Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 18792 Parti comuni dell’edificio

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28.6.1995 G.E. ed I.G. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, C.F.C. esponendo che questi aveva trasformato, in un terrazzo di circa 30 mq., la soffitta sovrastante il loro appartamento al primo piano il cui valore sarebbe stato decurtato in quanto esposto ad escursioni termiche ed al pericolo di infiltrazioni di acqua. Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed, in via subordinata, al pagamento di una somma di denarosa determinarsi a mezzo C.T.U., a titolo di risarcimento danni per il deprezzamento dell’appartamento. Il C. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda,assumendo di aver solo ristrutturato la copertura della soffitta di sua proprietà, previa autorizzazione degli altri condomini ed approvazione, da parte del comune di Cosenza, senza arrecare alcun danno all’appartamento sottostante.

Espletata C.T.U., il Tribunale, con sentenza depositata il 17.1.1998, rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il G. e la I. proponevano appello cui resisteva il C.. La Corte d’appello di Catanzaro, disposta la rinnovazione della C.T.U., con sentenza 12.8.2004, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, condannava il C. al ripristino integrale della coppatura dell’immobile mediante realizzazione del tetto della soffitta; rigettava, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellanti e condannava il C. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Rilevava la Corte di Appello che la parziale trasformazione del tetto in terrazzo comportava un’alterazione della destinazione della cosa comune, in violazione dell’art. 1102 c.c., anche se l’autore della trasformazione era proprietario esclusivo dell’ultimo piano o della superficie coperta.

Tale sentenza veniva impugnata dal C. con ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistevano con controricorso il G. e la I. proponendo ricorso incidentale nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorrente principale deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avendo gli appellanti mutato la "causa petendi" posta a base della domanda laddove, quale ulteriore motivo di gravame, avevano dedotto che la trasformazione della soffitta era avvenuta in violazione della delibera condominiale del 1.2.1992; il Giudice di appello aveva, quindi, erroneamente fondato la sentenza impugnata anche con riferimento a tale delibera;

2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; il giudice di appello era incorso nel vizio di ultrapetizione per aver considerato illegittima la trasformazione della soffitta, in violazione dell’art. 1102 c.c., non tenendo conto che, nel giudizio di primo grado, gli attori, quale "causa pretendi" della domanda, avevano solo lamentato che da detta trasformazione potevano derivare danni al sottostante appartamento di loro proprietà.

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e vanno, pertanto, disattesi.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi la novità della domanda sotto il profilo del mutamento della "causa pretendi", posto che l’illiceità della condotta ascritta al C., in primo e secondo grado, è stata rapportata al comportamento materiale posto in essere dallo stesso, per aver illegittimamente modificato la copertura dell’immobile di sua proprietà, con conseguente danno dell’appartamento sottostante di proprietà dei resistenti. E’ vero che il giudice di appello, nel configurare detto illecito ha fatto pure riferimento alla Delib. condominiale 1 febbraio 1992, ma solo per disattendere l’assunto difensivo dello stesso C. che sosteneva di essere stato facultato da detta delibera al rifacimento della copertura del tetto, a sue cure e spese, circostanza contestata dagli appellanti G. – I. e smentita da quanto accertato dal giudice di merito in ordine alle concrete modalità di esecuzione delle opere. La delibera condominiale è stata, invero, presa in esame dal giudice di appello come ulteriore argomento confermativo dell’illecito attribuito al C. sotto il profilo della ritenuta alterazione della cosa comune, in violazione dell’art. 1102 c.c., essendo stato accertato che, comunque, il ricorrente ha agito anche in violazione della delibera condominiale, circostanza che non ha comportato alcuna modifica della causa pretendi, del petitum e dei fatti posti a fondamento della domanda. Giova sul punto rammentare che la Corte di legittimità (S.U. n. 15408/2003) ha affermato che si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della "causa petendi", solo quando i nuovi elementi, dedotti nel giudizio di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, così da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non sia stato svolto il contraddittorio, ipotesi non verificatasi nella specie.

Non è dato, inoltre, ravvisare, con riferimento a detta configurazione dell’illecito, ex art. 1102 c.c., alcun vizio di ultrapetizione in quanto la pronuncia rispecchia i limiti della causa pretendi e del petitum prospettati dalle parti, con riferimento alla sussistenza del danno lamentato dalle attrici a seguito della modifica, da parte del C., del tetto dell’appartamento sovrastante quello delle attrici.

Del pari infondato è il ricorso incidentale con cui si deduce: la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1226 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di condanna del C. al risarcimento del danno in via equitativa, non tenendo conto che, nella specie, la configurabilità del danno in "in re ipsa", escludeva la necessità della prova relativa. Al riguardo correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato, in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., che il criterio della liquidazione equitativa del danno richiede pur sempre il riferimento ad "argomenti anche di carattere presuntivo", ai fini della prova del danno, per evitare che la relativa decisione, ancorchè fondata su valutazioni discrezionali, sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo; occorre, pertanto, che chi reclama il risarcimento del danno ne dia dimostrazione,sulla scorta di elementi idonei a fornire i parametri plausibili della quantificazione(Cfr. Cass. n. 3794/2008;

n. 6082/96).

Alla stregua di quanto osservato vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Vanno compensate integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 30-05-2011, n. 21581 Applicazione della pena

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mento con rinvio parziale.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in data 10.3.2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a S.G., su concorde richiesta delle parti, la sanzione pecuniaria di 4320 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 7 (rectius, art. 186), per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento preliminare dello stato di ebbrezza alcolica, accertato il (OMISSIS).

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente come obbligatoriamente previsto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7, contenente il Nuovo codice della strada, nel testo risultante a seguito del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e successiva legge di conversione, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni; consolidata è la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6.12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S.U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo, in concreto in relazione alla gravita della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-06-2011, n. 5306 Istruzione pubblica

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rbale;
Svolgimento del processo

La ricorrente ha partecipato al corso concorso per il reclutamento e selezione formativa dei Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Ha superato la prova scritta e orale conseguendo, rispettivamente, punti 22 e 23, per una votazione finale di 45 punti, collocandosi al 236° posto della graduatoria di merito e quindi esclusa dal corso di formazione.

Con il presente atto impugna il bando di concorso, nonché il provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito del 10 luglio 2006, nonché qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, in particolare il provvedimento di non ammissione al corso di formazione.

Deduce i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione di legge con riferimento all’art. 29 del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.. Difetto di motivazione.

In conformità al principio di unicità del ruolo dirigenziale la selezione dei dirigenti scolastici deve avvenire con un solo corso concorso selettivo di formazione e al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza.

Costituisce, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, criterio di calcolo per la determinazione del contingente idoneo a coprire il numero dei posti messi a concorso, la somma "… dei posti già vacanti e disponibili da riservare alla mobilità"

Tali modalità non sono state puntualmente evidenziate nel bando di concorso che si impugna il quale si limita ad individuare nell’allegata tabella i posti di Dirigente scolastico messi a concorso, ledendo nel contempo l’interesse dei concorrenti a conoscere le ragioni in base alle quali l’Amministrazione precedente ha calcolato, su base regionale, i posti individuati e messi a concorso.

Pertanto non può escludersi che la dichiarata censura incida sulla legittimità del provvedimento che ha indetto il corso concorso, determinando un irreversibile contrasto dell’atto con specifiche norme legislative, nonché di origine costituzionale e cioè con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’operato della P.A., sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. Infatti, solo attraverso una congrua motivazione l’attività della P.A. precedente risponde al principio di imparzialità.

E’ da ritenere che l’atto impugnato sia gravemente lesivo di diritti riconosciuti dalla Costituzione la quale, invece, predispone una rigida garanzia in favore delle libertà fondamentali dei lavoratori.

E’ evidente che l’operato della P.A. è inficiato dai tipici vizi di legittimità, della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.. Difetto di motivazione.

Il provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R. della Campania del 10.7.2006 Prot. n. 15189P è illegittimo poiché lo stesso Organo amministrativo, in modo del tutto apodittico, ha ritenuto sia per il primo settore che per il secondo comprendere per scorrimento al fine della partecipazione al corsoconcorso un numero di candidati (n. 43 e n. 20) inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie del corso concorso determinando in tal modo una disparità di trattamento tra coloro che sono stati inclusi nella procedura concorsuale con riserva (come nel caso di specie l’istante) e concretizzando con lo stesso provvedimento una situazione di assoluta illegittimità.

Infatti le non specificate ragioni cautelari evidenziate nella parte motiva dell’atto non sono suffragate da alcuna norma di legge né dalle prospettate ragioni di opportunità.

Consegue che la motivazione dell’atto sfugge ad ogni tipo di controllo, risultando incompresibili le reali giustificazioni sottese al provvedimento emanato.

Inoltre è stata integrata una ulteriore e palese situazione di disparità di trattamento tra quei candidati aventi lo stesso punteggio in graduatoria che non sono stati inclusi tra coloro ritenuti idonei a frequentare il corso di formazione.

L’atto impugnato, benché faccia riferimento al c.d. "scorrimento" della graduatoria, in realtà ha impedito di fatto la utilizzazione della graduatoria per la copertura di quei posti per i quali il concorso era bandito e che successivamente per una causa qualsiasi si rendevano disponibili.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Istruzione costituitosi in giudizio unitamente all’ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché della prof.ssa Fucci Elena.

Alla udienza del 14 dicembre 2009 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Iniziando dal secondo motivo la ricorrente censura il metodo seguito dal Dirigente (del quale metodo non sarebbe stata neppure fornita motivazione) per determinare, oltre i candidati da ammettere al corso di formazione in base al numero dei posti previsti, un numero aggiuntivo di altri concorrenti in modo da realizzare, per cautelari evenienze, la partecipazione agli stessi corsi di candidati in numero superiore a quello previsto.

Appare evidente la inammissibilità della stessa censura nonché di tutti i rilievi dalla istante riferiti a pretese violazioni del principio di parità di trattamento in sfavore dei candidati ammessi con riserva (secondo la ricorrente la aliquota dei concorrenti ammessi in soprannumero ai posti a partecipare al corso di formazione sarebbe stata calcolata solo tra i candidati ammessi a pieno titolo).

E’ sufficiente rilevare che la collocazione della attuale istante al 236° posto della graduatoria di merito per il I settore in relazione al numero dei posti messi a concorso evidenzia di per sé la inesistenza di interesse della proponente a dedurre siffatte censure dapoichè la applicazione del sistema di determinazione dei candidati da ammettere in misura ulteriore al corso, anche se venisse corretto sulla base dei rilievi della deducente non consentirebbe alla stessa la ammissione alla frequenza del corso tenuto conto che la aliquota legale prevista è della usuale misura del 10% dei posti relativi al settore.

Quanto agli stessi posti, nel numero messo a concorso, anch’essi formano oggetto di rilievi formulati nel primo motivo in cui si censura la previsione del bando che li determinerebbe, immotivatamente, senza il rispetto dei criteri stabiliti invia normativa (cioè dal secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs.vo 30/3/2001 n. 165).

In disparte da ogni considerazione emerge in tutta evidenza la inammissibilità "ex se" di tale rilievo proposto in via di astratta rilevazione sul numero dei posti messi a concorso senza cioè la indicazione dell’esatto numero degli stessi quale sarebbe risultato seguendo le regole che la ricorrente ritiene violate.

Stesse considerazioni per l’ultimo rilievo della deducente che si duole del riconoscimento di soli due figli a carico essendo invece la stessa madre con tre figli, atteso che il numero dei figli a carico, per espressa disposizione del bando (art. 15) è titolo di preferenza a parità di merito con altri concorrenti.

Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso va rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5850 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 7 luglio 2008, depositato il successivo 17 luglio, la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. ha domandato l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione dell’Isvap n. 1433/08, notificata il 9 maggio 2008, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 40.019,00, ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private, conseguente all’accertata violazione degli artt. 141 e 148 dello stesso codice.

Espone la ricorrente che l’ingiunzione fa seguito ad una contestazione pervenuta alla Società con atto Isvap del 10 ottobre 2007, che, in relazione ad una richiesta di risarcimento danni a persona trasportata con veicolo assicurato con polizza r.c.a. dalla Società, rilevava l’omessa formulazione dell’offerta ovvero l’omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta nel termine di 90 giorni dal pervenimento della richiesta stessa, e con un ritardo superiore ai 120 giorni successivi alla decadenza del termine utile.

A sostegno della domanda la Società ha dedotto:

1) incostituzionalità dell’art. 4, comma 1, lett. h) della l. 29 luglio 2003, n. 229.

La ricorrente spiega questione di costituzionalità dell’art. 4 della l. 229/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ed, in particolare, della relativa lettera h), che, nel prevedere la riformulazione dell’apparato sanzionatorio, e specificamente per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, ad avviso dell’esponente risulta generica sia in riferimento all’oggetto sia in riferimento alla misura della sanzione, in violazione dell’art. 76 Cost., secondo cui l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato solo previa determinazione dei principi e criteri direttivi e solo per oggetti definiti;

2) illegittimità dell’art. 315 del d.lgs. 209/2005 alla luce dei principi generali della materia delle sanzioni amministrative secondo l’art. 4, lettera h), della l. 229/2003.

Rilevato che l’art. 315 del codice delle assicurazioni private sanziona l’inosservanza dei termini delle procedure liquidative del danno di cui ai precedenti artt. 141, 148 e 150, ed illustrato il meccanismo mediante il quale la sanzione viene graduata in proporzione al ritardo maturato, espone la Società che la disposizione non rispetta i principi fondamentali della l. 24 novembre 1981, n. 689, prevedendosi, da parte del citato art. 148, termini che, per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri della circolazione, risultano molto ristretti rispetto alle necessità istruttorie, soprattutto pel caso di danno alla persona. L’art. 315 si caratterizzerebbe, pertanto, per la sua rigidità e per l’inasprimento eccessivo delle pene. Il dato temporale, isolatamente considerato, non sarebbe criterio idoneo a graduare la sanzione;

3) violazione dell’art. 315, d. lgs. 209/2005, e irragionevolezza ed eccessività della sanzione.

Con la terza censura, rivolta avverso l’atto impugnato, la ricorrente, mediante una analitica ricostruzione della fattispecie sanzionata, espone che entrambi gli assunti presi a base del provvedimento (dies a quo per il computo del termine finale per provvedere al risarcimento; maturazione di un ritardo superiore a 120 giorni) sono errati. Correttamente calcolato, il ritardo imputabile alla Società sarebbe di 49 giorni, con conseguente riduzione dell’importo della sanzione (minimo edittale Euro 2.700,00, massimo Euro 5.400). L’iter della vicenda, come in sostanza ha riconosciuto anche il provvedimento impugnato (laddove l’Isvap dichiara di non poter accogliere le osservazioni procedimentali formulate dalla Società, imperniate sulla indisponibilità della danneggiata a sottoporsi a visita medicolegale, pur riconoscendone la buona fede e l’atteggiamento improntato ad una positiva soluzione della vicenda), farebbe emergere che il ritardo nella definizione del danno è imputabile esclusivamente al comportamento tenuto dalla danneggiata. La sanzione applicata contrasterebbe indi con i principi di proporzionalità e con l’art. 11 della l. 689/81. La sanzione andava comunque ridotta del 30%, in applicazione del comma 3 dell’art. 315 del codice delle assicurazioni.

La Società ha concluso chiedendo, in via gradata, l’accertamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata, da rimettere al vaglio della Corte Costituzionale, la dichiarazione di illegittimità del ridetto art. 315 del codice delle assicurazioni private, l’annullamento dell’atto gravato.

Si è costituito in resistenza l’Isvap che, confutata la fondatezza e la ritualità di alcune delle proposte questioni, ha rappresentato la legittimità della ordinanza impugnata, instando per il rigetto del gravame.

Si è altresì costituito in resistenza il Ministero dello sviluppo economico, senza formulare specifiche difese.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2011.

Motivi della decisione

1. Si controverte in ordine alla legittimità dell’ordinanza ingiunzione dell’Isvap n. 1433/08 con la quale l’Isvap ha ingiunto alla Società ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 40.019,00, ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private, conseguente all’accertata violazione degli artt. 141 e 148 dello stesso codice.

2. Le questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente con i primi due motivi di gravame si profilano manifestamente infondate.

Il Collegio può, conseguentemente, esimersi dall’esame delle eccezioni spiegate dall’ Isvap in ordine alla ritualità della loro proposizione.

3. Parte ricorrente ha sostenuto innanzitutto che l’art. 4 della l. 29 luglio 2003, n. 229, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ed, in particolare, la relativa lettera h), che prevede la riformulazione dell’apparato sanzionatorio, per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, risulta generica sia in riferimento all’oggetto sia in riferimento alla misura della sanzione, in violazione dell’art. 76 Cost., secondo cui l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato solo previa determinazione dei principi e criteri direttivi e solo per oggetti definiti.

La prospettazione non merita condivisione.

La legge n. 229 del 2003, titolata "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001", coerentemente con l’obiettivo enunciato, al Capo I, con gli artt. da 2 a 11, delega il Governo ad adottare decreti legislativi volti al riassetto normativo di una serie di materie. Trattasi, in particolare, di produzione normativa (art. 2), sicurezza del lavoro (art. 3), assicurazioni (art. 4), incentivi alle attività produttive (art. 5), prodotti alimentari (art. 6), tutela dei consumatori (art. 7), metrologia legale (art. 8), internazionalizzazione delle imprese (art. 9), società dell’informazione (art. 10), Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 11).

Venendo al tema oggetto di scrutinio, l’art. 4, in materia di assicurazioni, ha delegato il Governo (delega poi esercitata con il d. lgs. 209/2005) ad adottare, entro due anni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge stessa, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (come risultante dal testo vigente):

"a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa, anche nell’ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla luce dei princìpi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

1bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l’ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione".

Già la mera lettura dell’articolato sopra riportato fa emergere che la delega in parola è stata corredata dalla precisa definizione del suo oggetto (riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni), ciò che non fa emergere alcun dubbio circa l’ambito che le norme da dettarsi da parte del legislatore delegato sono destinate ad occupare nell’ordinamento vigente.

Venendo ai principi e criteri direttivi, la delega in parola ne prevede in primo luogo alcuni di carattere generale.

Si tratta, in particolare, di quelli previsti dall’art. 20 della legge n. 59 del 1997, come sostituito dall’articolo 1 della legge stessa, che viene richiamato nell’art. 4 della l. 229/03 al comma 1.

A tali principi e criteri direttivi si affiancano poi i principi e criteri direttivi specificamente individuati per il settore delle assicurazioni, che sono riepilogati dalle lettere da a) ad i) sopra riportate.

In tale ambito, i principi e criteri direttivi concernenti l’apparato sanzionatorio, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non risultano affetti da genericità.

Ed, infatti, l’art. 4 contiene innanzitutto il richiamo ai "princìpi generali in materia".

Con tale indicazione il legislatore ha inteso, evidentemente riferirsi non solo alla legge generale relativa alle sanzioni amministrative 24 novembre 1981, n. 689, ma anche al coacervo della giurisprudenza che, partendo dalle disposizioni della legge stessa, ha contribuito ad individuarne la portata.

La materia delle sanzioni nel settore delle assicurazioni è stata, poi, corredata da principi e criteri direttivi specifici, contenuti ai punti 1 e 1bis della lettera h), (aggiunto dall’art. 39, comma 4, della l. 28 dicembre 2005, n. 262), correlati alle particolari caratteristiche del settore, che attestano, per quanto qui di interesse, il particolare rilievo conferito alle esigenze di tutela degli assicurati.

Si è in tal modo previsto: il ricorso, accanto alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori, a specifiche sanzioni penali, per i casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale, di rifiuto di accesso agli uffici o alla documentazione relativa alle attività opposto all’Isvap, di truffa assicurativa; il raddoppio della misura delle sanzioni penali e la quintuplicazione della misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576.

In tal modo, la struttura della delega, per quanto attiene alle sanzioni del settore assicurativo, ivi comprese quelle pecuniarie, risulta completa e ben delimitata nei suoi riferimenti fondanti, sia quanto al richiamo operato al principio della legalità, nelle sue varie articolazioni, evocato con il riferimento ai principi generali (normativi e giurisprudenziali) della materia, sia quanto alla individuazione del "bene protetto" che la norma primaria pone in primo piano nel riassetto del sistema sanzionatorio.

Di talchè neanche per tale parte la disposizione può essere ritenuta affetta da genericità.

Del resto, contrariamente a quanto sembra ritenere parte ricorrente, il rispetto dell’art. 76 Cost. non richiede che i principi e criteri direttivi della delega assurgano a norme di dettaglio: una siffatta pretesa risulterebbe, infatti, contraria alla stessa finalità dell’istituto della delega, che è quello di rimettere alla sede delegata i profili specifici della materia oggetto di regolazione, già astretti dai principi e criteri della delega.

4. Chiarito, per quanto sopra, che il Collegio non i ravvisa alcuna distonia tra l’art. 4 della l. 223/03 e l’art. 76 della Costituzione, è bene immediatamente riferire che neanche la seconda doglianza merita una favorevole considerazione.

Con essa sostiene parte ricorrente che l’art. 315 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private, adottato in esercizio della delega di cui al ridetto art. 4 della l. 223/03 ed applicato nella fattispecie, che sanziona l’inosservanza dei termini delle procedure liquidative del danno di cui ai precedenti artt. 148, 149 e 150, non rispetta i principi fondamentali della l. n. 689 del 1981, in quanto l’art. 148 prevede termini che, per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri della circolazione, risultano molto ristretti rispetto alle necessità istruttorie, soprattutto pel caso di danno alla persona. Sostiene ancora parte ricorrente che l’art. 315 in parola si caratterizzerebbe, pertanto, per la sua rigidità e per l’inasprimento eccessivo delle pene, e che il dato temporale, isolatamente considerato, non sarebbe criterio idoneo a graduare la sanzione.

E’ evidente che gran parte della censura sopra descritta involve in una critica della scelte di merito effettuate dal legislatore delegato, ed, in quanto, tale, si appalesa totalmente insuscettibile di apprezzamento, anche atteso – in disparte il resto – che l’affermazione di parte ricorrente che i tempi previsti per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri della circolazione alle persone si connotino per eccessiva brevità appare affermazione del tutto indimostrata.

Per il restante, risulta al Collegio del tutto appropriato che, nel settore assicurativo, la misura di una sanzione pecuniaria posta – come nella fattispecie – a corredo di un precetto normativo che impone alle imprese l’osservanza di termini nelle procedure di liquidazione del danno sia graduata proporzionalmente in relazione all’entità dello scostamento rilevabile tra i predetti termini legali e quelli registrati nella fattispecie: infatti, essendo il precetto palesemente posto a tutela degli assicurati, la pretesa punitiva statale, correlata alla lesione concretamente arrecata dal ritardo alla sfera di questi, non può che profilarsi tanto più incidente quanto maggiormente i tempi per la liquidazione del danno risultino dilatati rispetto a quelli stimati congrui in via generale ed astratta.

Di talchè non può essere imputato alla rigidità della previsione normativa, ma piuttosto al meccanismo punitivo proprio di ogni sanzione, ivi comprese quelle a carattere pecuniario, che, accertata la violazione del precetto, l’amministrazione competente all’applicazione del connesso apparato sanzionatorio si attenga strettamente ai parametri dallo stesso previsti.

Merita, comunque, anche di essere osservato che il congegno sanzionatorio recato dall’art. 315 del codice di assicurazioni private non è privo di correttivi al principio del progressivo aumento delle sanzioni pecuniarie in virtù dell’entità del ritardo maturato. Infatti, laddove il comma 1 diversifica l’importo delle sanzioni per i ritardi fino a trenta, sessanta, novanta e centoventi giorni, il comma 2, per l’ipotesi di ritardi superiori a 120 giorni, prevede una sanzione diversificata esclusivamente in ragione dell’afferenza del danno alle cose ovvero alle persone e per il caso morte (rispettivamente da Euro 10.800,00 a 30.000,00; da Euro 20.000,00 a 60.000,00).

Infine, pare ancora opportuno aggiungere che il presidio sanzionatorio posto dall’art. 315 del codice delle assicurazioni al rispetto dei termini recati dagli artt. 148, 149 e 150 dello stesso codice avrebbe ben poche possibilità di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni sostanziali ove gli interessati potessero opporvi genericamente – come fa la ricorrente – il pericolo di frodi a danno delle compagnie di assicurazione.

Ben diversamente, invece, la fattispecie viene regolata laddove tale pericolo presenti profili di concretezza: per tale evenienza, infatti, e precisamente per l’ipotesi che "l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode", l’art. 326, comma 1, del codice delle assicurazioni prevede la sospensione della procedura di contestazione.

5. Delibate negativamente le questioni proposte con i due primi motivi di doglianza, può quindi passarsi all’esame della terza censura, rivolta avverso l’atto impugnato.

Al riguardo, la ricorrente, mediante una analitica ricostruzione della fattispecie sanzionata, espone che entrambi gli assunti presi a base del provvedimento, ovvero l’individuazione del dies a quo per il computo del termine finale per provvedere al risarcimento e la maturazione di un ritardo superiore a 120 giorni, sono errati, poiché ritiene che, correttamente calcolato, il ritardo imputabile alla Società sarebbe di 49 giorni, e non di 120, con conseguente riduzione dell’importo della sanzione. La Società invoca anche la sussistenza delle condizioni che permettono la sospensione del predetto termine.

La censura è affidata anche al rilievo che la stessa ingiunzione impugnata, pur non accogliendo le difese procedimentali esperite dalla Società, imperniate sulla indisponibilità della danneggiata a sottoporsi a visita medicolegale, riconosce la buona fede e l’atteggiamento improntato ad una positiva soluzione della vicenda, serbati dalla Società medesima.

Ma neanche tali argomentazioni risultano convincenti.

Per quanto di interesse nella fattispecie, l’art. 141 del codice delle assicurazioni prevede al comma 2 che per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148.

Il comma 1 dell’art. 148 del codice delle assicurazioni prevede per i sinistri con danni a cose che entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento (non formulata con modulo sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro) l’impresa di assicurazione formuli al danneggiato congrua o motivata offerta per il risarcimento ovvero comunichi i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Il comma 2 dell’art. 148 prevede che l’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso. Per l’adempimento del predetto obbligo è previsto il termine di 90 giorni.

Ciò posto, la ricorrente non contesta di aver ricevuto dal terzo trasportato una richiesta di risarcimento per danni alla persona alla data del 12 aprile 2006, come acclarato dall’Isvap, ma sostiene che da tale data, e alla luce della documentazione trasmessa dall’interessata, non può farsi decorrere il termine di cui al comma 2 dell’art. 148, atteso che la danneggiata non era ancora guarita, ciò che ha determinato, secondo la ricorrente, l’impossibilità alla data stessa di valutare il danno, alla stregua dello stesso art. 148 del d. lgs. 209/05, che, sempre al comma 2, richiede che la richiesta di risarcimento sia accompagnata "da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti".

Tale condizione si sarebbe, secondo la società, verificata solo successivamente, e precisamente alla data del 10 luglio 2006, all’atto della ricezione della documentazione medica integrale.

Ma, seguendo tale impianto argomentativo, la ricorrente dimentica che il comma 5 dello stesso art. 148 del codice onera, in caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazioni a richiedere entro trenta giorni dalla sua ricezione le necessarie integrazioni, disponendo in tal caso che i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Pertanto, anche la fattispecie che la ricorrente assume essersi verificata è regolata da un segmento procedimentale, corredato da un preciso onere posto a carico dell’impresa, il cui adempimento è assistito da una precisa tempistica, che nella specie non è stata rispettata, avendo la Società provveduto a richiedere elementi integrativi al terzo trasportato, come risulta dall’impugnato provvedimento, solo in data 20 luglio 2006, ovvero 99 giorni dopo la richiesta di risarcimento, oltre la scadenza del termine utile finale (11 luglio 2006).

Ne deriva che la Società non può, ora, invocare, come ha fatto, l’incompletezza della richiesta di risarcimento, che non ha provveduto tempestivamente a far constare.

Quanto, invece, al rilievo che la richiesta di elementi integrativi è elemento "meramente formale, del tutto irrilevante…ai fini della liquidazione del danno e della tutela del danneggiato" (pag. 8 del ricorso), si osserva che è la stessa Società a sostenere in questa sede che l’integrazione documentale era necessaria i fini della valutazione della pretesa risarcitoria: di talchè l’argomentazione si profila illogica, ancor prima che manifestamente contrastante con l’ordinamento di settore.

Neanche quanto riferito in ordine alla indisponibilità della danneggiata a sottoporsi a visita medica può condurre agli esiti sperati.

Infatti, se è vero che l’art. 148, comma 3, del codice delle assicurazioni, per tale ultima ipotesi, prevede la sospensione dei termini di cui al ridetto comma 2, è altresì vero che tale effetto si compie solo "pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5".

Ben ha fatto, pertanto, il provvedimento impugnato a rilevare al riguardo che l’invito al danneggiato a sottoporsi a visita medica è stato effettuato ben oltre il termine dei 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento, entro cui la Società avrebbe dovuto invece provvedere alla liquidazione dei danni fisici.

Nulla muta, poi, tenendo conto che il provvedimento dà conto della generale buona fede e dell’atteggiamento improntato ad una positiva soluzione della vicenda serbati dalla ricorrente: tale favorevole giudizio, plausibilmente correlato alle circostanze narrate alle pagg. 9 e 10 del gravame, relative alle modalità con le quali il difensore della danneggiata ha condotto le trattative con l’impresa, non è però assolutamente suscettibile di elidere l’accertamento della violazione commessa.

Di talchè tutti i rilievi dedotti dalla ricorrente non confermano che la sanzione sia stata erroneamente comminata o calcolata.

Parte ricorrente lamenta anche la violazione dei principi di proporzionalità e dell’art. 11 della l. 689/81.

La censura è però estremamente generica.

Al riguardo, il Collegio, per economia espositiva, può indi limitarsi a richiamare i criteri di quantificazione della sanzione seguiti dall’Isvap nella fattispecie, illustrati alle pagg. 14 e ss. della memoria difensiva dell’Istituto.

Infine, non è neanche fondata la pretesa della società, avanzata con l’ultimo profilo della censura in trattazione, di beneficiare della riduzione del 30% della sanzione, in applicazione del comma 3 dell’art. 315 del codice delle assicurazioni.

Infatti, pur in disparte ogni altra questione introdotta dall’Isvap, premesso che la invocata diposizione correla la riduzione alla fattispecie nella quale la formulazione dell’offerta sia in ritardo rispetto al termine utile, ma avvenga contestualmente al pagamento della somma, si osserva che è la stessa Società a riferire che tali condizioni non si sono evidentemente realizzate, laddove espone che il legale della danneggiata avrebbe dovuto trattenere il tentativo di pagamento effettuato dalla ricorrente "in conto maggiore avere" (pag. 11 del ricorso).

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere in favore della resistente Isvap le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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