Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-10-2011, n. 21585 Procedimento e sanzioni disciplinari:

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Svolgimento del processo

L’avv. S.M. impugna la decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, gli ha comminato la sanzione della censura in luogo di quella irrogata dal COA della sospensione dalla professione forense per mesi due. L’addebito contestato al ricorrente concerneva la violazione dell’art. 45, p. 1, del Codice Deontologico Forense, per aver pattuito con il proprio assistito, in aggiunta al compenso previsto, un supplemento di compenso per un verso non contenuto in limiti ragionevoli e, per altro verso, non giustificato dal risultato conseguito, in riferimento alla domanda introduttiva.

Non si sono costituiti in giudizio gli intimati COA di Milano e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, da un lato, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità del procedimento in ragione del mutamento della composizione del COA all’atto di adozione della decisione, rispetto a quella esistente alla prima udienza, quando era stato audito l’interessato e da questi depositata la documentazione a difesa e, dall’altro, sotto il profilo del vizio di motivazione, la "omessa o erronea o contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie". 1.1. Sotto il primo profilo è da ritenere corretta la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che ha ritenuto inammissibile l’eccezione relativa al mutamento del Collegio perchè non dedotta nel corso del procedimento amministrativo ed infondata perchè a tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante. La decisione impugnata, infatti, ha pronunciato sul punto in coerenza con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui: "In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, nè, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione" (Cass. S.U. 4 maggio 2004, n. 8431; 6 luglio 2005, n. 14214 e 28 ottobre 2005, n. 20997).

1.2. Sotto il secondo profilo, il motivo si risolve sostanzialmente nella richiesta di una revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio Nazionale Forense ed è, quindi, inammissibile. Queste Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito: "Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonchè, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, sicchè risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità" (Cass. S.U. 4 febbraio 2009, n. 2637). Nel caso di specie, peraltro, non sussiste il lamentato vizio di motivazione, in quanto la decisione impugnata evidenzia analiticamente l’esame delle risultanze istruttorie che giustificano il provvedimento adottato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che non sia stato messo a sua disposizione l’esposto che avrebbe presentato il cliente, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.

2.1. il motivo è infondato. Premesso che la decisione impugnata esclude motivatamente l’esistenza di un esposto presentato dal cliente dell’incolpato e che quest’ultimo non dimostra in alcun modo che il supposto esposto realmente esista, va evidenziata l’irrilevanza della questione, in quanto, ai fini dei rispetto del diritto di difesa, quel che importa è che sia stata regolarmente formulata l’incolpazione, la quale nemmeno esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, ma solo la sufficienza della relativa lettura da parte dell’incolpato a porre quest’ultimo in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (v. Cass. S.U., 20 maggio 2003, n. 7891). Nel caso di specie nessuna adeguata censura è formulata in ordine alla formulazione dell’incolpazione: tanto più il diritto di difesa non è stato leso, essendo stato audito l’incolpato, acquisita la documentazione da questo prodotta e sentiti i testi addotti a discolpa.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge relativamente al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che il collegio giudicante dopo aver esposto una propria interpretazione dell’art. 45 del Codice Deontologico Forense, non spiega perchè ha ritenuto che nel caso di specie non vi sia stato un corretto e trasparente rapporto tra avvocato e cliente e non indica quale sia stato il canone violato dall’incolpato.

3.1. Il motivo è infondato. Il fatto che la decisione impugnata attribuisca all’art. 45 del Codice Deontologico Forense l’immutata base etica che ne giustifica tanto la previgente, quanto la vigente formulazione, non significa "creare" un canone nuovo, bensì solo individuare la ratio legis di una determinata norma deontologica. Per altro verso, la decisione impugnata illustra analiticamente i fatti sulla cui base e le ragioni per le quali ha ritenuto "non corretto e trasparente" il comportamento tenuto dall’incolpato nei confronti del cliente, e la censura proposta pretende una inammissibile revisione del giudizio.

3.2. Sotto altro profilo, nel quadro del medesimo motivo, il ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia definito "esosa" la pretesa del professionista, laddove non sussisteva alcuna "pressione" nei confronti del cliente. Anche per questo aspetto la censura si prospetta inammissibile, in quanto funzionale ad una nuova valutazione dei fatti, a fronte di una decisione che in modo chiaro precisa le ragioni della irragionevolezza del compenso aggiuntivo richiesto.

4. Alle medesime conclusioni e per le stesse ragioni occorre pervenire in ordine al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ripropone la censura relativa alla ritenuta "esosità della pretesa", lamentando che il giudicante abbia omesso di indicare qualsiasi parametro di riferimento.

4.1. L’infondatezza del motivo emerge dalla considerazione che il compenso in questione è un compenso aggiuntivo per l’esito favorevole della causa di risarcimento danni, compenso che non deve essere tale da rappresentare una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite (v. Cass. 13 maggio 1976, n. 1701), perchè a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 del Codice Deontologico Forense, applicabile nel caso ratione temporis), che non può essere dissimulato dalla previsione pattizia di un palmario per l’esito favorevole della lite (v. Cass. 13 maggio 1976, n. 1701; 19 novembre 1997, n. 11485; S.U. 21 dicembre 1999, n. 919). La rilevanza economica del compenso pattuito in relazione al valore della lite è stata ritenuta, con congrua motivazione, come evocativa di un vietato "patto di quota lite" e la valutazione del collegio è insindacabile in sede di legittimità. 4.2. Peraltro l’infondatezza della censura emerge anche dal tentativo svolto dall’incolpato di collegare, in contraddizione con quanto emerge dall’atto scritto, il compenso aggiuntivo ad altre e diverse prestazioni professionali non concernenti la causa di risarcimento danni indicata invece nel patto sottoscritto.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione relativamente alla determinazione della sanzione in concreto applicata. Si tratta di una censura inammissibile per difetto di interesse, dato che la decisione impugnata ha ridotto la misura della sanzione irrogata dal COA, dandone adeguata giustificazione nelle considerazioni svolte nel corpo della decisione e già ricordate in precedenza.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23867 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 in data 18 ottobre 2004, N.P.G., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Caseificio Nigroni di Nigroni Pier Giuseppe e Bilzi Maria, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Parma-sez. dist. di Fidenza, avverso l’ordinanza n. 2602/SA del 21 settembre 2004, con la quale la Regione Emilia Romagna gli aveva ingiunto (nella duplice qualità) il pagamento della sanzione di Euro 7.756,33 in ordine alla violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, e art. 11, comma 2, per aver omesso di trattenere il prelievo supplementare, relativamente all’annata 1996-1997, per il produttore R.U.B.F., chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per errata indicazione delle somme da trattenere in quanto non diminuite nella percentuale di legge e per la sopravvenuta caducazione dell’obbligatorietà del precetto di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, commi 3 e 4 in seguito all’emanazione del regolamento CE n. 3950 del 28 dicembre 1992 (art. 2 n. 2) e del D.M. 25 ottobre 1995.

Nella costituzione della convenuta Regione Emilia Romagna, il Tribunale adito, con sentenza n. 46 del 2005 (depositata il 31 marzo 2005), accoglieva l’opposizione, annullando l’impugnata ordinanza- ingiunzione e compensando le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava che l’obbligo della trattenuta del prelievo supplementare in via anticipata L. n. 468 del 1992, ex art. 5, comma 3, art. 4 e art. 11, comma 2, era venuto meno in virtù della successiva disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del Reg. CE n. 3950 del 28 dicembre 1992 alla luce della sentenza della Corte Europea del 29 aprile 1999;

inoltre, lo stesso Tribunale evidenziava che la ditta opponente non era nemmeno tenuta ad adottare idonee "forme di garanzia" alternative, poichè la consuetudine locale costituiva, di per sè, garanzia sufficiente ad assicurare i versamenti delle somme riportate nel verbale di contestazione.

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Emilia Romagna, basato su un unico complesso motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato N. P.G., nella riferita duplice qualità.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato la Regione ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, e art. 11, del Reg. CE n. 3950 del 28 dicembre 1992, del D.M. 25 ottobre 1995, della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 29 aprile 1999 e della circolare 12 aprile 1999, n. 10732 della stessa Regione Emilia Romagna, oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c. A fondamento di detta doglianza l’ente ricorrente ha chiesto a questa Corte di accertare se il Tribunale di Parma-sez. dist. di Fidenza avesse violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c. ed altre norme di diritto statuendo che l’obbligo imposto agli acquirenti di trattenere il prelievo supplementare in via anticipata L. n. 468 del 1992, ex art. 5, commi 3 e 4, art. 11, comma 2 non fosse più tale in virtù delle successive disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2, del Reg. CE 28 dicembre 1992, n. 3950 o alla luce del D.M. 25 ottobre 1995 e della sentenza della Corte Europea 29 aprile 1999. La stessa ricorrente ha, inoltre, chiesto di verificare se il menzionato Tribunale avesse errato nell’applicazione, alla fattispecie, della circolare 12 aprile 1999 prot. 10732 della Regione Emilia Romagna- Assessorato all’Agricoltura.

2. Rileva il collegio che il motivo, così come complessivamente svolto, è infondato e deve essere, perciò, respinto.

2.1. Innanzitutto non può ritenersi configurata la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (sotto il profilo di un supposto vizio di ultrapetizione) poichè il ricorrente N.P. G., nella predetta duplice qualità, con la proposizione dell’originario atto di opposizione dinanzi al Tribunale emiliano, aveva invocato l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata fondando la sua domanda sia sul motivo dell’erronea indicazione della somme da trattenere (in quanto non computate ai sensi di legge) sia, in ogni caso, prospettando l’insussistenza del suo obbligo, quale acquirente, di trattenere il prelievo supplementare in via anticipata imposto ai sensi della L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 (in virtù dell’emanazione del regolamento CE n. 3950 del 1992 e del D.M. 25 ottobre 1995), in tal modo, perciò, deducendo, quale "petitum" posto a fondamento della sua azione, la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio riconducibile anche all’inapplicabilità, nei suoi confronti, della predetta normativa, poi valutata dal giudice dell’opposizione alla stregua del quadro normativo complessivamente pertinente oltre che della specifica giurisprudenza comunitaria sviluppatasi sulla questione.

Al riguardo si ricorda che, su piano generale, il vizio di ultrapetizione o di extrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione (o dell’eccezione), pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della domanda (od eccezione), dovendosi, perciò, escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronuncia (come verificatosi nella specie) vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene (eventualmente) fondata su argomentazioni giuridiche diverse od ulteriori rispetto a quelle prospettate, essendo, oltretutto, riconosciuto al giudice il potere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all’azione esercitata, purchè non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti stessi così come indicati dalle parti medesime.

2.2. Ciò posto, deve ravvisarsi anche l’infondatezza del motivo riferito alla censura della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il regolamento CE n. 3950 del 1992, con la previsione normativa di cui all’art. 2, n. 2, aveva comportato l’eliminazione dell’obbligo degli acquirenti di trattenere il prelievo supplementare, anche alla luce della sentenza della Corte europea del 29 aprile 1999, senza tener conto – secondo la prospettazione della ricorrente – che la legislazione successiva alla citata L. n. 486 del 1992 aveva, invece, unicamente stabilito modalità alternative alle trattenute, quali forme di garanzia costituite dal produttore che potessero, tuttavia, assicurare alla Comunità il versamento del prelievo dovuto per la violazione delle cc.dd. "quote latte". In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito, con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito – in questo modo confutando le ulteriori argomentazioni dedotte dall’ente ricorrente – che, d’altra parte, la ritenuta incompatibilità non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite (al quale si è, in effetti, conformato il Tribunale di Parma-sez. dist. di Fidenza con la sentenza impugnata), il ricorso della Regione Emilia- Romagna deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1090

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Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha revocato la carta di soggiorno che gli era stata rilasciata.

La Questura ha motivato il diniego sostenendo che lo straniero in realtà non abiterebbe all’indirizzo che ha indicato, e che la ditta presso cui ha dichiarato di lavorare sarebbe inattiva da tempo.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché il t.u. stranieri non prevede la possibilità di revocare la carta di soggiorno per errata indicazione del domicilio;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perché in caso di revoca andrebbe rilasciato un permesso ordinario;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per eccesso di potere per erroneità ed in conferenza dei presupposti (si riprende in realtà il motivo 1);

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’affidamento, per mancanza di contraddittorio e di individuazione di un interesse pubblico alla revoca.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza 61/08 il Tribunale accoglieva l’istanza per 60 gg. ai fini di consentire la domanda di permesso di soggiorno ordinario.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 13. 7. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Nella parte che non ha ancora perso di interesse in corso di causa, il ricorso è infondato.

Nel ricorso sono infatti contenute due domande:

– la prima, più radicale, afferma il diritto del ricorrente a mantenere la carta di soggiorno,

– la seconda, più intermedia, si limita ad affermare il diritto ad ottenere quantomeno insua vece un permesso di soggiorno ordinario.

In questa seconda parte (il secondo motivo) le richieste del ricorrente sono state esaudite in corso di giudizio, talchè sul punto vi è sopravvenuta carenza d’interesse.

Nella parte in cui si pretende di riottenere la carta di soggiorno, il ricorso deve essere respinto perchè:

– non è corretto sostenere che la carta di soggiorno è stata revocata per causa non tipica (l’errata indicazione del domicilio), in realtà l’amministrazione ha utilizzato le circostanze dell’errata indicazione del domicilio e della inesistenza della ditta presso cui si era dichiarato di lavorare per sostenere che il ricorrente non aveva in radice i presupposti per ottenere la carta e che gli stessi sarebbero stati ottenuti con dichiarazione di circostanze fittizie; da questo punto di vista il provvedimento impugnato trova fondamento nella norma attributiva di potere dell’art. 7, co. 1, lett. a), t.u. stranieri;

– sulla violazione dell’affidamento occorre rilevare che il provvedimento è stato preceduto dal preavviso ex 10bis e che è stato attivato quindi il contraddittorio e che quindi a fronte della nessuna deduzione giunta sulla lesione dell’affidamento l’amministrazione non doveva motivare oltre.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso nella parte relativa alla richiesta di permesso di soggiorno ordinario.

REPINGE per il resto.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30183 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. e G.L., nella qualità di collaboratori commerciali ed il B. anche di amministratore di fatto, sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia in entrambi i gradi di merito per i delitti, commessi in concorso con Ba.Lo., socio ed amministratore unico della società, e persona rimasta sconosciuta, di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, di truffa aggravata in danno di numerosi fornitori e di sostituzione di persona in relazione al fallimento della società Ortofrutta Melon Sweet snc di Ba.Lo. dichiarato il (OMISSIS).

Il tribunale di Torino – sentenza del 18 giugno 2007 – prima e la corte di appello della stessa città – sentenza del 20 gennaio 2010 – ponevano a fondamento della affermazione di responsabilità le parziali ammissioni degli imputati, le dichiarazioni della concorrente Ba. e dei testimoni S.N. e A. M., oltre che quanto era emerso dagli accertamenti compiuti dal curatore.

Con il ricorso per cassazione G.L. deduceva la violazione di legge con riferimento all’art. 161 c.p.p., comma 4 per mancata notifica dell’estratto contumaciale presso il domicilio eletto dall’imputato.

Il ricorso non è fondato.

Sul punto bisogna ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale (vedi Cass., Sez. 4, 29 settembre – 1 dicembre 2004, n. 46540, CED 230572), che, però, risulta contrastato da altro, il carattere unitario del diritto di impugnazione fa sì che se il difensore abbia proposto rituale impugnazione non vi è bisogno della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato.

Ma anche a volere prescindere da tale indirizzo, va detto che dall’esame degli atti processuali risulta che per l’avviso di udienza di appello venne tentata la notifica all’indirizzo dichiarato dal G..

La notifica non andò a buon fine perchè l’imputato risultava trasferito da quel luogo, senza che avesse fatto pervenire alla cancelleria del giudice procedente il nuovo indirizzo.

Correttamente, allora, il predetto avviso venne notificato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore dell’imputato.

Quando si è dovuto procedere alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza non si è proceduto ad un nuovo tentativo di notifica preso l’indirizzo dal quale l’imputato risultava trasferito, ritenendo, a ragione, assolutamente superflua tale operazione, ma sul presupposto della impossibilità della notifica al domicilio dichiarato, si ritenne di notificare l’estratto contumaciale al difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

La notifica dell’estratto all’imputato appare, per le ragioni dette, del tutto rituale.

Con il ricorso per cassazione B.A. ha dedotto:

1) in relazione al capo A) la violazione della L. Fall., art. 223 e 192 c.p.p., comma 3, nonchè il vizio di motivazione sul punto perchè non è stata ritenuta l’estraneità del ricorrente ai fatti criminosi, essendo lo stesso un semplice esecutore, non potendo allo stesso riconoscersi nè la qualifica di amministratore di fatto, nè quella di collaboratore commerciale. Manca, inoltre, l’elemento soggettivo del delitto contestato, essendo il ricorrente estraneo alle scelte decisionali della società. Non è dato comprendere dalla sentenza impugnata quale sia stato il reale ruolo svolto dal B. nella vicenda.

2) in relazione ai capi A), B) e C) la erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto, sia perchè le indicazioni fornite per la individuazione del correo sconosciuto erano precise, sia perchè i precedenti erano remoti e non particolarmente gravi, sia perchè la gravità dei fatti è stata valutata due volte.

3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cpv. cod. pen. con riferimento al quantum di pena irrogata per il reato sub A) e per gli aumenti per continuazione per i reati di cui ai capi B) e C).

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.A. non sono fondati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha riproposto la sua tesi difensiva, che è stata disattesa dai giudici di merito con puntuale motivazione immune da manifeste illogicità, senza tenere nel debito conto gli argomenti della corte di secondo grado.

Sotto tale profilo il motivo sarebbe affetto da inammissibilità.

Anche a volere prescindere da tale corretto rilievo, va detto che la corte di merito ha chiarito che il B. dovesse essere ritenuto un amministratore di fatto per il ruolo assolutamente preminente dallo stesso esercitato in seno alla società. Aveva proposto, anche se con falso nome, alla Ba. l’acquisizione di Ortofrutta, la aveva accompagnata dal notaio, aveva reperito il magazzino e le attrezzature necessarie, aveva fornito le disponibilità economiche per intraprendere l’attività ed aveva indicato alla Ba. le fatture da emettere, consigliandole di ritardare i pagamenti ai fornitori.

I giudici di merito ritenevano di assegnare tale ruolo al B. in base alle dichiarazioni della stessa Ba., di S.N. e di A.M..

In effetti il B. non ha smentito tali risultanze, ma ha sostenuto che prendeva disposizioni da una persona, che ha sostenuto essere a lui sconosciuta e della quale, quindi, non ha consentito la individuazione, per mezzo del telefono.

A parte la originalità della tesi difensiva, va detto che, correttamente, i giudici del merito hanno ritenuto che il concorso nelle operazioni truffaldine anche di altro soggetto non valeva a sminuire le responsabilità del B..

Nè vi è contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata quando la corte ha osservato che, in ogni caso, anche se si volesse escludere la qualifica di amministratore di fatto, il B. dovrebbe rispondere dei reati ascrittigli a titolo di concorso con la Ba. e la persona sconosciuta.

Si tratta di un argomento aggiuntivo per confutare le tesi dell’appellante, dal momento che nel capo di imputazione era stata contestata sia la qualifica di amministratore di fatto della società, sia quella di collaboratore commerciale e, quindi, di concorrente nei reati propri ascritti dalla amministratrice Ba..

Le considerazioni che precedono dimostrano che il B. non era affatto estraneo alle scelte decisionali della società, che aveva, invece, in larga parte determinato.

Non merita, pertanto, censure sotto il profilo della legittimità la motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato.

Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione perchè la corte di merito ha motivatamente negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, della quale si è correttamente tenuto conto ai fini del giudizio di comparazione, e del fatto che le indicazioni fornite non avevano consentito di individuare lo sconosciuto suggeritore. Quanto al riferimento ai precedenti penali, va detto che, seppur remoti, essi depongono per una personalità dell’imputato non particolarmente meritevole, cosicchè il giudizio di merito della corte di secondo grado non appare manifestamente illogico.

Lo stesso dicasi per il riferimento alla gravità dei fatti, perchè di tale circostanza il giudice nel formulare il giudizio di comparazione può certamente tenere conto, senza che abbia alcun rilievo i fatto che della stessa il giudice abbia tenuto conto nella determinazione della pena.

Di merito è il terzo motivo di impugnazione perchè la corte di secondo grado per determinare la pena base per il reato più grave e l’entità degli aumenti per continuazione per gli altri reati ha fatto correttamente riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ed in particolare alla gravità dei fatti-reato posti in essere.

Non è ravvisabile l’utilizzo di uno stesso parametro – gravità dei fatti – due volte perchè la corte ha tenuto conto della gravità del reato più grave per determinare la pena base e della gravità degli altri reati ai fini di determinare l’aumento di pena per continuazione; si tratta di operazione non censurabile sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni indicate i ricorsi di B. e G. debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento.

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