Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza in data 13.8.2010 con la quale il Tribunale di Montepulciano applicava nei confronti di L.G. e R.G. la misura cautelare della custodia in carcere per il tentato delitto di cui all’art. 624 bis c.p. commesso il (OMISSIS) introducendosi il L. in una cuccetta occupata da Ro.Ch. sul treno (OMISSIS) nel tratto fra (OMISSIS) e rovistando nella borsetta della donna, e rimanendo il R. all’esterno in funzione di sorveglianza, nonchè limitatamente al L. per il reato di resistenza commesso spintonando e scalciando gli agenti della Polizia ferroviaria D.P. e Re.Gi. successivamente intervenuti.

I ricorrenti lamentano entrambi:

1. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta di furto tentato nell’ipotesi di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p. anzichè in quella di cui all’art. 56 c.p. e art. 624 c.p., che non avrebbe consentito l’applicazione di misure cautelari;

2. carenza ed illogicità della motivazione sull’adeguatezza della misura cautelare applicata.

Il solo ricorrente L. lamenta altresì:

3. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ravvisabilità del reato di cui all’art. 337 c.p..
Motivi della decisione

1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica della condotta di furto nella forma tentata del reato di cui all’art. 624 c.p. ed alla configurabilità a carico del L. del reato di resistenza, sono entrambi inammissibili in quanto proposti per motivi diversi da quelli consentiti.

Con il provvedimento impugnato si riteneva invero non esservi luogo ad esaminare i corrispondenti motivi di riesame essendo intervenuta sentenza del Tribunale di Montepulciano con la quale ricorrenti venivano entrambi condannati, a seguito di giudizio abbreviato, alle rispettive pene di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa e di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 400 di multa per il contestato reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p..

Tale conclusione è assolutamente corretta e conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte (v. solo fra le ultime Sez. 6 del 19.6.2008, n.41104, imp. Scozia, Rv.241483; Sez. 4 del 6.5.2009, n.26636, imp. Turloiu, Rv.244877), per i quali la pronuncia di una sentenza di condanna anche non definitiva preclude la possibilità di far valere in sede di impugnazione in materia cautelare questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi ed alla qualificazione giuridica del fatto, stanti per un verso l’affermazione giudiziale dell’essere il fatto stesso accertato e corrispondente all’imputazione contestata e par altro la caranza di interesse dell’imputato a porre in discussione profili, quale quello della gravità indiziaria, attinenti ad una fase procedimentale ormai superata. Detta preclusione può essere superata solo laddove siano addotti elementi di fatto sopravvenuti; il che non ricorre nel caso di specie, nel quale i ricorrenti si limitano a riproporre temi già considerati nel giudizio quali la possibilità di ritenere di esclusiva pertinenza della persona offesa lo scompartimento ferroviario dalla stessa occupato o, con riferimento alla condotta di resistenza, la ravvisabilità nella stessa dei divincolamenti e degli spintonamenti posti in essere dal L. all’atto dell’arresto.

In relazione ai motivi in premessa il ricorso è pertanto inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’adeguatezza della misura cautelare applicata, è generico e comunque manifestamente infondato.

Nell’ordinanza impugnata si osservava in merito che i numerosi precedenti penali degli imputati, la maggioranza dei quali specifici e taluni dei quale relativi al reato di evasione, evidenziavano esigenze cautelari tali da escludere il rispetto di misure affidate all’autodisciplina dei soggetti.

Nel ricorso presentato nell’interesse del R. si rileva che la condotta concorsuale dell’imputato era di lieve entità anche per l’atteggiamento collaborativo dell’imputato e che il precedente per il reato di evasione è lontano nel tempo; mentre nel ricorso presentato nell’interesse del L. si pongono in rilievo la non particolare gravità del fatto e la mancanza di precedenti specifici.

E’ evidente come tali censure ripropongano temi già trattati nella motivazione del provvedimento impugnato senza addurre critiche specifiche e rilevanti alle argomentazioni di quest’ultimo, congruamente svolte con riferimento al peso determinante attribuito alla consistenza ed alla natura dei precedenti penali dei ricorrenti;

manifeste sono peraltro l’inesattezza del riferimento del ricorso per il L. alla mancanza di precedenti specifici, viceversa risultanti dal certificato penale in atti, e l’irrilevanza dell’atteggiamento collaborativo del R. e della distanza nel tempo della condanna dello stesso per il reato di evasione rispetto all’esaustiva motivazione fondata sulla valenza complessiva dei precedenti.

I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento della spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 12953 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1.- M.S. e A.G.G. convennero in giudizio D.P.B. e la SAI Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro figlio M.G., avvenuta, il (OMISSIS), per un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), deducendo che nel processo penale, oramai definito, era stata riconosciuta la responsabilità del D.P. nella misura del 40%. Nel giudizio intervennero i fratelli della vittima e si costituirono i convenuti.

Il Tribunale di Prato accolse la domanda limitatamente al risarcimento dei danni morali, che riconobbe in favore sia degli attori che degli intervenuti e condannò i convenuti anche al pagamento delle spese di lite.

2.- Avverso la sentenza proposero appello sia i fratelli che i genitori della vittima, questi ultimi anche quali eredi di uno degli altri figli deceduto nelle more; propose appello incidentale la compagnia assicuratrice; resistette l’altro appellato.

Il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello principale sia dei genitori che dei fratelli, riconoscendo loro, a titolo di risarcimento del danno morale, rispettivamente le somme di Euro 180.000,00 per ciascuno dei genitori, di Euro 70.000,00 per la sorella convivente e di Euro 50.000,00 per ciascuno degli altri fratelli, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme devalutate fino al momento del fatto e poi rivalutate anno per anno fino al momento del pagamento; ha altresì riconosciuto il diritto, in favore dei genitori, al rimborso delle spese funerarie, nei limiti di quelle documentate ammontanti ad Euro 2.782,15, oltre accessori; ha rigettato ogni altra domanda degli appellanti principali. Quindi, ha accolto parzialmente l’appello incidentale, condannando la compagnia assicuratrice nei limiti del massimale, oltre rivalutazione ed interessi sul relativo importo. Ha condannato gli appellati principali, in solido, al rimborso dei due terzi delle spese del grado in favore degli appellanti principali, compensando tra le parti il terzo restante.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso per cassazione M.S. e A.G.G., a mezzo di sette motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso D. P.B.. Non si difendono la compagnia assicuratrice, nè gli altri intimati.
Motivi della decisione

1.- I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, poichè pongono questioni connesse. Col primo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla statuizione con la quale la Corte d’Appello ha determinato il danno morale di ciascun genitore nell’importo di Euro 180.000,00;

sostengono i ricorrenti che la somma sarebbe stata così determinata senza sufficiente motivazione e senza tenere conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta idonei a rendere adeguato al caso concreto il risarcimento, effettuato tenendo conto delle tabelle in uso presso l’ufficio giudiziario.

Col secondo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte d’Appello ritenuto compresi nella suddetta liquidazione del danno morale anche il danno derivante dall’"ingiusto perturbamento delle relazioni familiari" e la "menomazione propria subita per la morte di un figlio". 1.1.- I motivi sono infondati.

Nel determinare la somma di cui sopra la Corte d’Appello ha tenuto conto espressamente dell’età della vittima e della convivenza con i genitori e con una sorella ed ha motivato in merito all’inadeguatezza della somma stabilita in primo grado. Ha quindi fatto riferimento ai criteri di liquidazione in uso presso la Corte d’Appello.

Ha altresì precisato – così motivando specificamente sul motivo d’appello con cui veniva proposta, rispetto alla sentenza di primo grado, la medesima censura di cui all’attuale secondo motivo di ricorso – che nel danno "morale", così come già determinato, si devono ritenere compresi anche gli "aspetti" ulteriori, indicati dagli appellanti, oggi ricorrenti.

1.2.- La liquidazione del danno derivante dalla perdita di un congiunto è stata regolata, dapprima, dalle sentenze di questa Corte nn. 8827 e 8828 del 2003, le quali hanno affermato che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, sia dall’interesse all’integrità morale, e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 cod. pen., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Ha fatto seguito alle sentenze citate la fondamentale decisione a S.U. n. 26972 del 2008, che ha, tra l’altro, affermato che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale).

1.3.- In applicazione dei principi di cui sopra, va ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivati (cfr., tra le altre, Cass. 30 ottobre 2009, n. 23053; 21 gennaio 2011 n. 1410) e che è da ritenersi congrua la motivazione che, con prudente discrezionalità, contemperi i diversi elementi rilevanti nel caso concreto, anche mediante il riferimento alle tabelle di liquidazione dei danni alla persona in uso nel distretto di riferimento (cfr. Cass. 17 dicembre 2009 n. 26505).

Nè la c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale può significare, come sembrano ritenere i ricorrenti, che ai valori riportati in dette tabelle debba essere sempre e necessariamente apportato un aumento (cfr. Cass. 28 novembre 2008, n. 28423); è pertanto congrua la motivazione che individui un valore compreso tra i minimi ed i massimi tabellari, avvalendosi degli elementi già considerati ai fini dell’elaborazione della tabella (quali età della vittima e dei danneggiati, stato di convivenza, presenza di altri familiari conviventi etc.), e riferendo gli stessi al caso concreto;

laddove l’incremento dei valori massimi tabellari è giustificato soltanto in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie (cfr. Cass. n. 28423/08 cit.), sia per elementi non considerati ai fini dell’elaborazione tabellare sia per il peculiare atteggiarsi nel caso concreto degli elementi invece considerati; ciò, che non risulta essere nel caso di specie.

1.4.- Traendo le ulteriori debite conseguenze dai principi richiamati al precedente punto 1.2., va precisato che la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto va effettuata mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., di recente, Cass. ord. 17 settembre 2010, n. 19816; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2557), includendovi sia la sofferenza interiore e lo stato di prostrazione derivanti dall’avvenimento luttuoso (compresi quello che i ricorrenti qualificano in termini di "turbamento d’animo" e quella che viene definita "la menomazione propria subita per la morte di un figlio") sia le conseguenze nell’ambito delle relazioni parentali e familiari (che i ricorrenti qualificano in termini di "danno da ingiusto perturbamento delle relazioni familiari", ovvero il danno c.d. da perdita del rapporto parentale), senza che siano ammissibili duplicazioni (cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. 18 gennaio 2011, n. 1072). Ovviamente, semprechè la somma complessivamente determinata – a prescindere dal nomen iuris riferito dal giudicante alla voce o alle voci di danno che con essa ha inteso liquidare-risponda ai criteri di equità che ne debbono conformare la liquidazione, secondo quanto detto sopra.

1.5.- Pertanto, è infondato il primo motivo, dal momento che il giudice di merito ha fornito, riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale in capo ai genitori della giovane vittima, una motivazione congrua, logica e contenente considerazioni concernenti il caso concreto, anche mediante il richiamo implicito delle tabelle in uso presso la Corte d’Appello di Firenze.

Quanto a queste ultime, è bene precisare che la parte ricorrente che assume che le stesse non sarebbero state applicate correttamente, per rendere ammissibile la relativa censura, non si può limitare – come ha fatto – ad indicare l’importo massimo tabellare alla data di deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. (per sostenere che quanto liquidato è ingiustificatamente e di molto inferiore a tale importo), essendo invece rilevanti gli importi indicati nella tabella della quale si è avvalso il giudice d’appello, semprechè contenente valori stimati alla data della decisione; così come, al fine di sostenere 1’insufficienza della somma liquidata secondo tali ultimi valori, non si può limitare a dedurre – come ha fatto-parametri di riferimento assolutamente nella norma (quali quelli della convivenza con i genitori e la sorella di un ragazzo di diciassette anni, regolarmente inserito nel contesto familiare), essendo come detto rilevanti, ai fini del superamento dei massimi tabellari, elementi, fatti o circostanze che connotino il caso concreto di apprezzabile peculiarità. 1.6.- Parimenti, è infondato il secondo motivo. E’ vero che il giudice del merito ha qualificato il danno, di cui ha complessivamente liquidato il risarcimento, come danno "morale" piuttosto che come danno "non patrimoniale"; tuttavia, ha espressamente motivato sul punto della considerazione, in tale danno, di tutti gli aspetti che, di norma, connotano il danno non patrimoniale da perdita di prossimo congiunto (compresi quelli specificamente indicati dagli appellanti, oggi ricorrenti).

Come già detto, il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto non consiste soltanto nella sofferenza inferiore, ma comprende tutti pregiudizi non patrimoniali connessi a detta perdita (cfr., dopo S.U. n. 26972 del 2008 cit., Cass. 19 febbraio 2009, n. 4053; 22 giugno 2009, n. 14451). Pertanto, la circostanza che il giudice di merito abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita "danno morale" non può far ritenere la decisione di per sè erronea (e tale, in particolare, per non avere liquidato il danno c.d. da perdita del rapporto parentale:

cfr. Cass. 28 novembre 2008, n. 28423), in tutti i casi in cui risulti dalla motivazione del provvedimento che il giudicante, nella stima del danno, abbia tenuto conto non solo della sofferenza interiore, ma di tutte le conseguenze derivate dal fatto illecito (cfr. Cass. 30 settembre 2009, n. 20949); ciò, che appunto è accaduto nel caso di specie.

2.- Col terzo motivo di ricorso, si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo alla statuizione di rigetto del risarcimento del danno patrimoniale.

Assumono i ricorrenti che la motivazione, secondo cui non sarebbe stata fornita la prova di un apporto economico del figlio ai genitori, non sarebbe sufficiente, in quanto la Corte di merito si sarebbe dovuta avvalere della presunzione per la quale il figlio, immaturamente deceduto, avrebbe invece apportato in famiglia il proprio contributo patrimoniale quanto meno fino al raggiungimento dell’età di venticinque anni. Aggiungono che, anche se tale apporto non fosse stato riscontrato fino al momento del decesso, sarebbe potuto intervenire successivamente.

2.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. La Corte d’Appello ha motivato in punto di danno patrimoniale futuro, ritenendo provato che il defunto fosse collaboratore dell’impresa artigiana del padre ma che non vi fosse la prova che i genitori traessero da tale collaborazione un qualche vantaggio economico per la cui perdita debbano essere risarciti.

La motivazione è congrua e logica, quindi incensurabile in cassazione, non essendo consentito a questa Corte valutare le emergenze probatorie invocate dai ricorrenti al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito.

Inoltre, è infondato il motivo per la parte in cui censura la sentenza impugnata relativamente al mancato ricorso alle presunzioni, assumendone il contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in tema di danno patrimoniale futuro in capo ai superstiti.

Il principio ripetutamente espresso in argomento è che i congiunti che richiedano il risarcimento del danno patrimoniale futuro per la perdita del contributo economico che la vittima avrebbe loro apportato hanno l’onere di allegare e provare che tale contributo sarebbe stato se non certo, anche soltanto altamente probabile, secondo ragionevoli criteri rapportati al caso concreto (cfr. Cass. 1 marzo 2007, n. 4791; 3 aprile 2008, n. 8546); e ciò possono fare anche avvalendosi di presunzioni, senza però che, allo scopo, possa ritenersi sufficiente il mero richiamo dell’id quod plerumque accidit (cfr. Cass. 7 novembre 2002, n. 15641).

I medesimi principi valgono anche per l’ulteriore danno patrimoniale, invocato dai ricorrenti, consistente nell’asserita futura perdita degli alimenti da parte dei genitori, rispetto ai quali il figlio sarebbe stato gravato dell’obbligo alimentare: anche in tal caso è necessaria l’allegazione e la prova di circostanze attuali che, valutate nel loro insieme, rendano ragionevole la previsione che in futuro i genitori si potrebbero trovare in uno stato di indigenza tale da aver bisogno della corresponsione di alimenti senza che nessun altro possa prestarli (cfr. Cass. 3 maggio 2004, n. 8333).

Ai fini di cui sopra la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto. Non risulta dal ricorso che tali circostanze siano state addotte nel caso di specie e che di esse il giudice del merito non abbia tenuto conto.

Pertanto, già per le ragioni di cui sopra appare infondato il motivo sotto entrambi i profili, di violazione di legge e di vizio di motivazione.

2.2.- Il motivo si appalesa a maggior ragione infondato ove si consideri che, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha tenuto conto del fatto che la vittima percepisse un reddito già al momento del sinistro: orbene, in presenza di un dato di fatto di tale portata, ed in mancanza della prova – mancanza, ritenuta dal giudice del merito con accertamento insindacabile in questa sede – che i genitori fossero stati privati di un qualche vantaggio economico di cui beneficiassero, non si può presumere che tali utilità avrebbero conseguito in futuro (cfr. Cass. 8 marzo 2006, n. 4980). In un’ipotesi siffatta l’onere di allegazione e di prova di cui sopra si aggrava: infatti, occorre dedurre e dimostrare, sia pure presuntivamente, che le condizioni economiche della famiglia, e dei genitori in particolare, si sarebbero venute a modificare in futuro, si da rendere altamente probabile che quel contributo economico non richiesto al figlio fino ad allora, sarebbe invece stato prestato in ragione di tali mutate condizioni familiari.

Essendo mancate tali allegazioni e dimostrazioni, non può che confermarsi la valutazione di infondatezza del motivo.

3.- Col quarto motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento del diritto dei genitori al risarcimento iure hereditario del danno biologico sofferto dal figlio a causa del sinistro de quo, essendo la vittima sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo.

3.1.- Il motivo è inammissibile.

Proprio in ragione del fatto, dedotto dai ricorrenti, che la sentenza impugnata non prende affatto in considerazione tale voce di danno, era onere dei ricorrenti medesimi, non solo allegare di avere avanzato la relativa domanda risarcitoria in primo grado e di averla riproposta in grado d’appello, ma anche riportare in ricorso i motivi dell’appello, al fine di consentire a questa Corte di controllare la veridicità dell’assunto, prima di esaminare nel merito la domanda (cfr. Cass. 22 luglio 2005 n. 15422; 30 novembre 2006, n. 25546); in mancanza, la domanda in parola è da reputarsi mai proposta nei gradi di merito e quindi inammissibile dinanzi a questa Corte.

3.2.- Sostengono i ricorrenti che la domanda sarebbe stata formulata già in primo grado di giudizio e riproposta in appello perchè in entrambi i rispettivi atti introduttivo sarebbe stato richiesto il risarcimento "per tutti i danni patiti e patiendi dagli stessi".

L’assunto è errato.

E’ vero che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, che qui va ribadito per il quale la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, per la sua onnicomprensivita esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, con la conseguenza che solo nel caso in cui nell’atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, l’eventuale domanda proposta in appello per una voce non già indicata in primo grado, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile (cfr. Cass. 19 maggio 2006, n. 11761; 20 febbraio 2007, n. 3936; 30 ottobre 2007, n. 22884; 17 dicembre 2009, n. 26505).

Tuttavia occorre tenere adeguatamente distinti i danni dei quali è preteso il risarcimento iure proprio e quelli dei quali è preteso il risarcimento iure successionis. Questi ultimi presuppongono che il diritto al relativo risarcimento sia già entrato a far parte del patrimonio della vittima dell’illecito al momento della sua morte, vale a dire che il diritto della cui lesione si tratta facesse capo alla c.d. vittima primaria del fatto illecito: è questo, tra gli altri, il diritto al risarcimento del danno alla salute sofferto da colui che, essendo sopravvissuto al fatto per un apprezzabile lasso di tempo, abbia in tale periodo visto gravemente compromessa la propria integrità psico-fisica (cfr., tra le tante, Cass. 17 gennaio 2008, n. 870; 30 ottobre 2009, n. 23053; 8 gennaio 2010, n. 79).

Nel momento in cui detto risarcimento venga rivendicato non dal soggetto leso ma dai suoi eredi, la causa petendi ed il petitum non possono certo identificarsi con quelli inerenti il risarcimento dei danni sofferti dagli eredi, in proprio, pur se conseguenti al medesimo fatto illecito: differenti sono i danneggiati e le posizioni giuridiche soggettive della cui lesione si tratta.

Pertanto, è da escludere che nella domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta da un determinato soggetto, che si qualifica come danneggiato, nei confronti del soggetto responsabile, possano essere compresi indifferentemente i danni sofferti iure proprio e quelli il cui risarcimento è richiesto iure successionis; in mancanza di ulteriori specificazioni, la domanda, pur se omnicomprensiva, è da intendersi come espressione della volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno causato dalla lesione di posizioni giuridiche soggettive facenti capo al soggetto richiedente. In quest’ultima ipotesi, la domanda avanzata per la prima volta in cassazione per una voce di danno rivendicata iure successionis, ove non richiesta a tale titolo nei gradi di merito, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile.

4.- Col quinto motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo alla statuizione con cui la Corte d’Appello ha calcolato gli interessi legali sulle somme liquidate ai valori monetar attuali previa devalutazione all’epoca del fatto e poi rivalutazione – sulla base degli indici ISTAT – anno per anno, fino al momento del pagamento.

4.1.- Il motivo è infondato.

La motivazione è completa, avendo dato atto la Corte del procedimento seguito al fine di determinare il danno da ritardato pagamento della somma costituente equivalente pecuniario, ed essa è altresì congrua, dal momento che il criterio di calcolo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (come formatasi a far data dalla sentenza a Sezioni Unite 17 febbraio 1995, n. 1712). Non è invece conforme a tale giurisprudenza il criterio invocato dalle parti ricorrenti, per il quale gli interessi c.d. compensativi dovrebbero essere calcolati a far data dall’evento dannoso ma sulle somme già rivalutate: infatti, in tal modo non si avrebbe soltanto il risarcimento della perdita di utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe consentito al danneggiato, che è il danno convenzionalmente liquidato applicando il parametro di riferimento degli interessi legali a titolo c.d. compensativo (cfr., tra le altre, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; 30 agosto 2004, n. 17369; 17 settembre 2005, n. 18445), ma un indebito arricchimento dei danneggiati.

5.- Col sesto motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. La censura mossa dai ricorrenti riguarda i diritti e gli onorari, che si assumono essere inferiori al minimo, tenuto conto della durata del processo e dell’attività espletata.

5.1.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che "la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo" (così Cass. n. 3651/07); è quindi inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale, senza precisare le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si intendono violate (cfr. Cass. n. 14744/07, n. 14455/09, n. 16149/09, n. 22287/09, tra le tante).

5.2.- Col motivo in esame si denuncia la violazione dei minimi tariffari, senza che i ricorrenti abbiano specificato quali importi di ciascuna delle voci per diritti e/o per onorari liquidati nella sentenza impugnata siano da considerare errati e quali invece avrebbero dovuto essere per ciascuna di dette voci. Vi è in ricorso soltanto l’indicazione del totale richiesto in più (Euro 10.000,00) rispetto a quanto liquidato dal primo giudice, senza alcun altra precisazione: ciò, che, per i principi sopra richiamati, impedisce l’autosufficienza del ricorso; infatti, l’errore denunciato dai ricorrenti non è desumibile dal tenore di questo, ma richiederebbe la consultazione di atti, nemmeno indicati.

6.- Col settimo motivo del ricorso, si denuncia vizio di motivazione in merito alla compensazione di un terzo delle spese del grado di appello.

6.1.- Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata motiva in punto di compensazione parziale delle spese, considerando l’esito del giudizio ed in particolare considerando "che i maggiori importi riconosciuti agli appellanti sono sostanzialmente inferiori a quelli da loro richiesti".

Per concludere nel senso della congruità di tale motivazione (relativa a processo introdotto con citazione del 2 febbraio 1990, cui quindi risulta applicabile la norma dell’art. 92 c.p.c., nel testo vigente prima della modifica apportata con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 marzo 2006, e successivamente sostituita con la L. n. 69 del 2009), è sufficiente richiamare il precedente, conforme alla giurisprudenza prevalente di questa Corte, di cui alla sentenza n 7523/09, per la quale: "in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ., recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di giusti motivi, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione". 6.2.- Non vi è dubbio che i criteri indicati dalla Corte d’Appello per compensare parzialmente le spese, come sopra richiamati, siano idonei a giustificare la compensazione delle spese processuali e che la relativa motivazione sia immune dal vizio denunciato dai ricorrenti.

7.- Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 356 Concessione per nuove costruzioni sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Saluzzo ha ordinato la "sospensione della validità" della concessione edilizia n. 218 del 09.06.1994 (già rilasciata in favore dei signori M.C., P. e M. e successivamente volturata a nome della ricorrente, con atto del 27 luglio 1994, a seguito di compravendita immobiliare) relativa ad un intervento di demolizione di fabbricati industriali con conseguente ricostruzione di un complesso residenziale in Saluzzo, via Bagni n.10.

Il provvedimento è stato adottato quale misura di salvaguardia a seguito delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte sul nuovo P.R.G.C. adottato dal Comune di Saluzzo.

Tali osservazioni concernevano, in particolare:

– la richiesta regionale di sottoporre a strumento urbanistico esecutivo (s.u.e.) tutti gli interventi edilizi da realizzare in aree di nuovo impianto di tipo "C";

– la mancata indicazione della capacità insediativa aggiuntiva sulla "scheda n. 151- Residenze".

Il provvedimento impugnato, dopo aver dato atto che i lavori autorizzati con la predetta concessione edilizia non erano ancora iniziati, ha fatto espresso divieto di iniziarli. Ha inoltre precisato che la sospensione sarebbe durata fino alla data di approvazione del nuovo PRGC e comunque non oltre tre anni dalla data di cui all’art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.

2. Il ricorso è stato affidato a tre motivi, con i quali sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

3. Si è costituito il Comune di Saluzzo, resistendo al gravame con articolate difese.

4. Con ordinanza n. 1280 del 1994 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

5. Con istanza depositata il 12.11.2008, la parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione.

6. In prossimità di quest’ultima, la difesa comunale ha depositato il provvedimento n. 52/1996 in data 14.06.1996, notificato il 18.06.1996, con cui il Sindaco del Comune di Saluzzo, a seguito dell’approvazione del nuovo P.R.G.C. (con D.G.R. n. 267934 del 16.04.1996) ha revocato l’atto impugnato. La difesa comunale ha altresì documentato che il lavori oggetto della concessione edilizia n. 281 del 09.06.1994 sono stati iniziati in data 01.08.1996 e ultimati in data 29.01.1999.

Con memoria depositata il 04.02.2011 la difesa del Comune ha quindi eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (anche in considerazione del fatto che nel presente giudizio la ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria); in subordine, ha comunque rilevato l’infondatezza del ricorso e ne ha invocato il rigetto.

Con memoria deposita il 07.02.2011 la difesa di parte ricorrente ha reclamato la persistenza del proprio interesse "strumentale" alla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato, in vista di successive domande risarcitorie.

7. All’udienza del 10 marzo 2011, sentiti l’avv. Cristina Roggia, su delega dell’avv. Dal Piaz, per la parte ricorrente e l’avv. Martino per il Comune resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione processuale sollevata dalla difesa comunale, dal momento che la "revoca" dell’atto impugnato è intervenuta soltanto dopo l’approvazione del P.R.G.C., e quindi quando l’atto revocato aveva già interamente prodotto i suoi effetti, sicchè residua l’interesse strumentale di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia dichiarativa della illegittimità dell’atto stesso in vista di eventuali domande risarcitorie (connesse evidentemente al ritardo con cui l’intervento edificatorio si è potuto realizzare).

2. Peraltro, nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 58 della legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56; ha sostenuto l’illegittimità derivata dell’atto impugnato per l’illegittimità costituzionale della predetta norma regionale, con riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione; ha dedotto altresì vizi eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che secondo la normativa statale contenuta nelle leggi 1902/1952, 1357/1955 e 765/1967, l’applicazione di una cosiddetta misura di salvaguardia può comportare la sospensione soltanto di procedimenti autorizzatori ancora in corso, non invece di concessioni edilizie già rilasciate, le quali hanno oramai fatto sorgere in capo all’interessato un vero e proprio diritto soggettivo all’edificazione, che non può essere inciso da un provvedimento non previsto dall’ordinamento. Nè il provvedimento impugnato può trarre fondamento dall’art. 58 terzo comma della L.R. n. 56/77, dal momento che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame perchè presuppone un contrasto della concessione rilasciata con il nuovo PRGC adottato, e non semplicemente con le osservazioni formulate dal C.U.R.; in ogni caso la predetta norma regionale è costituzionalmente illegittima perché contrasta con gli articoli 42 e 117 della Costituzione, giacchè determina l’imposizione di ulteriori vincoli al diritto di proprietà non previsti dalla normativa statale, finendo così per intervenire sui rapporti interprivati, che sono sottratti alla competenza legislativa regionale.

2.2. Osserva il collegio che le predette censure non possono essere condivise.

Con il provvedimento impugnato il Comune di Saluzzo ha fatto corretta e doverosa applicazione della normativa regionale di settore.

In particolare, l’art. 58 della L. R. Piemonte 05.12.1977 n. 56, nel disciplinare le "misure di salvaguardia", dispone al secondo comma che "dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali (…) fino alla emanazione del relativo atto di approvazione (…), il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani". Il terzo comma della stessa norma aggiunge che "entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l’inizio dei lavori come definito al decimo comma del precedente art. 49".

Inoltre, l’art. 78, comma 2 della stessa Legge Regionale stabilisce che "la comunicazione al Comune del parere della Commissione Tecnica Urbanistica (Regionale, n.d.r.) per la formulazione delle controdeduzioni di cui all’art. 15 della presente legge (sulla delibera comunale di adozione dello strumento urbanistico generale, n.d.r.), vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene alle osservazioni contenute nel parere".

In sostanza, dal combinato disposto delle due norme regionali appena citate si evince che nella Regione Piemonte:

a) le misure di salvaguardia che il Comune è tenuto ad adottare a seguito della delibera di adozione dello strumento urbanistico generale possono consistere, sia nella sospensione dei procedimenti autorizzatori ancora in corso, sia nella sospensione delle concessioni ed autorizzazioni già rilasciate (purchè, con riferimento a queste ultime, il Comune non abbia ancora ricevuto la comunicazione relativa all’inizio dei lavori);

b) dette misure di salvaguardia devono essere obbligatoriamente adottate, non solo nel caso in cui i predetti procedimenti o le predette concessioni attengano ad interventi edificatori in contrasto con il piano adottato, ma anche nel caso in cui gli stessi, quand’anche conformi al piano adottato, siano però in contrasto con le "osservazioni" formulate dalla Regione sul piano medesimo.

Nel caso di specie, il Comune ha fatto corretta applicazione di tali principi dal momento che, con il provvedimento impugnato, ha sospeso l’efficacia di una concessione edilizia già rilasciata relativa ad un intervento non ancora iniziato ed in contrasto con le osservazioni formulate dalla Regione sulla delibera comunale di adozione del nuovo PRGC.

Le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 58 della L.R. Piemonte n. 56/1977 sono manifestamente infondate. La norma in questione non viola l’art. 42 della Costituzione, dal momento che con tale disposizione il legislatore regionale ha inteso garantire la funzione sociale del diritto di proprietà attraverso l’affermazione del principio secondo cui l’interesse pubblico all’armonica attuazione dei piani urbanistici deve ritenersi prevalente sul diritto a costruire del proprietario D’altra parte l’applicazione della norma regionale in questione non determina l’ablazione a tempo indeterminato e senza ristoro delle facoltà del proprietario, ma ha carattere meramente temporaneo. La norma regionale non viola nemmeno l’art. 117 della Costituzione sotto il profilo che essa creerebbe vincoli ulteriori alla proprietà privata non previsti dalla legge statale, posto che la stessa normativa statale di riferimento prevede in realtà l’adottabilità di misure di salvaguardia ancora più incisive di quella qui in contestazione, quale, ad esempio, quella consistente nel potere dell’amministrazione di ordinare la sospensione di lavorigià iniziati (cfr. art. 1, comma 2 L. 03.11.1952 n. 1902).

Le censure dedotte con il primo motivo vanno quindi complessivamente disattese.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 58 della predetta legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56, nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici. Ha sostenuto, in particolare, che nel caso di specie l’amministrazione comunale non avrebbe potuto adottare alcuna misura di salvaguardia, per le seguenti ragioni:

a) innanzitutto, la norma di cui all’art. 58, terzo comma della L.R. n. 56/77, nel prevedere quale misura di salvaguardia il potere del Comune di sospendere anche le concessioni edilizie che siano in contrasto con la deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, è misura "atipica" (quella "tipica"essendo la sospensione dei procedimenti autorizzatori ancora in itinere), e come tale non è suscettibile di applicazione analogica alla fattispecie in esame, in cui il contrasto non si pone tra la concessione già rilasciata e la delibera di adozione del nuovo PRGC, ma tra la concessione e le osservazioni formulate dalla Regione nel procedimento di approvazione del piano;

b) in secondo luogo, la misura di salvaguardia prevista dal predetto terzo comma dell’art. 58 deve essere adottata entro il termine "perentorio" di 10 giorni dalla deliberazione di adozione dello strumento urbanistico; il che significa che, nel caso di specie, la misura sarebbe dovuta essere adottata entro 10 giorni dall’arrivo in Comune dei rilievi regionali, il che non è accaduto;

c) in terzo luogo, l’applicazione di una misura di salvaguardia presuppone in ogni caso un effettivo contrasto della concessione edilizia rilasciata con le norme del piano adottato, contrasto che l’amministrazione ha l’onere di evidenziare adeguatamente nella motivazione dell’atto con cui applica la misura medesima: nel caso di specie, invece, l’amministrazione si è limitata a richiamare semplicemente le osservazioni regionali, senza individuare alcun elemento di contrasto tra le medesime e la concessione edilizia già rilasciata;

d) in ogni caso, nessuno dei due rilievi regionali richiamati nell’atto impugnato (e cioè la necessità di strumento urbanistico esecutivo per gli interventi in zona C e la mancata indicazione della capacità insediativa aggiuntiva sulla scheda n. 151residenze) è pertinente alla fattispecie in esame, dal momento che, quanto al primo profilo la zona interessata dall’edificazione è di tipo B e non C (non essendo la stessa un’area di "nuovo impianto", ma un’area già ampiamente edificata e dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria), mentre quanto al secondo profilo la scheda in questione, benchè effettivamente mancante della indicazione numerica espressa, contiene però tutte le indicazioni occorrenti per comprendere quale sia la capacità insediativa della zona, sicchè l’omissione non è rilevante; e) infine, la giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale) richiede una motivazione particolarmente rigorosa e l’individuazione di un contrasto particolarmente grave tra la concessione edilizia e il piano adottato anche per l’eccezionale misura di salvaguardia prevista al V comma dell’art. 58 della legge regionale: nel caso di specie tale motivazione è mancata del tutto.

3.2. Osserva il collegio che nessuna delle predette censure coglie nel segno. Infatti:

a) nella Regione Piemonte, la misura di salvaguardia consistente nella sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate (relative ad interventi non ancora iniziati) che siano in contrasto con le controdeduzioni regionali alla delibera comunale di adozione dello strumento urbanistico generale è misura "tipica" in quanto espressamente prevista dal combinato disposto degli articoli 58 comma 3 e 78 comma 1 della L. R. 56/77; essa, pertanto, non è stata applicata in via analogica, ma in via diretta;

b) il termine di 10 giorni di cui all’art. 58 comma 3 L..R. Piemonte n. 56/77, in mancanza di un’espressa qualificazione normativa in termini di perentorietà, ha natura meramente ordinatoria, sicchè il suo decorso non consuma il potere dell’amministrazione di adottare le misura di salvaguardia ivi prevista;

c) il contrasto tra la concessione edilizia già rilasciata e le osservazioni regionali al PRGC adottato è stato congruamente evidenziato nella motivazione dell’atto impugnato con riferimento, sia all’obbligo richiesto dalla Regione di sottoporre a s.u.e. tutti gli interventi edilizi da realizzare in aree indicate di nuovo impianto di tipo C, sia alla mancata indicazione della capacità insediativa aggiuntiva sulla scheda n. 151Residenze;

d) la censura sub d) è apodittica e priva di ogni riscontro in atti;

e) la motivazione della misura adottata è congrua e adeguata.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato che l’amministrazione abbia omesso di comunicarle l’avvio del procedimento sfociato nell’adozione della misura di salvaguardia, con conseguente violazione dell’art. 7 della L. 241/90, non potendosi ritenere che l’applicazione di una misura di salvaguardia rientri nell’attività di pianificazione sottratta all’obbligo in esame, rientrando invece nell’attività della P.A. di disciplina concreta della utilizzazione del territorio.

Anche tale censura è tuttavia infondata, dal momento che, alla stregua della normativa regionale di settore più volte richiamata, l’adozione della misura di salvaguardia qui contestata ha costituito per l’amministrazione comunale un atto rigidamente vincolato, a fronte del quale non poteva ritenersi dovuta (anche perché inutile) alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento. E’ principio condiviso dalla Sezione quello per cui l’applicazione cogente dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 inerisce la sola attività discrezionale, con conseguente irrilevanza della comunicazione di avvio nei confronti dei procedimenti a carattere vincolato in cui l’esercizio dell’attività amministrativa è predeterminato dalla legge. Nei casi in cui la partecipazione del privato risulti inifluente per il contenuto del provvedimento finale, non è ravvisabile per l’Amministrazione procedente alcun onere di comunicazione di avvio del procedimento (da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 agosto 2010, n. 30436; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 23 giugno 2010, n. 1583; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 12 aprile 2010, n. 1923).

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto perché infondato sotto tutti i profili dedotti.

Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 446 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso si chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 1474/REV/P che ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 126 bis, del d. lgs. 285/92, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Novara in data 23.07.2010 e notificato in data 26.07.2010, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, nonché alla mancata comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si sarebbe notificata la decurtazione di altri punti della patente di guida e con ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Agli atti impugnati si muove la censura di violazione di legge ed eccesso di potere in riferimento all’art.126 bis C.d.S. e conseguente illegittimità del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Novara n. 1474/REV/P recante Revisione delle patente di guida categoria B.

L’amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 la causa passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso fondato.

Nel sistema delineato dall’art. 126bis del d.lgs. n. 285 del 1992 ad ogni violazione deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di "riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada.

L’impugnato provvedimento ha come antecedente la "comunicazione alla ricorrente del 13/07/2010, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito" in relazione a due verbali rispettivamente uno del 13/03/2010 e l’altro del 14/11/2008.

La mancata comunicazione della decurtazione che avrebbe dovuto seguire alle infrazioni del 14 novembre 2008 e del 13/03/2010 non ha consentito alla ricorrente di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con D.M. del 29 luglio 2003.

Il comportamento tenuto dall’Amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126bis del codice della strada (cfr. TAR Piemonte, sez. Il, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009).

L’articolo 126 bis, in tema di "patente a punti" è stato introdotto nel codice della strada dall’articolo 7 del d. lgs. 9/2002. La disposizione citata prevede che, all’atto del rilascio della patente di guida, siano attribuiti al titolare venti punti che vanno annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il punteggio di cui sopra è destinato a subire decurtazioni nel caso di violazione di una delle norme del Codice della Strada alle quali si connetta, quale sanzione accessoria, la perdita di punteggio.

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comportante una decurtazione del punteggio deve darne notizia, nel termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunicherà agli interessati la variazione del punteggio. Infine, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica, previo provvedimento di revisione della patente.

L’istituto introdotto dal legislatore importa che "ciascuna" variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit.), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.

In particolare, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (recante, per l’appunto, disposizioni sui programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), prescrive (art. 6) che non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio; che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio; che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Solo al termine di ciascun corso viene rilasciato (dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso) un attestato la cui copia viene consegnata all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso (art. 8). Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e viene effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ha comunicazione dell’attestazione di frequenza (art. 9).

Nel caso di specie l’Amministrazione ha effettuato, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione, relativa ad infrazioni del 2008 e del 2010 con successiva comunicazione del 13 luglio 2010, impedendo così alla ricorrente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.