Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 12-04-2011, n. 14668 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 gennaio 2010 il GUP del Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava S.F. colpevole dei delitti di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 337 c.p., e art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, nn. 1 e 3 e, uniti i reati dal vincolo della continuazione, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 60.400,00 di multa. Ordinava inoltre la confisca e la distruzione dello zaino e dello stupefacente in sequestro.

S.F. era accusato, oltre che dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, altresì di avere detenuto, in (OMISSIS), ad evidente fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 31 chilogrammi lordi, suddivisa in 60 panetti, ciascuno avvolto in un involucro di cellophane trasparente chiuso con un nastro adesivo da imballaggio, a loro volta inseriti in un involucro di cellophane trasparente, chiuso anch’esso con nastro adesivo dello stesso tipo ed occultati nel bagagliaio dell’autovettura Volkswagen Golf targata (OMISSIS).

Avverso la decisione del GUP del tribunale di Milano la difesa di S.F. ricorreva in appello.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24.05.2010, in parziale riforma, riduceva la pena a lui inflitta ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 60.400,00 di multa e confermava nel resto.

Avverso la predetta sentenza S.F., a mezzo dei suoi difensori, proponeva due distinti ricorsi in cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Motivi della decisione

S.F. ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al divieto di "reformatio in peius" sancito dall’art. 597 c.p.p., comma 3.

Rilevava il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva configurato nella fattispecie di cui è processo la circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, senza che la stessa fosse mai stata contestata nel giudizio di primo grado nè, tantomeno, fatta oggetto di impugnazione da parte del Procuratore Generale. Pertanto sarebbe stato violato il divieto della reformatio in peius di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3, anche se la pena finale comminata era inferiore rispetto a quella comminata nel giudizio di primo grado, in quanto la circostanza aggravante di cui sopra, oltre a dispiegare nei suoi confronti prevedibili effetti negativi nella successiva fase dell’esecuzione, poichè gli impedirebbe di fare ricorso a determinati benefici accordati dalla normativa in materia di ordinamento penitenziario, si pone in evidente contrasto con il divieto della "reformatio in peius". 2) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale le aveva negate, senza considerare le disagiate condizioni di vita dell’imputato che costituiscono un parametro rientrante nella previsione dell’art. 62 bis c.p..

I proposti motivi di ricorso sono infondati. Invero, per quanto attiene al primo profilo di censura deve considerarsi che il tema in questione è stato delibato dalla Corte territoriale al solo fine di motivare la ritenuta insussistenza di condizioni di legge per il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, in considerazione del notevole quantitativo di hashish detenuto dall’imputato (circa 31 chilogrammi lordi), così evidentemente evidenziandosi connotazioni di gravità del fatto contestato valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p. e, quindi, ai fini del confermativo diniego di quelle richieste attenuanti.

Il conclusivo dictum espresso nel dispositivo non ha affatto modificato il titolo di reato ritenuto dal primo giudice, dovendosi, peraltro, ricordare che, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione prevale il primo, conservando nella specie la motivazione solo valore di spiegazione e giustificazione del dictum medesimo quanto allo specifico punto della ritenuta insussistenza di condizioni di legge per il riconoscimento delle predette attenuanti generiche, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice.

Se già tanto da contezza della insussistenza della lamentata reformatio in peius, pure giova considerare, sotto un profilo di ordine generale e sistematico, che ha più volte avuto modo questa Suprema Corte di chiarire che non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius qualora, ancorchè sia stata proposta impugnazione dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (tra le altre Sez. 6, 5 novembre 2003, n. 46805, Rv. 227354; Sez. 5, 22 ottobre 2008, n. 3246/2009, Rv.

249253; Sez. 5, 20 aprile 2005, n. 42611, Rv. 232995; Sez. 5, 9 giugno 2000, n. 8932, Rv. 217726).

Per quanto poi attiene al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale, con ampia e congrua motivazione, ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto di concedere all’odierno ricorrente le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei suoi precedenti penali anche specifici, del suo ruolo di corriere, della notevole quantità di hashish trasportata (31 chilogrammi lordi di hashish), circostanza quest’ultima che ha indotto i giudici a ritenere che egli fosse inserito nell’ambiente dedito al narcotraffico.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16695 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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oria di inammissibilità del ricorso con i provvedimenti consequenziali.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’appello proposto da P.C., detenuto presso la casa di reclusione di (OMISSIS) in espiazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in data 14 aprile 2010, di applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due, sulla base della ritenuta pericolosità sociale del condannato e della contestuale dichiarazione di abitualità nel reato.

Con riguardo alla preliminare eccezione, sollevata dall’appellante, circa la violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa, per la genericità del decreto di citazione a comparire davanti al Magistrato di sorveglianza, il Tribunale ha osservato che esso indicava in modo corretto ed esaustivo l’oggetto del procedimento nella "dichiarazione di delinquenza abituale e applicazione di misura di sicurezza".

Nel merito, il Tribunale ha confermato le valutazioni del Magistrato, fondate sui seguenti elementi: i numerosi precedenti penali del P. per fatti commessi dal (OMISSIS), consistenti in violazioni della legge sugli stupefacenti, e, nel periodo dal (OMISSIS), anche in delitti contro il patrimonio; gli esiti dell’osservazione intramuraria (l’ultimo arresto del P., in flagranza di ennesima violazione della legge sugli stupefacenti, risaliva al (OMISSIS) ed era stato seguito dalla condanna in attuale esecuzione); le negative informazioni di polizia; il mancato esercizio di alcuna attività lavorativa; la subita misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con l’obbligo di soggiorno, per anni due e mesi sei; il rifiuto opposto dal P. ad interventi di accompagnamento e sostegno sul territorio, imposti dal suo stato di ormai – cronica tossicodipendenza e dalle patologie sofferte (schizofrenia paranoide ed epatite C); l’assenza di alcun segno di ravvedimento e di impegno nella ricerca di uno stabile lavoro.

2. Avverso la predetta ordinanza il P. ricorre a questa Corte, tramite il suo difensore, avvocato Gaetano Bosco del foro di Milano, e deduce quattro motivi.

2.1. Con il primo è reiterata l’eccezione processuale, proposta con l’appello e respinta dal Tribunale, circa l’inidoneità a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa dell’indicazione contenuta nel decreto di fissazione dell’udienza del 14 aprile 2010, davanti al Magistrato di sorveglianza, con riguardo all’oggetto del procedimento espresso come "dichiarazione di delinquenza abituale e applicazione di misura di sicurezza", senza specificare se il P. fosse convocato per l’eventuale dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell’art. 102 cod. pen. (abitualità presunta ex lege) ovvero ai sensi dell’art. 103 cod. pen. (abitualità ritenuta dal giudice), alternativa, quest’ultima, non indifferente ai fini difensivi per la diversità dei presupposti dei due istituti come ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del condannato, fondata esclusivamente sui suoi precedenti penali, senza considerare che le più recenti opportunità lavorative erano sfumate per la carcerazione pressochè ininterrotta subita dal P. dal 2003 al 2008, come riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, e che, nel passato, il ricorrente aveva costantemente lavorato, sia pure in posti diversi, come da elencazione contenuta nello stesso ricorso.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione, poichè il provvedimento impugnato imputa al P. disimpegno lavorativo e scarsa collaborazione con gli operatori del trattamento, disconoscendo la mancanza di concrete possibilità occupazionali e, in particolare, la chiusura dell’associazione all’interno del carcere di (OMISSIS) presso la quale il P. avrebbe dovuto prestare la sua opera.

L’ordinanza gravata, inoltre, censura la disponibilità del P. al lavoro, apprezzata come scarsa, nonostante la pur riconosciuta malattia psichica e le altre patologie sofferte dallo stesso, per le quali risulta dichiarato inabile al lavoro nell’elevata percentuale dell’85%. 2.4. Con il quarto motivo si rileva la contraddittorietà della motivazione laddove, da una parte, segnala la mancanza di riferimenti familiari e lavorativi del P., sottolineando perciò la situazione di incolpevole deprivazione personale e sociale in cui egli si è trovato, e, dall’altro, fa colpa al condannato di non essere dedito a stabile lavoro.

2.5. Con il quinto motivo si sottolinea l’illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce al P. mancanza di consapevolezza e superficialità nel vivere la propria esistenza sia dentro che fuori del carcere, ancora una volta in contraddizione con i rilievi precedenti circa le difficili condizioni di vita personale, familiare e sociale, sintomatiche di una condizione di estrema povertà e disagio esistenziale più che di pericolosità sodale e di resistenza al reinserimento sociale, non avendo avuto il P. concrete possibilità di riscatto malgrado la sua buona volontà.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato e gli altri sono inammissibili.

Sono distinti e soggetti a diversa disciplina il decreto che dispone il giudizio di cognizione penale, di cui all’art. 429 cod. proc. pen., che, al comma 1, lett. c), esige "l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’Indicazione dei relativi articoli di legge", sanzionando la mancanza o insufficienza delle predette indicazioni con la nullità del decreto a norma dello stesso art. 429, comma 2; e il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano in forza del richiamo all’art. 666 cod. proc. pen. operato dall’art. 678 c.p.p., comma 1, le regole del procedimento di esecuzione, con espressa sanzione di nullità, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, nel caso di omesso avviso o inosservanza dei termini di previa comunicazione o notificazione del decreto di fissazione dell’udienza (comma 1 della stessa norma); di mancata partecipazione ad essa del difensore e del pubblico ministero (comma 3); di omesso ascolto dell’interessato che abbia fatto richiesta di essere sentito e di mancato rinvio dell’udienza se sussiste un legittimo impedimento del condannato, il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente e non sia detenuto o internato in un luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, ipotesi, quest’ultima, in cui deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione (comma 4).

Con specifico riguardo al contenuto del decreto di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’avviso di fissazione dell’udienza, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un’esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indicazione dell’oggetto del procedimento al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio, precisando che la mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 1, n. 9634 del 12/12/2003, dep. 02/03/2004, Argenta, Rv.

227221; Sez. 1, n. 5411 del 21/10/1996, dep. 04/12/1996, Ruggiero, Rv. 207713; Sez. 1, n. 6401 del 30/10/2007, dep. 08/02/2008, Murano, Rv. 239501; Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, dep. 20/09/2010, Mensotero, Rv. 248177).

Ne consegue, nel caso in esame, la legittima instaurazione del contraddittorio davanti al Magistrato di sorveglianza, procedente a norma dell’art. 679 cod. proc. pen., mediante decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio avente per enunciato oggetto la dichiarazione di delinquenza abituale e l’applicazione di misura di sicurezza, nonostante la mancata esplicitazione del tipo di abitualità nel reato da accertare, se a norma dell’art. 102 c.p. o dell’art. 103 c.p., restando inappropriati al caso in esame i richiami giurisprudenziali operati dal ricorrente, i quali attengono alla diversa ipotesi di decreto che dispone il giudizio, disciplinato dall’art. 429 cod. proc. pen. (c.f.r. Sez. 5, n. 27765 del 15/04/2010, dep. 16/07/2010, Colecchia, Rv. 247887; Sez. 6; n. 17884 del 02/04/2009, dep. 29/04/2009, Franco, Rv. 243526).

Le esigenze del giudizio penale, che suppone l’imputato di un reato da accertare nei suoi elementi essenziali e circostanziali, da contestare puntualmente, sono, infatti, diverse da quelle del procedimento di esecuzione o di sorveglianza che, invece, postulano il condannato per un fatto già definitivamente accettato.

Gli ulteriori motivi di gravame si limitano a contestare le valutazioni dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del P., oggetto di motivazione congrua e adeguata, immune da vizi logici o giuridici, non essendo ammissibile in questa sede la diversa lettura delle risultanze processuali proposta dal ricorrente.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 18782 Esercizio delle servitù

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 1988, A.M. convenne in giudizio innanzi al Pretore di S. Antioco Giovanni, M., G., D., A., A.M., T. e Pi.An., eredi di P.N., assumendo di essere proprietaria di una casa per civile abitazione in S. Antioco, composta da un piano terra e da un primo piano, il cui terrazzino si affacciava su di un cortile di proprietà degli eredi P., tra cui P.G., il quale vi aveva edificato una costruzione la cui terrazza, realizzata a livello del predetto terrazzino in violazione delle norme sulle distanze tra edifici previsti dallo strumento urbanistico del Comune, impediva l’esercizio della servitù di veduta sul fondo sottostante sino ad allora da lei esercitata, anche perchè, alla distanza di circa tre metri dal parapetto del terrazzino, era stato realizzato un abbaino, alto circa due metri.

Chiese, pertanto, che, dichiarata la proprietà dell’immobile, gli eredi P. venissero condannati all’abbattimento della loro costruzione in modo da ripristinare l’esercizio della predetta servitù.

Costituitosi il solo P.G., nelle more del processo fu ordinata la demolizione del muro eretto da P.G. al confine del terrazzino dell’attrice.

Il Tribunale di Cagliari dichiarò l’acquisto per usucapione della servitù di veduta, osservando che dalle deposizioni testimoniali, confermate dalle prove documentali, era risultato provato che dai primi anni 60 nell’immobile della A. esisteva un terrazzo che permetteva di guardare ed affacciarsi verso il cortile del P., ove, fino agli anni 70, non era esistita alcuna costruzione.

2. Il convenuto fu pertanto condannato alla demolizione di quanto eseguito in violazione delle norme sulle distanze legali e al risarcimento dei danni.

La sentenza fu impugnata dal P., che negò che fosse intervenuta la usucapione della servitù, in quanto il terrazzino di cui si tratta era situato all’ultimo piano, costruito quando l’edificio dei P. esisteva già. 3. – Con sentenza depositata il 26 aprile 2005, la Corte d’appello di Cagliari accolse il gravame, osservando che l’attrice non aveva assolto l’onere probatorio relativo all’acquisto per usucapione della servitù di veduta da lei rivendicata. A parte la considerazione che dall’iter argomentativo del primo giudice sembrava emergere l’errore di aver ritenuto che il termine per l’usucapione fosse di dieci e non di venti anni, osservò la Corte di merito che dall’esame delle diverse deposizioni era emerso che la possibilità di prospicere sul fondo dei P., se mai fosse esistita, sarebbe stata esercitata da un cortile o da una finestra, ma non dal terrazzino all’ultimo piano di casa A., composta da un piano terra e da un primo piano, confinante con la terrazza del P., a livello del pavimento della terrazza dalla quale essa A. esercitava la veduta dal fondo sottostante secondo quanto dedotto nella citazione di primo grado.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso P.G..
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo si deduce omessa o insufficiente nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ..

Secondo la Corte cagliaritana, l’attrice, attuale ricorrente, non avrebbe fornito la prova dell’acquisto del proprio diritto, perchè, dei sei testimoni sentiti, solo due avrebbero reso dichiarazioni a lei favorevoli. Sarebbero emerse, peraltro, contraddizioni nella interpretazione delle testimonianze esaminate, poichè il giudice di secondo grado avrebbe tratto conseguenze non coerenti con le premesse poste, avrebbe tralasciato alcune testimonianze, ritenendole imprecise e generiche, senza chiarire le ragioni di tale convincimento, e sarebbe venuto meno ai propri doveri di valutare compiutamente le ulteriori risultanze processuali, e, in particolare, le produzioni documentali idonee a chiarire i tempi della realizzazione degli edifici di cui si tratta, addossati l’uno all’altro sullo stesso livello all’epoca della domanda.

2.1. – La censura non può trovare ingresso nella presente sede.

2.2. – Essa, infatti, è evidentemente rivolta a conseguire un riesame delle emergenze processuali e del materiale probatorio inibito alla Corte di legittimità, in presenza di una motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici.

Nella specie, la Corte cagliaritana ha fatto buon governo del proprio potere discrezionale di valutazione delle prove e di controllo della relativa attendibilità, soffermandosi puntigliosamente sulle diverse deposizioni testimoniali e sulla documentazione in atti, e consentendo la ricostruzione precisa dell’iter logico-giuridico attraverso il quale essa è pervenuta ad affermare che l’attrice non aveva assolto l’onere probatorio a lei incombente in ordine agli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, ha concluso per la esclusione dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù dalla stessa rivendicata.

3. – Con la seconda censura si lamenta ancora omessa o insufficiente nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 871, 872 e 873 cod. civ..

Si rileva che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’attrice non solo per aver ritenuto perfezionato l’acquisto della servitù di veduta per effetto dell’usucapione, ma anche per essere stato L’edificio di proprietà del convenuto realizzato in violazione della normativa in materia di distanze legali. Pur non essendo stata tale questione affrontata nell’atto di appello, la Corte di merito aveva accolto il gravame.

4.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

4.2. – In realtà, la domanda dell’attrice, attuale ricorrente, riguardava solo la configurabilità di un diritto di servitù, mentre non risulta essere stata proposta in nessuna sede alcuna domanda di rispetto della normativa in materia di distanze legali tra costruzioni.

5. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. In ossequio al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20044 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dalla Azienda Provinciale dei Trasporti Verona s.p.a., con riferimento agli esercizi 1999 e 2000. La tesi prospettata dalla società è che debbano essere esclusi dalla base imponibile l’IRAP, quanto meno per i periodi di imposta in questione, i contributi ricevuti dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia in conto ripianamento perdite.

In entrambi i gradi del giudizio di merito, la pretesa della società è stata ritenuta infondata.

Con l’odierno ricorso, la società ripropone la tesi della esclusione – dalla base imponibile dei detti contributi, denunciando la sentenza impugnata, con due articolati motivi, di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1 e 11 bs anche in combinato disposto con la L.R. Veneto 30 ottobre 1998, artt. 32 bis e 49 e L.R. 26 gennaio 2004, n. 30, art. 1 ed anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi. "In tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003. i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionali trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002" (Cass. SS.UU. 21749/2009).

Ne deriva che anche il preteso vizio di motivazione sulla correlazione dei contributi regionali ai costi fiscalmente indeducibili ai fini IRAP non rileva. In punto di fatto, poi, la CTR ha affermato che, per ammissione della stessa parte ricorrente, si tratta di contributi erogati per il "ripianamento dei disavanzi delle aziende". In punto di diritto, anche con specifico riferimento alla legge regionale del Veneto n. 4/2001, questa Corte ha ritenuto che, per il biennio in questione (1999/2000), i contributi contribuiscono a formare la base imponibile IRAP (Cass. 13155/2010).

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della recente affermazione della giurisprudenza di riferimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso compensa le spese.

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