Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2010) 09-02-2011, n. 4720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19 marzo 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta avanzata da A.V.U., indagata per il delitto di tentato omicidio nei confronti del figlio adottivo di cinque anni, volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a suo carico dallo stesso Giudice con ordinanza in data 12 febbraio 2010 in esito all’udienza di convalida del fermo, con la misura degli arresti domiciliari.

2. L’indagata ha proposto appello avverso tale provvedimento ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 maggio 2010, ha respinto l’impugnazione.

Il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti argomentazioni:

– con l’istanza del 16 marzo 2010 l’indagata, nel chiedere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, si è limitata a dedurre in ordine al venir meno delle esigenze cautelari, e in particolare con riguardo all’insussistenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di fuga;

– il G.i.p. nel rigettare l’istanza ha ripetuto le argomentazioni svolte con l’ordinanza genetica ed ha insistito sulla sussistenza del pericolo di fuga;

– con l’atto di appello l’indagata ha controdedotto in particolare sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che non aveva affrontato nell’istanza difensiva rigettata dal G.i.p., depositando tre consulenze tecniche volte a provare che il minore non era mai stato in pericolo di vita, che le lesioni potevano essere state cagionate da sinistro stradale, e che il minore era stato interrogato quando si trovava in condizioni particolari e in modo errato;

– tali consulenze non potevano essere prese in considerazione perchè non note al Giudice emittente, e la ricostruzione difensiva dei fatti contrastava in ogni caso con considerazioni di carattere logico- deduttivo;

– le contestazioni esaminabili erano, quindi, solo quelle relative alle esigenze cautelari;

– non vi erano, al riguardo, elementi per desumere un concreto pericolo di fuga, ma vi erano esigenze cautelari riferite al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione di altri reati della stessa specie.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, A., che ne chiede l’annullamento sulla base di sei motivi, deducendo:

3.1. violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 273, 310 e 121 c.p.p., art. 127 c.p.p., n. 2, art. 327-bis c.p.p., art. 391-octies c.p.p. e art. 603 c.p.p., per non avere il Tribunale del riesame ritenuto di prendere in considerazione censure non prospettate al G.i.p. e per avere lo stesso ritenuto non ammissibile la produzione di nuovi elementi in sede di appello cautelare;

3.2. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, e art. 274 c.p.p., lett. c), e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), per non avere il Tribunale, che ha ravvisato per la prima volta l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, indicato elementi effettivi e attuali da cui desumere tale pericolo;

3.3. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, e art. 274 c.p.p., lett. a), e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. a), per non avere il Tribunale spiegato i motivi per cui sarebbe residuata l’esigenza cautelare dell’inquinamento probatorio;

3.4. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, art. 275 c.p.p., n. 3, e art. 310 c.p.p., per avere il Tribunale individuato l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, nuova rispetto alle esigenze poste a base dell’ordinanza applicativa;

3.5. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, e art. 275 c.p.p., nn. 1, 2 e 3, e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 275, c.p.p., per non avere il Tribunale valutato i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere e la sua idoneità a tutelare le esigenze cautelari;

3.6. violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 178 c.p.p., n. 1, lett. c), art. 179 c.p.p., n. 1, art. 310 c.p.p., n. 2, e art. 127 c.p.p., per non avere il Tribunale assicurato la presenza in udienza dell’interessata, detenuta presso la casa di reclusione di Rebibbia.

4. Nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte la difesa ha comunicato che alla ricorrente è stata applicata, con ordinanza del 12 ottobre 2010, la misura cautelare degli arresti domiciliari ed ha insistito nel ricorso.
Motivi della decisione

1. L’impugnazione è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La deduzione secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione le censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non prospettate al Giudice per le indagini preliminari ma contenute nei motivi di appello, si fonda sulla premessa erronea e contraria ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, dep. 21/07/1999, Moledda, Rv. 214261; Sez. 1, n. 1596 del 12/03/1996, dep. 20/04/1996, Piserchia, Rv. 204409), che, in forza del principio devolutivo, la doglianza contenuta nei motivi di appello delimiti l’oggetto del giudizio, prescindendo dal thema decidendum originariamente introdotto e sottoposto al giudice a quo.

Essa trascura anche di tener conto della fisionomia dell’appello in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare, che è quella propria del mezzo di gravame, ponendosi l’appello come l’atto con il quale, si tende a provocare e consentire, per le ragioni di critica della decisione sviluppate con i motivi proposti, il controllo, da parte del giudice competente per l’impugnazione, della decisione che è intervenuta sulle questioni dedotte con la prima istanza rigettata (Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, dep. 20/07/2010, B., Rv. 248135; Sez. 5, n. 25595 del 17/05/2006, dep. 24/07/2006, Rotolo, Rv. 234417; Sez. 6, n. 15855 del 05/02/2004, dep. 02/04/2004, Montalto, Rv. 228809; Sez. 6, n. 335 del 29/01/1998, dep. 08/05/1998, Russo, Rv. 210494).

2.1. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha precisato, nella premessa dell’ordinanza, che alla ricorrente era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di tentato omicidio con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 12 febbraio 2010, e che lo stesso Giudice, in data 19 marzo 2010, aveva rigettato per la persistenza delle esigenze cautelari l’istanza difensiva del 16 marzo 2010 di sostituzione della detta misura, fondata sulla deduzione che erano venute meno le esigenze cautelari.

Attese dette emergenze, le censure mosse dalla ricorrente contro l’ordinanza, che ha confermato il provvedimento di rigetto della sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso, e relative alla dedotta possibilità di ampliamento del thema decidendum, con prospettazione delle questioni inerenti alla sussistenza del quadro indiziario, devono ritenersi precluse in questa sede e inammissibili.

3. Sotto il profilo più specifico delle esigenze cautelari, il ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione del giudice della cautela quanto alla valutazione del persistente pericolo di reiterazione dei reati, individuato dallo stesso Tribunale come esigenza cautelare nuova rispetto a quelle poste a base dell’ordinanza genetica, e quanto alla valutazione dell’inquinamento probatorio.

Si deve al riguardo rilevare che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 19992 del 29/04/2010, dep. 26/05/2010, Brega Massone, Rv. 247615) che il Collegio condivide, il giudice dell’appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell’atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione.

Nelle impugnazioni incidentali de libertate il punto della decisione è, infatti, costituito dal periculum libertatis, inscindibilmente e globalmente inteso, quali che siano le specifiche esigenze tipizzate dall’art. 274 c.p.p., delle quali sia dedotta la probabile lesione, poichè, in tema di esigenze cautelari, importa esclusivamente, se ricorra (almeno) alcuna di esse (così da consentire l’applicazione o la prosecuzione della misura) ovvero nessuna (così da ostare all’applicazione della misura o da imporne la revoca); mentre non hanno rilevanza i profili quantitativo (sussistenza di una sola esigenza o concorso di più esigenze) e qualitativo (ricorrenza di una delle previsioni dell’art. 274 c.p.p. piuttosto che di una altra), perchè le suddette alternative non hanno alcuna influenza sul dispositivo.

3.1. In relazione alla svolte censure non ricorre pertanto il vizio della violazione di legge, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè ricorre il vizio di motivazione avendo il Tribunale dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione in rapporto agli elementi disponibili, ritenuti come legittimamente integranti un rischio cautelare tale da rendere necessario il mantenimento della misura applicata.

Le affermazioni spese, sorrette da motivazione congrua e logica, sono sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia e altri, Rv. 229369), e, pertanto, sottratte a sindacato di legittimità. 4. Inammissibile è anche il sesto motivo con il quale si è dedotta violazione di legge per non avere il Tribunale assicurato la presenza in udienza dell’interessata, detenuta presso la Casa di reclusione di Rebibbia.

Questa Corte, con sentenza Sez. U, n. 40 del 22/11/1995 (dep. 07/03/1996 Carlutti, Rv. 203772, non massimata sul punto), richiamata parzialmente in ricorso, ha, infatti, precisato che la citazione dell’imputato, dell’indagato o del condannato realizza un’unica fattispecie complessa, costituita dall’avviso, dalla dichiarazione di volontà dell’interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, che sono da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, che è la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio. Si è, quindi, precisato che, sia per la natura di fattispecie complessa da attribuire alla citazione dell’imputato o dell’indagato nella procedura camerale, sia per il carattere essenziale della sua presenza all’udienza, in particolare nel giudizio di riesame, la mancata traduzione, perchè non disposta o non eseguita, dell’imputato, indagato o condannato determina la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull’istanza di riesame.

La necessità della richiesta dell’interessato, espressamente confermata anche da successive decisioni (tra le altre, Sez. 5, n. 37034 del 27/09/2006, dep. 09/11/2006, Sciasela, Rv. 235284) e condivisa da questo Collegio, è stata ritenuta dalla ricorrente contrastata dalla stessa sentenza Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, che, tuttavia ha affermato che la mancata traduzione dell’indagato deve essere valutata in rapporto alla precisata natura complessa della citazione dello stesso nella procedura camerale, e quindi in rapporto alla richiesta dell’interessato, la cui sussistenza nel caso di specie neppure è stata dedotta.

5. Anche il quinto motivo, attinente alla omessa valutazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere, è inammissibile.

Osta, infatti, alla sua valutazione la sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente, nei cui confronti, in pendenza dell’impugnazione, è stata sostituita con ordinanza del 12 ottobre 2010 la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ritenuta dalla stessa ricorrente, nella sua richiesta e nelle sue difese, adeguata e proporzionale.

6. Conseguono la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 25-02-2011, n. 7241 reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 7 luglio 2010, con la quale il Tribunale del riesame di La Spezia revocava il sequestro preventivo di alcuni manufatti, sequestrati nell’ambito di un procedimento penale, nei confronti di M. E. ed altri, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

La vicenda riguardava l’esecuzione di lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità totale dal permesso di costruire rilasciato per la ristrutturazione di un immobile ad uso residenziale, con creazione di intercapedini esterne non ispezionabili, miglioramento dei servizi igienici e costruzione di un cavaneo interrato destinato a deposito di attrezzi.

Le difformità, che avevano determinato aumento di volumetria e superficie utile, nonchè modifica della sagoma e dei prospetti, consistevano in un’intercapedine di diversa larghezza e resa accessibile, in un cavaneo di altezza e dimensioni maggiori, nella creazione di un vano di collegamento tra il cavaneo e l’edifico principale e la creazione di un ulteriore vano in luogo del previsto porticato.

Il Tribunale, nel revocare il decreto di sequestro, accedeva alle argomentazioni prospettate dalla difesa e, dato atto della consistenza degli interventi, li qualificava come modeste variazioni progettuali, assentibili anche a fine lavori in base al combinato disposto della L.R. Liguria n. 16 del 2008, artt. 25 e 37.

Veniva inoltre escluso il periculum in mora evidenziando l’impatto urbanistico ed ambientale pressochè nullo degli interventi eseguiti.

Tali conclusioni non erano condivise dal Pubblico Ministero ricorrente, il quale denunciava la violazione della menzionata legge regionale, del D.P.R. 380 del 2001, art. 22 e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in considerazione del fatto che la normativa regionale consente la realizzazione di varianti in corso d’opera, prima del rilascio del titolo abilitativo, solo nel caso in cui le stesse non incidano sui parametri urbanistici, le volumetrie, le destinazioni d’uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario – circostanze, queste, non rinvenibili nella fattispecie – facendo peraltro salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche.

Deduceva, inoltre, che i giudici del riesame non si erano in alcun modo pronunciati in ordine alla modifica delle sagome e dei prospetti del preesistente edificio e sulla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

Insisteva, pertanto per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L.R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, art. 25 recante "Disciplina dell’attività edilizia" richiamato nel provvedimento impugnato, così recita: (Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d’opera).

1. Le varianti a progetti già assentiti con permesso di costruire o con DIA che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modifichino le destinazioni d’uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio di cui all’art. 83 e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario devono essere autorizzate prima dell’inizio dei relativi lavori mediante rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento.

2. Le varianti in corso d’opera a permessi di costruire o a DIA che non comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, purchè attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all’art. 37, comma 4, lett. b) o di cui all’art. 26, comma 10, fatta salva comunque la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche. In tale fattispecie l’obbligo di presentazione della documentazione di regolarità contributiva di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996 e successive modifiche e integrazioni opera esclusivamente nel caso di mutamento dell’impresa esecutrice dei lavori.

Tale disposizione, come ricorda il Pubblico Ministero ricorrente, ha contenuto analogo a quello del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, il quale stabilisce, al comma 2, che le varianti, comunemente definite "varianti leggere o minori", rientrano tra gli interventi soggetti a d.i.a. quando sussistono determinate condizioni e, cioè, quando non incidono sui parametri urbanistici (indici di edificabilità, rapporti di copertura, superfici fondiarie etc.) e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, quest’ultima sostanzialmente corrispondente con la categoria catastale e non alterano la sagoma dell’edificio e violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

La giurisprudenza di questa Corte ha poi fornito alcuni chiarimenti in merito al contenuto della disposizione citata, osservando che tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici (Sez. 3^ n. 9922, 5 marzo 2009) e che la "sagoma" di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicchè solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti non rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle varianti in corso d’opera.

Di conseguenza, si è escluso, ad esempio, che possano rientrare nella categoria delle cd. varianti di opera la realizzazione di una scala esterna di accesso al primo piano, di una mensola su entrambi i lati con riguardo ai solai di calpestio, di un sottotetto del primo piano, di uno sporto al solaio del sottotetto (Sez. 3^ n. 8303, 9 marzo 2006, conf. a Sez. 3^ n. 3849, 9 febbraio 1998).

Ciò posto, deve osservarsi che, sotto il profilo urbanistico, l’intervento edilizio come descritto in ricorso e nel provvedimento impugnato non poteva rientrare nell’ipotesi prevista dal L.R. Liguria n. 16 del 2008, art. 25, comma 2 come ritenuto dal Tribunale, perchè le opere riguardano l’alterazione della sagoma originaria nonchè l’aumento di superfici utili e di volume non assumendo rilevanza, a tale proposito, la successiva destinazione o l’interramento dei locali.

Particolare rilievo assume, peraltro, la presenza del vincolo paesaggistico.

A tale proposito si osserva come la legge regionale richieda espressamente che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preceda comunque l’esecuzione dell’intervento, anche nelle ipotesi disciplinate dall’art. 25, comma 2 e, in ogni caso, la tipologia di interventi eseguiti si configura sicuramente come idonea a modificare l’originario assetto dell’area sottoposta a vincolo.

Va ricordato, altresì, che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo individuato la natura di reato formale e di pericolo della violazione paesaggistica, la quale si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull’originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione.

E’ di tutta evidenza che l’aumento di superficie e volumetria e la realizzazione di un vano chiuso laddove era prevista la realizzazione di un porticato evidenziano quella potenzialità lesiva dell’integrità del paesaggio che la legge richiede, mentre non assume alcun rilievo l’eventuale interramento in tutto o in parte dei manufatti realizzati.

Occorre infatti ricordare, a tale proposito, che questa Corte ha precisato che "…la tutela del paesaggio, in quanto diretta verso una parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell’uomo, è ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area vincolata devono ritenersi vietati anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile doli ‘esterno, sì palesa idonea a compromettere i valori ambientali" (Sez. 3^ n. 11128, 30 marzo 2006; nello stesso senso n. 7292, 22 febbraio 2007).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con le consequenziali determinazioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di la Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 2086 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in data 4 giugno 2009 deliberava a maggioranza di destinare alla dr.ssa L.M. il posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Avverso tale deliberazione agisce in giudizio il dott. G.T., svolgente dal 22 gennaio 1981 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, destinatario di una proposta di minoranza della Quinta Commissione del CSM.

Il gravame è articolato nei seguenti motivi:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, della circolare n. P11036/08 approvata con deliberazione del CSM del 30 aprile 2008 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – difetto di motivazione – eccesso di potere per carenza di attività istruttoria – illogicità e irrazionalità manifeste.

I punteggi attribuiti al ricorrente per il merito e per il profilo attitudinale divergerebbero radicalmente dagli acclaramenti rinvenienti dal parere del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bologna del 12 novembre 2007 – che ha ritenuto che il ricorrente fosse in possesso delle necessarie doti organizzative per lo svolgimento dell’incarico in parola – e contrasterebbero con il paradigma normativo desumibile dalla circolare CSM n. P11036/08, che ha fatto seguito alle innovazioni recate dal d.lgs. 160/2006 in relazione, tra altro, al conferimento degli incarichi semidirettivi.

In particolare, il parere del Consiglio Giudiziario evidenziava: con riferimento al merito, che l’impegno dimostrato dal ricorrente, desumibile dalla quantità e qualità del lavoro svolto, è sempre stato altissimo, come si desume dai pareri, dai rapporti e dall’autorelazione; con riferimento al profilo attitudinale, che il ricorrente, nello svolgere, prima quale pretore, poi quale sostituto più anziano, funzioni vicarie, ha sempre dimostrato capacità organizzative, coerenza, sistematica pronta e trainante che assicurano continuità programmatica al complesso delle attività svolte dall’ufficio.

Ne conseguirebbe che l’attribuzione al ricorrente, per il merito, di soli 4 punti (su un massimo di 6), ovvero di un punto in meno dei 5 attribuiti alla dr.ssa M. e ad altri candidati (punteggio che, qualora riconosciuto anche al ricorrente, che vanta maggiore anzianità di ruolo, gli avrebbe permesso di essere posto al vertice della graduatoria), è affetta da carenza di motivazione, con riferimento alla mancata considerazione della particolare operosità del magistrato, e da palese illogicità, che emerge anche tenendo conto degli elementi considerati nella proposta di minoranza.

Parimenti affetto da carenza di motivazione e da illogicità sarebbe il punteggio attribuitogli per il profilo attitudinale (4 su un massimo di sei), motivato con il richiamo ad una ottica comparativa, che, tenendo conto esclusivamente dei risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha omesso di considerare la pluralità delle esperienze particolarmente pregnanti maturate nei primi anni di esercizio delle funzioni, agevolmente rilevabili dal curriculum (giudice del Tribunale di Lodi; Pretore a Carpi). Una ulteriore illogicità si rinverrebbe nell’aver attribuito, nella citata ottica comparativa, lo stesso punteggio di 4 ad altri candidati, che, a differenza del ricorrente, non possono vantare lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle oggetto di assegnazione;

2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d. lgs. n. 160 del 2006, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, del paragrafo 6 della circolare n. P11036/08 – eccesso di potere per irrazionalità manifesta – carenza di attività istruttoria.

A fronte della necessaria analiticità che deve contraddistinguere lo scrutinio di un candidato al conferimento di incarico semidirettivo, soprattutto per coloro che raggiungano il massimo punteggio o punteggi poco differenziati, non sarebbe stata esplicitata in alcun modo, neanche sinteticamente, la valutazione comparativa in forza della quale al ricorrente sono stati attribuiti per il merito 4 punti (anziché 5, come per la maggior parte degli altri candidati), esito ascrivibile all’omesso apprezzamento dell’articolata casistica giudiziaria affrontata dal magistrato nel corso degli anni, che è stata, invece, minuziosamente descritta nella valutazione della dr.ssa M..

Si sono costituiti in giudizio l’intimata amministrazione e il controinteressato dr.ssa L.M..

La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità delle formulate doglianze, ritenute impingenti nel merito della valutazione discrezionale compiuta dal CSM, e, comunque, la infondatezza del gravame, di cui domanda il rigetto.

Anche il controinteressato ha articolatamente contestato la fondatezza delle censure proposte in ricorso e ne ha domandato il rigetto, esponendo, infine, che la congruità della motivazione che ha visto la prevalenza della dr.ssa M. e il chiaro nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni delle valutazioni operate dal CSM ne determinano la sottrazione al sindacato giurisdizionale.

Con ordinanza 27 agosto 2009, n. 3973 la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente, è stata respinta.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010 la causa è stata indi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla delibera dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2009, che ha destinato alla dr.ssa L.M. il posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Il dott. G.T., svolgente dal 22 gennaio 1981 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Modena, nonché destinatario di una proposta di minoranza della Quinta Commissione del CSM nell’ambito del procedimento conclusosi con l’esito di cui sopra, ne domanda, infatti, lo scrutinio di legittimità, esponendo che la delibera in parola contrasterebbe, sotto vari profili, con il paradigma normativo desumibile dalla circolare n. P11036/08 approvata con deliberazione del CSM del 30 aprile 2008, che ha fatto seguito alle innovazioni recate dal d.lgs 5 aprile 2006, n. 160, in relazione al conferimento degli incarichi semidirettivi.

2. E’ d’uopo affrontare prioritariamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché impingente nel merito delle scelte amministrative discrezionali, sollevata dalla difesa erariale.

Essa non può essere accolta.

Pur non potendosi porre in dubbio, in forza di una granitica giurisprudenza, che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e che le relative valutazioni costituiscono espressione di una squisita discrezionalità nei confronti delle quali il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio autonomo apprezzamento, e ciò anche tenendo conto della natura costituzionale dell’organo di autogoverno, va rammentato che altrettanto indubbiamente l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi o semidirettivi può estendersi all’ambito dell’esame dei presupposti di fatto, della congruità e ragionevolezza della motivazione posta a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Di talché le censure inerenti, come quelle formulate in ricorso, le figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono ammissibili.

3. L’Assemblea Plenaria del Consiglio della Magistratura, nella seduta del 4 giugno 2009, ha deliberato, a maggioranza (17 vs 4), la destinazione della dr.ssa L.M., magistrato di VII valutazione di professionalià, a sua domanda, alla Procura della Repubblica di Modena con funzioni di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

La dr.ssa M. è stata nominata uditore giudiziario con d.m. 19 marzo 1993, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei dal 20 giugno 1984, di giudice del Tribunale per i minorenni di Trieste dal 10 novembre 1986, di sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bologna dal 19 ottobre 1989, di sostituto Procuratore presso il Tribunale della medesima città dal 7 novembre 1994.

Dal 2004 è assegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna

Nella proposta approvata dal Plenum sono stati attribuiti alla dr.ssa M. 5 punti per il merito, in ragione del suo elevato profilo professionale, emergente dal parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007, che sottolinea come tutti i giudizi formulati nel corso della carriera, a conferma di un percorso tanto eclettico nelle esperienze maturate, quanto valido e costante nel rendimento assicurato, "risultino ampiamente positivi indicando la dr.ssa M. come magistrato serio, completo ed equilibrato, indipendente, di intelligenza pronta e brillante"; è stato inoltre considerato che, anche prima di assumere le funzioni di p.m., svolte ininterrottamente per un ventennio, il magistrato "ha dimostrato una ammirevole versatilità, oltre ad una non comune, precoce attitudine a ricoprire ruoli dirigenziali", come attestato dal parere del Consiglio Giudiziario di Cagliari, in relazione alla sua prima esperienza professionale, e dal parere del Consiglio Giudiziario di Trieste del 16 novembre 1989, nonché dai pareri del Consiglio Giudiziario di Bologna resi in occasione della nomina a magistrato di appello e a magistrato di Cassazione, riportati nei passaggi salienti, ritenendosi che le doti emergenti da tali pareri sono state ulteriormente affinate nel corso della sua permanenza presso la Procura di Bologna, culminata nell’assegnazione della stessa alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Alla dr.ssa M. sono stati poi attribuiti 4 punti per il profilo attitudinale, tenendo conto dei risultati conseguiti nell’esercizio, sia pur per breve periodo, delle funzioni presidenziali presso il Tribunale di Lanusei, delle risultanze del rapporto del Procuratore Aggiunto, coordinatore della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, riferito sia al contributo reso nelle decisioni di carattere organizzativo sia ai rapporti con i vari gruppi di p.g. e con la segreteria, nonché del parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007.

In totale, alla controinteressata sono stati attribuiti 17 punti (5 per merito, 4 per attitudini, 2 per omologhe, 6 per durevole esercizio delle funzioni).

Il ricorrente dr. T. è stato nominato uditore giudiziario con d.m. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lodi e poi di Pretore a Carpi dal 24 novembre 1972, di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena dal 22 gennaio 1981.

Al ricorrente sono stati attribuiti 4 punti per il merito, in ragione "dell’accurata preparazione giuridica dimostrata nel corso della carriera, non disgiunta da un buon livello di attitudine e laboriosità nell’espletamento delle incombenze al medesimo affidate".

Sotto il profilo attitudinale, sono stati attribuiti al ricorrente 4 punti, "stante i risultati conseguiti nell’esercizio di funzioni di vicario del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, avendo dimostrato buone capacità organizzative".

In totale, al ricorrente sono stati complessivamente attribuiti 16 punti (4 per merito, 4 per attitudini, 2 per omologhe, 6 per durevole esercizio delle funzioni).

La proposta approvata dal Plenum, all’esito delle valutazioni, rileva che l’attribuzione dei suddetti punteggi alla dr.ssa M. "avvenuta sempre in un’ottica di valutazione comparativa in concreto con tutti gli altri aspiranti, pone la stessa al vertice della graduatoria così formata, in virtù della maggiore anzianità di servizio rispetto agli altri candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio".

4. Passando quindi, al merito della controversia, si osserva che mediante la formulazione di due motivi di gravame (primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 160/2006, della circolare n. P11036/08 e dell’art. 3 della l. 241/1990 – difetto di motivazione – eccesso di potere per carenza di attività istruttoria – illogicità e irrazionalità manifeste; secondo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d. lgs. 16072006, dell’art. 3 della l. 241/1990, del paragrafo 6 della circolare n. P11036/08 – eccesso di potere per irrazionalità manifesta – carenza di attività istruttoria) il ricorrente contesta la congruenza dei punteggi che nella procedura in argomento gli sono stati attribuiti con riferimento al merito (4 punti) e al profilo attitudinale (4 punti).

In particolare, il ricorrente lamenta:

– quanto al merito, la mancata considerazione della particolare operosità dimostrata nell’arco della carriera e attestata dal parere del Consiglio Giudiziario e dalla proposta di minoranza, che avrebbe richiesto l’attribuzione quanto meno dello stesso punteggio (5 punti) riconosciuto alla dr.ssa M., che gli avrebbe permesso di essere posto al vertice della graduatoria, vantando l’interessato una maggiore anzianità di ruolo, nonché dell’articolata casistica giudiziaria affrontata, che, diversamente da quanto accaduto per la dr.ssa M., non è stata riportata in delibera;

– quanto all’attitudine, che sono stati apprezzati solo i risultati da lui conseguiti nell’esercizio delle funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, e non la pluralità delle esperienze particolarmente pregnanti maturate nei primi anni di esercizio delle funzioni, agevolmente rilevabili dal curriculum (giudice del Tribunale di Lodi; Pretore a Carpi), laddove, poi, lo stesso punteggio, in dichiarata applicazione di un’ottica comparativa, è stato attribuito ad altri candidati, che, a differenza del ricorrente, non possono vantare lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle oggetto di assegnazione.

Nessuna delle descritte censure può essere accolta.

5. La circolare del CSM sul conferimento degli incarichi semidirettivi (circolare n. P11036/08 del 2 maggio 2008 – deliberazione del 30 aprile 2008) rileva in primo luogo che nell’attuale assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Con riguardo alla valutazione delle attitudini generiche e del merito, ai sensi del punto 3 della circolare, le pregresse indicazioni mantengono inalterata la loro attualità, costituendo gli stessi parametri di cui all’art. 11, comma 2 del d.lgs. 160/2006, sulle valutazioni di professionalità, una più ampia esplicazione dei principi già affermati dal Consiglio nelle proprie circolari in materia di conferimento degli incarichi direttivi ed in tema di valutazioni ordinarie di professionalità.

Per quanto attiene alle attitudini, la circolare fa presente che la categoria dell’attitudine specifica, richiesta dall’art. 12, comma 12 del d.lgs. 160/2006 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi, è riscontrata nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili; è inoltre individuata nella propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari. La normativa primaria individua inoltre alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura.

La circolare soggiunge che, nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi, le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità di esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo e, nell’ambito di questa verifica attitudinale, va inoltre riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale, mentre nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato e, conseguentemente, la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’organizzazione.

6. Tutto ciò posto, non risultano persuasive le doglianze con cui il ricorrente ha sostenuto che, per il merito, la particolare operosità dimostrata nell’arco della carriera e attestata dal parere del Consiglio Giudiziario e dalla proposta di minoranza, avrebbe richiesto l’attribuzione quanto meno dello stesso punteggio riconosciuto alla dr.ssa M., anche tenendo conto dell’articolata casistica giudiziaria affrontata, che, diversamente da quanto accaduto per la dr.ssa M., non è stata riportata in delibera.

Il Collegio rileva, infatti, che nel procedimento per il conferimento di un incarico semidirettivo, la comparazione tra i vari aspiranti non richiede un raffronto analitico delle doti di ciascuno di essi in relazione agli altri, potendo risolversi anche in un giudizio complessivo unitario, dal quale risulti l’apprezzamento complessivo dei candidati, e le ragioni della prevalenza accordata a quello nominato, espresse con motivazione anche sintetica, purché chiara, esplicita e coerente.

6.1. Nel caso di specie, le ragioni dell’attribuzione alla dr.ssa M. per il merito del punteggio pari a 5 emergono con chiarezza e coerenza dalle considerazioni svolte dall’organo di autogoverno.

Proprio con specifico riferimento all’operosità, è stato infatti rilevato a favore della dr.ssa M., "un percorso tanto eclettico nelle esperienze maturate, quanto valido e costante nel rendimento assicurato" (parere del Consiglio giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007); lo svolgimento di "funzioni di giudice istruttore civile…di giudice istruttore penale, di giudice delegato ai fallimenti, di giudice del lavoro", anche con svolgimento di "funzioni presidenziali affrontando gravosi problemi relativi alla gestione del personale ed ai rapporti con il foro locale" (parere del Consiglio Giudiziario di Cagliari in relazione alla prima esperienza professionale del magistrato); lo svolgimento di "attività giurisdizionale in tutte le materie…rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni"con "diligenza, intuito, laboriosità" (parere del Consiglio Giudiziario di Trieste del 16 novembre 1989); l’affinamento delle doti già dimostrate nel corso della permanenza presso la procura di Bologna, culminata nell’assegnazione alla DDA, con lusinghieri giudizi in ordine alla laboriosità, all’attaccamento al servizio e al senso del dovere non comune, al contributo dato all’organizzazione dell’ufficio, qualificato di particolare rilievo anche in ragione del rilevante carico di lavoro dal quale il magistrato risultava gravato e dalla complessità dello stesso (parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 17 giugno 1998 in occasione della nomina a magistrato di appello); la "prontezza di intervento, energia ed intuito nel dirigere le indagini" con dimostrazione, nella funzione di p.m., come in quella di giudice, di "coraggio, senso delle istituzioni nonché in particolare attaccamento alla magistratura" (parere del Consiglio Giudiziario di Bologna in occasione della nomina a magistrato di Cassazione).

Del resto, anche nella proposta di minoranza a favore del ricorrente, alla dr.ssa M. sono stati attribuiti 5 punti per il merito.

Anche il profilo del ricorrente per quanto attiene alla voce del merito viene tratteggiato dalla delibera impugnata in senso estremamente positivo, ancorchè più sinteticamente, quanto alla laboriosità.

Ma, al riguardo, non può non rilevarsi che sia la proposta approvata dal Plenum, sia la proposta di minoranza a favore del ricorrente (che per il merito gli ha attribuito 5 punti) danno conto del fatto che il parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Bologna del 24 maggio 2004, che rilevava nell’attività del ricorrente una "laboriosità non comune" nonché "le valutazioni ampiamente positive in ordine all’impegno lavorativo che ha assicurato nel tempo un alto rendimento nell’espletamento degli affari giudiziari di competenza" veniva rinnovato, nel novembre 2007, ma solo a maggioranza, per il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, non essendovi però traccia, nella motivazione, delle argomentazioni di minoranza.

Di talchè, considerato, in particolare, l’assoluta continuità dei dati integralmente positivi emergenti dai pareri dei Consigli Giudiziari delle sedi ove la dr.ssa M. ha espletato la propria attività, il Collegio rileva che l’attribuzione alla medesima per il merito di un punteggio maggiore (5 punti) rispetto al quello attribuito al ricorrente (4 punti), che non versa nella identica condizione, si rivela in linea con il disposto delle fonti normative di riferimento e non risulta manifestamente illogica, irragionevole o basata su un travisamento dei fatti.

7. Quanto all’attitudine, il ricorrente lamenta che sono stati apprezzati solo i risultati da lui conseguiti nell’esercizio delle funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, e non la pluralità delle esperienze particolarmente pregnanti maturate nei primi anni di esercizio delle funzioni, rilevabili dal curriculum (giudice del Tribunale di Lodi; Pretore a Carpi), laddove, poi, lo stesso punteggio a lui riconosciuto, in dichiarata applicazione di un’ottica comparativa (4 punti), è stato attribuito ad altri candidati, che, a differenza del ricorrente, non possono vantare lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle oggetto di assegnazione.

Al riguardo, deve essere innanzitutto sottolineato che, anche nella proposta di minoranza favorevole al ricorrente, è stato attribuito al medesimo il punteggio di 4 per l’attitudine specifica, sicché non può ritenersi che nella proposta di maggioranza l’attribuzione dello stesso punteggio sia ascrivibile al fatto che l’attività svolta dal ricorrente è stata riportata in modo succinto e riduttivo.

Quanto all’ulteriore profilo di censura relativo alla disparità di trattamento, si osserva che lo stesso è connotato da una certa genericità, non avendo il ricorrente lumeggiato quali altri candidati che non vantano lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle esercitate dal dr. T. abbiano meritato per la voce lo stesso punteggio pari a 4.

A ciò si aggiunga che la doglianza, con particolare riferimento alla dr.ssa M., si rileva infondata, atteso che, come anche in precedenza riferito, l’attribuzione a quest’ultima di 4 punti per il profilo attitudinale risulta ampiamente motivata in relazione all’esercizio, sia pur per breve periodo, delle funzioni presidenziali presso il Tribunale di Lanusei, nonché alle capacità organizzative dimostrate nel corso della sua attività, anche nella DDA, come emergenti dal rapporto del Procuratore Aggiunto coordinatore della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nonché dal parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007.

8. In finale, deve ancora rilevarsi che la circostanza, particolarmente stigmatizzata dal ricorrente nelle memorie difensive prodotte in corso di causa, che la procedura ha richiesto sette riunioni della Quinta Commissione del CSM, non lumeggia, ex se, nonché tenendo conto della esiguità della differenza tra i punteggi attribuiti, in particolare, al ricorrente ed alla dr. M., alcuna valenza in ordine alla asserita illegittimità delle valutazioni discrezionali ivi effettuate.

9. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2468

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. C.W.I. srl- N. Scrl -SC H. srl, ha impugnato l’aggiudicazione in favore di R.T.I. ICA s.r.o. (società straniera con sede in Slovacchia)E. M.E. della gara per la fornitura di uniformi militari, lotto n. 3, del valore di Euro 3.940.600,00.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

1)la società ICA sro deriva da una modifica della ragione sociale della società SVIK sro;

2)la capogruppo ICA sro non ha presentato le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del D.Lvo n. 163/2006;

c)la domanda presentata dall’aggiudicataria risulta priva, per quanto concerne la capogruppo, della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante sede legale, sede operativa, sede uffici competenti INPS e INAIL, matricola INPS e numero di PAT dell’INAIL, CCNL applicato, sede dell’Agenzia dell’Entrate;

d)la ICA sro non ha presentato l’attestazione prevista per i soggetti stranieri da cui risulta la fornitura di analoghi manufatti degli ultimi tre anni.

La ricorrente conclude con istanza di declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove stipulato.

Si è" costituita la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita anche l’Avvocatura di Stato depositando documentazione amministrativa.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010 la causa fu rinviata su concorde richiesta delle parti profilandosi l’eventualità di una cessata materia del contendere.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2011 il Collegio, ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione immediata del giudizio, ha trattenuto la causa in decisione dandone avviso alle parti.

Il ricorso è improcedibile.

Il direttore generale del Ministero della difesa – Segretariato generale, Centro di responsabilità n. 3 – con decreto datato 16 dicembre 2010 n. 390 ha annullato il d.d. n. 2/151/2010 del 19/10/2010 con il quale il lotto n. 3 della gara in oggetto era stato aggiudicato in via definitiva al R.T.I. ICA SRO Capogruppo – E. MIROGLIO EAD al prezzo di Euro 3.649.290,00.

Non resta altro da fare, al Collegio, che prendere e dare atto della cessata materia del contendere.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico del Ministero della difesa mentre possono eccezionalmente essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente società V. che si liquidano in Euro 2.000,00.

Spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata ICA SRO Capogruppo – E. MIROGLIO EAD.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.