Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16793 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.M. ha chiesto l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro con i quali era stata assunta dalla Montepaschi Serit spa per "far fronte ad eccezionali esigenze di lavoro a carattere straordinario e temporaneo per attività di notifica di atti esattoriali" per i periodi dal 24.10.1996 al 20.12.1996 e dal 25.2.197 al 22.4.1997.

Il Tribunale di Marsala ha accolto la domanda con decisione che è stata riformata dalla Corte di Appello di Palermo, che, accogliendo l’appello proposto dalla società, ha respinto l’originaria domanda, ritenendo che l’apposizione del termine fosse giustificata dalla clausola del contratto collettivo aziendale, che prevedeva la possibilità di assunzioni a termine di un determinato numero di dipendenti da adibire alla notifica degli atti di riscossione anche per periodi di tempo diversi da quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e che la clausola del contratto collettivo nazionale (art. 27), secondo cui le assunzioni a tempo determinato potevano essere disposte entro il limite massimo del 100% del personale in servizio presso ciascuna concessione, doveva essere interpretata nel senso che tale percentuale andava calcolata con riferimento al numero complessivo dei dipendenti in servizio presso le singole strutture, e non con riferimento ai soli messi notificatori in servizio presso le stesse strutture.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione I.M. affidandosi a cinque motivi di ricorso cui resiste con controricorso la Serit Sicilia spa (già Montepaschi Serit spa).

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 1 chiedendo a questa Corte di stabilire "se la contrattazione collettiva a livello aziendale, su rinvio o ad integrazione della contrattazione collettiva nazionale o locale, possa individuare o regolare ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962 – di apposizione del termine finale al contratto di lavoro, ovvero se la ridotta forza negoziale delle oo.ss. renda inidoneo tale livello di contrattazione ad assicurare la salvaguardia contro gli abusi del precariato". 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e L. n. 56 del 1987, art. 23 chiedendo a questa Corte di stabilire "se gli accordi aziendali per introdurre ipotesi di assunzione a termine diverse da quelle di legge debbano essere sottoscritti da tutte le oo.ss. firmatarie del ccnl, e debbano essere sufficientemente determinati e precisi nell’individuare la durata e la quantità delle assunzioni consentite". 3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione o la falsa applicazione della L. n. 230/62, art. 3, artt. 2697, 2729 c.c., art. 116 c.p.c., artt. 26 e 27 ccnl 1995 dipendenti delle aziende concessionarie per la riscossione, chiedendo alla Corte di stabilire "se il ccnl o gli accordi aziendali, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 siano di per sè prova sufficiente della sussistenza delle circostanze legittimanti l’assunzione di lavoratori precari". 4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, L. n. 56 del 1987, art. 23, artt. 26 e 27 ccnl 1995 dipendenti delle aziende concessionarie per la riscossione, chiedendo alla Corte di stabilire "se il limite percentuale alle assunzioni di messi notificatori straordinari fissato dal ccnl 1995 aziende di concessione sia riferito all’intero personale aziendale ovvero soltanto a quello addetto all’attività di notifica, e se tale percentuale possa essere derogata da accordi di livello aziendale sottoscritti da alcune e non tutte le oo.ss.". 5.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione a tutti i punti sopra indicati.

6.- Il quesito di cui al primo motivo deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 8317/2006, Cass. n. 7533/2006, Cass. n. 5793/2006, Cass. n. 5619/2006, Cass. sez. unite n. 4588/06), a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui la L. n. 56 del 1987, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Proprio perchè si tratta di una "delega in bianco", secondo la citata giurisprudenza, non può dubitarsi della facoltà della contrattazione nazionale o locale di rimettere anche alla contrattazione aziendale l’individuazione del presupposto di fatto per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.

Il che è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale il contratto collettivo nazionale, art. 26, autorizzato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha, a sua volta, demandato alla contrattazione aziendale ("salvo accordi in sede aziendale, per periodi diversi …") la facoltà di individuare ulteriori ipotesi di assunzione a termine di personale da adibire alla notifica di atti di riscossione.

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

7.- Il secondo motivo, con il quale si contesta la legittimità di accordi aziendali che non siano stati sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl e si deduce la genericità degli accordi in questione, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: non si indicano, infatti, quali associazioni sindacali avrebbero stipulato il ccnl e quali non avrebbero sottoscritto gli accordi aziendali, nè viene riportato nel ricorso per cassazione il testo degli accordi di cui si deduce la genericità e quello delle clausole del contratto collettivo nazionale con cui è stata demandata alla contrattazione aziendale la facoltà di individuare ulteriori ipotesi di assunzione a termine (e tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che nè il contratto nazionale nè quelli aziendali sono stati prodotti in copia integrale unitamente al ricorso per cassazione).

8.- Anche il terzo motivo è inammissibile poichè muove dal presupposto che il giudice d’appello abbia ritenuto che la contrattazione collettiva, autorizzata ad individuare ipotesi ulteriori di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, costituisca, per sè sola, prova sufficiente della sussistenza delle circostanze che legittimano l’apposizione del termine, ciò che sarebbe in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, anche nella vigenza della L. n. 56 del 1987, debba essere posto a carico del datore di lavoro l’onere della prova delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine (cfr. ex multis, Cass. n. 14877/2006); laddove, la Corte territoriale non ha affatto affermato siffatto principio – che sarebbe effettivamente in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte in materia – ma ha ritenuto che sull’effettiva esistenza delle esigenze straordinarie ed urgenti connesse al servizio di notificazione degli atti di riscossione, per le quali era stata prevista la possibilità del ricorso alle assunzioni a termine, non vi fosse contestazione tra le parti (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) e che, quindi, i presupposti indicati dagli accordi aziendali (incremento straordinario del lavoro dei concessionari), quali legittimanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro, in realtà sussistessero in concreto. La ricorrente ha contestato che il ricorso ai contratti a termine fosse giustificato da un reale incremento straordinario del fabbisogno di manodopera e che si fosse creata una mole di lavoro arretrato da esaurire inderogabilmente nel periodo dal 1996 al 1997, ma non ha specificamente indicato gli elementi probatori, eventualmente trascurati o insufficientemente valutati dal giudice d’appello, dai quali ha tratto tali valutazioni, e neppure ha indicato in quali atti del giudizio precedente abbia proposto tali questioni al giudice di merito, sicchè le censure espresse con il terzo motivo – pure a voler prescindere, anche in questo caso, dalla mancata produzione del ccnl e degli accordi aziendali – rimangono comunque confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un vizio deducibile in questa sede di legittimità. 9.- Il quarto motivo, con il quale si contesta l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola contrattuale con cui viene fissata la percentuale del personale che può essere assunto a tempo determinato, è inammissibile per diverse ragioni. La ricorrente, con violazione ancora una volta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr. ex multis Cass. n. 21388/2005, Cass. n. 16132/2005, Cass. n. 12775/2004), non riporta nel ricorso il contenuto integrale delle clausole delle quali lamenta l’erronea interpretazione (nè produce il testo integrale del contratto collettivo e degli accordi aziendali ai quali fa riferimento). Ma il ricorso è carente anche sotto altro determinante profilo. Sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario, infatti, che, nel caso sia stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti collettivi, siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonchè il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, restando altrimenti la censura confinata ad una mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata (Cass. n. 1582/2008, Cass. n. 10374/2007). Le carenze sopra riscontrate conducono, quindi, all’affermazione della inammissibilità anche del quarto motivo di ricorso.

10.- Fermi restando i rilievi che precedono, e che assumono già valore decisivo e assorbente ai fini della valutazione dell’ammissibilità del motivo in esame, va comunque sottolineato, per completezza, che la doglianza della ricorrente in ordine alla interpretazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in esame dovrebbe ritenersi comunque infondata, atteso che questa Corte, in una fattispecie del tutto analoga a quella ora in esame (cfr. Cass. n. 23455/2009), ha già affermato il principio secondo cui, in tema di assunzioni a tempo determinato, la L. n. 56 del 1987, art. 23 va interpretato, alla luce di una esegesi letterale e sistematica, nel senso che la norma, nel prevedere che tali rapporti costituiscono una percentuale de personale con rapporto a tempo indeterminato rimettendone l’esatta definizione alla contrattazione collettiva, fa riferimento al numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’azienda presso la quale devono essere effettuate le assunzioni a termine. Con la stessa sentenza si è altresì precisato che, in tema di interpretazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, è conforme alla regola legale dell’interpretazione letterale la decisione della corte territoriale che, in riferimento all’art. 33 ccnl del 1991 e 27 del ccnl del 1995, ritenga la percentuale del cento per cento, prevista dalle norme pattizie per le assunzioni a tempo determinato del personale con mansioni di messo notificatore, riferita non a tutti i dipendenti a tempo determinato dell’istituto di credito, ma solo a quelli della "concessione" nel cui ambito operano gli addetti alla riscossione del ruolo oggetto della concessione da parte dell’ente impositore, ed escluda che la locuzione "del personale in servizio presso ciascuna concessione gestita", sia rapportata al solo personale a tempo indeterminato adibito alle medesime mansioni di messo notificatore.

11.- Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni già illustrate sub 8), in relazione alle censure di cui al terzo motivo di gravame.

12.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

13.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 32,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 13-05-2011, n. 18891 Reati edilizi

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sentenza per vizio di motivazione.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Pavullo, in data 19 ottobre 2009, quale giudice di rinvio, ha ordinato la demolizione dell’edificio sito in località (OMISSIS), di proprietà di G.M. e V.V., imputati del reato di abuso edilizio ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)).

Va premesso che la sentenza di applicazione della pena concordata era stata già impugnata innanzi a Questa Suprema Corte da parte del pubblico ministero in quanto il giudice aveva omesso di disporre l’ordine di demolizione ed era stata annullata limitatamente alla omessa statuizione di demolizione del manufatto abusivo con rinvio al Tribunale (sentenza n. 28170 del 2008). Il giudice di rinvio, nel disporre tale ordine, ha precisato che costituisce valutazione ormai coperta da giudicato il fatto che la sanatoria conseguita L.R. n. 23 del 2004, ex art. 19 non ha determinato l’estinzione del reato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 38 e 36, T.U..

Gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione peri seguenti motivi:

1. Nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione della legge penale (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 38, art. 31, comma 9) che attribuisce al giudice che pronuncia condanna il potere – dovere di ordinare la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Il giudici del rinvio hanno erroneamente interpretato la norma, non considerando l’esistenza del provvedimento concessorio emesso in sanatoria dal Comune di Serramazzoni, L.R. 21 ottobre 2004, ex art. 19 (esattamente conforme al permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 38, cit. T.U. dell’edilizia), che ha obbligato i proprietari al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere abusive, rilevando che la "restituzione in pristino non era possibile in quanto avrebbe comportato problemi stativi all’edificio preesistente ed altri inconvenienti". Di conseguenza, l’opera non può essere demolita se non a seguito di annullamento di tale provvedimento da parte della stessa PA o del Giudice amministrativo. Già la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza in quanto priva di motivazione sull’omessa applicazione dell’ordine di demolizione, senza però ritenere che l’ordine di demolizione fosse dovuto in caso di affermazione di responsabilità o applicazione pena, perchè, in tal caso, lo avrebbe disposto essa stessa (ex art. 620 c.p.p., lett. l).

Pertanto a parere dei ricorrenti il giudice del rinvio avrebbe dovuto revocare l’ordine di demolizione, in quanto l’opera era stata legittimamente assentita.

2. Violazione dell’art. 606, lett. e) per illogicità della sentenza che ha equiparato gli effetti della sanatoria ordinaria alla cd. sanatoria amministrativa o giurisprudenziale. Il giudice poteva disapplicare l’atto amministrativo solo quanto incide sul presupposto del reato (concessione illegittima) o su una causa di estinzione di esso (sanatoria ordinaria).

3. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza in quanto ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento amministrativo di sanatoria, facendo riferimento ad un vizio dell’originario provvedimento concessolo (D.I.A.), superato dalla successiva sanatoria.

4. Violazione ed erronea applicazione della legge in relazione al disposto di cui al R.D. n. 2248 del 1865, art. 4 che limita il potere del giudice ordinario di disapplicazione dell’atto amministrativo.

Tale potere di disapplicazione è previsto a favore del privato, invece, nel caso di specie l’atto amministrativo sarebbe stato disapplicato contra reum.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, non doveva affatto verificare se la concessione in sanatoria fosse ostativa all’ordine di demolizione, come asserito dai ricorrenti. Il giudice del rinvio ha emesso l’ordine di demolizione attenendosi correttamente al principio di diritto che la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 28170 del 9 luglio 2008, aveva stabilito proprio in riferimento al caso di specie. In tale sede era stato precisato che l’ordine di demolizione, in quanto avente natura di sanzione amministrativa, è conseguenza obbligata della sentenza di condanna (ed anche di quella di patteggiamento che aveva concluso il procedimento a carico dei due ricorrenti). Pertanto il provvedimento di sanatoria non avrebbe potuto vincolare le determinazioni del giudice penale relative a tale ordine.

Tale principio risulta ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: l’ordine di demolizione assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Cfr. Sez. Unite, 24/7/1996, n. 15, rie. PM in proc. Monterisi).

Peraltro va osservato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice ai sensi del cit. T.U., art. 31, u.c., (già L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.), pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca da parte del giudice dell’esecuzione, quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. La parte interessata potrebbe eventualmente in seguito adire il giudice dell’esecuzione, affinchè valuti la possibilità di incidenza di tale titolo, eventualmente ritenendo incongrua la demolizione di un manufatto originariamente abusivo ma successivamente assentito. E’ stato infatti precisato che in sede esecutiva la demolizione potrà essere sospesa o revocata quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria". (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 18 maggio 2006, Spillantini, Rv. 234321). Risultano quindi prive di fondamento, oltre che in conferenti nel caso di specie, le censure avanzate, con gli altri motivi di ricorso, circa la mancanza in capo al giudice penale del potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi in materia urbanistica "essendo ammissibile il sindacato del giudice ordinario anche sugli atti della P.A. espressione di discrezionalità tecnico – amministrativa" e in merito alla limitazione di tale potere ai soli casi in cui si risolva in un beneficio per l’imputato (in riferimento ad un potere di disapplicazione del piano regolatore generale, cfr. Sez. 3, n. 14228 dell’1/4/2009, Caresia, Rv. 243401; a proposito del potere di disapplicazione del giudice dell’esecuzione, si veda Sez. 3, n. 25485 del 18/6/2009, Consolo, Rv. 243905, che lo circoscrive alla verifica che il provvedimento di sanatoria sia stato emesso "in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza".) Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 30-05-2011, n. 4824 Ordinamento giudiziario

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Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato – quale Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano – domanda di partecipazione al concorso interno ai fini della mobilità orizzontale per la copertura di 472 posti di primo grado, bandito con delibera del C.S.M. del 23 maggio 2007, con termine di scadenza per la presentazione delle domande al 30 giugno 2007, con richiesta di assegnazione di uno dei 7 posti banditi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

Con la gravata delibera il C.S.M. ha emanato direttive generali sull’applicazione delle modifiche introdotte all’Ordinamento Giudiziario dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007 – entrata in vigore in data 31 luglio 2007 – ai procedimenti in corso per posti banditi prima dell’entrata in vigore della riforma, a fronte dell’assenza di una disciplina transitoria e della previsione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla citata legge n. 111 del 2007, che prevede che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa possa avvenire previo trasferimento in diverso distretto o in diverso circondario.

In particolare, con la gravata delibera, il C.S.M. ha escluso l’applicabilità della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando o di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ritenendo immediatamente applicabile il divieto assoluto, non suscettibile di eccezione, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006, di passaggio da funzioni giudicanti e requirenti e viceversa, all’interno del medesimo circondario e della stessa provincia, nonché, per i trasferimenti di secondo grado, all’interno del distretto.

Non potendo il ricorrente, in virtù di tale delibera, concorrere per l’assegnazione di uno dei 7 posti banditi presso la Procura della Repubblica di Milano, essendo divenuto destinatario del divieto recato dal citato art. 13, deduce questi a sostegno della proposta azione impugnatoria avverso tale delibera proposta, i seguenti motivi di censura:

1 – Eccesso di potere per violazione del bando. Violazione – per mancata applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006 n. 269 e – per errata applicazione – dell’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Sostiene parte ricorrente che l’aver sottoposto la procedura concorsuale ad una regola giuridica sostanziale intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando si porrebbe in violazione sia del bando, che della normativa vigente sia al momento della sua pubblicazione che di quella successiva, quest’ultima destinata a trovare applicazione alle sole procedure bandite successivamente al 31 luglio 2007 mentre, quanto ai concorsi già banditi, suscettibile di applicazione limitatamente alle disposizioni relative a profili procedurali e non ad aspetti sostanziali che incidono su diritti e potestà pubbliche e private.

In particolare, si riporta parte ricorrente all’affermato vincolo dell’Amministrazione procedente al rispetto del bando, non suscettibile di disapplicazione per effetto di una normativa sopravvenuta dopo la pubblicazione dello stesso, potendo la regola del tempus regit actum attenere unicamente alle sequenze procedimentali dotate di propria autonomia funzionale e non ad attività interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento della pubblicazione del bando, né a regole aventi carattere sostanziale.

L’invocata sottoposizione della procedura concorsuale in questione alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando e della scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione, viene da parte ricorrente argomentata anche mediante il richiamo alla circostanza della mancata previsione di un regime transitorio per la nuova normativa, asseritamente indicativa dell’intenzione del legislatore di applicare il previsto divieto solo alle procedure concorsuali future, per l’effetto rivelandosi la gravata determinazione in contrasto sia con il bando che con l’art. 1, comma 1, della legge n. 269 del 2006 – che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 160 del 2006 sino al 31 luglio 2007 – oltre che adottata in violazione, per errata applicazione, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

2 – Violazione dell’art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed irragionevolezza.

Sostiene parte ricorrente che l’applicazione parcellizzata delle due discipline avrebbe determinato effetti analoghi alla revoca o autoannullamento del bando nella parte in cui lo stesso consentiva il passaggio di funzioni, senza tuttavia seguirne le relative procedure, come dettate dagli epigrafati articoli.

Contesta, quindi, parte ricorrente le motivazioni recate in proposito nella gravata delibera, sostenendo come l’affermata – nella gravata delibera – sussistenza di interessi pubblici ostativi alla revoca non sarebbe idonea a legittimare l’adozione del gravato atto che, tenuto conto dei relativi effetti, avrebbe dovuto seguire un procedimento di secondo grado, nel rispetto dei relativi presupposti di carattere formale e sostanziale, nella specie insussistenti, mancando un interesse pubblico specifico alla revoca e potendo invece ravvisarsi la presenza di un contrario interesse alla prosecuzione della procedura.

3 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e della par condicio. Violazione dell’art. 73, comma 3, della Costituzione e dell’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione dell’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.

L’introduzione, per effetto dl gravato provvedimento, di una nuova regola di incompatibilità successivamente alla pubblicazione del bando, si porrebbe, secondo parte ricorrente, in violazione del principio di legalità e della par condicio, rendendo impossibile a soggetti quali il ricorrente, dopo tale pubblicazione, la partecipazione alla procedura alle stesse condizioni degli altri.

Inoltre, si sarebbe anticipata l’efficacia giuridica della nuova normativa, peraltro limitatamente ad alcune disposizioni dal C.S.M. discrezionalmente individuate, in violazione delle disposizioni indicate nell’epigrafato motivo di censura.

Con motivi aggiunti depositati al fascicolo di causa in data 16 gennaio 2009, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di assegnazione dei posti banditi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano deducendo avverso lo stesso, previa breve ricostruzione della vicenda, oltre che profili di illegittimità derivata dalla gravata delibera, i seguenti motivi di censura:

1 – Eccesso di potere per violazione del bando. Violazione – per mancata applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006 n. 269 e – per errata applicazione – dell’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Ripropone, sostanzialmente, parte ricorrente, le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, ulteriormente argomentando.

2 – Violazione dell’art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed irragionevolezza.

Anche tale motivo di censura è affidato a considerazioni analoghe a quelle già articolate nel ricorso introduttivo.

3 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e della par condicio. Violazione dell’art. 73, comma 3, della Costituzione e dell’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione dell’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Con argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, illustra parte ricorrente i profili di denunciata illegittimità del gravato provvedimento.

Con ulteriore atto per motivi aggiunti, depositato al fascicolo di causa in data 7 maggio 2009, parte ricorrente si duole di un ulteriore provvedimento di assegnazione dei posti banditi, deducendone l’illegittimità derivata per i medesimi vizi di cui sarebbe affetta la gravata delibera, nonché per i seguenti ulteriori motivi:

1 – Eccesso di potere per violazione del bando. Violazione – per mancata applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006 n. 269 e – per errata applicazione – dell’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

2 – Violazione dell’art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed irragionevolezza.

3 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e della par condicio. Violazione dell’art. 73, comma 3, della Costituzione e dell’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione dell’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Ripropone, sostanzialmente, parte ricorrente le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, ulteriormente argomentando ed arricchendo le tesi sostenute con ulteriori richiami giurisprudenziali.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza dell’11 maggio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, è proposta azione impugnatoria avverso la delibera del C.S.M. – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – recante direttive generali sull’applicazione delle modifiche introdotte all’Ordinamento Giudiziario dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007 ai procedimenti in corso per posti banditi prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta dalla predetta legge, stabilendo l’immediata applicabilità della previsione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007, che reca il divieto di passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa senza previo trasferimento in diverso distretto o in diverso circondario. E’ proposta, altresì, azione impugnatoria avverso gli atti applicativi della gravata delibera con cui è stata disposta l’assegnazione di magistrati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, da cui è stato escluso il ricorrente in quanto divenuto destinatario, per effetto di tale delibera, del divieto recato dalla citata norma, avendo egli presentato domanda, quale Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, per l’assegnazione di uno dei 7 posti banditi, con delibera del C.S.M. del 23 maggio 2007, per la Procura della Repubblica di detto Tribunale.

Affida parte ricorrente la proposta azione impugnatoria ad una serie di censure volte a denunciare la gravata delibera in quanto – nel sottoporre la procedura concorsuale ad una regola giuridica sostanziale successiva – si porrebbe in violazione sia del bando, non suscettibile di disapplicazione, che della normativa vigente al momento della sua pubblicazione e di quella successiva, destinata a trovare applicazione alle sole procedure bandite successivamente al 31 luglio 2007 e, per quelle già bandite, limitatamente alle disposizioni relative a profili procedurali e non ad aspetti sostanziali incidenti su diritti e potestà pubbliche e private, invocando, a sostegno dei propri assunti, la regola del tempus regit actum, che potrebbe applicarsi unicamente alle sequenze procedimentali dotate di propria autonomia funzionale e non ad attività interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento della pubblicazione del bando, né a regole aventi carattere sostanziale, nonché la mancata previsione di un regime transitorio per la nuova normativa, asseritamente indicativa dell’intenzione del Legislatore di applicare il previsto divieto solo alle procedure concorsuali future.

Inoltre, conseguendo all’applicazione parcellizzata delle due discipline effetti analoghi alla revoca o autoannullamento del bando nella parte in cui consentiva il passaggio di funzioni, avrebbe dovuto essere rispettata la prescritta sequenza procedimentale dando conto della sussistenza di un interesse pubblico specifico alla revoca, peraltro non sussistente.

Ancora, l’introduzione, per effetto dl gravato provvedimento, di una nuova regola di incompatibilità successivamente alla pubblicazione del bando, si porrebbe in asserita violazione del principio di legalità e della par condicio, rendendo impossibile a soggetti quali il ricorrente, dopo tale pubblicazione, la partecipazione alle stesse condizioni degli altri, anticipandosi l’efficacia giuridica della nuova normativa solo con riferimento ad alcune disposizioni.

Così brevemente ricostruiti contorni della vicenda contenziosa in esame, giova brevemente richiamare il contenuto della gravata delibera del C.S.M., recante le "direttive generali in relazione all’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 160/06 come modificato dalla Legge 111 del 30 luglio 2007 ai procedimenti di nomina per uffici direttivi e semidirettivi in corso alla data del 31 luglio 2007", nella quale, nel prendersi atto dell’assenza di una norma transitoria disciplinante la sorte dei numerosi procedimenti in corso, e della conseguente necessità di verificare l’applicabilità della nuova legge anche ai concorsi già banditi, vengono sottoposte al vaglio le varie soluzioni alternative, giungendosi alla conclusione secondo cui l’applicabilità dello ius superveniens, nell’ambito delle procedure concorsuali in itinere, trova il solo limite dell’intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite, con la conseguenza che, ove la procedura di concorso si divida in fasi coordinate, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano ancora state realizzate, tenuto conto che la nuova legge dovrebbe avere applicazione immediata in tutte le ipotesi in cui non sia esaurita la fase dispositiva, restando esclusa la possibilità di emettere un provvedimento finale in contrasto con le disposizioni di legge immediatamente ed autonomamente applicabili.

Più specificamente, nella gravata delibera, il C.S.M. ha ritenuto che dall’esame della norma di cui all’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 160 del 2006, emerga un divieto assoluto per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, all’interno del medesimo circondario e della stessa provincia (nonché per i trasferimenti in secondo grado all’interno del distretto), avendo la disposizione carattere obiettivo in quanto prescinde dalla individuazione o determinazione di ulteriori elementi in fatto e non incide sui presupposti soggettivi della domanda, rappresentando una norma interdittiva autonomamente ed immediatamente applicabile.

Sulla base dei canoni interpretativi individuati con la gravata delibera, il C.S.M. ha quindi proceduto alle assegnazioni dei posti banditi, ivi compresi quelli presso la Procura delle Repubblica del Tribunale di Milano cui si riferisce la domanda del ricorrente, che non è stata accolta.

Poste tali precisazioni, rileva il Collegio come la Sezione si sia già pronunciata su questione analoga, con sentenza n. 2085 dell’8 marzo 2011, dalla cui statuizioni non si ravvisano motivi per discostarsi.

L’art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 160 del 2006 ha disciplinato in maniera dettagliata e puntuale il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti e viceversa.

La nuova disciplina delle incompatibilità, in particolare, vieta il passaggio di funzioni all’interno dello stesso distretto ovvero all’interno di altri distretti della stessa regione.

Tale divieto non si applica solo nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro, ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro; in tali casi, peraltro, il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza.

La Sezione ha già avuto modo di chiarire che, correttamente, nelle sue direttive generali, l’organo di autogoverno muove dall’assunto secondo cui, per giurisprudenza consolidata, la normativa sopravvenuta deve trovare di regola applicazione anche ai procedimenti concorsuali in itinere, a meno che non esista una difforme disposizione transitoria (T.A.R. Lazio, Roma, I, 3 febbraio 2009, n. 1024).

Per quanto concerne il divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti all’interno dello stesso distretto non è stato previsto alcun differimento dell’entrata in vigore della norma né alcun regime transitorio, secondo una valutazione rientrante nella discrezionalità del Legislatore, il cui esercizio non appare affetto da profili di irragionevolezza.

Ne consegue che la norma è immediatamente applicabile e deve, quindi, ritenersi operante anche per le procedure concorsuali in itinere, vale a dire per tutte le procedure per le quali la determinazione conclusiva del procedimento non sia stata ancora adottata.

Sulla base di tali considerazioni devono essere disattese le censure proposte dal ricorrente.

La legittimità di un provvedimento amministrativo, infatti, deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum, e l’applicabilità dello ius superveniens nell’ambito della procedura concorsuale in itinere – come correttamente rilevato nella gravata delibera – incontra il solo limite dell’intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite, sicché, ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l’applicazione è esclusa per le fasi già espletate e compiute (ex multis: Consiglio di Stato – Sez. VI – 11 dicembre 2009, n. 7770; 26 maggio 1999, n. 694).

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, è dunque proprio l’assenza di una disciplina transitoria, non necessaria nella specifica fattispecie, a determinare l’immediata applicazione della norma recante il divieto del passaggio da funzione giudicante a funzione requirente all’interno dello stesso distretto, per cui l’organo di autogoverno non ha introdotto alcuna disciplina transitoria, ma ha legittimamente applicato la norma in vigore al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Né l’illegittimità dell’azione amministrativa può essere dedotta dal principio dell’intangibilità del bando di gara, costituente lex specialis della selezione, per cui lo ius superveniens potrebbe trovare applicazione immediata soltanto nei casi in cui non risulti in contrasto con il bando.

Infatti, per effetto dell’entrata in vigore della legge, il bando di concorso risulta eterointegrato dalla previsione di cui alla norma contenuta nell’art. 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

In sostanza, la norma de qua costituisce una fonte eteronoma di integrazione della lex specialis della gara.

Inoltre, lo ius novum, introducendo una disciplina generale delle incompatibilità, territoriali e funzionali, quale che sia la modalità di attribuzione delle funzioni medesime – che rappresenta uno degli aspetti qualificanti della legge n. 111 del 2007, la quale, sotto tale profilo, ha comunque temperato la rigida separazione delle funzioni introdotta dalla c.d. riforma "Castelli" – è entrato immediatamente in vigore, non essendo stato invero previsto per tale legge alcun differimento e regime transitorio, secondo una valutazione di merito che rientra nella discrezionalità del legislatore.

Il silenzio della legge circa un’eventuale salvezza dei concorsi in atto, ha perciò determinato l’immediata applicazione dello ius superveniens, nella sua integrale portata precettiva, a tutti i procedimenti non ancora esauriti.

Venendo in rilievo, come illustrato, un divieto discendente dal nuovo quadro del regime delle incompatibilità di svolgimento delle funzioni giurisdizionali, appare evidente il carattere recessivo della questione, dedotta da parte ricorrente, circa la portata sostanziale della nuova disciplina – come tale asseritamente non applicabile ai concorsi già banditi – trovando tale nuovo regime, per quanto sopra illustrato, immediata applicabilità e non risultando esso, per la sua portata precettiva di carattere interdittivo, suscettibile di eccezioni, né comportando alcuna violazione della par condicio tra i candidati.

Quanto al dedotto profilo di censura secondo cui con la gravata delibera si sarebbero prodotti effetti analoghi alla revoca o autoannullamento del bando nella parte in cui consentiva il passaggio di funzioni senza tuttavia rispettare la sequenza procedimentale prevista per i procedimenti di secondo grado e senza dare conto della sussistenza di un interesse pubblico specifico alla revoca, rileva il Collegio come nella gravata delibera si affronti specificamente la questione inerente la percorribilità della revoca del bando, ritenendosi tuttavia, con motivazioni condivise dal Collegio, la prevalenza dell’interesse pubblico a non creare stasi e ritardi nelle procedure per la mobilità, e ciò in ossequio ai criteri di buon andamento, razionalità e congruità dell’azione amministrativa.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrare il ricorso va rigettato stante la riscontrata infondatezza delle questioni con lo stesso dedotte.

Sussistono giuste ragioni – tenuto conto della complessità delle questioni, essendo la normativa di riferimento entrata in vigore quando la procedura concorsuale era già in itinere – per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 11750/2007 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2011, n. 21611 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che in data 27 aprile 2001 venne notificato a d.

F. il verbale di accertamento n. (OMISSIS) con il quale la Polizia municipale del Comune di San Casciano Val di Pesa aveva accertato, tramite apparecchiatura Velomatic 512, la violazione, in data 24 marzo 2001, dell’art. 142 C.d.S., comma 9, da parte della vettura BMW, targata (OMISSIS), di proprietà dell’attore, per avere lungo la S.S. (OMISSIS), all’altezza del KM 43, superato di 43 Km/h il limite di velocità di 90 Km/h;

che il d. propose ricorso al Prefetto, deducendo, tra l’altro, che nella S.S. (OMISSIS), trattandosi di una autostrada, doveva essere applicato il limite di 130 Km/h;

che respinto il ricorso ed emessa ordinanza-ingiunzione, il d. si rivolse al Giudice di pace di Firenze;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza in data 4 dicembre 2002, rigettò l’opposizione;

che la pronuncia del Giudice di pace è stata cassata per vizio di motivazione da questa Corte che, con sentenza n. 7517 del 27 marzo 2007, ha rilevato che il giudice di merito non aveva indicato in modo esaustivo gli elementi in fatto ed in diritto sui quali aveva fondato il proprio convincimento, non fornendo adeguata e logica motivazione, non sviluppando alcun argomento o ragionamento tale da dar conto delle proprie valutazioni e del percorso logico seguito e non dando alcuna risposta alle tesi dell’opponente;

che riassunto il giudizio, il Giudice di pace di Firenze, con sentenza in data 20 gennaio 2009, ha rigetto l’opposizione e confermato l’ordinanza-ingiunzione, condannando il ricorrente a rimborsare alla Prefettura le spese di lite, liquidate in Euro 500,00;

che il giudice del rinvio ha rilevato che – indipendentemente da quanto indicato nelle carte stradali della zona edite da varie case editrici che riportano l'(OMISSIS) come autostrada – è fatto notorio che l'(OMISSIS), per le sue caratteristiche strutturali, non è autostrada, essendo una strada priva di corsia d’emergenza, di aree di servizio e di vere e proprie aree di parcheggio, sicchè l’autorità amministrativa ben può stabilire un limite di velocità in un tratto di strada ritenuto pericoloso;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il d. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3-8 marzo 2010, sulla base di tre motivi.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura che il Giudice di pace abbia ignorato le disposizioni normative utili per la classificazione dell'(OMISSIS) come autostrada;

che con il secondo mezzo si lamenta l’inottemperanza alla decisione della Corte di cassazione e si deduce l’inesistenza del limite di 90 Km/h, in relazione sia alla segnaletica che alla tipologia stradale;

che il terzo motivo denuncia "mancata statuizione sulle spese di primo grado e della cassazione", perchè il Giudice di pace, violando il principio della soccombenza e senza alcuna motivazione, non ha liquidato le spese in favore del d., condannando il ricorrente a rimborsare alla Prefettura, non costituita, le spese di lite;

che tutti e tre i motivi, i quali prospettano violazione o falsa applicazione di norme di legge, sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata Amministrazione controricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.