Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-03-2012, n. 3860 Valutazione delle prove

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 10.5.2006 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla TAS Turistici Alberghi Siciliani srl avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di L. 195.948.782 a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo 1.7.1993-31.1.1995 ed aveva revocato detto decreto condannando la società opponente al pagamento della minor somma di Euro 13.095,00 a titolo di contributi omessi in relazione all’attività svolta da alcuni lavoratori prima della formale assunzione o dopo la data del collocamento a riposo. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che fosse stata raggiunta la prova che i suddetti lavoratori avessero prestato la propria attività alle dipendenze della TAS nei periodi dalla medesima non denunziati, dovendo, per converso, escludersi che tali prestazioni fossero state rese a titolo di mera cortesia ovvero a titolo gratuito.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la TAS Turistici Alberghi Siciliani srl affidandosi a sei motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, chiedendo a questa Corte di stabilire se "per un soggetto… a) presente in azienda per cortesia nei confronti del collega e non soggetto a vincolo alcuno di presenza o orario nei confronti dell’azienda; b) al quale la retribuzione non è stata corrisposta e non è dovuta; c) e che è stato ritenuto essere organico all’azienda, devono essere versati i contributi" e "se i contributi sono dovuti anche se la retribuzione non è corrisposta perchè non dovuta". 2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del motivo che precede.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, chiedendo a questa Corte di stabilire se "per un soggetto… a) presente in azienda per organizzare la prossima assunzione e per verificare il prossimo lavoro che di lì a poco andrà a svolgere non soggetto a vincolo alcuno di presenza o orario nei confronti dell’azienda; b) al quale la retribuzione non è stata corrisposta e non è dovuta o comunque pretesa; c) e che è stato ritenuto essere organico all’azienda, devono essere versati i contributi" e "se i contributi sono dovuti anche se la retribuzione non è corrisposta perchè non dovuta". 4.- Con il quarto motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del motivo che precede.

5.- Con il quinto motivo si denuncia il vizio di omessa ed erronea motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla statuizione "in cui la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che questa fosse stata proposta per la prima volta in appello, laddove la domanda in questione era invece stata ritualmente proposta in primo grado.

6.- Con il sesto motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d’appello non si sia pronunciata in ordine al motivo d’appello con cui era stata richiesta la riforma della statuizione del primo giudice sulle spese di lite.

7.- Il primo e il terzo motivo devono ritenersi inammissibili per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da una sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

8.- Nella specie, i quesiti formulati dalla ricorrente a chiusura del primo e del terzo motivo, oltre a non individuare chiaramente il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, fanno entrambi riferimento ad accertamenti di fatto (ovvero alla presenza dei lavoratori in azienda a titolo di mera cortesia o a scopi formativi in vista di una futura assunzione, all’assenza di vincoli di presenza e di orario, alla mancata corresponsione della retribuzione) che non trovano riscontro nella sentenza impugnata (che ha, anzi, accertato che i lavoratori erano stati inseriti "a pieno titolo" nell’organizzazione aziendale e che non era verosimile che essi avessero svolto gratuitamente le loro prestazioni) e che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge in quanto esterni all’esatta interpretazione della legge ed integranti una tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 9908/2010; Cass. n. 8730/2010, Cass. n. 11094/2009).

9.- Il secondo e il quarto motivo sono infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009). Per quanto riguarda la valutazione della prova testimoniale, si è precisato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009, Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).

Con riguardo ai verbali di accertamento dell’Ispettorato del lavoro o dell’Inps, è stato affermato, inoltre, che questi, oltre a costituire prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 635 c.p.c., comma 2, possono fornire utili elementi di giudizio anche nell’eventuale successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria (Cass. n. 11900/2003, Cass. n. 20839/2004).

10.- Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie fosse emerso con sufficiente chiarezza che i lavoratori erano pienamente inseriti nell’organizzazione aziendale – presso la quale, del resto, avevano già svolto (uno di essi) o avrebbero poi continuato a volgere (gli altri due) la stessa attività – traendo significativi spunti in tal senso, oltre che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, dapprima nel corso degli accertamenti ispettivi, e poi in sede giudiziale, anche dai convergenti elementi di riscontro raccolti dagli ispettori dell’ente previdenziale – per quanto riguarda in particolare le sottoscrizioni apposte dagli stessi lavoratori, nei periodi in contestazione, in calce a fatture o a bolle di accompagnamento relative a merce acquistata dalla società – e ritenendo di dover escludere, sulla base di una valutazione complessiva dei suddetti elementi di prova, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi in ordine ai motivi della loro presenza nei locali aziendali o alla gratuità delle prestazioni rese.

11.- Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, che non è assoggettabile, quindi, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità; anche perchè la società ricorrente, denunciando il vizio di motivazione, non ha indicato con sufficiente grado di specificità le lacune argomentative o i punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sicchè le censure espresse nei motivi in esame rimangono poi confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima. Al riguardo, va rimarcato che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Ciò comporta che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata debba giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da risultare sostanzialmente incomprensibile o equivoca, 11 vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).

12.- Il quinto motivo, con cui si denuncia l’erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda della società volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla (originaria) negazione degli sgravi, sul presupposto che la stessa fosse stata proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che si applica anche nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo (cfr. ex plurimis Cass. n. 1170/2004, Cass. n. 6055/2003, Cass. n. 13833/2002) – la ricorrente aveva l’onere di riportare puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, il contenuto della domanda che assumeva di avere già proposto in primo grado (e non solo quello di indicare l’atto difensivo nel quale la domanda medesima era stata proposta).

13.- Il sesto motivo, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia della Corte d’appello su motivo di gravame concernente la statuizione sulle spese di lite di primo grado, è anch’esso inammissibile, perchè la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto o, come nella specie, sotto il profilo del vizio della motivazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 26598/2009, Cass. n. 1196/2007).

14.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

15.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2,000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-04-2012, n. 6007 Muro sul confine e non

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Svolgimento del processo

1. – Ze.Br., con atto di citazione notificato il 9 aprile 1988, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento l’Impresa di costruzioni Battaini s.r.l., esponendo che quest’ultima, proprietaria della p.ed. 527/10 di Mezzolombardo adiacente alla p.ed.

527/3 appartenente ad esso attore, aveva realizzato opere edificatorie in violazione delle distanze legali, avendo sopraelevato un muro posto sul confine tra i fondi ed eseguito dei manufatti sporgenti dalla falda del tetto.

L’attore chiese pertanto che, previo accertamento dell’esatta linea di confine tra le due proprietà, la convenuta fosse condannata a demolire ed arretrare le parti di costruzione non conformi alle distanze di legge.

Si costituì la convenuta, resistendo.

Espletata c.t.u. ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale di Trento, con sentenza in data 25 maggio 1992, respinse la domanda, sul rilievo che il muro doveva presumersi in comunione, essendo stato costruito sul confine per dividere le due proprietà, e che le lamentate sporgenze non superavano l’altezza del muro.

2. – La Corte d’appello di Trento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 gennaio 2000, respinse il gravame di Z.A. ved. Ze. e Ze.Vi., eredi di Ze.Br., considerando: (a) che, in base all’art. 18 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione vigente al momento dell’edificazione, le costruzioni del nucleo abitato esistente potevano essere realizzate unite od aderenti a costruzioni già esistenti; (b) che il muro era da ritenere costruzione, avendo fin dall’origine un’altezza ben superiore ai cinque metri; (c) che nel giudizio non rilevava la questione della irregolarità delle vedute.

3. – La Corte di cassazione, con sentenza n. 165 del 10 gennaio 2003, ha accolto il ricorso della Z. e dello Ze., giacchè il giudice di merito non aveva preso chiara posizione in ordine alla dedotta sopraelevazione: la Corte del merito, infatti, dopo avere correttamente qualificato il vecchio muro come costruzione a tutti gli effetti e ben descritto la situazione di fatto antecedente all’intervento dell’Impresa Battaini, aveva sorvolato su quella successiva, evitando di esprimersi in ordine all’esistenza o meno di sopraelevazione, in seguito alla ristrutturazione dell’edificio preesistente. Ha affermato la Corte di cassazione: "La lettura della sentenza impugnata sembra assolutamente prescindere da questo elemento, che peraltro non esclude in fatto, donde la necessità di una pronuncia esplicita sul punto che, a prescindere da quale sia la soluzione da adottarsi, risponda al quesito della necessità del rispetto o meno delle distanze previste dallo strumento comunale tra il complesso nella sua parte sopraelevata e quella preesistente". 4. – Riassunta la causa, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2021 del 20 novembre 2009, ha accolto l’appello degli eredi di Ze.Br. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento, ha condannato la società convenuta s.r.l. Impresa Battaini ad arretrare mediante abbattimento sino al ripristino della distanza legale di metri lineari tre dal confine quelle parti dell’edificio intavolato, sito a confine con la proprietà Z. – Ze., che superano detta distanza, limitatamente a quanto integra sopraelevazione, e ciò secondo le indicazioni specifiche contenute nella relazione tecnica Trettel in data 29 novembre 2009 ed allegata planimetria.

La Corte territoriale ha rilevato:

– che le costruzioni dai confini devono mantenere una distanza lineare di metri tre, fatta salva l’eventuale aderenza;

– che la sentenza della Corte di cassazione n. 165 del 2003 ha distinto tra la parte sopraelevata e quella preesistente del complesso edilizio in questione;

– che dalla svolta c.t.u. risulta "accertato l’innalzamento del muro in contestazione stante che l’altezza del medesimo, in precedenza di 5,30 mt. , era divenuta – a seguito dei lavori eseguiti dalla società Battaini – rispettivamente di metri 5,70 per una parte dello stesso e di metri 5,95 per l’altra parte";

– che, anche considerando le tolleranze del caso, è innegabile una sopraelevazione del muro, nella parte in cui risultano installate tre file di blocchi di cemento sovrapposti;

– che non ha alcuna incidenza l’entrata in vigore del nuovo PRG del Comune di Mezzolombardo, perchè lo ius superveniens "riguarda esclusivamente l’aspetto urbanistico della vicenda e non quello civilistico" e "non poteva … prevedere che fossero ammesse costruzioni ad una distanza inferiore, in deroga al codice civile". 5. – Per la cassazione della sentenza della Corte di Venezia Ba.Gr. ved. B. con le altre ex socie della Impresa Costruzioni Battaini e la stessa s.r.l. Impresa Battaini in liquidazione hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ad avviso dei quali il ricorso sarebbe tardivo, perchè non proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto – al posto dell’originario termine di un anno – dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonchè in materia di processo civile), che ha novellato l’art. 327 cod. proc. civ..

L’eccezione è infondata.

La modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., opera, a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione "ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", come prevede la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 (Cass., Sez. 6^-3, 2 dicembre 2011, n. 25792), e nella specie pertanto non è applicabile, risalendo l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al 9 aprile 1988.

E’ evidente, infatti, che il citato art. 58, comma 1, quando allude ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, si riferisce all’instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda avere riguardo all’instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio. Lo fanno manifesto le disposizioni dei commi successivi, e particolarmente quella del comma 2 e quella del comma 5 dello stesso art. 58, le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione (cfr. Cass., Sez. 6^-3, 17 maggio 2011, n. 10846).

2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 10 preleggi, comma 1, e art. 11 preleggi, degli artt. 873, 872 e 869 cod. civ. e degli artt. 40, 39 e 41 delle norme di attuazione del PRG di Mezzolombardo, entrato in vigore nel 2003, nonchè dell’art. 18 delle norme di attuazione del vecchio PRG; difetto di attività e difetto di motivazione) si censura che non sia stato applicato il nuovo strumento urbanistico del Comune di Mezzolombardo, entrato in vigore nel 2003, che consente la sopraelevazione degli edifici esistenti entro i limiti di altezza della zona, anche senza il rispetto della distanza regolamentare dai confini.

2.1. – Il motivo è fondato.

La Corte del rinvio, nel pervenire all’accoglimento dell’appello proposto dagli eredi dell’originario attore limitatamente a quanto integra sopraelevazione dell’originaria costruzione, ha fatto applicazione dell’art. 18 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione vigente al momento dell’edificazione, il quale, salva la costruzione in aderenza, prescriveva una distanza di tre metri dal confine.

Sennonchè, in corso di causa è sopravvenuto, nel 2003, un nuovo strumento edilizio del Comune di Mezzolombardo, che espressamente consente la realizzazione di ampliamenti, nel rispetto degli indici massimi previsti, "per sopraelevazione sul sedime esistente":

ampliamenti "sempre consentiti, anche in deroga alle distanze dai confini" (art. 40 del nuovo PRG – come risulta dal testo della variante).

Poichè nella specie non si era ancora formato alcun giudicato sulla illegittimità della sopraelevazione quando è entrata in vigore la nuova disciplina delle distanze recata dalla variante al PRG, ha errato la Corte territoriale ad escludere l’applicazione della sopravvenuta, e più favorevole, normativa edilizia comunale.

Il giudice a quo avrebbe dovuto fare applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 3 settembre 1991, n. 9348; Sez. 2^, 22 febbraio 1996, n. 1368; Sez. 2^, 28 novembre 1998, n. 12104; Sez. 2^, 28 maggio 2003, n. 8512; Sez. 2^, 15 giugno 2010, n. 14446), secondo cui, in tema di distanze legali, qualora sopravvenga una disciplina regolamentare edilizia meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima in quanto, risultando conforme alla nuova disciplina, ha caratteristiche identiche a quelle previste per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

Nè è condivisibile il rilievo della Corte territoriale, secondo cui l’inapplicabilità dello ius superveniens discenderebbe dal fatto che esso riguarderebbe "eselusivamente l’aspetto urbanistico della vicenda e non quello civilistico" e non potrebbe prevedere l’ammissibilità di "costruzioni ad una distanza inferiore, in deroga al codice civile".

Infatti, per un verso la distanza di tre metri dal confine – che il giudice del rinvio ha imposto di rispettare, ordinando l’arretramento della sopraelevazione – è prescritta, non dal codice civile, ma da una norma regolamentare (il precedente strumento urbanistico del Comune di Mezzolombardo); per l’altro verso, l’art. 873 cod. civ., non fissa distanze dai confini, ma solo tra costruzioni, ed il rispetto di questa regola, alla quale la variante del 2003 non apporta alcuna deroga, qui non rileva.

3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle altre censure: del secondo motivo (nullità della sentenza o del procedimento e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla convenuta), con cui si censura che la Corte del merito non abbia tenuto conto del fatto che, in base all’atto notarile 11 dicembre 1920, regolarmente intavolato, sussisteva, fin dal 1920, una costruzione a confine alta sei metri, concordata e riconosciuta dai danti causa delle attuali parti ed in parte (fino ai due metri di altezza) anche costruita a spese comuni;

del terzo mezzo, il quale lamenta che la Corte di Venezia abbia "dimenticato" altra eccezione sollevata dalla Impresa Battaini, là dove si sostiene che i manufatti costituenti la copertura della scala che porta al tetto non possono essere considerati costruzione; del quarto motivo, con cui si addebita alla sentenza impugnata una errata lettura della sentenza rescindente della Corte di cassazione.

4. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento.

Il giudice del rinvio accerterà, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina urbanistica comunale, se la costruzione oggetto di causa ricade nell’area residenziale di completamento, alla quale si riferisce la modifica intervenuta.

La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 11-11-2011, n. 41127

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Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 310 c.p.p. dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ha confermato l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva sostituito con gli arresti domiciliari la custodia cautelare in carcere imposta a P.M.R. per il reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9.

A ragione della conferma di detta decisione il Tribunale osservava che erano da condividere le considerazioni del Giudice dell’udienza preliminare, che aveva argomentato sulla base di due considerazioni concorrenti: era stata esclusa l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; dall’inizio della misura erano trascorsi due anni.

L’esclusione della circostanza aggravante da un lato ridimensionava infatti la vicenda, che pur restando grave (la donna era stata condannata a cinque anni di reclusione e 800,00 Euro di multa), veniva ad essere in tal modo sganciata da metodi o collegamenti mafiosi; dall’altro faceva venire meno le presunzioni dell’art. 275 c.p.p., comma 3, e il divieto di misure gradate. Il tempo trascorso consentiva quindi di ritenere in concreto affievolita la pericolosità e adeguata la misura gradata.

2. – Avverso detta decisione ha proposto ricorso il Pubblico ministero, chiedendone l’annullamento.

Denunzia violazione dell’art. 299 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in ordine alle ragioni che avevano portato all’attenuazione della misura, sostenendo che l’appello aveva ampiamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in relazione sia alla irrilevanza, ex se, del decorso del tempo, ai fini dell’apprezzamento sull’attenuazione delle esigenze cautelari, sia alla incongruenza del criterio della proporzionalità della misura patita rispetto alla pena irrogata. Il Tribunale avrebbe respinto l’impugnazione omettendo di considerare le censure, applicando del tutto erroneamente i principi di proporzionalità della misura alle esigenze cautelari, omettendo di motivare in ordine alla adeguatezza della misura gradata rispetto al quadro indiziario, aggravatosi per effetto della condanna.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso, per molti aspetti al limite dell’ammissibilità, è nel complesso infondato.

2. Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma chiaramente che giustificavano la misura due ordini di ragioni concorrenti: l’esclusione in sentenza dell’aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che aveva ovviamente portato, oltre alla esclusione del divieto di misure attenuate, ad un ridimensionamento della gravità del fatto e della sua sintomaticità; l’attenuazione della pericolosità scaturente dal lungo periodo (due anni) già trascorso in carcere all’epoca della decisione (28.7.2009).

La tesi del ricorrente, che i giudici del merito avrebbero concesso all’imputata gli arresti domiciliari solo per il lasso di tempo trascorso, è dunque evidentemente infondata.

Così come infondata è l’asserzione che essi si sarebbero rifatti ad un astratto criterio di "proporzionalità" tra la pena inflitta e la custodia cautelare patita, avendo invece considerato in concreto, in relazione al ridimensionamento dei fatti e ai comportamenti tenuti, scemata la pericolosità.

Mentre in relazione a siffatti elementi (ridimensionamento della contestazione; scemata pericolosità in concreto), effettivamente presi in considerazione dai giudici di merito, il ricorso dice nulla di specifico.

3. Manifestamente infondata è quindi l’osservazione che la motivazione sarebbe viziata da omessa giustificazione dell’adeguatezza della misura gradata "rispetto al quadro indiziario, aggravatosi per effetto della condanna". Il livello di gravità indiziaria è presupposto dell’intervento cautelare ma non ne esaurisce le ragioni e l’adeguatezza della misura cautelare prescelta non dipende da esso ma dal livello di pericolosità in concreto stimato; sicchè, ove non sono previste preclusioni, il criterio cui occorre rifarsi è che in assenza di ragioni che impongano le misure più restrittive, vanno disposte quelle, gradate, che appaiono sufficienti.

Potendosi solo aggiungere che il ricorso neppure spiega perchè, nel caso in esame, gli arresti domiciliari si sarebbero dovuti ritenere inidonei a garantire dai pericoli indicati nell’art. 274 cod. proc. pen..

3. – Il ricorso deve, perciò, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 37 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 91/06 il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 395/03 del 7 giugno 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del D.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 91/06.

Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che ha accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Hanno conclusivamente chiesto di:

a) ordinare alle Amministrazioni intimate di: – dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato d.P.Reg. n. 91/06, provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato; b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta. Con vittoria di spese e compensi.

La difesa erariale si è ritualmente costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le pretese dei ricorrenti, salvo la limitazione di cui in appresso, sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Respinge l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che, da un lato, la stessa ha già dimostrato di voler dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe, salvo che per la parte ritenuta prescritta, e che, dall’altro, la stessa è già stata condannata non solo al pagamento del credito principale, ma anche degli interessi legali e della rivalutazione, nei termini riconosciuti dal C.G.A. in sede consultiva con il parere n. 395/03, integralmente richiamato dal d.P.Reg. n. 91/06, come segue: "il ritardo nella corresponsione del giusto dovuto, ovviamente, comporta una diminuzione del credito principale che nella fattispecie in esame deve potersi integrare mediante la corresponsione in favore dei ricorrenti degli interessi al tasso legale e della rivalutazione, se superiore, da riconoscersi a far data dal di dovuto".

Conclusivamente, il Collegio accoglie in parte qua il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 91/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo a ciascun ricorrente i crediti allo stesso spettanti come da parere n. 395/03 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P.Reg. 91/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza dei ricorrenti, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, come da parte motiva e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 91/06 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’esecuzione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.