Cass. pen., sez. I 17-07-2008 (11-07-2008), n. 29959 Revoca di indulto precedentemente concesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2008 il Tribunale di Lagonegro revocava il beneficio dell’indulto concesso a G.B. dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 21 agosto 2006 nella misura di giorni quindici di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, relativamente al provvedimento di cumulo emesso il 28 aprile 2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, avendo G. commesso il (OMISSIS) il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro diciottomila di multa.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, G., il quale lamenta erronea interpretazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3 e carenza della motivazione, non potendo la sentenza di patteggiamento costituire presupposto per la revoca dell’indulto in precedenza concesso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
La sentenza di applicazione concordata della pena (art, 444 c.p.p.), essendo equiparata, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna (Cass. Sez. Un. 23 maggio 2006, n. 17781, rv. 233518) ben può costituire titolo idoneo per la revoca di diritto dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, qualora colui che ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge, un delitto non colposo per il quale gli venga inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni.
Alla luce dell’interpretazione logico-sistematica dell’art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, il suddetto principio ha una valenza generale e più ampia rispetto alla specifica fattispecie (revoca di diritto della sospensione condizionale della pena) con riferimento ala quale è stato enunciato e trova, quindi, applicazione anche in materia di revoca di diritto del beneficio dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, esente dai vizi denunziati, avendo correttamente proceduto alla revoca di diritto del beneficio dell’indulto – concesso G.B. dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 21 agosto 2006 nella misura di giorni quindici di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, relativamente al provvedimento di cumulo emesso il 28 aprile 2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari – in conseguenza della commissione, da parte di G., il 14 settembre 2007, del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro diciottomila di multa.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 30205 del 2011 Sconto pieno della pena al boss mafioso pentito

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Ritenuto in fatto

(…) ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 26 novembre 2009 della Corte di appello di Palermo la quale, in parziale riforma della sentenza 20 febbraio 2009 del Giudice dell’udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, in data 20 febbraio 2009, riconosciuta al (…) la circostanza attenuante dl cui all’art. 62 n. 6 c.p. ha per lui ridotta la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto per il reato di cui all’art. 411 cod. pen.
La sua posizione, collegata a quella dei coimputati già giudicati con sentenza 19 maggio 2011 di
questa sezione, era stata stralciata per difetto di notifica.
1.) lI capo di imputazione sub 8.
(…) e (…) (gli ultimi tre già giudicati sono accusati al capo B) del reato di occultamento di cadavere aggravato in concorso (artt. 110, 112 n.1 e 2, 51 n.2, 411 cp., 7 Dl. 152/91 e 61 n.6 c.p.), per avere in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, distrutto, soppresso e comunque occultato il cadavere di (…) al fine di occultare il reato di omicidio del capo A, e comunque di conseguire ed assicurarsi l’impunità dallo stesso. In Palermo l’ 11 gennaio 2006.
2.) la sentenza 20 febbraio 2009 del G.U.P. del Tribunale di Palermo.
Il G.U.P. ha dichiarato i (…) responsabili del reato di cui all’art. 411 cod. pen. esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.6 c.p.
La conclusione di colpevolezza, per il reato di occultamento di cadavere, di (…) e (…) è stata ottenuta valorizzando:
a) le dichiarazioni auto ed etero (nei confronti di accusatorie rese da (…) con l’indicazione del luogo In cui il cadavere del era stato sepolto;
b) la presenza, nel luogo indicato dal (…) di (…) alla guida di un escavatore;
c) la testimonianza di (…) , figlio del proprietario del fondo, sulla presenza del (…) in quel luogo;
d) il rinvenimento del cadavere seppellito nel fondo indicato dal (…) e (…) nel quale era stato sorpreso il (…).
Il G.U.P. ha ritenuto l’aggravante della premeditazione e quella della finalità di favorire l’associazione mafiosa, mentre ha esclusa l’aggravante dell’art. 61 n. 6 c.p. dato che all’epoca dei fatti nessuno degli imputati si trovava in stato di latitanza.
3) i motivi di appello e la motivazione della sentenza della Corte di appello di Palermo.
A seguito di appello del (…) la corte distrettuale, riconosciuta all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., ha per lui ridotta la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto per il reato di cui all’art. 411 cod. pen.
I tre diversi motivi di gravame proposti in appello dalla difesa del (…) hanno avuto la risposta diversificata che segue.
Col primo motivo di appello l’imputato ha dedotto che il fatto contestato al capo b) avrebbe dovuto essere qualificato sub art. 412 c.p. e non già sub art. 411 c.p. poiché egli aveva soltanto occultato il cadavere e non già soppresso o distrutto lo stesso, tanto che questo era stato, poi, rinvenuto proprio su indicazione dell’appellante.
Il motivo è stato ritenuto infondato in relazione alla definitività e non precarietà del seppellimento del cadavere in (…) allora effettuato.
Col secondo motivo di appello il (…) ha chiesto la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. per essersi adoperato, non soltanto per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione dei suoi autori, ma, altresì, per restituire ai propri cari le spoglie mortali della vittima e, quindi, in sostanza, per avere posto in essere una condotta riparatoria rispetto a quella dell’occultamento del cadavere.
Il motivo è stato accolto con conseguente riduzione della sanzione finale.
Col terzo motivo di appello, il (…) ha argomentato affinché la già riconosciuta circostanza attenuante della collaborazione fosse applicata nella sua massima estensione possibile, determinando la pena in prossimità del minimo edittale. Inoltre, in sede di discussione, all’udienza del 5 novembre 2009, la difesa dell’appellante, a proposito del terzo motivo ha evidenziato che nella sentenza impugnata non risulta indicata la pena base prima della riduzione ex art. 8 legge_203_1991.
Il motivo non è stato accolto.
La corte distrettuale, in relazione a tali due ultime doglianze, ha convenuto che tale indicazione manca, essendosi il primo giudice limitato a specificare la misura della pena base già “determinata in forza della diminuente di cui all’art. 8 D.L. 152/91 (v. pag. 73 della sentenza impugnata), ma ha ritenuto di poter sanare tale carenza individuando la pena base prima della riduzione per la circostanza attenuante della collaborazione nella misura di anni sei di reclusione.
Ciò è stato operato avuto riguardo all’estrema gravità del comportamento, desunta dal contesto mafioso in cui si è verificato il fatto e, quindi, dalla conseguente intensità del dolo, e della capacità a delinquere del colpevole, desunta dalla finalità della condotta riconducibile al cosiddetto fenomeno della “lupara bianca” (caratterizzato dall’intendimento di lasciare nel dubbio persino i familiari sull’effettivo destino della vittima) e dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato, svolte nel segno dell’appartenenza consapevole ad una delle più pericolose realtà criminali quale è “cosa nostra” in Sicilia.
E’ stata quindi valutata congrua la diminuzione della pena base nella misura di un terzo per la collaborazione con la Giustizia e, quindi, sino alla misura di anni quattro dl reclusione indicata dal primo giudice.
Una volta riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista per l’ipotesi della dissociazione attuosa, infatti -prosegue la gravata sentenza- il giudice, al fine di rideterminare la pena da irrogare nell’ambito dei limiti previsti (riduzione da un terzo alla metà), deve, comunque, fare riferimento, non soltanto all’entità (sotto i profili della decisività e concretezza) dell’apporto collaborativo fornito dal reo, ma anche, nel contempo, ai criteri, stabiliti dall’art. 133 c.p., che, in via generale, devono sempre regolare l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice medesimo dall’art. 132 c.p. allorché si accinge ad applicare la pena.
Ed a tali criteri, secondo il giudice distrettuale, avrebbe fatto correttamente riferimento il primo giudice laddove, accanto alla rilevanza del contributo collaborativo del (…), ha ricordato “la capacità a di delinquere obiettivamente manifestata dall’imputato” (v. pag. 69 della sentenza Impugnata).
Ora, alla stregua dei parametri di cui alI’art. 133 c.p., la corte distrettuale ha ritenuto congrua l’applicazione concreta della circostanza attenuante nella misura di un terzo e non nella riduzione pari alla metà.
Osserva ancora la Corte di assise d’appello che, partendo dalla predetta misura di anni quattro di reclusione, la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche è stata determinata dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione, misura pressoché prossima a quella massima (pari ad anno uno e mesi quattro di reclusione).
Anche tale misura, determinata dal primo giudice, è stata considerata congrua dalla corte distrettuale, dovendosi tenere conto, non soltanto della collaborazione dell’imputato per la quale è stata riconosciuta anche la circostanza attenuante speciale di cui alI’art. 8 D.L. n. 152/91, ma anche di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., con la conseguenza che, ai fini di limitare la diminuzione di pena sino alla sua massima estensione, non si sono trascurate le ricordate condizioni di vita anteatte del reo e, specificamente, il ruolo di rilievo (”reggente” della ‘famiglia” di (…) dallo stesso ricoperto nell’ambito dell’associazione mafiosa ‘cosa nostra”.
In conclusione la gravata sentenza ha valutato congrua, sia la misura della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, sia la pena, definita ‘complessivamente mite”, irrogata al (…), applicando peraltro l’ulteriore riduzione per la circostanza attenuante dell’art. 62 n. 6 c.p., riconosciuta appunto in appello, indicata in mesi tre di reclusione, avuto riguardo al fatto che la condotta del (…) ha soltanto attenuato ma non eliso le conseguenze del reato contestatogli (per le condizioni in cui le spoglie mortali del (…) sono state tenute per oltre due anni).
3.1) I motivi di ricorso del (…) e le ragioni della decisione della Corte di cassazione.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea applicazione della norma di cui all’art. 411. cod. pen. versandosi nella specie nella diversa e minore ipotesi dell’art. 412 cod. pen. posto che il cadavere, non soppresso, né distrutto, è stato restituito alla “pietas” dei familiari.
Il motivo è assolutamente privo di fondamento e scollegato dalla motivazione della corte distrettuale, in quanto ignora l’ampia e corretta argomentazione, proposta in modo lineare ed ineccepibile dalla corte distrettuale, la quale ha puntualmente tracciato gli elementi differenziali tra le due ipotesi dl reato, individuando le connotazioni della condotta e dei profili soggettivi che determinano l’inquadramento dei fatti nella condotta sanzionata dall’art. 411 cod. pen., senza che contro tali argomentazioni sia stata indicata alcuna valida, ragionevole e diversa argomentazione.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
Con un secondo motivo il (…) lamenta il mancato riconoscimento -nella massima estensione dell’attenuante speciale dell’art. 8 legge 203/91, nella specie realizzabile avuto riguardo alla entità, qualità, complessiva efficacia ed esiti della intrapresa collaborazione processuale.
Il motivo va accolto.
Come rilevato dal ricorrente, nella vicenda, è pacifico che la collaborazione processuale di (…) sia stata processualmente utile ed oggettivamente efficace per la ricostruzione dei profili di responsabilità dei concorrenti nel reato.
Peraltro, tale indiscutibile ed oggettiva qualità di apporto non ha trovato corrispondenza nella determinazione della pena.
La citata norma attenuativa speciale prevede per la sua concedibilità che il reo si sia dissociato dall’organizzazione criminale di appartenenza e che abbia reso alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni tali da permettere la ricostruzione del fatto di reato, nonché la individuazione degli autori dello stesso: realtà quest’ultima che è stata apprezzata dai giudici di merito -come già detto- in termini di valore, importanza e assoluta genuinità delle dichiarazioni collaborative rese da (…) nel presente, come in altri procedimenti.
Va in proposito rammentato, in adesione ad una recente e condivisibile decisione di questa stessa sezione, che la circostanza attenuante speciale “per la dissociazione”, di cui all’art. 8 legge n. 203 del 1991, si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all’associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, come invece avvenuto nella fattispecie, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione (Cass. pen. sez. 6, 10740/2011 Rv. 249373).
Il parametro di riferimento è quindi esclusivamente dato dal criterio della utilità obiettiva della collaborazione, prestata dal partecipe all’associazione dl tipo mafioso, senza mediazioni o temperamenti, in funzione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato.
La gravata sentenza va quindi annullata, limitatamente alla entità della diminuzione di pena, conseguente all’attenuante di cui all’art. 8 legge n. 203 del 1991, con rinvio per nuovo giudizio
sul punto ad altra sezione della Corte di assise d’appello di Palermo che si atterrà al principio di diritto dianzi affermato.
Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della diminuzione di pena conseguente all’attenuante dl cui aIl’art 8 legge n. 203 del 1991, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise d’appello di Palermo che si atterrà al principio di diritto dianzi affermato.
Rigetta nel resto il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 01.08.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 21-01-2011, n. 1897

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- L.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10 aprile 2009, che aveva confermato la condanna, pronunciata a suo carico in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Palermo, per il delitto pluriaggravato di partecipazione con ruolo direttivo all’associazione per delinquere di tipo mafioso nota come "Cosa Nostra".

La corte territoriale aveva motivato in particolare il suo convincimento circa la funzione di responsabile dell’articolazione territoriale di detto sodalizio, egemone nel territorio di Partitico, rivestita a suo avviso dal L..

La penale responsabilità del predetto era stata affermata sulla base di un compendio probatorio costituito dalle propalazioni della collaboratrice di giustizia V.G., che aveva riconosciuto il L. in una foto segnaletica indicandolo come " Z.T.";

da una serie di captazioni ambientali; dai risultati degli appostamenti delle Forze dell’Ordine; dal contenuto di due pizzini inviati da L.P.S. a P.B..

Particolare rilevanza era stata attribuita dalla sentenza impugnata al contenuto di una conversazione tra il L. e B.M., barbiere di fiducia del primo e suo amico, nel corso della quale l’odierno ricorrente garantiva che nessuno avrebbe infastidito due amici del predetto interlocutore che stavano per aprire un supermercato, ed erano preoccupati perchè figuri a loro noti passavano frequentemente davanti ai locali in allestimento; la conversazione era stata confermata dal B., che tuttavia aveva precisato di ignorare eventuali compromissioni mafiose del L..

Peraltro si legge in sentenza che il L. utilizzava sostanzialmente la barberia del B. come base operativa.

Deduce in ricorso il difensore dell’imputato:

a) vizi di illogicità, contraddittorietà e travisamento del fatto in cui sarebbe a suo avviso incorsa la corte territoriale, identificando sulla base di elementi di carattere congetturale, nell’attuale ricorrente lo " Z.T." o il " L." cui si faceva riferimento nelle intercettazioni e di cui aveva parlato la V.; sostiene infatti il ricorrente che altri poteva essere lo Z.T. e vi era altra persona denominata L., nè maggiori elementi di valutazione potevano a suo dire trarsi dai pizzini di cui s’è detto;

b) La violazione dell’art. 649 c.p.p., atteso che v’era stata già condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso consumato fino al 1999, e non v’era prova di reiterazione di comportamenti illeciti di analoga natura in periodo successivo;

c) Difetto di motivazione in ordine al ritenuto ruolo apicale del L., contestato con motivi di appello non adeguatamente scrutinati dalla corte territoriale.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Contrariamente infatti a quanto sostiene il ricorrente, la corte territoriale ha dato ampia contezza del suo convincimento, chiarendo come l’identificazione dell’imputato sia fondata su un coacervo di elementi probatori, costituiti non solo dalla dichiarazioni della G.V., ma anche da intercettazioni, dalle quali risultava che nel 2004, durante un periodo di assenza del capo- famiglia N.F., era stato proprio il L. a gestire gli affari relativi al territorio partinicese, nonchè da appostamenti delle forze dell’ordine, ed infine dal contenuto di due "pizzini" inviati da L.P.S. e P.B. nel (OMISSIS).

Gli stessi elementi testè menzionati valgono a dimostrare l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, risultando inconfutabilmente da essi come in periodo successivo al 1999 il ricorrente partecipasse ancora al sodalizio criminoso con funzione apicale, e del resto, come aveva correttamente ritenuto la corte territoriale, la condanna del 1999 aveva interrotto la permanenza.

Quanto al terzo motivo di ricorso, la corte territoriale ha dato contezza del ruolo apicale del L. sia illustrando gli elementi più su presi in esame, sia riferendo ampiamente del contenuto di intercettazioni telefoniche e captazioni ambientali che ne davano ampia dimostrazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-02-2011, n. 1077 Servizi pubblici

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Svolgimento del processo

La società ricorrente ha gestito, dal 1994, il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale del Comune di Castel Madama, attraverso la stipula di convenzioni con scadenza ultima fissata al 9 novembre 2009.

In ragione di ciò, l’amministrazione resistente, con deliberazione C.C. n. 5 del 12 febbraio 2010, ha deciso di gestire il servizio di che trattasi mediante l’utilizzo di risorse e personale dello stesso Comune (in particolare, per quanto riguarda l’attività operativa di gestione e quella di riscossione dei relativi canoni).

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, ha proposto impugnativa la società interessata chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo:

– violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 113 bis del D.lgs n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 bis del DL n. 112 del 2008; difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del principio del giusto procedimento e del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria e dei presupposti.

Il Comune resistente ha assunto la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva sul presupposto che si tratta di un servizio privo di rilevanza economica tale da consentire l’applicazione dell’art. 113 bis del D.lgs n. 267 del 2000.

Tale assunto è stato giustificato dal fatto che gli introiti derivanti da tale attività gestoria fossero di modestissima entità quando invece la giurisprudenza (contabile ed amministrativa) ha più volte affermato che la rilevanza economica di un servizio deve essere valutata in ragione del fatto che la gestione stessa genera una redditività ovvero tende ad assicurare un equilibrio tra costi e ricavi.

Nel caso di specie, proprio perché l’attività di che trattasi ha i caratteri della redditività tanto da assicurare in passato alla ricorrente un utile di gestione seppure modesto (a fronte di ricavi per euro 26.352,60, la ricorrente ha corrisposto un aggio al Comune di euro 18.151,67), alla fattispecie in esame deve applicarsi la disciplina di cui all’art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito in legge n. 133 del 2008) che non ammette, per i servizi a rilevanza economica, la gestione in economia da parte dell’ente interessato, bensì l’affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero ad una società interamente pubblica sulla base dei presupposti dell’in house providing.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castel Madama per resistere al ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.

La ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame mentre il Comune resistente, dopo aver richiamato ampia giurisprudenza sul punto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito (in particolare, sull’assunto che il servizio di che trattasi è privo di rilevanza economica con conseguente applicazione dell’art. 113 bis del D.lgs n. 267 del 2000).

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio è dell’avviso che la prospettazione della ricorrente non sia condivisibile.

L’articolo 113 bis del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che – con riguardo ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica – oltre all’affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali e società a capitale interamente pubblico (comma 1, lett. a, b, e c), "è consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1" (comma 2).

Come ha sottolineato il Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, proprio con riferimento ad un servizio di illuminazione votiva, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 552), nessuna norma obbliga gli enti locali a preferire la modalità dell’affidamento all’esterno rispetto a quella della gestione diretta, sempre che il servizio pubblico sia privo di rilevanza economica (sez. V, 04 maggio 2004, n. 2726).

Con riguardo al caso in esame – considerati i ridotti margini di profitto indicati dalla stessa ricorrente (contenuti nell’ordine di circa 7.000 euro) – non può dubitarsi che il servizio pubblico locale oggetto della deliberazione impugnata sia privo di rilevanza economica (cfr, sul concetto di rilevanza economica del servizio, Cons. St., sez. V, 10 settembre 2010, n. 6529).

Sicché, tenuto conto delle caratteristiche del servizio e delle sue modeste dimensioni, ben evidenziate nella motivazione della deliberazione impugnata, deve ritenersi che il Consiglio comunale, ai sensi della richiamata disposizione, avesse il potere di preferire la formula della gestione diretta rispetto a quella dell’affidamento a soggetti esterni all’amministrazione.

In effetti, come ha osservato il Consiglio di Stato nella decisione n. 552/2011, in un comune, come quello di specie, di non eccessiva grandezza, il servizio di illuminazione votiva cimiteriale richiede, di regola, l’impegno periodico di una persona (o al massimo due) e una spesa annua non rilevante. In un tale contesto, oltre tutto, il procedimento di indizione di una gara pubblica finirebbe per comportare un costo, in termini di impiego di risorse umane e strumentali, ben maggiore rispetto a quello conseguente alla gestione diretta del servizio.

2. In conclusione, il ricorso va respinto.

3. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti del giudizio, anche in considerazione delle oscillazioni registrate sul punto nella giurisprudenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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