Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4726 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor A. R. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio emesso dal Preside dell’Istituto magistrale di Avezzano in data 26 gennaio 1996 e del successivo decreto, in data 31 gennaio 1996, del Direttore generale dell’Istruzione classica, scientifica e magistrale, di convalida della disposta sospensione cautelare facoltativa.

2. L’appellante lamenta la violazione del termine di 40 giorni, stabilito dell’art. 92 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, entro il quale debbono essere contestati gli addebiti disciplinari. Sostiene, in particolare, che il termine di 40 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare dovrebbe essere fatto decorrere non (come ha ritenuto il Tribunale amministrativo regionale) dal 2 febbraio 1996 (data di convalida della sospensione facoltativa da parte del Ministero), ma dal giorno 24 gennaio 1996 (data del provvedimento di sospensione, avente oggetto immediato, adottato in via d’urgenza del Preside dell’Istituto magistrale).

3. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’atto di contestazione degli addebiti abbia natura recettizia e, quindi, acquisti efficacia solo al momento dell’effettiva conoscenza, che nel caso di specie sarebbe avvenuta in data 11 marzo 1996, con la conseguenza che l’intempestiva comunicazione della contestazione determinerebbe in ogni caso l’inefficacia del provvedimento di sospensione.

4- L’appello non merita accoglimento.

5. Risulta, in primo luogo, dirimente la considerazione secondo cui la comunicazione dell’atto di contestazione degli addebiti si è perfezionata per l’Amministrazione in data 4 marzo 1996, data nella quale l’atto di contestazione è stato consegnato all’ufficio postale per la successiva spedizione postale.

Deve, infatti, ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie il principio, oggi espressamente sancito per le notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta dall’art. 149 Cod. proc. civ. – e già espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze 26 novembre 2002, n. 477 e 23 gennaio 2004, n. 28 – secondo cui per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna all’ufficiale postale. Tale principio si applica anche alla comunicazione dell’atto di contestazione della violazione disciplinare in quanto anche in questo caso viene in rilievo l’esigenza di conciliare le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Il fatto che il ricorrente abbia ritirato il plico solo in data 11 marzo 1996 non può assumere alcun rilievo, in quanto altrimenti si darebbe la possibilità al destinatario del procedimento disciplinare di far scadere il termine per la contestazione degli addebiti semplicemente non presentandosi a ritirare la raccomandata.

6. Inoltre, va ancora rilevato che il dies a quo del termine per la contestazione degli addebiti è, nella presente fattispecie, iniziato a decorrere non, come sostiene il ricorrente, il 26 gennaio 1996 (data del provvedimento di sospensione adottato in via d’urgenza del preside dell’Istituto magistrale), ma il 2 febbraio 1996 (data della convalida da parte del Ministero): è, infatti, il Ministero che, in quanto titolare del potere disciplinare, deve procedere alla contestazione degli addebiti, con la conseguenza che il termine può decorrere solo a partire da quando lo stesso Ministero sia venuto a conoscenza della violazione disciplinare.

7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 26-08-2011, n. 32906

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione R.R. e C. N. (madre e figlia) rispettivamente imputata e persona offesa nei procedimenti penali riuniti che avevano visto la prima, per l’appunto, accusata di avere cagionato al fratello Re.Re., durante una discussione in famiglia su interessi economici comuni, lesioni personali volontarie lievi altresì offendendolo, nell’ottobre 2005 e la seconda invece, vittima della condotta penalmente rilevante dello zio R.S. che l’aveva, nelle stesse circostanze, colpita con pugni e ingiuriata.

Occorre precisare – per la esatta ricostruzione della vicenda – che nello stesso processo R.R. era anche persona offesa di altra fattispecie di lesioni volontarie addebitata al fratello R. S..

Oggetto del ricorso per cassazione è la sentenza del Tribunale di Piacenza in data 23 ottobre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado che aveva condannato R.R. alla pena di 500,00 Euro di multa e al risarcimento del danno nonchè R. S. alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, dichiarando in quest’ultimo caso compensate le spese sostenute dalle costituite parti civili R.R. e C.N..

Deduce:

R.R..

1) la violazione dell’art. 336 c.p.p. mancando in atti una valida querela del R.S.;

2) il vizio di motivazione relativamente alla contestazione di lesioni personali. Era mancata la valutazione sulla dedotta inattendibilità della unica teste a carico della prevenuta, ossia G.F., moglie della persona offesa R.S. che, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva reso dichiarazioni tra loro non collimanti quando aveva deposto dinanzi alla PG in sede di indagini preliminari e quando successivamente era stata chiamata svolgere l’ufficio di testimone dinanzi al Tribunale;

3) il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell’art. 594 c.p..

La persona offesa da un lato e la moglie G. avevano riferito frasi ingiuriose diverse, attribuendole alla ricorrente, con conseguente dubbio sulla effettiva consistenza della condotta tenuta dalla imputata;

4) il vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di lesioni.

Dovendosi prendere atto della insufficienza delle prove orali, residuava la prova documentale (certificazione medica) che però attestava la rilevazione di lesioni ma non anche la loro eziologia;

C..

Il vizio di motivazione sulla ritenuta necessità di dichiarare compensate le spese di costituzione di parte civile.

I ricorsi sono inammissibili.

Tale, in primo luogo, deve dichiararsi il gravame proposto dalla parte civile C. la quale ha redatto personalmente l’atto senza avvalersi di un difensore iscritto nell’apposito albo con la conseguenza che il relativo ricorso risulta proposto da soggetto non legittimato.

Hanno posto in evidenza le Sezioni unite di questa Corte che la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo. (Sez. U, Sentenza n. 24 del 16/12/1998 Cc. (dep. 19/01/1999 ) Rv. 212076).

Inammissibile deve dichiararsi anche il ricorso di R.R..

Il primo motivo è tale perchè rappresenta la mera riproposizione del corrispondente motivo di appello, già fondatamente rigettato dal giudice di secondo grado con motivazione che la parte critica del tutto genericamente.

Invero il Tribunale aveva bene osservato che non solo è versato nel processo un atto recante la intestazione di denuncia querela e quindi chiaramente indicativo della natura dell’atto sottoscritto dal R. S..

In più lo stesso Tribunale ha dato atto che, se mai ce ne fosse stato bisogno, la parte ha confermato e reiterato la manifestazione di volontà di perseguimento penale della R.R. recandosi a sottoscrivere il verbale di ratifica dell’atto querelatorio.

E’ noto che la giurisprudenza ha ritenuto corretta ed anzi doverosa la interpretazione del comportamento della persona offesa anche successivo alla presentazione dell’atto di querela osservando che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, nè deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali.

E’ sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (Rv. 218329).

Tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perchè o affetti dal vizio di quello appena illustrato (mera ripetizione di analogo motivo di appello già motivatamente disatteso) o manifestamente infondati.

Sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni della teste a carico G., il Tribunale ha bene posto in evidenza che la doglianza dell’appellante si basava su una circostanza non apprezzabile dal giudice.

E cioè sul fatto che la teste avrebbe reso dichiarazioni non collimanti durante la fase delle indagini preliminari e in dibattimento.

Una simile dissonanza però può essere fatta valere dinanzi al giudice, che di regola non conosce gli atti delle indagini preliminari, solo attraverso la procedura della contestazione al teste e la utilizzazione del verbale delle dichiarazioni difformi al solo fine di valutare la attendibilità del dichiarante.

Essendo mancata la contestazione, la difformità non era apprezzabile e tale rilevazione ineccepibile del Tribunale non è stata contestata dalla parte che si è limitata a riprodurre il motivo di appello.

In tal modo confezionando un motivo di ricorso generico.

Manifestamente infondata risulta dunque la doglianza sulla insufficienza delle prove elencate a sostegno della ipotesi accusatoria posto che il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, quelle conformi della teste G. (la quale è stata ritenuta particolarmente credibile anche perchè ha prospettato una ricostruzione del fatti che ha comportato anche la condanna del marito per il reato di lesioni volontarie) e la certificazione medica: questa non può dirsi dunque a valenza dimostrativa dubbia posto che le lesioni in essa documentate sono state attribuite alla imputata sulla base delle altre prove dichiarative menzionate.

Quanto alla fattispecie di ingiurie il giudice ha bene argomentato sulla convergenza delle dichiarazioni di due fonti testimoniali a proposito della natura offensiva delle espressioni utilizzate dalla imputata nei confronti del fratello.

Il fatto che le espressioni riportate dalla teste G. sembrino non collimare esattamente con quelle riferite dalla persona offesa non inficia la attendibilità della teste che, al di là della esatta riproduzione della frase offensiva sentita pronunciare, ha ribadito tale natura della dichiarazione utilizzata.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuna ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34947 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 18 febbraio 2011, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a due sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Appello di Salerno e da quella di Potenza per condotte delittuose riconducibili ai reati di violenza privata e lesioni gravi, entrambi aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ed al reato di associazione maliosa, condotte consumate, le prime, il (OMISSIS), propone ricorso per cassazione D. N.M., con l’assistenza dei suoi difensori di fiducia, denunciando violazione degli artt. 671 ed 81 c.p. e illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente delibato la istanza rivolta dal detenuto, dappoichè ignorata la circostanza di fatto che i reati di cui alle due sentenze costituivano la integrazione del programma criminale dell’associazione malavitosa Scarcia, come provato altresì dalla contestazione in entrambe dell’aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

La stessa imputazione del reato di violenza privata, osservano ancora i difensori, descrive chiaramente una condotta in concorso tra il D.N. ed i rappresentanti del clan Scarcia al fine di conservare il mantenimento del racket delle estorsioni nel territorio di Policoro e, con esso, assicurare la sopravvivenza del gruppo malavitoso.

Denuncia altresì la difesa ricorrente che il dato della distanza temporale delle condotte, erroneamente enfatizzato dal giudice di merito, non tiene conto che la contestazione del reato associativo è temporalmente aperta e che, nella fattispecie, essa risulta in permanenza fino alla sentenza di prime cure, resa nel 2000, eppertanto in un tempo comprensivo anche del reato scopo. Di qui l’insufficienza motivazionale dell’ordinanza impugnata e la violazione di legge nel mancato riconoscimento del vincolo invocato tra reato associativo e reato scopo.

2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità della doglianza.

Replicava ad essa la difesa istante con memoria difensiva nella quale rimarcava che in favore di N.B., concorrente negli stessi reati contestati al ricorrente, la medesima Corte di Appello di Salerno, in composizione identica per 2/3 a quella che ebbe a rigettare la domanda del D.N., ha applicato la disciplina di favore.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate, investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Quanto poi, in particolare, all’evocata relazione ai fini del presente giudizio tra reato associativo e reati mezzo, la continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti, ma il giudice deve valutare, volta per volta, l’esistenza o meno di tutti o alcuni degli indici rivelatori della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso. In particolare, in materia di reato associativo la continuazione coi reati fine deve essere valutata dal giudice di merito tramite una verifica puntuale del fatto che i sodali abbiano preventivamente individuato tali reati nelle loro linee essenziali prima della attuazione della condotta (Cass. Sez. 1, 17/11/2005, n. 46576).

E’ pertanto ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione (Cass. (Ord.), Sez. 1, 28/03/2006, n. 12639) ancorchè nelle loro linee essenziali, ricorrenti in tutte quelle condotte fine consumate per il mantenimento e la conservazione del sodalizio criminoso, dappoichè tale programmazione di intenti non poteva non essere assunta al momento di aderire al sodalizio stesso.

3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non rilevarsi che il giudice di merito, nel caso in esame, non abbia fatto di essi puntuale applicazione.

Ha in particolare travisato il giudice a quo il dato temporale, ritenendo commesso il reato scopo nel 1997, quattro anni dopo quello associativo, ed omettendo di considerare che la contestazione ex art. 416-bis c.p.p., atteso il carattere permanente di tale reato, è giunta fino alla pronuncia di prime cure, resa nel 2000. Ha omesso, inoltre, il giudice territoriale la valutazione puntuale delle contestazioni di reato ed il palese riferimento della condotta fine, come innanzi giudicata, all’operatività del gruppo Scarda, condotta della quale dovrà motivatamente valutare, in piena libertà di giudizio, il nesso strumentale di conservazione e rafforzamento dell’associazione malavitosa stessa, a tal fine considerando, altresì, l’aggravante comunemente contestata.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3883 Rovina e difetti dell’immobile

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Svolgimento del processo

Po.Do., dante causa degli odierni resistenti, era proprietario del piano seminterrato di un edificio costruito dall’appaltatore P.P. in (OMISSIS).

P. era rimasto proprietario dell’area scoperta soprastante il seminterrato, area utilizzata per il parcheggio e transito di automezzi.

La controversia concerne il risarcimento di danni derivati al seminterrato da infiltrazioni di acqua dal soffitto, addebitate dall’originario attore Po.Do. a difetti di costruzione dell’edificio sovrastante e dal resistente P. a normale usura, ferma comunque la prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1669 c.c..

E’ stato invece transatto il contenzioso relativo alla riparazione dei manufatti.

La causa veniva decisa una prima volta dalla Corte di appello di Bari nel 1999, dichiarando prescritta l’azione risarcitoria e tardiva l’eccezione di rinuncia alla prescrizione.

La Corte di Cassazione con sentenza 7411/03, ritenuta l’eccezione de qua sottratta al regime preclusivo delle eccezioni in senso stretto, annullava la sentenza del 1999, demandando alla Corte territoriale di rinvio il compito di stabilire se vi fosse stata effettiva rinuncia alla prescrizione.

La Corte di Bari in data 29 luglio 2005 accoglieva le ragioni degli eredi Po.; rigettava pertanto l’appello del P., a suo tempo condannato dal tribunale di Foggia al pagamento, in favore dell’attore, di circa L. undici milioni, con interessi e rivalutazione dal 1985.

P.P. il 22 marzo 2006 ha proposto ricorso per cassazione, sviluppato in tre motivi, resistito da controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 384 c.p.c.; artt. 1669 e 2937 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, nonchè vizi di motivazione. Parte ricorrente sostiene in primo luogo che la rinuncia alla prescrizione è stata desunta da dichiarazioni rese all’udienza del 23. 2. 1988 dal difensore, il quale ex art. 84 non può dismettere il diritto in contesa.

La censura è infondata, atteso che: la rinuncia a far valere la prescrizione dell’azione proposta "ex adverso" può′ essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poichè ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale, nell’adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico – giuridica ritenuta più′ confacente alla tutela del proprio cliente (Cass 5226/02).

Sotto altro profilo parte ricorrente deduce che la Corte di cassazione aveva chiesto di esaminare i comportamenti tenuti dal P., mentre la Corte di appello avrebbe solo esaminato "alcune proposizioni" contenute nella comparsa di risposta e nelle conclusioni.

Inoltre (pag. 12) deduce che vi sarebbe violazione dell’art. 2937 c.c. per assenza di fatti incompatibili con al volontà di valersi della prescrizione, tra i quali non sarebbe annoverabile il pagamento parziale del debito prescritto.

La doglianza non può essere accolta: l’insegnamento dominante di questa Corte è nel senso che il pagamento parziale del debito prescritto non costituisce di per sè solo rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui tale pagamento è avvenuto, ditalchè non è corretta la parziale lettura dei precedenti giurisprudenziali (Cass. 2267/01 e poi cfr.23746/07 ; 12624/11) proposta dal ricorso (cfr. pag. 13).

Consta pertanto che l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla rinuncia tacita alla prescrizione è accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.

Nella specie non sussiste nè la denunciata violazione di legge, nè il vizio di motivazione.

La Corte di appello, con congruo e logico ragionamento ha infatti tratto argomento sia dalla comparsa di risposta sia dalla comparsa conclusionale e ha valutato razionalmente, in un contesto che ha valutato complessivamente e che non può essere qui ripetuto, che la modifica delle posizioni difensive assunta dal P. dicendo di essere disposto a concorrere alla spesa per le riparazioni costituiva riconoscimento del diritto del Po. al risarcimento del danno, rafforzato, e non indebolito, dal tentativo di scaricare sui condomini la possibile corresponsabilità, tentativo velleitario trattandosi di responsabilità fatta valere ex art. 1669 c.c. e quindi incombente sull’appaltatore.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e ss. c.p.c., art. 1362 e ss. cod. civ. e vizi di motivazione.

Parte ricorrente ricorda che tra le parti era stata stipulata una scrittura che stabiliva di eseguire le opere necessarie alle riparazioni (testualmente; "le opere di cui al preventivo del 12/9/1988 dell’impresa Gentile"), senza pregiudizio degli atti di causa "e di ogni altro recìproco diritto o pretesa". La scrittura aggiungeva che le parti erano addivenute a ciò: "onde evitare l’ulteriore aggravarsi dello stato della copertura per cui è causa.

L’intera spesa sarà anticipata da Po.Do., salvo ripartirla come per legge e a meno che gli interessati non raggiungano una intesa in merito".

La Corte d’appello ha sottolineato come la scrittura facesse espressa salvezza della controversia (testualmente: "I signori … senza pregiudizio degli atti relativi alla lite tra loro pendente vanti il tribunale di Foggia g.i. dr. Testa, iscritta al n. 3347/84") e dei diritti contesi.

Ha ritenuto che ciò significasse che vi era stato accordo solo sull’esecuzione dei lavori più urgenti, ma che non era cessata la materia del contendere su chi dovesse sopportare la spesa. Parte ricorrente contesta questa lettura e sostiene che le parti volevano invece definire transattivamente il contrasto nel senso che Po. pagasse la spesa e non solo che la anticipasse, salvo ulteriori intese.

Il P. afferma quindi che l’inciso relativo alla causa pendente era una mera clausola di stile "diretta a consentire la prosecuzione del giudizio" ove l’accordo non avesse avuto piena esecuzione; che l’interpretazione accolta dalla Corte di merito sarebbe contraria a buona fede, presupponendo la volontà di proseguire la lite; che l’eventuale ambiguità dell’atto doveva portare a interpretazione nel senso che le parti avessero voluto concludere con esso la controversia.

Il Collegio reputa apodittica e del tutto infondata questa prospettazione.

Il chiaro tenore letterale della scrittura; la coerenza del richiamo alla futura allocazione definitiva della spesa come per legge (cioè come sarebbe risultato all’esito del giudizio) con la espressa volontà di far salva la pendenza della lite espressamente menzionata con specifici elementi, a riprova della formulazione non di stile -;

l’intento ovvio, ben individuato dalla sentenza impugnata, di evitare "l’ulteriore degrado della situazione" rendono palese la congruità, correttezza e incensurabilità in questa sede della interpretazione, al lume di tutti i criteri normativi di interpretazione dei contratti e dell’interna coerenza della motivazione.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 c.c. e tutti i possibili vizi di motivazione per criticare il convincimento della Corte di merito, secondo la quale gli inconvenienti lamentati dal Po. erano da ascrivere a difetti strutturali imputabili al P..

Si sostiene che la sentenza non avrebbe accertato il titolo di imputabilità e il nesso di causalità, indispensabili ai fini dell’affermazione di responsabilità extracontrattuale in relazione alle norme citate.

Anche questa doglianza non merita accoglimento.

Essa fa leva sulla stessa consulenza le cui conclusioni sono poste a base della decisione impugnata per sostenere che le infiltrazioni derivavano da usura del manto e non da vizi di costruzione.

Invoca inoltre le deduzioni alla ctu depositate il 15/4/1986, ma ne riporta testualmente in ricorso tre sole righe, insufficienti al fine di far comprendere da quale risultanza di fatto, acquisita al giudizio, il consulente di parte abbia tratto l’opinione che sia stato il Po. – con le opere da lui eseguite – a causare le infiltrazioni.

Trattasi quindi di considerazioni non decisive, a fronte dell’argomentato giudizio di fatto reso, con ineccepibile logica concludenza, dalla Corte di appello, secondo la quale le opere interne del Po. non hanno riguardato la struttura, eseguita dal convenuto, cui sono da ricondurre gli inconvenienti lamentati e i danni conseguenti, spiegazione che da conto di tutti gli elementi che compongono il paradigma della normativa applicata. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del modesto valore della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.600 per onorari, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.