Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14220

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Svolgimento del processo
Con citazione 2.3.1993 Immobiliare XXXX srl, assumendo di avere nel 1957 su area di sua proprietà, costruito un complesso di tre palazzine, costituito poi a condominio di via della (OMISSIS), disciplinato da regolamento con rogito notarile, di avere alienato le singole unità, restando proprietaria unicamente di due locali ad uso negozio e del piano scantinato, ove esercitava autorimessa con ingresso da via (OMISSIS), di avere nel 1957 accorpato a titolo precario all’appartamento del portiere un’area facente parte dell’autorimessa di mq 18 circa, realizzando una seconda stanza e di avere interesse alla disponibilità di tale porzione illegittimamente detenuta dal condominio, lo conveniva in giudizio per il rilascio del locale ed i danni.
Il convenuto eccepiva l’infondatezza e l’intervenuta usucapione.
Con sentenza 33020/2001 il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la proprietà dell’area di mq 18, rigettando le altre domande e compensando le spese, mentre la Corte di appello di Roma, con sentenza 243/06, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava estinto per usucapione il diritto sulla superficie di mq 18, compensando le spese, richiamando la ctu, il fatto che la precarietà dell’annessione non risultava da alcun titolo, una transazione tra le parti, una sentenza passata in giudicato, la mancata richiesta per 34 anni, e concludendo per un possesso utile all’usucapione.
Ricorre XXXX spa, subentrata alla Immobiliare XXXX srl per fusione per incorporazione e successiva trasformazione con tre motivi, illustrati da memoria, non svolge difese il condominio.
Motivi della decisione
Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 1158 c.c. e vizi di motivazione perchè la prova del possesso utile all’usucapione deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento della dedotta fattispecie acquisitiva. Il regolamento e gli allegati dimostrano che la porzione era di proprietà dell’Immobiliare.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1102 e 1141 c.c. e vizi di motivazione per essere stata sostenuta la mancanza dell’interversio possessionis, stante la mera detenzione per il tramite del portiere.
Col terzo motivo si deducono violazione dell’art. 1100 c.c. e segg., dell’art. 1117 c.c. e segg. e vizi di motivazione perchè ogni modifica del regolamento deve essere presa all’unanimità.
Osserva questa Corte Suprema:
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove la decisione sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
Ciò premesso il primo motivo va respinto perchè trascura di considerare che non si trattava di domanda riconvenzionale ma di eccezione, per cui incombeva sull’attore l’onere della prova e la sentenza a pagina sette rileva che l’appellante confonde la qualità di condomino con quello di comunista della casa del portiere, dimenticando che nel regolamento condominiale tale casa rientrava le parti comuni ai soli appartamenti, per cui, essendo rimasta proprietaria della sola autorimessa e di negozi non lo era di quella parte.
Vanno, invece, accolti, per quanto in motivazione, il secondo ed il terzo.
La sentenza ha dedotto, pagina otto, che la precarietà dell’annessione non risultava da alcun titolo, tanto più che la superficie non era stata richiesta sino al 1992, per ben trentaquattro anni.
L’argomentazione dell’appellante, svolta in primo grado, secondo cui sarebbe intervenuta con il condominio una transazione nel 1967 in base alla quale si riconosceva il suo diritto a non versare gli oneri condominiali proprio per il concesso uso precario, era contrastata dalla sentenza passata in giudicato in data 24.10.1990 della Corte di appello e dal carteggio in atti.
Dalla sentenza emergeva che la transazione era stata invocata in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi al servizio di portierato e l’appellante aveva dedotto di non dover pagare perchè proprietaria di soli negozi ed autorimessa.
Tale statuizione richiedeva una più appagante motivazione, tenuto conto della riforma della prima decisione, in considerazione del fatto che il portiere era dipendente della società, che l’alloggio e l’area in contestazione non erano sullo stesso piano e la società aveva sempre pagato le quote condominiali per l’intera superficie, mentre non era in discussione la proprietà dell’autorimessa.
In definitiva va rigettato il primo motivo, con accoglimento del secondo e del terzo e cassazione con rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 26-06-2008 (24-06-2008), n. 25902 Uso di un’arma – Necessità che l’arma sia impugnata

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell’11.11.2002, il Tribunale di Matera dichiarò, fra l’altro: D.L.R.A. responsabile dei reati di cui all’art. 629 c.p., commi 1 e 2, artt. 611 e 644 c.p., e lo condannò alla pena di anni 4 mesi 9 di reclusione ed Euro 650,00, di multa per estorsione continuata, di mesi 5 di reclusione per il reato di cui all’art. 611 c.p., di anni 3 mesi 10 di reclusione ed Euro 15.000,00, di multa per usura in danno di M.P., di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 6.000,00, di multa per usura in danno di S.F., di anni 1 mesi 10 di reclusione per usura in danno di B.D. e così alla pena complessiva di anni 12 di reclusione ed Euro 31.650,00 di multa;
M.R. e O.P. responsabili del reato di estorsione e li condannò rispettivamente alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa e di anni 5 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
M. fu interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’espiazione della pena e gli altri imputati furono interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.
D.L. fu sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni 3.
Gli imputati furono altresì condannati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti civili (D. L. in favore della curatela del fallimento di C. G., di C.G., di M.P., di L.G., quale erede di S.F., di B. D. e Br.Do.; M. e O. in favore di M.P.).
Avverso tale pronunzia, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Potenza (limitatamente alle pene accessorie), i predetti ed altri imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 27.1.2006, fra l’altro, concesse a D.L. le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiarò non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui all’art. 611 c.p., ed ai reati di usura in danno di M.P., S. e B. perchè estinti per intervenuta prescrizione e lo condannò, per il reato di estorsione continuata alla pena di anni 4 mesi 7 di reclusione ed Euro 600,00, di multa, con riduzione della durata minima della libertà vigilata ad anni 1.
Ridusse la pena inflitta a M. ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa e la pena inflitta ad O. ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa. I predetti furono dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Confermò le statuizioni civili relative ai predetti imputati e li condannò alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di giudizio.
Ricorrono per cassazione il difensore dell’imputato D.L., M. personalmente ed il difensore di O..
Il difensore di D.L. deduce:
1. violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata, che sarebbe solo apparente e non potrebbe essere integrata dal richiamo alla sentenza di primo grado che sarebbe altrettanto immotivata; non sarebbe stata esaminata la censura specificamente svolta nei motivi di appello circa l’inattendibiltà di C.G., alle cui dichiarazioni non vi sarebbero riscontri ed i fatti riferiti non sarebbero neppure esattamente collocabili (la persona offesa parla di "una volta" e riferisce un episodio mai denunciato); la persona offesa ha indicato l’arma del ricorrente in una pistola semiautomatica affermando di aver ciò appreso dai Carabinieri a fronte della descrizione fornita e – a fronte della contestazione di non aver denunziato il fatto – ha precisato di aver parlato con i Carabinieri di altri e diversi episodi di minaccia ad opera di altri soggetti e poi, avendo appreso che quelle armi erano semiautomatiche, aveva desunto che anche quella del ricorrente lo fosse; la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle specifiche censure; sarebbe priva di motivazione la sentenza con riferimento alla mancata assunzione del teste Avv. Auletta che certamente avrebbe avuto notizia di eventuali minacce patite dal suo assistito; mancherebbe motivazione in relazione all’aggravante dell’arma dal momento che non è stato accertato se l’arma sia stata mostrata;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 611 c.p., anzichè ad un proscioglimento nel merito, dal momento che, secondo il racconto della persona offesa D.L. aveva solo la faccia arrabbiata e non proferì minaccia alcuna; inoltre il fine di indurre la persona offesa a non denunciare i fatti sarebbe stato trasformato nel fine di ritrattare in violazione dell’art. 521 c.p.p.;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per il reato di estorsione aggravata, in quanto, avendo la Corte territoriale riconosciuto le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti, la pena base non avrebbe più potuto essere quella determinata dal primo giudice di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00, di multa, ma il minimo edittale era di anni 3 di reclusione ed Euro 516,00, di multa; nè, in assenza di appello del P.M. avrebbe potuto essere individuata una pena più elevata di quella inflitta dal Tribunale;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della misura di sicurezza per la dura minima di anni 1, in quanto il riferimento ai danni cagionati alla persona offesa non avrebbe attinenza alla pericolosità e non sarebbe stata valutata l’epoca remota dei fatti.
M.R. deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione senza evidenziare in modo dettagliato il fatto e sarebbero apodittiche le argomentazioni relative al coinvolgimento del ricorrente; non vi sarebbero prove certe e tangibili;
2. violazione di legge in relazione all’incompetenza del Tribunale di Matera perchè il reato sarebbe stato consumato in (OMISSIS);
3. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della continuazione fra il fatto oggetto del presente procedimento ed il reato di detenzione illegale di arma per il quale vi è condanna definitiva;
4. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Il difensore di O.P. deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione, benchè il Tribunale avesse riconosciuto che ciascuno degli imputati avesse posto in essere condotte distinte, sicchè non vi sarebbe alcuna condotta di minaccia posta in essere dal ricorrente, nè accordo con altri;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è stato ritenuto che l’imputato avesse minacciato M.P., mentre egli avrebbe solo gridato all’indirizzo di costui e la Corte territoriale non avrebbe chiarito se le forti grida possano costituire minaccia; il fatto che le grida siano state effettuate alla presenza dei dipendenti di M.P. le priverebbe di ogni valenza intimidatoria;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto O. non avrebbe avuto alcun rapporto usurario con M.P. e anche se il ricorrente avesse avuto titoli di credito rilasciati dalla persona offesa, esigerne il pagamento non avrebbe integrato il delitto di estorsione; il ricorrente avrebbe agito su delega del fratello per il recupero della gru affidata in comodato a M.P..
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.L. è inammissibile perchè, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta con L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito, non hanno affatto travisato il contenuto delle prove in atti, ma hanno espresso una valutazione sulle stesse. In particolare non è vero che non sia stata esaminata la doglianza sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di C.G., che è stato confermato sulla base del fatto che le stesse erano "ottimamente circostanziate" e riscontrate dai documenti rinvenuti e dalle dichiarazioni di Co.Ma. (f. 13 sentenza impugnata).
In tale valutazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità sicchè le censure svolte non possono essere proposte in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass. Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Le doglianze relative alle pretese contraddizioni relative alla indicazione dell’arma quale semiautomatica non solo non hanno carattere di decisività rispetto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ma non presentano neppure profili di evidente falsità.
Non si può parlare di mancata ammissione di una prova decisiva quanto alla mancata audizione dell’Avv. Auletta, anzitutto perchè si versa in ipotesi di rinnovazione del dibattimento in appello e la stessa avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403: "In tema di giudizio di appello, poichè il vigente c.p.p., pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento." Inoltre difetta il carattere di decisività della prova di cui si lamenta la mancata assunzione.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 4836 del 5.4.1994 dep. 28.4.1994 rv 198620).
In altri termini "Il vizio della sentenza di cui all’art. 606 c.p.p., lett. d), (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495 c.p.p., comma 2) consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; perchè si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell’idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2380 del 27.1.1995 dep. 9.3.1995 rv 200980).
Peraltro "il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (mancata assunzione di prova decisiva) rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione.
La valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 12584 del 21.10.1994 dep. 20.12.1994 rv 200073).
Pertanto "il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l’accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all’art. 495 c.p.p., comma 2, va rapportato, per verificarne il fondamento alla motivazione della sentenza impugnata. Viene, infatti, ad essere priva di fondamento la censura che denunzi il rigetto, sul punto, della istanza difensiva, se tale rigetto risulti sorretto da argomentazioni logiche, idonee a dimostrare che le cosiddette controprove, dedotte dalla parte, non possono modificare il peso delle prove di accusa". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 11411 del 14.10.1993 dep. 14.12.1993 rv 198554).
Quanto al fatto che non vi sarebbe risposta a specifiche censure mosse nei motivi di appello va ricordato che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata". (Cass. Pen. sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).
Per quanto attiene al fatto che l’arma non sarebbe stata utilizzata per minacciare, va ricordato che, per la configurabilità dell’aggravante dell’arma, nel delitto di estorsione, e necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (V. Cass. Sez. 1^ sent. n. 16211 del 5.10.1978 dep. 29.12.1978 rv 140683).
Il secondo motivo proposto nell’interesse di D.L. è manifestamente infondato.
Quanto alla pretesa imputazione del fatto questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza – o nullità della sentenza per difetto di contestazione – quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell’imputazione originaria:
quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa". (Cass. Sez. 1^ sent. 9958 del 27.10.1997 dep. 5.11.1997 rv 208935).
In ordine alla mancata pronunzia di assoluzione nel merito anzichè per prescrizione è sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal dell’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 31463 del 8.6.2004 dep. 16.7.2004 rv 229275).
Nel caso di specie non si ravvisa nella motivazione della sentenza della Corte territoriale alcun vizio di tal genere in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
Il quarto motivo proposto nell’interesse di D.L. è manifestamente infondato dal momento che la sociale pericolosità dell’imputato è stata anzitutto motivata in base alla "pervicacia nella attività delittuosa" (f. 23 sentenza impugnata), desumibile dal numero di episodi contestati.
E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.L..
In conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti la pena base aveva un minimo edittale di anni 3 di reclusione ed Euro 516,00, di multa ed ai sensi dell’art. 597 c.p.p., comma 4, il giudice d’appello avrebbe dovuto diminuire la pena inflitta dal primo giudice, che tali attenuanti non aveva riconosciuto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro per una nuova determinazione della pena.
Il primo motivo di ricorso proposto da M. è inammissibile per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c) perchè le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Il secondo motivo di ricorso proposto da M. è manifestamente infondato e generico, dal momento che il fatto è contestato come commesso in (OMISSIS) e non è precisato nel ricorso per quale ragione il reato dovrebbe invece ritenersi commesso solo in (OMISSIS). Inoltre non consta che l’incompetenza per territorio sia stata eccepita tempestivamente e neppure che sia stata dedotta nei motivi di appello.
Il terzo motivo di ricorso proposto da M. è manifestamente infondato in quanto non consta che sia stata chiesta al giudice d’appello l’unificazione sotto il vincolo della continuazione del reato oggetto del presente procedimento con quello relativo alla detenzione dell’arma, per la quale sarebbe intervenuta sentenza di condanna irrevocabile. Peraltro l’applicazione della continuazione, ove ne sussistano i presupposti potrà essere richiesta al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p..
Il quarto motivo di ricorso proposto da M. è manifestamente infondato in quanto, essendo il reato commesso fino al (OMISSIS), la prescrizione non è maturata essendo il termine di anni 15 prorogabile della metà.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di O. è inammissibile perchè non dedotto nei motivi di appello.
Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di O. è manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata richiama quella di primo grado affermando che dalle dichiarazioni della persona offesa risultava che O. aveva posto in essere le minacce "di cui in rubrica" (f. 4 sentenza impugnata), vale a dire, come si evince da capo 6, minacce di morte.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poichè propone a questa Corte censure di merito, avendo la Corte territoriale affermato che l’imputato aveva riferito al teste P. che M.P. gli doveva dei soldi.
I ricorsi di M.R. e O.P. devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.L.R. A. limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto D.L..
Dichiara inammissibili i ricorsi di M.R. e O. P. e condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 21780 del 2011 Mancata produzione del DURC da parte di società edilizie

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Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Firenze, con sentenza del 30.6.2009, affermava la responsabilità penale di C. C. e P. P. in ordine al reato di cui all’art. 44, lett. a) DPR_380_2001 poiché, quali legali rappresentanti, rispettivamente, delle società cooperative s r.l. (…) e (…) – titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifici in via (…) di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a (…), la quale a sua volta aveva subappaltato l’esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. (…) – omettevano di produrre tempestivamente il DURC (documento unico di regolarità contributiva) della subappaltatrice, così da provocare la sospensione dell’efficacia dei predetti permessi a costruire – in Sesto Fiorentino, lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 e, avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b) del D.P.R. n. 380/2001, riconosciute circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:
– la impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice di cui alla lettera a) dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, non avendo essi osservato, nella specie, una disposizione regionale che si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento e non sarebbe sanzionabile penalmente per il principio della riserva di legge in materia penale;
– la violazione degli artt. 521 c.p.p. e 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., poiché, essendovi stata diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione, lo stesso giudice avrebbe dovuto mettere gli imputati in condizione di accedere a detta causa estintiva del reato;
– la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale, in una situazione in cui esso, comportando l’iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, si risolve sostanzialmente in un pregiudizio per gli imputati.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Tribunale ha evidenziato che:
a) L’art. 82 della legge n. 1/2005 della Regione Toscana prescrive al comma 9, che “contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori il committente dei lavori inoltra al Comune il documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276″, prevedendo al successivo comma 11 che, qualora si verifichi il subentro di altre imprese, il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante entro15 giorni;
– al comma 10, che “la mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio
dei lavori;
b) La Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 880 del 5.9.2005, ha precisato che la finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che dall’inizio alla fine dei lavori si dimostrino in regola con il versamento dei contributi” specificando poi che “se non viene presentato il certificato di regolarità contributiva all’inizio dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente. Pertanto i lavori eseguiti sono abusivi, in quanto eseguiti in presenza di un titolo inefficace”,
La legge regionale n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) – a giudizio del giudice di merito – “costituisce uno strumento urbanistico ed è anzi lo strumento cardine del governo del territorio nella Regione Toscana”, e gli imputati, attraverso la loro condotta intempestiva, hanno violato una prescrizione fondamentale, stabilita anche per finalità di governo del territorio ed avente natura sostanziale perché da essa dipende l’efficacia del titolo abilitativo, ovvero la possibilità di eseguire i lavori autorizzati.
Le anzidette conclusioni della sentenza impugnata – a giudizio del Collegio – non sono condivisibili.
L’art. 44, 1 comma – Iett. a), del D.P.R. n. 380/2001 sanziona attualmente “l ‘inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”.
Tale fattispecie penale trova i propri precedenti normativi nell’art. 20, lett. a), della legge n. 47/1985 e nell’art. 41, lett. a), della legge n. 1150/1942 e le Sezioni Unite di questa Corte – con la sentenza 12.11.1993, Borgia, riferita alla previsione della legge n. 47/1985 – hanno posto in rilievo che, nell’ambito dell’organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942, “appariva evidente che l’oggetto della tutela penale s’identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio”.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 765/1967 (introduttiva, tra l’altro, degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio) e della legge di tutela paesaggistica n. 431/1985, però, “l’urbanistica non può farsi solo consistere nella disciplina dell’attività edilizia, dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale, economico e culturale, ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali, nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e non soltanto dell’abitato” (concetto riaffermato da Cass., sez. 111, 10.6.1997, n. 5514).
Nel contesto dell’art. 20 della legge n. 47/1985, le Sezioni Unite hanno ravvisato “una gradualità crescente delle pene edittali in rapporto al grado di lesione dell’interesse tutelato”, rilevando in particolare che “la previsione della lettera a) comprende le trasgressioni residuali, sempreché apprezzabili penalmente, cioè non depenalizzate”.
Trattasi di considerazioni sicuramente pertinenti anche rispetto alla nuova formulazione dell’art. 44, 1° comma – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, con la necessaria precisazione che il concetto di “residualità” deve essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici, che porta comunque ad escludere dall’ambito di operatività della contravvenzione in oggetto inosservanze diverse da quelle individuabili secondo il tenore letterale della norma.
Nella ricostruzione delle singole ipotesi di inosservanza che integrano il precetto della disposizione sanzionatoria in esame – comunemente e pacificamente considerata quale “norma penale in bianco” (vedi Cass., Sez. Unite: 29.5.1992 Aramini e 12.11.1993 Borgia) – e con precipuo riferimento alla “inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive”, ritiene il Collegio che inosservanze siffatte devono pur sempre riguardare la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio.
L’art. 44, 1° comma – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge “previste nel presente titolo”, vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia, comprendente gli articoli da 27 a 51 e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente (l’ art. 20, lett. a, della legge n. 47/1985), che, punendo “l’ inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni”, veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia, comprensiva secondo parte della giurisprudenza (vedi Cass., sez. III: 7.3.1993, Gorraz e 7.3.1995, Garofalo) – anche delle leggi regionali che costituiscano integrazione delle norme per il controllo dell’attività urbanistica ed edilizia.
Nel precetto attualmente vigente (più aderente al principio di tassatività della fattispecie penale) manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli da 27 a 51 del T.U. n. 380/2001 da parte della legislazione regionale (tenendo sempre conto, comunque, della preclusione posta dall’ultimo comma dell’art., 10 nei casi in cui sia la legge regionale ad individuare ulteriori interventi sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire).
Quello che più conta, però, nella valutazione della vicenda in esame, è che la violazione contestata afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio.
Il DURC (documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dall’art. 90 del decreto_legislativo_81_2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 – lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”.
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Il DURC rappresenta, dunque un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti.
Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell’art. 90, 10° comma, del D.Lgs. n. 81/2008 – secondo la quale “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” – ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione dell’art. 90, comma 9 – lett. c), dall’art. 157, lett. c) del medesimo D. Lgs. in esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte
facendo ricorso alla previsione dell’art. 44, 1° comma – lett. a) del T.U. n. 380/2001.
Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici quale è pacificamente considerata quella di cui all’art. 44, 1° comma – lett. a), del DPR n. 380/2001, risponde infatti, all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.
Nella specie, in conclusione, il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla inosservanza di una normativa prevista dalla legislazione statale e da quella regionale non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale, in sede propria, il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni amministrative.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, restando superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Depositata in Cancelleria il 31.05.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 390 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 7305 del 2010, V.B. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2112 del 14 aprile 2010 con la quale è stato accolto l’appello proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 6677 del 14 luglio 2008.

Nel giudizio da cui sorge la sentenza ottemperanda, iscritto al n. 1155 del 2009, il signor V.B. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 6677 del 14 luglio 2008, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento emesso il 03/04/2008 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali relativo al concorso per titoli ed esami per la nomina di n. 83 Guardia Marina in Servizio permanente nei ruoli speciali nei Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, delle Armi Navali, Sanitario Marittimo Militare di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto.

Con tale provvedimento, il ricorrente – al termine delle prove attitudinali effettuate dal 01 al 03 aprile 2008, in conformità all’art. 10 del bando del concorso in oggetto pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale n. 64 del 14.08.2007 – è stato giudicato "non idoneo" quale ufficiale dei ruoli speciali della Marina Militare.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva evidenziato come il provvedimento di esclusione si fondasse unicamente su una superficiale valutazione delle prove attitudinali, da cui emergeva come i valori degli indici testologici, comparati ai livelli attitudinali emersi all’intervista, evidenziassero delle insufficienze nelle aree del pensiero, affettiva e relazionale ed in quella della produttività e delle competenze gestionali, non essendo adeguati gli indici della capacità di analisi critica, elasticità del pensiero, capacità di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di iniziativa e di aspirazione.

Sulla base di tale situazione fattuale, egli aveva impugnato il provvedimento, sia in relazione ad aspetti procedurali, lamentando come il provvedimento impugnato rechi la sola firma del Presidente della Commissione Attitudinale e non anche quella di tutti i componenti della stessa Commissione, sia nel merito, sottolineando il contrasto tra il negativo giudizio ed i brillanti precedenti di servizio quale AUFP, oltre che con gli esiti di visita specialistica psicodiagnostica cui il medesimo si è sottoposto successivamente presso struttura sanitaria pubblica.

Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso di primo grado veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure, sulla scorta di una ricostruzione della normativa vigente e sul ritenuto rispetto delle procedure di selezione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’erroneità della sentenza gravata, reiterando le censure già proposte in primo grado.

Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1217/2009.

Alla pubblica udienza del 8 gennaio 2010, il ricorso è stato discusso e deciso con la sentenza ottemperanda. In essa, la Sezione riteneva fondate le censure ed accoglieva il ricorso di primo grado.

A seguito della detta decisione, il Ministero della difesa, espressamente compulsato, ha riesaminato gli atti, esprimendo un nuovo giudizio di inidoneità con verbale del 15 luglio 2010, peraltro espressamente impugnato dalla parte dinanzi al giudice di primo grado, come dichiarato dalla difesa nel corso della discussione pubblica.

In assenza di costituzione del Ministero, all’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso per ottemperanza è improcedibile.

2. – Occorre evidenziare come il Ministero della difesa, con verbale del 15 luglio 2010 della commissione per gli accertamenti attitudinali della direzione generale per il personale militare, ha provveduto ad una rivisitazione del ricorrente, confermando il suo giudizio di non idoneità ai fini del concorso al quale questi aspirava.

Incidentalmente, notato che il detto provvedimento è stato gravato in primo grado, come dichiarato dalla difesa in udienza, lo stesso non è stato espressamente impugnato davanti a questa Sezione neppure con atto per motivi aggiunti, il che ex se determina l’impossibilità di conseguire una decisione nel merito.

Inoltre, occorre evidenziare come l’amministrazione si sia mantenuta nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti, e che quindi non può parlarsi di atto nullo per elusione del giudicato. Infatti, in adempimento del giudicato, obbligo della commissione è quello di "rinnovare il procedimento valutativo, con esito libero o solo parzialmente compromesso dalle eventuali prescrizioni conformative contenute nel giudicato medesimo (che non possono tradursi, in ogni caso, nella sostituzione del giudice all’amministrazione)" (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2006, n. 6849), mentre nel caso particolare non emergono elementi che evidenziano una tale omissione.

Peraltro, non può che rilevarsi come il giudizio di ottemperanza postuli l’esistenza di un comando concretamente azionabile. Tuttavia, questa circostanza non è evincibile dal mero fatto che il nuovo accertamento non sia stato satisfattivo, atteso che l’amministrazione riappropriandosi dei tratti liberi dell’azione amministrativa non toccati da effetti conformativi necessitati non elude il giudicato avendo comunque sottoposto a nuova valutazione lo scrutinando (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2006, n. 6849; id., 5 agosto 2005, n. 4191; id., 16 dicembre 2004, n. 8102; id., 29 agosto 2001, n. 4568).

3. – Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 7305 del 2010;

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.