Corte di Cassazione – Sentenza n. 13488 del 2011 Risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto e in diritto

1. C. B. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, depositata il 21 luglio 2008, che – in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale nel quale il fabbricato della predetta era stato danneggiato a seguito dell’urto da parte del veicolo di proprietà e condotto da G. S., assicurato per la R.C.A. con la SARP – per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo, osservando che: a. va preferito l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la ricevuta di spedizione ha valore solo se il destinatario non contesti d’aver ricevuto la lettera o il telegramma, sorgendo, a seguito della contestazione del destinatario, l’onere per il mittente di provarne il ricevimento, attraverso la produzione del relativo avviso, così da mettere il giudice in grado di verificare documentalmente se, a chi e quando il plico sia stato recapitato; mentre il destinatario si può limitare ad una generica contestazione, b. nel caso in esame, lo S. ha sempre inequivocamente contestato d’aver ricevuto tra il 1996 ed il 2000 ulteriori atti di costituzione in mora; mentre l’ attrice si é limitata a richiamare la copia del telegramma già prodotta, senza fornire alcuna prova dell’effettiva ricezione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2729 e 1335 in rel. all’art. 360 n. 3 c.pc. e chiede alla Corte se ai sensi della prima di tali disposizioni, la produzione in giudizio del telegramma o della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dell’ufficio postale, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisca prova certa della spedizione e da essa consegua la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. da parte dello stesso e, se a fronte di tale presunzione semplice, il destinatario possa limitarsi in giudizio ad affermare genericamente di non aver ricevuto l’ atto o, invece, spetti al medesimo l’onere di dare la prova con qualsiasi mezzo di non avere avuto notizia dell’atto senza sua colpa”.
3. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1335, 2943 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e chiede alla Corte se “ai fini dell’art. 2947 c.c., l’atto di costituzione in mora, inviato al debitore con telegramma a mezzo del servizio postale che si presume giunto a destinazione e a conoscenza del medesimo – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce atto di interruzione della prescrizione ai sensi e agli effetti di cui all’art. 2943 c.c.”.
4. Il primo motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che un telegramma (così come una lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto (v. Cass. III, 4.6.2007 n. 12954; II, 13.3.2006 n. 8649; Lav. 16.1.2006 n. 758; III, 24.11.2004 n.22133; III, 27.2.01 n. 10284, conf. N. 3908/92, 1265/99, 4140/99, 13959/00). Siffatta produzione, ovviamente, non da luogo ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’ atto, essendo sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria. Nel caso di specie tale confutazione, per quanto ritenuta “inequivoca” dal giudice di merito, non risulta essere idonea, non essendo stati addotti elementi di prova al riguardo (quali la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera o ne contenga una di contenuto diverso: Cass. n. 22133/04; assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione: 8649/06) o sollecitati accertamenti (presso gli uffici dell’amministrazione postale) atti a verificare l’assunta mancata ricezione. In altri termini, l’opponente dopo avere, nell’atto introduttivo, negato di avere ricevuto atti interruttivi, a seguito della produzione in giudizio, da parte dell’attrice, della copia del telegramma, non poteva limitarsi ad insistere sulla precedente generica negazione, ma aveva l’onere di confutare specificamente, nei termini sopra indicati, la concreta rilevanza probatoria dell’ atto ex adverso prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante. Non risultando che ciò sia avvenuto, la censura deve essere accolta, restando assorbita ogni decisione in ordine al secondo motivo, peraltro non specificamente riferibile alla ratio della decisione impugnata, la quale aveva trattato solo dell’onere probatorio circa la ricezione del telegramma, non dell’idoneità di questo a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione (idoneità argomentabile tra le altre, da Cass. n. 9046/07).
5. Pertanto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa rimessa, per nuovo esame del merito della domanda al medesimo Tribunale in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio,

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 20.05.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3904 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con il decreto depositato il 19/12/2006, la corte d’appello di Firenze ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione a favore del ricorrente L.S. della somma di Euro 1000,00 (così in dispositivo, mentre sulla scorta dei criteri esposti in motivazione il calcolo è di Euro 2000,00), nonchè al rimborso delle spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti al Tar Toscana, per ottenere la riliquidazione del trattamento economico, durato sette anni.

La corte d’appello ha valutato nel caso superata di quattro anni la durata ragionevole del processo presupposto, fissata in tre anni, ed ha riconosciuto al ricorrente, alla stregua dei criteri applicati dalla giurisprudenza sia Europea che nazionale, la somma di Euro 500,00 per ogni anno di eccessiva durata, così riducendo l’importo standard di 1000,00 Euro per anno, tenuto conto dell’esito del giudizio e del valore economicamente modesto della pretesa.

Il L. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso e la Presidenza del Consiglio non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1.- Va in primis dichiarata l’inammissibilità del ricorso come proposto e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che il giudizio di merito, definito con il decreto depositato il 23/11/2006, si è svolto legittimamente nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che nei giudizi di equa riparazione per violazione del termine ragionevole, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze la legittimazione residuale spettante in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi nella fase di merito introdotti successivamente all’entrata in vigore di detta modifica (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225) e non a quelli iniziati prima, come nel caso, e ritualmente svoltisi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sul principio, vedi Cass. 21352/2009 e Cass. 4864/2006).

1.2.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell’art. 36 Cost., per avere la corte territoriale , in violazione del diritto vivente, in relazione alla durata irragionevole di quattro anni, riconosciuto l’importo di Euro 500,00 per anno di ritardo, in un importo irragionevole, adottando il parametro medio di Euro 1000,00 ed ignorando il parametro di Euro 2000,00 per la causa previdenziale e di lavoro in oggetto, ed applicando il criterio riduttivo di Euro 500,00 per anno di ritardo irragionevole, anche in presenza del giudizio presupposto di natura previdenziale e di lavoro.

1.3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell’art. 38 Cost., per avere la corte territoriale valutato ai fini della riduzione del quantum se il ricorrente avesse agito de damno vitando o ad lucrum captandum, l’esito del giudizio ed il valore economico della pretesa.

1.4.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando quale fatto controverso il valore economicamente modesto della pretesa, che è invece elevato.

2.1.- Il primo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

E’ opportuno premettere che, come costantemente ritenuto da questa corte,la liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ex L. n. 89 del 2001, affidato al giudice del merito, deve rispettare la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati da quella Corte per i casi simili.

Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione.

Venendo all’esame del caso di specie, va fatta applicazione dell’orientamento di questa corte come reso palese, tra le altre, nella pronuncia n. 14753/2010, che si è espressa nei termini seguenti: "anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 conv. nella L. n. 133 del 2008 – a norma del quale "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" – questa Corte aveva statuito che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, andasse riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa potesse subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, la cui mancata o ritardata presentazione può incidere unicamente sulla determinazione dell’entità dell’equa riparazione spettante, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28507;

Cass. 12 ottobre 2005, n. 19801; 12 ottobre 2005, n. 19804; 22 gennaio 2008, n. 1365). Ciò in quanto l’istanza di prelievo, prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, (e richiamata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 19) con lo scopo di fare dichiarare il ricorso urgente onde ottenerne la trattazione anticipata rispetto agli altri pendenti sul ruolo, non costituisce adempimento necessario, ai fini dello svolgimento del processo amministrativo e la CEDU ha più volte rilevato, nella sua giurisprudenza, che in base all’art. 6, par. 1, della Convenzione, nel calcolo del periodo di ragionevole durata del processo non possa avere influenza l’omissione o il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, in quanto quell’omissione o ritardo non sospendono nè differiscono il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda proposta. Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto sostanziale avallo dalla CEDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi c. Italia), la quale, in due recentissime decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;Falco et autres c. P Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Quanto al caso di specie va considerato che il D.L. n. 112 del 2008, pur disponendo per il futuro (Cass. 28 novembre 28428; 10 ottobre 2008 n. 24901), evidenzia e da rilievo legislativo alla circostanza che nei giudizi amministrativi l’istanza di prelievo, nella prassi, ha da lunghissimo tempo assunto una funzione di segnalazione al giudice del permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, molte volte venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione, quali atti di autotutela o sanatorie. Con la conseguenza che la sua mancata presentazione, con il passare del tempo dalla proposizione della domanda, ha finito con il costituire indice, quanto meno, di scarso interesse alla stessa." Non può invece trovare accoglimento la parametrazione al maggior importo di Euro 2000,00 per la particolare natura delle controversia (previdenziale e di lavori), alla luce della giurisprudenza di questa corte come espressa nella sentenza 6898/08 e successive 16298/2008 e 19691/09, secondo cui "non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita". 2.2.- E’ invece infondato il secondo motivo, atteso che quanto meno è utilizzabile ai fini della quantificazione dell’indennizzo il criterio del valore modesto della pretesa (sul principio, vedi Cass. 1630/2006).

2.3.- E’ altresì infondato il terzo motivo, atteso che la corte territoriale ha valutato il valore economicamente modesto della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto dal L. sulla base della sentenza nel detto giudizio e nel corso della motivazione ha esplicitato il concetto della posta in gioco, sì che la sentenza impugnata deve ritenersi immune da omissioni e contraddittorietà sul piano logico formale e della correttezza giuridica. Il riferimento all’art. 96 c.p.c. è infine del tutto privo di ogni argomentazione.

3.1.- Ne deriva che il decreto impugnato, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nei limiti come sopra esposti, deve essere cassato e, decidendosi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendosi conto degli elementi sopra indicati, considerate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al giudice amministrativo oltre i limiti ragionevoli di durata, che ha evidenziato, in relazione al comportamento della parte, uno scarso interesse alla causa, nonchè considerate la natura e la consistenza della pretesa azionata e i margini di riduzione ricavabili dalle su dette decisioni della CEDU, l’indennizzo può essere liquidato in favore del ricorrente nella misura forfettaria complessiva di Euro 3250,00, con gl’interessi dalla domanda sino al saldo come richiesto. Il Ministero convenuto va altresì condannato, per il principio della soccombenza (prevalente), al pagamento delle spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità, negli importi indicati in dispositivo e con distrazione a favore dell’avv.De Paola, quanto alle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in parte qua e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3250,00 per indennizzo e gli interessi legali su detta somma dalla domanda, nonchè le spese del giudizio, che determina per il giudizio di merito, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 350,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori, con distrazione a favore dell’avv. G. De Paola, antistatario, e per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui il questore di Roma gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel corpo del provvedimento si legge che la motivazione del diniego è, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs. 286/1998, l’assenza dei requisiti prescritti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno ad alcun titolo. In particolare, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della l. 390/1992, la quale consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a cittadini della ex Iugoslavia entrati in Italia dopo il 1° giugno 1991, mentre il ricorrente sarebbe entrato in Italia il 3.2.1990 e segnalato sul territorio nazionale, con altro nome, in data 5.1.1991.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta in sostanza la violazione del giudicato, in quanto analogo provvedimento era stato annullato dal TAR, II sez., con la sent. del 6.7.2006, nonché la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 e il difetto di istruttoria.

L’avvocatura dello Stato non si è costituta.

Con ordinanza del 29.7.2009 è stata concessa la richiesta tutela cautelare.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso va accolto per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tar n. 6462/2006 con la quale è stato annullato un precedente provvedimento di diniego di permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, fondato sulle stesse ragioni richiamate dal questore nel provvedimento oggetto della presente impugnazione, ovvero la presenza del ricorrente in Italia dal 3 febbraio 1990 e dunque prima della data del 1 giugno 1990. Nel corso di quel giudizio il Tar aveva chiesto alla amministrazione, con più ordinanze istruttorie, di produrre documentazione al fine di comprovare tale assunto. Non avendo l’amministrazione mai ottemperato, il tribunale aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento in quella sede impugnato.

L’intervenuta formazione del giudicato sulla vicenda, ad avviso del collegio, non consente alla amministrazione di reiterare la medesima motivazione, già ritenuta inidonea dal TAR, per un nuovo provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il Decreto del Questore di diniego di rinnovo del permesso del 22.04.2009.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-02-2011, n. 1694 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale, in relazione alla notificazione della cartella esattoriale n. 09720100142435335, è stata rigettata l’istanza di rateazione del debito ai sensi dell’art. 19 del dpr. N. 602 del 1973;

Considerato che, secondo la giurisprudenza della Sezione, il ricorso è da ritenere inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. Tar Lazio II, 2.1.2009 n. 17);

Ritenuto infatti che l’art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della L. n. 448 del 2001) stabilisce che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio"; e poiché le cartelle esattoriali per cui è causa, sono state emesse per la riscossione di tributi asseritamente dovuti all’Erario, la giurisdizione sulla controversia in questione non spetta al Giudice amministrativo, ma a quello tributario;

Ritenuto che è evidente che la controversia ha ad oggetto un debito tributario, sicché ogni questione connessa al pagamento, essendo accessoria a quella principale, resta in essa assorbita;

Ritenuto che le spese di causa possono essere interamente compensate fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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