Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30748 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 124/36/06, depositata il 19.7.06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da A.P. nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi ai fini IRPEF per gli anni 1991 e 1992. 2. La decisione del giudice di appello si fondava su tre distinte e specifiche ragioni.

2.1. Invero, la CTR riteneva anzitutto che l’Ufficio non avesse appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP aveva ritenuto che i redditi in discussione erano stati assoggettati a confisca, con conseguente inapplicabilità del disposto della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1 vadano ricompresi i proventi derivanti da fatti illeciti, se non sottoposti già a sequestro o confisca penale.

2.2. Il giudice di appello reputava, inoltre, che gli atti impositivi in contestazione fossero carenti "degli elementi di fatto comprovanti la data effettiva della percezione delle somme", provento dei delitti di corruzione e concussione commessi dall’ A..

2.3. La CTR osservava, infine, che l’amministrazione appellante si era limitata a riprodurre le controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente, senza dedurre motivi specifici di impugnazione.

3. Per la cassazione della sentenza n. 124/36/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo, al quale l’intimato ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. 1.1. Assume, invero, l’amministrazione ricorrente che la CTR sia incorsa in un grave error in procedendo, pronunciando una sentenza di inammissibilità dell’appello, derivante dal fatto che – a parere dell’organo giudicante – il gravame dell’Ufficio fosse sprovvisto degli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

L’amministrazione si sarebbe, infatti, limitata – a parere della CTR – a riprodurre, in secondo grado, le controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente, ribadendo, dunque, le stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato, senza dedurre alcun motivo specifico di impugnazione.

Per contro, ad avviso della ricorrente, la deduzione di siffatte ragioni di legittimità dell’atto impositivo, dirette a confutare le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, assolverebbe in pieno l’onere di impugnazione specifica, imposto dal disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. 2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che il ricorso è inammissibile e deve, pertanto, essere disatteso.

2.1. Va osservato, infatti, che l’impugnata decisione si fonda su tre specifiche e distinte ragioni:

a) la mancata impugnazione, da parte dell’Ufficio finanziario, della sentenza di primo grado, nella parte in cui la CTP aveva ritenuto che i redditi dell’ A., ritenuti dall’amministrazione soggetti a tassazione, erano stati assoggettati a confisca, con conseguente inapplicabilità del disposto della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1 vadano ricompresi i proventi derivanti da fatti illeciti, se non sottoposti già a sequestro o confisca penale;

b) l’omessa indicazione, negli atti impositivi opposti dal contribuente, "degli elementi di fatto comprovanti la data effettiva della percezione delle somme", provento dei delitti di corruzione e concussione commessi dall’ A., e che l’amministrazione aveva inteso assoggettare a tassazione;

c) la mancata proposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di motivi specifici di impugnazione, al di là della mera riproduzione delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.

A fronte delle suindicate, distinte ed autonome, ragioni della decisione, l’amministrazione ricorrente si è, tuttavia, limitata – come dianzi detto – a censurare solo l’ultima, assumendo che la riproduzione delle ragioni di legittimità dell’atto impositivo, a confutazione delle diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, assolverebbe in pieno l’onere di impugnazione specifica, imposto dal disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. 2.2. Senonchè, va osservato, al riguardo, che qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre. E’ di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio deciderteli non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., in tal senso, Cass. 2811/06, 21431/07, S.U. 16602/05).

2.3. Nè può dubitarsi del fatto che le statuizioni in parola, concernenti i presupposti sostanziali (non ascrivibilità ai redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1 dei proventi derivanti da fatti illeciti assoggettati a confisca) e procedurali (carenza degli elementi di fatto comprovanti la data di percezione delle somme, provento dei delitti di corruzione e concussione) della pretesa tributaria opposta dal contribuente, siano di per sè idonee a sorreggere, logicamente e giuridicamente, la decisione.

Per il che, per le viste ragioni attinenti all’interesse complessivo della parte al ricorso, siffatte statuizioni avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimato nel presente giudizio, che liquida in Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2012, n. 1833

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. ILVA spa chiede l’annullamento della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a corrispondere ai lavoratori che la convennero in giudizio il compenso dovuto, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonchè per recarsi dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

2. I lavoratori hanno notificato e depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza. La difesa della società ha anche depositato note di replica alle conclusioni del PG. 3. Con il primo motivo la società denunzia "violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, del R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE 104/1993, nonchè del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8". La tesi prospettata è che l’orario di lavoro debba intendersi limitato al tempo della effettiva prestazione lavorativa ed eventualmente ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante questi ultimi, al lavoratore sia richiesto lo svolgimento di attività dirette e controllate dal datore di lavoro quanto a modalità e tempi di esecuzione, con effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore e potenziale assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso datore di lavoro. La società sostiene che la sentenza abbia violato le norme su indicate per aver ritenuto che rientrino nell’orario di lavoro il tempo speso dai lavoratori per indossare e dismettere la tuta e i dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo speso dai medesimi per percorrere il tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, pure in mancanza, durante tale arco temporale, di alcun potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro ILVA. 4. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione del ccnl aziende metalmeccaniche pubbliche aderenti all’Intersind del 9 luglio 1994, nonchè del ccnl metalmeccanici privati del 5 luglio 1994 e 8 giugno 1999. Il quesito di diritto, posto è se sia consentito alle parti stipulanti un contratto collettivo considerare nell’orario di lavoro retribuibile soltanto il tempo della effettiva prestazione in reparto, con esclusione di tutti i tempi precedenti e/o successivi a quest’ultima, impiegati dal lavoratore per lo svolgimento di attività meramente preparatorie e strumentali e se sia legittima la scelta delle parti stipulanti il ccnl Intersind e ccnl metalmeccanici privati di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della effettiva prestazione misurata con l’orologio di reparto, con esclusione quindi del tempo tuta e del tempo percorrenza.

5. Prima di esaminare le tesi critiche della società ricorrente è opportuno delineare con precisione il tema controverso. I lavoratori avevano chiesto che fosse considerato nel loro orario di lavoro "il tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento al reparto e viceversa". L’ILVA considera, invece, tempo di lavoro esclusivamente quello dall’inizio alla fine dell’attività nel reparto. Il giudice, accogliendo solo in parte la domanda dei lavoratori, ha indicato una soluzione intermedia, non considerando tempo di lavoro quello impiegato per andare dall’accesso allo stabilimento sino allo spogliatoio, ma considerando invece il tempo necessario alla vestizione, nello spogliatoio, della tuta e dei dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto. Il tutto si ripropone in senso inverso, includendo nell’orario il tempo di percorrenza dal reparto allo spogliatoio e di svestizione della tuta e dei dispositivi di protezione, senza invece considerare il tempo di percorrenza dallo spogliatoio all’uscita dello stabilimento (i tempi sono stati quantificati dalla Corte d’appello nella misura che più avanti si vedrà). La soluzione della Corte di merito è conforme alla legge.

6. Non è in discussione che i lavoratori in questione devono necessariamente lavorare indossando la tuta e i dispositivi di protezione individuale. Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40, 43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro. Se un lavoratore pretendesse di svolgere le sue mansioni in reparto senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione sarebbe esposto al potere disciplinare dell’ILVA. Di conseguenza, indossarli è un obbligo per i lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore di lavoro.

7. Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro. La Corte d’appello, con una valutazione di fatto compiutamente motivata, ha giudicato materialmente impraticabile la soluzione di percorrere il tragitto da casa all’azienda con indosso la tuta e i dispositivi di protezione ed ha evidenziato che tuta e DPI sono nel caso specifico beni aziendali, che non possono essere portati fuori dell’azienda senza una specifica disposizione dell’imprenditore; disposizione che non risulta essere stata impartita.

8. Quindi, si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta, di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell’adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all’interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

9. La circostanza che l’impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro.

L’azienda avrebbe potuto dare direttive sul punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni. E’ ciò che ha fatto la Corte di merito, quantificando analiticamente i tempi (per spogliarsi dai vestiti civili ed indossare la tuta e gli altri dispositivi di protezione sono stati calcolati 5 minuti; il tempo necessario per percorrere la distanza tra lo spogliatoio e i diversi reparti è stato calcolato, per ciascun lavoratore, tenendo conto della distanza da coprire procedendo ad una andatura di 4 Km/h; tempi identici sono stati calcolati per il percorso inverso).

10. La ricostruzione del sistema normativo che include nell’orario di lavoro effettivo e retribuibile tali segmenti di tempo non viola le molteplici disposizioni dell’Unione Europea, della legislazione italiana e della contrattazione collettiva indicate dalla società ricorrente.

11. Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell’orario rientra nell’ambito del diritto dell’Unione limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell’orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. L’affermazione è condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, che, con l’ordinanza 4 marzo 2011, emessa nella causa C- 258/10, Grigore c. Regia nazionala a Padurilor Romsilva, esaminando l’orario di lavoro di una guardia forestale rumena, ha precisato che la direttiva 2003/88 (ma il discorso vale anche per le direttive precedenti) "deve essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale era tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui era responsabile dipende non da detta direttiva, ma dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale". 12. Le disposizioni del diritto italiano che incidono sulla materia, considerato il periodo oggetto della controversia, sono, per la prima parte, quelle dettate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti di attuazione, per la seconda parte quelle del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 13. La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un’applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro; 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque, nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, il che coincide con la conclusione della sentenza impugnata che non solo ha escluso quel tempo, ma ha escluso anche il tempo necessario per recarsi, una volta entrati in azienda, sino allo spogliatoio, e viceversa.

14. Più complessa è l’analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell’Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro1 qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni". 15. Rientra pertanto nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività – o – funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l’attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione.

Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare. Tutte queste circostanze, come si è visto, sussistono nel caso in esame.

16. Per mera esigenza di completezza, dato che, come si è detto, i profili della materia esaminati in questa sede non rientrano nel diritto dell’UE, deve ricordarsi che il carattere ampio della formula legislativa utilizzata dal legislatore italiano è stato sottolineato anche dalla Corte di giustizia dell’UE. Interpretando la direttiva in cui la definizione di orario di lavoro ripresa dal legislatore italiano nel 2003 venne originariamente proposta, la Corte di giustizia ne ha esteso la portata anche ad alcune situazioni di attesa e di mera disponibilità, ritenendo necessario interpretare estensivamente la nozione di orario di lavoro (cfr., in particolare, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 3 ottobre 2000, C-3 03/98, Sindacato de medicos de asistencia pubblica (Simap) c. Conselleria de sanitady consumo de la Generalidad Valenciana), nonchè 9 settembre 2003, C-151/02, Landenshauptstadt Kiel c. Jeager).

17. Deve escludersi, infine, che l’interpretazione della Corte d’appello violi le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuitali) quelle di effettiva prestazione". 18. Sul punto questa Corte si è già espressa in più occasioni. In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate mille per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (Cass. 8 aprile 2011, n. 8063, ma v. anche, Cass. 10 settembre 2010, n. 19358).

19. La società ricorrente ripropone anche la questione relativa al fatto che i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l’orario con le ore di lavoro contate con l’orologio marcatempo del reparto. La sentenza impugnata non viola il contratto collettivo neanche sotto tale profilo, perchè la clausola in questione non impone affatto di contare le ore con l’orologio di reparto, ma consente di farlo anche con l’orologio di stabilimento.

Più i n radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell’orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo (Cass. 2 luglio 2009, n. 15492).

20. Quanto già detto comporta il rigetto anche del terzo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. perchè non sarebbe stato adempiuto l’onere, posto a carico dei lavoratori, di dimostrare che "nei singoli tempi in cui si trovavano all’interno dello stabilimento senza essere impegnati nello svolgimento di alcuna attività lavorativa, essi risultassero comunque effettivamente assoggettati alla eterodirezione datoriale dell’ILVA". Si è già spiegato perchè i periodi di tempo destinati ad indossare tuta e DPI e a percorrere l’itinerario endoaziendale tra lo spogliatoio e il reparto siano orario di lavoro e la valutazione della Corte d’appello in ordine alla adeguatezza della prova sul punto è assolutamente conseguenziale.

21. Con il quarto ed il quinto motivo la società denunzia invece un vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe, o sarebbe insufficiente, la motivazione della sentenza che "ha omesso di spiegare perchè e in che modo dalla circostanza che il datore di lavoro abbia apprestato uno spogliatoio dovrebbe derivare automaticamente anche un obbligo del lavoratore di servirsene, secondo certe modalità e certi tempi". La censura è inammissibile perchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto controverso e decisivo. In questo caso la circostanza non è decisiva. Quella della Corte è una motivazione di contorno ed aggiuntiva per affermare la sussistenza di un obbligo in capo ai lavoratori di indossare tuta e DPI e di farlo non a casa, ma all’interno dello stabilimento. Come si è visto, tale obbligo ha un suo autonomo fondamento a prescindere dalla circostanza, meramente confermativa, che l’ILVA abbia apprestato a tal fine uno spogliatoio aziendale.

22. Infondati sono anche i motivi proposti in via subordinata.

23. Con il sesto si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1419 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che la nullità della clausola del contratto collettivo dei metalmeccanici in materia di orario di lavoro effettivo comporta anche, per il nesso di inscindibilità che collega le due previsioni, la invalidazione della disciplina del contratto collettivo in materia di straordinario. A prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo di inscindibilità, il presupposto del ragionamento è errato perchè, per le ragioni prima esposte, la clausola concernente l’orario di lavoro del ccnl non è nulla. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo, che poggia sulla medesima premessa.

24. Con l’ottavo motivo la società denunzia, in via ulteriormente subordinata, violazione della normativa in materia d’interruzione della prescrizione e relativo vizio di omessa o insufficiente motivazione. Sarebbe stata violata la disciplina sull’interruzione della prescrizione riconoscendo efficacia interruttiva all’istanza di convocazione presso la direzione provinciale del lavoro, comunicata all’ILVA a mezzo raccomandata, nella quale venne formulata una richiesta di pagamento del dovuto per lavoro straordinario, che la Corte ha ritenuto di contenuto specifico e idoneo a mettere in mora la società. Premesso che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma spiega in modo adeguato le ragioni della decisione, il motivo di ricorso è inammissibile perchè entra nel merito della valutazione della Corte in ordine al contenuto dell’atto e alla sua specificità, il che va oltre l’ambito del giudizio di legittimità. 25. Con il nono motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’incidenza del lavoro straordinario sulla tredicesima mensilità, riconosciuta in primo grado e negata in appello. Il motivo è generico e non è conforme al canone dell’autosufficienza perchè ci si limita ad affermare che tale richiesta di restituzione sarebbe stata formulata "nella misura meglio quantificata in corso di causa", ma non si specifica se, come, dove e in che entità tale richiesta sia stata effettuata. In ogni caso, dalla lettura della sentenza si evince che la Corte ha deciso sul punto e quindi non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c..

26. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito. Le spese, per legge, gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, nel complesso, in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 09-11-2011, n. 1793

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti i motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2011,

Considerato che- come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare- ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.

Ribadito che il ricorso principale risulta fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con il primo motivo di doglianza, della violazione dell’art. 10 bis della legge 7n agosto 1990 n. 241, in quanto l’obbligo, previsto dal richiamato articolo, di esame delle memorie e dei documenti difensivi prodotti dalla parte, ancorché non imponga un’analitica confutazione di ogni argomento, è invero soddisfatto quando il provvedimento finale esponga un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato e ne attesti la relativa consapevolezza (cfr. CdS, VI, 11.4.2006 n. 1999, 16.3.2006 n. 1397; TAR Milano, I, 3.2.2006 n. 207);

Ritenuto che tale vizio risulta ancora più evidente allorché, come nella fattispecie, il soggetto che sia stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia, anche con l’ausilio di ampia documentazione, analiticamente contestato la veridicità e la rilevanza dei "fatti" contestati,

Osservato che, viceversa, nel caso di specie, il provvedimento conclusivo non contiene alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a non esaminare analiticamente gli atti prodotti ed a non accogliere le osservazioni presentate dal ricorrente, essendo affatto insufficiente ad appagare il precetto normativo dell’art. 10 bis la generica presa d’atto della "gravità dei rilievi evidenziati nella relazione ispettiva" e dell’ "insufficienza nonché inadeguatezza delle controdeduzioni formulate dalla parte interessata",

Considerato in particolare che le controdeduzioni e la documentazione prodotte dalla parte ricorrente, ma mai analiticamente esaminate, come invece necessario, dall’Amministrazione erano rivolte proprio a dimostrare l’erroneità e/o l’irrilevanza di tutti i rilievi formulati dall’ispettore,

Ritenuto che, pertanto, i provvedimenti impugnati debbono essere annullati con salvezza ovviamente degli ulteriori e meglio motivati provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di dover adottare a seguito di una più approfondita e completa istruttoria,

Considerato che ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38711

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova con sua sentenza del 20/10/2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Chiavari che aveva ritenuto L.C. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), accertata il (OMISSIS).

L’imputato L.C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1. omessa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379 (regolamento del Codice della Strada) in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, per mancata rilevazione della assenza totale di motivazione in ordine alla attuale ricorrenza dei requisiti richiesti dal sistema regolativo vigente per gli apparecchi di controllo del tasso alcolimetrico al momento della effettuazione del controllo qui oggetto di controversia;

2. carenza di motivazione in ordine alla assenza dei requisiti di validazione del corretto funzionamento dell’apparecchio alcolimetrico surrogata dal richiamato principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato nella sua interezza.

La sentenza impugnata diversamente da quanto assume il ricorrente ha espresso specifica e compiuta motivazione in ordine ad una preliminare valutazione sintomatica dello stato di ebbrezza dell’imputato e ad un conseguente controllo etilometrico compiuto con apparecchio assoggettato a revisione annuale secondo specifica deposizione testimoniale raccolta sul punto dal giudice del merito.

La questione relativa alle caratteristiche generali e alle condizioni di legittimo uso dell’apparecchiatura è infondata alla luce della considerazione che ogni etilometro ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 7 e 8, art. 379 è stato sottoposto a verifiche e prove prima della sua immissione in uso e il permanere delle condizioni di utilizzabilità è confermato dal testimoniato compimento della verifica annuale, dal momento che, in caso di esito negativo della prova, l’apparecchio non sarebbe stato lasciato in uso ma ritirato ai sensi dell’art. 379 C.d.S., comma 8. La censura relativa alla richiamata presunzione di legittimità dell’azione amministrativa non ha alcuna capacità di sovvertire la decisione censurata avuto riguardo alla parte di per sè sufficiente e adeguata della motivazione che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado con richiamo del compendio probatorio che ha consentito, mediante la combinazione delle indicazioni fornite dalla deposizione raccolta con l’attualità dell’uso dell’apparecchio e le regole che tale attualità determinano, di ritenere conforme a regola l’utilizzo dell’etilometro impiegato nel caso che ne occupa. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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