Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20093 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 maggio 2006, la Corte d’Appello di Palermo respingeva il gravame svolto da Poste italiane spa contro le sentenze di primo grado, riunite, che avevano dichiarato inefficaci i licenziamenti intimati a C.V. e C.F. P. da Poste italiane s.p.a. nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, con condanna al pagamento delle differenze retributive dalla data del recesso, oltre rivalutazione ed interessi.

2. La Corte territoriale riteneva:

– tempestiva l’impugnazione avvenuta entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, non essendo decorso il termine breve dalla notifica in forma esecutiva della sentenza;

– la comunicazione di avvio della procedura alle OO.SS., recante il solo prospetto delle eccedenze, articolate per regione ed aree di inquadramento, in cui peraltro non si dava atto della dicotomia tra personale tecnico e personale amministrativo-gestionale, non corredata analiticamente dei profili professionali esemplificativi del personale inquadrato nelle quattro aree;

– l’indicazione delle eccedenze/esuberi articolata solo per regioni, non rispettosa della lettera della legge, onde l’inidoneità della comunicazione ai fini previsti dalla norma;

– assorbiti gli altri motivi di gravame.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. C. V. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. C. F.P. è rimasto intimato.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2, 3 e 12, art. 5, comma 3, e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Censura la sentenza impugnata con riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dalla cit. L. n. 223, art. 4, comma 3, e formula il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se, avuto riguardo alle dimensioni dell’azienda che procede al licenziamento collettivo e all’avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, sia rispettata la norma contenuta nella cit. L. n. 223, art. 4, comma 3 e il riferimento al comprensorio regionale, indicando per ciascuno l’area di appartenenza, corrisponda ad indicare la collocazione aziendale ed il profilo dei medesimi, tenuto conto del criterio di scelta adottato (la pensionabilità), del contenuto delle preventive comunicazioni al sindacato, della fungibilità di mansioni all’interno della medesima area contrattuale.

5. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile per non essere le plurime censure in esso enunciate sorrette da specifici quesiti.

Invero, la funzione propria del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009). Il quesito deve investire la ratio deadendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009) e corrispondere alle censure formulate nell’illustrazione del motivo).

6. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. e nullità della sentenza su un punto un punto decisivo della controversia, per aver la Corte omesso di pronunziarsi sul motivo di gravame della società ritenuto assorbito, relativo al motivo di ricorso accolto dal primo giudice per violazione della cit.

L. n. 223, art. 4, comma 9, relativo alla mancanza, nella comunicazione conclusiva del procedimento, delle modalità di applicazione del criterio di scelta adottato. L’illustrazione del motivo si conclude con il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se il Giudice di appello abbia l’obbligo di pronunziarsi, ex artt. 112, 342, 434 c.p.c., formulando espressa motivazione su tutti i motivi di appello ritualmente proposti.

7. Anche questo motivo è inammissibile. Invero, la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione ob relationem resa in modalità difforme da quella consentita, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato, come nella specie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) o n. 5), anzichè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso è inammissibile.

8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di C.V.. Nulla sulle spese in favore di C. F.P. rimasto intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte costituita, liquidate in Euro 50,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla sulle spese in favore di C. rimasto intimato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23689

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28.10.2010 il Tribunale di Milano in veste di giudice del riesame, rigettava il ricorso di P.D., destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all’art. 575 c.p., commesso il 6.6.2010, ai danni di B.R., colpita con un ferro da stiro e con un coltello, all’interno della sua abitazione. Secondo il Tribunale, il quadro indiziario era connotato da gravità, in quanto muoveva dal dato della sicura presenza dell’imputato sul luogo del delitto (in ragione della rilevazione di impronta papillare dell’imputato sul lato interno della porta d’ingresso dell’appartamento della vittima), presenza ammessa dallo stesso interessato, ancorchè alternativamente spiegata. L’imputato era amico del figlio adottivo della vittima A.A. ed era suo fornitore di sostanza stupefacente.

Lo stesso P. aveva ammesso che la B. aveva minacciato di denunciarlo, con il che assumeva di essersi recato dalla donna per comunicarle che non avrebbe più venduto hashish al figlio e di averla trovata in una pozza di sangue. Gli investigatori accertavano che l’unico cassetto che era stato aperto dall’omicida era quello in cui il giovane A. era solito deporre lo stupefacente e che era noto come luogo di custodia della sostanza, anche al P..

Veniva ritenuta non plausibile la versione dell’imputato, poichè non si spiegava ragionevolmente perchè mai avesse dovuto andare a confermare alla vittima la sua volontà di desistere dal rifornire di stupefacente l’ A., tra l’altro forzando la serratura per entrare, visto che a suo dire non gli venne aperto; veniva poi ritenuta non accettabile la tesi che egli si sarebbe trovato sul luogo del delitto ad omicidio concluso, mentre veniva ritenuto di peso il movente che avrebbe spinto l’imputato ad uccidere. In conclusione, il tribunale riteneva che il quadro indiziario, seppure ancora incompleto, andava ritenuto dotato di più che qualificata probabilità di colpevolezza.

Per quanto riguarda il profilo cautelare, il tribunale assumeva che le modalità del fatto particolarmente allarmanti, la circostanza che l’imputato operasse nel mondo del commercio dello stupefacente, la sua indole proclive alla violenza e incapace all’autocontrollo, confermavano la sussistenza di esigenze di prevenzione sociale, poichè proprio l’assenza di capacità a contenersi portava ad escludere l’adeguatezza di altre misure di minore rigore.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre:

2.1. carenza ed illogicità della motivazione, in relazione al periculum cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c): il tribunale avrebbe ravvisato il profilo cautelare, legando la sussistenza di un pericolo di reiterazione ad una suggestiva ricostruzione dell’episodio, più che ad una fredda e distaccata analisi degli elementi di indagine, sia positivi che negativi. La ricostruzione sarebbe carente perchè trascura di affrontare il problema dell’assenza di impronte, non solo sull’arma del delitto, ma anche sui mobili e sul cassetto della scrivania. Lacuna questa che inficerebbe l’impianto logico motivazionale.

2.2 illegittimità della presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione all’art. 575 cod. pen.: viene contestato il contenuto dell’art. 275 c.p.p., comma 3 nella parte in cui introduce una presunzione di pericolosità sociale in relazione al titolo di reato, fronteggiabile solo con il carcere, senza fare salva l’ipotesi che possano essere acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze possono essere soddisfatte con altre misure. Sul punto viene quindi chiesto che si sollevi la questione di legittimità costituzionale della norma.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi degli elementi indiziari e sulla loro coordinazione (impronta papillare sulla porta interna dell’appartamento locus commissi delicti, rapporti tra il P. e il figlio della vittima, volontà manifestata dalla vittima di denunciare il P. come spacciatore di droga), in un quadro interpretativo alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che detti elementi sono stati ritenuti conducenti con elevato grado di probabilità alla persona del P., quale autore dell’omicidio in danno di B.R..

La doglianza sull’intervenuto provvedimento di fermo – in assenza di pericolo di fuga -, seguito alla caducazione di una prima misura cautelare non è avanzabile, in quanto come ha già osservato il tribunale, il fermo è atto che ha una sua autonomia rispetto all’ordinanza custodiale.

Quanto al quadro cautelare che ha giustificato la misura privativa della libertà personale, va detto che il tribunale ha messo in evidenza la gravità del reato, denotante la furia selvaggia con cui la donna fu aggredita: è stato sottolineato che la stessa fu colpita con due coltellate alla gola ed otto ferite alla testa, che le vennero inferte escoriazioni in varie parti del corpo, che le fu fratturato l’indice della mano destra e le vennero staccate una falange del dito medio e la parte superiore dell’orecchio destro. I segni obiettivi lasciati sul suo corpo portavano a connotare l’autore dell’aggressione come un soggetto violento, privo di autocontrollo.

Il tutto aggravato dal fatto che lo stesso operava nell’illecito commercio dello stupefacente ed in ipotesi d’accusa si sarebbe determinato a massacrare la madre del suo cliente, pur di evitare di essere denunciato per traffico di stupefacente. Il quadro veniva ritenuto assolutamente deponente per la sussistenza di gravissime esigenze social preventive che a prescindere dai limiti imposti dall’art. 273 c.p.p., comma 3 (medio tempore dichiarati non conformi ai precetti costituzionali), portava a ritenere come unica misura adeguata quella più rigorosa, attesa la probabilità di reiterazione di condotte delittuose, anche in ragione della mancanza di autocontrollo manifestata, correlata al consumo di cocaina. La valutazione operata si profila assolutamente rigorosa, aderente ai dati di fatto e rispettosa del dato normativo.

Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

La cancelleria dovrà trasmettere copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000, 00 alla cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25724

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 luglio 2010, la Corte d’Appello di Firenze, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale l’appellante S.R. era stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti al capo A (furto aggravato di ciclomotore ai danni di P.A.; rapina impropria di autovettura in danno di G.R.); era stato assolto dai residui reati di calunnia e tentata estorsione ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di due anni due mesi di reclusione e quattrocento euro di multa.

La Corte territoriale riteneva infondato l’unico motivo di appello con il quale si instava per la derubricazione del delitto di rapina Impropria nel delitto di furto, al rilievo che l’imputato consapevolmente, dopo essersi impossessato del veicolo del G., aveva trascinato quest’ultimo, che si era aggrappato al finestrino nel tentativo di indurre il conducente a fermarsi, per alcuni metri. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione degli artt. 624 e 625 c.p. perchè è stata la persona offesa ex post ad aggrapparsi all’autovettura senza che nessuna manovra tesa ad impedire tale condotta sia stata posta in essere dall’imputato; – omessa motivazione sul punto relativo all’idoneo utilizzo della violenza da parte dell’agente per assicurarsi il provento del furto, ulteriore rispetto all’energia dinamica normalmente utilizzata per la fuga.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perchè entrambi criticano la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza di condotta violenza ai danni del proprietario del veicolo, sono infondati.

Va invero ribadito che "ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l’impunità all’agente. La violenza consiste nell’estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all’offesa. Nel caso di fuga, bisogna verificare, quindi, se non sono stati travalicati i limiti normali di uso dell’autoveicolo ovvero se sono state attuate manovre dirette ad ostacolare l’attività di persone con incombente minaccia alla loro incolumità" (fattispecie di violenza al derubato che nel tentativo di ostacolare la fuga dell’autore del furto del veicolo si era i aggrappato allo sportello per togliere le chiavi dal cruscotto ed era perciò caduto sul selciato in seguito alla brusca partenza del ladro; Cass. Sez. 2, 27.11.1989-3.4.1990 n. 4761)".

Nel caso in esame i giudici di merito hanno compiutamente giustificato il convincimento della piena consapevolezza da parte dell’imputato di servirsi del mezzo alla cui guida si era posto per usare violenza ai danni della persona offesa, che stava tentando di tornare in possesso dell’autovettura.

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-12-2011, n. 25901

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che P.A. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 2 luglio 2009 che ha respinto la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001;

letto il controricorso del Ministero dell’economia;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.

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