Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-03-2011, n. 12183 appello

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 29.9.2010 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato gli appelli (riuniti) proposti da N.C. relativi all’ordinanza emessa dalla locale Corte di appello con la quale erano state disattese: l’istanza di scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di fase relativi al giudizio di primo grado nel quale il N. era imputato del reato di cui all’art. 416-bis c.p. e di due episodi estorsivi, di cui uno tentato, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, conclusosi con la sentenza del tribunale di Napoli in data 10.4.2008; l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare relativi al medesimo processo nel quale il N. era stato condannato all’esito del giudizio di primo grado alla pena di anni dieci di reclusione, oltre la multa, per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A) e per l’episodio di tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo M).

Il tribunale premetteva che al N. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Napoli in data 12.9.2005, eseguita il 9.12.2005, con riferimento ai reati di cui all’art. 416-bis c.p. ed a due episodi estorsivi, di cui uno tentato, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; che in data 3.6.2006 veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, prima sezione penale; che in data 10.4.2008 veniva emessa sentenza di condanna alla pena di anni dieci di reclusione, oltre la multa, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A) ed all’episodio di tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo M); che il 27.4.2009 la Corte di appello di Napoli emetteva sentenza con la quale riduceva la pena ad anni nove di reclusione, oltre la multa; che detta sentenza veniva annullata limitatamente alla determinazione della pena dalla Corte di cassazione in data 16.3.2010; che il 10.6.2010 la Corte di appello di Napoli emetteva nuova sentenza di condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre la multa avverso la quale pendeva ricorso per cassazione.

Tanto premesso, quanto alla richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase con riferimento al giudizio di primo grado, il tribunale rilevava che avuto riguardo alle imputazioni per le quali era stato emesso il titolo custodiale e per le quali il N. era stato rinviato a giudizio, in specie al reato di estorsione contestato al capo G), i termini di fase erano di anni uno e mesi sei ai quali dovevano aggiungersi ulteriori mesi sei, ai sensi dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3-bis, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello. Inoltre, andavano aggiunti i giorni in cui si era celebrato il dibattimento nei quali era sospesa la decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2; tali giorni erano stati indicati nel provvedimento Impugnato In giorni trenta, non contestati dalla difesa, come del resto era desumibile anche dalla lettura della sentenza di primo grado.

Pertanto, alla data della emissione della sentenza di primo grado, 10.4.2008, non erano ancora decorsi i termini, due anni e un mese, calcolati dalla data del decreto di rinvio a giudizio, 3.6.2006.

Irrilevante, ai fini del predetto calcolo, doveva ritenersi – ad avviso del tribunale – la circostanza evidenziata dalla difesa che con la sentenza di primo grado il N. è stato assolto dall’imputazione del reato più grave (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7); peraltro, si evidenzia, anche in relazione all’imputazione di cui al capo M) (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7) per la quale è intervenuta condanna, i termini di fase andavano calcolati allo stesso modo.

Quanto, poi, alla determinazione dei termini massimi di custodia cautelare, il tribunale rilevava che detti termini in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata, per la quale il N. è stato condannato anche dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento della Corte di cassazione, sono pari ad anni sei a norma dell’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), e non ad anni quattro come sostenuto dall’appellante, trattandosi di reato così come ritenuto in sentenza per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni venti. Pertanto, neppure detti termini massimi di custodia cautelare erano, allo stato, decorsi.

Il tribunale precisava, altresì, che neppure potevano ritenersi decorsi i termini relativi alla fase del giudizio di appello, tenuto conto dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

Infine, il tribunale precisava che risultavano decorsi, invece, i termini relativi alla fase del giudizio di primo grado ed i termini massimi di custodia cautelare con riferimento esclusivamente al reato di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A dell’imputazione). Tuttavia, in conformità con il principio affermato dalla Corte di legittimità, vi è interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione "ora per allora" soltanto quando allo stesso consegua la liberazione dell’imputato, cosa esclusa nel caso di specie per le suddette ragioni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il N., personalmente, con due atti separati con i quali ha denunciato la violazione di legge, con riferimento agli artt. 303 e 304 c.p.p., ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà e manifesta illogicità.

In specie, afferma: che il tribunale ha errato nell’indi care la data del provvedimento di rinvio a giudizio che è stato emesso il 3.4.2006 e non il 3.6.2006; che ha errato nel ritenere la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare durante il dibattimento di primo grado, atteso che nessuna ordinanza aveva mai disposto tale sospensione, come previsto dall’art. 304 c.p.p.; ha errato, inoltre, nel affermare che il titolo custodiate era stato emesso anche con riferimento al reato di estorsione aggravata contestato al capo G) perchè con riferimento a detta contestazione il Gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.

Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, i termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di primo grado (due anni) erano decorsi il 3.4.2008, prima che intervenisse la sentenza di condanna di primo grado (10.4.2008).
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Come risulta, infatti, dalla nota acquisita la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli, in data 10.6.2010, nel confronti del N. nel procedimento cui si riferisce l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed il conseguente appello oggetto del ricorso in esame, è divenuta irrevocabile l’11.1.2011, a seguito della decisione di questa Corte, quinta sezione penale, che ha rigettato il ricorso.

Pertanto, dalla predetta data è intervenuto nuovo titolo detentivo in luogo della misura cautelare in carcere oggetto del presente ricorso che, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’Interesse.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14596 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

L.P. e La.Gi. ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 21 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 5.000,00, ciascuno, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto impugnato, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. Con il secondo motivo deducono che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Il primo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193).

Resta assorbito il secondo motivo di censura, relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato a ciascuno dei ricorrenti devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle stesse in favore del difensore dei ricorrenti medesimi, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti L.P. e La.Gi. decorrano dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 951,00, di cui Euro 456,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16759 Notificazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6 novembre 1998 il Comune di Manfredonia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia P.M. per sentir accertare l’acquisto a titolo originario di un terreno in catasto alla partita 8588, foglio 38, particene 304 e 305, a seguito di accessione invertita in dipendenza dei lavori su di esso eseguiti per la costruzione di una strada di collegamento, con cavalcavia sulla strada ferrata, tra la locale Via (OMISSIS).

Il convenuto spiegava domanda riconvenzionale di retrocessione con risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del bene, da determinarsi in Euro 1.652.662.07 per la mancata disponibilità del bene ed in ulteriori Euro 212.324.45 ed Euro 278.255,64 per la mancata riscossione di canoni di locazione.

Con sentenza del 25 marzo 2002 il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava il Comune al rilascio del terreno occupato e al risarcimento dei danni, liquidati in misura di Euro. 80,00.

Su gravame di entrambe le parti la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 3 ottobre – 27 dicembre 2004, dichiarava, in riforma della decisione impugnata, l’acquisto per accessione invertita del bene da parte del Comune di Manfredonia e rigettava ^ sia la domanda di retrocessione proposta dal P. sia quella di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene occupato a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

Osservava la Corte che l’opera pubblica in questione, la quale aveva interessato vari fondi tra i quali quello del P., era stata in gran parte realizzata e ciò non consentiva il ripristino dello stato dei luoghi sicchè doveva ritenersi verificata l’irreversibile trasformazione del fondo del P. sebbene esso fosse stato interessato unicamente dallo scavo di sbancamento e dalla realizzazione delle spallette laterali. L’occupazione acquisitiva si fondava, infine, sulla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità ravvisabile nella delibera del 22 dicembre 1983, n. 350, con la quale l’opera era stata riapprovata dopo l’annullamento da parte del giudice amministrativo delle precedenti delibere del 22 ottobre 1979, n. 741, e del 27 febbraio 1981 n. 387 e pertanto l’azione risarcitoria per la perdita della proprietà del bene non poteva trovare accoglimento a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita dal Comune di Manfredonia, poichè la domanda era stata proposta solo con la comparsa di risposta del 19 dicembre 1998 mentre l’irreversibile trasformazione del bene si era verificata nel periodo tra il 21 gennaio 1985 e il 30 marzo 1987, data della disposta sospensione dei lavori.

Contro la sentenza ricorre per cassazione P.M. con tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Manfredonia.
Motivi della decisione

Va presa preliminarmente in esame la notificazione del controricorso della quale viene eccepita l’inesistenza in quanto effettuata in Via (OMISSIS), preso l’avv. Vincenzo Ricciardi, in vece che presso l’avv. Donato Mondelli, domiciliatario del ricorrente, con studio nel medesimo stabile.

L’eccezione non ha fondamento poichè la notificazione è radicalmente inesistente quando venga effettuata con consegna di copia dell’atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nella specie essa ha avuto luogo con consegna a procuratore diverso dal domiciliatario ma con studio comune e comunque sito nello stesso stabile il quale ne ha curato la consegna al suo destinatario. Trattasi quindi di mera nullità sanata a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c., comma 3, richiamato dal successivo art. 160).

Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente contesta che le opere realizza, te sul fondo occupato siano di tale entità da comportarne la irreversibile trasformazione e precluderne la retrocessione.

La censura, ancorchè assistita da numerosi richiami giurisprudenziali, non può trovare accoglimento poichè, sotto il pretesto della denuncia di violazione di legge, essa pretende un riesame del merito attraverso una rivalutazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che sono state fatte proprie dalla sentenza con una motivazione che si sottrae ad ogni censura come risulta dal rilievo che il vizio di motivazione, pur denunziato dal ricorrente, non trova alcuna illustrazione nello svolgimento del motivo in esame.

Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la riapprovazione dell’opera di pubblica utilità dopo l’annullamento delle due precedenti delibere non avrebbe potuto comportare la reviviscenza di un procedimento ablatorio in radice invalido e insuscettibile, in quanto tale, di postume sanatorie, sicchè l’apprensione del bene risulterebbe frutto di un’occupazione usurpativa priva di ogni giustificazione in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La censura non merita accoglimento poichè si fonda su un sostanziale travisamento dei fatti che hanno dato luogo alla controversia in esame.

La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l’annullamento delle prime due delibere di approvazione dell’opera sono state seguite da una terza delibera di riapprovazione – avente valore di dichiarazione di pubblica utilità – che non ha comportato alcuna sanatoria della precedente situazione, pregiudicata dall’intervento del giudice amministrativo, ma una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’opera approvata, la cui validità ed efficacia preesisteva rispetto all’avvenuta irreversibile trasformazione del suolo, cosi come risulta dallo svolgimento temporale della vicenda illustrato nella motivazione della sentenza impugnata.

La corretta individuazione della fattispecie dell’occupazione acquisitiva, sorretta dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzai: si sul fondo occupato, comporta l’assorbimento del l’esame del terso motivo con il quale si censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione quinquennale sulla base dell’asserita natura usurpativa dell’occupazione del fondo del P..

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 12.000,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19076 Dichiarazione di contumacia

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 giugno 2009, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Napoli, in data 19 aprile 2004, appellata dal P.G. e dagli imputati, qualificato come tentata rapina impropria il fatto di cui al capo a) dell’imputazione, rideterminava la pena inflitta a R.R. e A.M. per i reati di tentata rapina impropria, resistenza a p.u., lesioni personali e porto ingiustificato di grimaldelli in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, R.R. per mezzo del suo difensore di fiducia e A. M. personalmente.

R.R..

Solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, dolendosi della mancata dichiarazione di contumacia dell’imputato, definito erroneamente nel giudizio d’appello: libero non comparso;

2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato. Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia riqualificato il fatto come rapina impropria tentata, pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale che esclude la configurabilità del tentativo nella rapina impropria;

3) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione ai criteri stabiliti dagli artt. 133 e 69 c.p.. In particolare eccepisce che nel calcolo della pena la Corte d’appello non ha applicato la diminuzione per il tentativo, in violazione dell’art. 56 c.p..

A.M..

Solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce inosservanza od erronea applicazione delle legge penale e difetto della motivazione. In particolare si duole della quantificazione della pena e del diniego di prevalenza delle attenuanti nel giudizio di comparazione.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

R.R..

Quanto al primo motivo di ricorso, in punto di conseguenze della mancata dichiarazione di contumacia, le censure del ricorrente sono infondate. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte: "La mancata dichiarazione di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell’imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall’ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell’intervento e dell’assistenza dell’imputato" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41981 del 15/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235543;

Sez. 5, Sentenza n. 36651 del 04/06/2008 Ud. (dep. 24/09/2008) Rv.

241634).

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del fatto. Al riguardo è sufficiente rilevare che appare completamente superato l’orientamento minoritario che escludeva la configurazione della rapina impropria nel caso di delitto tentato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte, condivisa e ribadita in più occasioni da questo Collegio, è massicciamente orientata nel ritenere che integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38586 del 25/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv.

238017; Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 26/03/2008 Cc. (dep. 20/05/2008) Rv. 240104; Sez. 2, Sentenza n. 19645 del 08/04/2008 Ud.

(dep. 16/05/2008) Rv. 240408; Sez. 2, Sentenza n. 29477 del 29/02/2008 Ud. (dep. 16/07/2008) Rv. 240640; Sez. 2, Sentenza n. 3769 del 16/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242558; Sez. 2, Sentenza n. 34845 del 09/07/2008 Ud. (dep. 08/09/2008) Rv. 243273; Sez. 2, Sentenza n. 23610 del 12/03/2010 Ud. (dep. 18/06/2010) Rv. 247292).

Quanto al terzo motivo è infondata l’eccezione che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della riduzione per il tentativo nella determinazione della pena. Infatti la Corte ha determinato la pena base per il reato più grave (rapina impropria tentata) fissandola in anni uno, mesi sei ed Euro 600,00. Poichè il minimo della pena edittale per il reato di rapina è di anni tre di reclusione ed Euro 516,00 di multa, è evidente che la Corte ha operato la diminuzione per il tentativo, a norma dell’art. 56 c.p., nel determinare la pena base. Infine, quanto al giudizio di comparazione fra le circostanze ed alla dosimetria della pena, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo i giudici d’appello dato conto dei criteri applicati per confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze, in conformità a quanto deciso dal giudice di primo grado, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.

A.M..

Le considerazioni svolte in punto di pena per R.R. valgono anche per le censure, genericamente sollevate da A.M., il cui ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che respinge il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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