Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-01-2011, n. 2259

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con denuncia del 3.2.2008 alla Procura della Repubblica di T.A.E. adduceva la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese da Te.Ma. e B. G. nella causa civile promossa nei suoi confronti dall’acquirente di un immobile in proprietà di esso T..

Il procedente pubblico ministero iscriveva, per tanto, nel registro delle notizie di reato gli indagati B. e Te. per il reato di falsa testimonianza e all’esito di preliminari accertamenti richiedeva l’archiviazione degli atti per difetto degli elementi strutturali della fattispecie sanzionata dall’art. 372 c.p., cioè per l’infondatezza della notizia di reato concernente i contegni dichiarativi dei due indagati (testimoni indifferenti rispetto al thema decidendum della controversia civile).

Ritualmente avvisato della richiesta definitoria del p.m., il denunciante T.E. con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Alessandria il 7.5.2009 si opponeva, in veste di persona offesa, alla richiesta di archiviazione, contestando l’assunto del p.m. e sollecitando la prosecuzione delle indagini.

Il g.i.p. del Tribunale di Alessandria con decreto del 12.10.2009, condividendo le conclusioni del p.m. sulla infondatezza della notizia di reato, ha deliberato de plano l’archiviazione del procedimento contro la B. ed il Te., senza tener conto della opposizione interposta dal T.. Il decreto è formato graficamente dalla apposizione in calce alla richiesta di archiviazione del p.m., con timbro sottoscritto dal g.i.p., della formula: "il g.i.p., osservato che la notizia di reato è infondata per i motivi indicati nella richiesta qui richiamati, dispone l’archiviazione del procedimento…".

Avverso tale decreto di archiviazione ex art. 410 c.p.p., comma 2 ha proposto, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione il denunciante T.E., deducendo: a) violazione delle regole del contraddittorio, per non avere il g.i.p. fissato l’udienza camerale a norma dell’art. 410 c.p.p., comma 3, omettendo ogni pronuncia di eventuale inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione ovvero di rigetto della istanza di prosecuzione delle indagini; b) difetto e illogicità della decisione in punto di ritenuta sufficienza degli accertamenti compiuti dal p.m. e di implicita irrilevanza delle indagini suppletive indicate dal ricorrente sulla base di una aprioristica prognosi di infondatezza della notizia di reato.

Il ricorso di T.E. deve essere dichiarato inammissibile.

E’ senz’altro vero che l’archiviante g.i.p. del Tribunale di Alessandria si è astenuto dall’esprimere qualsiasi valutazione sulla opposizione interposta, in presunta veste di persona offesa dal reato, dall’odierno ricorrente T.. Ma l’omissione, per quanto criticabile sul piano della completezza formale, è in concreto priva di effetti giuridico-processuali, anche in relazione al concreto interesse del ricorrente al mezzo di impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 4).

Deve, infatti, osservarsi in limine che al ricorrente non poteva e non può riconoscersi la qualità di persona offesa in senso tecnico dal reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p., reato contro l’amministrazione della giustizia che ne è la sola persona offesa, tale qualifica non potendo competere alla persona eventualmente danneggiata, in modo diretto o indiretto, dalla presunta testimonianza mendace. Secondo stabile indirizzo di questa Corte regolatrice tale reato non offende interessi privati, bensì il regolare e corretto corso della giustizia. Sicchè non è configurabile una legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. da parte di un soggetto che adduca una lesione di un suo personale interesse (persona danneggiata) a causa dell’ipotizzata falsa testimonianza. Ne discende che chi, come l’odierno ricorrente, assume di essere stato danneggiato da una testimonianza falsa non riveste la posizione di persona offesa dal reato e non può rivendicare facoltà e prerogative a questa riconosciute in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e di ricorso contro il provvedimento che dispone l’archiviazione (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, sent.

20.5.2005 n. 35051, rv. 232079; Cass. Sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, rv.

242532; Cass. Sez. 6, 4.12.2006 n. 8967, rv. 235915: "Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicchè soggetto passivo del reato è lo Stato – collettività e non la persona che per effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa.

Ne consegue che essa non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e successivo ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione").

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6129 Accertamento

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Svolgimento del processo

La Clinica Villa Nina s.r.l ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio dep. il 26 marzo 2007 che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della Clinica Villa Nina srl avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro. La CTR aveva ritenuto che gli interessi moratori dei compensi per prestazioni rese in favore dell’ASL, oggetto del decreto ingiuntivo, andavano soggetti al pagamento dell’imposta di registro proporzionale mentre la prestazione principale era indiscutibilmente soggetta ad IVA. L’Agenzia delle entrate non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Con primo motivo di ricorso la contribuente, redigendo quesito, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10, 15 e art. 8, lett. b della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e art. 40 di questo ultimo D.P.R., in quanto, per il principio di alter natività, il decreto ingiuntivo per crediti rientranti in area Iva era sottoposto a imposta di registro in misura fissa sia per il capitale sia per gli interessi.

Il motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ritiene di far proprio e dar seguito al più recente indirizzo segnato da Cass. n 4748/2006 che ha affermato che "in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota 2^ dell’art. 8 della tariffa, parte 1^, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria – come tali esentati, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa -, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchè esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA." Questa giurisprudenza appare superare il contrario indirizzo (Cass. n. 2696/2003), che afferma "Il carattere unitario dell’obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria,che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori,senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione." in quanto l’esenzione espressa degli interessi moratori dalla base dell’iva, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, non appare giustificare l’attrazione degli interessi medesimi, sotto la diversa considerazione dell’accessorietà e dell’unita di natura rispetto a quella principale, nell’ambito IVA. Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione carente e contraddittoria per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’appello incidentale condizionato con cui si deduceva la inapplicabilità della imposta di registro, perchè già applicata a precedente decreto ingiuntivo relativo alle medesime prestazioni ma divenuto inefficace.

Il motivo è fondato.

Sul punto la CTR ha omesso ogni decisione.

L’accoglimento dell’appello dell’Ufficio imponeva alla CTR di pronunziarsi sull’appello incidentale relativo alla duplicazione d’imposta in ordine al decreto ingiuntivo emesso per la stessa prestazione ma divenuto inefficace. La sentenza impugnata deve, in relazione a tale motivo, essere cassata e rinviata ad altra Sezione della CTR del Lazio perchè decida sull’appello incidentale e provveda sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8509 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

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Svolgimento del processo

a.= S.G. e D.M.V. convenivano in giudizio L.V.V., e S.R. per sentire accertare e dichiarare che il lotto di terreno sito in (OMISSIS) era di loro proprietà e per sentire dichiarare l’inesistenza di alcun diritto sulla stesso dei convenuti. Si costituivano L.V. e S. ed eccepivano che nella specie fosse intervenuta una precedente statuizione resa, tra le stesse parti, dal Tribunale di Palermo ormai divenuta definitiva e pertanto chiedevano che venisse dichiarata l’ammissibilità della domanda. Il Tribunale di Palermo accoglieva l’eccezione di inammissibilità opposta dai convenuti. Riconoscendo l’esistenza di un precedente giudicato tra parti il quale aveva respinto definitivamente la pretesa petitoria dello S.;

b) Proponeva appello S. e D.M. i quali deducevano l’inoperosità nella specie dell’art. 2909 cod. civ. per non essersi formato alcun giudicato sull’accertamento della proprietà del terreno de quo e rilevando la diversità dei giudizi. Si costituivano gli appellati che chiedevamo il rigetto dell’appello. La Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame proposto. Osservava la Corte di Appello di Palermo che l’azione esercitata da S. e D. M. ancorchè non qualificata di rivendica presentava tutte le caratteristiche di quest’ultima azione: Sicchè a parte la diversità della terminologia giuridica adottata, risultava essere stato riproposto lo stesso petitum fondato sulla medesima causa petendi del precedente giudizio petitorio su cui si era formato il giudicato. c) Per la cassazione di questa sentenza ricorrono S. e D. M. per due motivi consegnati ad un atto notificato il 20 settembre 2005.

Resistono S.R. e L.V.G., Gi. e V. con controricorso notificato il 21 ottobre 2005.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano Violazione o falsa applicazione di norme di diritto Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 948 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 1147 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte di appello di Palermo, secondo il ricorrente, a) per non aver considerato che la sentenza n. 248/90 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, non aveva un contenuto di merito ma un contenuto strettamente processuale, tale da non precludere la riproponibilità della domanda in separato giudizio; b) per non aver considerato che la sentenza del Tribunale di Palermo, qui indicata, non aveva attribuito la proprietà del terreno de quo nè agli attori nè ai convenuti e,dunque, nessun giudicato si sarebbe formato in ordine alla proprietà del bene; c) nel ritenere inammissibile la domanda successivamente proposta dagli attuali ricorrenti considerato che l’azione di rivendica è un’azione di condanna alla restituzione del bene previo accertamento incidentale – quindi senza forza di giudicato- della titolarità del diritto, tale che in caso di rigetto è possibile riproporre l’azione petitoria.

2.1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto, perchè la sentenza della Corte territoriale non presenta nessuno dei vizi denunciati, e le affermazioni che essa contiene sono fondate su una motivazione logica, ponderata, esaustiva dell’indicazione dei fatti evidenziati e analizzati e delle ragioni del dritto che ha applicato.

1.2.= Intanto, va qui riaffermato il principio secondo cui a prescindere dal tipo di sentenza adottato l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero, non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (da ultimo sent. n. 17078 del 03/08/2007).

1.3.= Nel caso in esame la sentenza precedente, passata in giudicato (la n. 248/90 del Tribunale di Palermo), aveva affermato che (come evidenzia la Corte territoriale, gli attuali ricorrenti e contro ricorrenti), il bene rivendicato dagli attuali ricorrenti non corrispondeva con quello posseduto dai convenuti, ed altresì con quello descritto nel titolo derivativo (atto pubblico di compravendita del 30 aprile 1968). Tale sentenza, dunque, contiene due affermazioni: una prima, che il bene rivendicato dagli originari attori non era quello posseduto dagli originali convenuti, e ancor di più, che il bene posseduto dagli originari convenuti non era quello riportato nell’atto di compravendita stipulato dagli originari attori. Insomma, il Tribunale di Palermo aveva acclarato che gli originari attori non avevano acquistato il bene posseduto dagli originari convenuti perchè il loro titolo di acquisto (un acquisto a titolo derivativo) indicava un bene che non corrispondeva a quello posseduto dagli originari convenuti. La sentenza de quo, dunque, contiene una precisa statuizione di merito e cioè il rigetto di quella specifica domanda di rivendica, relativa a quei determinati soggetti (convenuti) e a quel determinato bene (nel caso posseduto dai convenuti), perchè infondata e, soprattutto, perchè gli originari attori non erano -o non avevano dimostrato di essere – proprietari del bene posseduto dagli originari convenuti. Ora, ammesso che il Tribunale di Palermo, con la prima sentenza, abbia rigettato la domanda di rivendica per il fatto che i ricorrenti rivendicavano un bene posseduto da altri soggetti e non dai convenuti, o un bene diverso da quello posseduto dai convenuti: gli attori, cioè, avrebbero sbagliato, nel proporre l’azione petitoria, l’indicazione soggettiva e/o l’indicazione del bene oggetto di rivendica, tuttavia, la statuizione del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, sarebbe, ancora, nel senso di escludere che gli attori fossero i proprietari del bene posseduto dai convenuti. D’altra parte, oltre questa prima ed essenziale osservazione, che consente di condividere la decisione della Corte di Appello di Palermo, va anche detto che pur ammettendo che nell’ultima ipotesi indicata sarebbe possibile una seconda azione petitoria con la quale l’attore dichiarandosi, proprietario del bene posseduto dai (precedenti) convenuti chiederebbe l’accertamento della proprietà, non sarebbe possibile, però, in forza del giudicato esistente, ammettere una seconda azione petitoria, con la quale, come ha affermato, la Corte territoriale, lo stesso attore si dichiara proprietario dello stesso bene che ha formato oggetto del primo giudizio e rivendica il bene nei confronti dello stesso soggetto convenuto nel primo giudizio coperto dal giudicato.

1.4.= Non coglie nel segno, neppure, la considerazione che la sentenza del Tribunale di Palermo avrebbe una natura processuale e non di rigetto nel merito per il fatto che quella sentenza rigettava la domanda dell’attore per mancanza di una condizione dell’azione. In verità, la mancanza della condizione dell’azione di rivendica, nel caso concreto altro non era che la mancata dimostrazione della proprietà del bene rivendicato. Tale dimostrazione, tuttavia, è più che un presupposto dell’azione, un requisito di fondatezza dell’azione stessa. Dottrina e giurisprudenza riconoscono che nell’azione di rivendicazione l’attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso (probatio diabolica) in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero, dimostrando il compimento dell’usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.

1.5.= Quanto qui evidenziato, unitamente all’affermazione logica, ponderata, esaustiva della Corte di Appello di Palermo secondo cui: a parte la diversità della terminologia giuridica adottata risulta essere stato riproposto l’identico petitum fondato sulla medesima causa petendi del precedente giudizio petitorio, non consente di attribuire rilevo, neppure, all’osservazione secondo cui nessun giudicato si sarebbe formato in ordine alla proprietà del bene perchè, comunque, il Tribunale di Palermo, non avrebbe attribuito la proprietà del terreno de quo nè agli attori nè ai convenuti, dato che quel giudicato ha, invece, affermato che gli attori non avevano dimostrato di essere proprietari del terreno posseduto dai convenuti.

1.6,= Va, anche in questa sede, ribadito che l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso. Di qui l’ulteriore conseguenza che, nell’azione di rivendicazione, la condanna alla restituzione è la conseguenza dell’accertamento della proprietà: il legittimo possessore è il proprietario, se dimostrata la proprietà il possesso va restituito al legittimo proprietario. Nel caso concreto, dunque, il giudicato della prima sentenza non potrebbe non estendersi anche all’accertamento della proprietà in quanto, aspetto, comunque, deducibile dalla stessa sentenza.

2.= Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti lamentano Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente per aver ritenuto di non dover svolgere alcuna indagine di merito in ordine all’accertamento della proprietà dichiarando tale questione coperta dal giudicato.

Tuttavia, la regola generale sull’estensione del giudicato viene estesa ai presupposti logici della decisione senza fornire adeguata spiegazione circa le modalità applicative della stessa alla fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice e senza accertare se nella specie ricorressero i presupposti per la sua applicazione.

2.1.= Anche questo motivo è infondato perchè la decisione della Corte territoriale è affidata ad una motivazione non solo puntuale ed adeguata, ma, priva di qualunque vizio logico. La Corte territoriale ha senza equivoci riconosciuto che la domanda di rivendica originariamente proposta era stata respinta con una precedente decisione passata in giudicato perchè non era stata fornita alcuna prova circa l’identità del bene rivendicato con quello posseduto dai convenuti e altresì con quello descritto nel titolo di acquisto. Di qui la stessa Corte territoriale ha ritenuto, per deduzione logica, che la precedente sentenza abbia acclarato che gli attuali ricorrenti non erano (o lo stesso, non hanno dimostrato di esser) proprietari del terreno posseduto dagli attuali controricorrenti. Ha ritenuto dunque che tale presupposto logico, giustificava l’inammissibilità della nuova azione proposta dagli stessi attori) per accertare quanto era stato accertato con altra sentenza passata in giudicato. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 234 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23.10.2001, tempestivamente depositato, la deducente impugna il provvedimento 26.1.2002, n. 26 con cui il Dirigente Ripartizione Urbanistica del Comune di Fondi ha disposto l’annullamento della concessione edilizia n. 3752 del 20.4.2000, denunciandone l’illegittimità: 1) per violazione dell’ art 7 della L. 7.8.1990, n. 241; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnativa.

In occasione della camera di consiglio del 15.5.2001 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale con ordinanza n. 421.

Successivamente, all’udienza del 10.2.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela deve essere vagliata alla luce dei principi fissati dalla legge sul procedimento amministrativo, come da ultimo novellata dalla legge 11.2.2005, n. 15, con cui è stato introdotto il capo IV bis alla legge 7.8.1990, n. 241, nel quale figura l’art. 21 nonies, avente ad oggetto l’annullamento d’ufficio.

Con le menzionate disposizioni il Legislatore ha dettato, per la prima volta, norme generali in tema di legittimità dei provvedimenti amministrativi e degli effetti conseguenti alla violazione da parte di questi di norme giuridiche, completando il quadro con una previsione ad hoc per l’autotutela amministrativa, in parte recependo l’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in persistente assenza di una disciplina legislativa.

Secondo quanto stabilito dall’art. 21 nonies il provvedimento di annullamento in autotutela è, infatti, adottabile per ragioni d’interesse pubblico entro un termine ragionevole, ma tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, restando in ogni caso convalidabile, sussistendo ragioni d’interesse pubblico, egualmente entro un termine ragionevole.

La locuzione utilizzata dal Legislatore rende manifesto che l’esercizio del potere di autotutela resta catalogato nel quadro della riserva amministrativa ed è dunque affidato al meditato apprezzamento dell’Amministrazione, chiamata a valutare entro un termine ragionevole le ragioni di pubblico interesse, peraltro non precisate dall’art. 21 nonies, che richiede invece all’Amministrazione di dar corso alla graduazione fra l’interesse pubblico e gli "interessi dei destinatari e dei controinteressati".

Sotto un primo aspetto appare dubbio che la norma in questione abbia confermato la necessità di un concorrente interesse pubblico attuale ad annullare, quale presupposto dell’autotutela in stretta connessione con il dovere di ripristino della legalità violata, come predicato dal costante indirizzo del Consiglio di Stato (cfr., sez. V, 20.5.2008, n. 2364 e 6.12.2007, n. 6252): l’esercizio del potere trova, infatti, il limite positivamente tracciato dal "ragionevole" termine di adozione della relativa statuizione, il che induce ad affermare che, fermo il rispetto del relativo termine, il ripristino della legalità non subisca alcuna preclusione di tale natura (sulla portata generale del principio del "tempo ragionevole" cfr., C.d.S., sez. V, 4.3.2008, n. 814).

Ciò detto, con il primo motivo dedotto, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, assumendo che la mancata partecipazione al procedimento avrebbe precluso la possibilità per l’Amministrazione comunale, di vagliare soluzioni alternative scaturenti dal contraddittorio procedimentale.

Detto ordine d’idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, alla stregua di una risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la Sezione integralmente condivide, la comunicazione dell’inizio del procedimento deve essere inviata in tempo utile al soggetto interessato, così da permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase tuttora preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibile opzioni: e ciò proprio al fine di evitare che l’intervento spiegato assolva un ruolo pressoché esclusivamente formale senza alcuna reale incidenza sia sull’eventuale istruttoria da espletare sia sull’individuazione degli interessi pubblici e privati coinvolti sia, infine, sulla loro finale graduazione da parte della procedente Autorità per il perseguimento del poziore interesse pubblico (Cons. Stato Sez. V 5.6.1997, n. 603; 2.2.1996, n. 132).

L’omessa comunicazione d’avvio del procedimento preordinato all’annullamento tutorio è rilevante nella specie, per la circostanza – direttamente incidente sul piano della dialettica procedimentale – che l’istante avrebbe potuto concorrere ad orientare l’azione della pubblica amministrazione in sede di esercizio del potere di autotutela.

In definitiva deve affermarsi che, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25.10.2000, n. 437 sia rimasta nella specie frustrata nella svolta procedura di secondo grado davanti alla Amministrazione comunale la possibilità di un’effettiva fase istruttoria nel corso della quale l’interessato potesse interloquire con la procedente Amministrazione comunale, produrre se del caso ulteriore documentazione a supporto delle proprie ragioni.

In tal senso, del resto, si è costantemente mossa la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha reiteratamente posto in evidenza la necessità che gli interessati siano in grado di contraddire all’interno del procedimento amministrativo, fermo l’obbligo della Amministrazione di meditata valutazione di tutti i contributi a tal fine presentati (cfr. Sez. VI 29.2.2002, n. 2983; Ad. plen. 15.9.1999, n. 14), chiarendo ulteriormente che l’omissione del prescritto avviso coincide senza riserve con la sua tardiva comunicazione: anche in questo caso, infatti, l’assolvimento dell’obbligo ha rilievo soltanto formale, restando privo di effetti sul piano della dialettica endoprocedimentale.

La dedotta censura è dunque fondata e la violazione del generalissimo principio del partecipazione procedimentale da parte del comune di Fondi.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti citati in epigrafe.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi Euro 2.000,00, oltre ad oneri di legge
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto di revoca impugnato.

Condanna il Comune di Fondi a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.