Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 14624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

è presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: "Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 917/2 008 emessa dal tribunale di Agrigento, depositata il 30.9.2008, con cui veniva rigettata l’opposizione proposta da essa AUSL avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti da T.S.M., quale procuratore antistatario del farmacista S.R.. Resistono con controricorsi S.R. e T.S.M..

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa pronunzia sulla domanda di garanzia proposta nei confronti del farmacista.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omessa pronunzia sulla domanda di nullità del precetto, di cui al punto 1 dell’atto di citazione.

La ricorrente espressamente dichiara che nella fattispecie non è necessaria la formulazione dei quesiti, trattandosi di censura di omessa pronunzia, giusto quanto statuito da Cass. n. 16941/2008. 3. Va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi per mancata formulazione del quesito, a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

4. Non può condividersi l’assunto, fatto proprio dalla ricorrente e fondato sull’isolata sentenza Cass. civ 20/06/2008, n. 16941, secondo cui nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo l’esistenza di "errores in procedendo", la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto;

diversamente, ove l’inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione sì chiede soltanto di riscontrare, attraverso l’esame degli atti di quel processo, la correttezza dell’attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile.

Come è stato correttamente rilevato da Cass. sez. 3, n. 4329 del 23/02/2009, che si è fatta carico del precedente contrario, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., anche quando l’inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia riferibile ad un’erronea sussunzione o ricostruzione di un fatto processuale implicanti la violazione di tale regola, essendo necessario prospettare, pure in tale ipotesi, le corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto. Il quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di appello comporta che il ricorrente dia in esso una sintetica e conclusiva indicazione dei motivi di appello, di cui si assume l’omesso esame, e costituisce garanzia che il motivo illustri effettivamente detta violazione.

Peraltro da una parte la formula dell’art. 366 bis c.p.c. nel fissare il requisito del quesito di diritto si riferisce, senza eccezioni di sorta, a tutte le ipotesi di violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e dall’altra la giurisprudenza ha costantemente affermato che il quesito di diritto ex art. 366 bis non può ricavarsi implicitamente dall’esposizione del motivo di censura.

Ne consegue che i due motivi di ricorso sono inammissibili per mancata esposizione del quesito di diritto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile".

RITENUTO
Motivi della decisione

5. Che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle contrarie osservazioni mosse con la memoria dalla parte ricorrente, che ripercorrono le tesi sviluppate nel ricorso. che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che l’esistenza del contrario precedente di questa Corte in tema di quesito di diritto, a cui la ricorrente sì è riportata, per quanto sia da disattendere, tuttavia integra giusto motivo per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti. visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16776 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 13 giugno 2000, P.R. proponeva appello; avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1648 del 30 dicembre 1999 resa a seguito di opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2569 del 1999. L’appellante chiedeva che la sentenza del Giudice di Pace venisse riscontrata come emessa ultra petita. Deduceva di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo in quanto la somma ingiunta era stata pagata.

Si costituiva il Consorzio di via (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18955 del 2005, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Il Tribunale osservava:

a) che l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea ha ad oggetto la sola verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione della stessa, b) Correttamente il Giudice di Pace preso atto che le somme di cui al decreto ingiuntivo risultavano dovute, in base allo stato di ripartizione, approvato dall’assemblea del 12.12.1997, rigettava l’opposizione, rilevando, sostanzialmente, che in difetto di impugnazione della delibera permaneva la prova dell’esistenza del credito.

La cassazione della sentenza n. 18955 del 2005 del Tribunale di Roma è stata chiesta da P.R. con ricorso affidato ad un motivo. Il Consorzio di via (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.= Con l’unico motivo di ricorso, P.R. lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360, n. 5. Secondo il ricorrente il Tribunale, avrebbe errato per non aver accertato e valutato quanto veniva fatto valere dall’opponente e, cioè, di aver saldato il debito riportato dalla delibera condominiale con sette bollettini di c/c postale. Il Tribunale di Roma, specifica il ricorrente non doveva limitarsi ad affermare l’esistenza del credito del condominio per la mancata impugnazione della delibera condominiale avendo il deducente contestato in sede di opposizione l’esigibilità del credito ingiunto dal Consorzio relativo al conguaglio di riscaldamento per l’esercizio 1996/1997, per aver l’opponente adempiuto il relativo obbligo e non già la fondatezza della pretesa monitoria.

1.1.= Il motivo è manifestamente infondato contrastando con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

1.2.= Nel caso in esame il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, dai parte del Tribunale, dei bollettini di c/c postali con i quali avrebbe saldato il suo debito nei confronti del condominio, tuttavia, non indica: 1) in quali atti i del giudizio di merito quei bollettini erano stati prodotti; 2) gli estremi dei i versamenti che dichiara di aver effettuato; 3) il contenuto degli stessi, cioè, il contenuto dei bollettini cui si riferisce, mediante trascrizione. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19115 Sequestro preventivo

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Dott. Monetti Vito.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre S.G. avverso la sentenza di patteggiamento del tribunale di Milano del 10.12.2010, che applicò nei suoi confronti la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 510,00 di multa per i reati di appropriazione indebita aggravata e falso in scrittura privata, disponendo il mantenimento del sequestro dei beni già oggetto di sequestro preventivo a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p..

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di erronea applicazione dell’art. 316 c.p.p., avendo in sostanza il Tribunale disposto la conversione del sequestro preventivo in conservativo al di fuori dei presupposti di legge, in particolare prescindendo da corrispondenti iniziative del PM e della persona offesa.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione al capo della sentenza concernente il reato di cui all’art. 485 c.p., asseritamente non ravvisabile in relazione alla natura dei documenti oggetto dell’imputazione e alla natura della falsificazione; si tratterebbe infatti di documenti privati a proposito dei quali sarebbe configurabile soltanto una falsità ideologica, punibile solo quando riguardi atti pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO E’ fondato il primo motivo.

Il sequestro preventivo non poteva essere mantenuto ai sensi dell’art. 316 c.p.p., in assenza dell’iniziativa del PM a tutela dei crediti erariali, o della persona offesa, nemmeno presente in udienza, nè costituitasi parte civile, a garanzia dei crediti "privati" nascenti dal reato. Nè varrebbe, per i crediti erariali, il parere contrario espresso dal PM sulla richiesta di dissequestro dei beni formulata in udienza dalla difesa, parere che non corrisponde certo all’esercizio del potere di iniziativa attribuito al requirente dall’art. 316 c.p.p. per ottenere la conversione del sequestro preventivo in conservativo, ma concreta una mera interlocuzione di carattere "consultivo".

Manifestamente infondato è invece il secondo motivo.

I documenti di cui l’accusa assume la falsità, che documenterebbero spese mai effettuate dall’imputato, provengono infatti da terzi, e non possono quindi che essere falsi anche nella loro "materialità", alla stregua dell’ipotesi accusatoria, non risultando indicazioni sull’eventuale complicità con l’imputato degli apparenti firmatari, ipotesi rispetto alla quale la stessa richiesta di patteggiamento ha impedito peraltro qualunque approfondimento.

La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla conversione del sequestro preventivo, dovendosi disporre il dissequestro dei beni e la loro restituzione all’avente diritto mentre il ricorso va dichiarato nel resto inammissibile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione del sequestro preventivo, e dispone il dissequestro dei beni e la loro restituzione all’avente diritto; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-05-2011, n. 4857 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso di cui trattasi è stato notificato (oltre che a due controinteressati), all’amministrazione dell’Interno presso la sede reale;

Considerato che il primo comma dell’art. 11, comma 1, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, prevede che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente"; e che tale disciplina è riferibile al processo amministrativo:

– ai sensi dell’art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ove si stabilisce che "l’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali";

– ai sensi dell’art.41 c.3 del C.p.a. che richiama, per la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato, le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse;

Considerato da un lato, che il vizio della notificazione non è stato sanato, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 44 del c.p.a. e, dall’altro, che non ricorrono i presupposti richiesti dal quarto comma della stessa norma per la rinnovazione della notifica nulla, tenuto conto che l’esito negativo della notificazione non dipende da causa non imputabile al notificante, ma da errore di diritto;

Considerato, in definitiva, che la nullità della notifica conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e che il Presidente del Collegio ha informato la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, C.p.a., circa la eventualità che a fondamento della decisione fosse posta una questione rilevabile d’ufficio, inerente a difetto di notifica;

Considerato, altresì, che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità la parte costituita;

Considerato che non v’è luogo a pronuncia sulle spese;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. dichiara, per le ragioni indicate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

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