Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 13-05-2011, n. 18907 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Brindisi, con ordinanza del 19 ottobre del 2009, respingeva la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.F. e G.T., diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 12 manufatti posti a servizio dell’unità abitativa di proprietà degli istanti Ai predetti si era addebitato il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), del Testo unico sull’edilizia, per avere costruito,senza alcun permesso, dodici manufatti autonomi in una zona la cui edificazione era subordinata all’approvazione di un piano volumetrico assente nella fattispecie.

Ricorrono per cassazione gli indagati per mezzo del difensore sulla base di tre motivi:

Con il primo denunciano la violazione degli artt 125 e 321 e 324 c.p.p. per l’insussistenza in capo al tribunale del riesame del potere d’integrare la motivazione del magistrato che ha disposto la misura cautelare. Assumono che il tentativo posto in essere dal tribunale nell’integrare la carenze motivazionali del provvedimento ablatorio si pongono in contrasto con il combinato disposto di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p..

Con il secondo denunciano la non configurabilità del reato ipotizzato trattandosi di opere aventi una superficie complessiva di mq 534 e costituenti un unico corpo di fabbrica utilizzato dagli indagati fino al 2004 come deposito per la loro attività commerciale e sito nella zona C), già servita da due strade e da utenze, per cui non erano necessarie ulteriori opere di urbanizzazione. Di conseguenza era ipotizzabile solo la violazione di cui all’art. 44, lett. d per l’assenza del permesso di costruire e non la lottizzazione abusiva materiale.

Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 321 c.p.p. per la mancanza delle esigenze cautelari,trattandosi di complesso ultimato destinato a deposito.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Con riferimento al primo motivo si osserva che il tribunale del riesame non può sostituire l’ipotesi accusatoria ipotizzata dal pubblico ministero con un’altra, ma può qualificare diversamente il fatto e soprattutto può correggere gli errori della motivazione e confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice che ha disposto la cautela,come risulta dal combinato disposto di cui all’art. 324, comma 7, e art. 309, comma 9 (Cass sez 4 23 maggio 2007 Jemmali; Cass sez 5 29 aprile 1997 Simeti, rv 207395, Cass. n 3103 del 2008; n 266 del 2008). L’unico limite è costituito dall’assoluta carenza di motivazione in relazione alle condizioni generali di ammissibilità del sequestro o alle esigenze cautelari, nel qual caso deve annullare il provvedimento per violazione di legge.

Con riferimento al secondo motivo si osserva che il tribunale ,con motivazione adeguata, ha indicato la ragione per la quale sussisteva il reato ipotizzato giacchè il permesso di costruire non poteva essere rilasciato per la mancanza di un piano volumetrico di comparto. Il titolo abilitativo non è stato chiesto perchè non poteva essere concesso senza un piano volumetrico.

Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile non solo in presenza di un intervento in una zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata ma anche quando l’intervento stesso non può essere oggettivamente autorizzato o perchè in contrasto con la pianificazione territoriale o perchè l’edificazione è subordinata alla presentazione di un piano volumetrico, come nella fattispecie.

Con riferimento alle esigenze cautelari va rilevato che il sequestro preventivo può essere disposto anche quando l’immobile è ultimato al fine di evitare un aggravio del carico urbanistico. In ogni caso è assorbente il rilievo che il sequestro è stato disposto anche per garantire la confisca, che nel caso in esame è obbligatoria.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna ciascuno ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3209 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha respinto il ricorso dell’odierna appellante F. D. G. s.p.a. volto ad ottenere l’annullamento della nota del Ministero delle attività produttive – Direzione generale per la promozione degli scambi, prot. n. 510106 dell’8 ottobre 2003, avente ad oggetto l’annullamento dell’atto di approvazione del programma promozionale per l’anno 2003 (denominato "Promozione 43^ edizione Salone Nautico Internazionale") e di ammissione delle relative spese, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio o connesso, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle attività produttive 22 luglio 2002.

La F. D. G. s.p.a. (società a capitale pubblico, originata dalla trasformazione in società per azioni, dal 1 gennaio 2003, dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova, deputato all’organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché allo svolgimento delle connesse attività promozionali) quando ancora rivestiva la pregressa veste giuridica aveva inoltrato al Ministero, con nota del 26 settembre 2002, una domanda di erogazione del contributo dell’art. 1 l. 29 ottobre 1954, n. 1083 (sulla concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane) e riferito alle attività promozionali verso l’estero, da svolgersi in occasione del 43° Salone Nautico Internazionale, previsto a Genova per il successivo anno 2003. Ciò secondo il medesimo schema già seguito negli anni precedenti.

Trasmesso al Ministero il riepilogo del preventivo di spesa per un importo totale di Euro 161.000,00, l’ormai società aveva ottenuto l’approvazione del progetto e dell’allegato preventivo, come da nota prot. n. 610294 del 30 gennaio 2003. Perciò aveva dato corso al previsto programma promozionale e sostenuto i relativi costi, confidando nell’erogazione del contributo.

Inopinatamente però il Ministero, preso atto dell’intervenuta trasformazione dell’ente autonomo in società per azioni, aveva fatto presente che la stessa l. 29 ottobre 1954, n. 1083 prevedeva l’assegnazione del contributo ai soli soggetti non aventi scopo di lucro, ed aveva autoannullato il precedente atto di approvazione del programma promozionale e del preventivo.

La società aveva allora presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sollevando cinque motivi di censura, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati,previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1 l. 29 ottobre 1954, n. 1083: 1, comma 40, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e 22, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, nonché previa rimessione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della questione relativa all’interpretazione dell’art. 86, comma 1, del Trattato istitutivo ed alla sua compatibilità con le norme interne sopra indicate.

Il primo giudice ha in primo luogo preso in esame le doglianze di natura sostanziale proposte nel terzo e nel quarto motivo di gravame, respingendole. Ha così rilevato che esulava dalla materia controversa la questione della natura pubblicistica o privatistica rivestita dall’Ente Autonomo Fiera di Genova dopo la sua trasformazione in società per azioni. Assumeva rilievo invece la sola questione se fosse legittima l’esclusione dal contributo della l. 29 ottobre 1954, n. 1083 degli enti a scopo di lucro. Solo a quest’ultimo profilo (posto che il contributo stesso non spettava solo a soggetti di diritto privato, potendo caratterizzare anche l’attività d’impresa svolta dalla pubblica amministrazione) si riferiva infatti l’atto impugnato di diniego del contributo. Nessun dubbio al proposito v’era sul fatto che la società avesse acquisito lo scopo di lucro (ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale aggiornato, in relazione all’art. 2247 Cod. civ.). Lo statuto della F. D. G. s.p.a. infatti non prevedeva vincoli di destinazione a fini pubblici degli utili prodotti (a differenza di quanto prevedeva lo statuto del soppresso Ente autonomo) e neppure poneva limiti – se non quello del gradimento, denegabile solo a predeterminate condizioni – all’ingresso di capitale privato anche maggioritario o addirittura totalitario, il che comportava che il precedente ente fosse ormai effettivamente privatizzato. Lo scopo di lucro della F. D. G. s.p.a. era incontrovertibilmente estraneo all’Ente Autonomo F. D. G..

La sentenza precisava che l’assenza di scopo lucrativo come requisito soggettivo per accedere al contributo non era previsto dalla l. 29 ottobre 1954, n. 1083 (la legge stessa indica genericamente i potenziali destinatari del beneficio in "istituti, enti e associazioni"), ma dall’art. 4 d.m. 18 luglio 2000 (recante criteri e modalità per la concessione del contributo per l’anno 2001), il quale per la prima volta aveva circoscritto l’ambito dei beneficiari agli istituti, enti e associazioni senza scopo di lucro.

Il d.m. 22 luglio 2002 (recante criteri e modalità per la concessione del contributo per l’anno 2003) aveva mantenuto questa limitazione. Si doveva allora verificare se si poteva considerare legittima una siffatta limitazione, introdotta mediante questo d.m. 22 luglio 2002, che, essendo richiamato nel provvedimento impugnato in via principale, concorreva ad integrarne la motivazione (contrariamente a quanto sostenuto dalla società).

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto insussistente la denunciata illegittimità. Infatti, da un canto, il d.m. 22 luglio 2002 era necessitato, posto che l’art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; e che una tale predeterminazione non era ricavabile dalla l. 29 ottobre 1954, n. 1083. In secondo luogo perché – per il contenuto di generalità ed astrattezza e per l’attitudine a introdurre precetti integrativi ed attuativi di norme primarie, comunque innovativi rispetto all’ordinamento – il d.m. 22 luglio 2002 andava considerato una fonte normativa secondaria regolamentare.

La limitazione del contributo ai soli soggetti senza scopo di lucro non si poteva considerare illegittima riguardo all’art. 1 l. n. 1083 del 1954, così come alle altre disposizioni invocate dalla ricorrente (l’art. 1, comma 4, l. 28 dicembre 1995, n. 549 riguardava l’iscrizione in bilancio dei contributi elencati nell’allegata tabella "A" e la relativa ripartizione, mentre l’art. 22, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 concerneva la finalità dei contributi e la loro concedibilità anche a soggetti diversi da quelli contemplati dalla tabella "A"). In entrambi i casi si trattava di norme neutre rispetto alla natura, lucrativa o non lucrativa, dei beneficiari del contributo.

L’esclusione degli enti lucrativi dal contributo si giustificava inoltre sotto il profilo della ragionevolezza, data l’esistenza di altre previsioni di legge su provvidenze in favore di attività esercitate a fini di lucro (tale ratio era esplicitata dall’art. 4 d.m. 18 luglio 2000, avente il medesimo oggetto del d.m. 22 luglio 2002); era altresì conforme agli artt. 41 e 97 Cost.; rendeva il contributo della l. n. 1083 del 1954 compatibile con la normativa comunitaria sul divieto degli aiuti di Stato alle imprese (artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tale ricostruzione conseguiva il rigetto, da parte del Tribunale amministrativo, delle censure sostanziali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Infatti l’esclusione degli enti a scopo lucrativo dal novero dei beneficiari dei contributi era ascrivibile alla sola fonte regolamentare, non soggetta al sindacato costituzionale.

Il primo giudice ha poi ritenuto infondata la censura di violazione dell’art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea (art. 82 della versione del Trattato in vigore dal 1 febbraio 2003): il regolamento in esame non solo non realizzava discriminazioni a vantaggio di imprese pubbliche e comunque di soggetti con connotazione imprenditoriale in senso proprio, ma evitava anche che i contributi erogati dallo Stato fossero in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Quanto alle doglianze procedimentali contenute nei primi due motivi di ricorso, andavano disattese sia perché l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti che comportavano illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sull’interesse pubblico, sia ai sensi della prima parte del comma 2 dell’art. 21octies della l. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 (il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato).

L’originaria ricorrente rimasta soccombente ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione del Tribunale amministrativo.

Riepilogata in punto di fatto la vicenda contenziosa, essa ha sostenuto, quanto alle riproposte censure procedimentali, che l’atto non era vincolato; che costituiva manifestazione di autotutela; che ben l’appellante avrebbe potuto interloquire sul contenuto del medesimo evitando che l’amministrazione emettesse un atto palesemente illegittimo. Non si poteva quindi affermare l’ininfluenza dell’avvenuta violazione delle garanzie procedimentali.

Nel merito, richiamato il legittimo affidamento che aveva riposto nell’erogazione del contributo, e fatto presente che la trasformazione statutaria sino a quel momento era rimasta virtuale e non aveva determinato ingressi di capitale privato, per cui la situazione sostanziale era identica a quella degli anni precedenti (allorché analogo contributo fosse stato richiesto e puntualmente erogato) ha contestato la ricostruzione del primo giudice.

Ad avviso dell’appellante, il Tribunale amministrativo aveva illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento negativo. Quest’ultimo aveva fatto riferimento alla sola trasformazione in ente privato (società per azioni) dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova e non già al neointrodotto "scopo di lucro".

L’atto di diniego andava allora annullato proprio per le considerazioni svolte dal primo giudice circa l’assenza, nella l. n.1083 del 1954, di qualsivoglia discriminazione tra soggetto pubblico e privato. Ed illegittimamente la causa del diniego era stata sostituita dal primo giudice con il ravvisarla nel sopravvenuto scopo lucrativo del richiedente.

Inoltre, anche ad aderire alla tesi del primo giudice, le successive considerazioni della sentenza erano erronee. I regolamenti attuativi della l. 28 dicembre 1995, n. 549 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 non prevedevano l’esclusione dei contributi degli enti con scopo lucrativo. L’unica fonte che ciò prevedeva era rappresentata dal decreto 22 luglio 2002. Questo erroneamente era stato qualificato quale decreto ministeriale dal primo giudice: di conseguenza erano travisanti le ulteriori considerazioni su natura ed efficacia del medesimo. In ultima analisi quell’atto era inidoneo a fondare una limitazione soggettiva dei soggetti destinatari del contributo previsto dalla legge.

Il d. lgs 31 marzo 1998, n. 143 semmai, aveva attribuito al d.m. 15 marzo 1999, n. 104 la possibilità di ampliare (e non già di restringere, e men che meno mercè un decreto direttoriale) la platea dei fruitori del contributo. Il decreto direttoriale 22 luglio 2002 (che non a caso non richiamava la legge n. 400 del 1988) era illegittimo nella sostanza e nella forma perché straripava dalle competenze.Il suo art. 2 confliggeva con i principi di cui agli artt. 41 e 97 Cost. e il diritto comunitario e realizzava una paradossale disparità: mentre un ente pubblico economico poteva essere ammesso al contributo, sene escludeva una società per azioni, ancorché totalmente partecipata da enti pubblici.

L’appellata Amministrazione ha depositato un’articolata memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello. A suo avviso l’obbligo di escludere dal contributo le società con scopo di lucro si rinveniva nel citato art. 1 l. 29 ottobre 1954, n. 1083.

L’art. 22, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, semmai, nello stabilire una possibile deroga al principio della non concedibilità del contributo alle società per azioni, rafforzava la tesi fondata sul tenore letterale della l. n. 1083 del 1954.

Non era vero che l’avvenuta trasformazione in società per azioni aveva lasciato inalterata la composizione del precedente organismo e, in ogni caso, l’argomento non aveva valore decisivo. Le norme applicate e l’interpretazione che di esse aveva reso l’amministrazione sfuggivano a qualsiasi eccezione di incostituzionalità.

L’appellante società ha depositato una memoria conclusiva confutando le tesi dell’Amministrazione e facendo presente che, in difetto di impugnazione incidentale, il capo dell’impugnata sentenza che aveva affermato che il citato art. 1 l. n. 1083 del 1954 non conteneva un’espressa esclusione delle società aventi fini di lucro, doveva considerarsi coperto dal giudicato.

All’odierna pubblica udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1.L’appello è fondato va accolto.

1.1. Si deve premettere che è infondata la tesi secondo cui il primo giudice ha integrato la motivazione dell’atto impugnato in primo grado: quest’ultimo infatti richiamava in premessa il decreto direttoriale 22 luglio 2002: perciò la ricostruzione della sentenza è immune da questa menda.

2. Si deve poi concordare con l’affermazione della sentenza – incontestata dall’Amministrazione appellata – secondo cui l’individuazione dello scopo non lucrativo quale requisito soggettivo per accedere al contributo non era stato prevista dalla l. 29 ottobre 1954, n. 1083 (che indica i potenziali destinatari del beneficio genericamente in "istituti, enti e associazioni").

In ragione della genericità delle espressioni utilizzate, si deve ritenere che questa legge non prevede una preclusione fondata sulla natura (privatistica o pubblicistica), e nemmeno sullo scopo istituzionalmente perseguito dal richiedente.

Appare poi corretta la valutazione del primo giudice, di sostanziale ininfluenza e neutralità delle ulteriori leggi invocate dall’appellante, soprattutto con riferimento all’art. 22, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, concernente la finalità dei contributi e la concedibilità degli stessi anche a soggetti diversi da quelli contemplati dalla tabella "A".

2.1. La sentenza appellata, invece, non è condivisibile quando, nel ricercare la fonte dell’esclusione degli enti aventi scopo di lucro dalla platea dei beneficiari del contributo, ha ritenuto legittimo il rinvenirla – per il 2003 – nel decreto 22 luglio 2002: tanto da affermare che – visto che la limitazione non derivava da una legge ma da un regolamento – non era ipotizzabile la questione di legittimità costituzionale.

2.2. Questa ricostruzione non è condivisibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, va considerato che i regolamenti attuativi della l. 28 dicembre 1995. n. 549 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 non prevedono l’esclusione dai contributi degli enti con scopo lucrativo.

Va rammentato infatti che con d.m. 15 marzo 1999, n. 104 erano state dettate le disposizioni recanti criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della l. 29 ottobre 1954, n. 1083 e dell’art. 22, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

Detto decreto legislativo (in ordine al cui schema la Sezione consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato aveva reso il parere 31 agosto 1998, n.163 affermando l’ "esclusiva competenza del Ministro del Commercio per l’estero per l’apprestamento delle norme regolamentari di cui si tratta"), non detta alcuna restrizione circa la concedibilità del contributo agli enti con scopo lucrativo, e all’art. 6 dispone che "con provvedimento del dirigente della direzione generale per la promozione degli scambi e per l’internazionalizzazione delle imprese sono approvati i modelli della domanda di ammissione al contributo di cui all’art. 2 nonché della relazione sull’esecuzione del programma di attività di cui all’art. 3".

Il decreto 22 luglio 2002 del Direttore generale per la promozione degli scambi e per l’internazionalizzazione delle imprese (recante criteri e modalità per la concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni, ai sensi della l. 29 ottobre 1954, n. 1083; modelli per la relativa domanda di ammissione, e schemi per la relazione sull’esecuzione del programma di attività promozionale) all’uopo emanato per l’anno 2002, invece, all’art. 2 prevede che "possono richiedere il contributo ai sensi della normativa vigente gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonché le camere italoestere in Italia, iscritte all’albo di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 580/1993. Deve intendersi senza scopo di lucro l’organizzazione che non agisce per produrre profitto ovvero che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento".

2.3. Il primo giudice ha ritenuto che la prescrizione contenuta in quest’ultimo decreto va considerata attuativa dell’art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241, qualificando questo stesso decreto come di natura regolamentare e definendolo "decreto ministeriale".

Tale ricostruzione è inesatta.

In primo luogo, essa pretermette – dal punto di vista formale – che non si tratta di "decreto ministeriale", ma di "decreto direttoriale"; poi – dal punto di vista sostanziale – che il d.m. 15 marzo 1999, n. 104 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143), in attuazione del quale era stato emanato quello stesso decreto 22 luglio 2002, non conteneva siffatte limitazioni soggettive. In ultimo, che lo stesso d.m. marzo 1999, n. 104 – al cui art. 6 si richiamava nelle premesse quel decreto del 2002 – non attribuiva a un siffatto strumento lo stabilire esclusioni soggettive dal contributo, ma solo la funzione di "approvare i modelli della domanda di ammissione al contributo di cui all’art. 2 nonché della relazione sull’esecuzione del programma di attività di cui all’art. 3.".

2.4. Indipendentemente dalla questione dell’idoneità di una fonte regolamentare a introdurre un requisito negativo come quello in questione (l’assenza dello scopo di lucro), va considerato che una tale limitazione, nel caso di specie, non è prevista dalla legge e non è stata introdotta nemmeno con regolamento.

In realtà, la limitazione è stata posta mediante un atto (il decreto 22 luglio 2002) a carattere non regolamentare, attuativo di una previsione regolamentare (l’art. 6 d.m. marzo 1999, n. 104) avente però altro oggetto e che la stessa Amministrazione (cfr. pag. 1 della memoria di primo grado 10 novembre 2005) ritiene una mera "circolare applicativa". Un tale atto – pur contenendo effettivamente una siffatta previsione innovativa, generale ed astratta – è privo di natura e di efficacia regolamentare perché difetta degli elementi formali, sostanziali e procedimentali stabiliti per i regolamenti ministeriali dall’art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400: infatti non reca la denominazione di "regolamento", non è basato su una clausola a regolamentare – che deve essere contenuta in una legge e non già in un altro regolamento ministeriale ("… quando la legge espressamente conferisca tale potere…") -, non è stato emanato previo parere del Consiglio di Stato. Non a caso, nelle premesse, non richiama la medesima l. n. 400 del 1988.

Un distinzione come quella in questione – che presenta i caratteri apparenti di una norma – esulava dunque dalla funzione affidata ad un tale decreto dal richiamato art. 6 del d.m. n. 104 del 1999.

Non solo: la materia di tale requisito negativo, o meglio la distinzione che esso presuppone, esclude anche che si tratti di meri "criteri" o di "modalità", cui le amministrazioni devono attenersi, a norma dell’art. 12 l. n. 241 del 1990 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o per l’attribuzione di vantaggi economici, da adottare con le "forme previste dai rispettivi ordinamenti".

Si è dunque in presenza di una previsione che avrebbe dovuto essere introdotta con un atto avente effettiva natura di fonte normativa, ma che invece è stata introdotta con un diverso ed inidoneo strumento.

Queste considerazioni, che si incentrano sull’inidoneità dello strumento che pone una siffatta limitazione a spiegare effetti normativi, in particolare a stabilire il requisito negativo in forza del quale è stato emanato l’atto impugnato, conducono a non considerare il decreto 22 luglio 2002, in parte qua, applicabile, visto che è in palese conflitto con la legge (che non prevede siffatta distinzione) che governa la fattispecie e che va qui applicata, e che si versa in tema di contribuzioni finanziarie già stabilite e cui pertanto la società interessata aveva ormai acquisito il diritto.

Ne consegue che, essendo a sua volta basato su una distinzione soggettiva non prevista dalla legge né in base alla legge, l’impugnato atto di autotutela circa l’erogazione del contributo concesso all’appellante è illegittimo per violazione di legge, secondo quanto assunto dalla società interessata.

3.Per quanto tale considerazione possa essere considerata assorbente, il Collegio ritiene che siano altresì fondate le doglianze relative all’omesso avviso dell’avvio del procedimento di autotutela e al legittimo affidamento riposto dall’appellante nell’erogazione del contributo per aver già svolto l’attività promozionale.

Sulla circostanza che l’atto impugnato fosse qualificabile – al di là del nomen iuris – quale atto a contenuto revocatorio, vale a dire quale provvedimento di autotutela, non vi sono dubbi.

Il primo giudice ha escluso la fondatezza della censura ai sensi dell’art. 21octies, comma 2, prima parte, l. 7 agosto 1990 n. 241 (aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15). In caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento, sia per l’ipotesi di atto vincolato che per quella di atto discrezionale, l’amministrazione può infatti dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e così superare la censura di carattere formale (cfr. Cons. Stato, VI, 7 gennaio 2008, n. 19). La norma è applicabile in astratto ratione temporis anche alle controversie pendenti, stante la sua natura processuale.

Sennonché risulta evidente che, per quanto si è detto, non ricorre quell’ipotesi perché l’appellata Amministrazione avrebbe dovuto fornire gli elementi necessari a dimostrare l’inutilità pratica dell’annullamento e perché- se anche si fosse ritenuto che il decreto del 2002 poteva essere posto a base dell’atto di autotutela – l’Amministrazione medesima avrebbe dovuto vagliare la rispondenza al vero dell’avvenuto espletamento dei compiti promozionali da parte della società appellante, se fosse ravvisabile un tutelabile affidamento sull’erogazione del contributo, e la rilevanza della circostanza soggettiva che la stessa società, quando domandò il contributo ed avviò il programma promozionale, non aveva ancora mutato veste giuridica.

4. In conclusione, l’appellata sentenza non resiste alle censure dedotte con l’appello e pertanto, in accoglimento del gravame, va annullata, con accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento degli atti impugnati.

La particolarità e novità delle questioni esaminate legittima l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’ odierno giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 4267 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione ed in accoglimento del ricorso di primo grado annulla gli atti impugnati.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21638 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

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to del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 luglio 2005 ha respinto l’opposizione di B.E.M. e V.P. contro la stima dell’indennità loro dovuta dal Comune di Parma per l’avvenuta espropriazione pronunciata con determina del 26 giugno 2001 di un terreno di loro proprietà esteso mq. 10790 ed ubicato in zona agricola di tutela ambientale e produttiva dagli strumenti urbanistici comunali: in quanto spettante nella misura di Euro 63.448,75 che risultava inferiore all’importo di Euro 70.135 + 5.408,50 stimato dall’apposita Commissione Provinciale. Ciò perchè non poteva trovare applicazione il criterio dell’edificabilità di fatto, bensì quello dell’edificabilità legale di cui all’art. 5 bis della legge che rendeva il terreno non edificabile anche con riguardo alle aree incluse nella fascia di rispetto stradale e l’indennità doveva determinarsi con il criterio del VAM posto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16: salvo il pregiudizio arrecato dall’espropriazione al fondo residuo stimato dal c.t.u. in un decremento di valore del 25% corrispondente ad un ammontare di Euro 33.512,96.

Per la cassazione della sentenza,la B. ed il V. hanno proposto ricorso per un complesso motivo, articolato in più censure;

cui resiste il comune di Parma con controricorso.
Motivi della decisione

2. Con il ricorso la B. e V.P., deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 865 del 1971, art. 16 e L. n. 2359 del 1865, art. 40, censurano la sentenza impugnata per aver determinato l’indennizzo loro spettante in misura superiore a L. 2 miliardi, in una somma irrisoria, senza tener conto:

a) quanto all’edificabilità del fondo che lo stesso ricadeva in una frazione del comune qualificata residenziale di completamento dalle N.T.A. del P.R.G. che vi attribuiscono un indice di edificabilità di mq. 2,2: ciò comportando che al terreno doveva riconoscersi quello medio di mq./mc 1,5 con un valore di L. 400.000 mq.; b) che a questo doveva aggiungersi quello delle aree di rispetto stradale, confermato dall’art. 2 del nuovo C.d.S. appr. con D.P.R. n. 495 del 1992; c) che seppure l’area espropriata risultava di mq. 10.970,occorreva tener conto anche delle superfici destinate a massicciata, alle scarpate, alla fascia inedificabile di rispetto stradale così raggiungendosi un’estensione di almeno 20.800 mq.; d) che i terreni residui erano stati totalmente smembrati dall’arteria stradale, perciò divenendo dei relitti inutilizzabili anche per un’eventuale produzione agricola: per di più soggetti ad un aumento di inquinamento soprattutto in considerazione della futura vocazione residenziale della zona; e) che al riguardo anche la possibilità di creazione di futuri lotti edificatori era rimasta preclusa o gravemente compromessa con particolare riguardo alle aree comprese nei mappali 168 e 169. 3. Il ricorso è infondato muovendo da apprezzamenti meramente soggettivi del tutto avulsi dalle disposizioni legislative che disciplinano la determinazione dell’indennità ex art. 42 Cost., nelle espropriazioni per pubblica utilità.

I ricorrenti hanno proposto opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione determinata dalla Commissione provinciale in Euro 70.135; sicchè per il disposto della L. n. 865 del 1971, art. 19, il giudizio ha per oggetto esclusivamente la stima giudiziale della indennità loro dovuta in conseguenza della sottrazione del fondo tramite il decreto di espropriazione sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili dal giudice, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, nonchè da quelli adottati nel compiere la stima da parte della stessa Commissione provinciale. Ed indipendentemente dall’effettiva estensione del terreno appreso o definitivamente occupato dall’espropriante, posto che l’indennità suddetta non può che determinarsi con riferimento esclusivo alla superficie indicata nel decreto di esproprio,che nel caso risulta pacificamente essere di mq. 10.970: salvo restando il diritto degli espropriati, ove il comune si fosse impossessato di un’area più ampia – da essi indicata in complessivi mq.20.800 – di richiedere al giudice competente in relazione all’occupazione di tale maggiore superficie (che, non essendo stata preceduta da un provvedimento di esproprio, deve ritenersi arbitraria) il risarcimento del danno da occupazione illegittima, ma non una indennità di esproprio di importo più elevato (Cass. 13950/2006, 5295/2000; 12367/1993).

Egualmente irrilevante risulta la circostanza che il fondo espropriato sia ubicato in una frazione di alto pregio nella prima periferia del comune, destinata all’edificabilità nel volgere di pochi anni ed attualmente circondata da zone edificatorie con indici di edificabilità pari a 2,2 mc/mq: in quanto in base al comma 3, dell’art. 5 bis, come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent.

442 del 1993) e dalla costante giurisprudenza di questa Corte, ora recepita dall’art. 32 del T.U. sulle espr. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, la ricognizione legale del terreno richiesta dalla menzionata normativa per accertarne le possibilità legali ed effettive di edificazione deve essere compiuta esclusivamente alla data di adozione del decreto ablativo (nel caso, 26 giugno 2001): con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica del bene, sia antecedente, sia, a maggior ragione successiva all’epoca suddetta nella quale lo stesso più non appartiene agli originari proprietari, bensì all’espropriante (Cass. 3146/2006, 3838/2004; 10570/2003;

4140/2003; 2474/2001; 3873/2000; 818/1999 sez. un.).

4. Pertanto, siccome nel caso la Corte di appello ha accertato ed i ricorrenti confermato che all’epoca della determina dirigenziale del 2001, in conseguenza della disciplina del P.R.G. del 1989 e delle successive varianti del 1995 e del 1998, il terreno espropriato era incluso, in parte in zona agricola urbana di rispetto dell’abitato, in parte in zona di rispetto cimiteriale, nessuna influenza potevano rivestire le previsioni sul probabile sviluppo della frazione (OMISSIS) di cui faceva parte, nonchè di future possibilità di lottizzazione, nè tanto meno la presenza di zone edificatorie prossime e dei relativi indici di edificazione, dovendo applicarsi esclusivamente la regola dell’edificabilità legale posta dal menzionato art. 5 bis: secondo cui: 1) un’area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale: con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica precedente al periodo in questione, nonchè di quella successiva a tale epoca (Cass. 3146/2006; 3838/2004;

10570/2003); 2) le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale,la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zona di rispetto ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (Da ultimo: Cass. 665/2010; 400/2010; 21396/2009; 21095/2009;

17995/2009); 3) A maggior ragione tale preclusione opera ove posta direttamente dalla legge,come avviene proprio in conseguenza della legge urbanistica del 1942, art. 41 septies, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, il D.M. 1 aprile 1968, art. 4, nonchè la L. n. 729 del 1961, art. 9, e da ultimo il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6 e il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26, invocati dai ricorrenti, quali fissano fasce di inedificabilità senza indennizzo di varia misura dalle strade ed autostrade (Cass. 18544/2006; 21092/2005;

11764/2001): perciò configurando in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni demaniali. Ha rilevato al riguardo la giurisprudenza sia di questa Corte (sent. 3048/2001; 556/2001; 1220/2000; 841/2000; 7563/1992), che della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale (sent. 133/1971, – 79/1971; 63/1970), che detta categoria di vincoli, denominata anche "limitazioni legali della proprietà", e collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un’opera pubblica stradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili ( L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3) e soggette ai divieti previsti dalle menzionate norme (Cass. 8121/09).

5. E’ conseguente, infine che tale disciplina assolutamente inderogabile non sia aggirabile come prospettato dai ricorrenti, invocando gli indici di edificabilità dei vicini terreni inclusi in zone espressamente dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico che riguardono soltanto queste ultime; ovvero possibilità di future lottizzazioni precluse nel 2001 dalla destinazione legale non edificatoria dell’intero terreno B. – V., perciò comprendente sia l’area espropriata,sia a maggior ragione quella residua facente parte della zona di rispetto stradale per quanto detto inedificabile ex lege a prescindere dall’avvenuta espropriazione in danno del loro fondo; sia infine ricorrendo al criterio di stima differenziale introdotto alla L. n. 2359 del 1865, art. 40, la cui funzione non è affatto quella di restituire ai terreni espropriati ed a quelli residui destinazioni edificatorie che gli stessi non possiedono, bensì di riparare gli ulteriori pregiudizi sofferti nell’ipotesi di espropriazione parziale, dallo smembramento del fondo ferma restandone la destinazione legale, da accertare esclusivamente in base ai principi avanti enunciati.

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale sul presupposto che l’immobile era stato espropriato soltanto in parte con suddivisione in due porzioni e pesante penalizzazione di quello residuo, in base agli accertamenti compiuti dal c.t.u. ed in particolare al calcolo dell’incremento dei costi di produzione conseguenti allo smembramento della porzione rimasta a nord,ha determinato il relativo pregiudizio in complessivi Euro 33.512,96, pari ad un decremento del 25% del suo intero valore agricolo. Il quale doveva dunque essere contestato non già deducendo la presenza di fasce di rispetto derivanti dalla legge e non già dall’espropriazione, che non ne hanno modificato la preesistente natura non edificatoria, nè tanto meno richiedendo la stima di dette aree in base ad indici medi di edificabilità ad esse estranee, bensì dimostrando gli ulteriori aggravi dei costi della (residua) azienda agricola erroneamente non considerate dalla consulenza tecnica; ovvero, l’illogicità del calcolo della sua diminuzione di valore nella sola misura del 25% a fronte di documentati effetti pregiudizievoli che la rendevano più elevata.

6. Il Collegio deve, tuttavia, rilevare che la Corte di appello per la stima dell’indennità relativa alla porzione di fondo espropriata ha fatto applicazione del criterio riduttivo incentrato sui VAM, introdotto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L: n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, nelle more del giudizio venuto meno per effetto della sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale; la quale ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

Ora, allorquando la Consulta con la nota decisione 348/2007 ha dichiarato l’illegittimità del criterio riduttivo di stima stabilito dall’art. 5 bis, commi 1 e 2 per le aree edificabili, questa Corte anche a sezioni unite, ha enunciato il principio che nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva liquidato l’indennità in base al meccanismo suddetto dichiarato incostituzionale, era applicabile il criterio del valore venale pieno del fondo tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, tuttora in vigore, non solo quando il ricorrente sollevi questioni sulla legge applicabile, o invochi espressamente quest’ultimo parametro, ma anche quando contesti la quantificazione in concreto dell’indennità anche esclusivamente in relazione al profilo della congruità del prezzo di mercato attribuito all’immobile espropriato; e perfino quando la censura investa soltanto la qualità edificatoria/agricola del terreno, in quanto la relativa contestazione non può non censurare per ciò stesso (senza necessità di farlo in modo espresso) la pronuncia sulla normativa applicata. Ciò perchè in ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo – così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto -, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale; e perchè d’altra parte non potrebbe giammai considerarsi "nuova" la relativa questione, atteso che il giudice, nella ricerca dei criteri legali, non incontra, nei limiti della domanda, alcun vincolo derivante dalle deduzioni delle parti e che nella complessa fattispecie dell’indennità espropriativa non è possibile separare i profili di fatto da quelli di diritto.

Per cui la Corte ritiene che identico principio debba trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno,assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004): così come, d’altra parte, stabiliva l’art. 5 bis citato, con riguardo al passaggio in giudicato della definizione dell’indennità di espropriazione, in sede giudiziale.

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che gli espropriati con i motivi di impugnazione in esame hanno impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendone in discussione l’ammontare ancora dovuto,e da essi ritenuto incongruo; e perchè l’impugnazione del credito indennitario, pur se limitata al presupposto della natura non edificatoria del terreno, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4; di modo che, venuta meno detta premessa, non è suscettibile di conservare la natura e gli effetti di un’autonoma statuizione, indipendentemente dalla circostanza che quel prezzo integri elemento influente anche nel parametro indennitario peculiare dalla norma applicabile in luogo di quella dichiarata incostituzionale. (Cass. 16061/2000; 148/1996; sez. un. 9872/1994; 7457/1993).

7. Conclusivamente, una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 4602/1989; 3785/1988;

sez. un. 64/1986), anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Ovvero, in alternativa che il valore agricolo del fondo, con le colture ed i manufatti ivi esistenti era superiore a quello determinato dalla sentenza impugnata attraverso l’incostituzionale meccanismo dei VAM di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 (cfr. art. 40, comma 1 del T.U.).

Cassata, pertanto la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Bologna, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, rigetta i motivi del ricorso, e pronunciando su di esso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23727 Onere della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18.12.03 la Stellini sas di Alessandro Stellini & C., corrente in (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante S.A., conveniva A. D. avanti il Giudice di Pace di Busto Arsizio per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.200,00 oltre gli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, a titolo di compenso per l’attività di gestione del sinistro occorso alla convenuta ed alla figlia M.M. in (OMISSIS), in esecuzione del mandato conferito all’attrice della convenuta, dalla figlia e dal marito M.A. in data 23.5.02. Si costituiva in giudizio la A., negando di aver conferito alcun mandato alla società attrice per la gestione di detto sinistro.

L’adito Giudice di Pace, con sentenza n. 441/2008, rigettava la domanda.

A seguito dell’appello della Immobiliare Beatrice, costituitasi la A., il Tribunale di Busto Arsizio, con la decisione in esame depositata in data 3.3.2009, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la Immobiliare Beatrice al pagamento di Euro 600,00, oltre interessi dalla messa in mora al saldo; affermavano in particolare i giudici di secondo grado che "non solo risulta pacificamente in atti l’esistenza di un mandato scritto in favore dell’attrice a firma dell’ A., del marito e della figlia, ma anche che l’escussione dei testi effettuata innanzi al Giudice di Pace ha fornito elementi di riscontro in ordine all’effettivo svolgimento dell’attività descritta in citazione … nel contempo, la A. non ha addotto alcuna prova in ordine al presunto vizio del consenso ex art. 1427 c.c., atteso che ai fini del conseguimento dell’annullamento del contratto l’istante deve dimostrare non solo la natura essenziale dell’errore, bensì anche la riconoscibilità da parte dell’altro contraente ex art. 1428 c.c., requisito che non appare configurabile nel caso concreto, atteso che risulta documentalmente dimostrato come lo S. avesse ricevuto dalla A. un precedente mandato per trattare un pregresso sinistro che l’aveva coinvolta, conseguendo non solo il risarcimento del danno per la sua assistita, ma anche un compenso per la sua attività di consulenza".

Ricorre per cassazione la A. con tredici motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso la Immobiliare Beatrice. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Apodittica enunciazione dell’avvenuta conclusione di un contratto misto di mandato-prestazione d’opera professionale a titolo oneroso".

Con il secondo motivo si deduce illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2721 e ss. c.c.. ed all’art. 81 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Apodittica enunciazione dell’avvenuto svolgimento da parte di Stellini Sas di attività in favore della dott.ssa A., a fronti di una nota spese presentata da Stellini Assicurazioni 1960". Con il terzo motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 1888 c.c., art. 1903 c.c., art. 1913 c.c. ed all’art. 215 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Omesso riconoscimento della contemporanea qualità del Rag. S. di agente/intermediario di assicurazione Ras spa nonchè di titolare di agenzia di gestione sinistri".

Con il quarto motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Erronea ed apodittica presunzione dell’onerosità dell’incarico asseritamente conferito, mancata considerazione degli elementi di prova in merito alla sua gratuità". Con il quinto motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc e 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Omessa comunicazione da parte del Rag. S.A. e/o della Stellini sas dell’onerosità delle prestazioni da lui proposte".

Con il sesto motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325, 1326 e 1347 c.c. nonchè art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Omessa comunicazione da parte del Rag. S.A. e/o della Stellini sas dell’ulteriorità delle prestazioni da lui proposte rispetto ai rapporti già intercorrenti con la dott.ssa A.".

Con il settimo motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss. nonchè artt. 2231 e 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa rilevazione della nullità ex art. 2231 delle pretese di pagamento di spese di patrocinio legale e/o di diritti-onorari di assistenza legale".

Con l’ottavo motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Mancato riconoscimento dell’errore in cui è incorsa la A. nell’autorizzare Stellini sas, ritenendo invece di avere autorizzato S.A., al compimento di attività in proprio favore". Con il nono motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omesso raggiungimento della prova in relazione alle pretese attività svolte dalla Stellini sas".

Con il decimo motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 245 e ss. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Travisamento delle dichiarazioni del teste P. S. ed apodittica declaratoria di credibilità dello stesso".

Con l’undicesimo motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 245 e ss. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Travisamento delle dichiarazioni del teste M. M.T.. Omessa considerazione delle testimonianze del M. e dell’ E.". Con il dodicesimo motivo si deduce "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; violazione degli artt. 190, 352 e 359 c.p.c. anche in relazione all’art. 111 Cost.. Omessa concezione dei termini per il deposito delle difese conclusive scritte". Con il tredicesimo motivo si deduce ancora "illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione alle clausole vessatorie a tutela del consumatore".

Il ricorso è inammissibile.

A fronte, infatti, della ratio deciderteli dell’impugnata decisione, fondata sul mancato adempimento dell’onere probatorio da parte della società istante, con tutti i sopraindicati motivi la ricorrente tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto e documenti per dimostrare l’affidamento dell’incarico; nè in particolare sussistono i dedotti difetti di motivazione in quanto, come anche sopra testualmente riportato, la Corte di merito, con logiche e sufficienti argomentazioni, ha dato conto del proprio decisum.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.