere le quote di finanziamento non era necessario produrre alcuna fattura, ma solo presentare una fideiussione. Le fatture erano inessenziali per godere delle anticipazioni.

Ricorre l’ A. che con il primo motivo allega la contraddittorietà e carenza motivazionale del provvedimento impugnato:

non risponde al vero che siano stati presentati progetti fittizi perchè gli stessi erano stati approvati, la truffa riguarderebbe semmai la fase esecutiva, non vi è alcun elemento che attesti la falsità delle fatture prodotte, manca una specifica motivazione riguardo le singole imputazioni;

Con il secondo motivo si allaga che non vi è una idonea motivazione in ordine agli elementi soggettivi del reato di truffa.

Analogo il contenuto del terzo motivo: il ricorrente-riconosce la stessa sentenza – era solo un collaboratore del T., si descrivono come criminali normali atti di gestione dell’impresa, l’ A. non è mai appropriato di alcuna somma derivante dai finanziamenti che si assumono ricevuti in modo truffaldino, l’imputato è stato dai testi definito come una figura marginale.

Potrebbe ricorrere (quarto motivo ) semmai il reato di percezione indebita di erogazioni da parte di enti pubblici.

Non sussiste per il capo H1 e l1 l’aggravante del danno di particolare gravità perchè commesso in danno della Banca Antonveneta.

Con il sesto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 in quanto era stata contestata l’emissione di fatture false e la loro utilizzazione.

Con il settimo motivo si rileva che erano prescritti i reati sub c) e a1) e, dopo la sentenza, i reati sub b, d, f, b1.

Con l’ultimo motivo si deduce che il GUP nominato dopo la ricusazione del precedente Giudice avrebbe dovuto nuovamente valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Che l’escussione dei 4 testi menzionati era necessaria per comprendere la tesi difensiva dell’imputato che intendeva provare di non essere stato al corrente della maggior parte delle operazioni per cui è processo.

Motivi della decisione

I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarati inammissibili.

Circa il ricorso del T. la sentenza impugnata ricorda che vi fu ricorso da parte degli imputati a fatture fittizie, la cessione degli stessi beni onde far apparire i progetti finanziati concreti e potenzialmente realizzabili, come analiticamente indicato a pp. 10 e 11 della sentenza impugnata con ricarichi per l’acquisto di macchinari sino al 500%ff. Anche la tesi per cui l’erogazione derivava automaticamente dall’approvazione dei progetti e dalla prestazione di garanzia fideiussoria è stata esaminata dalla Corte territoriale che l’ha dettagliatamente esclusa mostrando come fosse strettamente necessario produrre anche la fatturazione falsa onde ottenere lo svincolo della polizza e conseguire la prima tranche dei contributi. Sulle prime tranche di contributi il controllo era meramente formale e solo di ordine documentale e quindi lo stesso poteva essere agilmente aggirato con le modalità truffaldine poste in essere dagli imputati attraverso il giro contabile tra società collegate dal quale emergeva un falso inizio di attività (ad esempio spese per acquisto di macchinari e servizi). Il meccanismo è analiticamente indicato a pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata e si mostra come, attraverso la connessione tra società costruite collegate tra loro ad arte, per tale finalità di elusione die controlli si potesse trasmettere l’immagine di una parziale esecuzione dei progetti.

Pertanto come osservato dalla Corte territoriale le modalità truffaldine erano di duplice natura; da un lato l’avvio di progetti che non si intendeva portare ad esecuzione e dall’altro la presentazioni di fatture che ne avvaloravano la parziale, esecuzione, in realtà inesistente. Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente mostrando gli artifici adottati per ciascun progetto contestato; mentre le cesure sono di mero fatto e ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito reiterando semplicemente i motivi di appello. Circa il ricorso dell’ A. per quanto riguarda il primo motivo si è già detto supra: la Corte territoriale ha già dettagliatamente esaminato la tesi per cui le false fatturazioni fossero inessenziali per percepire le quote di finanziamento escludendola con ampia e logicamente coerente motivazione; le censure sono di mero fatto e ripropongono censure di merito già esposte con i motivi di appello.

Sul secondo motivo la sentenza impugnata ha già spiegato perchè la condotta posta in essere dagli imputati deve essere ritenuta truffaldino: attraverso un collegamento ad arte tra società controllate dai ricorrenti si sono attivati progetti che dovevano sembrare credibili e fattibili e che però non si aveva nessuna intenzione di portare a termine, documentando un iniziale stato di esecuzione degli stessi attraverso fatture false e acquisti sovrastimati di macchinari e servizi. La sentenza dimostra in modo circostanziato come tali modalità fossero finalizzati ad eludere i controlli (in sostanza all’inizio di natura esclusivamente documentale) ed ad ottenere lo svincolo della polizia di fideiussione ed ottenere le prime tranche dei contributi previsti. Sul punto la motivazione è persuasiva e immune da vizi logici mentre le censure, puramente di merito, ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito.

Relativamente al terzo motivo la Corte territoriale ha ampiamente a pagg. 18 e 19 descritto i termini del concorso dell’ A. al centro di tutte le operazioni truffaldine delle società collegate e dello scambio documentale di natura fittizia; l’ A. aprì addirittura conti personali per facilitare le operazioni relative ad alcuni finanziamenti ed a sollecitarne altre presso le Banche. Di fronte alla dettagliata ricostruzione dell’apporto casuale recato dall’ A. nel promuovere i progetti truffaldini e nel documentarne una "fattibilità" in realtà inesistente al fine di percepire i finanziamenti, le censure tutte di merito appaiono generiche e non puntuali, mentre la motivazione appare coerente e persuasiva. Le modalità truffaldine contestate ed accertate nella percezione delle erogazioni, impediscono di derubricare i capi d’imputazione di cui all’art. 640 bis c.p. nel reato di percezione indebita di erogazioni da parte di enti pubblici. Infondato è il successivo motivo in quanto il danno anche se perpetrato ai danni di un Istituto bancario è certamente di particolare gravità trattandosi di somme di elevatissima consistenza.

Non può accogliersi neppure il successivo motivo circa la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 in quanto, come spiegato dai giudici di merito, è stata contestata l’emissione di fatture false da pare di una società, ma l’utilizzazione delle stesse è stata posta in essere da diversa società ed agli imputati è stato contestato questo diverso comportamento riferito a distinte società di cui avevano comunque il controllo, sicchè non ricorre l’ipotesi della norma in cui si proibisce la contemporanea contestazione dell’emissione e dell’utilizzazione di fatture false per operazioni inesistenti in capo allo stesso soggetto, pur essendo l’emissione relativa stata effettuata da altro soggetto. In sostanza l’art. 9 vuole impedire che chi emette una fattura falsa risponda a titolo di concorso con altra persona che l’utilizza, mentre totalmente diverso è il caso in esame (cfr. cass. n. 17.4.2008, n. 25129/2008).

I reati non risultano prescritti in quanto essendo applicabile la normativa precedente la cosiddetta Legge Cirielli, ed essendo stata ritenuta la continuazione ci si deve riferire al termine prescrizionale del reato commesso da ultimo che decorre nel 2011.

Circa l’ultimo motivo si ripropone una questione già esaminata dai giudici di appello. Il rito abbreviato semplice risulta richiesto dallo stesso imputato dopo il rigetto di quello condizionato che non veniva accolto in quanto la chiesta escussione di 4 imputati appariva "contraria al principio della spedita celebrazione del processo in un procedimento con imputati detenuti" quindi con una motivazione che appare congrua e razionale, così come la successiva ordinanza con cui si è ,per le stesse ragioni, rigettata l’istanza di abbreviato condizionato all’escussione di due testi. L’imputato ha poi, dopo la ricusazione del GUP per accoglimento della domanda del solo T. e la sua sostituzione con altro Giudice, sollecitato la revoca dell’abbreviato semplice e riproposto la richiesta già formulata di abbreviato condizionato, domande non accolte. La Corte territoriale ha già rilevato che comunque l’ammissione al rito era già avvenuta e che non si ravvisano nullità procedimentali di sorta posto che sulla richiesta si era già provveduto da parte del precedente GUP (i cui atti sono stati dichiarati validi sino al 17.12.2004). Circa la mancata escussione dei testi B., Tr., C. e G. la loro deposizione è stata ritenuta superflua dalla Corte di appello con specifiche argomentazioni. Il motivo pertanto per quanto riguarda gli aspetti processuali non può essere accolto in quanto non si ravvisano nullità di sorta e per il resto ripropone censure di merito riguardo l’essenzialità delle deposizioni dei testi prima indicati inammissibili in questa sede, censure già esaminate dai giudici di appello.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1091 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento del 15/03/10 con cui il Consolato d’Italia a Scutari (Albania) ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, in particolare, che l’art. 30 comma 6° d. lgs. n. 286/98, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto "il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari…nonchè gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare";

Considerato, pertanto, che, in virtù della norma richiamata, la presente controversia, avendo ad oggetto l’impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/10, di dovere dichiarare che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario;

Considerato, infine, che, in relazione alla peculiarità della questione giuridica oggetto di causa, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8281 Sanzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata decisione con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS), notificato il 13 marzo 2004, col quale la Polizia Municipale del Comune di Corigliano Calabro contestava all’intimato, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, poichè, in data 19 dicembre 2003, il veicolo di sua proprietà procedeva sulla strada statale (OMISSIS) ad una velocità superiore al limite consentito in quel tratto, accertamento effettuato tramite apparecchiatura velomatic 512, opportunamente presidiata. Il tratto di strada in questione era ricompreso nelle strade dove possono essere utilizzati o istallati dispositivi di controllo a distanza, senza la presenza di organi di polizia stradale e senza l’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione ai limiti di velocità, come da decreto prefettizio n. 46 del 2003. 2. – Il giudice di pace accoglieva l’opposizione sotto diversi profili. In primo luogo non riteneva adeguatamente motivata la mancata immediata contestazione; non riteneva poi fornita una idonea corretta informazione agli automobilisti in relazione alle prescrizioni del decreto prefettizio n. 46 del 2003, poichè nella strada in questione risultavano presenti due soli segnali informativi di tipologia diversa da quelli a pannello e a messaggio variabile, collocati in sedi poco visibili. Inoltre disapplicava il decreto prefettizio appena richiamato (che aveva inserito la strada in questione in quelle di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4), per essere stato adottato senza una congrua istruttoria e ritenendo presenti vizi di motivazione. Infine, il giudice di pace riteneva che lo strumento utilizzato dalla Polizia Municipale non era idoneo secondo la normativa vigente, in quanto omologato con decreto del 27 novembre 1989, in epoca anteriore rispetto alla riforma sul punto del codice della strada. Tali strumenti inoltre, rientrando nell’ambito della cosiddetta "metrologia legale", erano soggetti alla periodica taratura e revisione, non operate.

3. – Ricorre il Comune di Corigliano Calabro articolando tre complessi motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale inviava requisitoria scritta nella quale concludeva con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

5. – A seguito di rinvii la causa veniva trattata all’udienza camerale odierna nella quale la Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. – Motivi del ricorso.

L’amministrazione ricorrente formula tre motivi di ricorso.

6.1 – Primo motivo: "Sotto distinti ed autonomi profili – Violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. e), ( D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e degli artt. 384 e 385 reg. esec. att. C.d.S. ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. f), ( D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito con modificazioni con la L. 1 agosto 2002, n. 168. Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto del Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale, ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". 6.2 – Secondo motivo: "Sotto distinti ed autonomi profili – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S. ( D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell’art. 385 reg. esec. att. C.d.S. ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito con modificazioni con la L. 1 agosto 2002, n. 168. Violazione del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2961 e D.M. Lavori Pubblici 19 settembre 1996, n. 3480. Violazione del D.M. Lavori Pubblici 29 ottobre 1997.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". 6.3 – Terzo motivo – "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 90 c.p.c., e segg.".

Il I Comune lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sotto vari profili. In primo luogo lamenta la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., in relazione agli artt. 384 e 385 reg. esec. C.d.S.. Si trattava nel caso in questione di apparecchiatura di rilevazione della velocità, specificamente dell’apparecchiatura Velomatic 512, utilizzata dagli agenti accertatoli. Restava quindi applicabile l’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), che, nel caso di apparecchiatura come quella in questione consente la contestazione differita. In subordine osserva il comune che, anche a voler ritenere applicabile al caso in questione la diversa ipotesi di cui alla lettera f) della citata norma, nel tratto di strada in questione non erano state utilizzate apparecchiature non presidiate.

Lamenta inoltre il Comune ricorrente la disapplicazione del decreto prefettizio operata dal giudice di pace in carenza di potere, nonchè la contraddittoria e viziata motivazione in relazione alle modalità di segnalazione scelte per indicare che nel tratto di strada in questione venivano effettuati controlli in ordine alla violazione dei limiti della velocità. Infine il Comune ritiene che l’apparecchiatura in questione risulti conforme alla normativa vigente, posto che dopo l’iniziale omologazione del 1989 vi era stato un aggiornamento nel 1996, come da documentazione fornita in atti, che ne consentiva l’utilizzo, purchè presidiata, per ulteriori 20 anni.

7. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre osservare, infatti, in relazione ai motivi avanzati e alle questioni sottoposte all’esame di questa Corte quanto segue.

7.1 – Sulla immediata contestazione.

Occorre considerare che le caratteristiche dell’apparecchio in questione (autovelox del tipo velomatic 512), del cui uso da parte dei verbalizzanti presenti sul posto è menzione nel verbale, comportava l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, bis lett. e), (conforme all’art. 384 reg. att. C.d.S., lett. e), a termine della quale è normativamente consentita la contestazione differita.

7.2 – Sulla mancata ed inidonea informazione all’utenza Il Giudice di Pace afferma l’illegittimità dell’accertamento della violazione all’imposto limite di velocità in quanto ritiene che dell’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento automatico non fosse stata data idonea informazione agli utenti, essendo "fatto notorio" che "nelle sedi stradali ove è stata accertata la violazione a mezzo d’apparecchiatura automatica sono presenti due soli segnali informativi connotati da una totale assenza di riferimento al Decreto Prefettizio e pertanto fuori da ogni prototipo di pannello a messaggio variabile" ed inoltre "gli stessi, ancorchè collocati in sedi poco visibili, si rendono di difficile percezione ed ingenerano confusione con la segnaletica stradale ivi presente".

Tale affermazione è inficiata da più errori. Come da consolidato insegnamento di questa Corte, l’utilizzazione del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non possono, quindi, essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell’individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso, le caratteristiche ed il posizionamento dei cartelli; tanto meno può, poi, soccorrere la scienza individuale del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non è annoverabile nella categoria del notorio, neppur quando la cognizione gli derivi dall’avvenuta disamina d’analoghe controversie (Cass. 8.8.02 n. 11946, 12.9.03 n. 13426, 7.3.05 n. 4862).

Quanto alla collocazione ed alla visibilità del cartello, sull’esistenza del quale non v’era contestazione, incombeva alla parte opponente, a fronte della presunzione di legittimità dell’attività amministrativa, dimostrare l’eventuale difetto di conformità dello stesso alle prescrizioni degli artt. 79 ed 80 reg.

C.d.S., dimostrazione che dall’impugnata sentenza non risulta fosse stata fornita ed alla quale, per quanto sopra evidenziato, non poteva sostituirsi la generica personale opinione del giudice.

7.3 – Sulla disapplicazione decreto prefettizio.

Il G.d.P., nel caso in esame, ha accolto l’opposizione, ritenendo di poter disapplicare il provvedimento prefettizio d’inclusione del tratto di strada in questione tra quelli nei quali è consentito il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità a mezzo d’apparecchiature automatiche senza la contestazione immediata, ritenendo che la strada in questione, strada urbana di scorrimento, fosse priva delle caratteristiche minime di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. D).

Nel decidere in tal senso, il G.d.P. ha evidentemente travalicato i limiti del potere di disapplicazione attribuito al giudice ordinario dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E. Occorre osservare, infatti, che in materia di sanzioni amministrative, la competenza giurisdizionale a pronunciare sull’opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22, spetta, in via generale, al giudice ordinario, perchè l’opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione d’una sanzione amministrativa punitiva, fa valere il proprio diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge e chiede l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme ed all’entità dalla legge stessa previsti, invocando, quindi, il rispetto del principio di legalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, cioè una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo (e pluribus, Cass. SS.UU. 2.12.05 n. 26224, 4.2.05 n. 2205, 28.1.03 n. 1240, 27.5.99 n. 314, cfr. anche Corte Cost.

4.3.70 n. 32).

Nell’ambito del giudizio d’opposizione promosso avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per illeciti amministrativi – e, nel caso d’infrazioni in materia di circolazione stradale, anche avverso il verbale d’accertamento e contestazione ex art. 204 bis C.d.S. – deve riconoscersi al giudice ordinario il potere di sindacare incidentalmente il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto di quello sanzionatorio, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione, ove la valutazione della legittimità del primo debba aver luogo solo in via incidentale, e cioè quando non assuma rilievo quale causa della lesione del diritto del privato, ma quale mero antecedente, onde la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass. 25.1.06 n. 1373 SS.UU., 27.3.03 n. 4538, 22.2.02 n. 2588).

Ciò anche in presenza di una norma di legge che abiliti una pubblica Amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito ed alla stregua del quale vengano poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assumendo la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell’adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato incidenter tantum dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia (Cass. 24.4.02 n. 6035 SS.UU., 16.6.00 n. 455 SS.UU.).

Tuttavia, al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere – estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate, operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione (Cass. 25.1.06 n. 1373 SS.UU, 2.8.05 n. 16143,14.1.02 n. 332).

Nella fattispecie regolata dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, è rimessa al prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso di incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, piano- altimetriche e di traffico.

E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante:

parere conforme dell’ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.

Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell’applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Nell’ambito dei vizi di tal natura, il G.d.P. sembra aver riscontrato quello d’eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione, ma anche tale ragione della pronunzia è illegittima ed errata.

In tema di provvedimenti amministrativi, la motivazione per relationem è, infatti, da ritenere ammissibile sulla base della più generale previsione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, la quale stabilisce che, se le "ragioni" dei provvedimenti amministrativi risultano da altro atto dell’amministrazione, richiamato nel procedimento, quest’ultima, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve indicare e rendere disponibile anche l’atto richiamato (Cass. 27.6.02 n. 9363), e costituendo, comunque, tale tipo di motivazione una modalità d’esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz’altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell’azione amministrativa, laddove l’autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l’accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo (Cass. 16.1.07 n. 871).

7.4 – Sull’idoneità in genere dell’apparecchiatura telelaser.

Il G.d.P. ha errato nell’annullare il provvedimento sanzionatorio sulla ritenuta inattendibilità dell’accertamento della violazione in quanto effettuato con apparecchiatura considerata obsoleta, incompatibile con la normativa introdotta successivamente alla sua omologazione ed inidonea per mancata taratura periodica. Anche a non considerare la genericità della motivazione, le ragioni svolte nell’impugnata sentenza non trovano supporto nella normativa vigente, nessuna disposizione avendo adottato il legislatore che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate alle apparecchiature in utilizzo, e risultando difformi dalla giurisprudenza formatasi sulla materia in sede di legittimità. In particolare, si è ritenuto che:

– la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma "le singole apparecchiature" devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 5.7.06 n. 15324, 24.3.04 n. 5889);

– l’errore tecnico, imputato al Ministero dei Lavori Pubblici nell’esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità può essere fatto valere dall’interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non domandando al giudice, eventualmente anche a mezzo di consulente tecnico, un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass, 2.8.05 n. 16143);

– il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore; ciò che si evince chiaramente sia dal D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3, sia dal D.M. 20 marzo 2000, n. 1824, art. 2, sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come La determinazione ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti.

Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del modello d’apparecchiatura incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati; diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti in base ai quali era stata concessa l’omologazione del modello (Cass. 26.4.07 n. 9950);

– nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature "autovelox", la mancata contestazione immediata della violazione, qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e), non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l’indicazione di apparecchi più adeguati (o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio), risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cass. 7.11.03 n. 16713, 2.8.05 n. 16143);

– in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art 142 C.d.S., comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542);

in ordine all’applicabilità o meno della L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, alle apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devesi rilevare come la stessa attenga a materia diversa, quella metrologica, rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, in ogni caso adeguatamente verificata in sede d’omologazione, ed attribuisca funzioni ad autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette apparecchiature vengano assoggettate ai controlli nella legge stessa previsti.

Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell’apparecchiatura.

8. -Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

9. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo il Comune, rappresentato in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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