Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 12969 Colonia parziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S. e P.N., con ricorso 19 gennaio 2001, premesso di aver ricevuto in eredità dalla propria madre, D.B. F. (che a sua volta l’aveva ricevuto da F.R.) un fondo rustico di circa 5 ettari in località (OMISSIS), che una parte del fondo, per circa 1,40 ha, era stato concesso in colonia parziaria a M.P., che dopo la morte di questi, gli erano succeduti i figli R., Ro. e A., ma che solo A. si era immesso nel possesso del fondo, abusivamente estendendolo oltre che sul lotto di ha 1,40 anche su terreni limitrofi, fino ad occupare ha 4,15, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di colonia per grave inadempimento del M., con la condanna di questi al rilascio del fondo, alla rimozione delle opere abusive ed al pagamento di somme corrispondenti alla quota dei prodotti dovuti.

Chiedevano infine che fosse dichiarata la abusiva occupazione di tre ettari di terreno, in subordine, la cessazione del contratto alla scadenza della stagione agraria 1997/98 e la condanna del M. al rilascio del fondo.

Il Tribunale di Latina, rilevato che i P. non avevano dato la prova della loro qualità di proprietari, risultando in capo al loro dante causa la qualità di esattore/livellario del terreno per conto del proprietario Ospedale Civile di Fondi, rigettava la domanda dei ricorrenti, dichiarando il loro difetto di legittimazione attiva.

Con sentenza 3 aprile-6 maggio 2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Latina n. 1245 del 2007, dichiarava la legittimazione attiva degli appellanti P.S. e N., rigettando tuttavia nel merito le domande proposte dagli stessi, di risoluzione del contratto, ovvero di determinazione della data di cessazione del medesimo e di condanna al rilascio dei fondi, siti in (OMISSIS), concessi al M..

I giudici di appello osservavano che il F. era subentrato, quale livellarlo, nel terreno in questione, per una estensione di circa 5 ettari ed aveva poi trasmesso il suo diritto agli eredi, F.D.B., e poi S. e P.N..

La posizione del livellarlo, nel tempo, era stata in tutto e per tutto assimilata a quella dell’enfiteuta, con corrispondenti diritti, ivi compreso quello di dare a terzi il godimento il fondo.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, osservava la Corte territoriale, occorreva dunque concludere che N. e P.S. erano pienamente legittimati a proporre le azioni contrattuali cui avevano dato corso.

Infatti, l’azione di risoluzione o la richiesta di accertamento della cessazione del rapporto per scadenza del termine, proposta dal livellarlo, nei confronti del soggetto cui il fondo è stato dato in godimento, essendo azioni a carattere personale, non presuppongono che si dia prova del diritto di proprietà, ma solo della esistenza del contratto con cui il fondo è stato concesso.

Entrambe le domande di risoluzione del contratto e di cessazione del rapporto per scadenza del termine erano rigettate dalla Corte territoriale, sul rilievo che il M. aveva fornito la prova della affrancazione della intera superficie di cinque ettari.

I giudici di appello richiamavano una prima ordinanza, resa dal Pretore di Gaeta del 2 gennaio 1971, che disponeva la affrancazione di una area estesa ettari 1.35,00 in favore degli eredi M..

Osservava la Corte territoriale che in effetti tale ordinanza era stata revocata dal Tribunale di Latina con decisione del 14 giugno 1979, tuttavia la sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte di appello n. 2253 del 1980, che aveva confermato la ordinanza, ordinando la annotazione della sentenza nei Registri Immobiliari.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3601 del 1985, aveva rigettato il ricorso del F., con la conseguenza che la statuizione di affrancazione, nei termini indicati dal Pretore di Gaeta, era divenuta definitiva.

Nonostante il decreto del Pretore contenesse, dopo la elencazione dei cinque mappali catastali, la specificazione che il fondo affrancato aveva una estensione di 1,35,00 ettari, tuttavia la specifica indicazione di questi mappali – anche essa contenuta nel decreto – non consentiva altra interpretazione che quella di ritenere oggetto di affrancazione tutta l’area indicata nei cinque mappali (benchè superiore rispetto a quella di 1,35,00 indicata bella ordinanza).

Quanto al successivo provvedimento del Pretore del 2 luglio 1973, che aveva rigettato la domanda di affrancazione del M., per il residuo terreno di cui il F. era livellarlo, la circostanza che gli appellanti avessero prodotto il solo dispositivo del provvedimento non consentiva di identificare il fondo oggetto della domanda. Avverso tale decisione i P. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da unico motivo, cui resiste il M. con controricorso, e ricorso incidentale condizionato.

Vi è controricorso dei P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con l’unico motivo, i ricorrenti principali denunciano la violazione dell’art. 2909 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Nell’interpretare il giudicato esterno, costituito dalla ordinanza pretorile del 2 gennaio 1971, resa definitiva a seguito della sentenza della Cassazione, i giudici di appello avevano ritenuto – nel contrasto tra i dati catastali e la superficie del terreno affrancato immotivatamente ed in contrasto con gli atti processuali e con i corretti criteri interpretativi, di dare priorità ai dati catastali ignorando del tutto il limite della superficie stabilita nel giudicato.

A tal fine, la Corte territoriale non poteva ignorare l’indagine compiuta dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva individuato – nel contraddittorio delle parti – anche con riferimento ai dati planimetrici, la superficie affrancata dal M. e quella rimasta in proprietà del P. ed oggetto di un contratto di compartecipazione. Altro elemento – anche esso ignorato dalla Corte romana – era costituito dalla limitazione del provvedimento di affrancazione contenuta nella ordinanza 2 luglio 1993 del Pretore di Gaeta, confermata dal Tribunale di Latina con sentenza 13 settembre 1978 n. 392 con la quale era stata respinta la domanda di affrancazione di M.P. avente ad oggetto i residui terreni di F.R., costituente dimostrazione della limitazione della superficie oggetto della prima ordinanza del 1971. Il ricorso principale è privo degli elementi indicati dall’art. 366 c.p.c., n. 6, infatti i ricorrenti principali non hanno riprodotto integralmente le decisioni ed i provvedimenti ai quali fanno riferimento, nè specificato in quale atto o difesa del giudizio di primo e secondo grado gli stessi sarebbero stati prodotti.

Si richiama il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 178 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – I germani D.S., comproprietari di un fondo agricolo in agro di Termoli sul quale, a seguito di variante urbanistica, era stato realizzato un programma edilizio, ottenevano la restituzione di un appezzamento di mq. 5290, illecitamente occupato, mercè la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 26 del 2008, passata in giudicato. In esecuzione di detta sentenza, l’ufficiale giudiziario faceva recintare, previa denuncia di inizio di attività, il suolo recuperato. Sennonché il Comune interveniva per negare efficacia alla d.i.a. I ricorrenti D.S.R. e D.S.D. insorgono, con il ricorso n. 230 del 2010, per impugnare i seguenti atti: il provvedimento a firma del dirigente comunale ing. L.B. e del responsabile del procedimento arch. D.C., emesso il 12.4.2010, notificato ai ricorrenti il 19.4.2010, con il quale è stata negata efficacia alla d.i.a. (denuncia di inizio di attività) presentata il 15.3.2010 prot. n. 8958, dal geom. G.C., nella qualità di tecnico collaboratore dell’ufficiale giudiziario dott. G.D.R., per la realizzazione di una recinzione con paletti di legno e rete metallica delimitante le particelle di terreno catastalmente individuate al foglio 20, con i numeri 130, 132, 148 e 150, in esecuzione della sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato, notificata al Comune di Termoli, unitamente al precetto di rilascio di immobile il 4.3.2008, nella quale è stato riconosciuto e dichiarato che il terreno individuato con le indicate particelle – di mq. 5290 – appartiene ai ricorrenti germani D.S., disponendone a loro favore la riconsegna, benché sullo stesso terreno siano state realizzate due strade cittadine, completamente integrate nel sistema viario di Termoli. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione del principio di imparzialità, conflitto di interessi; 2)carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, falsa applicazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; 3)inottemperanza al giudicato civile; 4)violazione dell’art. 841 c.c. (diritto di recintare il proprio fondo); 5)eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti di fatto; 6)eccesso di potere, violazione del principio di ragionevolezza degli atti amministrativi.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Intervengono "ad opponendum" numerosi cittadini interessati all’uso pubblico dell’area oggetto di contenzioso, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.

Con il successivo, riunito ricorso n. 318 del 2010, i ricorrenti germani D.S.R., D.S.D. e D.S.D. insorgono per impugnare i seguenti atti: l’ordinanza, a firma del dirigente comunale arch. S.B., emessa il 9.6.2010, notificata ai ricorrenti il 16.6.2010, con la quale è stata disposta "l’acquisizione coattiva in favore del Comune di Termoli dei terreni distinti in catasto al foglio 20, p.lle 130, 132, 148 e 150, aventi una superficie complessiva di mq. 5290", di proprietà dei ricorrenti, disattendendosi così la sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato, notificata al Comune di Termoli, unitamente al precetto di rilascio di immobile il 4.3.2008, nella quale è stato riconosciuto e dichiarato che il terreno individuato con le indicate particelle – di mq. 5290 – appartiene ai ricorrenti germani D.S., disponendone a loro favore la riconsegna, benché sullo stesso terreno siano state realizzate due strade cittadine, completamente integrate nel sistema viario di Termoli. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione per errata applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302; 2)violazione per errata applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, per altri e diversi profili; 3)violazione per errata applicazione della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) commi 89 e 90, che ha modificato l’art. 37 del Testo unico sulle espropriazioni, cioè l’art. 37 del citato D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Intervengono "ad opponendum" numerosi cittadini interessati all’uso pubblico dell’area oggetto di contenzioso, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 9 marzo 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.

III – Il ricorso n. 230 del 2010 è ammissibile e fondato.

IV – I ricorrenti hanno interesse e legittimazione a impugnare gli atti, in quanto sono i proprietari dell’area illecitamente occupata dal Comune e destinata ad essere restituita ad essi, in virtù del giudicato formatosi su una sentenza civile.

V – I motivi del ricorso sono tutt’altro che generici e inammissibili, viceversa essi sono precisi e attendibili, in quanto denunciano l’illegittimità del provvedimento, a firma del dirigente comunale e del responsabile del procedimento, emesso il 12.4.2010, notificato il 19.4.2010, con il quale è stata negata efficacia alla d.i.a. (denuncia di inizio di attività) presentata il 15.3.2010 dal tecnico collaboratore dell’ufficiale giudiziario, per la realizzazione di una recinzione con paletti di legno e rete metallica delimitante le particelle di terreno catastalmente individuate al foglio 20, con i numeri 130, 132, 148 e 150, in esecuzione della sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato, notificata al Comune di Termoli, unitamente al precetto di rilascio di immobile il 4.3.2008. In detto giudicato civile è stato riconosciuto e dichiarato che il terreno individuato con le indicate particelle – di mq. 5290 – appartiene ai ricorrenti germani D.S., disponendone in loro favore la riconsegna, benché sullo stesso terreno siano state illecitamente realizzate due strade cittadine integrate nel sistema viario di Termoli.

Il suolo in argomento è, dunque, di proprietà dei ricorrenti ed essi hanno pieno diritto di recintarlo, a tenore della normativa di cui all’art. 841 del codice civile. La recinzione peraltro è l’unico modo di impedire che di detto suolo si faccia un uso pubblico o collettivo, essendo esso occupato da una porzione di strada pubblica. Si tratta di una recinzione priva di opere murarie, che non comporta alcuna utilizzazione urbanistica dell’area ed ha il semplice scopo di delimitare la proprietà, separandola dalle altre. La tipologia dell’intervento non implica una trasformazione del territorio, ma costituisce opera funzionale all’uso privato, riconosciuto come legittimo dal menzionato giudicato civile (cfr.: T.A.R. Campania Napoli II, 11.9.2009 n. 4935). Pertanto, detta opera, per le sue caratteristiche, non sembrerebbe soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ma – quand’anche così fosse in astratto – si tratta, in concreto, di un’iniziativa posta in essere dall’ufficiale giudiziario, in esecuzione del giudicato civile, talché l’unico rimedio esperibile dal Comune – in quanto soggetto esecutato nella procedura giudiziaria di esecuzione civile – non è quello di porre in essere un’autonoma attività amministrativa, bensì quello dell’opposizione agli atti esecutivi del giudicato, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (cfr.: Cass. Civile III, 17.12.2010 n. 25654). Il Comune, invero, ha operato in carenza di attribuzione, nonché in violazione di un giudicato, con atto nullo – qualificabile come tale, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 – non avendo esso alcun potere di impedire, in altro modo che quello previsto dalla normativa sul procedimento civile, gli atti esecutivi dell’ufficiale giudiziario che dia esecuzione al "decisum" dell’A.G.O., sulla base di un giudicato che ha riconosciuto come illecitamente occupata dal Comune la proprietà privata dei ricorrenti. Come è noto, le questioni inerenti la nullità dei provvedimenti amministrativi, adottati in violazione o elusione di un giudicato, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21 septies, secondo comma, della citata legge n. 241/1990, talché – in questa sede – è consentito di rilevarle di ufficio, anche allo scopo di dichiarare la detta nullità (cfr.: Cons. Stato V, 11.5.2004 n. 2933).

VI – Il ricorso n. 318 del 2010 è parimenti fondato.

Con esso i ricorrenti impugnano l’ordinanza, a firma del dirigente comunale, emessa il 9.6.2010, notificata il 16.6.2010, con la quale è stata disposta "l’acquisizione coattiva in favore del Comune di Termoli dei terreni distinti in catasto al foglio 20, p.lle 130, 132, 148 e 150, aventi una superficie complessiva di mq. 5290", di proprietà dei ricorrenti, disattendendosi così la citata sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato.

Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010 n. 293, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, talché la cosiddetta "acquisizione sanante" – operata dal Comune con l’impugnato provvedimento – risulta viziata da illegittimità costituzionale. La norma applicata dal Comune resistente per acquisire in via coattiva i suoli di proprietà dei ricorrenti è stata ormai resa inapplicabile dall’intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che anche il provvedimento impugnato con il ricorso n. 318/2010 deve essere se non proprio dichiarato nullo, quantomeno annullato per illegittimità. La declaratoria di nullità, invero, rientrerebbe nelle attribuzioni di questo T.a.r., stante la giurisdizione esclusiva in materia di controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della p.A. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui all’art. 133 lett. g) del codice del processo amministrativo (allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104). Nondimeno, va disattesa l’ipotesi della nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/1990, atteso che la declaratoria di incostituzionalità della disposizione normativa (art. 43 del d.P.R. n. 327/2001), attributiva del potere esercitato nella fattispecie, non esplica di per sé un simile effetto, soprattutto, va soggiunto, se si considera che, la legge è risultata affetta, nel giudizio della Corte Costituzionale, da un mero vizio formale (cfr.: T.A.R. Piemonte Torino I, 14.1.2011 n. 21).

Stante l’eliminazione dal mondo giuridico dell’istituto della cd. "acquisizione sanante", di cui all’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa, il comportamento tenuto dall’Amministrazione, la quale ha pure emanato un provvedimento di esproprio nelle forme di legge, deve essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo. Si tratta di un’illegittimità a cui non può porsi rimedio neppure riesumando l’istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta "espropriazione sostanziale" – nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa – perché tale istituto è stato ritenuto in contrasto con l’ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115).

Pertanto, l’ordinanza comunale con la quale è stata disposta "l’acquisizione coattiva in favore del Comune di Termoli dei terreni distinti in catasto al foglio 20, p.lle 130, 132, 148 e 150, aventi una superficie complessiva di mq. 5290" deve essere annullata.

VII – In conclusione, i riuniti ricorsi sono meritevoli di accoglimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico del Comune resistente, ed euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico dei controinteressati intervenienti, in solido tra loro.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce, stante la loro connessione, e li accoglie, per l’effetto dichiarando nulli i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 230/2010 e annullando per illegittimità i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 318/2010.

Condanna le parti soccombenti alle spese del giudizio, che liquida nella seguente misura: euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico del Comune resistente ed euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico dei controinteressati intervenienti, in solido tra loro.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3649 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente, che opera nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti essendo iscritta nel relativo albo nazionale, espone:

– di aver richiesto in data 26.1.2010 presso la Sezione regionale del Lazio dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti una istanza "di integrazione mezzi per le tipologie di rifiuto cat. 1C, 4C e 5 D", nonché di "cancellazione mezzi ed ampliamento tipologie di rifiuto cat. 1C, 4C":

– che con il provvedimento del 16.4.2010 prot. n. 12942, la sezione regionale dell’Albo ha accolto l’istanza parzialmente, con esclusione delle tipologie di "rifiuto residuale" richieste e identificate con i codici CER 20 01 99 cat. 1C – 4C e CER 03 01 99 – CER 07 01 99 – CER 12 01 99 cat 4 C;

– che con la successiva deliberazione del 17.5.2010, prot. 14810/2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, per il tramite della Sezione laziale dell’Albo, ha motivato l’accoglimento solamente parziale dell’istanza in questione assumendo che "i rifiuti urbani sono definiti dall’art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 dal quale si evince che non possono essere prodotti in luoghi diversi da quelli indicati nella sopraccitata norma, mentre dalla documentazione agli atti si evince che tale rifiuto, identificato con il codice residuale 200199, viene prodotto da pulizia di stabilimenti e pertanto non rientrante nella fattispecie dei rifiuti urbani".

Entrambi i suddetti provvedimenti vengono censurati in questa sede, facendo valere diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 27 gennaio 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. Con il primo motivo parte ricorrente censura come insufficiente la motivazione dell’avvenuta esclusione delle quattro tipologie di rifiuto residuale recanti codice CER 99: in particolare, mentre la motivazione circa il codice 20 01 99 è stata offerta successivamente, quella relativa agli altri tre codici mancherebbe del tutto.

L’Amministrazione sostiene che i codici CER 03 01 99, 07 01 99 e 12 01 99 non sarebbero stati proprio "richiesti dalla ditta istante in quanto non indicati nel foglio notizie di cui si allega copia e pertanto non necessitavano di motivazione in merito all’esclusione"; inoltre essi sarebbero stati identificati nelle perizie presentate dall’istante in maniera generica, e quindi in contrasto con la Dec. Comm. Europea 2000/532/Ce e s.m.i. e la circolare n. 661/Albo/Seg. Del. 19.4.2005.

Il Collegio rileva al riguardo che la circolare in questione:

– precisa che "nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire".

Ora, nell’istanza la parte ha chiesto l’inserimento delle tipologie di cui alle perizie allegate per le categorie 1C e 4C. Non è contestato tra le parti che nella domanda sia presente il codice 20 01 99. Quanto agli altri codici CER 03 01 99, 07 01 99 e 12 01 99, i dati ricavabili dagli atti non sono univoci. Essi non sono presenti nella nota del produttore Refecta s.r.l.; tuttavia essi sono presenti comunque nelle perizie allegate. Nel caso in cui la perizia allegata rinvii a dette tipologie, un’interpretazione ragionevole dell’istanza comporta che gli stessi possano esser fatti rientrare nell’oggetto della medesima, posto che la menzionata circolare contempla la possibilità del rinvio alla documentazione allegata.

Sotto questo profilo, risulta fondata la censura di difetto di motivazione in relazione ad una situazione di fatto che non appare univocamente chiara neppure per relationem agli atti del procedimento, e che non è non suscettibile di integrazione postuma in giudizio (motivazione postuma appena abbozzata nella memoria trasmessa dall’Albo all’Avvocatura generale, con riferimento alla genericità della descrizione dei rifiuti medesimi, con una singola esemplificazione).

5. Va poi esaminato il terzo motivo di ricorso, che attiene al diniego espresso concernente il codice CER 20 10 99 – CAT. 1 C e 4 C)

Secondo l’Amministrazione questo rifiuto risulta, alla stregua della documentazione esibita dalla società istante, dalla pulizia di stabilimenti e quindi non rientra nella fattispecie dei rifiuti urbani, in quanto prodotto in luoghi diversi da quelli indicati nell’art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale dispone al comma 2:

"Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)".

Parte ricorrente in sintesi, muove dalla menzionata lettera b), che contempla i rifiuti assimilati agli urbani: in particolare, si tratta dei "rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)". Essa ricorda altresì che l’allegato D, parte quarta, del D. Lgs. n. 152/06, al cap. 20 include nei rifiuti urbani i rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni, e ne ricava che l’assimilabilità sussiste pure in mancanza di uno specifico provvedimento di assimilazione da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare, i rifiuti in cat. 4C, classificati con codice CER 20 01 99 come "rifiuti misti da pulizia stabilimenti", sarebbero trattabili come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani; e quanto al codice 1 C, la ricorrente intende far valere la facoltà di partecipare alle gare bandite dai Comuni che abbiano proceduto all’assimilazione.

Il Collegio ritiene fondata la censura sotto il profilo motivazionale, dato che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sia sulla possibile sussistenza di eventuali condizioni di assimilabilità, sia sui presupposti di un’eventuale differenziazione in relazione alle categorie 1C e 4C.

6. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con assorbimento dei profili non esaminati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-09-2011, n. 18695 Procedimento e sanzioni disciplinari:

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’8 agosto 2008 P.A. esponeva al C.N.F. di Vicenza di aver appreso dalla Corte di Appello di Trento che era stato emesso a suo favore un vaglia cambiario per Euro 14.500,00 a titolo di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo a norma della cd. legge Pinto. Pertanto chiedeva la consegna del titolo da parte del difensore, avv. R.G., unitamente alla sentenza ed alla nota spese, contestando l’importo dai medesimo richiesto di diecimila Euro. L’avvocato, invitato dal Consiglio dell’Ordine a chiarimenti, deduceva che si era accordato con il P. nel senso che in caso di vittoria del giudizio, di cui si era assunto i rischi per le spese di causa, il 70% sarebbe spettato a lui, ed il 30% al cliente e perciò, conoscendone la scarsa solvibilità, a titolo di deposito fiduciario aveva trattenuto il suddetto vaglia.

Successivamente l’avv. R. produceva una copia dell’accordo, esibendo un foglio sul cui margine inferiore vi era la procura a lui e a sua figlia, sottoscritta dal P. e dal R., e di traverso, sopra la procura, vi erano 8 righe scritte a mano di difficile lettura, accompagnate dalla traduzione dattiloscritta, e sottoscritte dal solo R..

Il P. integrava l’esposto deducendo che il R. lo aveva conosciuto come legale di sua madre e sua sorella, sue controparti in una causa da costoro avviata contro di lui, e nel 2007 lo stesso R. aveva contattato e il P. al fine di ottenere il conferimento dei mandato contro il Ministero della giustizia per l’eccessiva durata di tale processo. Quindi, avuta notizia nel luglio 2008 del suddetto vaglia a suo favore, si era recato allo studio del difensore R. che gli aveva chiesto 10 mila Euro per l’assistenza prestatagli, da corrispondergli previa riscossione del vaglia, trattenendo il resto. Nel frattempo, tra aprile e luglio dello stesso anno 2008, il suddetto gli aveva intimato precetto per la causa patrocinata a favore dei suoi familiari, ponendo in esecuzione la sentenza del Tribunale di Vicenza del 2001. Negava il preteso accordo per il compenso in caso di vittoria del giudizio e di aver consentito al deposito fiduciario del vaglia presso il R., avendo peraltro appreso che la Corte di Appello di Trento con decreto dell’ottobre 2007 gli aveva liquidato Euro 1.100 per diritti e onorari, distratti a favore dei difensori, e perciò lo denunciava per aver utilizzato un mandato rilasciatogli per il processo di equa riparazione riempiendo il foglio in bianco con uno pseudo patto di quota lite. Il R. replicava che alla presenza della sua segretaria gli erano stati rilasciati due mandati, di cui uno per il patto di quota lite, il cui divieto era stato abolito. Inoltre tale accordo era di carattere commerciale più che professionale non avendo svolto nessuna particolare attività nei confronti del Ministero della giustizia. Aggiungeva di non aver svolto nessun’ altra attività professionale per conto del P. mentre era pendente il procedimento per la legge Pinto e di non conoscere che nell’aprile e luglio 2008 il suo studio, per l’attività svolta dalla figlia F., aveva intimato al P. precetti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza in cui aveva patrocinato le controparti di costui, a cui questi non aveva ottemperato; quindi disconosceva le firme a suo nome apposte sui precetti. Il Consiglio dell’Ordine apriva procedimento disciplinare con Delib. 19 novembre 2008 contestando all’avv. R. di esser venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro, e all’obbligo di astenersi dall’assumere incarichi in situazione di conflitto di interessi per: a) aver contattato il 15 aprite 2007 al fine di sollecitare il conferimento dell’incarico professionale a proprio favore, P.A., controparte delle proprie assistite P.M.A. e M.M.E. nel giudizio definito nel 2001 dal Tribunale di Vicenza, nel procedimento esecutivo immobiliare definito nel 2006 e nel procedimento di esecuzione forzata estinto nel 2003;

c) aver formato un documento sottoscritto dal cliente ad altro scopo, al fine di far figurare un accordo sul compenso manifestamente sproporzionato a proprio favore, avendo previsto un corrispettivo commisurato al 70% del danno eventualmente riconosciuto dalla Corte di appello di Trento, al netto degli interessi e delle spese, accollandosi solo il rischio delle anticipazioni borsuali in caso di esito negativo della causa; e) avere indebitamente trattenuto, dopo aver percepito direttamente per distrazione gli onorari e le spese di causa liquidati in Euro 1.100 dalla Corte di appello con decreto del 10 ottobre 2007, il vaglia cambiario del 2008 emesso dalla Banca D’Italia per Euro 14.500,00 a favore di P.A., al solo fine di costringere il cliente ad ottemperare all’illegittimo accordo sul compenso sopraindicato, rifiutandosi per di più di consegnare il titolo nonostante i reiterati solleciti; f) aver promosso una nuova azione esecutiva a carico di P.A., notificando il 7 aprile 2008 un atto di precetto per conto di P.M.A., in relazione a medesimo titolo costituito dalla sentenza 2001 del Tribunale di Vicenza per cui l’incolpato aveva prestato la precedente opera professionale, per giunta rinnovando la notifica ne luglio 2008 mentre era ancora in corso il rapporto professionale con il predetto P.. Il R. contestava la validità dei capi di incolpazione per indeterminatezza e mancata indicazione delle norme deontologiche violate; deduceva la nullità dell’avviso di udienza per omessa indicazione delle circostanze su cui erano stati indicati i testimoni citati dal Consiglio. Il Consiglio riteneva il R. colpevole di aver contattato di propria iniziativa il P. per proporgli la causa per l’equo indennizzo in violazione del divieto di offerta di prestazioni personalizzate a persona determinata per specifico affare; per aver utilizzato il mandato per far figurare un inesistente accordo su un compenso manifestamente sproporzionato a proprio favore; per aver indebitamente trattenuto somme di spettanza dell’assistito e per aver agito contro un cliente in costanza di rapporto professionale con lo stesso e, considerata la gravità complessiva degli illeciti ed i numerosi precedenti disciplinari, lo sospendeva dalla professione per sei mesi.

Il R. impugnava per omessa, insufficiente e/o erronea motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione di udienza per indeterminatezza del fatto illecito contestato ed omessa indicazione della norma deontologica violata in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; omessa indicazione delle circostanze su cui i testi sarebbero stati sentiti; carente ed erronea motivazione, travisamento dei fatti contestati con riferimento al capo a) di incolpazione; indeterminatezza del fatto contestato, travisamento del fatto presupposto, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione ai capi di incolpazione sub c), e), f); eccessiva determinazione della sanzione, carenza di motivazione, illegittimità dei motivi.

Con decisione del 16 marzo 2010 il C.N.F. rigettava il ricorso sulle seguenti considerazioni: 1) nessuna nullità del procedimento era ravvisabile per la mancata precisazione delle fonti utilizzate e l’omessa individuazione delle norme deontologiche violate – il cui art. 60 specifica come le disposizioni del codice costituiscono semplice "esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi" – poichè la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione era collegata a concetti diffusi e compresi dalla collettività ed i comportamenti addebitati erano adeguatamente specificati ai fini del suo diritto alla difesa, tant’ è che aveva formulato ampie deduzioni e perciò era inesistente il pericolo di esser condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli, mentre le norme di cui alle L. n. 689 del 1981 e L. n. 241 del 1990 erano inapplicabili stante la specialità del procedimento disciplinare forense; 2) questo è caratterizzato da semplicità di forme e disciplinato dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 48 che richiama soltanto gli artt. 358 e 359 c.p.p. e perciò è infondata l’eccepita nullità per omessa formulazione dei capitoli di prova; 3) il conflitto tra il R. ed il P. per esser quegli difensore delle familiari di questi non è decisivo per l’incolpazione, mentre è acclarato sia che l’iniziativa del contatto per la causa di equo indennizzo è stata dell’avv. R., con conseguente violazione dell’obbligo di offrire, non richiesto, una prestazione determinata per uno specifico affare – che non si riduce alla generica informazione sui rimedi che l’ordinamento offre per tutelare i diritti, e costituisce violazione diversa da quella degli artt. 19 e 37 del codice deontologico sull’accaparramento di clientela e sul conflitto di interessi – sia che il P. ha firmato un mandato in bianco e al di sopra di esso è stato confezionato il patto di quota lite, scritto di traverso, inspiegabilmente come il mandato, atto impensabilmente contemporaneo o posteriore all’accordo, che perciò è da attribuire alla sola volontà del R. per giustificare, a posteriori, il suo operato;

4) pertanto la testimonianza della A., segretaria del legale, non è credibile, tanto più che proprio la collaborazione di segretarie nello studio esclude la necessità di compilare il patto di quota lite su un foglio già contenente il mandato, negozio a questo estraneo, malamente manoscritto dall’autore che lo ha sottoscritto per accettazione come se la proposta provenisse dal P., il che è improbabile; 5) il compenso preteso, rapportato al risarcimento complessivo e prevedibile, per un giudizio di nessuna difficoltà e celere, è eccessivo, come provato anche dal confronto con le somme liquidate a tale titolo dalla Corte di appello e quindi viola anche il nuovo testo dell’art. 45 del codice deontologico che consente all’avvocato di determinare il compenso parametrandolo ai risultati conseguiti, ma fermi il divieto di cui all’art. 1261 c.c. e la proporzione all’attività svolta, mentre nella specie la somma pretesa è pari al 70% della res litigiosa; 6) nell’art. 7 del codice deontologico è contenuto l’obbligo di svolgere con fedeltà l’incarico e di evitare atti contrari all’interesse del’assistito, e gli artt. 41, canone 1^, e 43, canone 3^ vietano all’avvocato di trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto dell’assistito e di condizionarne il versamento al pagamento degli onorari, non avendo nessun diritto di ritenzione, neppure parziale, dovendo invece osservare l’art. 1713 c.c. che impone al mandatario l’obbligo del rendiconto e improntando il proprio comportamento al disinteresse e al decoro della categoria professionale; 7) altra violazione commessa dal R. è aver agito esecutivamente nei confronti del P. mentre egli stesso aveva avviato il procedimento ai sensi della legge Pinto nè la sua responsabilità era diminuita dall’intervento della figlia essendo il R. il protagonista della vicenda; 8) la conciliazione della controversia sul patto di quota lite, per una somma ben ridotta rispetto a quella pretesa, conclusa con molto ritardo al fine di attenuare la responsabilità disciplinare non era idonea a modificarla; 9) la sanzione era congrua a tutti tali fatti plurimi e singolarmente gravi per un professionista, peraltro già colpito da precedenti sanzioni.

R.G. ricorre per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite Civili. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza non ha svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce:" Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione d nullità dell’avviso di fissazione di udienza per indeterminatezza del fatto illecito contestato per omessa indicazione della norma deontologica violata. Violazione di legge. L. n. 241 del 1990, art. 3".

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha affermato la validità dell’avviso di fissazione dell’udienza disciplinare benchè siano state omesse le norme deontologiche violate con conseguente indeterminatezza del capo di incolpazione in violazione della disciplina contenuta nelle L. n. 689 del 1981 e L. n. 241 del 1990 stante la natura di atto amministrativo del procedimento disciplinare e quindi la motivazione del C.O.A di rigetto di tale eccezione è apparente, mentre d’altro canto soltanto la specifica determinazione del fatto illecito avrebbe consentito di valutare se il Consiglio aveva modificato il fatto contestato e la correlazione tra contestato e deciso, come infatti verificatosi per il capo di incolpazione sub C). la censura è inammissibile perchè chiede un controllo di legittimità sulla decisione del C.O.A. anzichè del C.N.F. e non censura in alcun modo le ragioni evidenziate in narrativa e contenute nella decisione di secondo grado di inapplicabilità della speciale normativa in tema di sanzioni amministrative e di procedimento amministrativo, di non esaustività delle ipotesi vietate dal codice deontologico per la configurabilità di illecito disciplinare e di esclusione della lamentata violazione del diritto di difesa e quindi manca la necessaria riferibilità alla decisione impugnata.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa indicazione delle circostanze sulle quali i testimoni sarebbero stati sentiti".

La L. n. 241 del 1990 ha previsto il diritto del cittadino di partecipare al procedimento amministrativo per attuare i principi costituzionali di correttezza, imparzialità e legalità dell’azione amministrativa ( art. 97 Cost.) e la mancata indicazione delle circostanze su cui i testi;

indicati da C.O.A. sarebbero stati sentiti ha impedito all’incolpato di formulare prove contrarie e a controprova in violazione del suo diritto di difesa. Il C.O.A. si è limitato ad affermare che il R.D. n. 37 del 1934, art. 48 e l’art. 8 del Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio dell’Ordine non attribuiscono alcun onere al Consiglio di indicare le circostanze di fatto su cui sentire i testimoni, mentre l’incolpato ha il diritto di difendersi dall’accusa.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo non essendo censurata la motivazione del C.N.F. di rigetto di questa doglianza rivolta alla decisione del C.O.A..

3.- Con il terzo motivo deduce:" Carente ed erronea motivazione, travisamento dei fatti contestati con riferimento al capo A) di incolpazione;

violazione di legge".

Il capo di incolpazione è la prova evidente dell’indeterminatezza del fatto contestato ed infatti non è indicato se la condanna è avvenuta per avere il R. violato l’art. 19 o l’art. 37 del codice deontologico e cioè se per avere accaparrato la clientela o se per aver contattato una controparte in conflitto di interessi.

Dalla motivazione del C.O.A. sembrerebbe che la condanna sia avvenuta per violazione dell’art. 19 che prevede tre ipotesi diverse di accaparramento di clientela e vieta di accaparrarsi una quantità plurima di clienti, non un singolo cliente o di instaurare un rapporto con un cliente, senza agenzia o procacciatori in contrasto con le norme di correttezza e decoro. Al riguardo il C.O.A. con affermazione tautologica ha statuito che non è in facoltà di un avvocato contattare un potenziale cliente per informarlo dei suoi diritti. Ma tale accertamento è in contrasto con la testimonianza dell’ A. secondo cui è stato il P. a chiedere un appuntamento per il ricorso ai sensi della legge Pinto, redatto nell’aprile del 2007.

Se poi il R. è stato condannato per violazione dell’art. 37 del codice deontologico il fatto non sussiste poichè il P. già frequentava il suo studio per la cancellazione delle trascrizioni, successiva all’esecuzione estinta nel 2003, mentre l’insinuazione nella procedura per le spese e competenze relative al processo definito nel 2001 era dell’ottobre 2006 e quindi non vi era alcun conflitto di interessi tra il P., sua madre e sua sorella, già clienti del R. e sue controparti, al momento del conferimento dell’incarico. Ed infatti il R. è stato prosciolto dal’incolpazione sub B) – "per aver proposto al P. di promuovere un procedimento ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 per il ritardo nella definizione del giudizio contro di lui della madre e della sorella" perchè, nel 2007, i procedimenti del 2003 e del 2006 erano definiti. Quindi il capo di incolpazione sub A) "per aver contattato controparte" doveva anch’ esso venir meno non essendo più a tale data il P. controparte e quindi è venuta meno la correlazione tra la contestazione e la condanna; la motivazione non contiene l’esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto richiesti dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.

Il motivo è inammissibile perchè propone censure avverso la decisione del C.O.A. che il C.N.F. ha respinto motivando sull’irrilevanza degli artt. 19 e 37 del codice deontologico, essendo diverso l’illecito disciplinare (divieto per l’avvocato di offrire una prestazione rivolta a persona determinata per uno specifico affare: pag. 9 della decisione di secondo grado) e le censure non attengono a questa ratio decidendi.

4.- Con il quarto motivo deduce: "Indeterminatezza del fatto contestato: travisamento del fatto presupposto, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione al capo di incolpazione C)".

Dalla decisione del C.O.A. si desume che le contestazioni consistevano nell’aver utilizzato un foglio firmato in bianco e nell’aver concordato un corrispettivo sproporzionato mentre la decisione di condanna, in violazione della correlazione, è per aver utilizzato un mandato in bianco apponendovi di proprio pugno un presunto accordo sul compenso, non specificatamente sottoscritto dal cliente. La decisione del CO.A. è basata su una ricostruzione dei fatti in contrasto con le testimonianze delle segretarie secondo cui l’accordo sul compenso è stato scritto di getto, a mano, prima della sottoscrizione del mandato e non su un foglio contenente già il mandato. Inoltre non vi era sproporzione tra il compenso pattuito e quello spettante avuto riguardo a rischio di insuccesso che si era assunto il R. che nell’identico processo ai sensi della legge Pinto instaurato per conto della sorella del P., in relazione al medesimo ritardo della definizione nel 2001 del processo instaurato nel 1991 tra dette parti, aveva avuto soltanto Euro 1000 di indennizzo con compensazione delle spese, tanto più che sussisteva anche il rischio della responsabilità aggravata chiesta dal Ministero e quindi il CO.A. aveva giudicato ex post e non ex ante sull’ammontare del compenso.

Il motivo, che non si correla a nessuna delle statuizioni contenute nella decisione del C.N.F. e che tende ad una diversa e più appagante valutazione dell’istruttoria, è inammissibile.

6.- Con il sesto motivo deduce: "Indeterminatezza del fatto contestato; travisamento del fatto presupposto, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione al capo di incolpazione F)".

Il R. aveva prodotto la rinuncia all’esecuzione dell’agosto 2006 mentre l’esecuzione per obblighi di fare era stata definita nel 2003.

L’esecuzione della sentenza del 2001 era stata trattata dalla sorella e madre del P. con la figlia del R. e su insistenza della sorella era stato intimato il precetto nel 2008, a cui non era seguita nessuna azione esecutiva e per rispetto era stato inserito il nome del padre, avv. R., ma il precetto è atto di parte e questi non l’aveva firmato. La motivazione della condanna per mancata vigilanza sull’attività dello studio per impedire attività in conflitto di interesse anche solo potenziale con i clienti è diversa dall’accusa di aver notificato un precetto mentre era in corso l’attività professionale a favore del P..

Non essendovi correlazione con la ratio decidendi della decisione di secondo grado, le censure sono inammissibili (Sezioni Unite 28505 del 23 dicembre 2005).

7.- Con il settimo motivo deduce: "eccessiva determinazione della sanzione. Carenza di motivazione: Illegittimità dei motivi". 7.1- Nel capo di incolpazione mancava la contestazione dei numerosi precedenti, non contestati neppure all’udienza preliminare, nè erano indicate le date di comminazione delle sanzioni valutate come R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 37 e 45, ovvero del principio di correlazione tra contestazione e condanna.

La censura, volta a ottenere il sindacato di questa Corte sulla determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense è inammissibile essendo riservati alla scelta discrezionale dell’ordine professionale il tipo e l’entità della sanzione, da adeguare alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale (Sezioni Unite del 23 gennaio 2004 n. 1229).

7.2- Il C.N.F. senza motivazione ha affermato che l’avv. R. ha contattato il cliente e perciò la decisione viola l’art. 111 Cost., comma 6.

La censura, volta ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, ampiamente motivate, è inammissibile.

7.3- Il C.N.F. ha ritenuto che non sussisteva nè la violazione dell’art. 1 nè dell’art. 37 codice deontologico bensì la violazione di offrire, senza esser richiesto, una prestazione rivolta a persona determinata per uno specifico affare. Questo rende incomprensibile la contestazione perchè è indeterminato il fatto illecito.

Il motivo è manifestamente infondato poichè nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alta dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell’Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Sezioni Unite dell’8 ottobre del 2004 n. 20024 e del 18 novembre 18 novembre 2010 n. 23287).

8.- Con l’ottavo motivo deduce:" Violazione di legge: art. 45 codice deontologico forense, modificato in applicazione D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248. Eccesso di potere C.N.F.".

Le norme suindicate hanno eliminato il divieto del patto di quota lite e quindi il compenso eccessivo non può esser quantificato nella percentuale della res litigiosa mentre al momento dell’accordo il 70% non era sproporzionato, avendo la sorella del P. percepito soltanto mille Euro.

Il motivo, che non censura l’ampia motivazione sull’apprezzamento del fatto, è inammissibile.

9.- Con il nono motivo deduce: "Violazione di legge: art. 7 in relazione agli artt. 41 canone 1^ e 43 canone 3^ codice deontologico.

Eccesso di potere".

Erroneamente il C.N.F. ha qualificato il fatto come vietato dal codice deontologico mentre l’avv. R. che aveva il diritto di riscuotere il compenso pattuito, non ha esercitato un diritto di ritenzione, ma ha invitato il P. a riscuotere l’assegno e ripartirlo secondo il patto.

La censura interpreta la ratio decidendi in modo difforme da quello manifestato e riassunto in narrativa e quindi è inammissibile.

10.- Con il decimo motivo deduce: "Violazione di legge: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 45; corrispondenza tra il contestato ed il deciso".

La contestazione del C.O.A era di aver promosso una nuova azione esecutiva il 7 aprile 2008 nei confronti del P., per cui il R. aveva già prestato la propria opera professionale, per conto della sorella di costui in relazione al medesimo titolo del 2001, e rinnovando il precetto nel luglio 2008, mentre il C.N.F. aveva ravvisato l’omesso controllo dell’attività della figlia, collaboratrice di studio, essendo l’effettivo protagonista l’avv. R., e questo fatto è diverso da quello contestato e quindi sussiste eccesso di potere.

Il motivo tende ad una diversa interpretazione dell’illecito ravvisato dall’organo disciplinare della cui decisione omette la motivazione evidenziata in narrativa ed è perciò inammissibile.

11.- Con l’undicesimo motivo deduce:" Eccesso di potere. Violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40 corrispondenza tra il contestato e deciso".

La sanzione era eccessiva, come anche constatato dal Sostituto Procuratore Generale di udienza che l’aveva proposta in quattro mesi di sospensione. Il C.N.F. ha prestato fede alle affermazioni del Consiglio dell’Ordine sui precedenti illeciti disciplinari dell’avv. R., non contestati, nè indicati e provati e quindi sussiste eccesso di potere.

La censura è inammissibile per le ragioni espresse in relazione al motivo n. 7.1. 12. Concludendo il ricorso va respinto. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato Consiglio dell’Ordine svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.