Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 14460 del 30/06/2011. L’interpretazione del contratto: poche sono le certezze che la vita ci regala. Il diritto ancor meno.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo
All’esito del secondo grado di un giudizio avente ad oggetto varie questioni tra il condominio [OMISSIS], e il condomino [OMISSIS], esercente l’attività di medico specialista in dermatologia, la Corte d’appello di Napoli rigettava, fra l’altro, l‘appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato illegittima la destinazione dell’appartamento di proprietà del predetto condomino a suo studio professionale.
Il giudice d’appello, premessa la necessità d’interpretare restrittivamente le norme del regolamento condominiale che stabilivano divieti e imponevano limitazioni all’uso delle unità immobiliari di proprietà individuale, riteneva corretta l’interpretazione fornita dal Tribunale relativamente alla disposizione del regolamento che vietava di destinare gli appartamenti condominiali a gabinetti di diagnosi e cura di malattie infettive o contagiose, includendovi l’attività svolta da [OMISSIS] quale medico specializzato in dermatologia.
Osservava al riguardo, che la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie, provocate da insetti, da funghi microscopici e da microbi, distinguendo, dal punto di vista epidemiologico tra malattie infettive contagiose e malattie infettive non contagiose e, all’interno di quest’ultima categoria tra malattie altamente o scarsamente diffusive.
Richiamato il precedente di Cass. n. 4125/01, che nel tenere distinte le malattie contagiose da quelle infettive aveva individuato nelle prime quelle che notoriamente possono trasmettersi da un individuo all’altro mediante contatto diretto o indiretto, aveva ritenuto che queste ultime rientrassero senz’altro fra quelle di competenza dello specialista dermatologo, la Corte territoriale perveniva alla conclusione che dall’espresso richiamo, contenuto nell’art. 6, comma quinto, del regolamento condominiale, alle “malattie infettive o contagiose” conseguisse senz’altro l’illegittimità della destinazione dell’unità immobiliare di proprietà dell’appellante a studio medico dermatologico.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre [OMISSIS] con due motivi d’impugnazione.
Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1371 cc. in relazione all’interpretazione dell’ art. 6 del regolamento contrattuale.
Lamenta al riguardo che la Corte d’appello abbia errato nell’avvalersi esclusivamente del criterio letterale nell’interpretazione del regolamento di condominio, senza ricorrere alle altre regole ermeneutiche previste dall’ordinamento. In particolare, si sostiene, il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della condotta delle parti, posteriore all’adozione del regolamento, atteso che il dr. [OMISSIS] esercita la sua attività professionale nell’appartamento in questione fin dal 1981, e che il condominio fino al 1987 allorché egli lo convenne in giudizio per far valere l’ uso dell’ascensore e del garage, non aveva mai contestato la destinazione dell’appartamento a studio professionale; non ha considerato che il regolamento condominiale è composto da sei commi, la cui lettura complessiva lascia intendere che le attività escluse sono soltanto quelle che presentano un carattere di oggettiva pericolosità, non esistente nella specie atteso che lo studio dermatologico è collocato all’ interno di un poliambulatorio nel quale operano vari altri specialisti; e, in definitiva, la sentenza impugnata più che interpretare il regolamento condominiale si è persa a descrivere le competenze dermatologiche.
2. – Con il secondo motivo si deduce l’omessa. insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo costituito dall’assimilazione dell’attività svolta dal dr. [OMISSIS] con la conduzione, vietata dal regolamento condominiale, di un gabinetto di cura di malattie infettive e contagiose.
Pur limitandosi al dato letterale, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello ha di fatto mancato di motivare la ragione per cui la partecipazione del ricorrente ad uno studio medico polispecialistico dovrebbe configurare la conduzione diretta e personale di un gabinetto di cura, nonostante la necessità di un’interpretazione restrittiva della clausola. Di qui l’insufficienza motivazionale derivante dall’aver la sentenza d’appello erroneamente assunto la qualificazione professionale del ricorrente quale elemento decisivo per inferire la destinazione specifica dell’appartamento di proprietà del [OMISSIS] I due motivi da esaminare congiuntamente per la loro inerenza a profili interagenti di una medesima questione interpretativa del regolamento condominiale sono fondati nei termini che seguono.
3.1 – ln tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ. e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale. in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. fra le più recenti. Cass. nn. 4670109, 18180/07, 4176/07 e 28479/05).
Di qui l’erroneità dell’esegesi fissata esclusivamente su di una singola parola o frase, astratta dal resto della stessa o di altre clausole del contratto, cui pure deve applicarsi il medesimo canone interpretativo.
3.1.1. – Nell’impiego della tecnica ermeneutica basata sul contesto letterale dell’atto, occorre considerare, poi, che l’esatto significato lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere all’intenzione comune delle parti allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecncico – scientifico, che rimandi ad una branca dello scibile umano non necessariamente a conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni. Ne deriva che, salvo una precisa e comune volontà delle parti di rinviare a una certa valenza semantica propria di determinate nozioni specialistiche, l’interpretazione letterale deve essere contestualizzata in maniera da scontare una ragionevole approssimazione alla materia richiamata. Diversamente, ne risulterebbe vulnerata la stessa portata soggettiva del canone d’interpretazione letterale, in quanto l’espressione indagata non sarebbe più storicizzabile, ma risulterebbe sostituita da un dato oggettivo e astratto (e per di più potenzialmente mobile) dipendente non dalla comune intenzione delle parti, ma da fattori significanti ad esse sostanzialmente estranei.
3.2. Nello specifico la sentenza impugnata mostra di aver adoperato il canone ermeneutico dell’interpretazione letterale in maniera non conforme agli enunciati anzi detti, e di non aver motivato in modo sufficiente in ordine alla concreta destinazione dell’immobile ad un uso contrario alla regola condominiale, anch’essa insufficientemente indagata.
Infatti: a) non ha tenuto conto dell’intero contenuto della clausola di cui all’art. 6 del regolamento di condominio, di più ampio tenore, cosi come riportato dal ricorrente (”gli appartamenti degli edifici dovranno essere destinati ad uso abitazione, di ufficio o studio professionale, ivi compreso studi odontoiatrico e laboratorio odontotecnica” ” ‘è vietato adibire anche parzialmente gli appartamenti ad uso incompatibile con la loro destinazione o farne uso comunque contrario, alla tranquillità, alla sicurezza, all’igiene o al decoro dell’edificio” “resta pertanto espressamente vietato destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanatorio di gabinetto di cura di malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici, ma si è limitata a interpretare la sola espressione malattie infettive o contagiose”, tralasciando l’indagine sul restante contesto letterale; b) ha decontestualizzato il richiamo contenuto nel regolamento a nozioni di carattere medico, ricavando le proprie conclusioni unicamente dalla circostanza astratta che anche le malattie contagiose possono rientrare nell’ambito di competenza della dermatologia; e e) non ha accertato quale fosse l’effettiva destinazione dell’immobile, traendo quest’ultima non da un elemento di fatto concreto, ma solo dalla specializzazione medica di cui è in possesso il proprietario, dato vieppiù insufficiente in assenza di una complessiva interpretazione della clausola (che come detto parla di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose”).
4. – Per quanto sopra, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa attenendosi ai principi anzi detti e provvedendo, altresì, a regolare le spese dei presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del processo di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 126 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’accoglimento condizionato di una domanda di sanatoria presentata al Comune di Busto Arsizio.

La B.I. s.p.a. aveva programmato delle manutenzioni straordinarie nel punto vendita sito in Busto Arsizio ed aveva presentato un D.I.A. in tal senso.

Il Comune aveva fatto presente che necessitava un apposito atto autorizzativo e la realizzazione di ulteriori opere di adeguamento tra cui un servoscala di collegamento tra il primo ed il secondo piano.

La società presentava un nuovo progetto che teneva conto delle richieste del Comune, ma che non veniva approvato perché erano richieste ulteriori opere tra cui la realizzazione in corrispondenza del servoscala di uno spazio di cm 150 x 150.

Nel presentare l’ulteriore progetto la società faceva presente l’impossibilità di realizzare il servoscala così come richiesto dal Comune di Busto Arsizio, ma successivamente giungeva la comunicazione impugnata che faceva presente come l’autorizzazione era concedibile solo a condizione che fosse realizzato il servoscala con le modalità richieste.

Nei due motivi di ricorso la società ricorrente lamenta in primis la violazione dell’art. 3 L. 241\90 per la mancanza di un’adeguata motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità ed inoltre la erronea applicazione della L. 13\1989.

Il difetto di motivazione si rileva dal fatto che il provvedimento fa riferimento al parere negativo della Commissione edilizia a sua volta illegittimo per assoluta genericità e la contraddittorietà dell’atto si ricava dal fatto che prima aveva richiesto un servoscala con certe caratteristiche salvo poi modificarle quando il progetto della società si era adeguato alle richieste comunali.

Inoltre il provvedimento è viziato da illogicità poiché a fronte di un argomentata spiegazione sul piano tecnico dell’impossibilità di realizzare il servoscala come da ultimo richiesto dal Comune, non si era tenuto conto di dette obiezioni insistendo nella richiesta che veniva posta come condizione dell’emanazione dell’autorizzazione richiesta.

Quanto al secondo motivo che denuncia l’erronea applicazione della L. 13\1989, la società faceva presente che l’attività commerciale veniva svolta esclusivamente al piano terreno e che i locali che sarebbero dovuti essere serviti dal servoscala erano destinati a servizi e magazzino.

L’estensione all’edilizia privata delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche era previsto per la costruzione dei nuovi edifici e per le ristrutturazioni di interi edifici.

Il Comune di Busto Arsizio si costituiva in giudizio con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo poiché non esiste l’obbligo per le ristrutturazioni parziali di edifici privati, come quella posta in essere dalla società ricorrente, di realizzare strutture che servano all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall’art. 1 L. 13\1989. Peraltro anche in relazione alle attività commerciali l’abbattimento delle barriere è previsto solo laddove si tratti di locali nei quali è consentito l’accesso del pubblico, mentre il locale addetto alla vendita e solo quello posto al piano terreno nel caso di specie.

Il provvedimento del Comune di Busto Arsizio deve essere conseguentemente annullato perché il Comune riesamini la situazione di fatto e valuti l’assentibilità dell’intervento richiesto anche alla luce dell’eventuale ius superveniens.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Busto Arsizio alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 214 del 2012, in tema di norme della Regione Calabria sul lavoro nel campo della sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 8-8-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 2, 3 e 5, 4, comma 3, 5 e 9, comma 1, della legge della
Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo
54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della
«Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella"
Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico) e
degli articoli da 1 a 4 della legge della Regione Calabria 28
dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28
settembre 2011, n. 35), promossi dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorsi notificati il 25 novembre-1° dicembre 2011 e il
28 febbraio-5 marzo 2012, depositati in cancelleria il 29 novembre
2011 ed il 5 marzo 2012 ed iscritti al n. 165 del registro ricorsi
2011 ed al n. 52 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente
del Consiglio dei ministri e Graziano Pungi’ per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 25 novembre 2011 e depositato il
successivo 29 novembre (reg. ric. n. 165 del 2011) il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e
9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n.
35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19
ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei
Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente
di diritto pubblico), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione.
La legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di
diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori
"Tommaso Campanella" Centro Oncologico d’Eccellenza, gia’ istituita
ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29
(Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria
regionale relative al Settore Sanita’) quale fondazione di diritto
privato.
In particolare: l’art. 1 dispone il riconoscimento della
Fondazione quale ente pubblico dotato di personalita’ giuridica e di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma 1);
stabilisce che la Fondazione e’ parte del sistema sanitario regionale
(comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare
l’integrazione tra il servizio sanitario regionale e l’Universita’
degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro (comma 3); ne dispone il
provvisorio accreditamento (comma 5); l’art. 4, comma 3, attribuisce
alla Giunta regionale il compito di emanare direttive per la
definizione delle piante organiche e l’attribuzione del personale;
l’art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione; l’art. 9,
comma 1, prevede che, al fine di garantire la continuita’ del
servizio prestato dalla Fondazione, il personale di quest’ultima,
nelle more dell’espletamento del pubblico concorso per il
reclutamento dei dipendenti, svolga la propria attivita’ stipulando
contratti di lavoro a tempo determinato.
Il ricorrente premette che la Regione Calabria si e’ vincolata il
17 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005),
all’osservanza di un Piano di rientro dal deficit della sanita’ e
che, a causa dell’inadempimento in cui e’ incorsa, il Consiglio dei
ministri, con delibera del 30 luglio 2010, ha nominato un commissario
ad acta nella persona del Presidente della Giunta, in base all’art. 4
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29
novembre 2007, n. 222.
Per questa ragione, l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, lederebbe gli
artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.: il
riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico,
infatti, determinerebbe una "interferenza" con le attribuzioni del
commissario, fondate sull’art. 120, secondo comma, Cost. e previste
dalla lettera a), numero 2), e dalla lettera b) della delibera del
Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, con cui lo si e’
incaricato di disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale,
sospendendo l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche.
Inoltre, tale iniziativa sarebbe in contrasto anche con il punto
4) della delibera della Giunta regionale 16 dicembre 2009, n. 845
(Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria –
Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con
Delib.G.R. n. 752/2009 – Autorizzazione alla stipula dell’accordo ex
art. 1, comma 180, L. 311/2004), con cui e’ stato approvato l’accordo
recante il Piano di contenimento del disavanzo finanziario, ove la
«ridefinizione a regime dell’assetto giuridico della Fondazione
Campanella» sarebbe subordinata agli obblighi di razionalizzazione
della rete sanitaria e di riduzione della spesa. Posto che tale
accordo deve ritenersi vincolante, ai sensi dell’art. 2, commi 80 e
95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2010), verrebbe leso un principio di coordinamento della
finanza pubblica espresso ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
L’art. 4, comma 3, a propria volta, lederebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., poiche’ non vi si prevede che la Giunta adegui le
proprie direttive sulla pianta organica ai vincoli del Piano, che
verrebbero cosi’ elusi.
L’art. 5 sarebbe lesivo dell’art. 81, quarto comma, Cost.,
poiche’, nel prevedere le fonti di finanziamento della Fondazione,
non quantifica i correlati oneri finanziari e non genera un «quadro
economicamente coerente tra costi e ricavi».
L’art. 9, comma 1, infine, consentendo l’assunzione di nuovo
personale in deroga ai limiti previsti dal punto 4) della gia’ citata
delibera di Giunta n. 845 del 2009, sarebbe anch’esso in contrasto
con l’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, esso lederebbe gli artt.
3 e 97 Cost., consentendo di accedere ad un pubblico ufficio senza
procedura concorsuale e in violazione dei principi di uguaglianza e
buon andamento della pubblica amministrazione.
Sarebbe leso anche l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
dal momento che spetta alla legge statale, nell’ambito della materia
"ordinamento civile", regolare le modalita’ di assunzione per
esigenze temporanee ed eccezionali della pubblica amministrazione,
secondo le forme previste, nella specie, dall’art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Parimenti, nel permettere alla Fondazione di bandire il concorso
pubblico per l’assunzione del personale prima che la Giunta abbia
definito la pianta organica, il legislatore regionale avrebbe deviato
dalla regola opposta prevista dall’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n.
165 del 2001, invadendo nuovamente la sfera dell’ordinamento civile.
Infine, l’art. 9, comma 1, omettendo di quantificare la spesa
conseguente alle procedure selettive per l’assunzione del personale e
di indicare i mezzi per farvi fronte, sarebbe in contrasto con l’art.
81, quarto comma, Cost.
2.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello
Stato ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del
ricorso.
La memoria si concentra, in particolare, sullo ius superveniens
costituito dalla legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50
(Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n.
35), che ha modificato varie disposizioni della legge reg. n. 35 del
2011.
A parere dell’Avvocatura, la legge reg. n. 50 del 2011 non elide
i profili di illegittimita’ costituzionale denunciati.
3.- Con successivo ricorso, notificato il 28 febbraio 2012 e
depositato il 5 marzo (reg. ric. n. 52 del 2012), il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 50 del
2011, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma,
lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
Come si e’ gia’ detto, la legge impugnata introduce modifiche
alla legge della Regione Calabria n. 35 del 2011.
In particolare: l’art. 1 della legge reg. n. 50 del 2011,
aggiungendo il comma 1-bis all’art. 1 della legge reg. n. 35 del
2011, stabilisce che il riconoscimento della Fondazione quale ente di
diritto pubblico ha effetto dalla data di cancellazione della stessa
dal registro delle persone giuridiche; l’art. 2, inserendo il comma
3-bis nel testo dell’art. 3 della legge reg. n. 35 del 2011, aggiunge
che il Presidente della Giunta provvedera’ a siffatta cancellazione
nel rispetto di quanto previsto dal punto 4) delle proposte tecniche
per l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e
riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione
Calabria; l’art. 3, nel sostituire il comma 1 dell’art. 9 della legge
reg. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione a bandire concorsi
pubblici per l’assunzione di personale, e ad assumere i vincitori nei
limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate; l’art. 4 posticipa l’abrogazione della legge
regionale e delle delibere di Giunta istitutive della Fondazione,
quale ente di diritto privato, alla data di trasformazione della
stessa in ente di diritto pubblico.
Il ricorrente ritiene che queste modifiche si espongano alle
medesime censure di illegittimita’ costituzionale mosse avverso le
norme della legge reg. n. 35 del 2011, impugnata con il ricorso
iscritto al n. 165 del registro ricorsi del 2011.
Gli artt. 1 e 2 della legge reg. n. 50 del 2011, a parere del
ricorrente, «presuppongono e ribadiscono il contenuto delle
disposizioni» della legge reg. n. 35 del 2011 in punto di
trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico, e
pertanto violano anch’esse l’art. 120, secondo comma, Cost. (nella
parte in cui interferiscono con le attribuzioni del commissario
straordinario), e l’art. 117, terzo comma, Cost. (nella parte in cui
non rispettano i vincoli di coordinamento della finanza pubblica
imposti dal Piano di rientro dal disavanzo per spesa sanitaria, e
resi cogenti dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del
2009).
L’art. 3 della legge reg. n. 50 del 2011 sarebbe lesivo anzitutto
del disposto dell’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo
appena svolto a proposito degli artt. 1 e 2, poiche’ l’assunzione di
personale non rispetterebbe i vincoli previsti dal Piano di rientro.
Inoltre, sarebbe violato l’art. 81, quarto comma, Cost., in
ragione dell’omessa quantificazione della spesa e dei relativi mezzi
di copertura.
In terzo luogo, sarebbero lesi gli artt. 3 e 97 Cost., poiche’
sarebbe possibile bandire i concorsi per reclutare il personale prima
della definizione della pianta organica, precostituendo "aspettative
di assunzione" in capo ai vincitori, che potrebbero venire frustrate
successivamente. Il medesimo profilo determinerebbe la violazione
anche dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal momento
che l’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 porrebbe la
regola, propria dell’ordinamento civile, secondo cui il concorso
pubblico non puo’ essere indetto prima delle «verifiche degli
effettivi fabbisogni».
In quarto luogo, verrebbe aggirato il blocco del turn over del
personale del settore sanitario, imposto dall’art. 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, con violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost.
Infine, sarebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost., in
relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiche’ il concorso
non sarebbe preceduto dalla stima del costo del lavoro che le
conseguenti assunzioni implicherebbero.
L’art. 4 sarebbe lesivo dell’art. 120, secondo comma, Cost.,
«subordinando l’abrogazione di una norma ad un evento (la
trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto
pubblico) la cui previsione e’ incostituzionale».
4.- Nel secondo giudizio si e’ costituita la Regione Calabria,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato «irricevibile», inammissibile
e comunque non fondato.
La Regione ritiene che le censure relative agli artt. 1 e 2 della
legge impugnata siano infondate, poiche’ l’art. 9, comma 2, della
legge reg. n. 35 del 2011 assegna al commissario ad acta, nominato
nella persona del Presidente della Giunta, le attivita’ necessarie
alla trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico,
cosi’ escludendo ogni interferenza con le attribuzioni di tale organo
dello Stato.
Inoltre, andrebbe esclusa la violazione del Piano di rientro dal
disavanzo, nella parte in cui si prevede che il commissario sospenda
l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche, posto che le norme
impugnate non istituirebbero un nuovo ente, ma modificherebbero la
natura di un ente gia’ attivo, i cui costi gia’ gravano sul bilancio
regionale. Ne verrebbe conferma dal rilievo che la Fondazione
Campanella e’ gia’ stata oggetto di alcuni decreti del commissario ad
acta, sul presupposto che essa sia parte integrante della rete
ospedaliera oggetto di riordino. In questo contesto, la spesa
correlata alla Fondazione non solo non sarebbe aumentata, ma sarebbe
stata progressivamente ridotta, con il passaggio da 150 a 35 posti
letto.
In riferimento all’art. 3 impugnato, la Regione contesta,
anzitutto, che i concorsi pubblici ivi previsti possano venire
banditi prima della determinazione della pianta organica da parte
della Giunta, ai sensi dell’art. 4 della legge reg. n. 35 del 2011, e
comunque prima che sia cessato il blocco del turn over del personale,
peraltro derogabile ai sensi dell’art. 1, comma 23-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre
2011, n. 148.
Chiarito tale punto, la difesa regionale osserva che la procedura
concorsuale non implichera’ alcun onere finanziario aggiuntivo a
carico del bilancio regionale, su cui grava gia’ il costo di 240
dipendenti della Fondazione: questo numero, piuttosto, verra’
progressivamente ridotto, secondo quanto gia’ previsto dal decreto
del commissario ad acta n. 136 del 2011, che ha disposto il "rientro"
di parte del personale presso l’Azienda ospedaliera Mater Domini.
Con riguardo all’art. 4, la Regione osserva che, esclusa la
fondatezza delle precedenti censure, verrebbe meno anche quella della
"illegittimita’ derivata", avanzata dallo Stato.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4,
comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28
settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della
legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la
Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico
d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico), in riferimento agli
articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e
120, secondo comma, della Costituzione (reg. ric. n. 165 del 2011).
La legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di
diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori
"Tommaso Campanella" Centro Oncologico d’Eccellenza, gia’ istituita
ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29
(Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria
regionale relative al Settore Sanita’) quale fondazione di diritto
privato.
In particolare, l’art. 1 dispone il riconoscimento della
Fondazione quale ente pubblico dotato di personalita’ giuridica e di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma 1);
stabilisce che la Fondazione e’ parte del sistema sanitario regionale
(comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare
l’integrazione tra servizio sanitario regionale e l’Universita’ degli
Studi "Magna Grecia" di Catanzaro (comma 3); ne dispone il
provvisorio accreditamento (comma 5).
Con cio’, a parere del ricorrente, il legislatore regionale,
assumendo un’iniziativa di spesa, avrebbe interferito nelle
attribuzioni del commissario ad acta, nominato per l’attuazione del
Piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria
stipulato tra lo Stato e la Regione, e avrebbe inoltre contravvenuto
a quanto previsto da tale Piano, in violazione degli artt. 120,
secondo comma, e 117, terzo comma, Cost.
Aggiunge il ricorrente che l’art. 4, comma 3, della legge
impugnata nell’attribuire alla Giunta regionale il compito di emanare
direttive per la definizione delle piante organiche e l’attribuzione
del personale, senza contestualmente prescrivere l’osservanza del
Piano, sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.
Inoltre, l’art. 5, nell’indicare le fonti di finanziamento della
Fondazione, senza quantificare la spesa e indicare i mezzi per farvi
fronte, lederebbe l’art. 81, quarto comma, Cost.
Infine, l’art. 9, comma 1, sarebbe in contrasto con varie norme
della Costituzione, poiche’ prevede che, al fine di garantire la
continuita’ del servizio prestato dalla Fondazione, il personale di
quest’ultima, nelle more dell’espletamento del pubblico concorso per
il reclutamento dei dipendenti, da bandirsi immediatamente, svolga la
propria attivita’ lavorativa con contratti di lavoro a tempo
determinato.
A parere del ricorrente, l’omessa quantificazione della spesa
collegata alla procedura concorsuale e alle conseguenti assunzioni, e
la mancata indicazione della copertura, comporterebbe anzitutto la
violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
Sarebbero altresi’ violati gli artt. 3 e 97 Cost., giacche’ il
personale della Fondazione accederebbe al pubblico impiego senza
concorso; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche’
spetterebbe alla competenza esclusiva dello Stato, a titolo di
ordinamento civile, definire le modalita’ di reclutamento del
personale, che puo’ avvenire solo previa determinazione della pianta
organica; l’art. 117, terzo comma, Cost., poiche’ non sarebbero
osservati ne’ il blocco del turn over del personale della sanita’,
prescritto dalla normativa dello Stato, ne’ i vincoli alle assunzioni
specificati dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
2.- Successivamente alla proposizione del ricorso e’ stata
approvata la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50
(Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n.
35).
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di
legittimita’ costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 di tale legge, in
riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e
terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. (reg. ric. n. 52 del 2012).
L’art. 1 della legge regionale n. 50 del 2011, aggiungendo il
comma 1-bis all’art. 1 della legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce
che il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico
ha effetto dalla data di cancellazione della stessa dal registro
delle persone giuridiche.
L’art. 2, inserendo il comma 3-bis nel testo dell’art. 3 della
legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il Presidente della Giunta
provvedera’ a siffatta cancellazione nel rispetto di quanto previsto
dal punto 4) delle proposte tecniche per l’integrazione/modifica del
piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario
regionale della Regione Calabria.
L’art. 3, nel sostituire il comma 1 dell’art. 9 della legge reg.
n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione a bandire concorsi pubblici
per l’assunzione di personale, e ad assumere i vincitori, nei limiti
della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie
assegnate.
L’art. 4 posticipa l’abrogazione della legge regionale e delle
delibere di Giunta istitutive della Fondazione, quale ente di diritto
privato, alla data di trasformazione della stessa in ente di diritto
pubblico.
Il ricorrente ritiene che queste modifiche normative non solo non
abbiano carattere satisfattivo delle censure svolte con il ricorso n.
165 del 2011, ma si espongano ai medesimi profili di illegittimita’
costituzionale mossi avverso le norme della legge reg. n. 35 del
2011.
3.- I ricorsi sono connessi e i relativi giudizi meritano
pertanto di essere riuniti, per poter essere decisi con un’unica
pronuncia.
4.- E’ opportuno esaminare, anzitutto, le censure relative alla
violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
Come si e’ visto, esse concernono sia l’art. 5 della legge reg.
n. 35 del 2011, che ha per oggetto le fonti di finanziamento dalle
quali la Fondazione, una volta riconosciuta quale ente di diritto
pubblico, dovra’ trarre la provvista per le sue attivita’, sia l’art.
9, comma 1, che, tanto nel testo originario, quanto in quello
vigente, riguarda le procedure di reclutamento del personale a
seguito di pubblico concorso.
La questione di costituzionalita’ vertente sull’art. 9, comma 1,
della legge reg. n. 35 del 2011, promossa con il ricorso n. 165 del
2011, va peraltro trasferita sul testo introdotto dall’art. 3 della
legge reg. n. 50 del 2011, che ha integralmente sostituito la norma
originaria, in senso non satisfattivo rispetto alle doglianze del
ricorrente (sentenza n. 30 del 2012).
Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che entrambe le
leggi impugnate implicano una nuova o maggiore spesa, che non viene
quantificata e che non trova idonea copertura.
E’ appena il caso di precisare che lo scrutinio della Corte deve
basarsi sul testo vigente dell’art. 81 Cost., poiche’ la revisione
introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale) si applica a decorrere dall’esercizio finanziario
relativo all’anno 2014.
5.- Le questioni sono fondate.
Per apprezzare la censura formulata dal ricorrente, questa Corte
e’ chiamata a stabilire se le leggi impugnate comportino una spesa
pubblica; se essa sia nuova, ovvero maggiore, rispetto a quella
prevista dalla previgente normativa sostanziale; se siano stati
indicati idonei mezzi per farvi fronte.
6.- Non e’ dubbio che entrambe le leggi impugnate siano
generatrici di spesa pubblica. Lo stesso art. 5 della legge reg. n.
35 del 2011, nell’elencare le fonti di finanziamento della
Fondazione, non manca di annoverare tra di esse "finanziamenti
pubblici" (art. 5, comma 1, lettera c) e "finanziamenti straordinari
regionali" (art. 5, comma 1, lettera b). E’ percio’ proprio il
legislatore regionale a prevedere, peraltro in accordo con quanto
generalmente accade, che la Fondazione, una volta conseguito il
riconoscimento come ente pubblico, non possa operare se non con
l’apporto economico che le derivera’ dalla Regione, al cui
ordinamento viene ad appartenere, in base all’art. 54 della legge
della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione
Calabria).
7.- Va parimenti rilevato che la spesa determinata dal
riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico ha i caratteri
della novita’.
Non vale a smentire questa asserzione il rilievo secondo cui fino
ad oggi la Fondazione, pur costituendo un soggetto di diritto
privato, grava in larga parte sul bilancio regionale, ai sensi
dell’art. 4 del suo statuto, approvato con la deliberazione della
Giunta regionale 25 ottobre 2004, n. 798. E’ vero, infatti, che sono
iscritti in bilancio, alla voce "privato-ospedaliero", fondi a favore
della Fondazione, ma la novita’ della spesa va apprezzata con
riguardo alla legislazione sostanziale che la prevede e sotto questo
profilo e’ risolutivo considerare che, ai sensi dell’art. 5 della
legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del
disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il
rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale), la
Fondazione, ove non riconosciuta quale Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) entro il 30 dicembre 2010 (termine poi
prorogato al 30 settembre 2011 dall’art. 1 della legge regionale 6
aprile 2011, n. 8), avrebbe dovuto essere posta in liquidazione.
L’art. 10, comma 1, della legge reg. n. 35 del 2011 ha pero’ abrogato
l’art. 5 della legge reg. n. 11 del 2009, sicche’, allo stato e
proprio per effetto delle leggi impugnate, e’ stato reintrodotto
nell’ordinamento giuridico, e in particolare nella legislazione di
spesa, l’onere per la finanza pubblica derivante dall’attivita’ della
Fondazione, che si sarebbe invece dovuto esaurire con lo spirare del
termine del 30 settembre 2011.
8.- Infine, le norme impugnate sono prive dell’indicazione dei
mezzi per far fronte alle spese che esse introducono. Si tratta di un
obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand’anche regionale
(ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo’ sottrarsi, ogni qual
volta esso preveda attivita’ che non possano realizzarsi se non per
mezzo di una spesa, e quest’ultima possa, e debba, venire
quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile»
(sentenza n. 115 del 2012).
Spetta infatti alla legge di spesa, e non agli eventuali
provvedimenti che vi diano attuazione (sentenza n. 141 del 2010;
sentenza n. 9 del 1958), determinare la misura, e la copertura,
dell’impegno finanziario richiesto perche’ essa possa produrre
effetto, atteso che, in tal modo, viene altresi’ definito, in una sua
componente essenziale, «il contenuto stesso della decisione politica
assunta tramite l’adozione, con effetti immediatamente vincolanti,
della disposizione» che sia fonte di spesa (sentenza n. 386 del
2008).
Sotto tale aspetto, questa Corte ha infatti recentemente
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di disposizioni che, nel
dare vita o nel riorganizzare (sentenza n. 115 del 2012) strutture
amministrative, avevano omesso di indicare «il relativo organico e la
disponibilita’ dei mezzi necessari per il loro funzionamento»
(sentenza n. 106 del 2011; inoltre, sentenza n. 141 del 2010), in tal
modo sottraendosi all’obbligo di stabilire l’entita’ e la conseguente
copertura della spesa.
Omettendo di provvedere in tal senso, anche le norme oggi
impugnate hanno violato l’art. 81, quarto comma, Cost., e ne deriva
l’illegittimita’ costituzionale di esse, e, in via consequenziale,
dell’intero testo delle leggi regionali n. 35 del 2011 e n. 50 del
2011 (sentenza n. 131 del 2012).
Infatti, come questa Corte ha gia’ affermato (sentenza n. 106 del
2011), un simile vizio, investendo la componente finanziaria della
legge di spesa, non puo’, se sussistente, che estendersi in via
consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.
9.- Le ulteriori questioni di legittimita’ costituzionale
promosse dal ricorrente restano assorbite.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 5 e 9,
comma 1, quanto a quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 3 della
legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di
integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), della
legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento
ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n.
25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso
Campanella" Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto
pubblico);
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimita’
costituzionale dell’intero testo delle leggi della Regione Calabria
n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 24-02-2011, n. 7194 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 maggio 2009 questa Corte, quinta sezione penale, si è pronunciata sui ricorsi proposti, tra gli altri, da G.R. e T.A. avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2008 dalla Corte d’appello di Napoli.

In particolare, è stato rigettato il ricorso proposto da G. R. in punto responsabilità con riferimento al delitto, contestato al capo E), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ed è stata annullata la sentenza nei confronti della stessa con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell’essere l’associazione armata e del numero delle persone, in difetto della indicazione da parte dei giudici di merito di elementi probativi della consapevolezza della ricorrente in ordine a detti caratteri.

Con la suddetta sentenza è stato rigettato il ricorso proposto da T.A. in punto responsabilità con riferimento al delitto, contestato al capo E), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla ricorrenza della circostanza aggravante dell’essere detta associazione armata;

è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto anche con riferimento a vari episodi di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti contestati ai capi G), H) e L); è stata, invece, annullata la sentenza d’appello nei confronti della stessa T. con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone quanto al reato di cui al capo E), in difetto di elementi probativi della consapevolezza del detto numero da parte dell’imputata, e con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso o del fine di agevolare il clan D’Alessandro quanto ai capi E), H) e I) (rectius L), in difetto di adeguata dimostrazione delle modalità e/o finalità della condotta delittuosa.

2. Con sentenza in data 11 febbraio 2010 la Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del 12 febbraio 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di G.R. e T.A., ha escluso per entrambe le imputate la circostanza aggravante del numero delle persone, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3; ha escluso per la sola G. la circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata di cui all’art. 74, comma 4, stesso D.P.R., ed ha escluso per la T. la circostanza aggravante, alla stessa contestata, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

La Corte d’appello, in particolare, rilevava, con riferimento alla posizione della G., che non emergevano dalle conversazioni intercettate, alle quali la stessa era risultata presente, nè riferimenti ad armi possedute o nelle disponibilità del clan nè contatti con persone diverse dai coniugi A. – T. o dal coniuge B.G., separatamente giudicato.

Con riferimento alla posizione di T.A., ad avviso della Corte di merito, non erano individuabili nel provvedimento impugnato dati significativi alla stessa riferibili, probativi dell’utilizzo del metodo mafioso o della finalità di agevolare il clan camorristico D’Alessandro, nè della consapevolezza del numero superiore a dieci dei partecipanti al sodalizio, nè dall’esame degli atti emergevano elementi nuovi o non adeguatamente valorizzati nella sentenza emessa il 28 marzo 2008 dalla stessa Corte d’appello.

Per effetto della esclusione delle dette circostanze aggravanti, la pena per la G. veniva determinata in cinque anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione, con la diminuzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la già riconosciuta continuazione e la riduzione per il rito abbreviato, e per la T. in sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla residua circostanza aggravante, l’aumento per la già riconosciuta continuazione e la riduzione per il rito abbreviato.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi le due imputate.

G.R., con unico motivo, deduce violazione di legge sul rilievo della erroneità del calcolo di pena operato dalla Corte d’appello in conseguenza dell’omessa riduzione della pena nella misura di un terzo come imposto dall’art. 442 cod. proc. pen..

T.A., con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che l’esclusione da tutte le contestazioni mosse della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 avrebbe dovuto comportare un minore aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione, mentre l’aumento per continuazione era rimasto in concreto pari a tre anni e sei mesi di reclusione.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. Quanto a G.R. la pena, per effetto della esclusione delle circostanze aggravanti del numero delle persone e dell’essere l’associazione armata, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4, è stata determinata in cinque anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione.

La sentenza è pervenuta a tale determinazione partendo dalla pena base, per il reato di cui al capo E), di dieci anni di reclusione, che è stata ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche fino alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione. Detta pena è stata aumentata di anni due per effetto della già riconosciuta continuazione del reato di cui al capo E) con il reato, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giudicato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata del 7 dicembre 2005, irrevocabile il 26 settembre 2006, fino alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione.

La successiva diminuzione di detta ultima pena complessiva a cinque anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione per effetto dell’applicazione dell’art. 442 c.p.p., comma 2, è inferiore alla misura fissa di un terzo, inderogabilmente prevista dalla detta norma.

3. Tale violazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di G.R. limitatamente alla pena.

L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), potendo procedere alla determinazione della pena, che non richiede alcuna valutazione discrezionale del giudice, direttamente questa Corte.

Applicando alla pena suddetta di otto anni e otto mesi di reclusione la riduzione fissa di un terzo, la pena nei confronti di G. R. deve essere, quindi, correttamemte determinata, in cinque anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione.

4. Quanto a T.A. la pena finale è stata determinata in sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione.

La sentenza è pervenuta a tale determinazione partendo dalla pena base per il reato di cui al capo E) di dieci anni di reclusione, previa esclusione della circostanza aggravante del numero delle persone, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, e della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Tale pena è stata ridotta di un terzo per effetto della già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla residua circostanza aggravante contestata (di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4), fino alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, che è stata i aumentata, ai sensi dell’art. 31 cpv. cod. pen., nella misura complessiva di tre anni e sei mesi di reclusione, fino alla pena di dieci anni e due mesi di reclusione, poi diminuita di un terzo per il rito abbreviato.

4.1. L’entità dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., come dedotto dalla ricorrente, non è corretta.

L’aumento della pena nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione attiene al vincolo della continuazione, già riconosciuto per unicità del disegno criminoso dai giudici di merito, prima della sentenza di questa Corte del 22 maggio 2009, tra il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (contestato al capo E) e alcuni reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (contestati ai capi G, H, L). Esso corrisponde all’aumento già determinato dai giudici di merito, che avevano indicato in un anno l’aumento con riferimento al reato di cui al capo G), in relazione al quale non era stata contestata la circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, e rispettivamente in un anno e sei mesi di reclusione e in un anno l’aumento con riferimento ai reati di cui ai capi H) e L), in relazione ai quali detta circostanza aggravante era stata contestata.

L’esclusione della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, disposta da questa Corte con l’indicata sentenza del 22 maggio 2009 con riferimento, oltre che al reato associativo, anche ai reati di cui ai capi H) e I) (rectius L), avrebbe dovuto comportare un minore aumento della pena per la continuazione del reato associativo con detti reati.

4.2. Secondo il condivisibile orientamento espresso da questa Corte, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli "elementi autonomi" che concorrono alla sua determinazione, individuati dall’art. 597 c.p.p., comma 4, e costituiti sia dagli aumenti o dalle diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze sia dall’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Per effetto di tale autonomia, nel caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per continuazione, il giudice d’appello deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (Sez. 4, n. 41585 del 04/11/2010, dep. 24/11/2010, Pizzi, Rv. 248549; Sez. 1, n. 24895 del 28/05/2009, dep. 16/06/2009, Calabrese e altro, Rv.

243806; Sez. 4, n. 47341 del 28/10/2005, dep. 30/12/2005, Salah, Rv.

233177; Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066).

Alla stregua di tali principi, l’aumento di pena, già calcolato separatamente per i singoli reati legati dal vincolo della continuazione, non poteva rimanere identico a quello individuato dal primo giudice nè nella sua entità complessiva nè con riferimento ai singoli episodi criminosi in continuazione, e non più aggravati.

5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti di T.A. limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, non potendo procedersi in questa sede, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che si atterrà, nella determinazione della pena, ai principi sopra espressi.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G.R. limitatamente alla pena, che ridetermina in 5 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.A. limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.