T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 16-05-2011, n. 4185 Sospensione dei lavori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ord. dirigenziale n. 19/2010 n. 4279 del 23.12.2010 l’Ente parco di Veio Campagnano romano, ha ordinato la sospensione dei lavori in corso in esecuzione in Roma, via dell’Isola Farnese, 150.

In particolare, si tratta di "cambio di destinazione d’uso di un fabbricato ad uso non residenziale; ampliamento del fabbricato".

Il provvedimento impugnato è motivato in base a: "assenza di relativo nulla osta dell’Ente regionale Parco di Veio, previsto dall’art. 28 L. r. 29/97 e in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all’art. 8 della medesima legge".

Con i motivi di ricorso gli interessati prospettano:

1). Carenza di potere dell’Ente Parco di Veio di adottare la determina impugnata; presentazione di una DIA corredata dai documenti;

2). Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto per l’adozione dell’atto; sviamento di potere; violazione e falsa applicazione art. 28, comma 3, L. 29/97; art. 28 DPR 380/01; art. 97 Cost.;

3). Eccesso di potere per intrinseca e manifesta illogicità dell’atto, contraddittorietà del provvedimento amministrativo; violazione e falsa applicazione art. 7, comma 4, art. 8, comma 3, lett. r), L. 29/97, artt. 49 e 51 NTA del PTP per la zottozona TPc/5;

4). Violazione di legge: artt. 7, 8 e 10 L. 241/90.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). l’area interessata dall’attività ricade in Zona A del Parco di Veio ai sensi dell’art. 7, comma 4, L.r.29/97 e in zona di tutela paesaggistica TPc/5 del Piano territoriale paesistico n. 15/7 Veio Cesano, e nell’ambito del Piano territoriale paesistico regionale, adottato dalla GR con atti nn. 556/2007 e 1025/2007. Dunque, non è condivisibile il primo profilo di censura relativo ad una presenta carenza di potere dell’Ente Parco di Veio che è, invece, autorità preposta al rilascio del relativo Nulla osta;

b). dall’esame degli atti depositati in giudizio risulta l’adeguatezza e completezza della delicata e complessa istruttoria svolta dall’Amministrazione;

c). peraltro, poiché i ricorrenti non hanno chiesto all’Ente preposto il rilascio dell’apposito Nulla osta (che, invece, risultava dovuto) si configurano irrilevanti tutti i profili di censura prospettati;

d). in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non sussiste contrarietà tra la destinazione urbanistica dell’area e le norme del PTP in quanto la stessa area è compresa in zona N "Parchi pubblici e impianti sportivi", ai sensi del previgente PRG e in "Parchi istituiti" del vigente PRG del Comune di Roma ed è soggetta a vincolo paesaggistico (art. 142, lett, f), D.lvo 42/2004);

e). inoltre, è oggettivo il contrasto con le prescrizioni dell’art. 8, Misure di salvaguardia, della l.r. 29/97 e art. 49, lett. c), del Piano territoriale paesistico n. 15/7 Veio Cesano (in quanto è vietata qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C, D, F e – comunque – l’edificazione deve essere strettamente correlata all’utilizzazione agricola dei suoli);

f). in ultimo, risulta parimenti infondata la censura incentrata sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20077 Divorzio

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l ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che L.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila il 2 marzo 2006, che ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 18 giugno 2003, con cui il Tribunale di Roma, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili de matrimonio contratto dal ricorrente con L.M., aveva posto a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 310,00 a favore della seconda, e di Euro 570,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia C.;

che a fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto: a) la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 giugno 1987, n. 74, nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2698 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, ha l’alto riferimento alle risultanze delle indagini di Polizia Tributaria, omettendo di compiere qualsiasi approfondimento in ordine al tenore di vita della L.M., e dichiarando inammissibili le istanze istruttorie da lui specificamente formulate in primo grado ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ.; b) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha, tenuto conto del solo aspetto assistenziale dell’assegno divorzi le, omettendo di fare riferimento agli altri criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e definendo provocatoria l’offerta di un posto di lavoro da lui fatta alla L.M. e dalla stessa non accettata, senza considerare che la donna era in grado di provvedere, almeno in parte, alle proprie esigenze;

che il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

Considerato che il primo motivo è inammissibile, essendo la sua illustrazione seguita dalla formulazione di un quesito di diritto assolutamente generico, in quanto incentrato sull’astratto richiamo dei criteri di legge in tema di attribuzione e determinazione dell’assegno divorale e dei principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove, e sprovvisto di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta esaminata nella sentenza impugnata;

che il quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve invece consistere in una sintesi originale ed autosufficiente della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta (negativa od affermativa) che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360; 26 marzo 2007. n. 7258), e postula pertanto l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769);

che parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto, pur avendo ad oggetto la denuncia di un vizio di motivazione, non è accompagnato dalla chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omnessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza la rende inidonea a giustificare la decisione;

che tale indicazione, prescritta anch’essa dall’art. 366-bis cit., pur non dovendo rispondere a rigidi canoni formali, postula infatti che le censure sollevate con il ricorso siano precedute o seguite da un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, idoneo a circoscrivere l’oggetto ed i limiti dell’impugnazione, e non può quindi essere desunta dalle argomentazioni svolte dal ricorrente, dovendo essere formulata in modo tale da consentire al Giudice di legittimità l’immediata percezione dei termini della questione sottoposta al suo esame, evitando incertezze nella valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556;

Cass., Sez. 3^, 4 febbraio 2008, n. 2652; 7 aprile 2008, n. 8897);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23653 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Terni, con sentenza del 3/10/06, dichiarava M. A. colpevole del reato di cui all’art. 648 c.p., comma 2 e lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 400.00 di multa, pena interamente condonata.

Assolveva il prevenuto perchè il fatto non sussiste dai delitti di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2, artt. 582, 585, 612 e 605 c.p. per avere costretto Ma.Ri. ad avere un rapporto sessuale con lui, puntandole contro un coltello, minacciandola di morte, provocandole lesioni personali e chiudendola in una stanza: e, perchè il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestatogli per avere detenuto, a fini di spaccio, hashish.

La Corte di Appello di Perugia, chiamata a pronunciarsi sugli appelli avanzati dal Procuratore Generale e dalla parte civile, con sentenza del 29/6/2010, in parziale riforma del decidum di prime cure, ha dichiarato il M. colpevole dei reati di cui ai capi A) e B) e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, assorbito nel capo A) il reato di cui al capo F), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, determinando la pena definitiva in anni 4 di reclusione ed Euro 400.00 di multa, tenuto conto della già intervenuta condanna del prevenuto per la violazione di cui all’art. 648 c.p., comma 2, con conferma nel resto.

Ha condannato, altresì, l’imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Ma.Ri., liquidato in complessivi Euro 15.000.00, nonchè alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa.

Propone ricorso per cassazione la difesa del M. con i seguenti motivi:

– nullità assoluta del processo di appello in quanto il difensore dell’imputato non ha mai ricevuto la dichiarazione di appello proposta dalla parte offesa, nè quella del P.G. essendo stato destinatario esclusivamente del decreto di fissazione di udienza presso la forte di Appello di Perugia.

– erronea valutazione delle emergenze processuali, in particolare, in relazione alla valutazione di attendibilità della presunta parte offesa e di credibilità del narrato fornito dalla stessa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale. posta a sostegno del decisum, si rivela del tutto logica e corretta.

La eccezione di nullità del giudizio di appello, sollevata con il primo motivo di impugnazione è priva di pregio e le ragioni dedotte a sostegno di essa risultano smentite dagli atti (verbale di udienza del 29/6/2010, tenuta davanti alla Corte di Appello di Perugia).

Infatti, nel richiamato verbale leggesi: "l’avv Lucaccioni" (in sostituzione dell’avv Carestia, difensore del M.) "rileva che l’appello del P.M. non risulta essere stato notificato nè all’imputato, nè al difensore. Quindi eccepisce la nullità del decreto di citazione per l’udienza odierna in quanto l’atto di appello del P.G, non risulta notificato nè all’imputato, nè all’avv. Carestia".

Su tale eccezione la Corte si è ritirata in camera di consiglio e successivamente, sciogliendo la riserva, ha affermato: "dalle carte del processo risulta che l’appello del Procuratore Generale è stato ritualmente notificato sia alla parte civile, Ma.Ri., in data 12 gennaio 2007, sia all’imputato, così come previsto dall’art. 584 c.p.p.; pertanto, l’ordinanza con la quale alla precedente udienza la Corte aveva disposto la notifica dell’appello del P.G. deve essere revocata, in quanto emessa su un presupposto di fatto rivelatosi errato a seguito del successivo ritrovamento delle carte sopra citate da parte della Cancelleria; per questi motivi rigetta la eccezione e dispone procedersi oltre".

Inoltre, dal controllo svolto sugli atti allegati al fascicolo processuale, risulta che anche l’appello della parte civile è stato notificato al M., per compiuta giacenza, non avendo il destinatario ritirato presso l’ufficio postale competente, entro il termine di giorni dieci dall’avvenuto deposito, il plico spedito con racc. a. r. n. (OMISSIS).

La omessa notifica delle impugnazioni de quibus anche al difensore di fiducia, avv. Carestia, qualora si sia verificata, di certo non può essere causa di nullità del giudizio, come sostenuto dalla difesa dell’imputato, in quanto detta omissione determina solo la postergazione del termine per proporre, eventualmente, appello incidentale (Cass. 19/11/04, n. 44903).

Del pari priva di pregio si rivela la censura mossa col secondo motivo di impugnazione, attinente alla errata attribuzione di attendibilità della p.o. e credibilità del narrato offerto dalla stessa e alla non corretta valutazione della piattaforma probatoria.

La Corte territoriale ha proceduto a rivalutazione analitica di tutte le emergenze istruttorie (dichiarazioni della Ma. e della P., madre convivente del prevenuto; comportamento adottato dalla vittima dopo le violenze patite, non immediatamente denunciate;

rinvenimento da parte dei Carabinieri nell’appartamento del M. di un coltello, posto proprio nel cassetto della camera da letto, il rinvenimento nel frigorifero della droga, elementi tutti indicati dalla donna), traendo la piena convinzione della colpevolezza del prevenuto, a seguito di corretta applicazione della metodologia della analisi estimativa delle risultanze istruttorie, non valutandole singolarmente, ma ponendole in vicendevole rapporto, così da pervenire ad una costruzione logica, armonica e consonante, che ha consentito ad essa Corte di avere una visione unitaria del contesto probatorio e, conseguentemente, di attingere la verità processuale.

Quale ulteriore riscontro esterno, a giusta ragione, il giudice di merito richiama l’esito della visita medica a cui è stata sottoposta la Ma., presso l’ospedale, ove i militi la accompagnarono, esiti che hanno confermato la compatibilità delle lesioni riscontratele con i colpi che la parte civile ha dichiarato di avere subito da parte dell’uomo.

Peraltro, rilevasi, che la censura sollevata tende ad una rivisitazione della prova, sulla quale al giudice di legittimità è preclusa ogni nuova indagine valutativa.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-06-2011, n. 25692 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.M.A.B.M.S., tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere perchè accusato di rapina aggravata, veniva poi assolto da detta imputazione con sentenza passata in giudicato con la formula "per non aver commesso il fatto";

con domanda presentata alla Corte di Appello di Brescia chiedeva quindi l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita, e la Corte adita, provvedendo con ordinanza depositata il 16 novembre 2009, riconosceva al richiedente il diritto all’equa riparazione liquidando in suo favore la somma di Euro 34.800,00 condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere all’istante le spese del procedimento per l’importo di Euro 700,00 oltre accessori come per legge.

La Corte territoriale motivava il suo convincimento evidenziando che:

a) l’istante era stato tratto in arresto sulla base delle dichiarazioni di un teste oculare che, dopo il fatto, aveva riconosciuto in fotografia l’accusato quale autore delle rapina; b) detto teste non si era poi presentato in dibattimento, con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni rese in sede di indagini; di tal che, in mancanza di qualsiasi altro dato probatorio, il processo si era concluso con l’assoluzione dell’imputato con la formula "per non aver commesso il fatto"; c) il richiedente non era stato sorpreso dalla Polizia Giudiziaria in contesti contigui all’episodio per il quale era stato processato; d) il silenzio serbato dall’imputato stesso in occasione dell’interrogatorio e la mancata impugnazione del provvedimento cautelare dovevano considerarsi frutto di una scelta di strategia difensiva, nè vi erano elementi in base ai quali poter ritenere che l’imputato avrebbe potuto indicare circostanze idonee a demolire l’impianto accusatorio ancorato alle dichiarazioni del testimone; e) conclusivamente, non vi erano elementi che potessero legittimare un addebito di colpa in capo al richiedente.

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza di una condotta ostativa al diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita: il ricorrente valorizza quali elementi ostativi all’equa riparazione, l’avvenuto riconoscimento fotografico, che aveva legittimato il G.I.P. ad emettere il provvedimento restrittivo, ed il rifiuto dell’indagato di rispondere all’interrogatorio.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con la sua requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura ha depositato memoria con argomentazioni a sostegno del proposto gravame.

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Il giudice della riparazione, come ripetutamente precisato da questa Corte, ha certamente il potere/dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale: e di tale suo diverso apprezzamento deve dare ovviamente adeguato conto.

Ad esempio, circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell’imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all’equa riparazione. E’ evidente però che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, può essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a circostanze relative alla condotta addebitata all’imputato con il capo di imputazione in ordine alle quali sia stata riconosciuta l’estraneità dell’imputato stesso con la sentenza di assoluzione (senza che possa avere rilievo se dalla sentenza emerga la prova positiva di non colpevolezza o piuttosto l’insufficienza o la contraddittorietà della prova: sul punto, Sez. 4, N. 1573/94, imp. Tinacci, RV. 198491). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione rappresentata dall’aver dato causa, da parte del richiedente, all’ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi, come detto, dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra- processuale (comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da porre in essere un meccanismo di imputazione) o di tipo processuale (come un’autoincolpazione, un silenzio cosciente su di un alibi, etc.): e sugli elementi costitutivi della colpa grave così determinati, il giudice è tenuto sia ad indicare gli specifici comportamenti addebitabili all’interessato sia a motivare in che modo tali comportamenti abbiano inciso sull’evento detenzione.

Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione dell’impugnato provvedimento, la Corte territoriale, quanto alla condotta dell’interessato, ha del tutto correttamente escluso la ravvisabilità di una condotta colposa da parte dello stesso tale da porsi in rapporto sinergico con l’evento detenzione: è di tutta evidenza, invero, che un riconoscimento fotografico – pur idoneo a costituire indizio grave da porre a base di un provvedimento cautelare – in alcun modo può considerarsi ex se riconducibille ad un comportamento della persona, e ciò a maggior ragione quando con la sentenza di assoluzione è stata esclusa la partecipazione dell’accusato al fatto-reato.

Per quel che riguarda l’atteggiamento difensivo dell’imputato, il quale in occasione dell’interrogatorio ritenne di avvalersi del suo diritto di non rispondere, questa Corte ha ripetutamente affermato che detta condotta processuale non può valere ex se a legittimare un giudizio positivo di sussistenza di colpa da porre a base del diniego del diritto all’equa riparazione – stante l’insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato – ma può rilevare solo sul piano della mancata allegazione di fatti favorevoli, causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare (sulla configurabilità della condotta sinergica al protrarsi dello stato di detenzione, in quanto comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, nel caso di mancato esercizio della facoltà difensiva di allegare fatti favorevoli, cfr. Quarta Sez. Pen., n. 16370/2003, imp. Giugliano, RV. 224774): nella concreta fattispecie, nemmeno il Ministero ricorrente ha allegato elementi che, se prospettati in sede di interrogatorio, avrebbero potuto determinare la cessazione dello stato di detenzione.

Nè può certo assumere rilievo, ai fini che in questa sede interessano, la circostanza, evidenziata con il ricorso, dello stato di detenzione di E.M.A.M.S. successivo alla cessazione della detenzione per la quale è stata richiesta la riparazione; circostanza che il ricorrente ha desunto dal fatto che la sottoscrizione dell’interessato in calce alla domanda di equa riparazione risulta autenticata dal Direttore della Casa di reclusione di Isili.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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