T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei Conti, con decreto del 23 aprile 2005, ha indetto una procedura concorsuale a 150 posti, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1.

L’odierno ricorrente – dapprima in posizione di comando, quindi inquadrato nei ruoli della Corte dal 1 ottobre 2007 con qualifica funzionale B2 – espone di non aver presentato domanda di partecipazione nel termine (31 ottobre 2005) fissato nel bando, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

In presenza dell’avversato decreto del 18 giugno 2009, si duole il ricorrente della mancata riapertura dei termini di partecipazione al concorso, proponendo le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge e delle regole della par condicio. Mancata riapertura dei termini relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla presentazione delle domande di partecipazione in conseguenza della sostanziale modifica del bando originario con violazione dei principi propri di procedure concorsuali e di principi generali del diritto amministrativo, quali – in termini precipui – quello inerente la dicotomia tra atto ricognitivo e costitutivo e – in termini estensivi – quello del contrarius actus.

Le modificazioni introdotte dalla sopravvenienza del 2009 rispetto al bando originario del 2005 sarebbero rappresentate:

– dalla suddivisione dei 150 posti messi a concorso sulla base di differenti tipologie di attività;

– la richiesta, nei confronti dei candidati che già avessero presentato domanda di partecipazione, di indicare la tipologia di attività per la quale intendessero concorrere;

– la modificazione della prova d’esame (in luogo dello svolgimento di un elaborato, test articolato su 60 quesiti a risposta multipla);

– la modificazione delle modalità di svolgimento e della durata dei corsi di qualificazione.

Assume parte ricorrente che, in ragione dell’illustrata sostanziale modificazione non soltanto dell’oggetto della procedura concorsuale de qua, ma anche dei requisiti previsti per prendere parte alla stessa, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale riapertura, secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, avrebbe dovuto riguardare anche coloro che non fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione alla data all’uopo originariamente fissata (21 aprile 2005), avuto riguardo all’arco temporale ultraquadriennale intercorso dalla pubblicazione del bando al momento dell’introduzione delle suindicate modificazioni ad esso apportate.

Nel soggiungere come il bando originario sia stato modificato con determinazione avente carattere costitutivo e non ricognitivo, parte ricorrente evidenzia come tale presupposto appieno connoti la dedotta aspettativa ad una riapertura dei termini della selezione de qua.

Con motivi aggiunti notificati alla resistente Amministrazione e depositati in giudizio il 13 ottobre 2009, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 3904-25/08/09-RIS-UMA-B3-P, con la quale la Corte dei Conti ha comunicato all’interessato che la richiesta di partecipazione dalla medesima presentata era insuscettibile di accoglimento a fronte della mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del decreto del 18 giugno 2009.

Avverso tale atto parte ricorrente ha riproposto e ribadito le doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata dalla Sezione respinta con ordinanza n. 4686, pronunziata nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, essenzialmente incentrato sulla mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi.

La rilevanza di tale argomentazione – in termini di interesse alla sottoposizione all’adito organo di giustizia della questione sopra precisata – appieno rileva ove si consideri che parte ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al concorso nel termine all’uopo fissato, in quanto non in possesso a tale data dei prescritti requisiti di partecipazione.

Sostiene la parte stessa, al riguardo, che la sostanziale immutazione della lex specialis – veicolata dal decreto n. 550 del 2009 – avrebbe dovuto imporre alla procedente Amministrazione una generale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in discorso, pena la violazione di affermati principi generali dell’ordinamento, nonché delle coordinate di legittimo svolgimento delle procedure selettive.

La doglianza non riveste giuridico pregio e, per l’effetto, non merita accoglimento.

Rileva al riguardo il Collegio come la prospettazione di parte ricorrente sarebbe suscettibile di favorevole considerazione soltanto laddove la rettifica di un bando di concorso venisse ad incidere sui requisiti di partecipazione, ampliandone la portata con riveniente allargamento della potenziale platea dei partecipanti: in tale ipotesi atteggiandosi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, effettivamente, in termini di doverosità, al fine di consentire la partecipazione anche a chi, pur interessato alla procedura, non vi avesse inizialmente partecipato a fronte di una clausola escludente del bando, poi modificata in senso ampliativo.

In tale evenienza, infatti (e, quindi, nel caso in cui la rettifica del bando originario avesse comportato un ampliamento dei potenziali partecipanti) si dimostrerebbe irrazionale (e, comunque, non fondata su alcun apprezzabile interesse pubblico) la scelta di non ammettere al concorso i soggetti che avessero medio tempore maturato i requisiti.

Se, infatti, l’interesse dell’Amministrazione procedente va identificato nell’esigenza di favorire la massima partecipazione dei soggetti astrattamente idonei, al fine di pervenire alla selezione dei candidati "migliori"), allora viene a dimostrarsi priva di ragionevole fondamento la scelta di precludere la partecipazione a coloro i quali, alla data della nuova chiusura dei termini di iscrizione al concorso, avessero maturato i requisiti, ancorché in epoca successiva alla prima indizione, poi rettificata.

Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Umbria, 28 maggio 2009 n. 262) che, "in materia di concorsi per il pubblico impiego, un principio generale di remota origine giurisprudenziale vuole che, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito (anche solo, ad es., aumentando il numero dei posti), essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione", al fine di "dar modo di partecipare a coloro che, valutando le condizioni originarie, avevano ritenuto di non averne interesse": principio, quest’ultimo, che, ancorché "non legificato, ma pacifico in giurisprudenza, si considera derivare dal fondamentale valore dell’imparzialità dell’amministrazione" e "si correla, del resto, anche a canoni di buona amministrazione".

Ferma la sostanziale condivisione dell’orientamento del quale si è dato conto, rileva peraltro la Sezione come le modificazioni apportate all’originario bando di concorso per effetto delle disposizioni introdotte dal gravato decreto del 2009 non rivelino carattere "adeguatamente" sostanziale, tale da indurre – con carattere di obbligatorietà – una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non hanno formato, infatti, oggetto di modifica:

– il numero complessivo dei posti messi a concorso;

– i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;

– l’oggetto della selezione stessa;

– l’articolazione del concorso per titoli ed esami, nonché il "peso", in termini di assegnazione di punteggio, riservato, rispettivamente, alla prova scritta ed alla valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli di studio, culturali e professionali.

Deve quindi escludersi che le imputazioni apportate alla lex specialis abbiano determinato, in capo alla procedente Amministrazione, alcun obbligo di disporre la riapertura dei termini di che trattasi, per come sostenuto dalla parte ricorrente: obbligo la cui immanenza appare predicabile:

– non soltanto laddove il numero dei posti messi a concorso, le regole di articolazione della selezione, ovvero l’oggetto della stessa avessero formato oggetto di incisiva rimeditazione;

– ma, anche, nel caso in cui gli stessi requisiti di ammissione fossero stati modificati, determinando un corrispondente ampliamento della platea dei potenziali partecipanti, a fronte del quale sarebbe stato ben irragionevole non consentire anche ai soggetti (originariamente) non in possesso dei requisiti una rimessione in termini ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Diversamente da quanto ora osservato, il gravato decreto del 2009 – inalterati il numero dei posti messi a concorso, la configurazione della selezione per titoli ed esami, nonché i requisiti per la partecipazione alla stessa – ha:

– articolato il novero delle posizioni messe a concorso per profili professionali;

– modificato le modalità di svolgimento della prova scritta (non più elaborato, ma test a risposta multipla)

– compresso la durata del corso di formazione.

Nessuna di tali modificazioni è destinata, con ogni evidenza, ad incidere sui requisiti di partecipazione; né alcuna di esse integra una modificazione dell’originario bando in termini sostanziali, tali cioè da indurre – con il carattere di "obbligatorietà" postulato dalla parte ricorrente – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva de qua.

La censura, dimostratasi infondata, deve pertanto essere respinta.

3. Nel ribadire l’inaccoglibilità delle esaminate doglianze – nonché dei motivi aggiunti successivamente proposti, aventi contenuto meramente iterativo – non può esimersi il Collegio da disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44966

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice di appello, ha riformato integralmente la pronunzia del GdP di quella stessa città, con la quale, nei confronti di V.G., imputato dei delitti di diffamazione e minaccia nei confronti di S.P. e dei delitti di ingiuria e minaccia nei confronti di B.L., era stato dichiarato ndp per la particolare tenuità del fatto.

2. Il giudizio di secondo grado è stato attivato dall’appello delle PP.CC. (ovviamente ai soli fini civili) e dal ricorso per cassazione (convertito in appello) del P.M..

3. Il giudice di secondo grado ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno alle costituite PP.CC. e alla rifusione delle spese da queste ultime sostenute per costituzione e difesa.

4. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce:

4.1.a) violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 e artt. 581, 591, 597 c.p.p., atteso che, pur contenendo il dispositivo la formula della improcedibilità per la tenuità del fatto, la motivazione, viceversa, contiene valutazioni "di merito", con le quali si afferma la non raggiunta prova della colpevolezza dell’imputato. Ebbene, pur essendo principio generale quello in base al quale il dispositivo prevale sulla motivazione, se difforme, la stessa S.C. ha ritenuto che, in taluni casi, debba ritenersi il contrario, vale a dire quando sia inevitabile ritenere errato il dispositivo. Orbene, poichè il P.M., con il ricorso per cassazione, aveva dedotto soltanto la violazione del ricordato D.Lgs., art. 34 il giudice di appello non avrebbe potuto pronunziarsi nel merito, ma, al più, annullare la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti al GdP;

4.2. b) violazione dell’art. 612 c.p., atteso che le espressioni usate non integrano minaccia. La contesa verbale tra il V. e le pretese PP.OO. fu originata dal fatto che S., servendosi della ditta del B., stava edificando un fabbricato nei pressi della abitazione dell’imputato. La regolarità di tale costruzione è stata posta in dubbio dagli organi competenti, tanto che il fabbricato è stato più volte sequestrato e il S. sottoposto a procedimento penale per la sospetta abusività della costruzione.

Le espressioni addebitate al V. non rappresentano minaccia di danno ingiusto, ma manifestazione della intenzione di agire per porre rimedierai danno paventato;

4.3.c) carenza di motivazione in ordine ai delitti di ingiuria e diffamazione, atteso che non è stata dimostrata la idoneità degli epiteti utilizzati a ledere l’onore, il prestigio, il decoro dei querelanti, dovendosi far riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, nonchè al contesto, nel quale le espressioni furono pronunziate. Inoltre la reciprocità delle accuse rende operativa la causa di non punibilità art. 599 c.p., ex comma 2.
Motivi della decisione

1. La prima censura è infondata.

1.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado, si evince che il GdP ha effettivamente corredato il suo provvedimento di una motivazione all’apparenza contraddittoria. Invero, nella prima parte della sentenza si legge che, a parere del giudicante, sembrerebbe non raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati. Tuttavia, nella pagine seguenti, si da per certo che le frasi di cui al capo di imputazione siano state pronunziate (pag. 3 da rigo 28 a seguire) e quindi si afferma (pag. 4 che "la esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado di colpevolezza inducono a ritere i fatti emersi in corso di causa di particolare tenuità e a non disporre ulteriore corso del processo".

Esiste dunque una sostanziale coerenza tra dispositivo e motivazione;

con la conseguenza che la impugnazione proposta dal PM era da considerarsi perfettamente in termini.

1.2. D’altra parte, il giudice di appello, investito -in sede di conversione del ricorso per cassazione – non deve limitarsi a effettuare il solo iudicium rescindens, come avviene nel giudizio di legittimità, ma deve estendere la sua cognizione anche al riesame del merito e, quindi, al iudicium resclssorium, applicandosi le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudizio di appello (ASN. 201204496-251814).

2. Conseguentemente, il tribunale ha correttamente deciso, appunto, nel merito la questione della quale era stato investito.

3. Anche la seconda censura è infondata, atteso che le espressioni adoperate, per quel che si, legge in sentenza ( V. "ha promesso" ai suoi avversari che li avrebbe buttati sul lastrico, rovinati e distrutti), vanno ben al di là della prospettazione dei danni che gli stessi avrebbero potuto subire a seguito della eventuale decisione di agire in sede civile contro gli stessi e/o di attivare la giustizia penale per la supposta violazione della normativa edilizia. Il giudice di appello ha, per altro, evidentemente, tenuto presente anche il contesto in cui le espressioni furono pronunziate, vale a dire gli insulti che le accompagnarono.

4. La terza censura è manifestamente infondata. Premesso che in sentenza non vi è traccia della pretesa reciprocità delle offese, sta di fatto che le espressioni utilizzate ("merda, babbuino, barbagianni") sono state correttamente giudicate offensive. Trattasi di epiteti che, in qualsiasi contesto utilizzati, hanno una obiettiva valenza denigratoria in quando, assimilando un essere umano a un escremento, ovvero a un animale, ne negano qualsiasi dignità, in un processo di reificazione (e di assimilazione a una res comunemente ritenuta disgustosa) o, comunque, di disumanizzazione.

5. Consegue rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese del grado, nonchè al ristoro delle spese sostenute dalla PC che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al rimborso delle spese sostenute, nel grado dalla parte civile, spese che liquida in complessivi Euro 3.300,00, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-03-2013, n. 12020

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/6/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, provvedendo sulla richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M. nei confronti di sei indagati per i reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, dichiarava, ai sensi dell’art. 22 c.p.p., la propria incompetenza funzionale e disponeva la restituzione degli atti al P.M..

Secondo il Giudice, dal complessivo esame delle indagini emergeva la sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, atteso l’organico apparato per il commercio al minuto di cocaina, con sede di vendita, ripartizione dei compiti, indeterminatezza del programma criminoso, messa in opera di cautele atte ad eludere i controlli dei Carabinieri, vasto ed indifferenziato raggio di clientela.

Di conseguenza, secondo il Giudice, la competenza per territorio era dell’A.G. di Napoli.

2. Il P.M. presso il Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza con atto depositato nella Cancelleria del G.I.P. presso lo stesso Tribunale il 13/7/2012.

Il G.I.P. disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Il G.I.P. presso il Tribunale di Nola, prendendo atto che, prima della trasmissione degli atti alla Procura di Nola, l’A.G. di Napoli aveva proceduto ad archiviare il procedimento con riferimento all’imputazione associativa, rilevava che il decreto di archiviazione non prendeva in considerazione l’ipotesi autonoma dell’associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, ed osservava che operava la perpetuatio jurisdictionis dell’A.G. di Napoli, che non veniva meno in conseguenza della pronuncia incidentale intervenuta.

Motivi della decisione

Il conflitto è inammissibile.

L’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b) descrive la situazione che da luogo al conflitto quella in cui due giudici ordinari prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

L’ipotesi giunta all’esame di questa Corte non corrisponde a tale situazione.

In effetti: a) quanto all’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il G.I.P. di Nola ha declinato la propria competenza, per essere competente il Tribunale di Napoli; il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva, in precedenza, già provveduto su detto reato, accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (e, quindi, implicitamente confermando la competenza del Tribunale di Napoli); non è stato, peraltro, chiamato nuovamente a provvedere sulla medesima imputazione, con eventuale richiesta di riapertura delle indagini e/o richiesta di applicazione di misura cautelare del P.M.; b) quanto alle imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il G.I.P. di Nola ha declinato la competenza con l’ordinanza ex art. 22 c.p.p., emessa sulla richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal P.M.; il G.I.P. del Tribunale di Napoli, invece, non è mai stato chiamato a provvedere su dette ipotesi di reato: la separazione degli atti e la trasmissione al P.M. di Nola erano state operate dal P.M. di Napoli, senza alcun provvedimento del G.I.P.; il P.M. di Napoli, poi, dopo che la Procura di Nola aveva nuovamente trasmesso gli atti a seguito dell’ordinanza di incompetenza del locale G.I.P., non ha chiesto al G.I.P. alcun provvedimento (in particolare, non ha chiesto l’adozione di una misura cautelare), cosicchè non vi è stata, da parte del Giudice di Napoli, alcuna ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto rispetto al quale quello di Nola si era dichiarato incompetente.

Si deve ricordare che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la denuncia di conflitto da parte del P.M. non comporta per il giudice l’obbligo assoluto di trasmettere gli atti a questa Corte:

esso sussiste se il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinchè crei la situazione di conflitto. (Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 – dep. 04/04/2007, Confi, comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368;

Sez. 1, 21/12/1993, n. 04817, confl., comp. Trib. e Ass. Palmi in proc. Gallico, riv. 196074; Sez. 6, n. 2630 del 04/07/1996 – dep. 04/09/1996, Tonini, Rv. 205860).

In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, dovrà considerare l’atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 303 SENTENZA 20 – 28 ottobre 2010

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 44 del 3-11-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra C.B. ed altri e il Ministero dell’interno ed altro con ordinanza del 23 dicembre 2008, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell’anno 2009. Visto l’atto di costituzione di C.B. ed altri nonche’ l’atto di intervento, fuori termine, di G.B. ed altri; Udito nell’udienza pubblica del 21 settembre 2010 il giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi gli avvocati Antonio Saitta e Giovanni Giacoppo per C.B. ed altri. Ritenuto in fatto 1. – Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 23 dicembre 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 18 marzo 2009, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). La norma censurata prevede la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. (…) Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio». 1.1. – Riferisce il collegio che i ricorrenti nel giudizio principale, avendo prestato servizio volontario per almeno centoventi giorni quali volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e risultando iscritti negli apposti elenchi da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2007, avevano partecipato ad una procedura di stabilizzazione, indetta con decreto ministeriale 27 agosto 2007, n. 3747, in applicazione della disposizione impugnata. La loro istanza era stata, tuttavia, respinta, perche’ il periodo minimo lavorativo non si era svolto all’interno del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge citata. I ricorrenti avevano quindi impugnato dinanzi al TAR del Lazio le note ministeriali con cui era stata loro negata la partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Respinto il ricorso con sentenza n. 3089 del 2008 in data 11 aprile 2008, i ricorrenti l’avevano impugnata, chiedendone la riforma. 1.2. – Secondo il Consiglio di Stato, la questione di legittimita’ costituzionale e’, innanzitutto, rilevante, essendo prive di fondamento le censure di illegittimita’ del diniego di stabilizzazione proposte dai ricorrenti nel giudizio principale. Osserva il collegio che la loro aspirazione ad essere inclusi nel personale stabilizzato sarebbe preclusa dal quarto periodo del citato art. 1, comma 519, il quale – nel disciplinare la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari – richiama tutti i limiti posti in via generale dal primo periodo, compresa la condizione che l’attivita’ lavorativa rilevante, nella specie ridotta a centoventi giorni, sia stata svolta per il periodo minimo di servizio utile nell’ambito del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge. A fugare ogni dubbio, l’art. 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), avrebbe quindi precisato trattarsi di principio generale, incidente pure sulla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ritiene, in secondo luogo, il Consiglio di Stato che il carattere eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, della disposizione censurata impedisca di estenderne l’applicazione oltre i casi da essa espressamente previsti. Cio’, in particolare, osterebbe all’inclusione nella stabilizzazione di lavoratori i quali, come i ricorrenti nel giudizio a quo, non abbiano maturato tutto il periodo minimo lavorativo utile per la stabilizzazione all’interno del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, cioe’ a partire dal 1° gennaio 2002. 1.3. – L’impossibilita’ di adottare qualunque interpretazione della disposizione censurata che valga ad estendere la stabilizzazione ai ricorrenti impone, secondo il collegio, di esaminare la questione di legittimita’ costituzionale della stessa, la quale appare al medesimo collegio non manifestamente infondata, «per le ragioni gia’ evidenziate (…) nella ordinanza n. 2230 del 2008». Ritiene, infatti, il Consiglio di Stato che la norma applicabile al caso in esame penalizzi proprio coloro i quali, poiche’ vincitori di concorso, siano stati immessi con effetto immediato, rispetto a quanti, ove collocati nella medesima graduatoria come idonei non vincitori, abbiano dovuto attendere il verificarsi di condizioni ulteriori, tali da permettere loro di maturare il requisito temporale previsto nell’arco del quinquennio rilevante, ossia a far data dal 1° gennaio 2002. Il sistema cosi’ delineato, ad avviso del collegio, consentirebbe a «posizioni deteriori, quali quelle proprie di soggetti non vincitori della procedura concorsuale», di ricevere un trattamento piu’ vantaggioso rispetto a «quelle dei vincitori del medesimo concorso, discriminati in base al dato temporale dell’inizio del rapporto lavorativo, che costituisce invece indice di una migliore valutazione del merito comparativo». Tale effetto, secondo il Consiglio di Stato, porrebbe la disposizione censurata in contrasto con l’art. 3 Cost., che «vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento deteriore», e con l’art. 97 Cost., che impone che «la scelta degli impiegati proceda a partire dai piu’ meritevoli». Aggiunge il collegio che l’avere assunto, quale requisito per la stabilizzazione, «un dato temporale del tutto accidentale, svincolato da un riferimento (quale, ad esempio, l’inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili», sarebbe incoerente rispetto alla finalita’ perseguita dalla norma, che «va individuata nella opportunita’ di dare stabilita’ a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell’amministrazione alla quale essi sono applicati». Ad avviso del collegio, in conclusione, l’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 – per la parte in cui preclude la stabilizzazione dei soggetti entrati in servizio in data anteriore al quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge stessa (e, quindi, precedentemente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007) – lederebbe gli artt. 3 e 97 Cost. 2. – Con memoria depositata in data 31 marzo 2009 si sono costituiti in giudizio il signor C.B. ed altri trentadue vigili del fuoco volontari, tutti ricorrenti nel giudizio principale, instando per la declaratoria di illegittimita’ costituzionale della disposizione legislativa censurata. Innanzitutto, perche’, escludendo dalla stabilizzazione chi e’ volontario da decenni (per la cui anzianita’ ed esperienza professionale sarebbe stata indetta, appunto, la selezione de qua), ma negli ultimi cinque anni di servizio ha prestato meno di centoventi giorni, sortirebbe un risultato diametralmente opposto alla ratio della procedura selettiva indetta dal Ministero dell’interno, assicurando un trattamento migliore per posizioni deteriori quanto ad esperienza professionale ed anzianita’ di servizio. In secondo luogo, per « … aver assunto a requisito per la stabilizzazione del personale precario nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco un dato temporale del tutto accidentale ed arbitrario, svincolato da un riferimento oggettivo (quale, ad esempio, l’inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili, a tutto svantaggio di quelle che risultano piu’ meritevoli». Avendo il collegio evidenziato «la necessita’ di dichiarare l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui preclude la stabilizzazione per i soggetti entrati in servizio in data anteriore al quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge stessa (e, quindi, precedentemente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007)», le parti private prospettano come unico intervento additivo possibile, senza discrezionalita’ alcuna, per riportare la fattispecie normativa a conformita’ con la Costituzione, l’individuazione (anche sotto forma di principio) del requisito occorrente per la stabilizzazione del personale precario nel possesso dei titoli nel quinquennio precedente la data del 1° gennaio 2007. 2.1. – Gli originari ricorrenti nel giudizio a quo, infine, hanno depositato in data 23 agosto 2010 una memoria illustrativa, insistendo nella declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Richiamato il testo dell’ordinanza di rimessione e ribadita la rilevanza della questione nei loro confronti, pongono, anzitutto, in risalto il contrasto della norma denunciata con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., che vieta di applicare il trattamento deteriore a situazioni maggiormente meritevoli (come nella specie la propria, quanto a titoli, esperienza professionale ed anzianita’ di servizio), nonche’ con l’art. 97 Cost., che impone che i pubblici uffici siano retti da regole di efficienza e buon andamento e, quindi, che la scelta proceda dai piu’ capaci e meritevoli. In particolare, stigmatizzano l’esclusione di chi, essendo come loro, volontario da decenni presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina e Trapani, negli ultimi cinque anni di servizio aveva prestato meno di centoventi giorni, sostenendo che in Sicilia l’alto numero di volontari aveva determinato l’impiego dei soggetti con piu’ titoli e maggiore esperienza in epoca ormai risalente, cosi’ da favorire, ai fini della stabilizzazione, i colleghi collocati in graduatoria in posizione subordinata, i quali per pura casualita’ avrebbero prestato servizio negli ultimi anni. Sarebbe stato in tal modo disatteso l’insegnamento della Corte costituzionale secondo cui la stabilizzazione di personale in posizione precaria si presume funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione in ragione dell’esperienza acquisita (sentenza n. 274 del 2003). Sotto altro profilo, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per avere assunto a requisito per la stabilizzazione del personale precario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un dato temporale del tutto accidentale ed arbitrario, sganciato da un riferimento oggettivo e ragionevole (quale, ad esempio, l’inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento), volto a trattare allo stesso modo situazioni simili, per di piu’ a detrimento di quelle piu’ meritevoli. Da questo punto di vista, la limitazione della rilevanza temporale del requisito dei centoventi giorni di servizio all’interno del quinquennio precedente la data del 1° gennaio 2007 sarebbe valso irragionevolmente ad operare una drastica ed arbitraria riduzione dei candidati, urtando contro le regole del pubblico concorso (sentenze n. 159 e n. 190 del 2005). Pertanto, l’unico intervento additivo-sostitutivo possibile, senza discrezionalita’ alcuna, per riportare la fattispecie normativa a conformita’ con la Costituzione dovrebbe – a loro avviso – espungere dalla norma impugnata il vincolo temporale del quinquennio, risolvendosi nella declaratoria dell’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede la stabilizzazione per i soggetti in servizio per almeno tre anni «nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge», anziche’ «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». Da ultimo, i procuratori dei ricorrenti nel giudizio principale gia’ costituiti con memoria depositata il 31 marzo 2009 hanno dichiarato di rinunziare al mandato nel presente giudizio limitatamente alle posizioni di V.F.N., G.C., A.G.N., A.V., F.C., R.P., D.L.S., S.B. e M.S. 3. – Con atto depositato il 21 ottobre 2009, fuori termine, sono intervenuti in giudizio il signor G.B. ed altri venticinque vigili del fuoco volontari, anch’essi esclusi dalla procedura selettiva indetta con d.m. 27 agosto 2007, n. 3747, e soccombenti in primo grado in altro analogo giudizio promosso innanzi al TAR del Lazio avverso le note ministeriali che avevano loro negato accesso alla procedura de qua. Considerato in diritto 1. – Viene all’esame di questa Corte la questione di legittimita’ costituzionale sollevata, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dal Consiglio di Stato, relativamente all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui prevede « (…) Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio». 2. – Il Consiglio di Stato ritiene violati gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 3. – Preliminarmente, dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’intervento spiegato con atto depositato in data 21 ottobre 2009 dai signori G.B., S.P., S.B., A.T., R.A., C.L.I, P.C.C., C.M., A.M., G.B., N.D.G., A.N., F.L., A.M., B.R., G.A.C., G.P., G.C., V.V., S.F., G.C., A.M., A.P., F.B., P.R. e A.D.C. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, infatti, l’atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio» (nella specie, l’ordinanza di rimessione e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 11 del 18 marzo 2009). L’anzidetto termine, cosi’ come quello stabilito per la costituzione delle parti, per costante orientamento di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio, donde l’inammissibilita’ dell’intervento (da ultimo, sentenze n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009). 4. – Il Consiglio di Stato sospetta di illegittimita’ costituzionale la norma, contenuta nell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, che disciplina la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto ritiene che in base ad essa «posizioni deteriori, quali quelle proprie di soggetti non vincitori della procedura concorsuale», finirebbero per ricevere un trattamento piu’ vantaggioso rispetto a «quelle dei vincitori del medesimo concorso, discriminati in base al dato temporale dell’inizio del rapporto lavorativo, che costituisce invece indice di una migliore valutazione del merito comparativo». Tale effetto, secondo il Consiglio di Stato, porrebbe la disposizione censurata in contrasto con l’art. 3 Cost., il quale «vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento deteriore», e con l’art. 97 Cost., il quale impone che «la scelta degli impiegati proceda a partire dai piu’ meritevoli». Inoltre, ad avviso del collegio, l’indicazione come requisito per la stabilizzazione di «un dato temporale del tutto accidentale, svincolato da un riferimento (quale, ad esempio, l’inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili», sarebbe incoerente rispetto alla finalita’ perseguita dalla norma, «individuata nella opportunita’ di dare stabilita’ a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell’amministrazione alla quale essi sono applicati». Il collegio auspica, dunque, che questa Corte intervenga ad assicurare la compatibilita’ della disposizione censurata con gli invocati parametri costituzionali. Tale intervento dovrebbe tradursi nell’eliminazione dell’ostacolo temporale posto dalla norma impugnata alla stabilizzazione dei soggetti entrati in servizio in data anteriore al quinquennio precedente la data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (e quindi antecedentemente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007). 5. – La questione non e’ fondata. L’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 ha lo scopo di inserire in pianta stabile i lavoratori assunti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), negli anni 2005, 2006 e 2007, erano state assoggettate al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. Per il raggiungimento della predetta finalita’ le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto attingere al fondo di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 513, della legge n. 296 del 2006, e 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004. Nel perseguire tale obiettivo, il legislatore ha richiesto il conseguimento da parte dei prestatori di lavoro del prescritto requisito di anzianita’ lavorativa, vale a dire l’espletamento del servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, per il personale contemplato nel primo periodo del succitato art. 1, comma 519 e, per almeno centoventi giorni, per i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contemplati nel quarto periodo, ma al tempo stesso ha circoscritto l’ambito di operativita’ del beneficio esclusivamente al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ossia al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007. 5.1. – Cosi’ ricostruitane la ratio, la norma impugnata e’ immune dai vizi denunciati, sottraendosi anzitutto alla censura di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Questa Corte – nell’affrontare un’analoga questione di legittimita’ costituzionale riguardante la prima parte della disposizione qui impugnata – ha escluso che ai fini dell’accesso a questa ipotesi di stabilizzazione «(…) possano essere significative le posizioni occupate nelle eventuali graduatorie di merito o ad esse relative», dovendosi attribuire rilievo – come «requisito minimo ai fini dell’accertamento della professionalita’» – al mero dato del superamento di una qualsiasi prova selettiva, indipendentemente dalla posizione di vincitore di concorso o di idoneo (ordinanza n. 70 del 2009). Allo stesso modo, si deve ritenere che anche il triennio di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali competenti ed i centoventi giorni di servizio effettivo, specificamente previsti per l’ingresso nella procedura di stabilizzazione riservata ai vigili del fuoco volontari, sono requisiti minimi attitudinali, rispetto ai quali la maggiore o minore "anzianita’" non assume alcun valore ai fini dello scrutinio del merito comparativo. L’intento del legislatore e’ stato quello, infatti, di stabilizzare personale volontario dei vigili del fuoco munito di comprovata e aggiornata professionalita’. La preferenza accordata ai lavoratori effettivamente utilizzati per almeno centoventi giorni negli ultimi cinque anni rispetto agli altri rimasti inattivi, seppure iscritti da piu’ tempo negli appositi elenchi, soddisfa tale esigenza. Infatti, proprio l’avere svolto attivita’ lavorativa, per il periodo rilevante, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, e’ indice di capacita’ operative nuovamente esercitate e collaudate, si’ da rendere plausibilmente piu’ affidabili e meritevoli i vigili del fuoco volontari concretamente impegnati in un passato piuttosto recente. Peraltro, non e’ da escludere che la mancata prestazione di lavoro negli ultimi cinque anni possa essere dipesa dall’esistenza di occupazioni alternative che non abbiano consentito di richiamare in servizio vigili del fuoco volontari pure potenzialmente interessati, inducendo il legislatore – anche sotto tale profilo non irragionevolmente – a favorire invece la stabilizzazione del personale volontario nello stesso tempo impiegato, perche’ disoccupato. 5.2. – Quanto poi all’ulteriore contrasto con l’art. 3 Cost. per la denunziata incongruenza del parametro temporale prescelto, la disposizione che consente di stabilizzare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ norma di carattere eccezionale. Sicche’, nell’ambito della discrezionalita’ che va riconosciuta al legislatore nella modulazione delle discipline di natura derogatoria (in tal senso, sentenza n. 376 del 2008 e ordinanza n. 59 del 2010), il limite quinquennale e’ con tutta evidenza, non solo coerente con la finalita’ di premiare le professionalita’ piu’ aggiornate, ma altresi’ sorretto da insuperabili esigenze economiche sottese alle dimensioni contenute del fondo da cui attingere i mezzi necessari alla stabilizzazione. Il vincolo delle risorse disponibili, insomma, preclude – non irragionevolmente – l’adozione di requisiti talmente ampi da determinare un’eccessiva crescita degli aspiranti, con oneri insostenibili per la finanza pubblica. Ne’, infine, puo’ essere considerata di per se’ sola arbitraria, come piu’ volte affermato da questa Corte (ex multis, sentenza n. 430 del 2004 e ordinanza n. 439 del 2001), l’opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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