Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3920 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata l’8 marzo 1995 il commissario liquidatore della C.A.M. Cooperativa Agricola di Macellazione a r.l., posta il liquidazione coatta amministrativa con D.M. 16 marzo 1990 e dichiarata insolvente con sentenza del 19 dicembre successivo, convenne in giudizio la Banca di Piacenza s.c.a.r.l.. Premesso che la C.A.M. aveva tenuto presso la banca convenuta un "conto anticipi salvo buon fine a giro immediato", sul quale veniva contabilizzato lo sconto di effetti, e un conto corrente ordinario, sul quale veniva accreditato il netto ricavo delle operazioni di sconto, e che nell’anno anteriore al decreto di liquidazione coatta amministrativa, nella consapevolezza dell’insolvenza della C.A.M. da parte della banca, erano stati scontati effetti per complessive L. 1.070.244.357, chiese la revoca delle predette operazioni, o, quantomeno, di una rimessa solutoria di L. 7.741.665 sul conto corrente ordinario.

La banca resistette, e il Tribunale di Piacenza respinse la domanda principale e revocò il solo pagamento di L. 7.741.665.

Il commissario liquidatore propose appello, chiedendo l’accoglimento della domanda respinta in primo grado. La banca resistette e propose appello incidentale per il rigetto anche della domanda subordinata.

La Corte di Bologna accolse il gravame principale, configurando quali pagamenti anomali, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, le operazioni in questione e affermando che la revoca era stata richiesta anche a detto titolo sin dall’introduzione del giudizio di primo grado. Condannò, quindi, la banca all’ulteriore pagamento di L. 1.040.254.751 (detraendo dalla somma pretesa dal commissario il solo importo degli insoluti accertato dal CTU), pari ad Euro 541.244,98. Respinse, inoltre, l’appello incidentale.

A proposito del requisito soggettivo della revocatoria, la Corte osservò che la banca non aveva dato la prova della inscientia decoctionis, necessaria per contrastare la domanda di revoca dei pagamenti anomali, e che il commissario liquidatore aveva, invece, fornito la prova della scientia decoctionis quanto al pagamento di L. 7.741.665, revocato ai sensi del secondo comma della stessa norma, eseguito il 29 settembre 1989. Infatti lo stato di insolvenza della C.A.M. risultava in maniera eclatante dal bilancio dell’esercizio 1988, depositato il 19 luglio 1989, e dalla relazione del consiglio di amministrazione ad esso allegata; ed era, inoltre, chiaramente desumibile anche dal bilancio dell’esercizio precedente, come consentivano di affermare i dati obbiettivi esposti in una relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata in altro procedimento e prodotta nel giudizio di appello dal commissario liquidatore. Il che era sufficiente per affermare in via presuntiva che alla data della rimessa un osservatore particolarmente attento ed esperto, come una banca, "non potesse non conoscere lo stato di decozione della C.A.M.", tanto più che all’analisi di quei bilanci la banca era tenuta nell’ambito dell’istruttoria relativa a un finanziamento richiesto dalla cooperativa, inizialmente accordato per L. 1.000.000.000 e quindi, nell’agosto 1989, ridotto, sia pure su formale richiesta della cliente, a sole L. 500.000.000 già erogate il 26 giugno precedente.

Nè, ad avviso dei giudici di appello, era indicativa di inscientia decoctionis la concessione di linee di credito alla cliente, trattandosi di circostanza in genere estremamente ambigua, ricollegabile anche all’erroneo convincimento di potere comunque rientrare dell’esposizione, come nella specie era presumibilmente avvenuto in relazione ai rilevanti finanziamenti pubblici sistematicamente accordati alla C.A.M..

La Banca di Piacenza s.c.a.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui il commissario liquidatore ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un solo motivo, al quale la ricorrente principale ha risposto, a sua volta, con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Motivi della decisione

1. – I ricorsi principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, si ripropone la tesi dell’inammissibilità della domanda di revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2. Si ribadisce che essa era stata formulata dal commissario soltanto con l’atto di appello e si contesta l’assunto della Corte di merito secondo cui era già contenuta nella citazione introduttiva e nelle conclusioni del giudizio di primo grado.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.1.1. – Va premesso che, essendo denunciato un error in procedendo, la questione va decisa in base al diretto esame degli atti del giudizio di merito.

Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di affermare (sent.

10423/2005) che, per quanto l’interpretazione della domanda sia frutto di un tipico giudizio di fatto riservato al giudice del merito, il giudice di legittimità può procedere all’esame della domanda stessa e delle altre risultanze processuali onde accertare se le richieste formulate con l’atto di appello integrino gli estremi di una domanda diversa (e quindi nuova) rispetto a quella avanzata nella precedente fase di giudizio, e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. Ciò perchè, come affermato anche dalle Sezioni Unite (sent. 10840/2003), ove sia stata dedotta la violazione di una norma processuale, se il giudice di legittimità riscontra il vizio denunziato non può limitarsi a porre nel nulla la decisione impugnata e ad enunciare, se del caso, il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi, ma deve sostituire la propria alla statuizione cassata, procedendo alla diretta applicazione della norma processuale, previa verifica dell’esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore.

Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento, pur nella consapevolezza del dibattito mai sopito nella giurisprudenza di legittimità fra la tesi che riconosce alla Corte di cassazione ampi poteri di sindacato sull’accertamento del fatto allorchè sia denunciato un error in procedendo (per la quale v., oltre alle sentenze sopra citate, Cass. 254/2006, 409/2006, 17109/2009, fra le più recenti) e la tesi che, viceversa, limita anche in tal caso i poteri del giudice di legittimità sull’accertamento del fatto alla verifica della correttezza della motivazione del giudice di merito sul medesimo accertamento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per la quale cfr., fra le più recenti, Cass. 16596/2005, 15603/2006, 17947/2006, 20373/2008, 5712/2009).

2.1.2. – Dall’esame degli atti, e anzitutto dell’atto di citazione in primo grado, emerge chiaramente che l’attore aveva proposto, quanto alle operazioni di cui trattasi, compiute nell’anno anteriore al decreto di liquidazione coatta amministrativa, domanda di revoca esclusivamente ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, in via principale riguardando le stesse operazioni come cessioni di crediti (punto 1.A. delle conclusioni: "Revocare, ai sensi della L. Fall., art. 61, comma 2, tutte le operazioni qualificabili come contratti, e definite come "anticipi salvo buon fine a giro immediato mediante i quali la C.A.M. ha ceduto a titolo oneroso alla Banca di Piacenza gli specificati effetti, il cui netto ricavo risulta dagli estratti conto mensili del conto anticipi n. 05/4087 e del conto corrente ordinario n. 05/4084, aperti presso la Filiale di Castelvetro Piacentino … nel periodo dal 16.3.1989 al 16.3.1990: e conseguentemente, dato atto dell’impossibilità della restituzione dei titoli oggetto delle singole operazioni, condannare la Banca di Piacenza soc. coop. a r.l. al pagamento del tantundem") e in via gradata prendendo in considerazione i pagamenti insiti nelle medesime operazioni, ossia le rimesse, aventi natura solutoria, pervenute sul conto corrente ordinario quale accredito del netto ricavo delle cessioni (punto 2.A. delle conclusioni: "In alternato subordine, qualora non fossero ritenute revocabili le operazioni di cui al punto n. 1.A., revocare tutte le rimesse conseguenti, pervenute dalle predette operazioni sul conto corrente ordinario n. 05/4084, ed aventi natura solutoria…").

Solo in fine, al punto 3 delle conclusioni (riproposte pedissequamente all’udienza finale di precisazione davanti al giudice istruttore), si chiede di "revocare tutti gli eventuali atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento, compiuti a far data dal 16.3.1988". Si omette, tuttavia, di precisare quali siano i pagamenti anomali cui si fa riferimento. Di certo, però, l’attore non si riferiva alle operazioni di cui ora si discute. La predetta omissione, invero, non era casuale, o dovuta a un difetto di redazione dell’atto (si noti la precisione con cui, invece, le operazioni oggetto di revoca sono indicate nei punti precedenti, sopra trascritti), ma era dovuta al fatto che l’attore intendeva riferirsi a ulteriori atti – diversi da quelli che ci riguardano – che però egli non era ancora in grado di precisare (e mai preciserà in seguito), come emerge chiaramente dal seguente passaggio a pag. 4 dell’atto di citazione: "Della ricorrenza dello stato di insolvenza anche nell’anno anteriore a quello di cui alla L. Fall., art. 61, comma 2, si è testè affermata l’esistenza onde rendere oggetto della presente azione revocatoria anche gli atti estintivi di debiti pecuniari non effettuati con mezzi normali di pagamento (ai sensi della L. Fall., art. 61, comma 1, n. 2), di cui dovesse venir accertata l’esistenza: volta che gli istituti di credito convenuti avranno posto la deducente nella condizione di verificarlo, non avendone essa avuta la possibilità a seguito dei precedenti sequestri di tutta la documentazione…".

Insomma, la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, veniva richiesta con riguardo ad atti che erano qualificati "eventuali" (punto 3 delle conclusioni) nel senso che di essi si sarebbe fatta menzione, successivamente, nell’eventualità che fossero emersi dalla necessaria documentazione allorchè fosse stata posta a disposizione del commissario.

La diversa formulazione delle conclusioni in appello ("… revocare, ai sensi della L. Fall., art. 61, comma 2, e/o ai sensi della L. Fall, art. 61, comma 1, n. 2, tutte le operazioni qualificabili come contratti e definite come anticipi salvo buon fine a giro immediato…"), chiaramente comprensiva anche del titolo non invocato in primo grado, era dunque inammissibile; con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui, esclusa l’inammissibilità, ha esaminato nel merito e quindi accolto la domanda di revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2.

Per tale parte la cassazione è senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. Parte.

3. – Nell’accoglimento del primo restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, entrambi riguardanti l’accoglimento della predetta domanda: accoglimento censurato per la configurazione, a dispetto della giurisprudenza di legittimità, di una fattispecie di pagamento anomalo in un caso in cui mancava qualsiasi debito pregresso da estinguere e le cessioni avevano, dunque, mera funzione di garanzia o estintiva delle corrispondenti anticipazioni (secondo motivo), nonchè per la qualificazione perplessa della fattispecie quale cessione di crediti, ovvero sconto, ovvero ancora mandato irrevocabile all’incasso (terzo motivo).

4. – Il quarto motivo del ricorso principale attiene all’elemento soggettivo della revocatoria fallimentare. La ricorrente contesta sia (a) l’affermata mancanza di prova della inscientia decoctionis, con riferimento alla domanda di revoca per L. 1.040.254.751 accolta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, sia (b) l’affermata sussistenza della prova della scientia decoctionis, con riferimento alla domanda di revoca della rimessa solutoria di L. 7.741.665, accolta ai sensi del secondo comma della medesima norma.

Va da sè che la prima censura (a), consistente nel rilievo dell’apoditticità della statuizione di insussistenza della prova dell’inscientia decoctionis, è assorbita dalla inammissibilità della domanda cui, in definitiva, essa attiene, accertata in accoglimento del primo motivo di ricorso.

La seconda censura (b), relativa alla prova della scientia decoctionis, si articola nei seguenti profili:

a) violazione del principio secondo cui va provata la conoscenza effettiva – e non la semplice conoscibilità – dello stato d’insolvenza dell’imprenditore: violazione rivelata anche dall’affermazione dei giudici di appello secondo cui la banca "non poteva non sapere";

b) insufficienza, comunque, della motivazione perchè non è chiarito come e perchè da tale ultima asserzione discenda la prova di una conoscenza effettiva;

c) contraddittorietà della motivazione, in cui si afferma anche, all’opposto, che la banca riteneva solvibile la C.A.M. in ragione dei finanziamenti pubblici;

d) insufficienza della motivazione per la mancanza di qualsiasi cenno ai dati di bilancio che avrebbero reso "eclatante" l’emersione dell’insolvenza;

e) irrilevanza, ai fini della prova della scientia decoctionis, di bilanci da cui, come nella specie, lo stato d’insolvenza emerga solo attraverso analisi complesse e approfondite;

f) carenza di motivazione considerato che il bilancio della C.A.M. al 31 dicembre 1989 (recte: 1988) non evidenziava alcuna perdita di esercizio nè era accompagnato da una relazione degli amministratori che la evidenziasse;

g) con riferimento al richiamo della consulenza tecnica di ufficio redatta in altro processo e prodotta in giudizio dal commissario:

g1) violazione del dovere di motivare senza ricorrere alla mera recezione di un documento esterno, tanto più se avente valore di mero elemento di prova e non di vera e propria consulenza tecnica di ufficio;

g2) acritica recezione della medesima consulenza senza neppure indicare gli elementi che, in base ad essa, avrebbero dimostrato lo stato l’insolvenza della C.A.M.: il che nasconde il fatto che, in realtà, gli esiti della consulenza erano il frutto di un’analisi tecnica sofisticata e non dell’immediata lettura del dato contabile, che sola può costituire legittima base dell’inferenza della scientia decoctionis;

g3) inammissibilità, tempestivamente eccepita, della produzione del documento solo in sede di precisazione delle conclusioni e omessa motivazione su detta eccezione.

4.1. – Sotto i profili a), b) e c) il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la reale ratio, sul punto, della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, ha espressamente affermato essere necessaria la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte dell’accipiens, e tale significato ha inteso esprimere con la locuzione "non poteva non sapere", che evoca appunto l’esito positivo del procedimento inferenziale mediante il quale solitamente si accertano gli stati psicologici. Quindi non vi è nè violazione nè falsa applicazione di legge; si tratta, semmai, di verificare se l’inferenza della conoscenza effettiva sia adeguatamente motivata. E a questo proposito va certamente sgombrato il campo dalla censura di contraddittorietà sub c), inammissibile perchè la Corte d’appello non ha inteso affermare che la banca ritenesse solvibile la C.A.M., ma soltanto che la stessa avrebbe potuto superare lo stato di insolvibilità, pur sussistente, o comunque provvedere al rimborso del finanziamento, grazie a futuri, eventuali, ancorchè probabili, contributi esterni.

4.2. – Segue, nell’ordine logico, l’esame del profilo g3), relativo all’ammissibilità di una delle fonti di prova della scientia decoctionis, la relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta in altro processo.

Il profilo di censura è infondato, trovando nella specie applicazione l’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 (la citazione introduttiva del giudizio in primo grado risale, come si è riferito all’inizio, a data anteriore al 30 aprile 1995), che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. Nè, trattandosi di questione processuale, rileva l’omissione di motivazione o espressa pronuncia del giudice sulla relativa eccezione.

4.3. – Il motivo è, invece, fondato quanto al profilo d) e, nei sensi di cui sì dirà appresso, ai profili g1) e g2).

La Corte d’appello ha ritenuto di basare il ragionamento presuntivo mediante il quale ha accertato la scientia decoctionis sul fatto che lo stato di insolvenza della C.A.M. "non solo risultava in modo eclatante dal bilancio dell’esercizio 1988, depositato il 19-7-1989, e dalla relazione del C.d.A. allo stesso allegata ma, come consentono di affermare i dati obiettivi esposti nella relazione del c.t.u.

Dott. V.D., espletata in altro giudizio (…), era chiaramente desumibile anche dal bilancio dell’esercizio precedente".

Tuttavia la sentenza non dice quali siano i dati del bilancio dell’esercizio 1988 e dell’annessa relazione degli amministratori rivelatori dell’insolvenza, nè quali siano i dati obiettivi esposti nella relazione del c.t.u. parimenti rivelatori con riferimento all’esercizio precedente.

La motivazione della sentenza ben può fare riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti (motivazione c.d. per relationem), ma occorre che dalla giustapposizione del testo da lui redatto e di quello cui fa rinvio il suo ragionamento risulti con sufficiente chiarezza e precisione.

Nella specie, invece, senza le precisazioni di cui si è detto il ragionamento dei giudici di appello si rivela inidoneo, per l’estrema genericità dei riferimenti su un punto essenziale, a rendere possibile la comprensione da parte del lettore e, soprattutto, il controllo delle parti e del giudice dell’impugnazione, costituente scopo precipuo della motivazione della sentenza. I documenti contabili, invero, generalmente contengono i dati più vari, non tutti ovviamente significativi ai fini che qui rilevano: era pertanto necessario che il giudice di merito precisasse quali di quei dati erano, a suo giudizio, effettivamente indicativi dell’insolvenza della C.A.M. e perchè.

Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinchè motivi in ordine alla scientia decoctionis della banca.

Sono in ciò assorbiti tutti i restanti profili di censura dedotti con il motivo in esame.

5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si sollecita l’accoglimento della domanda di revoca delle operazioni di anticipo salvo buon fine a giro immediato", di cui si è detto, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, quali atti a titolo oneroso o pagamenti.

5.1. – Il motivo, come riconosciuto dallo stesso ricorrente incidentale, è inammissibile in quanto attinente a questioni non esaminate dal giudice di appello perchè assorbite. Tali questioni, ovviamente, restano impregiudicate e aperte nel giudizio di rinvio.

6. – Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo e, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-02-2011, n. 1072 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato nei termini, i ricorrenti – in qualità di proprietari pro indiviso di un lotto di terreno sul quale il promettente acquirente, immesso nel possesso dei beni immediatamente, ha realizzato opere di sbancamento e alcuni capannoni industriali – hanno impugnato la disposizione n. 1301, del 21.12.1993, con cui la Circoscrizione XVI del Comune di Roma, ritenendo abusivo l’intervento, ha disposto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere edilizie, con l’intimazione che, in difetto, avrebbe proceduto all’acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere medesime unitamente all’area di sedime.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 27 dello statuto del Comune di Roma ed incompetenza, atteso che la competenza all’adozione del provvedimento impugnato sarebbe del sindaco e non invece del dirigente.

2- Violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ed eccesso di potere in quanto l’area di cui trattasi non sarebbe nella disponibilità dei ricorrenti ed in quanto gli stessi sarebbero comunque estranei alla realizzazione degli abusi edilizi di cui trattasi.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 13.4.1994 e con il patrocinio di un nuovo difensore in data 19.11.2010.

Alla pubblica udienza del 14.1.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.

Ed infatti, per giurisprudenza consolidata nella materia, l’ordine di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell’autore dell’abuso edilizio, sia del proprietario dell’immobile (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 aprile 2010, n. 5889); in particolare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Il provvedimento che ingiunge la demolizione dell’abuso, pertanto, non è illegittimo per il solo fatto che l’ordine venga indirizzato al proprietario (anche se estraneo alla commissione dell’illecito edilizio) del suolo su cui ricade la costruzione, atteso che a quest’ultimo deve riconoscersi comunque l’interesse a contestare anche il carattere abusivo della stessa realizzazione, perché non può escludersi che la rimozione del manufatto possa arrecare anche un danno all’area di sua proprietà.

Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all’abuso edilizio commesso da altri, e sia manifesto il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, resta in ogni caso salva la sua tutela dagli effetti (acquisizione gratuita del bene o demolizione d’ufficio) dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che lo stesso sia impossibilitato ad eseguire, effetti che in nessun caso possono ricadere su di lui (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 25 novembre 2008, n. 787 e T.A.R. Sardegna Cagliari, 06 agosto 2003, n. 987).

Per le considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere respinto nella parte in cui viene dedotta l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione, ma deve essere accolto nella parte in cui è stata dedotta la salvezza dagli effetti conseguenti alla sua eventuale inottemperanza.

Si ritiene di condannare l’amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, per la parte che residua, lo accoglie nei limiti ed ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento n. 1301, del 21 dicembre 1993, nei medesimi sensi e limiti.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1000,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 188 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel comune di Fondi, località borgo Sant’Antonio, alla via Flacca 31, individuato nel catasto urbano del comune di Fondi al foglio 68, mappa 1093, sub. 57,58,60, avanzava, in data 6 maggio 2010, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380 del 2001 presso l’ufficio tecnico del comune di Fondi in ordine a lavori di ampliamento dell’immobile sopra identificato. Con ordinanza 79 del 4 maggio 2010 veniva disposta la sospensione dei lavori e con ordinanza 159 del 6 agosto 2010 veniva ordinata alla demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge, in particolare per omessa definizione del procedimento in termini di legge; violazione delle regole del giusto procedimento di ex legge 241/1990; violazione dei principi di collaborazione tra pubblica amministrazione ed amministrati; violazione falsa applicazione dell’articolo 36 d.p.r. 380/2001; violazione falsa applicazione degli articoli 2 e 3 legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione. Le censure sono fondate in quanto è principio ormai consolidato quello secondo cui le ipotesi di silenzio significativo previste dall’ordinamento devono essere coordinate con i principi introdotti dalla legge 241/1990 ed in particolare con quello che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati, ciò anche per consentire un corretto controllo della legittimità a livello giurisdizionale.

Sulla pretesa diretta ad ottenere l’annullamento della ordinanza di demolizione qui impugnata ed emanata in seguito al silenzio rigetto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse essendo noto il principio giurisprudenziale secondo cui "La presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto – espresso o tacito ex art. 13 comma 2, l. n. 47 del 1985 – dell’adozione di una nuova misura demolitoria. Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine"(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 maggio 2007, n. 3973). Ed invero, l’amministrazione dovrà dapprima esprimersi in modo espresso sulla domanda di sanatoria e, successivamente, in caso di determinazione negativa, adottare il provvedimento di demolizione.

Conseguentemente il ricorso va accolto per quanto riguarda il silenzio e va dichiarato l’obbligo del comune di Fondi di pronunciarsi con un provvedimento espresso in relazione alla domanda di accertamento in conformità ex articolo 36 del d.p.r. 380 del 2001 avanzata dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in ordine alla pretesa di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione a demolire. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000, sono poste a carico del comune resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e in parte lo dichiara inammissibile. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000 a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9364 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16 marzo 2010 il Tribunale di Reggio Emilia applicava a E.M. la pena ritenuta di giustizia – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per violazione della legge sugli stupefacenti e per il delitto di cui all’art. 337 c.p., ritenuta la continuazione tra i reati. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., e dolendosi del mancato riconoscimento dell’attenuante dell’ipotesi della lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che tendono a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del "patteggiamento". Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost." (Sez. 1, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV. 199479);

il suddetto accordo implica per l’imputato "l’impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un patteggiamento con riserva che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall’art. 444 c.p.p. e poi di contrastare l’accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge" (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV. 199548).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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