T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato (doc. 7 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di condanna pronunciata dal GUP Tribunale Brescia alla pena di anni quattro di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che tale pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., è in linea di principio di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, con soluzione normativa giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148. Il Collegio non ignora la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si veda da ultimo C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6566, secondo la quale la situazione familiare dell’interessato andrebbe valutata anche quando egli – come nel caso di specie- non abbia, così come richiede la lettera della legge, esercitato il diritto al ricongiungimento, per asserite ragioni di parità di trattamento. Ritiene però che tale indirizzo vada motivatamente disatteso, sia perché appare improprio estendere una normativa di eccezionale favore, sia perché le due situazioni in effetti sono materialmente diverse. Infatti, dalla presentazione di una domanda di ricongiungimento si desume, secondo logica, l’esistenza di una famiglia formata al di fuori della realtà italiana, rispetto alla quale appare ragionevole la previsione di una maggior tutela;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese di giudizio, spese che liquida in Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 28-07-2011, n. 30208 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza 15 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Milano (che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza 8 novembre 2010 dal Gip del Tribunale di Milano che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico – capo A – e per un singolo episodio di detenzione – capo C2), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda processuale e le decisioni cautelari.

Il P., arrestato in (OMISSIS) in esecuzione di mandato di arresto europeo, interrogato il 28.2.2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio a ciò delegato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Con richiesta di riesame rilevava come, a prescindere dalla sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, dai fatti esposti in ordinanza non emergesse un consapevole concorso dell’indagato al sodalizio contestato, alla luce della occasionali e non pertinenza con il traffico sostanze stupefacenti dei contatti intercorsi con alcuni dei coindagati.

Il Tribunale del riesame,in relazione alla diffusa motivazione del primo giudice sostiene invece che è stata individuata una organizzazione criminale composta da persone provenienti dalla ex Jugoslavia, che ha goduto per un certo periodo, tra 2008 e metà 2009, di una posizione dominante, essendo capace di rifornire le associazioni criminali del milanese con un prodotto caratterizzato da ottima qualità (grado di purezza attorno al 90%) e da prezzo concorrenziale.

Era stato, in particolare, l’indagato Pe.Fr., arrestato perchè trovato in possesso di quasi cinquanta chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a indicare negli "slavi" i suoi abituali danti causa e a fornire significativi dati oggettivi che avrebbero in seguito consentito di focalizzare il prosieguo delle indagini sull’attività di quel gruppo.

Per il P., il Tribunale del riesame ha evidenziato una serie di convergenti circostanze idonee ad accreditare ragionevolmente l’Ipotesi d’accusa.

Si è quindi argomentata ed affermata la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all’associazione, con ruolo di procacciamento ed intestazione fittizia di mezzi ed in ordine al consapevole apporto e concorso nella detenzione dello stupefacente rinvenuto in (OMISSIS) (kg. 89 di cocaina).

Gli elementi utilizzati per il P. sono stati evidenziati:

a) nel "contatto" documentato con gli occupanti dell’immobile in data (OMISSIS);

b) nel trasferimento di borse verificato nell’occasione (una borsa visibilmente pesante davanti al ristorante, prelevata da T. dalla Golf e caricata sulla Passat di P.; una borsa, prelevata da J. mentre accede all’abitazione di via (OMISSIS) con P.);

c) nell’accertato accesso all’appartamento la stessa notte;

d) nel rinvenimento nell’alloggio di documentazione afferente all’indagato, e segnatamente un’autorizzazione a favore di T. a condurre auto a lui intestata, e di copia del contratto assicurativo relativo a motociclo BMW patimenti a lui intestato;

e) nel rinvenimento, nel box di (OMISSIS), aperto con chiavi presenti nell’abitazione di (OMISSIS), di un motociclo Honda, anch’esso intestato a P., oltre a vettura con doppiofondo atto al trasporto ed occultamento di stupefacente.

Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati ritenuti dai giudici cautelari indicativi di un ruolo di consapevole partecipe all’associazione, e di codentenzione dello stupefacente.

In proposito si è pure osservato che il P. non si è limitato ad intestarsi una vettura per conto dei sodali, ma ben tre mezzi; nè il suo ruolo risulta limitato a tali incombenti, perchè egli risulta aver partecipato ad incontro con compartecipi di elevato spessore, J.R., T.B. e G.D. e perchè la sera dell’incontro egli ebbe ad accedere direttamente alla abitazione usata come deposito.

Quest’ultimo particolare, è stato definito di particolare rilievo perchè deve escludersi che un estraneo venga posto in condizione di conoscere il luogo ove vengono custoditi beni mobili di tale valore, col rischio che se ne impossessi (considerato anche il fumus di partecipazione a delitti contro il patrimonio, dato che il P. è stato fermato in (OMISSIS) in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L’impugnata ordinanza osserva ancora:

– che la posizione del P. non possa equipararsi a quella di Ma.Ma., che pure si intesta una (sola) vettura in uso al gruppo, ma che viene contattato in un bar, non ha alcun recapito nè utenza telefonica del T., nè viene messo a conoscenza del luogo di occultamento di stupefacente e denaro;

– che infine, il P. ha in alcun modo confutato la gravita ditale quadro indiziario, spiegando in modo alternativo rispetto alla lineare ricostruzione operata le ragioni della frequentazione e le plurime intestazioni.

Infine il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione del G.I.P. in punto di concretezza ed intensità dell’esigenza di difesa sociale, pericolo di fuga, esigenze di tutela della prosecuzione delle indagini, precisando che le indagini sono in corso, e debbono essere concluse in condizioni di tutela da inquinamenti esterni da parte degli indagati.

Il P. è cittadino straniero, residente all’estero, in Serbia, ma arrestato in (OMISSIS), privo di contatti stabili col territorio, che agevolmente si sottrarrebbe alle indagini ed alla pena irroganda.

I fatti appaiono gravi, per il contesto associativo internazionale, per le quantità e qualità dello stupefacente trasportato e detenuto dall’organizzazione, di elevatissimo valore commerciale; per l’accurata predisposizione di mezzi e locali; circostanze che documentano una spiccata capacità criminale ed elevata pericolosità sociale.

In considerazione della presunzione di idoneità della sola misura della custodia in carcere, stabilita per il reato contestato, l’ordinanza è stata così confermata dal Tribunale del riesame.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione il P. prospetta nullità dell’impugnata ordinanza per violazione di legge, carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).

Sostiene il ricorrente che il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine sia al capo A) che al capo C) contestati al P..

Quanto al primo capo A) di incolpazione, l’ordinanza applicativa della misura risulterebbe priva di motivazione in ordine alla posizione del P., non potendosi ritenere corretto l’assunto secondo cui si è partecipi di una associazione per il solo fatto di aver partecipato ad uno dei presunti reati fine.

Inoltre si rileva criticamente tutta un’altra serie di circostanze che, se attentamente valutate, avrebbero portato alla esclusione dei gravi indizi anche per la sostanza stupefacente di cui al capo C), la quale è stata rinvenuta nell’appartamento il (OMISSIS), quindi quattro mesi dopo la cena valorizzata dai giudici cautelari.

La conclusione del ricorso è che il P. è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipare ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente di carattere transnazionale, solo perchè ha partecipato per mezz’ora ad una cena e perchè ha acconsentito a farsi intestare una moto ed una macchina che non sono stati mai usati per trasporti illeciti.

Da ciò la conseguenza che l’ordinanza sarebbe priva di motivazione in ordine alla sussistenza di indizi a carico di P. con riferimento ad entrambi i capi di incolpazione.

Il motivo è palesemente inammissibile per più profili.

Va subito premesso che per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.

Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).

Inoltre va ribadito che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nella vicenda- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv.

237012).

Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico (nei termini dianzi trascritti), senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata necessità di persistenza della misura e della sua adeguatezza.

Il ricorso è dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell’art. 616 c.p.p.. Il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter la trasmissione di copia del provvedimento ai direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30780 Imposta patrimonio netto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 58/32/07, depositata il 28.5.07 e notificata il 13.7.07, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello della RAI – Radiotelevisione s.p.a. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti del silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza di rimborso delle somme versate dalla contribuente, a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, per gli anni dal 1992 al 1997. 2. Il giudice di appello riteneva, invero, che detta imposta sul patrimonio – che colpisce il capitale delle società – desse luogo a duplicità di imposizione, cumulandosi con l’imposta di registro sui conferimenti di capitale inizialmente percepita dall’Erario, e che, pertanto, la medesima fosse in contrasto con la direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69. 3. Per la cassazione della sentenza n. 58/32/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 394 del 1992, art. 1 convertito in L. n. 461 del 1992, dell’art. 10 della direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69 e della sentenza C. Giust. CEE 27.10.1998, in causa n. C – 4/97, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. La CTR, a parere dell’amministrazione ricorrente, avrebbe, invero, errato nel ritenere che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. n. 394 del 1992, art. 1 convertito in L. n. 461 del 1992, sia illegittima, poichè si porrebbe in contrasto con la direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69.

Il giudice di appello – riformando la decisione di prime cure n. 325/05/2004 – avrebbe, infatti, del tutto erroneamente affermato che tale imposta costituisce una sostanziale duplicazione di quella di registro sui conferimenti di capitale, inizialmente percepita dall’Erario e che – a parere della CTR – colpisce, al pari dell’imposta di cui al D.L. n. 394 del 1992, il capitale delle società. Da tale corollario è derivata, quindi, la conclusione – del tutto incongrua, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate – della spettanza, a favore della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., del rimborso dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese versata dalla contribuente.

1.2. Osserva, per converso, l’amministrazione ricorrente che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non contrasta affatto con la direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69, essendo stato detto contrasto escluso dalla pronuncia, vincolante per gli Stati membri, di cui alla sentenza della C. Giust. CEE 27.10.1998, in causa n. C – 4/97.

Di qui la dedotta palese illegittimità, sul punto in questione, della decisione di appello censurata con il presente ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1. Il giudice di appello avrebbe, infatti, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, erroneamente ritenuto che si fosse formato un giudicato favorevole alla RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., vincolante nel giudizio sottoposto al suo esame, per effetto della sentenza della CTP del Lazio n. 122/13/03, che aveva dichiarato in un diverso giudizio – in relazione agli anni di imposta 1992- 1996 – inammissibile l’appello dell’amministrazione (perchè proposto da un Ufficio incompetente). Tale decisione di prime cure era stata, per contro, già riformata in appello, con sentenza della CTR Lazio n. 159/05, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione (R.G. n. 24611/06), ancora pendente alla data di proposizione del presente giudizio di legittimità. Per il che, il giudicato in ordine ai rimborsi per gli anni di imposta 1992-1996, costituente l’oggetto del precedente e diverso giudizio, a parere dell’amministrazione ricorrente non si era ancora formato, al momento in cui la CTR emetteva la sentenza n. 58/32/07, impugnata in questa sede dall’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 3.1. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la CTR avrebbe motivato in maniera del tutto incongrua in ordine al passaggio in giudicato della menzionata decisione n. 122/13/03, concernente i rimborsi relativi agli anni dal 1992 al 1996. 4. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. 4.1. Il giudice di appello, invero, in presenza di altra controversia pendente tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, sia pure per annualità diverse, non essendone possibile la riunione con il giudizio sottoposto al suo esame, non avrebbe potuto esimersi dal sospendere quest’ultimo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

5. Premesso quanto precede, osserva preliminarmente la Corte che il presente giudizio, come si evince dalla stessa impugnata sentenza n. 58/32/07, che ha riformato la sentenza della CTP di Roma n. 325/05/2004, concerne l’impugnativa avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. di rimborso delle somme versate a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, per gli anni dal 1992 al 1997.

La suddetta decisione n. 58/32/07 della CTR del Lazio ha, peraltro, dato atto che per gli anni dal 1992 al 1996 era stata emessa in precedenza – in un diverso giudizio – altra sentenza della CTP di Roma n. 122/13/03, sulla medesima questione demandata al suo esame (illegittimità dell’imposta sul patrimonio delle imprese), ed ha, pertanto, concluso nel senso che per le annualità summenzionate si sarebbe formato "un giudicato favorevole alla società che fa stato" tra le parti.

Ne sarebbe derivato, a parere della CTR, che doveva "essere emessa una pronuncia autonoma in relazione al ricorso proposto con riferimento all’istanza di rimborso che riguarda esclusivamente l’anno 1997". 5.1. Ciò posto, rileva la Corte che l’assunto del giudice di appello del presente giudizio, circa l’esistenza di un vincolo da giudicato formatosi nell’altro procedimento, relativo alle sole annualità 1992- 1996, si palesa evidentemente erroneo, con riferimento al momento in cui è stata emessa la decisione di secondo grado, depositata il 28.5.07.

Ed infatti, la sentenza della CTP di Roma n. 122/13/03, concernente le predette annualità, era stata riformata già dalla CTR del Lazio n. 159/05 – come dedotto nel presente giudizio di legittimità dall’Agenzia delle Entrate – nei confronti della quale, essendo sfavorevole alla contribuente, la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 24611/06), ancora pendente alla data dell’emissione della sentenza n. 58/32/07, impugnata in questa sede.

E tuttavia, dopo l’emissione della sentenza n. 58/32/07 (depositata il 28.5.07) e la proposizione del ricorso per cassazione avverso detta pronuncia (5.10.07), è intervenuta la sentenza n. 788/11 di questa Corte, depositata il 14.1.2011, con la quale – nel precedente e diverso giudizio – è stato rigettato il ricorso proposto dalla RAI -Radiotelevisione Italiana s.p.a., in relazione ai rimborsi delle somme versate a titolo di imposta netta sul patrimonio delle società, per gli anni dal 1992 al 1996. Tale decisione ha, per vero, escluso – sulla scorta della pronuncia cogente della C. Giust. del 27.10.98 – la sussistenza, nella fattispecie concreta, di una duplicazione di imposta, negando, di conseguenza, il diritto della contribuente al rimborso delle somme versate per l’imposta in questione.

5.2. Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno sia, al pari del giudicato interno, rilevatale d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato – come nel caso concreto – successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

L’interesse pubblicistico all’accertamento del giudicato – che, in quanto pone la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e non si esaurisce, pertanto, in un giudizio di mero fatto – in quanto mirante ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, postula, invero, che l’accertamento in parola possa essere compiuto, sia sulla scorta di documenti successivi alla formazione del giudicato – senza che possa configurarsi, pertanto, violazione alcuna del disposto dell’art. 372 c.p.c. (che attiene a documenti che potevano essere prodotti nel giudizi di merito)- sia attraverso un’attività conoscitiva svolta d’ufficio dalla stessa Corte (Cass. S.U. 13916/06, 26041/10).

Sotto tale ultimo profilo, va osservato, infatti, che nel caso in cui il giudicato si sia formato – come è accaduto nel caso di specie – in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali), che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante. Ed in tal senso depone il duplice dovere incombente sulla Corte: a) di prevenire il contrasto di giudicati, in coerenza con il divieto del bis in idem; b) di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale della Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 ord. giud. (Cass. S.U. 26482/07).

5.3. Da tali affermazioni di principio consegue, pertanto, con riferimento al caso di specie, che dall’esame della decisione di questa Corte n. 788/11 – operabile d’ufficio, per le ragioni suesposte – deve inferirsi la formazione di un giudicato concernente la negazione del diritto della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese per gli anni dal 1992 al 1997.

Di conseguenza, l’esame della vicenda processuale de qua, in questa sede, va limitata alla sola annualità di imposta 1997. 6. Così delimitata la materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso si palesa pienamente fondato, assorbiti gli altri tre.

6.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che – come affermato anche dalla menzionata sentenza n. 788/11 – il giudizio sulla compatibilità del diritto nazionale al diritto comunitario, dedotto dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza, spetti esclusivamente alla Corte di Giustizia Europea.

Ebbene, tale organo giurisdizionale si è, in subiecta materia, espresso chiaramente nel senso di escludere che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese costituisca una duplicazione dell’imposta sui conferimenti.

Ed invero, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non presuppone, a, differenza di quella sul conferimento, che grava sulla raccolta in concreto di capitali, alcuna operazione che implichi un movimento di capitali o di beni. La prima ha, per vero, come base di imposta, oltre al capitale sottoscritto, la somma di svariate voci contabili (riserve, fondi destinati alla copertura di oneri vari, utili di precedenti esercizi portati a nuovo, perdite, tanto dell’esercizio attuale che dei precedenti), talchè in essa il capitale rappresenta solo una componente del patrimonio netto delle imprese.

Per il che, secondo la Corte Europea, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, non si traduce in alcun modo in una duplicazione di quella sui conferimenti di capitali, posto che solo quest’ultima, e non anche la prima colpisce operazioni caratterizzate dalla raccolta o dal trasferimento di capitali o di beni ad una società in uno degli Stati membri (cfr. C. Giust. CEE 27.10.1998, in causa n. C – 4/97).

6.2. Sulla scia di tale vincolante precedente della Corte di Giustizia, questa Corte ha, pertanto, più volte affermato che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. n. 394 del 1992, art. 1 convertito in L. n. 461 del 1992 – poi abolita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 36 – non contrasta con la direttiva n. 69/335/CEE del 17.7.69.

Quest’ultima non osta, infatti, alla riscossione, a carico delle società di capitali, dell’imposta in questione, anche quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti (cfr. Cass. 16018/05, 29468/08, 29749/08 e, da ultimo, la menzionata Cass. 788/11).

6.3. Per le ragioni che precedono, pertanto, il diritto della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese va escluso anche per l’anno 1997. 7. L’accoglimento della suesposta censura comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 20.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1681 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data (OMISSIS) decedeva C.A. lasciando, come eredi, la moglie T.I. ed i figli G., F., A., qui ricorrente, e C.D., tutti e soli soci della Soc. Sole 74 r.l..

Il testamento del C. disponeva: "a mio figlio A. lascio l’appartamento in (OMISSIS), facendo carico ai soci, tutti i miei eredi, di trasferirgliene la proprietà. Le spese per tale trasferimento saranno sostenute da tutti i miei figli in quote uguali tra loro"; a definizione di un lungo contenzioso civile instaurato da uno degli eredi ( C.F.) e concernente altre disposizioni testamentarie, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 933/2004, imponeva a carico degli eredi quali soci della società Sole 74 l’onere di dare esecuzione al legato e pertanto di trasferire a C.A. la proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS)….con l’onere per il terzo Sole 74 di dare esecuzione allegato in sostituzione di legittima.

C.A. notificava sentenza e precetto ad ogni socio e coerede e la sola sentenza alla società Sole 74 in liquidazione; lo stesso in seguito notificava precetto ad adempiere a detta società Sole 74 in liquidazione (in virtù di quanto disposto dall’A.G. di Perugia "l’onere per il terzo s.r.l. Sole 74 di dare esecuzione al legato in sostituzione di legittima").

La società proponeva, con atto in data 22.11.2005, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, sul presupposto che non era stata parte nel giudizio di divisione e che il titolo non conteneva alcuna disposizione nei suoi confronti (procedimento concluso con sentenza 12987/2008).

C.A. a sua volta, con ricorso ex art. 612 c.p.c., comma 1, chiedeva al giudice dell’esecuzione che dettasse le modalità esecutive nei confronti dei soci e nei confronti della società.

Inoltre la società con ricorso in data 28.2.2006, prima che il g.e. stabilisse le modalità ex art. 612 c.p.c., comma 1, introduceva giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (procedimento de quo) innanzi al g.e. che, successivamente, si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma del 26 settembre 2008 n. 17384 che dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all’opposizione a verso l’esecuzione ex art. 612 c.p.c. (con condanna del C. a rifondere le spese di lite).

Ricorre per cassazione, con un unico motivo e relativo quesito, ex art. 111 Cost. C.A.; resiste con controricorso la Sole 74 in liquidazione.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di norme in relazione all’art. 39 c.p.c. con conseguente illegittimità, della condanna delle spese; in proposito si afferma che il giudice, pur riconoscendo una litispendenza ha violato detta norma con una duplice condanna dell’odierno ricorrente alle spese per lo stesso giudizio.

Si afferma che l’eccezione sollevata riguarda il divieto del bis in idem e concerne, appunto, la proposizione di due giudizi, dinanzi a giudici diversi, tra le stesse parti con lo stesso petitum e la stessa causa petendi in opposizione ad una procedura per obbligo da fare (quindi priva di atti esecutivi sino alle decisioni del g.e. ex art. 612 c.p.c.).

Deve preliminarmente rilevarsi che è stato depositato prima dell’odierna udienza rinuncia informale da parte del C. al presente giudizio: tale atto, indipendentemente dalla sua configurazione come atto di rinuncia, denota un’evidente sopravvenuta carenza di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso in esame (sul punto, Cass. n. 3245/2010).

In relazione alla natura e all’esito della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.