Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-09-2011, n. 32986

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

premesso che:

– Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5.1.2011, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da S.B. volto alla revisione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa il 22.10.2010, con il quale è stata determinata in anni trenta di reclusione, meno anni tre di indulto, la pena da espiare;

– a sostegno della decisione il Tribunale ha chiarito, preliminarmente, che l’istante sostiene la tesi secondo cui nel cumulo devono essere portati in detrazione i periodi di carcerazione preventiva subiti in relazione: alla sentenza 13.11.1996 della Corte di Appello di Genova (presofferto di mesi sette e giorni 19) alla sentenza 25.3.1997 del Tribunale di Genova (presofferto giorni tre) alla sentenza della Corte di Appello di Torino (presofferto mesi 2 e giorni 2) ed alla sentenza del Tribunale di Pisa del 4.10.2005 (in realtà senza detenzione presofferta);

– con la stessa domanda il ricorrente ha chiesto di portare in detrazione il presofferto di 4 mesi e 21 giorni relativo al reato dichiarato improcedibile per violazione del ne bis in idem con sentenza del 1.4.2003 dal Tribunale di La Spezia;

– il Tribunale ha respinto le predette istanze richiamando la disciplina di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, e, con essa, la necessità di procedere nella fattispecie alla formazione di più cumuli parziali, ordinando cronologicamente gli illeciti penali ed i periodi di custodia o carcerazione presofferti e provvedendo poi alla detrazione dal cumulo dei periodi detentivi connessi ai reati consumati anteriormente (per poi definire il cumulo definitivo ex art. 78 c.p.);

– avverso la decisione del G.E. ricorre per cassazione il predetto S.B. denunciando violazione degli artt. 77, 78 e 80 c.p., e art. 657 c.p.p., osservando che non già al principio di fungibilità deve farsi riferimento nella fattispecie, bensì al semplice computo della custodia cautelare presofferta, di guisa che la norma di riferimento, "a ben vedere", è l’art. 137 c.p.;

– il Procuratore Generale in sede, con motivata requisitoria scritta ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

la difesa ricorrente ha replicato alla requisitoria del P.G. con breve memoria difensiva con la quale ha insistito nelle sue ragioni, sottolinando che la norma di riferimento invocata è quella di cui all’art. 137 c.p.;

– il ricorso è inammissibile perchè generico ed aspecifico;

– correttamente ha il G.E. richiamato l’insegnamento di questa Corte in forza del quale, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Cass., Sez. 1^, 01/03/2006, n. 9277);

– altrettanto correttamente ha evidenziato il Tribunale che nel provvedimento di cumulo oggetto della doglianza di tali principi il P.M. ha fatto corretto uso;

– all’argomentare del G.E. la difesa ricorrente oppone che i periodi presofferti ai sensi dell’art. 137 c.p., devono essere portati in detrazione della pena inflitta con la sentenza cui essi ineriscono;

– nulla più oppone la difesa ricorrente in relazione al periodo di detenzione sofferta in relazione alla sentenza 1.4.2003 del Tribunale di La Spezia ed alla pronuncia di improcedibilità con essa resa per violazione del principio del ne bis in idem;

– nessuna specificazione della doglianza illustra la difesa ricorrente al fine di dimostrare che i presofferti residui non siano stati conteggiati in detrazione delle sentenze di condanna cui ineriscono;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., in ordine sia alla condanna alle spese processuali, sia al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34880 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società SARA ASSICURAZIONI denunciante nel processo a carico di P.A. per i reati di falso e truffa tentata, ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso il decreto, in data 28.08.2010, con il quale il GIP presso il Tribunale di Taranto aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale;

La ricorrente censura il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le ragioni del suo ricorso e le indagini suppletive proposte.

Il GIP ha proceduto ugualmente all’archiviazione senza dare conto, a parere del ricorrente, del percorso logico ed argomentativo per giungere al rigetto dell’opposizione suddetta e senza tenere conto delle prove segnalate. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo infondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha statuito che nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può procedere all’archiviazione, eventualmente anche "de plano" degli atti, previa motivazione specifica in ordine: a) – all’infondatezza della notizia di reato e b) – all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova addotti.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice deve ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 21.02.2008 n. 19476).

Ne deriva che è ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice che, nonostante l’opposizione della persona offesa, abbia disposto "de plano" l’archiviazione senza ricorrere al procedimento camerale e senza motivare circa l’inammissibilità dell’opposizione.

(Cass. pen. Sez. 4, 20.09.2006 n. 37357).

Nella specie, tuttavia, il decreto del GIP appare correttamente motivato, laddove dichiara inammissibile l’opposizione in oggetto in quanto il mezzo di prova richiesto (audizione del cancelliere) risultava del tutto inutile e perchè la notizia criminis appariva infondata.

In effetti, dall’esame del ricorso, che richiama integralmente l’atto di opposizione, emerge che la parte non offre nuovi elementi di prova al di fuori dell’audizione del cancelliere che il PM ed il Gip reputano inutile, atteso che "il cancelliere attesta la verità degli atti avvenuti in sua presenza e non la veridicità delle dichiarazioni difensive o della documentazione prodotta" (richiesta del PM, richiamata dal Gip).

Il GIP concordando con la richiesta di archiviazione per l’infondatezza della notizia di reato, ha correttamente dichiarato inammissibile l’opposizione proposta per carenza di nuovi elementi di prova "utili"; nessuna illogicità o insufficienza della motivazione è perciò riscontrabile, specie ove si consideri che il Gip ha osservato – quanto all’infondatezza della notizia criminis – che non ricorre l’ipotesi della truffa processuale nè quella del falso per induzione.

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato svolta dal giudice delle indagini. Ne deriva che la violazione del diritto al contraddittorio – che legittima il ricorso della persona offesa in sede di legittimità – può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il ricorso non concerna la ritenuta infondatezza della notizia di reato. Cassazione penale. sez. 5, 08 febbraio 2007, n. 11524 Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3958 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo

p.1. L’Avvocato C.D. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro M.L. avverso la sentenza del 28 settembre 2007, con la quale il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., proposta nel gennaio del 2005 dalla M. avverso un precetto intimatole per l’importo di Euro 7.381,84 in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli, nella quale il ricorrente era stato indicato come distrattario delle spese giudiziali.

Tale sentenza, per quello che si legge nel ricorso era stata pronunciata a carico del Condominio di (OMISSIS) ed a favore di L.M. ed il qui ricorrente l’aveva fatta valere, dopo averla notificata al Condominio ed a cinquantotto condomini, intimando il precetto al Condominio ed a quarantadue condomini, tra cui la M..

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato che il qui ricorrente aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata solo per la somma di Euro 1.143,75, di cui 116,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.c. sulla somma di Euro 1.027,75. p.2. L’intimata non ha resistito al ricorso. p.3. In data 5 gennaio 2012 il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal suo difensore nella quale enuncia di avere interesse alla trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26.

Motivi della decisione

p.1. Il ricorso propone quattro motivi. p.1.1. Il primo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione dell’art. 1292 c.c." e propone il seguente questi di diritto: "vero che ciascuno dei condomini può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri?". p.1.1.2. Il motivo presenta due ragioni di inammissibilità.

La prima è l’assoluta astrattezza e genericità del quesito di diritto e, quindi, la sua inidoneità ad assolvere al requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso stante la sua vigenza al momento in cui è stato proposto.

Invero, l’art. 366-bis c.p.c., quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

Il quesito proposto dal ricorrente non rispetta queste caratteristiche. p.1.1.3. La seconda ragione di inammissibilità è che il motivo si fonda sul contenuto della sentenza costituente titolo esecutivo e del precetto, ma di tali atti non si fornisce l’indicazione specifica nei termini richiesti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 c.p.c., n. 6, (si vedano, ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010): ci si astiene, infatti, dal riprodurre il contenuto di detti atti per la parte che può supportare il motivo e dal dire dove nella fase di merito tali atti vennero prodotti e, soprattutto se e dove siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità, al fine di consentire alla Corte di riscontrare le allegazioni che su di essi si fondano. p.1.2. Con il secondo motivo si imputa al Tribunale di avere erroneamente ritenuto non dovuta la somma richiesta nel precetto a titolo di spese generali ai sensi dell’art. 14 della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, a motivo che la sentenza non aveva riconosciuto la relativa voce. p.1.2.1. Anche tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè le emergenze sulle quali si fonda dovrebbero essere riscontrate tramite l’esame della sentenza costituente il titolo esecutivo e quello del precetto. Al riguardo, si rileva che nella esposizione del fatto del ricorso si trova enunciato nella riproduzione, all’interno di una serie di enunciazioni che parrebbero quanto dedotto nell’opposizione al precetto, un elenco di "diritti di precetto" nel quale è testualmente riportata la seguente espressione: "spese forfetizzate: non dovute in quanto non liquidate nel dispositivo ed inglobate, quindi, nei diritti ed onorari liquidati". Espressione che con il riferimento all’inglobamento nei diritti e negli onorari parrebbe suggerire che, al di là della mancata liquidazione nel dispositivo, le spese generali possano essere state comprese nella liquidazione dei diritti e degli onorari.

Il che rendeva necessario esaminare la sentenza de quagli precetto.

E’ da notare che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 dev’essere assolto sulla base delle sole enunciazioni del ricorso e non può essere desunto aliunde e, dunque, nemmeno dalla sentenza impugnata. p.1.3. Il terzo motivo si riduce a questa enunciazione: "Il Tribunale sulla richiesta di nullità della opposizione ex art. 617 c.p.c. nulla dice. In merito l’istante formula il seguente quesito: Vero che la opposizione ex art. 617 c.p.c. doveva essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di opposizione?". p.1.3.1. Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità del quesito e, gradatamente, per la sua totale genericità (in termini sulla necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione:

Cass. n. 4741 del 2005, ex multis) e mancanza di enunciazione della violazione addebitata alla sentenza impugnata. p.1.4. Il quarto motivo è dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e consta della seguente enunciazione: "Il Tribunale non ha in alcun modo motivato quale fosse il motivo per cui non spettassero i diritti così come specificati con la comparsa di costituzione, non ha motivato la infondatezza della richiesta di nullità del pignoramento nè ha motivato il perchè della condanna dello istante a 3/4 delle spese, diritti ed onorari del giudizio, quando la opponente ha proposto la eccezione di nullità del precetto e gli è stata rigettata altrettanto la richiesta di nullità del pignoramento". p.1.4.1. Il motivo pone, in realtà, tre quaestiones iuris e nessuna quaestio facti e come tale doveva concludersi con la formulazione di quesiti di diritto. Onde per tale ragione è inammissibile.

Non solo: non è dato comprendere a quali diritti esposti nella comparsa di risposta ci si riferisca e, dunque, la prima censura è nuovamente carene del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e del tutto generica ed anche per tale ragione gradatamente di nuovo inammissibile.

Incomprensibile è il riferimento all’assenza di motivazione sulla richiesta di nullità del pignoramento.

In fine, quanto alla terza censura, afferente alla statuizione sulle spese, l’addebito della mancanza di motivazione della valutazione della soccombenza con addebito per 3/4 al ricorrente sarebbe privo di pregio, atteso che la sentenza ha motivato facendo riferimento all’accoglimento dell’opposizione (all’esecuzione) "in massima parte". p.2. Il ricorso è, pertanto, rigettato. p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1670

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– la ricorrente è cittadina extracomunitaria la cui istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata archiviata perché mancavano documenti e perché la richiesta di produrli è tornata indietro con l’indirizzo "sconosciuto";

– in ricorso si deduce soltanto che il preavviso di diniego ex art. 10bis l. 241/90 non è stato ricevuto dalla ricorrente e per questo motivo che la stessa non ha avuto la possibilità di avere un contraddittorio;

– ma il preavviso di diniego è stato inviato ma è stato inviato all’indirizzo, in cui per l’appunto la ricorrente era sconosciuta (lo dice lo stesso ricorso, alla pagina 2, righe 11 e 12);

– la comunicazione del preavviso di diniego è stato inviato all’indirizzo di Castelleone – via Arata 16 (l’amministrazione ha prodotto la busta della raccomandata);

– l’indirizzo era quello comunicato dalla ricorrente nel momento in cui ha presentato la domanda, sia nel quadro 65 che nel quadro 108 ha dichiarato di risiedere o avere recapito in Italia in Castelleone – via Arata 16;

– leggendo i documenti depositati in ricorso, si riesce a comprendere che nel frattempo la ricorrente si è trasferita in Casalmorano – via Cairoli 11 (così è d’altronde intestato il ricorso, ed anche alcune delle buste paga prodotte in giudizio), ma la ricorrente – che quindi si è trasferita in corso di procedimento amministrativo – non può pretendere che l’amministrazione trovi da sola il nuovo indirizzo e le notifichi l’avviso ex art. 10bis ad indirizzo diverso da quello che aveva dichiarato nel momento in cui aveva presentato l’istanza;

– ogni parte che chiede all’amministrazione il rilascio di un provvedimento deve pure preoccuparsi di comunicare gli eventuali cambiamenti del proprio indirizzo (non è un incombente eccessivo), altrimenti non può dolersi di non aver ricevuto l’avviso ex art. 10bis perché inviato all’indirizzo non corretto;

– non era dovuta, infatti, la notifica del preavviso ex art. 10bis l. 241/90 nel rito degli irreperibili che è prevista dall’art. 21bis stessa legge solo per il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (e cioè per il provvedimento conclusivo, e neanche per tutti i tipi di provvedimenti), e non per gli atti endoprocedimentali (la circostanza del non essere state seguite le regole del rito degli irreperibili per la notifica del preavviso ex art. 10bis, peraltro, non è dedotta in ricorso);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico determinate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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