Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30047 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 luglio 2010, il Tribunale di Ragusa – Sezione Distaccata di Vittoria, condannava D.S. alla pena dell’ammenda per violazione delle disposizioni sulle costruzioni in zone sismiche e di quelle in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, dichiarando estinto per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B), pure contestato.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo, deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che dalla copiosa documentazione prodotta emergeva con chiarezza che la sanatoria era stata rilasciata ad altra persona ( D.S.) e che, pertanto, egli era stato erroneamente indicato come proprietario e committente dei lavori e, conseguentemente, condannato per un reato che altri e non lui avevano commesso.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata rende conto, in motivazione, che sulla base del compendio probatorio acquisito (documentazione e dichiarazioni del verbalizzante) risulta dimostrata la penale responsabilità del ricorrente quale autore dell’intervento edilizio abusivo.

Viene poi dato atto dell’intervenuto rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato a D.S., indicata come avente causa del ricorrente medesimo e, conseguentemente, rilevata l’estinzione del solo reato urbanistico.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non appaiono in alcun modo censurabili.

Occorre infatti ricordare che l’accertamento di conformità, disciplinato dall’art. 36, TU edilizia, rappresenta una causa estintiva speciale dei reati edilizi definito, dalla giurisprudenza di questa Corte, come uno strumento ordinario di recupero e sanatoria delle opere abusive, caratterizzato da una verifica di conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia e da sbarramenti amministrativi e temporali (v. Sez. 3 n. 6331, 8 febbraio 2008), Attraverso tale istituto il legislatore ha infatti previsto la possibilità di legittimare a posteriori gli interventi abusivi che, pur presentando tutti i requisiti richiesti per ottenere il titolo abilitativo, siano stati eseguiti senza averlo conseguito.

I soggetti legittimati a formulare la richiesta di sanatoria sono individuati, dall’art. 36, nel responsabile dell’abuso o nell’attuale proprietario dell’immobile.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3 stabilisce che il rilascio del permesso in sanatoria "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e l’estinzione del reato quale conseguenza della sanatoria opera oggettivamente a seguito dell’eliminazione dell’antigiuridicità penale del comportamento illecito e possono, quindi, beneficiarne tutti i soggetti corresponsabili dell’esecuzione dell’opera abusiva e non il solo richiedente, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3 n. 26123, 15 luglio 2005; n. 9521, 7 settembre 2000; n. 3209, 13 marzo 1998).

Va pertanto ribadito, il principio secondo il quale l’accertamento di conformità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 ha valenza sostanziale ed oggettiva e spiega la sua efficacia estintiva in favore di tutti i soggetti responsabili reato urbanistico.

Date tali premesse, appare di tutta evidenza che la decisione impugnata non presenta alcun profilo di illogicità in quanto il giudice del tutto coerentemente, sulla base degli elementi acquisiti, ha tenuto conto del titolo abilitativo sanante rilasciato all’avente causa dal ricorrente ai fini della declaratoria di estinzione del reato urbanistico e dei profili di responsabilità emergenti a carico del ricorrente medesimo con riferimento ai residui reati contestati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30732 ICI

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30 marzo 2005 al Comune di Locate Triulzi "ente impositore") e depositato il 19 aprile 2005, il Comune di Milano "contribuente") – premesso che con "due avvisi di accertamento" ("esclusivamente motivati per mancata presentazione della denuncia e del mancato versamento dell’imposta") l’altro Comune aveva (1) richiesto il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 1993 e 1994 relativamente ad un "complesso immobiliare" ivi acquistato "con i finanziamenti concessi ai sensi della L. … n. 118 del 1985, art. 4 e facente parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" di esso Comune di Milano "perchè … effettivamente adibito per soddisfare le esigenze abitative di categorie sociali in difficoltà" ("a queste assegnato in godimento tramite bando pubblico") e (2) irrogato le afferenti sanzioni -, in forza di sei motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 4/15/04 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 25 febbraio 2004) che aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (113/41/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, previa riunione, aveva respinto i ricorsi con i quali esso ricorrente aveva eccepito l’"illegittimità" di detti avvisi (1) per "carenza di motivazione" e (2) per "violazione" del " D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) che esenta da ICI gli immobili di proprietà dei Comuni destinati ad attività istituzionali" ("Edilizia Residenziale Pubblica").

Il 22 gennaio 2010 il Comune di Milano depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza n. 9477/10 depositata il 21 aprile 2010 questa sezione, ritenuta "rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. … n. 504 del 1992, art. 1, lett. a) per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. Italiana", sospendeva "il giudizio" e "ordina(va) la … trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale".

Con "ordinanza" n. 172 depositata il 19 maggio 2011 la corte delle leggi dichiarava l’"inammissibilità delle questioni … in riferimento agli artt. 2 e 38 Costi." e l’"infondatezza" di quella riferita all’art. 3 Cost..

Il 2 novembre 2011 il ricorrente depositava ulteriore memoria.

Il Comune di Locate Triulzi non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del Comune di Milano osservando (in sintesi):

– gli "avvisi di accertamento" (nei quali "è stata contestata la mancata denuncia ed il mancato pagamento dell’imposta") "risultano sufficientemente e correttamente motivati" ("tanto che il ricorrente ha potuto agevolmente compiere la propria difesa"): poichè "solo in sede contenziosa il Comune di Milano ha comunicato che, a suo avviso, gli immobili erano destinati a finalità istituzionali …, solo in quest’ ultima sede … il Comune di Locate Triulzi poteva confutare tale affermazione";

– "gli immobili in questione … non possono godere dell’esenzione di cui all’… art. 7, comma 1, lett. a)" in quanto "non destinati ad attuare un compito istituzionale del comune": nelle norme dettate dalla L.R. Lombardia n. 91 del 1983 ("disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica") e L.R. n. 1 del 2000 ("funzioni delegate o trasferite agli enti locali ed alle autonomie funzionali"), infatti, non si rinviene "un eventuale obbligo dei Comuni" (cui "nell’ambito della gestione" di detti alloggi "sono state trasferite … tutte le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione") di "reperire ovvero … realizzare alloggi con destinazione a edilizia residenziale pubblica". 2. Il Comune di Milano impugna la decisione con sei motivi.

A. Con il primo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis" nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" sostenendo che:

– "qualora sussista, come nel caso …, un’espressa norma che dispone l’esenzione totale dall’imposta …, l’Ufficio finanziario deve esporre nello stesso provvedimento i motivi per i quali ritiene di non poter applicare l’esenzione";

– "anche la motivazione addotta in corso di causa appare inadeguata a giustificare la pretesa avanzata";

– "l’assunto secondo il quale tali immobili sarebbero disponibili … è privo di fondamento" perchè gli stessi "fanno parte del patrimonio indisponibile …, sono soggetti alla disciplina pubblicistica ed inderogabile del settore …, non rilevando … l’esistenza di contratti di locazione" ("giuridicamente inquadrati come concessione-contratto").

B. Nel secondo motivo il contribuente – addotto aver la controparte "ammesso" ("in grado di appello") che "l’attività amministrativa dell’assegnazione degli alloggi è configurabile come attività istituzionale": "non lo sarebbe invece … quella attinente alla gestione degli alloggi stessi" – denunzia "ancora … violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis" ("insufficiente e contraddittoria motivazione della pretesa tributaria") nonchè " dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (principio del contraddittorio), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 (domande ed eccezioni nuove) e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2", oltre che "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", ed osserva:

– la "nuova argomentazione contraddice la precedente" non potendosi "non si può") "negare" che i "medesimi immobili siano adibiti a fini istituzionali" se "l’attività di assegnazione degli alloggi popolari è istituzionale dei comuni";

– "l’intrinseca contraddittorietà della pronuncia … impugnata emerge altresì se si consideri che il giudice di appello, pur ritenendo sufficiente la motivazione provvedimentale espressa in primo grado, ha di fatto condiviso solo quella espressa in appello".

C. In terzo luogo il ricorrente – asserito essere "ovvio che l’attività di assegnazione degli alloggi non possa essere esercitata che tramite un patrimonio immobiliare" – denunzia ("in relazione alla natura indisponibile del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e alla destinazione del patrimonio ERP a compiti istituzionali del Comune") "violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) … e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4" nonchè "omessa l’insufficiente e contraddittoria motivazione" esponendo:

– avendo "il DPR … 1911, n. 616 … trasferito alle regioni … le funzioni legislative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" e "le Regioni … identificato nei Comuni i soggetti istituzionalmente preposti alla gestione di tutta l’attività di Edilizia Residenziale Pubblica" (che "comprende sia il reperimento degli immobili … che tutte le fasi successive di gestione"), "la circostanza che lo Stato non è esente dall’ICI per gli immobili di ERP di sua proprietà, non implica che non lo siano i Comuni, ai quali l’esercizio di tale attività è stata delegata dalla legge";

– "gli immobili di cui si discute", in quanto "concretamente destinati ad un pubblico servizio … assistenziale (il servizio casa)", "fanno certamente parte del patrimonio indisponibile comunale" perchè "il patrimonio ERP" (i cui "immobili … non sono … affatto liberamente disponibili secondo criteri di libero mercato") "rappresenta … il mezzo, lo strumento, attraverso il quale il Comune può provvedere al compito istituzionale del servizio- casa, assegnando alloggi a persone che non hanno disponibilità economica di reperire alloggi a libero mercato".

D. Nel quarto motivo il contribuente denunzia "violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a), in relazione all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. 1) e dell’art. 12 preleggi", nonchè "omessa, insufficiente e con-traddittoria motivazione", sostenendo che – essendo il "presupposto" per "l’esonero dal pagamento dell’ICI" previsto dalla lett. i) "la concessione in godimento degli alloggi a fini assistenziali, a favore degli aventi diritto" (venendo, quindi, "considerato favorevolmente dal legislatore" il "complesso di attività attinente al servizio pubblico, esercitata tramite l’immobile") "per gli immobili funzionalmente destinati ad edilizia pubblica spetta al Comune … l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)" perchè la "ratio delle norme" indicate "risiede nel fatto che il beneficio sociale raggiunto dall’adempimento dei compiti istituzionali ed assistenziali va a vantaggio dell’intera collettività" ("anche della collettività residente nel Comune di Locate Triulzi e … Comuni limitrofi, di chi svolga a Milano la propria attività lavorativa"):

"l’esonero dell’ICI compensa parzialmente gli oneri economici derivanti dalla realizzazione e dalla gestione di queste iniziative di particolare utilità sociale, svolte per ragioni di interesse pubblico senza fini commerciali o speculativi".

E. Nella quinta censura il Comune di Milano – esposto che l’"interpretazione" precedente "trova conferma nelle … analoghe discipline tributarie" – denunzia "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) anche in relazione al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25 in materia di INVIM decennale e alla disciplina sull’IVA ( art. 12 preleggi, comma 2", nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione":

– l’"art. 25 … disponeva l’esenzione totale dall’INVIM decennale … dei Comuni per tutti gli immobili di loro proprietà" e per quelli "di proprietà di altri enti non commerciali … destinati ad attività istituzionali", mentre "per immobili non destinati all’… attività istituzionale l’imposta era ridotte": "se ne desume che solo gli immobili sfruttato a fini commerciali e speculativi sono esclusi dal beneficio fiscale"; "ne sono compresi quelli, in esame, che realizzano la finalità istituzionale prefissa (… godimento di un’abitazione dignitosa da parte di persone indigenti a canoni sociali)"; "l’esenzione tributaria è … giustificata dalla natura meramente assistenziale dell’attività svolta tramite gli immobili di proprietà";

– "la medesima ratio dell’esenzione … si ritrova anche nella disciplina IVA, … dalla quale il Comune è totalmente escluso per le attività che … svolge in quanto pubbliche autorità".

F. In sesto (ultimo) luogo il contribuente denunzia "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) in relazione al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, e all’ art. 12 preleggi e alle pronunce della Corte Costituzionale n. 113/1996 e n. 119/99" esponendo:

– "a seguito della pronuncia" del 1996 (nella quale la Corte delle leggi "sollecitava l’intervento del Parlamento, del Governo e delle Regioni sulla questione, per il suo particolare rilievo sociale") "il legislatore modificava il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4" disponendo "la riduzione dell’ICI al 50% … a favore degli IACP" che "avevano … sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa ICI nella parte in cui non li comprendeva nel novero dei soggetti esenti";

– siffatta "previsione … appare coerente solo con la previsione della completa esenzione dei Comuni" in quanto "gli IACP" (a) "non sono nel novero dei soggetti esclusi da ICI" e (b) svolgono "attività … assimilabile a quella imprenditoriale". 3. Il ricorso – nel quale sono enucleatali due questioni: una concernente la motivazione degli atti impositivi; altra relativa al fondamento della pretesa tributaria -, integrata (ex art. 384 c.p.c.) la motivazione della sentenza impugnata con le osservazioni che seguono, deve essere respinto perchè infondato.

A. La tesi del Comune di Milano secondo cui "qualora sussista, come nel caso …, un’espressa norma che dispone l’esenzione totale dall’imposta …, l’Ufficio finanziario deve esporre nello stesso provvedimento i motivi per i quali ritiene di non poter applicare l’esenzione" è priva di pregio, soprattutto nell’ipotesi (che caratterizza la fattispecie) di omessa denunzia del presupposto impositivo (possesso di un immobile astrattamente soggetto all’imposta in questione): ai fini di adempiere all’obbligo normativo di motivazione dell’atto di imposizione fiscale, infatti, l’ente impositore è tenuto esclusivamente a rendere note al contribuente le ragioni di fatto e giuridiche, espressamente indicate o finalisticamente desumibili dalle norme regolatrici ciascuna imposta, che sorreggono (nell’"an" e nel "quantum debeatur") la specifica pretesa fiscale, non anche a motivare il disconoscimento di tutte le possibili ipotesi di esenzione e/o di riduzione dell’imposta, specie se dovute a fatti del tutto ignoti e/o, comunque, non giuridicamente conosciuti perchè non risultanti da conferenti atti pubblici costituenti necessario presupposto per l’applicazione dell’imposta (per l’ICI, dai registri catastali).

In proposito è sufficiente aggiungere che (Cass., trib., 26 ottobre 2010 n. 21875, la quale richiama "Cass. … n. 28005 del … 2008") "l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c." cfr. altresì, Cass., trib., 14 gennaio 2011 n. 775: "se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo … (tra le altre, Cass. n. 4766 del 2004)"): non si ravvisa, quindi, ragione logica (nell’inesistenza di una giuridica) per imporre all’ente l’obbligo di motivare, di sua iniziativa, il disconoscimento di un fatto che deve essere provato, perciò anche (in primis) allegato, solo dal contribuente.

B. Nel merito, tenuto conto della declaratoria, da parte della corte delle leggi (ordinanza innanzi richiamata) , di inammissibilità e di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale (sollevate da questa sezione anche su sollecitazione del Comune ricorrente in presenza di un antitetico "diritto vivente"), in carenza di qualsivoglia argomentazione contraria (non rinvenibile nelle complessive osservazioni del contribuente), non resta che applicare il principio – affermato da Cass. trib., 9 gennaio 2004 n. 142 la quale, peraltro, "tenuto conto dell’identità della ratio ispiratrice e dell’analogo tenore letterale di entrambe le disposizioni", ha richiamato a conforto anche "la giurisprudenza di questa Corte" ("Cass. 12 ottobre 2001, n. 12463; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14198;

Cass. 10 dicembre 1994, n. 10564; Cass. 20 settembre 1991, n. 9842") a proposito dell’"INVIM dovuta per decorso del decennio dalla data di acquisto", per la quale "l’esenzione dall’imposta prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 2, lett. e) come modificato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3 per gli immobili, appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali, destinati allo svolgimento di attività istituzionali, presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili alla realizzazione dei fini istituzionali e non la semplice utilizzazione indiretta, ad esempio mediante la locazione a terzi" e ribadito nelle successive sentenze 15 novembre 2004 n. 21571, 24 ottobre 2005 n. 20577, 11 giugno 2010 n. 14094 – secondo cui "l’esenzione dall’ICI prevista dalla norma richiamata" anche ivi, come qui, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a) "opera solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale" "ricorre tale condizione qualora nell’immobile, per il quale si chiede l’esenzione dall’imposta, si svolga direttamente l’attività istituzionale dell’ente (ad esempio, quando nell’immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell’ente)": la "condizione" della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma, come è stato osservato anche in tutte le richiamate decisioni, infatti, non è ravvisabile nel caso (che caratterizza anche la fattispecie) di immobili di edilizia residenziale pubblica perchè "il bene" è "utilizzato" (dal conduttore e/o concessionario del godimento) "per attività" (abitazione) "di carattere" indiscutibilmente "privata, … da soggetti estranei all’ente", "costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’ente medesimo".

C. Siffatti principi non risultano incrinati dalle complessive osservazioni svolte dal Comune di Milano, in particolare nella memoria depositata in vista dell’odierna udienza (dopo il responso del giudice delle leggi).

In primo luogo – ricordato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 119 del 1999, che richiama la precedente "n. 404 del 1988"), "il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" – va evidenziato che nelle menzionate decisioni questa Corte non ha mai affermato che l’acquisizione e la concessione ai beneficiari degli edifici in contestazione non siano "attività istituzionali" di esso Comune, si che l’esegesi accolta non si fonda affatto su di una "limitazione" (per così dire, "a monte") della nozione di detta attività (asseritamente) non rinvenibile nella norma.

L’"esame del dato testuale" del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a) ("immobili … destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"), poi, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, impone di "escludere" dall’esenzione "le attività istituzionali che non presuppongono un "diretto utilizzo" dell’immobile da parte dell’ente possessore" perchè tale dato – al pari di quello della lett. i) ("destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè …") e a differenza dell’altro, contenuto nella lett. g) ("fabbricati… recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104" "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" "adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette" di cui "alla L. 5 febbraio 1992, n 104") – richiede sempre che gli "immobili" (nell’altro caso, solo i "fabbricati") siano "destinati esclusivamente" o "ai compiti istituzionali" o "allo svolgimento" di una delle attività indicate dalla norma.

L’identico inciso ("destinati esclusivamente") della fattispecie regolata dalla lett. i), peraltro e comunque, è stata coerentemente interpretata da questo giudice di legittimità in modo aderente avendo statuito (Cass., trib.: 17 settembre 2010 nn. 19731-19732, da cui gli experta, nonchè 16 luglio 2010 n. 16728 a proposito di "attività istituzionali degli enti ecclesiastici", 16 giugno 2010 n. 14530) che pure "l’esenzione" prevista dalla lett. i) "spetta" soltanto "in relazione agli immobili" (sempre che, anche "di fatto", "destinati esclusivamente allo svolgimento" di una delle "attività" previste) "utilizzati direttamente dai soggetti indicati dalla norma" stessa.

L’avverbio "esclusivamente" specifica univocamente il modo della destinazione dell’immobile che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini di esentarlo dall’imposta; il ""diretto utilizzo" dell’immobile da parte dell’ente possessore", pertanto, non introduce affatto "un requisito che la norma … non prevede": di conseguenza è del tutto irrilevante che "il godimento degli alloggi di edilizia popolare da parte degli aventi diritto realizza la destinazione impressa dalla legge" essendo ovvio che tale godimento, proprio perchè di terzi, non integra l’utilizzo esclusivo e, soprattutto, diretto da parte del(lo stesso ente) contribuente.

L’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili comunali destinati ad edilizia residenziale pubblica, peraltro, in difetto di espressa previsione normativa, non è tradibile neppure dall’art. 7, lett. i) D.Lgs. perchè, come già convincentemente precisato (Cass., trib., 16 giugno 2010 n. 14530), le "finalità assistenziali" perseguite dall’ente territoriale con detta destinazione non esclude (come nel caso degli IACP, finchè non sono stati destinatari di specifica previsione) che nell’"attività dell’ente" (pure comunale) sia "insita anche una caratteristica commerciale, in quanto percepisce dagli assegnatari canoni che vanno a remunerare, almeno in parte, il capitale investito", per cui manca il "rigoroso requisito della assenza di profitto richiesta dalla norma in questione secondo la interprefazione confermata dal giudice delle leggi"; "la caratteristica commerciale della attività espletata", peraltro, come opportunamente aggiunto, "non viene meno in forza della destinazione data al successivo utilizzo dell’eventuale profitto conseguito".

La "disapplicazione della norma a favore dei Comuni che per … motivi logistici mantengono i propri uffici nell’ambito del proprio territorio naturale", ancora, non discende dall’"interpretazione fornita" da questa Corte ma dal tenore letterale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 che, come visto, esclude dall’imposta "gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio".

L’evoluzione normativa sull’imponibilità – prima totale; poi ridotta alla metà dall’art. 8, comma 4 ("riduzioni e detrazioni dall’imposta") D.Lgs. n. 504 del 1992, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, con decorrenza dal 1 gennaio 1997" "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche … agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" (quindi pure quella del primo comma secondo cui "l’imposta è ridotta del 50 per cento"); indi "esclusa" (a decorrere dal primo gennaio 2008) dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, (convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126): "l’esenzione si applica altresì nei casi previsti … dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4") – degli immobili degli istituti detti (olim) IACP (ora ATER: "Azienda Territoriale per l’Edilìzia Residenziale"), infine, non apporta nessun argomento a favore della tesi propugnata dal Comune di Milano avendo la Corte Costituzionale ribadito (sentenze 12 aprile 1996 n. 113 e 2 aprile 1999 n. 119, entrambe in relazione all’assoggettamento all’imposta de qua degli immobili degli IACP) che (si legge nella seconda) – godendo lo stesso, "nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d’imposta", di "ampia discrezionalità" ("il cui esercizio" è "sindacabile" dalla corte delle leggi solo "per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà") – "il legislatore", "non inserendo" (scìlicet, nel testo della norma ivi rilevante, ratione temporìs) "gli IACP nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7", ha "fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità".

Nella decisione del 1999 si è, in particolare, precisato che l’"ampia discrezionalità" detta sottrae la norma (nel testo sostituito nel 1996) del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4 ("riduzione del 50%" dell’ICI anche per gli "alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari") al denunziato contrasto con l’art. 3 Cost. perchè "attraverso di essa il legislatore ha … conferito uno status privilegiato, per quanto attiene all’ICI, agli IACP" : tale "status privilegiato" – che, naturalmente, risulta rafforzato dalla successiva previsione di esenzione totale -, manifestamente, non determina nessuna disparità di trattamento con il diverso trattamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà di altri soggetti avendo (ancora) la Corte Costituzionale (pur affermando di poter prescindere "da ogni valutazione" in proposito) comunque espresso perplessità sulla "omogeneità delle situazioni" tra immobili degli IACP e immobili comunali di edilizia detta, specificamente "poste a raffronto" da questa Corte nelle ordinanze (nn. 9477/10 e 9477/10 del 21 aprile 2010) di remissione della questione ad esso giudice delle leggi.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità in quanto l’ente intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2012, n. 1817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. ILVA spa chiede l’annullamento della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a corrispondere ai lavoratori che la convennero in giudizio il compenso dovuto, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonchè per recarsi dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

2. I lavoratori hanno notificato e depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza. La difesa della società ha anche depositato note di replica alle conclusioni del PG. 3. Con il primo motivo la società denunzia "violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, del R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE 104/1993, nonchè del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8". La tesi prospettata è che l’orario di lavoro debba intendersi limitato al tempo della effettiva prestazione lavorativa ed eventualmente ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante questi ultimi, al lavoratore sia richiesto lo svolgimento di attività dirette e controllate dal datore di lavoro quanto a modalità e tempi di esecuzione, con effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore e potenziale assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso datore di lavoro. La società sostiene che la sentenza abbia violato le norme su indicate per aver ritenuto che rientrino nell’orario di lavoro il tempo speso dai lavoratori per indossare e dismettere la tuta e i dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo speso dai medesimi per percorrere il tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, pure in mancanza, durante tale arco temporale, di alcun potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro ILVA. 4. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione del ccnl aziende metalmeccaniche pubbliche aderenti all’Intersind del 9 luglio 1994, nonchè del ccnl metalmeccanici privati del 5 luglio 1994 e 8 giugno 1999. Il quesito di diritto, posto è se sia consentito alle parti stipulanti un contratto collettivo considerare nell’orario di lavoro retribuibile soltanto il tempo della effettiva prestazione in reparto, con esclusione di tutti i tempi precedenti e/o successivi a quest’ultima, impiegati dal lavoratore per lo svolgimento di attività meramente preparatorie e strumentali e se sia legittima la scelta delle parti stipulanti il ccnl Intersind e ccnl metalmeccanici privati di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della effettiva prestazione misurata con l’orologio di reparto, con esclusione quindi del tempo tuta e del tempo percorrenza.

5. Prima di esaminare le tesi critiche della società ricorrente è opportuno delineare con precisione il tema controverso. I lavoratori avevano chiesto che fosse considerato nel loro orario di lavoro "il tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento al reparto e viceversa". L’ILVA considera, invece, tempo di lavoro esclusivamente quello dall’inizio alla fine dell’attività nel reparto. Il giudice, accogliendo solo in parte la domanda dei lavoratori, ha indicato una soluzione intermedia, non considerando tempo di lavoro quello impiegato per andare dall’accesso allo stabilimento sino allo spogliatoio, ma considerando invece il tempo necessario alla vestizione, nello spogliatoio, della tuta e dei dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto. Il tutto si ripropone in senso inverso, includendo nell’orario il tempo di percorrenza dal reparto allo spogliatoio e di svestizione della tuta e dei dispositivi di protezione, senza invece considerare il tempo di percorrenza dallo spogliatoio all’uscita dello stabilimento (i tempi sono stati quantificati dalla Corte d’appello nella misura che più avanti si vedrà). La soluzione della Corte di merito è conforme alla legge.

6. Non è in discussione che i lavoratori in questione devono necessariamente lavorare indossando la tuta e i dispositivi di protezione individuale. Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40, 43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro. Se un lavoratore pretendesse di svolgere le sue mansioni in reparto senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione sarebbe esposto al potere disciplinare dell’ILVA. Di conseguenza, indossarli è un obbligo per i lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore di lavoro.

7. Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro. La Corte d’appello, con una valutazione di fatto compiutamente motivata, ha giudicato materialmente impraticabile la soluzione di percorrere il tragitto da casa all’azienda con indosso la tuta e i dispositivi di protezione ed ha evidenziato che tuta e DPI sono nel caso specifico beni aziendali, che non possono essere portati fuori dell’azienda senza una specifica disposizione dell’imprenditore; disposizione che non risulta essere stata impartita.

8. Quindi, si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta, di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell’adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all’interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

9. La circostanza che l’impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro.

L’azienda avrebbe potuto dare direttive sul punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni. E’ ciò che ha fatto la Corte di merito, quantificando analiticamente i tempi (per spogliarsi dai vestiti civili ed indossare la tuta e gli altri dispositivi di protezione sono stati calcolati 5 minuti; il tempo necessario per percorrere la distanza tra lo spogliatoio e i diversi reparti è stato calcolato, per ciascun lavoratore, tenendo conto della distanza da coprire procedendo ad una andatura di 4 Km/h; tempi identici sono stati calcolati per il percorso inverso).

10. La ricostruzione del sistema normativo che include nell’orario di lavoro effettivo e retribuibile tali segmenti di tempo non viola le molteplici disposizioni dell’Unione Europea, della legislazione italiana e della contrattazione collettiva indicate dalla società ricorrente.

11. Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell’orario rientra nell’ambito del diritto dell’Unione limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell’orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. L’affermazione è condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, che, con l’ordinanza 4 marzo 2011, emessa nella causa C- 258/10, Grigore c. Regia nazionala a Padurilor Romsilva, esaminando l’orario di lavoro di una guardia forestale rumena, ha precisato che la direttiva 2003/88 (ma il discorso vale anche per le direttive precedenti) "deve essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale era tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui era responsabile dipende non da detta direttiva, ma dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale". 12. Le disposizioni del diritto italiano che incidono sulla materia, considerato il periodo oggetto della controversia, sono, per la prima parte, quelle dettate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti di attuazione, per la seconda parte quelle del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 13. La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un’applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro; 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque, nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, il che coincide con la conclusione della sentenza impugnata che non solo ha escluso quel tempo, ma ha escluso anche il tempo necessario per recarsi, una volta entrati in azienda, sino allo spogliatoio, e viceversa.

14. Più complessa è l’analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell’Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro1 qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni". 15. Rientra pertanto nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività – o – funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l’attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione.

Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare. Tutte queste circostanze, come si è visto, sussistono nel caso in esame.

16. Per mera esigenza di completezza, dato che, come si è detto, i profili della materia esaminati in questa sede non rientrano nel diritto dell’UE, deve ricordarsi che il carattere ampio della formula legislativa utilizzata dal legislatore italiano è stato sottolineato anche dalla Corte di giustizia dell’UE. Interpretando la direttiva in cui la definizione di orario di lavoro ripresa dal legislatore italiano nel 2003 venne originariamente proposta, la Corte di giustizia ne ha esteso la portata anche ad alcune situazioni di attesa e di mera disponibilità, ritenendo necessario interpretare estensivamente la nozione di orario di lavoro (cfr., in particolare, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 3 ottobre 2000, C-3 03/98, Sindacato de medicos de asistencia pubblica (Simap) c. Conselleria de sanitady consumo de la Generalidad Valenciana), nonchè 9 settembre 2003, C-151/02, Landenshauptstadt Kiel c. Jeager).

17. Deve escludersi, infine, che l’interpretazione della Corte d’appello violi le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuitali) quelle di effettiva prestazione". 18. Sul punto questa Corte si è già espressa in più occasioni. In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate mille per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (Cass. 8 aprile 2011, n. 8063, ma v. anche, Cass. 10 settembre 2010, n. 19358).

19. La società ricorrente ripropone anche la questione relativa al fatto che i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l’orario con le ore di lavoro contate con l’orologio marcatempo del reparto. La sentenza impugnata non viola il contratto collettivo neanche sotto tale profilo, perchè la clausola in questione non impone affatto di contare le ore con l’orologio di reparto, ma consente di farlo anche con l’orologio di stabilimento.

Più i n radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell’orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo (Cass. 2 luglio 2009, n. 15492).

20. Quanto già detto comporta il rigetto anche del terzo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. perchè non sarebbe stato adempiuto l’onere, posto a carico dei lavoratori, di dimostrare che "nei singoli tempi in cui si trovavano all’interno dello stabilimento senza essere impegnati nello svolgimento di alcuna attività lavorativa, essi risultassero comunque effettivamente assoggettati alla eterodirezione datoriale dell’ILVA". Si è già spiegato perchè i periodi di tempo destinati ad indossare tuta e DPI e a percorrere l’itinerario endoaziendale tra lo spogliatoio e il reparto siano orario di lavoro e la valutazione della Corte d’appello in ordine alla adeguatezza della prova sul punto è assolutamente conseguenziale.

21. Con il quarto ed il quinto motivo la società denunzia invece un vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe, o sarebbe insufficiente, la motivazione della sentenza che "ha omesso di spiegare perchè e in che modo dalla circostanza che il datore di lavoro abbia apprestato uno spogliatoio dovrebbe derivare automaticamente anche un obbligo del lavoratore di servirsene, secondo certe modalità e certi tempi". La censura è inammissibile perchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto controverso e decisivo. In questo caso la circostanza non è decisiva. Quella della Corte è una motivazione di contorno ed aggiuntiva per affermare la sussistenza di un obbligo in capo ai lavoratori di indossare tuta e DPI e di farlo non a casa, ma all’interno dello stabilimento. Come si è visto, tale obbligo ha un suo autonomo fondamento a prescindere dalla circostanza, meramente confermativa, che l’ILVA abbia apprestato a tal fine uno spogliatoio aziendale.

22. Infondati sono anche i motivi proposti in via subordinata.

23. Con il sesto si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1419 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che la nullità della clausola del contratto collettivo dei metalmeccanici in materia di orario di lavoro effettivo comporta anche, per il nesso di inscindibilità che collega le due previsioni, la invalidazione della disciplina del contratto collettivo in materia di straordinario. A prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo di inscindibilità, il presupposto del ragionamento è errato perchè, per le ragioni prima esposte, la clausola concernente l’orario di lavoro del ccnl non è nulla. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo, che poggia sulla medesima premessa.

24. Con l’ottavo motivo la società denunzia, in via ulteriormente subordinata, violazione della normativa in materia d’interruzione della prescrizione e relativo vizio di omessa o insufficiente motivazione. Sarebbe stata violata la disciplina sull’interruzione della prescrizione riconoscendo efficacia interruttiva all’istanza di convocazione presso la direzione provinciale del lavoro, comunicata all’ILVA a mezzo raccomandata, nella quale venne formulata una richiesta di pagamento del dovuto per lavoro straordinario, che la Corte ha ritenuto di contenuto specifico e idoneo a mettere in mora la società. Premesso che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma spiega in modo adeguato le ragioni della decisione, il motivo di ricorso è inammissibile perchè entra nel merito della valutazione della Corte in ordine al contenuto dell’atto e alla sua specificità, il che va oltre l’ambito del giudizio di legittimità. 25. Con il nono motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’incidenza del lavoro straordinario sulla tredicesima mensilità, riconosciuta in primo grado e negata in appello. Il motivo è generico e non è conforme al canone dell’autosufficienza perchè ci si limita ad affermare che tale richiesta di restituzione sarebbe stata formulata "nella misura meglio quantificata in corso di causa", ma non si specifica se, come, dove e in che entità tale richiesta sia stata effettuata. In ogni caso, dalla lettura della sentenza si evince che la Corte ha deciso sul punto e quindi non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c..

26. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito. Le spese, per legge, gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, nel complesso, in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-11-2011, n. 8625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Maggiore dell’Esercito M.G. ha impugnato il provvedimento (comunicatogli con nota del 2.3.99) con cui – da parte dei competenti organi del Dicastero della Difesa – è stata disposta l’unificazione dei ruoli del "Corpo di Amministrazione" e del "Corpo di Commissariato" dell’Esercito.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.06.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – constata come le argomentazioni attoree (che pur possono presentare interessanti spunti ai fini dello "ius condendum") abbiano, "in iure condito", la consistenza di mere petizioni di principio.

Si osserva, al riguardo

che l’unificazione di cui è causa è la naturale conseguenza del disposto dell’art.47 del d.lg. n.490/97;

che tale norma (di rango primario) non consentiva, e non consente, all’Amministrazione militare di adottare un provvedimento diverso da quello in esame;

che un simile provvedimento ha (insomma) una natura intrinsecamente vincolata: e, nei suoi confronti, non sono – pertanto – deducibili i vizi (quali quelli prospettati, nella circostanza, dal ricorrente) propri dell’atto discrezionale.

E’ solo da aggiungere che, se è vero che – per l’"Arma Azzurra" – l’art 51 del cennato d.lg. n.490 ha previsto il mantenimento di due ruoli (uno, normale, per gli Ufficiali dell’ex ruolo "Commissariato" ed uno, speciale, per quelli dell’ex ruolo "Amministrazione"), è altresì vero che – trattandosi di situazioni assolutamente non omogenee (creazione di un nuovo ruolo, per quel che concerne l’Esercito; e ridenominazione di un vecchio ruolo, per quanto riguardo – appunto – l’Aeronautica) – non può certo ritenersi violato il principio costituzionale di uguaglianza. (Né, a ben vedere, quelli di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione del principio della soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico del G.), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.