Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 30-05-2011, n. 21590

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ASSO Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il 14 dicembre 2009 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dichiarava S.B. colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., a lui contestata per essersi reso inottemperante all’ordine impartito dai Vigili del fuoco di non apporre assi di chiusura ad un gabbiotto, ove erano posti i contatori del gas metano e ciò al fine di consentire, in caso di pericolo, la chiusura delle valvole di intercettazione dei contatori, e lo condannava alla pena di centocinquanta Euro di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (successivamente qualificato come ricorso per cassazione) il difensore dell’imputato, il quale lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizio della motivazione, atteso che dalle testimonianze acquisite e dalla documentazione fotografica esibita in giudizio risultava che le assi erano state soltanto appoggiate all’ingresso del vano ed erano facilmente rimovibili.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, rie. Santapaola, rv. 230203).

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non ottemperare all’ordine impartito dai Vigili del fuoco per ragioni di sicurezza.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 520

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13.1.2011, tempestivamente depositato, il deducente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Frosinone gli ha respinto l’istanza di regolarizzazione ai fini di emersione del lavoro irregolare dal medesimo inoltrata, sul rilievo che: "lo straniero, risulta condannato per reato ostativo al rilascio del N.O. all’emersione – art. 14 d. lgs 286/98"

A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto vizi di eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione di legge, non potendosi giustificare l’impugnato diniego sul mero presupposto di una precedente condanna per reati per i quali era contemplato l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p.

Con ordinanza n. 128, emessa nella camera di consiglio del 10.3.2011, la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Alla udienza pubblica del 26.5.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il decreto del Questore della Provincia di Frosinone del 30.9.2010 cat. A.121 MM, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, a suo favore, dal datore di lavoro, in quanto condannato per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98, deducendo difetto di istruttoria.

Sotto quest’ultimo profilo il ricorso appare fondato.

Osserva al riguardo il collegio che in base all’indirizzo consolidato, secondo cui: la condanna per violazione dell’art. 14, comma 5 ter del D. Lgs. n. 286/98 non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per regolarizzazione, perché l’art. 1 ter del D.L. n. 78/09, convertito nella L. n. 102/09 stabilisce tale conseguenza per gli stranieri espulsi ai sensi dell’art. 13, 1° e 2° comma lett. c) del predetto testo unico e dell’art. 3 del D. L. 27.7.2005 n. 144, convertito con modificazioni nella L. n. 155/2005, ipotesi fra cui la fattispecie in questione non è compresa (cfr. CDS VI Sez. 2 settembre 2009 n. 4066).

La suindicata ipotesi non rientra, infatti, fra le condanne per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. perché, da un lato, la pena edittale è propria di quelli per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, mentre, invece, la norma in discussione prevede l’arresto obbligatorio, il quale è disposto per reati per cui la pena edittale è largamente superiore o per reati espressamente nominati, per i quali può essere anche inferiore, fra i quali però quella inflitta al ricorrente non è compresa.

L’effetto ostativo automatico, ricollegato automaticamente dall’atto impugnato al reato in parola, non appare coerente con le previsioni contenute nella direttiva europea n. 115 del 2008.

Va, invero, sotto tale ultimo profilo, ulteriormente considerato che il predetto atto comunitario è da ritenersi immediatamente operativo nell’ordinamento nazionale, essendo scaduto il termine per il suo recepimento, essendone chiari i principi e le disposizioni e considerando l’effetto verticale nel rapporto fra P.A. e individuo, e che esso appare opporsi alla disciplina legislativa nazionale ove fosse intesa nel senso del carattere automaticamente ostativo del pregresso soggiorno irregolare sul territorio nazionale, in specie a fronte del tenore dell’art. 7 della direttiva e delle garanzie procedimentale che essa assicura ai soggetti interessati.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 475 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il suddetto Decreto n. 118/2006, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 396/03 del 7 giugno 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto il 10 settembre 2001 dagli odierni ricorrenti e, per l’effetto:

a) riconosceva il diritto degli stessi ad avere rideterminato, nel calcolo degli aumenti periodici, a decorrere dall’1/7/1988, il trattamento retributivo considerando gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5, commi primo, quarto e sesto, della L. n. 19/91 ed all’art. 8 del D.P.Reg. 30/1/1993;

b) dichiarava, nel contempo, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle relative differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi generali, di Quiescenza, di Previdenza ed Assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, essi hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 118/06.

I ricorrenti hanno conclusivamente chiesto che venga ordinato alle Amministrazioni intimate di: – dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 118/06, provvedendo a corrispondere in loro favore il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

– nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta.

Parte appellata non si è costituita in giudizio.

Le pretese dei ricorrenti sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 118/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo ai ricorrenti i crediti agli stessi spettanti come da parere n. 396/03 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P. 118/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00, vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 118/2006, con le modalità indicate nella superiore parte motiva, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’effettuazione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27737 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Trapani – Sezione Distaccata di Alcamo – con sentenza in data 20-3-2009, dichiarava R.D. colpevole per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Era accusato di avere intrattenuto rapporti con vari spacciatori da lui riforniti ed in particolare di avere eseguito cessioni di cocaina, anche in quantitativi ingenti, a soggetti terzi.

Il Giudice monocratico, riconosciuta l’Ipotesi attenuata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e le circostanze attenuanti generiche, condannava l’imputato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso la decisione proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, il Procuratore presso il Tribunale di Trapani ed anche l’imputato.

Il Giudice di Appello riteneva fondato il ricorso della Pubblica Accusa in ordine al contestato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità. Invero, osservava che detta ipotesi attenuata poteva essere riconosciuta solo in presenza di fattispecie di minima offensivita della condotta contrassegnata dal modesto dato quantitativo e qualitativo delle sostanze trattate e da circostanze dell’azione non idonee a determinare grave allarme sodale. Il che non era ravvisabile nel caso in esame in cui vi era prova che il prevenuto manteneva contatti con vari spacciatori ed era interessato al collocamento nel mercato di droghe di diverso tipo quali cocaina e marijuana ed era a sua volta in contatto con consumatori dei due tipi di sostanze stupefacenti.

Nel resto, riteneva Infondate le impugnazioni; quindi, esclusa l’attenuante menzionata, elevava la pena irrogata al R. ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Rilevava che il contenuto delle intercettazioni ambientali sul quale i Giudici di merito avevano fondato l’accertamento della sua responsabilità penale non si palesava affatto inequivoco, non essendo chiari i riferimenti di fatto dei colloqui e la natura dell’interesse di esso istante all’acquisizione dello stupefacente.

D’altro canto, il Collegio di Appello non aveva fornito alcuna risposta alle sue deduzioni difensive riportate nell’atto di appello.

Aggiungeva che non appariva esaustiva l’argomentazione svolta dalla Corte di merito per escludere la ricorrenza dell’ipotesi attenuata.

Difatti, non erano evidenzianti elementi di fatto attestanti un’offensività della condotta a lui attribuita realmente connotata da gravita. Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato. La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è priva di rilevanza. Per quel che riguarda la ricostruzione dell’occorso, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, il Giudice di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, le ampie e chiare intercettazioni ambientali operate). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-ll-1999-Spina-;

31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

D’altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico. Inoltre, la Corte di Appello ha correttamente argomentato circa la mancanza delle condizioni per il riconoscimento dell’attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. 2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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