Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25878 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Kjos s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta menzionato in epigrafe che ha accolto solo parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio civile instaurato con citazione del 6 luglio 1993 e definito in primo grado con sentenza del 22 maggio 1997 e in appello con sentenza depositata in data 11 marzo 2008, riconoscendo una durata irragionevole di soli tre anni per il giudizio di appello.

2. La ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

3. Si difende con controricorso il Ministero intimato.

4. la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione;

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 13, 34, 41 e 53 CEDU e artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se alla Corte di appello di Caltanissetta, alla luce dell’art. 6, paragrafo 1, artt. 13, 34, 41 e 53 della C.E.D.U., contestualmente agli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. che un procedimento che non presenti, come nel caso che qui interessa, una particolare complessità, nè necessiti di una articolata attività istruttoria, possa fisiologicamente avere una durata, nel primo e nel secondo grado, di ben 14 anni, dei quali solo 3 anni possono essere riconosciuti imputabili a ritardi ingiustificabili.

6. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 175 e 182 c.p.c. e art. 81 disp. att. c.p.c.. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia da ritenere consentito definire congrua o meno, alla luce degli artt. 175 e 182 c.p.c. e dell’art. 81 disp. att. c.p.c., la durata complessiva di oltre 14 anni di due gradi di giudizio, indicando in soli 3 anni il periodo di durata irragionevole e ritenendo il periodo restante come fisiologico all’attività istruttoria espletata definita, peraltro, dal Collegio di non rilevante complessità. 7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ritenuto che:

8. I primi due motivi di ricorso sono infondati come si evince dalla stessa formulazione dei quesiti che esprime la genericità e indeterminatezza delle censure mosse alla decisione impugnata attraverso una deduzione puramente assertiva come quella per cui sarebbe da considerare incongrua la determinazione in soli 3 anni del periodo di durata irragionevole del processo, a fronte di una sua durata complessiva di oltre 14 anni, indicando e ritenendo il periodo restante come fisiologico all’attività istruttoria espletata. La decisione impugnata ha rilevato in primo luogo la non eccessiva durata del processo di primo grado (3 anni e sei mesi imputabili anche a rinvii della causa su istanza di parte) attestando la sua valutazione su un parametro di durata corrispondente agli standards indicati dalla giurisprudenza europea e di legittimità. Quanto al giudizio di appello, protrattosi dal 7 dicembre 1999 all’11 marzo 2008 (per la durata complessiva di otto anni 3 mesi e 4 giorni) la Corte di appello ha ritenuto ragionevole la durata di 5 anni, 3 mesi e 4 giorni in considerazione della rimessione della causa sul ruolo per un supplemento istruttorie e delle richieste di rinvio avanzate dalle parti anche in vista di una possibile definizione bonaria della controversia. A fronte di tali rilievi la ricorrente avrebbe dovuto quindi indicare specificamente (anche sotto il profilo della inidoneità o del difetto della motivazione) in che misura e per quali ragioni lo scostamento dai normali parametri di determinazione della ragionevole durata del processo operato dalla Corte d’appello abbia escluso ingiustificamente la imputazione di tempi di durata del processo ascrivibili invece all’amministrazione della giustizia.

L’impugnazione si è invece basata su un richiamo automatico e peraltro indeterminato alla normativa e giurisprudenza europea e interna che non può in ogni caso portare a elidere il dovere del giudice, alla stregua della L. n. 89 del 2001, di valutare caso per caso la durata ragionevole del processo e di escludere da tale durata i periodi di protrazione del processo non ascrivibili all’amministrazione della giustizia.

9. Il terzo motivo è del tutto indeterminato e non presenta nonostante un generico riferimento all’art. 366 bis c.p.c. una sintesi idonea a identificare l’oggetto della controversia sul quale si appunta la censura di omissione o contraddittorietà della motivazione ovvero le ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata dalla Corte di appello.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in 600 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-08-2011, n. 4771 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.La Questura di Bari, con provvedimento n. 4 del 29 luglio 2010, ha ammonito, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), il signor E. L. a "tener un comportamento conforme alla legge desistendo da ogni atteggiamento persecutorio e vessatorio di qualsiasi genere espresso, anche sotto forma di minacce e/o molestie capaci di causare a R. M. L. e F. D. un consequenziale grave disagio psicofisico nonché un comprensibile senso di paura e di timore nonché ogni atto presupposto consequenziale o comunque connesso".

Avverso tale provvedimento il signor L. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per la Puglia lamentando che le querele sporte anche da lui stesso avrebbero dovuto impedire il corso dell’ammonizione come per legge e deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, posto che l’ammonizione si basava sulle sole dichiarazioni della signora R. e sull’ unico episodio del 21 maggio 2010, nonchè la mancanza dell’ "oralità" del provvedimento come prescritta dalla normativa.

Il T.A.R. ha respinto l’impugnativa con sentenza n. 4166 del 1° dicembre 2010 depositata il 14 dicembre 2010, confutando motivatamente le singole censure e compensando le spese di giudizio.

2.1. Il signor L., con atto notificato il 16 marzo 2011 e depositato il 5 aprile 2011, ha quindi interposto appello, con istanza di sospensione, per la riforma di detta sentenza, riproponendo gli stessi motivi dedotti in primo grado e soggiungendo che il T.A.R. si è limitato a recepire quanto dichiarato dall’autorità di p.s..

2.2. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari si sono costituiti, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, con mero atto formale depositato il 2 maggio 2011.

I signori M. L. R. e D. F., controinteressati, si sono costituiti con memoria depositata il 3 maggio 2011, sostenendo la legittimità del provvedimento della Questura e della sentenza impugnata, ed eccependo preliminarmente la tardività dell’appello in quanto notificato dapprima in data 21 febbraio 2011 e poi nuovamente il 16 aprile 2011, e solo a questo punto depositato presso il Consiglio di Stato.

2.3. La causa alla camera di consiglio del 6 maggio 2011, è stata rinviata all’esame di merito, e all’udienza pubblica dell’8 luglio 2011, presenti i legali dell’appellante e dell’Avvocatura dello Stato, è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere le estese, puntuali e logiche argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado, alle quali si fa esplicito richiamo.

4.1. Va disattesa in via preliminare l’eccezione di tardività sollevata dai signori R. e F., posto che l’appello, a prescindere dalla notifica in data 21 febbraio 2011, risulta notificato il 16 marzo 2011 (e non il 16 aprile come erroneamente indicato), e depositato il 5 aprile 2011, quindi, in mancanza della notifica della sentenza impugnata, tempestivamente entro il termine di cui all’articolo 92 c.p.a.. Si deve infatti ritenere che nulla osti (sempreché come nella fattispecie, sia ancora aperto il termine per ricorrere) a che il ricorrente reiteri la notifica del ricorso già notificato; dopo di che il termine per il deposito decorre dalla notifica più recente.

Quanto al merito, l’appellante si limita sostanzialmente alla mera riproposizione delle censure già dedotte in primo grado senza addurre elementi o considerazioni tali da suscitare perplessità e quindi approfondimenti, o porre in dubbio i contenuti vuoi del provvedimento del Questore vuoi della stessa sentenza impugnata.

4.2. L’ammonizione irrogata dalla Questura di Bari si appalesa invero debitamente istruita, congruamente e logicamente motivata, e contiene tutti gli elementi, in fatto e diritto, indispensabili a configurare la fattispecie.

Si fa riferimento in effetti a precedenti minacce e offese gravi, aggressioni fisiche e verbali per strada e sul luogo di lavoro, all’invio costante di messaggi telefonici scritti ("s.m.s.") e di telefonate sulle utenze fisse dei due controinteressati, quindi a condotte persecutorie (cd. stalking) attuate nei confronti della signora R., oltre alla sospensione inflitta nel 1994 dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni dopo un richiamo verbale. Comportamenti e fatti che si sono registrati fin dal 1993 dopo la fine della loro relazione sentimentale, fino all’episodio di aggressione avvenuto il 21 maggio 2010 in Altamura, descritto analiticamente nel provvedimento stesso, che ha richiesto anche le cure sanitarie presso il locale ospedale.

4.3. Peraltro, come sottolineato dal T.A.R., allo stato degli atti non risulta che dopo la richiesta di ammonimento o precedentemente vi sia stato deferimento di alcuna delle parti all’autorità giudiziaria per i fatti in questione, né potevano assumere rilievo gli esposti richiamati dal ricorrente, in quanto risalenti nel tempo, così come l’ultima denuncia in effetti preordinata a paralizzare la richiesta di ammonimento, ma che non è stata seguita da alcuna attività giudiziaria, laddove la norma (articolo 8 D.L. n. 11/2009) è volta ad impedire il sovrapporsi di provvedimenti di polizia e giudiziari sui medesimi comportamenti, dando prevalenza a quelli giudiziari, e prevedendo comunque il termine di sei mesi per la proposizione della querela, come da articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori) introdotto con l’articolo 7 del citato D.L. n. 11/2009.

Ciò stante la Questura ha svolto l’istruttoria in conseguenza della formale presentazione dell’istanza di ammonimento da parte dei signori R. e F., a prescindere quindi dagli aspetti penali, e, come evidenziato sempre dai giudici di prime cure, la reciprocità di comportamenti e denunce potrebbe semmai dar luogo, ove formalizzati e ne ricorrano i presupposti, a più procedimenti finalizzati ad altri provvedimenti ammonitori

5.4. Si rileva infine che il provvedimento della Questura è stato preceduto dal formale avvio del procedimento che non ha registrato sostanziali riscontri probatori a discarico da parte dell’interessato e lo stesso risulta inflitto nelle forme previste per legge.

6. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto, condannando parte ricorrente alle spese del presente giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti costituite, liquidandole in complessivi euro 1.500 per l’Amministrazione dell’Interno, e altrettanto, unitariamente, per i controinteressati signori R. e F., in ogni caso con gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25-08-2011) 31-08-2011, n. 32944

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria polacca ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa ad un procedimento penale a carico di ignoti, per il reato di spendita di banconote false avvenuto in territorio polacco ad opera di cittadini italiani.

La domanda sollecita lo svolgimento di plurime attività investigative ed in particolare di atti di identificazione di soggetti sospettati, di accertamento sulla pendenza di procedimento a carico dei medesimi in Italia, in relazione a reati in materia di falsificazione di banconote, trasmissione degli atti relativi e delle fotografie dei soggetti coinvolti, nonchè audizione di testimoni.

Trattasi di attività da compiersi in più distretti di corte d’appello.

La rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi, con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’appello competente quella di Salerno.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Salerno, a cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-09-2011, n. 34898

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 dicembre 2010, in parziale riforma – quanto alla riduzione delle spese del primo grado in favore della parte civile – della sentenza del 29 gennaio 2007 del Tribunale di Roma, ha confermato la condanna alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed Euro 500 di multa, pena sospesa, di L. S., per il delitti di cui ai capi: a) art. 474 c.p. per avere detenuto per la vendita 1500 portachiavi recanti marchi di fabbrica contraffatti; b) art. 648 c.p. in riferimento ai citati portachiavi e d) L. n. 633 del 1941, art. 171 ter per aver detenuto per la vendita oltre 50 opere tutelate dal diritto d’autore, quali 16.690 giocattoli e fermacapelli recanti immagini di fumetti tutelati dal diritto d’autore, in Roma, fatti accertati nel luglio 2003.

L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Erronea applicazione dell’art. 474 c.p., in quanto la ratto di tutela di tale norma è la tutela della fede pubblica ed è richiesta la effettiva contraffazione del marchio e quindi l’idoneità della merce a trarre in inganno i compratori.

2. Erronea applicazione dell’art. 648 c.p. in quanto la sentenza impugnata ha motivato la sussistenza dell’elemento psicologico della ricettazione con un richiamo per relationem alle argomentazioni svolte in ordine al reato di contraffazione.

3. Erronea applicazione della L. n. 6533 del 1941, art. 171 ter e mancanza di motivazione, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la colpevolezza per la fattispecie senza considerare che la stessa contempla due diverse condotte e quindi due ipotesi autonome di reato.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso non è fondato: la sentenza impugnata ha fornito una congrua motivazione circa la riproduzione dei marchi di fabbrica impressi sui numerosi portachiavi relativi ai marchi Ford, Honda, BMW, Mercedes, Toyota, ed altri importanti case automobilistiche, nonchè Walt Disney e Warner Bros, ed ha altresì dato atto della capacità ingannatoria per i consumatori, connessa anche al fatto che gli oggetti erano posti in vendita all’interno di un negozio sito in una via centrale e commerciale di Roma.

Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato: i giudici di merito hanno specificamente motivato le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto pienamente consapevole di detenere per la vendita oggetti recanti marchi contraffatti ed ha anche valutato le circostanze dell’acquisto di tale mercè quali sicuri elementi dimostrativi della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione in capo all’imputato: il fatto di avere acquistato i portachiavi fuori dei canali ufficiali, "ordinandoli per telefono", nonchè la mancata esibizione dei documenti atti a provare l’acquisto e l’identità del fornitore. Del pari infondato anche il terzo motivo, in quanto risulta puntuale il richiamo della sentenza al capo di imputazione per circoscrivere con specificità la condotta addebitata, senza equivoci, al ricorrente.

Peraltro questo Collegio rileva che i reati di cui all’art. 474 c.p. (capo a) e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter (capo d), atteso il tempus commissi delicti e l’assenza di periodi di sospensione del decorso dei termini, risultano estinti per prescrizione nel gennaio 2011 e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati contestati ai capi a) e d) perchè estinti per prescrizione e deve essere eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa, determinata in continuazione con la dosimetria della pena base, stabilita per la più grave fattispecie di cui al capo b) (e ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione e 400,00 Euro di multa).

Nel resto il ricorso deve essere, invece, rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e d) perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.
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