T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4867 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 27 settembre 2001 e depositato il successivo 13 ottobre, le società I.S. Srl e C.G.A., quali, rispettivamente, proprietaria e locataria dei locali commerciali situati presso l’immobile di Via Monti di Primavalle in Roma, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del loro interesse connesso al mantenimento delle opere realizzate in data 6.4.1995 conformemente alla dichiarazione di inizio attività prevista dalla normativa vigente.

Al riguardo, le medesime hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha eccepito genericamente l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2001 con ordinanza n. 6984/2001 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.

Con il primo motivo di gravame le parti istanti assumono che il procedimento adottato dall’Amministrazione comunale (finalizzato all’adozione di un ordine di demolizione) sia di per sé viziato perché posto in essere senza controdedurre alle osservazioni formulate nella memoria di chiarimenti fornita dalle società ricorrenti in relazione a lavori che erano stati compiuti ben sei anni prima, valutati comunque abusivi per assenza della concessione edilizia e soggetti ad un puntuale ordine di demolizione.

Infatti, l’invocato art. 10 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che: "I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.".

Ciò avrebbe dovuto comportare per il Comune di Roma il rispetto di un principio generale valevole in materia di adozione dei provvedimenti amministrativi: l’obbligo di esame delle memorie e dei documenti, ex art. 10, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, si deve ritenere non come un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti interessate, ma come un onere ad un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione dell’Amministrazione alle deduzioni difensive del privato (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2008 n. 17).

Sul punto gioca un ruolo decisivo la descrizione della consistenza e della tipologia di opere realizzate dalle società ricorrenti.

Da tale descrizione deriva che la doglianza è senz’altro fondata poiché né la realizzazione di un impianto tecnologico, né il semplice cambio di destinazione d’uso sono di per sé, nel caso di specie, sufficienti a giustificare un ordine di demolizione. Ciò è ancora più evidente se l’ordine di demolizione è adottato a distanza di sei anni dalla realizzazione delle opere ritenute abusive.

Infatti, non è necessario il permesso di costruire – come nel caso in esame in cui si è realizzato di un impianto di condizionamento posto a servizio di un locale commerciale preesistente e collocato in una intercapedine tra la muratura dell’edificio ed il muro di contenimento di un terrapieno – in relazione alle opere che non comportano nuova volumetria né aumento di superfici (come nel caso del lucernaio) o che comportano la realizzazione di un semplice volume tecnologico (Cfr. Tar Campania, sede di Napoli, Sez. VII, 19 febbraio 2009 n. 968).

Per tale evenienza, il provvedimento gravato si presenta viziato quantomeno per un difetto di motivazione anche nella parte in cui il provvedimento stesso si limita a rimarcare un semplice cambio di destinazione d’uso per la sola presenza del citato impianto.

Per tale aspetto è sufficiente osservare che il cambio di destinazione d’uso di un manufatto preesistente non richiede il previo rilascio del permesso di costruire quando l’intervento su di esso realizzato ne assicura la conservazione della destinazione d’uso (il locale preesistente a servizio del quale è realizzato l’impianto di condizionamento era e rimane locale commerciale), della collocazione e delle caratteristiche fisiche identificative; per contro il cambio di destinazione d’uso con rilevanti opere di ristrutturazione, che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee e che integra, quindi, una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, è soggetto al permesso di costruire (Cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2009 n. 498).

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, ritenendo prevalente ed assorbente il primo motivo di impugnazione, accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati perché viziati da violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sussistono, per la particolarità della procedura posta in essere, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-10-2011, n. 21823 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

P.D. ha proposto ricorso avverso il decreto del 1 giugno 2009 con il quale la corte d’appello di Bologna, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione con integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione della assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura la motivazione della compensazione delle spese è fondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

Nella specie, il riferimento alla "sostanziale" mancata contestazione della pretesa non appare sufficiente a sorreggere la decisione perchè, come è stato già più volte affermato (ex multis v. cassa.

N. 27728/2009, 1101/2010), "nulla impedisce alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto" ed è "pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice, al fine di conseguire l’indennizzo spettategli per l’eccessiva durata del processo, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione convenuta scelga poi di costituirsi o meno nel giudizio di equa riparazione che ne consegue" (così cass. n. 27728/2009 cit.).

Non essendo necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., liquidando le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione come in dispositivo.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, nella misura di Euro 806,00 (Euro 445 per onorari, Euro 311 per diritti) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 595,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-11-2011, n. 23847 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12-11-2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, respingeva la domanda proposta da T.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro conclusi tra le parti (per il periodo 23-2-1998/30-4-1998 per "esigenze eccezionali…" ex acc. az. 25-9-97 e succ, prorogato di 30 giorni; per il periodo 1-7-1998/30-9-1998 per "necessità di espletamento de servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre"; per il periodo 20-10-1998/30-1-1999 di nuovo per "esigenze eccezionali…") con le pronunce consequenziali.

Sull’appello del T. e resistendo la società, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 13-11-2006, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto decorrente dal 20-10- 1998, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato dal 20-10-1998, ancora in atto, e condannava la società al pagamento a titolo risarcitorio di un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (27-12-2000) nei limiti di un triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il T. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi, il secondo dei quali condizionato.

Da ultimo è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 5-2-2009.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., entrambi vanno dichiarati inammissibili.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1956

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 07.06.11 e depositato il 21.06.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente nell’unico motivo di ricorso lamentava che l’automatismo adottato dal Questore fosse in contrasto con la funzione rieducativi della pena e impedisse per sempre il reinserimento ad uno straniero che era giunto in Italia all’età di sedici anni e che vi viveva da cinque anni; inoltre censurava il fatto che il procedimento per il rinnovo fosse durato più di un anno e che oltretutto non si fosse tenuto conto né del fatto che aveva la disponibilità di un datore di lavoro ad offrirgli una regolare attività lavorativa né che vi era una coppia italiana che era disponibile ad accoglierlo presso la propria abitazione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita che potrebbe ottenere un regolare lavoro e che sia munito di solidi legami con il nostro paese poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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