Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 30-11-2011, n. 44424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 luglio 2010, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di quella città affermava, in data 22 settembre 2009, la penale responsabilità di S.J. P., S.G. e SI.Jo. imputati, unitamente ad altro soggetto ( S.L.) nei confronti del quale la sentenza era divenuta irrevocabile, dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 609octies c.p., in relazione all’art. 609bis c.p., n. 1 e art. 609ter c.p., n. 2.

Tale condotta si era concretata in una violenza sessuale di gruppo in danno di G.M., la quale veniva costretta a ripetuti rapporti sessuali vaginali, anali ed orali dopo essere stata condotta dai predetti, consapevoli delle sue condizioni di inferiorità psichica, presso un casolare ove, al fine di vincerne definitivamente l’eventuale resistenza, le facevano assumere massicce quantità di sostanze alcooliche.

Avverso tale decisione i predetti proponevano separati ricorsi per cassazione.

S.J.P. deduceva, con un primo motivo di ricorso, la mancanza della motivazione, rilevando che gli stessi giudici del gravame avevano riconosciuto la sinteticità delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, caratterizzate da ripetuti richiami per relationem al contenuto di altri provvedimenti e che venivano fatte proprie dalla Corte territoriale senza alcun arricchimento di carattere contenutistico mentre, al contrario, si sarebbe dovuto rilevare il difetto di motivazione.

La Corte d’Appello aveva inoltre omesso, a suo dire, di considerare il contenuto delle dichiarazioni di due testimoni estranee ai fatti le quali, giunte sul luogo ove il reato si assumeva essere stato commesso, avevano indicato il ricorrente come addormentato all’interno di una vettura.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale aveva omesso ogni controllo in merito alla attendibilità della persona offesa, limitandosi a ritenere il suo racconto affidabile e lineare, mentre palese era il contrasto con le dichiarazioni rese dalle testimoni predette.

SI.Jo. e S.G. presentavano due ricorsi distinti ma di contenuto perfettamente identico.

Con il primo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, asserendo che i giudici dell’appello si erano limitati a valorizzare le generiche e contraddittorie dichiarazioni della persona offesa. senza tener conto che nel caso in esame doveva ritenersi operante la fattispecie di cui all’art. 47 c.p., sussistendo un errore di fatto, consistente nella supposizione del consenso al rapporto sessuale da parte della donna la cui apparente disponibilità, desunta anche da precedenti rapporti sessuali con altri due coimputati, li avrebbe indotti ad una rappresentazione della realtà diversa da quella effettiva.

Con un secondo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che gli atti sessuali si erano svolti in un unico contesto spazio – temporale, come riconosciuto dalla Corte territoriale che tuttavia, cadendo in contraddizione, riconosceva subito dopo l’ammissibilità della continuazione tra i singoli episodi di violenza, non tenendo quindi conto della unicità della condotta materiale posta in essere dagli imputati.

Tutti insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Occorre in primo luogo osservare, seguendo la sequenza dei singoli motivi di ricorso, che la Corte territoriale ha correttamente valutato il contenuto della sentenza del giudice di prime cure, fornendo puntuale risposta alla doglianza mossa con l’atto di appello e riproposta in questa sede.

I giudici del gravame hanno infatti evidenziato come la sentenza, pur contenendo frequenti richiami al contenuto di altri provvedimenti, lo fa espressamente proprio ed evidenzia di condividerne i contenuti attraverso valutazioni autonome definite dalla stessa Corte, "brevi e concise".

Tale assunto appare perfettamente in linea con il generale principio di legittimità della motivazione per relationem, atteso che non è stata in alcun modo posta in dubbio la congruità e la pertinenza ai fatti contestati dei provvedimenti richiamati ed il giudice, attraverso le proprie autonome valutazioni, la cui concisione non assume certo rilievo, ha dato conto di aver preso cognizione dei contenuti delle argomentazioni poste a sostegno dei provvedimenti richiamati giudicandole coerenti con la sua decisione.

Ne consegue che, giustamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che una motivazione così formulata consentisse comunque il controllo della fondatezza degli elementi di giudizio su cui si reggeva la decisione impugnata.

Altrettanto puntuale risulta la valutazione in ordine alla attendibilità della persona offesa.

Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, le dichiarazioni della vittima dei ripetuti abusi sono state sottoposte a rigoroso vaglio critico, tenendo conto delle condizioni psichiche della dichiarante ed analizzandone puntualmente i contenuti.

La Corte territoriale non si è limitata ad un superficiale giudizio di attendibilità osservando, invece, come nel racconto della donna abusata fossero presenti particolari rilevanti che denotavano una normale percezione della realtà e capacità critica nel distinguere situazioni, soggetti e comportamenti, oltre ad una corretta collocazione spazio – temporale dei singoli eventi.

I giudici del merito hanno inoltre evidenziato che il racconto, ritenuto coerente, privo di contraddizioni e contrasti essenziali con l’impianto probatorio risultante dal dibattimento, trovava conferma in numerosi riscontri obiettivi, quali le lesioni riportate dalla donna a seguito della violenza e che la stessa, dimostrando ulteriormente di essere credibile, ha distinto da altre che si era procurata accidentalmente, i biglietti ferroviari che documentavano gli spostamenti riferiti, il ritrovamento di bottiglie di alcoolici e di un preservativo all’interno del casolare ove erano avvenute le violenze.

Anche il dedotto contrasto con le dichiarazioni di due testimoni, enfatizzato dalla difesa, è stato spiegato dalla Corte territoriale in maniera del tutto plausibile, osservando come l’unico contributo fornito dalle testimoni riguardava la presenza di S.G. dormiente all’interno di una vettura alle 3,30 del mattino, circostanza del tutto inidonea ad inficiare l’attendibilità della persona offesa, la quale aveva riferito che gli imputati l’avevano violentata a turno, mentre gli altri attendevano al di fuori della stanza ove lei era stata costretta a rimanere, cosicchè tale dato fattuale era perfettamente compatibile con la sequenza temporale degli eventi e non poteva comunque escludersi che, a quell’ora, il predetto avesse già abusato della donna in precedenza.

La non manifesta illogicità di tale valutazione non consente, pertanto, censure in questa sede di legittimità.

Parimenti destituito di fondamento è il riferimento alla possibile sussistenza di un errore di fatto indotto dalla apparente disponibilità della persona offesa al contatto sessuale.

La Corte territoriale ha dettagliatamente descritto, come si è già detto, lo svolgimento dei fatti, dando anche atto della perfetta consapevolezza, da parte degli imputati, delle condizioni psichiche della donna, indicate dal consulente tecnico che ebbe ad esaminarla, come percepibili immediatamente anche da soggetto non professionalmente qualificato, nonchè della induzione della stessa, da parte dei prevenuti, alla consumazione di elevate quantità di sostanze alcooliche per vincerne l’eventuale resistenza.

Viene inoltre dato atto in sentenza che la donna venne spogliata dagli stessi violentatori e che le numerose lesioni riscontrate sul suo corpo erano state ritenute dal giudice di prime cure segno evidente della natura non consensuale dei rapporti sessuali.

Va peraltro osservato come in ricorso ci si limiti esclusivamente ad invocare genericamente l’applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 47 c.p., senza tuttavia specificare sulla base di quali elementi concreti i giudici del merito sarebbero dovuti pervenire ad una tale conclusione.

Del tutto corretta appare, infine, la applicazione della continuazione tra i singoli episodi di violenza che era stata oggetto di doglianza nei motivi di appello.

Anche in questo caso la Corte territoriale ha fornito argomentazioni del tutto coerenti e logiche non cadendo in alcuna contraddizione ed adeguandosi ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte che ha correttamente richiamato.

Va a tale proposito ricordato che, ai fini della configurabilità del reato in esame, non è richiesto l’accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente una consapevole adesione, anche estemporanea, all’altrui progetto criminoso (Sez. 3, n. 34212, 22 settembre 2010) e risponde di tale reato anche chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia comunque un contributo causale alla commissione del fatto, anche solo partecipando ad un segmento dell’azione delittuosa (Sez. 3, n. 8775, 4 marzo 2011; n. 15089, 20 aprile 2010; n. 11560, 25 marzo 2010; Sez. 3, n. 2348, 29 gennaio 2004).

Non è inoltre richiesto che l’atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo sufficiente la mera presenza di tutti anche se l’atto viene posto in essere a turno da ciascuno (Sez. 3, n. 42111, 15 novembre 2007) poichè, in tal caso, permane l’effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza (Sez. 3, n. 45970, 19 dicembre 2005).

La Corte territoriale, nel ritenere applicabile, nella fattispecie, la continuazione tra i singoli episodi di violenza, richiama il principio secondo il quale "…allorchè gli atti sessuali non vengano posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorra un apprezzabile periodo di tempo fra i vari episodi, ciascuno dei quali caratterizzalo dalla ripresa dell’azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una censura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituente reato, con conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione" (Sez. 3, n. 45970/05, cit).

Nei ricorsi proposti da SI.Jo. e S.G. nel richiamo a tale principio viene ravvisato, tuttavia, un elemento di contraddizione rispetto alla considerazione, effettuata dai giudici del gravame, che la violenza avvenne "…m una sequenza continuativa di azioni in stretta relazione causale le une rispetto alle altre…".

Tale assunto appare, però, destituito di fondamento.

Come chiaramente specificato nella richiamata decisione, infatti, proprio la circostanza che la violenza non debba essere consumata necessariamente da tutti i partecipanti contemporaneamente bastando, ai fini della configurabilità del reato in esame, la mera presenza di tutti ed il compimento dell’atto sessuale a turno, rende evidente che ognuna delle azioni di violenza sessuale posta in essere dagli imputati singolarmente e dagli altri correi assume i caratteri propri del reato contemplato dall’art. 609octies c.p..

Si aggiunge, poi, che è certamente connaturale a tale fattispecie criminosa la commissione da parte degli esecutori del reato di una pluralità di atti di violenza sessuale in danno della vittima, cosicchè la commissione del reato permane finchè si protraggono gli abusi sessuali ma, nel caso in cui questi non vengano compiuti in un unico contesto temporale ed intercorra un lasso di tempo apprezzabile tra i singoli accadimenti, con una rinnovata azione violenta nei confronti della vittima, viene a verificarsi quella cesura tra i singoli fatti costituenti reato e la conseguente reiterazione della condotta criminosa che unifica con il vincolo della continuazione i singoli episodi succedutisi nel tempo.

Alla luce di tali condivisibili considerazioni, appare del tutto evidente che i giudici del gravame non sono incorsi in alcuna contraddizione riconoscendo la continuazione tra i singoli episodi, poichè dalla stessa sequenza temporale degli eventi emerge chiaramente che vi erano i presupposti per riconoscerne la sussistenza.

I giudici del merito pongono infatti in evidenza la circostanza che la violenza venne sì effettuata a turno dagli imputati che si alternavano tra loro, ma anche che ciascuno violentò la donna più volte costringendola a rapporti sia vaginali che anali, mentre, come emerge nella precedente descrizione dei fatti, gli ultimi e più violenti rapporti sessuali, anche orali, cui la donna venne sottoposta, furono consumati con S.L., cosicchè risulta del tutto coerente e logico il riconoscimento di una situazione nella quale vi fu certamente una reiterazione delle condotte criminose da parte di ciascun imputato anche con modalità diverse.

Ne consegue che, pure sotto tale profilo la sentenza impugnata deve ritenersi immune da censure.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44883

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 12 aprile 2010 il Tribunale monocratico di Asti assolveva C.A. e G.C., gestori di un bar in (OMISSIS), dal reato di violazione continuata dell’art. 659 c.p., contestato dalla pubblica accusa perchè, nell’anzidetta qualità, disturbavano anche in ora notturna il riposo e le occupazioni delle persone abitanti nella zona, non impedendo i rumori prodotti dagli schiamazzi degli avventori del loro esercizio tenuto aperto anche oltre l’orario consentito.

1.2 Contro tale decisione proponevano ricorso in appello la parte civile costituita in prime cure ed il rappresentante della pubblica accusa e la corte adita, con sentenza del 7 giugno 2011, confermava la sentenza appellata.

A sostegno della pronuncia i giudici distrettuali valorizzavano le testimonianze del comandante della stazione cc. del luogo e del vigile urbano P.M., i quali, all’esito di ripetute attività di controllo eseguite anche con appostamenti di copertura, ebbero a dichiarare di non aver accertato alcuna infrazione imputabile ai prevenuti, nonchè le testimonianze di vicini di causa della parte civile, i quali escludevano di essere stati disturbati dal rumore del bar. In riferimento poi alle immagini registrate dalla parte civile e copiosamente offerte ai giudicanti, rilevava la corte territoriale, criticamente valutandole, che nulla di penalmente rilevante dalle medesime appariva desumibile.

Di qui, ad avviso della corte di appello, l’insufficienza del quadro probatorio a sostegno dell’accusa contestata.

2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado la parte civile G.G., evidentemente ai soli effetti della responsabilità civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p., comma 1 sviluppando quattro motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 659 c.p, sul rilievo che tale norma incriminatrice, secondo insegnamento del giudice di legittimità, sanziona altresì il titolare della gestione del locale aperto al pubblico in relazione ai rumori prodotti dai suoi avventori e questo anche quando i disturbi sono provocati nelle immediate vicinanze del locale, da avventori ed eventuali non avventori e dopo l’orario di chiusura.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia altresì la difesa ricorrente illogicità della motivazione in ordine ai presupposti assunti come fondanti della decisione assolutoria, quali l’assunto che le persone le quali bevono all’esterno del bar non sono avventori, l’osservazione che i tavoli e le sedie usati all’esterno non sono riconducibili agli imputati, l’assunto che i disturbatori devono essere in maggioranza riconducibili ai clienti del bar.

2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in ordine al superamento dell’orario di apertura dell’esercizio gestito dagli imputati e quanto all’allestimento di un dehor esterno abusivo, sul rilievo che l’assunto dei giudicanti risulta smentito dalla copiosissima prova in fotogrammi offerta dalla difesa e dagli esiti della consulenza di parte eseguita dal dott. Pi., pure escusso nel corso del processo.

2.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia nuovamente la difesa ricorrente difetto di motivazione in quanto ignorata del tutto la testimonianza della p.o., non considerate per nulla le risultanze della consulenza del dott. Pi. e non valutate le stesse dichiarazioni rese dall’imputato.

3. Nessuna delle sintetizzate doglianze ha fondamento, di guisa che il gravame deve essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..

3.1 Ed invero il Tribunale ha, con adeguata motivazione aderente alle risultanze processuali e immune da vizi sindacabili in questa sede, ritenuto accertato in fatto che le persone che hanno provocato i lamentati disturbi erano soltanto in parte avventori del bar gestito dagli imputati, sito nella piazza centrale chiusa al traffico di un piccolo abitato, che detti disturbi non sono mai stati accertati in orari di apertura del bar medesimo dai rappresentati della forza pubblica e della vigilanza urbana nonostante gli eseguiti appostamenti con copertura, che non risulta provata una capacità espansiva, idonea cioè ad incidere sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone, dei lamentati schiamazzi. Siffatte argomentazioni dei giudicanti, attesa la coerenza logica ed i richiami probatori a sostegno, rendono inammissibili tutti i rilievi del ricorso di legittimità sul tema della motivazione e precisamente il secondo, il terzo ed il quarto, in quanto palese è la loro natura di merito giacche volti i medesimi, a fronte di una lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.

Va in particolare osservato che la corte distrettuale ha puntualmente valutato la prova in fotogrammi offerta dalla difesa di parte civile, del tutto correttamente ritenendola sub valente rispetto ai ripetuti accertamenti istituzionali del capitano dei cc. e della vigilanza urbana e che l’omissione valutativa degli esiti della consulenza di parte ovvero delle dichiarazioni testimoniali della p.o. ovvero ancora delle dichiarazioni di uno degli imputati, non riverbera in difetto motivazionale. In sede di legittimità, infatti, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.

Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità, come nel caso in esame, quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass., Sez. 2, 19/05/2004, n. 29434).

Nel caso di specie il punto decisivo della pronuncia idoneo ad assorbire le repliche motivazionali la cui omissione risulta come innanzi denunciata, sta nell’insussistenza di rumori percepiti da più persone e dalla deduzione logica che dall’insussistenza di tale presupposto consegue, altresì, l’inidoneità astratta dei rumori denunciati, anche quelli rilevati dalla consulenza di parte, ad integrare l’astratta ipotesi contravvenzionale contestata.

3.2 Con esplicito riferimento, invece, al rilievo di legittimità di cui al primo motivo di impugnazione ed alla reale portata incriminatrice della norma di cui all’art. 659 c.p., primo comma, che appare tipizzare la fattispecie concreta contestata, osserva la corte che di essa viene offerta dalla difesa una lettura giuridicamente errata.

Secondo accreditato insegnamento di questa Corte di legittimità infatti (sez. 1 28/03/03, P.M. in proc. Massazza, rv. 224.802; ovvero più recentemente sez. 1A, 03/12/2008, n. 48122) in situazioni quali quelle accertate nel processo, la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta anche l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello ius excludendi e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. Tale obbligo però non può estendersi anche oltre l’orario di apertura dell’esercizio medesimo, come pure ritenuto dal difensore, giacchè in tale ipotesi nessun obbligo può incombere sul gestore del pubblico locale, il quale non può essere chiamato ha rispondere di condotte ormai in nessun modo riferibili alla sua volontà, alla sua condotta ed alla sua responsabilità. Diversamente opinando si violerebbe il principio della personalità della responsabilità penale.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso in esame deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-02-2013, n. 6809

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 27/9/2011, la Corte di appello di Caltanissetta, confermava la sentenza del Tribunale di Enna, in data 122/12/2009, che aveva condannato B.M. alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di truffa aggravata in danno di M.S., oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile; pena sospesa.

2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto, ed equa la pena inflitta.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:

3.1 Violazione del diritto di difesa, dolendosi che nel corso di una udienza dibattimentale in Tribunale veniva nominato un difensore d’ufficio alla prevenuta, ex art. 97 c.p.p., comma 4; senonchè, presentatasi in udienza l’avv. La Martina Rosita, designata sostituto processuale dell’avv. Antonio Impellizzeri, difensore di fiducia dell’imputata, il Got non consentiva all’avv. La Martina di svolgere il suo ufficio per l’assenza di un formale atto di delega da parte del dominus.

3.2 Violazione dell’art. 75 c.p.p., dolendosi della mancata esclusione della parte civile, sebbene questa avesse promosso azione civile dinanzi al giudice civile.

3.3 Violazione di legge in relazione all’art. 640 c.p., carenza ed illogicità della motivazione, travisamento della prova, insussistenza di artifici e raggiri, insussistenza del danno ingiusto. Al riguardo eccepisce che nella fattispecie non ricorrono gli estremi della condotta punibile per l’assenza dell’elemento oggettivo dei raggiri ed artifici; che difetta l’elemento soggettivo, avendo la prevenuta accettato in pagamento della merce assegni post- datati, che non ha potuto incassare; e si duole di motivazione illogica e contraddittoria.

3.4 Violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 61 c.p., n. 7, artt. 62 bis e 133 c.p., eccependo che andava esclusa l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, concesse le attenuanti generiche ed il beneficio della non menzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo nei limiti di quanto si dirà.

2. Le censure sollevate con il primo motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, in quanto relative ad una pretesa violazione di legge non dedotta con i motivi d’appello.

In proposito occorre precisare che la doglianza proposta, non attiene ad un caso di nullità assoluta, poichè all’imputata è stata comunque assicurata la presenza di un difensore, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4.

3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso concernente la richiesta di esclusione della parte civile, la Corte territoriale ha respinto l’analoga eccezione sollevata con i motivi d’appello, osservando che la circostanza che la parte civile abbia proposto un autonomo giudizio civile non risulta in alcun modo provata. La censura sollevata sul punto risulta inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza del ricorso, non essendo stata allegata la documentazione a cui la ricorrente fa riferimento.

4. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, le questioni sollevate costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare nel caso di specie deve essere respinta l’eccezione di insussistenza dell’elemento obiettivo degli artifici e raggiri, ben potendo gli artifici e raggiri consistere nella consegna di aliud prò alio, ovvero nella sostituzione della merce esaminata dal compratore con merce avente caratteristiche profondamente differenti da quelle pattuite. In questo caso dalle modalità della condotta legittimamente i giudici del merito hanno desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo, per cui nessuna censura può essere mossa sotto questo profilo alla sentenza impugnata.

5. Deve essere respinto, infine, il quarto motivo di ricorso limitatamente alla censura relativa alle circostanze del reato. La Corte ha respinto la richiesta di esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità con motivazione congrua, incentrata su valutazioni in punto di fatto che non possono essere rivisitate in sede di legittimità. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha respinto la relativa richiesta prendendo in considerazione il comportamento susseguente al reato, in conformità all’art. 133 c.p.. Tuttavia la Corte ha ingiustificatamente omesso di pronunziarsi sulla richiesta concessione del beneficio della non menzione, sebbene la questione fosse stata specificamente dedotta con i motivi d’appello.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa pronunzia sul richiesto beneficio della non menzione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per il giudizio sul punto, dovendosi considerare passata in giudicato la pena inflitta, come sospesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia sul richiesto beneficio della non menzione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per il giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 11-07-2008 (09-07-2008), n. 28911 Iscrizione dell’arma nel catalogo nazionale – Mancanza – Dovere del giudice in tema di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
motivi della decisione:
Con sentenza del 11.5.2007, il G.U.P. del Tribunale di Napoli, dichiarò P.A. responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di due pistole una delle quali clandestina e – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame, ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 12.2.2008, confermò la decisione impugnata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dai motivi di appello e dal verbale di perquisizione e sequestro in data (OMISSIS) in quanto la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere il motivo di gravame relativo alla richiesta di riqualificare il reato in quello di detenzione di armi comuni da sparo sull’assunto che la pistola di marca FRSJ non rientrasse nel catalogo delle armi comuni da sparo; la difesa aveva prodotto documentazione volta a dimostrare che il calibro 7,62 non è proprio solo delle armi da guerra, in quanto la pistola Zastava, di tale calibro, è inserita nel catalogo delle armi comuni da sparo, ma la Corte d’appello ha ritenuto di escludere che l’arma FRSJ fosse comune da sparo in quanto la documentazione riguardava altra arma; inoltre il giudice d’appello ha affermato che l’arma conteneva nel caricatore 9 cartucce del tipo utilizzato da armi da guerra, richiamando in proposito il verbale di perquisizione e sequestro, ma in tale verbale si elencano solo armi e munizioni senza qualificarle; nessun argomento invece è espresso rispetto alla pistola Beretta per rigettare la tesi difensiva;
2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche sull’assunto che le pistole fossero micidiali e pronte all’uso, senza un accertamento peritale sulla loro natura e sulla base di precedenti giudiziari e non penali dell’imputato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
In primo luogo nessuna indicazione la Corte territoriale ha fornito in ordine al motivo di appello sulla natura di arma da guerra o comune da sparo della pistola Beretta cal. 7,65 parabellum. Un’arma di tale tipo è peraltro indicata quale arma comune da sparo nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sicchè sarebbe stato necessario che il giudice di merito specificasse se l’arma sequestrata corrispondesse o meno a quella inserita nel catalogo nazionale e comunque chiarisse se dovesse essere considerata arma comune da sparo o da guerra, a fronte della specifica doglianza.
Quanto alla pistola cal. 7,62 contrassegnata dalla sigla FRSJ, non vi è menzione dell’inserimento della stessa nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. La mancata previsione di un’arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità, in relazione a tale oggetto, di reati concernenti le armi. La finalità della catalogazione è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e le armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio.
Ne consegue che, in presenza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato, spetta al giudice stabilire, con riferimento alle indicazioni fornite dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 1 e 2 ed in particolare con riguardo alla eventuale "spiccata potenzialità di offesa" che a norma dell’art. 1 citato caratterizza le armi da guerra, qua le sia la natura dell’oggetto e la disciplina cui debba conseguentemente farsi riferimento. (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 3672 del 20.3.1996 dep. 15.4.1996 rv 204335).
La Corte territoriale ha fatto riferimento all’inserimento nel caricatore di munizioni da guerra, sull’assunto che tale natura di munizioni da guerra risultasse dal verbale di perquisizione e sequestro.
Dal verbale di perquisizione e sequestro in data (OMISSIS) risulta solo la descrizione delle armi menzionate, senza l’indicazione di elementi atti a qualificarle da guerra.
Nel verbale di arresto il calibro 7,62 è indicato come calibro esclusivamente militare, ma ciò è smentito dall’inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo della pistola Zastava di tale calibro.
Il giudice di rinvio, espletati i necessari accertamenti, dovrà specificamente motivare sulla natura di armi da guerra o comuni da sparo delle pistole sequestrate.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Poichè le attenuanti generiche sono state escluse anche sulla base della ritenuta micidialità delle armi, la tenuta di tale motivazione dipende anche dalla qualificazione delle armi come comuni da sparo o da guerra, ferma la possibilità per il giudice di rinvio di motivare altrimenti il loro eventuale diniego.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

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