Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23686 Appello

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.11.2010, il Tribunale di Messina, investito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello interposto dal pm avverso l’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Messina aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico di M.N., con quella degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale si erano attenuate le esigenze di ordine cautelare, in ragion del fatto che il periodo di custodia cautelare trascorsa in carcere era significativo, l’accusa su cui era basata la misura custodiale faceva leva su un unico episodio di spaccio di stupefacente, ammesso dall’interessato e che a carico dello stesso vi era un unico precedente penale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Messina, per dedurre erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3 e mancanza di motivazione.

Viene ricordato che medio tempore il prevenuto era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per plurimi episodi di illecito commercio di stupefacente, che cionondimeno il tribunale ha ritenuto che il decorso del tempo aveva avuto effetti mitigatori sulle esigenze cautelari, senza che fosse disponibile alcun elemento fattuale a conforto della ritenuta attenuazione. Viene fatto rilevare che si procede per reato di cui all’art. 416 bis c.p., con il che le esigenze di prevenzione andavano presunte, in mancanza di dati contrari.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale di Messina ha fornito congrua e completa motivazione delle ragioni che avevano portato a ritenere mitigate le esigenze cautelari – sotto il profilo social preventivo – che originariamente imposero l’adozione di misura di restrizione della libertà dell’imputato nella forma più rigorosa, enucleandole nel fatto che con la misura di custodia cautelare in carcere era stato contestato un unico episodio di reato, nella circostanza del decorso del tempo, nel fatto che M. tenne un comportamento collaborativo, nel fatto che registrava un unico precedente penale.

Le doglianze avanzate dal ricorrente muovono tra l’altro da un dato di fatto errato e cioè che il M. sia indagato di violazione dell’art. 416 bis cod. pen., laddove egli è attualmente imputato del solo reato in materia di stupefacenti.

La valutazione sulla attenuazione delle esigenze cautelari è intervenuta sulla base di un carcervo di fattori e non solo sulla valorizzazione del decorso del tempo, come sostenuto dal ricorrente;

il giudizio di adeguatezza della misura adottata si deve riconoscere sorretta da motivazione congrua ed immune da illogicità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 28-06-2011, n. 25673 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5/2/2010 il G.I.P. del Tribunale di Tortona disponeva l’archiviazione del procedimento a carico dell’indagata G.A. per il delitto di lesioni colpose in danno della paziente S.L..

Osservava il giudice di merito che dalle indagini preliminari svolte, in particolare dagli esiti della C.T. del P.M., era emerso che nell’esercizio della funzione sanitaria, la dott.ssa G. non aveva posto in essere alcuna condotta colposa alla luce del fatto che, all’atto della visita della paziente S., non vi era un quadro sintomatologico che consigliasse una diversa terapia rispetto a quella prescritta dall’indagata. Riteneva inoltre il G.I.P. che superfluo era l’espletamento di ulteriori indagini.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso personalmente la persona offesa, lamentando la carenza di motivazione del provvedimento in relazione alle numerose osservazione svolte con l’opposizione alla richiesta di archiviazione ed all’espletamento di ulteriori indagini.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Invero ai sensi del sesto comma dell’art. 409 cod. proc. pen. l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409 c.p.p., comma 6, il quale rinvia all’art. 127 c.p.p., comma 5, che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis o per la mancata assunzione di una prova decisiva (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. (dep. 09/01/2003), Mione, Rv. 223329).

3.2. Peraltro il ricorso è inammissibile sotto altro profilo.

L’impugnazione dell’ordinanza è stata proposta dalla parte personalmente.

Va ricordato che il ricorso per cassazione può essere presentato personalmente dal solo imputato, mentre le altre parti devono ricorrere necessariamente all’ausilio di un difensore iscritto all’Albo speciale ( art. 613 cod. proc. pen.).

Questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che "E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7956 del 05/02/2010 Cc. (dep. 26/02/2010), Pellegatta, Rv. 246140; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19809 del 13/02/2009 Cc. (dep. 09/05/2009), Barogi, Rv. 243836; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48440 del 20/11/2008 Cc. (dep. 30/12/2008), Gemmiti, Rv. 242141; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12420 del 08/03/2005 Cc. (dep. 04/04/2005), Conte, Rv. 231434; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6472 del 17/12/1998 Cc. (dep. 21/04/1999), Caserini, Rv.

213055). Per quanto detto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cir. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25842 Intermediazione finanziaria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte d’appello di Lecce, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 13 ottobre 2006, in accoglimento dell’opposizione presentata da J.B.M.L., da MPS Banca Personale s.p.a., da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonchè da S.G. ed altri, ha annullato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2005, prot. n. 59326, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria alla MPS Banca Personale s.p.a. e alla Banca Monte dei Paschi di Siena;

che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione della CONSOB e del Ministero circa la carenza di legittimazione attiva degli autori delle violazioni, rilevando che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, ha diritto di agire in giudizio per escludere la legittimità della pretesa dell’amministrazione rivolta nei confronti della banca, atteso l’obbligo di regresso di questa nei confronti del responsabile;

che la Corte territoriale ha disatteso i motivi di opposizione con i quali si faceva valere l’illegittimità del decreto: (a) per la "mancata individuazione dei responsabili in solido"; (b) per violazione da parte della CONSOB del termine dei novanta giorni per la notifica delle contestazioni; (c) per violazione da parte della CONSOB del termine innanzi a sè del procedimento di propria competenza;

che la Corte di Lecce ha invece accolto il motivo con cui si deduceva l’illegittimità del decreto sanzionatorio per inosservanza del termine di conclusione del procedimento innanzi al Ministero, per superamento del termine massimo di novanta giorni, previsto dal D.M. 23 marzo 1992, n. 304, avendo il Ministero ricevuto il 17 dicembre 2004 la proposta sanzionatoria ed emesso il decreto soltanto il 1 giugno 2005;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Ministero e la CONSOB hanno proposto ricorso, con atto notificato il 13 luglio 2007, sulla base di cinque motivi;

che tutti gli intimati, tranne M.D., hanno resistito con controricorso, illustrato con memorie;

che il L. ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, anch’esso illustrato con memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., per essere entrambe le impugnazioni relative allo stesso provvedimento;

che con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 100 cod. proc. civ., 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195) ci si chiede se la legittimazione ad agire in opposizione, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, avverso un decreto irrogativo di sanzioni emanato ai sensi della medesima disposizione competa, oltre che all’intermediario nei confronti del quale è stata rivolta l’ingiunzione di pagamento, anche alle persone fisiche (esponenti aziendali e dipendenti dell’intermediario medesimo) responsabili dell’illecito ma non ingiunte;

che il motivo è infondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta anche di proporre separatamente opposizione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929);

che il secondo motivo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28, nonchè del D.M. 23 marzo 1992, n. 304) pone il quesito se l’inosservanza di un termine fissato, in via regolamentare, dall’Amministrazione procedente per l’irrogazione della sanzione amministrative pecuniaria comporti l’invalidità del provvedimento tardivamente emanato;

che con il medesimo quesito si conclude il terzo motivo, il quale prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e dei principi generali in tema di termini del procedimento amministrativo;

che il quarto motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies) pone la questione se l’inosservanza di un termine fissato, in via regolamentare, dall’Amministrazione procedente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria costituisca 1violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ai fini dell’applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies e se, conseguentemente, sia preclusa l’annullabilità del provvedimento tardivamente emanato in relazione al carattere vincolato di questo;

che i tre motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono ammissibili, in quanto accompagnati da idoneo quesito di diritto (prescritto dall’art. 366- bis c.p.c.) e non richiedenti un nuovo accertamento di merito, e fondati, dovendosi applicare il principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza 30 settembre 2009, n. 20929, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dalla D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per le società e la borsa o al Ministero, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilità del suo contenuto; tale disposizione, introdotta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorchè promossi in epoca successiva alla sua emanazione;

che in particolare le Sezioni unite hanno affermato che la delicata questione del mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, deve essere risolta – al di là ed a prescindere dalla questione della natura perentoria, ordinatoria, acceleratoria ovvero sollecitatoria del termine in parola -sulla base di quanto disposto dall’art. 21-octies, inserito nel corpus normativo della L. n. 241 del 1990, cosi come introdotto dalla L. n. 15 del 2005;

che per effetto di tale innovativa disposizione, gli eventuali vizi del procedimento non sono, nella specie, rilevanti, in quanto risulta palese tanto la natura vincolata del provvedimento impugnato quanto la immodificabilità del relativo contenuto (cfr. Cass., Sez. 2, 7 dicembre 2010, n. 24784, anche sulla portata retroattiva dello ius superveniens, e Cass., Sez. 2, 5 aprile 2011, n. 7777);

che l’accoglimento dei motivi dal secondo al quarto del ricorso principale rende assorbito l’esame del quinto mezzo, con cui ci si duole che la riunione dei giudizi promossi dalle Banche (unitamente a 20 persone fisiche) e dal L. – avvenuta in sede di decisione – e la definizione di entrambi in un unico decreto abbia comportato l’annullamento dell’atto impugnato anche per il L., il quale, nel proprio atto di opposizione, non aveva sollevato alcuna eccezione di illegittimità per superamento del termine "ministeriale";

che l’unico motivo del ricorso incidentale è rubricato "insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" e si conclude con il seguente "quesito": "nella vigenza del D.Lgs. n. 58 del 1998 – con le integrazioni e le modificazioni apportatevi – il termine per le contestazioni ai sensi della L. n. 689 del 1981 decorre dall’accertamento della illiceità del fatto ascritto all’esponente aziendale; se protratto nel tempo con più esponenti aziendali, il termine ha decorrenza individuale";

che il motivo – da scrutinare nei limiti del proposto quesito che lo conclude – è infondato;

che – come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 marzo 2007, n. 5395 – il momento dell’accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, nè con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, nè con quello in cui è stata depositata la relazione dell’indagine, nè con quello in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame:

non con il primo, perchè la pura "constatazione" dei fatti non comporta di per sè il loro "accertamento", se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, perchè sia la redazione della relazione, sia il suo esame da parte della Commissione, debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi: anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle commesse in altri campi, occorre invece individuare, secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione;

che tanto premesso, la Corte d’appello ha nella specie compiuto un’indagine diretta a stabilire, tenuto conto della complessità della materia e delle particolarità del caso concreto, il momento in cui ragionevolmente la constatazione si era tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento;

che al riguardo – tenuto conto del parametro della ragionevolezza e della proporzionalità – la Corte d’appello ha rilevato che le indagini, racchiuse in migliaia di pagine, furono di notevole difficoltà: esse riguardarono circa quattro anni, durante i quali si verificarono vari mutamenti degli assetti aziendali; ebbero ad oggetto l’attività di numerosi esponenti aziendali per quaranta dei quali furono poi formulati addebiti, con diverse qualifiche e settori di operatività; si riferirono a prodotti finanziari di nuova ideazione e articolati in modo complesso;

che su questa base la Corte di merito – con ponderazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici – ha fissato in almeno quarantacinque giorni il tempo di valutazione dei numerosissimi fatti acquisiti, giudicando tempestive le contestazioni (avuto riguardo al fatto che gli accertamenti ispettivi si conclusero il 28 gennaio 2004 e che le lettere di contestazione, confezionate il 18 maggio 2004, furono notificate alle banche ed agli autori delle violazioni tra il 21 maggio ed il 7 giugno 2004);

che pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato in ragione dell’accoglimento dei motivi dal secondo al quarto del ricorso principale;

che non essendo possibile definire il giudizio in sede di legittimità con una decisione di merito, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del medesimo ed assorbito il quinto; rigetta il ricorso incidentale condizionato;

cassa, il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 11-08-2011, n. 7079 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnato provvedimento ha disposto l’esclusione della ricorrente con la seguente motivazione: "a seguito di ulteriore colloquio di approfondimento la candidata ha ottenuto una valutazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: adattamento a nuove esperienze, afferente all’area potenzialità adattative; coerenza delle aspettative, afferente all’area aspettative professionali";

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– le censure le quali lamentano, sotto diversi profili, difetto di motivazione, vanno respinte perché l’atto impugnato dà adeguatamente conto delle ragioni sulle quali esso si basa; e la circostanza che non siano indicati specificamente i motivi che hanno reso necessario un ulteriore colloquio non è tale da rendere illegittimo l’atto, poiché in proposito appare sufficiente la indicazione, presente nell’atto, della esigenza di meglio approfondire la valutazione;

– la censura la quale lamenta che la medesima Amministrazione, per il medesimo tipo di concorso, in due diverse circostanze, ha motivato entrambi i giudizi di inidoneità con identica dicitura risulta da respingere poiché la coincidenza fra le sintesi dei due diversi giudizi richiamati dalla ricorrente appare plausibile, trattandosi di giudizi sintetici resi in selezioni con elevato numero di candidati;

– la censura la quale rileva che la stessa ricorrente ha già prestato servizio nell’Esercito italiano per un periodo complessivo di due anni ottenendo ben tre elogi va respinta perché quei trascorsi di servizio non sono comparabili con la qui contestata valutazione attitudinale, non essendo con quest’ultima omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, modalità, finalità;

– la censura la quale lamenta che dopo l’atto impugnato la ricorrente si è sottoposta a specifici testi relativi ad un accertamento psicodiagnostico presso l’Area dipartimentale attività psicologiche dell’Azienda sanitaria locale di Caserta, e ne è emersa una personalità sufficientemente equilibrata, dotata di un buon livello di sicurezza personale con soddisfacente capacità di inserimento nel gruppo, va respinta perché nella valutazione d’idoneità della ricorrente risulta l’applicazione di un protocollo scientifico che appare privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative; e il referto Asl invocato non risulta concretare una pertinente confutazione scientifica di quella applicazione;

– la censura la quale lamenta violazione e falsa applicazione del principio costituzionale di ragionevolezza, perché norme cosiddette minori, a valenza preminentemente amministrativa, limiterebbero i principi costituzionali, va respinta perché, come già rilevato, nella valutazione d’idoneità della ricorrente risulta l’applicazione di un protocollo scientifico che appare privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative, e quindi non in contrasto col principio costituzionale di ragionevolezza;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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