Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-10-2011, n. 38751

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 12/11/2010 il Tribunale di Roma, a fronte di una richiesta di liquidazione dei compensi del C.T. del P.M. D. P.C., disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la liquidazione, in quanto magistrato procedente.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale. Osservava il P.M. che il provvedimento era abnorme, in quanto determinava una stasi nel procedimento, essendo del Tribunale la competenza a provvedere sulla liquidazione, in quanto magistrato "che procede" al momento della richiesta di liquidazione, essendo in atto il giudizio direttissimo.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha stabilito in tema di liquidazione delle spese di giustizia, che "E abnorme il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari dispone la trasmissione al Pubblico Ministero della richiesta di liquidazione delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, in quanto l’espressione "magistrato che procede" di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, deve essere intesa quale indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 10/02/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233770; conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27915 del 13/04/2005 Cc. (dep. 27/07/2005 ) Rv. 231811).

Analogamente, in tema di spese relative alle intercettazioni, si è stabilito che "E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinchè provveda alla liquidazione delle spese dell’attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7710 del 09/12/2008 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv.

242947; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21703 del 21/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240078).

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Annuita senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2012, n. 7852 Lavoro straordinario e notturno

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Svolgimento del processo

L’istituto Poligrafico Zecca dello Stato chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che si è pronunciata in senso favorevole al dipendente N.R., in ordine al ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

L’Istituto deduce un solo motivo di ricorso, con cui lamenta violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccnl grafici 1992 ed errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 2120 c.c.. Il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccnl del 1992 (in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del ccnl 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale", reca l’aggiunta delle parole "nell’orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del ccnl 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del t.f.r.. Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretazione dell’art. 34 dello stesso ccnl 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. L’art. 34 del ccnl 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 75,5" (comma 1). Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzione" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c., prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (comma 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali in sede di autonomia negoziale collettiva la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativa", invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

In questi termini, dunque, il motivo è fondato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto che il compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92, procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 30-11-2011, n. 44403 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13.2.1996, in riforma della sentenza assolutoria 4.5.1994 del Pretore di Pompei, appellata dal P.G.:

a) affermava la responsabilità penale di D.C.C. in ordine ai reati di cui:

– alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato un gazebo, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia – acc. in (OMISSIS));

– alla L. n. 1986 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14;

– alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies. e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., la condannava alla pena complessiva di giorni 20 di arresto e L. 21.000.000 di ammenda, concedendo i doppi benefici ed ordinando la demolizione del manufatto abusivo;

b) dichiarava estinte, per intervenuta prescrizione, le contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2 e 20 ed all’art. 734 c.p..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputata, la quale ha eccepito: – violazione della L. n. 47 del 1985, art. 38, per la mancata sospensione del procedimento in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 724 del 1994;

– violazione di legge, in quanto i reati si sarebbero dovuti considerare estinti per condono in seguito al pagamento dell’intera oblazione;

– violazione di legge, in quanto i lavori eseguiti – asseritamente consistiti nella mera traslazione, a breve distanza, di una struttura smontabile in ferro già anteriormente autorizzata e comunque non idonea ad incidere sull’assetto del territorio – non sarebbero assoggettati al regime della concessione edilizia;

– la intervenuta prescrizione dei reati.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata ex L. n. 724 del 1994, art. 39, questa Corte – all’udienza del 15.7.1996 – ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.

Il Comune di Pompei, con nota dal 14.4.2005, ha comunicato che:

– l’oblazione versata risulta "congrua per quanto dichiarato" nella demanda di sanatoria, mentre non ha fornito risposta alla successive richieste di questa Corte rivolte a conoscere se l’oblazione medesima sia "congrua" in relazione alle opere edilizie effettivamente realizzate ed accertate nella loro consistenza dagli organi comunali (e non alle sole prospettazioni ed ai calcoli effettuati dall’interessata in sede di richieste del condono);

– non è intervenuta la prescritta autorizzazione paesaggistica;

– "la pratica non risulta istruibile per carenza documentale".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione ex L. n. 47 del 1985, art. 44 o 38, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendiate, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione – in relazione al principio di tassatività delle nullità – priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 27.7.1995, n. 8545, D’Apice e, con riferimento alla sospensione ex L. n. 47 del 1985, art. 38, in seguito alla effettiva presentazione della domanda di condono, Cass., Sez. 3: 10.12.1997, n. 11334, Fede e 20.6.1995, n. 7021, Spettro).

L’omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).

Deve ribadirsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, ex L. n. 47 del 1985, artt. 44 o 38, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purchè sussistano i presupposti di legge.

Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).

Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poichè non ha subito alcun pregiudizio, in quanto, in seguito all’avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, ex L. n. 47 del 1985, art. 38. 2. D condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994 non può essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata ma non assolutamente inedificabile – in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica che, nella vicenda in esame, non risulta intervenuta. Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l’effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l’autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con te esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l’opera già eseguita suscettibile di conseguire il nulla-osta sanante.

La L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 7, aveva modificato la formulazione originaria della L. n. 47 del 1985, art. 32, prevedendo che: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

Tale disposizione, però, fu abrogata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo previde che "Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione".

Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato provvedimento sanante, nè è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario).

Quanto alla possibilità – prospettata in ricorso – dell’applicazione della previsione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 39 (secondo la quale "l’effettuazione dell’oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali"), va rilevato che – pure quando si ritenesse (vedi, in tal senso, Cass., sez. 3, 15.10.1997, Mazzola) che il giudice penale, per dichiarare la estinzione dei reati urbanistici ed edilizi, non deve previamente accertare l’inesistenza di cause ostative alla sanatoria amministrativa (dovendo comunque pur sempre escludersi l’estinzione dei reati paesaggistici e la conservazione dell’opera abusiva) – l’imputata però, nella specie, non ha fornito la prova della integralità dell’oblazione da lei corrisposta nel senso della effettiva corrispondenza di quanto versato a quanto realmente dovuto. riconducibile alla nozione di "pertinenza urbanistica" ed è assoggettato al preventivo rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire).

4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell’atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille, in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12141 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.10.2009, la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla società Poste Italiane p. a. avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di D. S., intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli con decorrenza 31.12.2001.

La Corte del merito riteneva che il requisito della maturazione del diritto a pensione prescelto dalle parti sociali nell’accordo dell’ottobre 2001 non potesse prescindere dall’effettiva configurabilità di posti di lavoro in esubero) che nello specifico la nota di avvio della procedura dovesse ritenersi carente, con riferimento all’obbligo di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, della indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali dei lavoratori coinvolti nella procedura e che tale carenza pregiudicasse l’effettiva possibilità di gestione dei sindacati in ordine alla programmata riduzione del personale e di controllo sulle corrette modalità di esercizio del recesso, senza possibilità di sanatoria per effetto dell’intervenuto accordo sindacale. Rilevava, poi, il giudice del gravame che il criterio concordato della vicinanza al pensionamento si limitava ad individuare una categoria di personale eccedentario indipendentemente dalla preventiva definizione della collocazione aziendale degli esuberi, in tal modo coinvolgendosi nella programmata riduzione anche posizioni di lavoro per settori in cui non si registravano esuberi di dipendenti. Riteneva, pertanto, l’illegittimità del criterio dell’anzianità contributiva svincolato dalle ragioni tecnico produttive e richiamava sentenza della S.C. n. 21300/2006 che sottolineava il richiamo, nella L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, prima parte, ad esigenze tecnico produttive ed organizzative per la delimitazione dell’ambito di selezione del personale e nella seconda parte come criterio di scelta.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società con quattro motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso, il D., che propone ricorso incidentale, articolato su otto motivi, per il caso di accoglimento del ricorso principale.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, con riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dal menzionato articolo, rilevando che nella specie la contrattazione collettiva non prevede profili professionali e che pertanto la indicazione aziendale delle qualifiche e delle Aree Professionali poteva ritenersi pienamente satisfattiva: che non vi era stata, poi, alcuna considerazione dei pretesi vizi procedurali che avessero inciso sulla capacità del sindacato di condurre l’esame congiunto e che peraltro l’accordo sindacale era idoneo a superare ogni rilievo afferente alla regolarità delle comunicazioni.

Richiama pronunzia di questa Corte che esclude la necessità di indicazione, nella nota di avvio della procedura, di uffici o di reparti con eccedenze, attesa la coincidenza della collocazione dei dipendenti da licenziare con l’intero complesso aziendale ed essendo imposta solo la ripartizione delle eccedenze per categorie professionali, nonchè per aree del territorio nazionale, anche in vista di una nuova distribuzione geografica del personale e di una riorganizzazione del lavoro. Con specifico quesito, formulato all’esito della parte argomentativa, domanda se, tenuto conto del raggiungimento dell’accordo tra le parti, l’onere di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, possa ritenersi soddisfatto con l’indicazione del numero di dipendenti in esubero suddivisi per regione e per aree di inquadramento.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, con riguardo alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, evidenziando che l’esigenza di riduzione del personale si riflette in tutto il contesto nazionale con riferimento a tutte le posizioni lavorative e non limitatamente ai soli settori individuati come eccedentari. Osserva che criterio di scelta della pensionabilità si sostanzia nel considerare esuberanti, anche in parziale difformità dall’individuazione sulla base delle sole esigenze tecniche e produttive, i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici e che, se il criterio di scelta della prossimità alla pensione fosse applicato nei sensi ritenuti nella sentenza di appello, il numero degli stessi sarebbe considerevolmente inferiore a quello necessitato e preventivato. Domanda se i soggetti da porre in mobilità debbano essere individuati nell’ambito di settori o reparti nei quali si siano verificate situazioni di eccedenza o se è possibile l’applicazione dell’accordo nell’ambito dell’intero complesso aziendale.

Con il terzo motivo, si duole della insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo alla determinazione dell’ambito dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, domandando se, avuto riguardo al fatto che nell’accordo di definizione della procedura ex L. n. 223 del 1991 le parti hanno convenuto la licenziabilità di tutto il personale in possesso dei requisiti pensionistici, è necessario che l’applicazione del criterio predetto, in fase di attuazione dei recessi, tenga conto di un necessario nesso eziologico tra le esigenze tecnico produttive e la scelta del personale e che quindi i soggetti da porre in mobilità siano individuati nell’ambito di settori o reparti in relazione ai quali siano state prospettate e riscontrate situazioni di eccedenza o è possibile l’applicazione dell’accordo nell’ambito dell’intero complesso aziendale.

Infine, con il quarto motivo, deduce la insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4.

Evidenzia che era stato previsto il passaggio dal controllo giurisdizionale ex post, della legittimità dei recessi sotto il profilo del rispetto dell’iter procedurale, a quello sindacale in relazione alla iniziativa imprenditoriale, devoluto ex ante alle stesse organizzazioni sindacali, e pone quesito con il quale domanda se il licenziamento collettivo costituisca istituto autonomo caratterizzato esclusivamente dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dal numero dei licenziamenti e dell’arco temporale in cui sono effettuati e sul quale il controllo è demandato ex ante al confronto con le 00.SS., restando il sindacato giurisdizionale ex post ristretto alla sola correttezza procedurale dell’operazione.

Preliminare all’esame dei suddetti motivi è l’accertamento dell’ambito della impugnativa, così sintetizzata, rispetto alle varie argomentazioni adottate dalla impugnata pronuncia a sostegno del decisum. Va, in proposito, rilevato che la prima osservazione operata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione – come accennato nella esposizione della vicenda processuale – si incentra sulla considerazione che il requisito della maturazione del diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia) – prescelto dalle parti sociali nell’accordo dell’ottobre 2001 – non poteva prescindere dall’esistenza di posti di lavoro in esubero, dovendosi al riguardo condividere la soluzione seguita dal Tribunale. Punto di partenza per una corretta soluzione della questione prospettata in giudizio è costituito – secondo il Giudice d’appello – dal rilievo che gli esuberi, pur complessivamente indicati in 9.000 unità su tutto il territorio nazionale, erano stati specificamente ripartiti regione per regione con indicazione, per ciascuna area territoriale, delle unità eccedenti in relazione alle varie categorie. La persistenza dell’esubero nei termini di cui all’originaria rappresentazione su base regionale costituiva – sempre ad avviso della Corte di merito – il presupposto occorrente per potere procedere legittimamente alla risoluzione dei singoli rapporti di lavoro; ciò in quanto non si sarebbe potuto ritenere rispettata la procedura con la risoluzione del rapporto di lavoro del personale selezionato in base al solo requisito del possesso del diritto a pensione nei termini numerici delle unità originariamente indicate in esubero nel caso in cui tale esubero fosse venuto meno nel corso della procedura di consultazione sindacale e comunque prima dell’intimazione del licenziamento dell’attuale appellante. Pertanto, poichè alla data dell’accordo dell’ottobre 2001 era stata registrata una carenza e non già una eccedenza di personale in qualifica Q1 nella regione Campania, illegittimo era da considerarsi l’impugnato licenziamento. Tale iter motivazionale, svolto dalla Corte d’appello, in via preliminare rispetto agli ulteriori argomenti a sostegno della decisione, e dotato di una autonoma ratio decidendi, non risulta impugnato con il proposto ricorso rivolto essenzialmente a contestare, con le sopra riportate censure, la ritenuta incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e la rilevanza, ai fini della scelta del personale da porre in mobilità, delle situazioni di eccedenza, senza però mai fare riferimento alla più specifica situazione, ritenuta dirimente dalla Corte d’appello, consistente nella "carenza … di personale di qualifica Q1 nella Regione Campania" (per un caso analogo, sovrapponibile alla fattispecie esaminata, v. Cass. n. 5885/2011).

Sotto questo profilo il ricorso principale risulta inammissibile ed ogni altra censura deve ritenersi assorbita. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese di lite, determinate in dispositivo, seguono la soccombenza della società.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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