Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10384 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20 marzo 2006 alla s.r.l. SICHIM (depositato il 6 aprile 2006), il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA delle ENTRATE premesso che l’Ufficio, in base al "p.v. di constatazione redatto il 15 giugno 1999" dalla Guardia di Finanza, aveva "rettificato ai fini IRPEG ed ILOR la dichiarazione relativa all’anno 1995" rilevando (a) "l’omessa contabilizzazione di ricavi" e (b) "l’illegittima contabilizzazione di costi fittizi" avendo riscontrato (2) "una differenza di prodotto" ("tenuto conto delle giacenze iniziali, delle materie prime acquistate … e delle quantità di prodotto venduto") e (2) che detta società "intratteneva rapporti di acquisto di materia prima con la Chimica FARO" ("appartenente alla medesima compagine familiare e societaria", "titolare del beneficio fiscale della esenzione decennale per IRPEG ed ILOR" perchè "situata in area depressa") con la quale "gli acquisti effettuati da SICHIM … di materia prima erano avvenuti … ad un prezzo non giustificato in relazione al costo sopportato da FARO per l’acquisto dello stesso bene … rivenduto a SICHIM senza sostanziali trasformazioni" ("tale"r perciò, "da indurre a ritenere trattarsi … di cessioni poste in essere unicamente per incrementare i costi della … SICHIM e trasferire utili alla FARO", che era "in regime di esenzione fiscale", "così da sottrarli ad imposizione") -, in forza di due motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 114/09/04 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (depositata il 23 febbraio 2005) che aveva respinto gli appelli dell’Ufficio e della società avverso la decisione (59/04/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara la quale aveva "annulla(to) l’accertamento nella parte relativa ai costi fittizi per L. 1.049.945.000" nonchè "nella parte relativa ai ricavi presunti per L. 120. 745.000" e respinto "per il resto" il ricorso della contribuente.

Nel controricorso notificato il 29 aprile 2006 (depositato il 10 maggio 2006) la società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione avversa.

Il 4 marzo 2010 la contribuente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

p. 1. Inammissibilità del ricorso del Ministero.

In via preliminare deve essere rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso del Mini-stero perchè questo ente non ha nemmeno dedotto di aver preso parte al giudizio di appello nè allegato (e provato) o di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.:

2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse ( art. 100 c.p.c.), a resistere all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributar (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, l’appello dell’Ufficio è stato "depositato il 16 dicembre 2003", quindi dopo il primo gennaio 2001 detto, per cui il processo di appello si è svolto solo tra l'(Ufficio locale dell’)Agenzia e la contribuente. p. 2. La sentenza impugnata.

A. In premessa la Commissione Tributaria Regionale espone (per quanto ancora rileva) che la "rettifica in aumento" del reddito era dovuta (1) a disconoscimento di "costi fittizi" ("corrispondenti ad altrettanti utili fittiziamente trasferiti" dalla contribuente "a FARO srl" attraverso un "meccanismo di prezzi maggiorati" al fine di "beneficiare dell’esenzione decennale dalle imposte di cui la seconda società … godeva") e (b) ad "omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da vendite non fatturate".

B. In ordine ai "costi fittizi" il giudice di appello osserva:

– non sono "ravvisabili" i presupposti dell’"interposizione fittizia" perchè le "operazioni" contestate sono, per "ammissione" dello stesso Ufficio, "reali e non fittizie";

– "non è sufficiente individuare un indubbio risparmio fiscale" per inferire l’"illiceità delle operazioni" essendo queste frutto di "strategie imprenditoriali" consistenti nell’attribuire un "segmento del processo produttivo complementare alla realizzazione dei prodotti SICHIM";

– non c’è una disposizione di legge che vieti di conseguire una "riduzione del prelievo fiscale";

– le scelte di SICHIM non sono "antieconomiche" in quanto non è stato "dimostrato che i prezzi praticati da FARO non fossero compatibili rispetto a quelli di mercato";

– dalla documentazione esibita è emerso che "FARO ha praticato … prezzi invariati anche in anni successivi al periodo … dell’esenzione fiscale".

C. Sui "ricavi non contabilizzati" la Commissione Tributaria Regionale nota che l’"operazione" effettuata dalla GdF (somma delle materie prime acquistate con le giacenze e determinazione del prodotto in base alle "informazioni" tecniche fornite dal legale rappresentante) non è "idonea" a "fondare una prova presuntiva" della "omessa fatturazione" perchè:

(2) il legale rappresentante, in un secondo tempo, ha precisato che i valori da lui indicati si riferivano ad anni successivi a quelli oggetto di accertamento;

(2) la SICHIM ha depositato una "perizia tecnica asseverata" la quale ha dato conto della variabilità della composizione dei prodotti finiti;

(3) la formula di composizione dei prodotti chimici è un "dato tecnico" da riscontrare "obiettivamente" e non in base da un giudizio di "credibilità" delle informazioni rese dal legale rappresentante;

(4) è "ragionevole" ritenere che vi siano state "oscillazioni nel corso dell’attività produttiva" a seconda delle "esigenze della clientela". p. 3. Il ricorso dell’Agenzia.

L’Agenzia – riprodotto quanto accertato dall’"organo verificatore" (PVC) nonchè l’"avviso di accertamento" – impugna la decisione per due motivi.

A. Con il primo la ricorrente – ricordate le decisioni 20816/05, 12353/95 e 22932/05 di questa Corte – denunzia "violazione ed omessa applicazione dei principi in tema di abuso di diritto", "violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1343, 1344 e 1470, 2697 c.c.; D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 15 e 76" nonchè "motivazione carente, illogica e contraddittoria" esponendo:

– nell’avviso di accertamento si è specificato che "la costituzione della … FARO in territorio che beneficiava di esenzione … appare strumentale … allo spostamento di utili dalla SICHIM alla … FARO" e, quindi, che l’operazione costituiva un abuso di diritto per cui l’avviso non era fondato solo sull’"affermata interposizione fittizia";

– "il fine esclusivamente elusivo emerge … anche dalla sentenza impugnata, dove, a pag. 4, la CTR da … atto che SICHIM srl ha ottenuto un indubbio vantaggio fiscali nell’ambito dei rapporti con FARO, e la circostanza che l’unico motivo alla base delle operazioni era il conseguimento di un risparmio fiscale era .. confermata dalle stesse difese della società";

– non vi sono "ulteriori motivi (diversi dal … risparmio fiscale)" giustificativi dell’"operazione di acquisto di materie prime da parte di FARO e la successiva rivendita delle stesse … dopo un semplice miscelamento con altre sostanze che non richiedevano l’impiego di alcuna tecnologia ad un prezzo … spropositato";

– "la cessione FARO-SICHIM" era priva di valide ragioni economiche in quanto "FARO" era "totalmente priva di mezzi e di dipendenti necessari per effettuare qualunque operazione", benchè dette "materie prime" venissero poi "acquistate da SICHIM a prezzi talmente alti da evidenziare la natura antieconomica degli acquisti";

– questa Corte (11351/01) ritiene pertinente anche il richiamo all’art. 1344 c.c. ("si reputa altresì illecita la causa; quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa");

– l’amministrazione finanziaria, in quanto terzo, "non incontra limiti nella deduzione dei patti stipulati in frode all’erario" (Cass. 12353/05);

– a prova ha addotto quanto segue:

(1) ricarico del 283,77% per la "rivendita di materia prima" che aveva subito solo una "miscelazione" mentre quello della SICHIM era solo del 45,57% nonostante i "sofisticati passaggi di lavorazione con dispiego di mezzi, macchinar e dipendenti";

(2) spetta alla parte fornire la prova della "correttezza" dei "contratti" e della "compatibilità dei prezzi con quelli di mercato";

(3) "alcun rilievo … può avere il fatto che gli stessi prezzi siano stati mantenuti anche dopo la cessazione delle agevolazioni fiscali per FARO, atteso che nella specie si discute di costi fittizi contabilizzati da SICHIM nel 1994 e che il mantenimento dello stesso prezzo non costituisce … indice della correttezza della operazione, ma … risponde a logiche imprenditoriali, evidentemente riferite allo specifico periodo contabile, per cui tale dato, isolatamente considerato, è del tutto privo di rilievo probatorio";

(4) "nulla la società" ha "offerto in controdeduzione, idoneo ad inficiare la rilevanza degli elementi emersi dalla indagine della G.d.F. che concorrevano in modo preciso e concordante ad avvalorare la ipotesi che la vicenda negoziale posta in essere non rispondeva a precise esigenze operative e non aveva quindi … un vero contenuto economico, tendendo solo a creare le condizioni per lo spostamento di redditi".

B. Con l’altro motivo l’Agenzia denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 53, 61 e 15;

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ss. "nonchè "motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria" in ordine "alla omessa fatturazione di ricavi" osservando:

– le "informazioni" sulla composizione utilizzate ai fini del calcolo sono state fornite dal legale rappresentante (ideatore delle formule) il 26 febbraio 1999 e ribadite il giorno successivo avendo precisato che "la "composizione" era in uso dal 1993 ed era "tuttora non modificata";

– dopo un mese (22 marzo 1999) lo stesso legale rappresentante ha offerto "nuove percentuali", che non sono state considerate dagli inquirenti perchè le precedenti "informazioni" erano state fornite previa concessione del "tempo necessario" e, quindi, ritenute "corrispondenti al vero";

– la Commissione Tributaria Regionale si contraddice perchè aderisce ad una "perizia da cui risulta un dato di segno contrario";

– attese la contraddittorietà delle dichiarazioni del legale rappresentante il giudice avrebbe dovuto nominare un consulente tecnico d’ ufficio. p. 4. Il controricorso della società.

A. Sul primo motivo di ricorso dell’Agenzia.

A.1. La contribuente eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità del motivo esponendo che la "simulazione" dei contratti o la "loro conclusione in frode alla legge" o la "loro inopponibilità all’amministrazione finanziaria" introduce una "questione di diritto … opposta a quella … oggetto dei precedenti giudizi e dello stesso provvedimento di accertamento" con "palese violazione delle disposizioni che delimitano l’ambito del giudizio (anche) di legittimità"; tanto, inoltre, non è legittimato "dal richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, comma 3" "operato in sede di accertamento" perchè (Cass., 2005 n. 22932) quella norma "pone una clausola generale antielusiva o antiabuso" e, quindi, quel "richiamo" non legittima l’operato "mutamento della causa petendi".

A.2. L’eventuale omissione di pronuncia "sull’ipotesi di abuso di diritto" da parte della Commissione Tributaria Regionale non può essere fatta valere come vizio ex nn. 3 e/o 5 dell’art. 360 c.p.c. ma doveva essere denunziato in base al n. 4 per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c..

A.3. Il principio invocato "non è applicabile al caso" perchè:

(a) il "confronto" tra essa SICHIM e la FARO è "sviante" ed "improponibile" (comunque "irrilevante") trattandosi di "elementi e situazioni … assolutamente non confrontabili";

(b) l’operazione non è "antieconomica" in quanto (b1) non è stata essa SICHIM, "ma i suoi soci", a scegliere di "affrontare la produzione di uno dei prodotti base dell’attività SICHIM … per non dipendere da terzi concorrenti" e "per conseguire utili da questa nuova iniziativa produttiva": dal 1987, data di costituzione della FARO essa ha acquistato un "prodotto", prima acquistato da terzi, costituente "una delle materie prime utilizzate … per la realizzare taluni dei propri prodotti";

(b2) ha dimostrato che "allorchè … ha dovuto acquistare il prodotto de quo da imprese diverse dalla … FARO, lo ha pagato di più di quello acquistato" dalla FARO: la "congruità dei prezzi di acquisto" è stata accertata dai giudici del merito avendo entrambi affermato che "non è stato dimostrato che i prezzi praticati da FARO non fossero compatibili con quelli di mercato"; la riprova si ha nel fatto che essa SICHIM ha continuato ad acquistare il prodotto da FARO anche quando è finita l’esenzione fiscale;

(c) la FARO, come accertato dalla GdF, è una "realtà imprenditoriale e produttiva" (miscelazione di prodotti in polvere) , che esercita la propria attività produttiva in un opificio industriale di proprietà, con un solo operaio.

B. Secondo motivo (omissis). p. 5. Le ragioni della decisione.

Il ricorso dell’Agenzia – corretta ed integrata la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con le osservazioni che seguono – deve essere respinto perchè infondato.

A. Nelle sentenze 23 dicembre 2008 nn. 30055, 30056 e 30057 – i cui principi sono stati ribaditi in seguito da questa sezione, tra le altre, nelle decisioni 9 dicembre 2009 n. 25726 nonchè 22 ottobre 2010 nn. 21692 e 21693 -, le sezioni unite di questa Corte dichiaratamente aderendo "all’indirizzo … affermatosi nella giurisprudenza della sezione tributaria (… Cass. 10257/08, 25374/08), fondato sul riconoscimento dell’esistenza di un generale principio antielusivo" – precisato che "la fonte di tale principio, in tema di tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano" atteso che "i principi di capacità contributiva … e di progressività dell’imposizione" di cui all’art. 53 Cost.

"costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla più piena attuazione di quei principi" -, hanno convincentemente statuito che "non può non ritenersi" (quindi deve ritenersi) "insilo nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale".

Nell’"ambito tributario", quindi Cass., trib., 21 aprile 2010 n. 9476, tra le ultime, nella quale si ricorda che "come ha chiarito la Corte Europea di Giustizia (sentenza C-255/02, causa Halifax e a.c./Commissione of Customs Excise), sussiste comportamento "abusivo" quando le operazioni controverse, nonostante V applicazione formale delle disposizioni delle Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17.5.1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato, e della legislazione nazionale in materia di IVA, procurino un vantaggio fiscale ‘la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni", la "figura" dell’"abuso di diritto" è "riscontrabile laddove il contribuente ponga in essere un’operazione che ha il fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso l’utilizzo distorto, se pur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a tal fine, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione medesima ed in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla legislazione in materia (Cass. n. 6800 de 2009: Cass. n. 4503 del 2009)" nella medesima decisione si conferma, altresì, che, come "autorevolmente chiarito" dalle sezioni unite nelle sentenze citate, "la fattispecie dell’abuso di diritto e la sua valutazione da parte del giudice nazionale rappresenta un principio generale vigente nell’ordinamento italiano, con radici comunitarie e costituzionali ( art. 53 Cost., che non trova di per sè ostacolo nella mancata allegazione di tale situazione da parte dell’Amministrazione finanziaria").

B. Da tali principi si evince.

(1) che per la sussistenza della peculiare fattispecie (o "figura") denominata "abuso di diritto" l’operazione economica contestata deve essere stata posta in essere dal contribuente esclusivamente per ottenere un beneficio fiscale "indebito", ovverosia una riduzione od una eliminazione dell’imposta altrimenti non dovute, e (2) che, come ovvio, il beneficio fiscale considerato "indebito" deve essere stato conseguito dal contribuente e non da altri, come dalla controparte dell’operazione detta.

L’applicazione al caso di tali chiarimenti conferma l’insussistenza (sostanzialmente ritenuta dal giudice del merito), nell’operazione di acquisto di materie prime (anche se solo) miscelate dalla srl Chimica FARO da parte della contribuente, di ogni finalità fiscalmente abusiva (od anche, soltanto elusiva) perchè la srl SICHIM (solo alla quale l’Ufficio ha contestato l’"abuso") potrebbe conseguire (o aver conseguito) un risparmio di imposta unicamente in ipotesi di corresponsione di un prezzo di acquisto ingiustificatamente superiore a quello di mercato dello stesso prodotto (quindi esponendo l’afferente "costo") e non già (come ritenuto dall’amministrazione finanziaria) esclusivamente per l’elevatezza percentuale del valore aggiunto al prodotto ad essa venduto dalla srl Chimica FARO: nel caso, l’Agenzia, pur avendo la Guardia di Finanza (giusta quanto si legge nel brano del relativo processo verbale di constatazione riprodotto nel ricorso per cassazione) esaminato anche gli acquisti di "materie prime" effettuati dalla contribuente "presso terzi", non ha mai contestato alla srl SICHIM che l’acquisto presso la srl Chimica FARO era antieconomico perchè il medesimo prodotto poteva essere (ed era stato) acquistato presso quei "terzi" a prezzo inferiore.

C. L’Agenzia, peraltro, spinge la nozione di "abuso di diritto" a limiti giuridicamente non legittimi perchè contesta la stessa "operazione di acquisto da parte di Faro e la successiva rivendita", ovverosia sostiene, per dirla con le parole degli inquirenti, che ""la costituzione della srl Chimica FARO in territorio che beneficiava di esenzione IRPEG ed ILOR, appare strumentale allo spostamento di utili dalla srl SICHIM alla srl Chimica FARO allo scopo di beneficiare della esenzione dei redditi prodotti"", giungendo a ritenere che "effettivo possessore di parte dei redditi derivanti dagli utili di esercizio ricondotti alla srl Chimica FARO sia invece da identificare nella srl SICHIM".

Sul punto va sottolineato il fatto che l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto alla srl Chimica FARO le agevolazioni fiscali nonostante l’accertata occupazione di un solo dipendente: la spettanza delle stesse, pertanto, deve ritenersi legittima (quindi non indebita).

Ciò posto, a contrasto della tesi, va ricordato che quella "fiscale" (al pari della "contributiva previdenziale") – entrambe sub specie di esclusione, esenzione e/o riduzione dell’afferente carico economico – costituisce ordinaria "leva" strumentale di manovra del legislatore per il conseguimento di finalità socio economiche ritenute necessarie e/o, comunque, meritevoli.

E’ del caso, altresì, considerare che, in linea di principio (cfr., Cass., trib., 11 giugno 2010 n. 14117), le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta (se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici: ad esempio, di destinare l’immobile a propria abitazione o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione).

Ancor di recente, invero, questa sezione (sentenza 4 giugno 2008 n. 14691) ha ribadito che "l’esenzione … dall’ILOR per gli stabilimenti industriali che si impiantino "nei territori così detti svantaggiati e "quella dall’IRPEG per le imprese che si costituiscano informa societaria nei territori medesimi" integrano "un beneficio direttamente accordato dalla legge" un "beneficio", quindi, che "compete … indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 7943 del 2004 e n. 1004 del 2001)" e che "può … essere fatto valere, ai semi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (e, prima, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio, ovvero dell’atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione del beneficio stesso (Cass. n. 3925 del 2002)".

Da tempo, inoltre, si è evidenziato (Cass., trib.: 10 settembre 2004 n. 18291 e 20 settembre 2004 n. 18861) che "la disciplina della riduzione decennale dell’IRPEG" (ma le osservazioni risultano valide per tutte le agevolazioni fiscali e/o contributive), essendo "finalizzata a favorire, tramite l’offerta di benefici maggiori di quelli di cui godono le imprese esistenti, l’apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle zone" svantaggiate e, quindi, "l’incremento delle attività d’impresa in tali zone" ("obiettivo perseguibile proprio attraverso la costituzione di nuove società che diano vita a ulteriori e autonome iniziative produttive, più che con l’ampliamento ed il potenziamento di attività imprenditoriali già esistenti"):

– non viola l’art. 3 Cost., "in considerazione dell’oggettiva diversità delle situazioni di fatto in cui vengono a trovarsi, rispetto agli obiettivi di incentivazione perseguiti dal legislatore, le società di nuova costituzione rispetto a quelle già esistenti";

– non lede "la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, atteso che, al contrario, la legislazione agevolativa, proprio perchè rivolta alla creazione di nuove imprese societarie, si risolve in un incentivo alla sviluppo dell’iniziativa economica privata";

"le società di nuova costituzione, proprio perchè impegnate nella difficile e gravosa fase dell’avvio della loro attività imprenditoriale, si trovino in una situazione di minore capacità contributiva rispetto alle società già esistenti e da tempo operanti sul mercato, con la conseguenza che la normativa di agevolazione loro riservata non si pone in contrasto neppure con l’art. 53 Cost.".

Dalle considerazioni fin qui svolte risulta evidente che il perseguimento del "risparmio fiscale" concesso (nel concorso delle condizioni previste) dal legislatore ad un insediamento produttivo nelle zone svantaggiate costituisce scopo lecito dell’attività giuridica (oltre che propriamente economica) non solo di costituzione di quell’insediamento ma anche della produzione e del conseguente commercio del prodotto ottenuto.

Nel caso, peraltro e comunque, la (eventuale) "strumentante" ("appare strumentale") della "costituzione della srl Chimica FARO in territorio che beneficiava di esenzione IRPEG ed ILOR … allo spostamento degli utili dalla srl SICIM alla srl … FARO" deve ritenersi giuridicamente irrilevante, in primo luogo, perchè la finalità di detto "spostamento" è imputabile ai soggetti che hanno costituito la srl Chimica FARO e non già alla srl SICHIM e, comunque, perchè il beneficio fiscale della esenzione dall’imposta per le iniziative produttive, tenuto conto delle indicate finalità perseguite dal legislatore, costituisce un diritto attribuito consapevolmente dal legislatore al contribuente beneficiato (la srl Chimica FARO) per cui va affermato il principio secondo cui la mera costituzione di iniziative produttive incentivate non può mai ritenersi integrare "abuso di diritto" (anche nei confronti dei soggetti eh intrattengono rapporti economici con l’impresa "beneficiata") perchè l’esenzione fiscale costituisce la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalità contra ius.

D. Le complessive osservazioni formulate nel secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, di poi ed infine, non risultano idonee a scalfire il negativo giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla sussistenza di vendite non fatturate dalla contribuente, desunte dall’Ufficio (come detto) da questa "operazione": "alle giacenze dei prodotti di magazzino sono state sommate le materie prime acquistate; dopo di che, sulla base di informazioni fornite dal legale rappresentante relativamente a scarto e quantità di acqua utilizzata, si è individuata in via presuntiva una differenza di prodotto realizzato ma non venduto con fattura".

La questione, all’evidenza, investe soltanto l’accertamento (eminentemente fattuale) della composizione del prodotto ("materie prime" ed "acqua") negli anni d’ imposta considerati negli atti impositivi: sull’afferente giudizio del giudice di appello (nonostante la sua stringatezza), però, non risulta dedotto nessun effettivo vizio (unico censurabile innanzi a questo giudice di legittimità) riconducibile ad una delle fattispecie previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il "il vizio di omessa od insufficiente motivazione" denunciabile in base a tale norma, infatti (Cass., lav., 14 ottobre 2010 n. 21215, ex permutis, la quale ricorda "per tutte, recentemente Cass. 26 marzo 2010 n. 7394 e 6 marzo 2008 n. 6064"), "sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento"; "il vizio di contraddittoria motivazione", invece , "presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè) l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata".

Il "vizio di motivazione", inoltre e comunque, "non può … consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova".

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non fondata l’operazione logico-presuntiva dell’Ufficio perchè (a) "lo stesso legale rappresentante ebbe successivamente a precisare che le percentuali di materie prime e di acqua riferite riguardavano i prodotti realizzati; negli anni 1997 e 1998 mentre negli anni precedenti detti prodotti erano stati realizzati con differenti percentuali" e (b) la depositata "relazione tecnica asseverata ha dato conto della variabilità della composizione dei prodotti".

Entrambi tali giudizi non risultano contrastati dal mero richiamo (non confortato da nessun concreto elemento di maggiore attendibilità delle prime rispetto alle successive dichiarazioni e, soprattutto, di maggiore veridicità di quelle iniziali) alle precedenti "percentuali" dichiarate dal medesimo "legale rappresentante" nè, tam poco, a preteso indeterminato ed indeterminabile (per violazione dell’art. 366 c.p.c.) "segno contrario" che dovrebbe risultare dalla "perizia" detta.

Vanamente, infine, la ricorrente denunzia la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio da parte del giudice di appello: la "consulenza tecnica d’ ufficio", infatti (Cass., 3^, 12 febbraio 2008 n. 3374), ha solo la "finalità … di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze" per cui tale "mezzo di indagine non può essere disposto alfine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume" nè può "supplire alla deficienza delle … allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati", salvo il caso, nemmeno adombrato nella specie, in cui "l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche" "nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16/05/2003, n. 7635; Cass. 14/06/2003, n. 9539)"). p. 6. Delle spese processuali.

La peculiarità e (sostanziale) novità della questione principale consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; rigetta il ricorso dell’Agenzia; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2473

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – già promosso al grado di colonnello con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 5/12/1994 e cessato dal servizio permanente effettivo a domanda con diritto a pensione, è stato collocato nella posizione dell’ausiliaria ai sensi dell’art. 43, c. 5 della L. n. 224/1986.

Trasferitosi da Piacenza, ultima sede di servizio, a Viterbo, domicilio prescelto dopo il collocamento in ausiliaria, le relative spese di viaggio sono state sostenute dall’amministrazione militare ai sensi dell’art. 23 della L. n. 836 del 1978.

A distanza di circa tre anni, l’intimata amministrazione ha chiesto al ricorrente la restituzione di tutti gli oneri di spesa da essa sostenuti per il trasferimento per un totale di Lire 7.849.910 ritenendo il ricorrente privo dei requisiti previsti dal parere del C.d.S. n. 373/1997.

L’interessato impugna i seguenti atti

determinazione n. 5/A del 29/2/2000 con la quale è stato disposto il recupero delle somme erogate a titolo di rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il raggiungimento del domicilio eletto,

atto datato 2/2/2000 con il quale è stato disposto il recupero della somma di Lire 7.849.910 e degli atti in esso richiamati,

circolare DPGM/IV/12^/101238/C17 del 4/8/1999,

determinazione n. 5/A/828 del 15/11/1999.

Seppure per via impugnatoria, il ricorrente propone, sostanzialmente, azione confessoria ovvero di riconoscimento del proprio diritto soggettivo patrimoniale a percepire la postulata indennità che l’amministrazione prima gli ha riconosciuto e poi negato. Azione che ben può conoscere il giudice amministrativo in ambito di giurisdizione esclusiva.

La domanda è fondata.

Il punto centrale della questione concerne l’ambito di applicazione dell’art. 23 della L. n. 836/1997 il quale così dispone: "al personale collocato a riposo… spettano l’indennità e i rimborsi previsti nei precedenti artt. 18, 19 e 20 e l’indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall’ultima sede di servizio a un domicilio nel territorio nazionale ".

Il sig. C. è cessato dal servizio con diritto a pensione e collocato nella posizione di ausiliaria.

Assume, dunque, valore decisivo quella parte della norma che postula, per l’erogazione della indennità in parola, il "collocamento a riposo del dipendente".

Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui "per una interpretazione della citata locuzione conforme alla sua ratio ed al suo tenore letterale si giunge a ritenere che le indennità ed i rimborsi previsti dalla norma in esame non spettano in ogni caso di cessazione dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza. Queste spettano solo in caso di naturale conclusione del rapporto di impiego, d’ufficio o a domanda, per raggiunti limiti di età o per raggiungimento della massima anzianità retributiva, giacché a queste ultime evenienze fa esplicito riferimento, con finalità definitoria, la norma base contenuta nell’art. 131, DPR n. 3/1957, laddove disciplina il collocamento a riposo" (C.d.S. n. 2898/2009).

La tesi dell’amministrazione punta a restringere il predetto ambito di applicazione della norma escludendovi ogni ipotesi di collocamento a riposo su domanda, quantunque, come nel caso di specie, abbia coinciso con la maturazione del diritto a pensione e/o con il raggiungimento dell’anzianità contributiva.

L’amministrazione, nella propria difesa, sostiene che la norma in questione vuole riferirsi non a qualunque cessazione dal servizio ma solo a quella particolare cessazione dal servizio che va sotto la denominazione di "collocamento a riposo".

Soltanto l’obbligatoria cessazione dal servizio permanente effettivo del militare "per raggiunti limiti di età" configura, quindi, ad avviso dell’amministrazione l’ipotesi sussumibile nel "collocamento a riposo".

Il Collegio, conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia, non condivide la tesi di parte resistente alla luce di una lettura doverosamente finalistica della norma in esame, rispetto alla quale l’approccio proposto dall’Amministrazione viene ad essere palesemente incoerente.

Come chiarito da C.d.S., sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2898 "Se è vero, come non pare si possa dubitare, che la ratio della norma sia quella di alleviare il disagio di chi deve trovare una nuova residenza in cui trascorrere la propria esistenza una volta lasciato il servizio, e quindi dopo aver lasciato il luogo in cui era obbligato a risiedere per ragioni del servizio reso all’amministrazione, non si vede la ragione per la quale tale esigenza venga meno nei riguardi di chi abbia lasciato il servizio a domanda per raggiunti limiti di età (come colui che viene collocato in ausiliaria, la cui cessazione dal servizio è equiparata a tutti gli effetti a quelle per raggiunti limiti di età: art. 43, l. n. 224/1986) o per il raggiungimento della massima anzianità contributiva. Anche in questo caso, invero, si è in presenza di un militare arruolato all’Arma, che lascia la sede di servizio in cui era obbligato a risiedere, e va dunque agevolato nell’effettuare la scelta di risiedere altrove. Diversamente, non sarebbe incongruo ipotizzare una diversità di trattamento tra situazioni dello stesso contenuto, non scevra da profili d’incostituzionalità".

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è fondato e va, perciò, accolto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 12-04-2011, n. 14728 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello territoriale ha accolto l’istanza ex art. 314 c.p.p. presentata da L.A. per l’ingiusta detenzione subita dal 29 maggio 2006 al 5 gennaio 2006 (di cui 2 giorni in custodia cautelare in carcere) e, per l’effetto, gli ha liquidato la somma di Euro 35.00,00 di cui 5.000,00, a titolo di ristoro della sofferenza morale patita per la suddetta privazione della libertà personale.

Il ricorso censura, sub specie della carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione. Si sostiene che il giudice della riparazione aveva posto a fondamento del suo giudizio l’accertamento dei fatti quale era il risultato ex post dall’istruzione probatoria dibattimentale invece di valutare autonomamente la condotta posta in essere dall’istante anteriormente o contestualmente all’applicazione della misura cautelare ai fini del diverso giudizio imposto dall’art. 314 c.p.p..

Si deduce, in particolar e, che il giudice della riparazione aveva operato solo una ricostruzione parziale della vicenda attraverso una valutazione atomistica dei comportamenti dei soggetti coinvolti, erroneamente scindendo il comportamento dell’istante da quello dell’altro correo, laddove invece la condotta dei due ragazzi, violenta e simultanea, dirette ad ottenere del denaro dal proprietario della tabaccheria e dalla figlia di questi, ben poteva configurare quella condotta gravemente colposa idonea a provocare una situazione di fatto che aveva tutti gli elementi obiettivi del delitto di rapina per il quale si era proceduto.

Tale ricostruzione era, d’altra parte, del tutto coerente con la decisione del Tribunale dei minorenni che aveva ravvisato l’esercizio putativo di legittima difesa.

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del L., con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze propongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a fondamento dell’ordinanza impugnata che, escludendo la colpa grave dell’istante, ha riconosciuto l’indennizzo in suo favore.

Il provvedimento impugnato ha evidenziato che la reazione del L. – che la sentenza assolutoria aveva qualificato come di legittima difesa – era stata giustificata dal comportamento "immotivato" dell’edicolante, il quale, travisando una frase del minore, diretta ad ottenere la restituzione di 20 Euro per un servizio di ricarica telefonica non andato a buon fine, lo aveva stretto per un braccio, provocandone la reazione violenta.

Per come sopra indicato, se ne deve inferire che, il giudice della riparazione, ha rilevato, con un procedimento argomentativo, corretto ed esente da vizi motivazionali o da caratteristiche che ne evidenzino la manifesta illogicità, la sussistenza di elementi idonei ad escludere la colpa grave dell’istante nella determinazione della serie causale dei fatti che portò all’arresto del minore.

L’ordinanza gravata è, pertanto, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a cominciare dalla sentenza delle Sezioni unite 23 dicembre 1995 n. 43, Sarnataro, rv 203636), secondo la quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (quest’ultima è l’ipotesi che qui interessa), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, ex pluribus, Sezione 4^, 3 giugno 2010, Davoli rv. 248074).

In una tale prospettiva, sono proprio le censure articolate dal ricorrente ad operare una ricostruzione parziale della vicenda attraverso una valutazione atomistica dei comportamenti dei soggetti coinvolti, erroneamente scindendo il comportamento dell’istante dal contesto convulso dell’accadimento e dall’equivoco sulla rapina formatosi nella mente della parte offesa, laddove la condotta del ragazzo – ed è ciò che rileva al fine di escludere il profilo della colpa grave – come emerge dalla sentenza di assoluzione, non era stata che una reazione all’effettiva ed immotivata aggressione subita dall’edicolante.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 193 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16606

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 29/6/2006, dichiarava, tra gli altri, A.A. responsabile di associazione a delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di truffe, specificamente contestate ai capi da 2 a 34, nella qualità di promotore ed organizzatore del sodalizio, simulando l’esistenza di un gruppo finanziario con diramazioni in tutta Europa (la Glenn e Garison LTD) al fine di indurre in errore numerose persone che si erano affidate alla predetta società per ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose che, dopo la stipula del contratto e il pagamento delle spese, non venivano erogati.

Il Tribunale condannava l’ A. alla pena di anni cinque, mesi quattro, giorni 15 di reclusione oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 18/10/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dall’imputato, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, dichiarava non doversi procedere con riferimento ai diversi reati di truffa o per mancanza di querela o per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza con riferimento al reato associativo, rideterminato la pena in anni quattro di reclusione, revocando anche le statuizioni civili.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, ritenendo insussistente il reato contestato in quanto la mancata erogazione dei finanziamenti era difesa da ragioni di mercato e dalla inadeguatezza delle garanzie offerte dai clienti, ritenendo mancare anche la sussistenza del preventivo accordo tra gli associati finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati, rilevando come l’elemento soggettivo di cui all’art. 416 c.p. non sia stato provato, ma solamente presunto;

b) illogicità della motivazione in relazione al numero dei partecipanti, evidenziando come l’accordo fosse intercorso, semmai, sempre tra due persone e non tre, in quanto solo in un brevissimo lasso di tempo nell’ambito della società avevano operato contemporaneamente due donne che, però, si conoscevano appena e non potevano quindi porre in essere un vincolo di natura criminosa.
Motivi della decisione

1) Nella fattispecie non può trovare accoglimento la doglianza relativa alle pretese omissioni motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che, ai fini della sussistenza del vincolo associativi ha richiamato, riportandola integralmente, la motivazione del Tribunale, che al riguardo, ha indicato anche i singoli ruoli ricoperti dai vari sodali e le attività ai vari livelli svolte dagli associati, le ramificazioni della struttura, esaminando diffusamente la esistenza dell’associazione nelle pagine da 10 a 19 (richiamando la motivazione del Tribunale) e 26 – 35. La Corte, confermando sul punto la valutazione già operata dal Tribunale, ha ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del reato associativo e, in particolare l’indeterminatezza del programma criminoso in base ai seguenti elementi:

1) numero dei soggetti contattati (circa 95) (cfr. dichiarazioni del maresciallo R.);

2) numero delle truffe commesse, maggiore di quelli oggetto di contestazione;

3) diffusione territoriale dell’attività truffaldina;

4) mezzi impiegati per far conoscere al pubblico l’operatività della Glenn & Garison (sito Internet, inserzioni sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e su altri giornali specializzati, utilizzo dell’intermediazione di soggetti terzi, quali commercialisti, promotori finanziari consulenti aziendali, con annunci diretti a costoro e proposte di collaborazione al fine di incrementare l’attività illecita);

5) proposte di finanziamento rivolte a persone che non potevano rivolgersi ai normali canali di finanziamento perchè impossibilitate a fornire le garanzie normalmente richiesta a tutela della restituzione del debito;

6) giustificazione della mancata erogazione delle somme mutuate con argomenti pretestuosi e dilatori che consentivano agli imputati di protrarre nel tempo il comportamento antigiuridico, rinviando il più possibile la scoperta degli illeciti con tecniche diverse e pretestuose quali rassicurazioni verbali e scritte circa il buon esito della pratica di finanziamento, richiesta di produzione di ulteriore documentazione, dopo che era stata data assicurazione circa la sua completezza, richieste di diminuzione dell’importo del finanziamento, di concessione di ulteriori garanzie, riferimento generico ad asseriti ritardi attribuiti ad enti eroganti, mai identificati, affermazione che "era tutto a posto, era solo questione di giorni" , salvo poi cambiare atteggiamento, quando l’insistenza del cliente si faceva più pressante, con comportamenti scortesi, evasivi, o collaborativi o apertamente minacciosi. La mancanza di volontà di reperire finanziamenti con le garanzie promesse e la finalità dell’imputato di incamerare le somme anticipate dei clienti è confermata dal fatto che mai alcuna somma è stata erogata ai soggetti che sì erano rivolti alla Glenn & Garison per ottenere un finanziamento, mai risulta essere stata fornita dalla predetta società una garanzia fideiussoria e mai sono state restituite le somme pagate dai clienti, neppure quelle relative alle garanzie fideiussorie e il cui impiego presupponeva l’erogazione del mutuo.

La sussistenza della stabile organizzazione è stata ritenuta comprovata dei seguenti elementi:

1) sede operativa costituita da locali spaziosi, accoglienti, situata in zona centrale di (OMISSIS);

2) predisposizioni di una modulistica standard, idonea a creare un quadro tranquillizzante rispetto alla futura, ma rappresentata quale sicura e pressochè immediata, erogazione del finanziamento richiesto dalle vittime;

3) conto corrente, acceso presso la Deutche Bank, intestato alla Glenn & Garison di B.A., da essa effettivamente gestito, alimentato esclusivamente dagli assegni e dai bonifici provenienti dalle persone offese e dal quale sono stati tratti assegni a favore del ricorrente e della di lui moglie, nonchè gli assegni destinati a pagare le inserzioni pubblicitarie sui giornali, i terzi collaboratori e fornitori;

4) esistenza di una organizzazione operativa stabile.

Con riferimento all’elemento soggettivo è emerso che la Glenn & Garison LTD era in realtà una società priva di capitale sociale, corrispondendo la sede operativa ad una mera casella postale in un centro servizi di (OMISSIS), nonostante la evidenziata disponibilità di filiali a (OMISSIS), presentandosi, inoltre, quale società capace di reperire finanziarie estere in grado di erogare prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose, inducendo i clienti, con i predetti artifizi e raggiri idonei a creare una situazione di apparenza, capace di indurre in errore un gran numero di vittime, a sottoscrivere moduli che impegnavano a pagare anticipatamente somme a titolo di spese/garanzie per finanziamenti di fatto mai erogati e le cui somme erano confluite sul conto corrente intestato alla B. e destinati all’ A. e ai suoi collaboratori. La Corte territoriale ha accertato, al riguardo, la commissione di numerose truffe, quali reati fine della associazione che aveva per "oggetto sociale" la commissione di una serie indeterminata di truffe, attraverso le modalità sopra descritte, risultando così individuati i reati fine dell’associazione.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

2) Questa Corte, con valutazione condivisa dal Collegio, ha già osservato che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, (nella fattispecie di tipo comune mafioso, ma estensibile alle altre forme di associazione a delinquere) non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l’organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nella associazione per delinquere (Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 14/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv.

201295).

Risulta quindi comprovata, in base alle esaustive e logiche motivazioni del Tribunale, richiamate ed esplicitate dalla Corte territoriale, la esistenza di uno staff operativo stabile a base del sodalizio criminale, documentato dalla lettera in data 18/7/2001 (pag. 33 sentenza Corte d’app) che confermava l’assetto organizzativo della Glenn & Garison, dal coinvolgimento dei tre imputati (D. G., B. e A.) nell’attività aziendale di carattere truffaldino e che vede, a partire dal giugno del (OMISSIS) la presenza attiva nella sede della società dei tre imputati, evidenziando, analiticamente tutte le attività poste in essere, in concorso, al fine di realizzare e promuovere gli scopi del sodalizio criminoso (pag. 34 e 35) Viene anche richiamata l’ampia ed esaustiva motivazione del Tribunale al riguardo, risolvendosi le contrarie argomentazioni del ricorrente in valutazioni di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità, alternative a quelle della motivazione coerente e logica dei giudici di merito.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.