Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 23933 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che G.L., con ricorso del 28 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 16 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi DELLA L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il G.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 -per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 gennaio 2009 – era fondata sui seguenti fatti: a) il G., asseritamente titolate del diritto alla indennità militare, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia- Romagna con ricorso del 22 dicembre 1994; b) il Tribunale adito aveva pronunciato decreto di perenzione, per tardiva presentazione dell’istanza di prelievo di cui ALLA L. n. 205 del 2000, art. 9, in data 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver affermato l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008 – ha respinto la domanda per mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale richiesto, tenuto conto sia del fatto che la tardiva presentazione dell’istanza di prelievo attesta proprio l’indifferenza all’esito del giudizio, sia del fatto che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non era stata presentata alcuna istanza sollecitatoria della definizione del processo.

Motivi della decisione

preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che con i due motivi di censura del ricorso principale viene criticato il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando l’irrilevanza della definizione del processo presupposto con decreto di perenzione, in quanto tale esito non incide sulla sussistenza dell’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio nel merito;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale viene censurato il decreto impugnato, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008;

che il ricorso incidentale – il quale deve essere esaminato per primo per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica – non merita accoglimento;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con; riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termini ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642,art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. la sentenza n. 6619 del 2010);

che sulla base dei medesimi principi il ricorso principale merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 22 dicembre 1994 e si è concluso con il decreto di perenzione del Tribunale regionale amministrativo adito in data 19 dicembre 2008, durando complessivamente circa quattordici anni, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in dieci anni circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della ritardata presentazione, da parte del ricorrente, della cosiddetta "istanza di prelievo" nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, tuttavia – caratterizzata anche dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato, per il ricorrente, in Euro 7.000,00 per i quattordici anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

-che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensatE per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1105 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che come da nota della p.a. depositata il giorno 19 maggio 2011 il provvedimento richiesto è stato emesso il 4 maggio 2011, ovvero dopo la notifica del ricorso;

– che pertanto lo stesso va dichiarato improcedibile;

– che sussiste giusto motivo per compensare le spese,;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa per intero le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30190

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata M.A. e M.R. venivano condannati alle rispettive pene di Euro 500 ed Euro 35 di multa per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., rispettivamente commessi in (OMISSIS) da M. A. percuotendo R.S. e cagionandogli escoriazioni all’avambraccio sinistro, e da M.R. minacciando R.S. con le parole "ca ci tagliamo i catini du cuoio a (OMISSIS)".

La responsabilità degli imputati veniva affermata sulla base delle dichiarazioni della parte offesa in merito all’aggressione avvenuta all’esito di una lite su un terreno agricolo conteso e della ritenuta inattendibilità delle contrarie dichiarazioni degli imputati e dei testi M.R. e M.L..

I ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata valutazione delle contraddizioni della parte offesa sulle modalità dell’aggressione e sulla effettiva presenza di M.A. sul luogo del fatto, delle ammissioni della stessa parte offesa sul suo accesso arbitrario al fondo coltivato dai M. e degli elementi portati dai testi a difesa.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza impugnata è congruamente motivata sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutata in base al carattere circostanziato delle stesse, sulla non credibilità della versione difensiva in ordine all’essersi il R. autonomamente prodotto le lesioni riscontrate e sull’irrilevanza dell’alibi addotto da M.A. nell’essersi recato presso la locale Stazione dei Carabinieri a denunciare l’intrusione del R. nel terreno degli imputati per la compatibilità temporale di detta denuncia con la presenza del M. sul luogo del fatto.

Il riferimento dei ricorrenti all’omessa motivazione sulla circostanza appena indicata è, per quanto appena detto, superato dalla motivazione specifica sul punto. Per il resto, i ricorsi denunciano contraddizioni rilevate nella versione dalla parte offesa in base al raffronto della deposizione dibattimentale della stessa con il contenuto della querela; argomentazione che, oltre a doversi ritenere implicitamente disattesa nel giudizio di attendibilità del R. complessivamente formulato e motivato con la sentenza impugnata, si fonda su elementi non valutabili, essendo la querela di per sè utilizzabile solo ai fini della verifica sulla procedibilità del reato (Sez. 6, n. 7832 del 24.5.2000, imp. Primon, Rv.220578) e non risultando che la stessa sia stata nella specie contestata al R. non corso dell’esame dibattimentale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30764 Rimborso dell’imposta

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Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza, di rimborso avanzata in merito alle ritenute operate nel 2000 e nel 2001, con l’aliquota media del 30,83% (ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17, comma 2) anzichè di quella del 12,50%, sulle somme erogategli dall’Enel a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo 16.4.1986.

Sosteneva che le erogazioni in parola configurando reddito da capitale e non trattamento di fine rapporto o indennità equipollente nè essendo, peraltro, commisurate alla durata del rapporto di lavoro o percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ma al compimento del sessantacinquesimo anno di età) – dovevano ritenersi assoggettate a tassazione, non ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17, comma 2, (come effettuato dal sostituto), ma ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con ritenuta, a titolo di imposta, del 12,50% commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione unico motivo.

11 contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 e D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997;

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2 e art. 42, comma 4; L. n. 482 del 1985" e formula il seguente quesito di diritto "… se l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, alle prestazioni erogate in forma di capitale a titolo di trattamento pensionistico complementare, qualora derivanti dall’iscrizione a fondo pensionistico già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, comporti la tassazione di tali prestazioni ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17".

Va innanzitutto respinta l’eccezione preliminare del controricorrente tesa alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, in quanto implicante nuove domande ed eccezioni. Le deduzioni della ricorrente Agenzia integrano, invero, nuove difese e non nuove domande o eccezioni (cfr. Cass. 13770/06, 18096/05).

Quanto al merito, la controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 13642/11), che ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente (quale Fondenel) sono soggette al seguente trattamento tributario : a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2 000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 t.u.i.r. solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato") si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 t.u.i.r.".

Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che la decisione impugnata non risulta in linea con il sopra enunciato principio, s’impone l’accoglimento del ricorso, nei limiti del principio sopra enunciato, ed il rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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