Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2012, n. 1849 Retribuzione pensionabile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale di Brindisi F.A., operaia agricola a tempo determinato, lamentava che l’INPS avesse calcolato il trattamento pensionistico a lei spettante in misura inferiore al dovuto, perchè, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno, al salario medio pubblicato con i decreti del Ministero del Lavoro, i quali fissavano tale salario non già in relazione all’anno in cui era stato prestato, ma in relazione all’anno immediatamente precedente.

Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base del salario convenzionale del DPR pubblicato nell’anno successivo.

L’adito Tribunale, nel regolare contraddittorio delle parti, disattesa l’eccezione di decadenza dell’azione giudiziaria sollevata dall’INPS, respingeva la domanda.

Tale decisione, appellata dalla F., è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 593 del 2009, che ha dichiarato il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle retribuzioni medie giornaliere per gli operai agricoli a tempo determinato, relative ai cinque anni precedenti il pensionamento, come rilevate, del D.P.R. n. 488 del 1968, ex art. 28, con i decreti ministeriali pubblicati, per ciascuno dei predetti cinque anni, nell’anno immediatamente successivo alla data di maturazione del diritto a pensione.

2. Contro la sentenza di appello ricorre l’INPS con un motivo.

Resiste la pensionata con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato da ultimo (cfr. Cass. Ord. n. 12143 del 3 giugno 2011; Cass. Ord. N. 18833 del 20 agosto 2010; Cass. Sent. n. 2351 del 30 gennaio 2009 ed altre numerose decisioni conformi) che "in tema di pensione di pensione di vecchiaia degli operi agricoli tempo determinato la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dal D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale dell’ano precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale del settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21 – che, nell’interpretare autenticamente della L. n. 457 del 1972, art. 8, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente".

Va aggiunto che questo orientamento, che il Collegio condivide pienamente, è stato stata confermato dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 153, contenente disposizione di interpretazione autentica, la quale peraltro ha superato favorevole scrutinio da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 257 del 30 settembre 2011).

3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertanti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Ricorrono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in quanto le questioni esaminate si sono dimostrate di non facile soluzione, avendo richiesto l’intervento del legislatore con l’emanazione di una disposizione di interpretazione autentica e il successivo intervento del giudice delle leggi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese, dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2011, n. 5926 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in poi: "l’I.N.P.S.’, ovvero: "l’Istituto’) riferisce che la società cooperativa sociale "il Biscionè ebbe a presentare alla competente sede provinciale in data 23 settembre 2010 un’istanza di accesso finalizzata all’ostensione dei verbali dell’accesso ispettivo svoltosi nell’agosto dello stesso anno presso i propri locali, al fine di prendere conoscenza delle dichiarazioni nell’occasione rese dai dottori L. F. e M..

L’Istituto precisa in punto di fatto che, all’esito della visita ispettiva, era emerso che il rapporto instaurato con i dottori L. F. e M., pur se formalmente qualificato come di carattere autonomo e professionale, presentava al contrario i caratteri tipici di un rapporto di carattere subordinato.

Conseguentemente, l’I.N.P.S. aveva irrogato a carico della società appellata una sanzione pecuniaria di notevole entità in relazione alle violazioni contributive nell’occasione accertate.

Con atto in data 3 novembre 2010, la sede territoriale dell’Istituto respingeva la richiesta di accesso, richiamando le previsioni di cui al regolamento 16 febbraio 1994, n. 1951/94 (art. 17 e allegato A) a tenore del quale restano sottratte al diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (inter alia) "le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Pertanto, la soc. coop. Il B. instaurava un ricorso ai sensi dell’art. 116, c.p.a., lamentando che l’amministrazione avesse violato le disposizioni e i princìpi in tema di accesso ai documenti amministrativi.

Con la sentenza oggetto del presente gravame, il T.A.R. della Liguria accoglieva il ricorso e ordinava all’amministrazione di consentire l’accesso integrale (anche) ai verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della visita ispettiva.

La pronuncia in parola veniva gravata in sede di appello dall’I.N.P.S. il quale ne lamentava l’erroneità articolando plurimi motivi di doglianza che possono essere così sintetizzati:

– in primo luogo, la sentenza sarebbe meritevole di riforma, per non aver tenuto conto che la società ricorrente in primo grado non aveva rappresentato l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione dei verbali in questione;

– in secondo luogo, la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea per aver affermato in modo sostanzialmente apodittico la prevalenza dell’interesse all’accesso c.d. difensivo, senza considerare che la ricorrente in primo grado non aveva addotto elementi significativi per dimostrare la strumentalità del richiesto accesso al fine di tutelale la propria posizione giuridica.

Si costituiva in giudizio la soc. coop. Il B. la quale concludeva in primo luogo nel senso dell’irricevibilità dell’appello e, nel merito, chiedeva che esso fosse respinto in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 27 settembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in poi: "l’I.N.P.S.’, ovvero: "l’Istituto’) chiede la riforma della sentenza del T.A.R. della Liguria con cui è stato accolto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116, c.p.a. da una società cooperativa sociale e, per l’effetto, è stato ordinato di consentire l’accesso integrale agli atti collegati alla visita ispettiva svoltasi nei locali della società nell’agosto del 2010, ivi compresi i verbali delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori della società.

2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società appellata in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.

3. In primo luogo, deve essere disatteso l’argomento secondo cui i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto nel caso in esame la sussistenza di un interesse diretto ed attuale alla richiesta ostensione, corrispondente alla titolarità di una situazione giuridicamente tutelata e idoneo a determinare la prevalenza sul diritto alla riservatezza dei terzi.

Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante Istituto, infatti, dalla documentazione in atti emergeva senz’altro la sussistenza di un siffatto interesse, in quanto tale idoneo a supportare sia la proponibilità della domanda ostensiva, sia quella dell’actio di cui all’art. 116 del c.p.a.

In particolare, la società appellata:

– aveva presentato la prima domanda di accesso in data 23 settembre 2010 (lo stesso giorno in cui era stato anche proposto il particolare ricorso di cui all’art. 17 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 ai fini dell’annullamento dell’atto di accertamento delle contestate violazioni lavoristiche), specificando che la domanda era proposta "al fine di tutelare e difendere, con i necessari elementi di valutazione, i propri interessi giuridici, nell’esplicazione dell’incomprimibile diritto di difesa costituzionalmente garantito, di poter prendere visione e, occorrendo, estrarre copia, di tutta la documentazione posta a corredo (del verbale di accertamento delle sanzioni)";

– in sede di ricorso al T.A.R. aveva ulteriormente specificato che la richiamata domanda ostensiva era proposta "per poter pienamente esercitare il proprio diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, sia in sede amministrativa (anche con ricorso già presentato nei termini di legge (…)), sia insede giudiziaria innanzi l’Autorità competente, al fine di far accertare l’illegittimità del verbale irrogato (…)".

In definitiva, non sussistono dubbi in ordine al fatto che la richiesta di accesso in questione fosse supportata dallo specifico interesse ad operare quella particolare forma di accesso c.d. "difensivò di cui è menzione espressa al comma 7 dell’art. 24, l. proc., e che rappresenta una sorta di immanente "controlimitè alle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso individuate dal medesimo articolo 24 (il comma 7 stabilisce, infatti, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso si documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici").

4. In secondo luogo si osserva che a conclusioni diverse rispetto a quelle appena tracciate non può giungersi neppure enfatizzando la litera e la ratio del regolamento INPS 16 febbraio 1994, n. 1951/94 (art. 17 e allegato A) secondo il quale – come anticipato in narrativa – restano sottratte al diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (inter alia) "le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Al riguardo il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi nella specie ragioni per discostarsene) all’orientamento secondo cui le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, sent. 16 dicembre 2010, n. 9102; id., VI, 7 dicembre 2009, n. 7678; id., VI, 29 luglio 2008, n. 3798).

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Istituto appellante alla rifusione in favore della società appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9281

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue esposto.

La I. S.r.l. è una Società avente quale oggetto e scopo sociale la costruzione e la gestione di impianti e stabilimenti industriali per lo stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi provenienza, ivi inclusi i rifiuti solidi urbani, che per molti anni ha gestito la discarica denominata S4 situata in Latina, località Borgo Montello, su aree di sua proprietà.

Essendo in corso di esaurimento l’invaso S4, la I. Srl ha presentato alla Regione Lazio un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani denominato S5, onde ottenere l’approvazione e l’autorizzazione ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 5.2.1997, n. 22.

La Regione Lazio, con ordinanza n. 4 del 30.1.1998 del Presidente della Giunta Regionale, ha ordinato a I. Srl di iniziare i lavori di scavo propedeutici all’allestimento del nuovo invaso.

Il Comune di Latina, però, ha posto in essere comportamenti strumentali finalizzati ad impedire la nuova discarica, tra l’altro, stipulando un Protocollo di intesa con l’Amministrazione regionale impugnato e annullato con sentenza del TAR del Lazio n. 4176/2000.

Con la medesima sentenza n. 4176/2000 è stata annullata anche l’ordinanza comunale n. 49/1998 e la determinazione n. 74 del 17.9.1999 (con le quali l’Amministrazione comunale aveva autorizzato la E. Srl a bonificare i bacini S1, S2 ed S3, di proprietà della Capitolina S.r.l., al fine di recuperare volumi per abbancare nuovi rifiuti per 350.000 mc.).

Nelle more, la I. S.r.l. è stata autorizzata a realizzare l’impianto denominato S5, ma il progetto di ampliamento dello stesso, presentato il 23.12.1999, non è stato sottoposto alla prevista conferenza di servizi a causa di una diffida pervenuta dal Comune di Latina con nota 18.4.2000 n. 38450.

Di contro, la Regione Lazio – premesso che con sentenza n. 4176/2000 era stata annullata la citata autorizzazione rilasciata alla E. Srl per bonificare i bacini S1, S2 ed S3, in quanto il giudice amministrativo aveva rilevato l’incompetenza dell’Amministrazione comunale, essendo competente al riguardo l’Amministrazione regionale -, con deliberazione 20.6.2000 n. 1608, ha approvato il progetto presentato dalla E. Srl per la bonifica e la creazione di ulteriori volumi di abbancamento successiva alla bonifica degli invasi S1, S2 ed S3, presso la discarica di Borgo Montello.

La I. Srl – avendo in comune con l’invaso autorizzato l’argine di contenimento e la falda acquifera ed avendo rilasciato una fidejussione pari a 8 Mld. di lire in relazione al rischio inquinamento – ha ritenuto erronee ed illegittime le determinazioni assunte dalla Regione Lazio ed ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda di annullamento indicata in epigrafe.

L’Amministrazione regionale costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere della I. Srl, ed ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Anche la controinteressata E. Srl si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure proposte dalla Società ricorrente ed eccependo, in corso di causa, il sopravvenuto difetto di interesse della I. Srl.

Con ordinanze 26.10.2000 n. 9106 e 6.12.2001 n. 7451, sono state rigettate due domande cautelari proposte dalla Società ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 28 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

In via preliminare, il Collegio accoglie le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della I. Srl (proposta dalla Regione Lazio) e di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente (proposta dalla E. Srl).

A parere del Collegio, va accolta l’eccezione di carenza di interesse avanzata dalla Regione Lazio, poiché – è vero che dagli atti di causa risulta che la Società ricorrente, all’epoca dei fatti, era proprietaria di un terreno limitrofo a quello oggetto dei provvedimenti impugnati, ove gestiva una discarica, ed aveva, tra l’altro, rilasciato fideiussione a garanzia del rischio inquinamento -, ma va considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1608 del 20.6.2000, ha ad oggetto l’"Approvazione e realizzazione del progetto integrativo al progetto per la bonifica e la sistemazione definitiva degli abbancamenti S1, S2 ed S3 in località Borgo Mantello approvato in data 14.12.1998 per la creazione di ulteriori volumi di abbancamento".

Dato il tenore ed il contenuto del provvedimento impugnato, risulta chiaro che la ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio dall’annullamento del provvedimento impugnato, posto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1608 del 20.6.2000, l’Amministrazione si è limitata ad approvare un progetto integrativo del progetto approvato in data 14.12.1998, inerente la bonifica e la sistemazione definitiva degli abbancamenti S1, S2 ed S3 in località Borgo Mantello, gestiti dalla Società controinteressata.

Pertanto, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento con la quale la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti aventi ad oggetto l’approvazione e la realizzazione del progetto integrativo al progetto per la bonifica e la sistemazione definitiva degli invasi S1, S2 ed S3 gestiti dalla E. Srl.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile per carenza di interesse;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7884 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001 da parte del contribuente, architetto, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione era dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, in quanto non dal Direttore dell’Agenzia e non risultando da questi conferito il potere a chi aveva effettivamente sottoscritto l’impugnazione. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. 11 contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta rappresentanza dell’Agenzia dell’Entrate solo in capo al Direttore centrale.

Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui "in tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66; ne consegue che agli uffici locali va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 7" (Cass. n. 6338 del 2008; v. anche Cass. n. 8703 del 2009 per quanto riguarda la rappresentanza innanzi al giudice ordinario; e prima ancora v. Cass. S.U. n. 3116 del 2006).

Sicchè deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, per l’esame del merito. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

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