Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 11-11-2011, n. 41063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria,del 28.04.2010, ha rideterminato la pena inflitta a T.R. A., per una serie di millantati crediti, tentati o consumati e di connesse truffe pluriaggravate, nella misura di anni cinque,mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, avendo dichiarato improcedibile, per difetto di querela, la truffa del capo tt) e avendo affermato la responsabilità penale dell’imputato in ordine alla truffa pluriaggravata in danno di C.A., parte civile appellante, propone ricorso la difesa di T. che chiede l’annullamento della sentenza, deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 346 c.p., comma 2 per illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti di cui ai capi a) r) u) nn) oo) qq) rr) uu) zz): in particolare i soggetti presso i quali millantava il T. sicuramente non rivestivano la qualifica tecnica di PP.UU. ovvero di pubblici impiegati; perchè tali non sono i personaggi politici.

Inoltre la Corte territoriale non ha preso in esame il motivo di appello nel quale ci si doleva del fatto che le millanterie del T. intervenivano dopo la dazione o la promessa di denaro che il T. otteneva solo rappresentandosi come persona in grado di far ottenere il vantaggio promesso, venendo in tal caso a mancare il necessario rapporto causale tra la vendita del fumo e l’atto di disposizione patrimoniale della vittima.

E, nello specifico:

in relazione al capo a) il Presidente del Consiglio di amministrazione della società a capitale misto Leonia SpA, partecipata dal Comune di Reggio Calabria, perchè deputata a servizi di raccolta rifiuti, non riveste qualifica di PP.UU. nè di pubblico impiegato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che sullo specifico punto ha individuato come elemento qualificante il concorrere a formare la volontà dell’ente pubblico; in relazione al capo r la valorizzazione in termini di PP.UU della generica riferibilità a personaggi influenti e all’ing. S. di (OMISSIS) che dal T. non è stato indicato alle proprie vittime come pubblico ufficiale; in relazione al capo u) non è qualificante l’incontro delle vittime, ad opera del T., con esponenti delle segreterie di alcuni politici reggini; in relazione al capo nn non sono qualificanti le dichiarazioni della persona offesa P.P. che ha parlato di persone influenti e non di PP.UU.;

lo stesso vale per le dichiarazioni delle persone offese P. D. e Pe.Da. del capo oo;

nè sono qualificanti in termini di atti idonei a costituire un tentativo l’offerta di intermediazione che il T. rivolse a M.F. di cui al capo qq, mentre la condotta attribuita al T. nei capi rr,uu e zz non è tale da configurare il tentativo perchè non vi fu millanteria dichiaratamente rivolta a specifici PP.UU. b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 61 c.p., n. 2 e 7 contestato ai capi c) i) cc) ee) gg) ed il difetto di querela in relazione al capo e) Afferma il ricorrente che il momento consumativo del reato di cui all’art. 346 è quello del conseguimento del profitto al pari del reato di truffa ed inoltre che carente è la motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale rilevante e del fine teleologico che aggrava i reati di truffa contestati.

Ciò posto è prescritto:

il reato del capo e) perchè il denaro fu conferito al T. nel 2000, secondo quanto dichiarato da A.F.;

quello del capo i) perchè a tenore delle dichiarazioni del C. i soldi furono conferiti nel 2001, 2002;

quello del capo cc) perchè diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale il denaro in lire , fu consegnato nel 2001, che a quell’epoca ancora c’era la lira e non nel 2004;

al capo ee) perchè il tempo di prescrizione è pari a quello previsto per truffa dichiarata prescritta del capo dd);

del capo ee) per il quale valgono le medesime considerazioni fatte per capo precedente, tenuto conto della dichiarazione di prescrizione formulata dal Tribunale per la truffa del capo ff). c) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 56 e 346 c.p.. La motivazione della sentenza in punto di dosimetria della pena è fortemente carente dell’indicazione dei parametri che hanno determinato il giudice di merito a discostarsi dal minimo della pena ed è altresì illogica quando attribuisce la stessa quantità di pena, a titolo di continuazione, sia per l’ipotesi di reato consumato sia per l’ipotesi di tentativo della stessa fattispecie penale. d) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione agli artt. 15, 346 e 640 c.p..

Il giudice di prime cure non aveva ravvisato il concorso di reati tra la truffa e il millantato credito mentre la Corte territoriale ha ravvisato tale concorso in relazione ai capi e) i) cc) ee) gg) sicchè la motivazione sul punto appare illogica,carente e contraddittoria. e) mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo r) per intervenuta prescrizione, che, a tenore delle dichiarazioni della persona offesa Ma.Sa., si consumò nel (OMISSIS). ed di cui al capo u) che a tenore delle dichiarazioni della persona offesa Me., si consumò nell'(OMISSIS).

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 L’atto di impugnazione,infatti, per quanto riguarda il motivo di ricorso, sub a), si sostanzia nella mera riproposizione dei motivi di appello, tutti esaurientemente valutati e respinti, con motivazione congrua, completa e logica, dalla Corte territoriale, che il ricorrente non prende,in alcun modo,in considerazione limitandosi a ribadire le originarie censure.

2.2 La Corte territoriale, infatti, dopo aver premesso che le prove della responsabilità penale del T. si individuano nelle dichiarazioni delle vittime e nelle conversazioni intercettate sull’utenza in uso al T., ha messo in rilievo che il modus operandi del T. era consolidato e procedeva dalla scelta di persone bisognose per sè o per i propri familiari di un posto fisso di lavoro, dai quali si faceva promettere somme di denaro consistenti per remunerare funzionar pubblici presso il Comune di Reggio Calabria, la Provincia o la Regione, organizzando meticolosamente le tappe dell’attività di mistificazione, consegnando ai malcapitati "lettere provenienti dal Comune con cui si comunicava la data di inizio delle procedure di assunzione, ha finto di comunicare telefonicamente con i funzionari interessati al fatto sottoporre presso strutture pubbliche i malcapitati con la complicità di un dipendente la cui identità non è stata ancora accertata, a prelievi ematici ed analisi asseritamente necessarie e propedeutiche all’imminente assunzione,ha condotto le vittime in prossimità di consultazioni eletterorali presso le segreterie politiche dei soggetti di volta in volta indicati, ha fatto compilare domandine di assunzione o sostenere colloqui (pag.6)" Quanto alla configurabilità della semplice truffa la Corte ha posto in rilievo che – "l’oggetto della tutela penalistica in tema di millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, che per la configurazione di tale fattispecie criminosa è richiesto che il comportamento del soggetto attivo si concreti in una "vanteria" implicita od esplicita cioè in una ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come "soggetto avvicinabile e dunque sensibile a favorire interessi privati"….In tale ottica ,e secondo una condivisibile giurisprudenza ormai consolidata, non assume rilevanza che siano individuati nominativamente i singoli funzionari ed i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi, nè che la persona indicata sia o meno esistente,che l’ufficio cui le persone indicate apparterrebbero sia individuato con precisione o che sia esistente la concreta competenza funzionale del p.u. rispetto al beneficio sperato o promesso.E’ invece sufficiente che la persona offesa comprenda che il presunto referente del millantatore è pubblico ufficiale. A tal proposito va precisato che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale i soggetti che esplicano funzioni pubbliche amministrative e tale deve ritenersi il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni a capitale misto che concorre a formare la volontà dell’Ente pubblico o comunque esplica compiti dall’ente affidati ed è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali dell’ente pubblico in questione. Il riferimento è alla società Leonia spa, ente comunque disciplinato da una normativa pubblicistica e che persegue finalità pubbliche anche se con strumenti privatici propri delle S.pA , di cui all’epoca era presidente l’avv. T.; la vicenda è contenuta nel capo a) di cui si tratterà il merito in seguito…(pag.7)" 2.3 La motivazione della Corte di merito è assolutamente allineata con i principi giurisprudenziali dettati dalla Corte Suprema sia in ordine alla configurabilità del millantato credito, che va ravvisato quando il comportamento del soggetto attivo si concreti in una "vanteria", cioè in un’ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come persona "avvicinabile", cioè "sensibile" a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l’azione della pubblica amministrazione (Sentenza n.2645 del 2000 rv 215651), sia in ordine alla irrilevanza, per l’ipotesi di cui all’art. 346 c.p., comma 2, che l’agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati; sia,infine, in ordine alla sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo a rappresentanti di società per azioni aventi ad oggetto attività ad evidenza pubblica (SS.UU Sentenza n. 10 del 1989 rv. 181888; Sentenza n. 1806 del 1993 rv. 195157 ;

Sentenza n. 1943 del 1999 rv. 213910).

Generici e privi di ogni correlazione con la motivazione della sentenza impugnata sono,inoltre, i motivi di ricorso relativi alle imputazioni sub u, oo, nn, qq, rr, uu, zz che postulano, necessariamente, la conoscenza di atti, quali le dichiarazioni delle parti lese, che questa Corte non ha.

2.4 Manifestamente infondato è il motivo di ricorso sub b), che postula la prescrizione per il reati di truffa pluriaggravata di cui ai capi c), i, cc, ee. Al capo c) è stata,infatti, contestata una truffa pluriaggravata commessa tra il (OMISSIS) ed il maggio 2007 il cui termine massimo prescrizionale è pari ad anni sette e mesi sei, ad oggi non ancora decorsi, nè è possibile in sede di ricorso, proporre una diversa ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta dai giudici del merito; del pari manifestamente infondato è il motivo di ricorso di cui al capo cc) che è stato consumato, secondo la puntuale ricostruzione fatta dal giudice di merito ,successivamente al giugno 2004; lo stesso deve ritenersi per il capo ee), la cui consumazione è stata fissata nel giugno 2004.

Manifestamente infondato anche il motivo relativo al capo i) per il quale si chiede la prescrizione del reato, che, però, già è stata dichiarata, con la sentenza di prime cure.

2.5 Inammissibili perchè manifestamente infondato è il motivo sub 3) ,perchè la sentenza di primo grado, alla quale quella d’appello fa rinvio, ha reso una motivazione congrua sulla determinazione della pena ed inoltre la commisurazione della pena non è stata oggetto di motivo di appello; il motivo sub 4); perchè , del pari,la doglianza relativa alla insussistenza del reato di cui all’art. 346 c.p., è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata; perchè, infine, il reato di cui al capo r) è stato consumato, come emerge dalla motivazione della sentenza, in epoca prossima al febbraio 2004. 2.6 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; a tale dichiarazione consegue la condanna alle spese del procedimento, ivi comprese quelle della costituita parte civile che si liquidano in Euro 1900,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge nonchè , ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile F.F., che liquida nella somma complessiva di Euro 1900,00 oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10187 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Venezia, depositato il 15 luglio 2005, la STEBIN s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 97/2005 del 17.6.2005, notificatale dal Comune di Marcon, conseguente all’accertamento di violazione amministrativa, per aver esercitato l’attività di estetista, consistente nell’esecuzione di saune e massaggi linfodrenanti ed igienici, anche se aventi carattere di complementarietà rispetto all’attività principale del centro, senza avere mai richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione comunale. L’opponente assumeva trattarsi di trattamenti privi di finalità estetica esclusiva o prevalente, essendo svolti all’interno del centro medico, con finalità specificamente ed esclusivamente terapeutica.

Il Tribunale di Venezia, nella resistenza del Comune, con sentenza del 20.3/11.4.2006, rigettava l’opposizione riconoscendo natura meramente estetica delle saune e dei massaggi praticati all’interno del centro medico, confermando l’ordinanza ingiunzione.

In virtù di rituale appello interposto dalla STEBIN, con il quale lamentava la erroneità della decisione del giudice di prime cure che aveva ricavato la natura dell’attività in concreto espletata dalla qualifica degli addetti alla sauna ed ai massaggi linfodrenanti, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza del Comune appellato, respingeva il gravame.

A sostegno delle decisione la corte lacunare evidenziava che si trattava di attività complementari a quella medica, posto che le persone rinvenute nell’ambulatorio all’atto dell’ispezione avevano terminato le cure strettamente mediche ed il trattamento cui si erano sottoposte era praticato non da personale medico ma da estetiste, con l’ausilio di strumenti (sauna e apparecchi per massaggi) previsti proprio dalla legge n. 1/1990 regolante l’attività di estetista.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la SEBIN s.r.l., affidato a tre motivi, cui ha resistito il Comune di MARCON con controricorso.

Il Comune ha anche depositato sentenza TAR Venezia notificata alla ricorrente ex art. 372 c.p.c., comma 2, nonchè memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente questa Corte deve rilevare che la produzione della sentenza TAR Veneto n. 1001/2011, seppure notificata alla ricorrente, comporta la violazione dell’art. 372 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano fa nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Tale norma è coerente con la particolare struttura del procedimento di cassazione, che non consente alcuna forma di istruzione probatoria.

Deve, pertanto, ritenersi preclusa la produzione di documenti tendenti a dimostrare circostanze di fatto sopravvenute, con la conseguenza che non vale a far ritenere ricevibile un atto o un documento il semplice rilievo che esso è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (cfr Cass. 3 marzo 1995 n. 2459; Cass. 6 novembre 1992 n. 1201 n. 12015; Cass. 26 settembre 1996 n. 8499;

Cass. 5 aprile 2004 n. 6656; Cass. 31 marzo 2011 n. 7515)- Può soltanto ammettersi, oltre alle ipotesi espressamente previste dalla citata norma, la produzione di documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti, tale da far venir meno l’interesse al ricorso (Cass. 22 novembre 1994 n. 9867; Cass. 4 ottobre 1988 n. 5355; Cass. 21 febbraio 1987 n. 1889).

Nel caso in esame il documento prodotto (copia della sentenza del TAR Veneto di rigetto del ricorso per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione in contesa) non rientra nel novero dei documenti acquisibili perchè espressamente sottratti a divieto di cui all’art. 372 c.p.c., comma 1, nè incide sull’interesse al ricorso, ma attiene piuttosto al merito della questione trattata. Esso, quindi, non è ricevibile in questa sede e non può tenersene conto ai fini della decisione.

Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, per avere il giudice del merito erroneamente gravato dell’onere della prova l’opponente, anzichè la pubblica amministrazione, come pacificamente affermato dalla corte di cassazione in tema di sanzioni amministrative, con ciò incorrendo in evidente errore di diritto.

Il motivo è infondato in quanto muove dal presupposto, del tutto erroneo, per il quale sarebbe onere dell’Amministrazione provare che le pazienti rinvenute nel centro medico stessero usufruendo delle prestazioni, quali sauna, massaggi linfodrenanti ed igienici, per fini estetici e non già per fini terapeutici in funzione complementare ad una terapia di dimagrimento. Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione si applicano le regole ordinarie in tema di onere probatorio e pertanto mentre spetta all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio provare gli elementi costitutivi della sua pretesa, spetta all’ingiunto dimostrare i fatti impeditivi o estintivi (in tal senso, Cass. 7 marzo 2007 n. 5277).

La L. 4 gennaio 1990 n. 1 (modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ma applicabile nella originaria versione ratione temporis), che regola l’attività di estetista, all’art. 1, comma 1 e 2, prevede, che "L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfetto condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713". La regola è, dunque, che tutte le attività estetiche vengano svolte da personale qualificato come estetiste, al di fuori di prescrizioni mediche.

Nel caso concreto il giudice ha preso atto che, come risultava dalla relazione del nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Treviso, le persone rinvenute nell’ambulatorio all’atto dell’ispezione avevano terminato le cure strettamente mediche, relative al dimagrimento per obesità, ed il trattamento cui erano sottoposte era praticato da estetiste, con l’ausilio di strumenti (saune e apparecchi per massaggi) previsti proprio dalla L. n. 1 del 1990.

A fronte di detto accertamento, nessun elemento è stato addotto dall’opponente per provare che si trattava di trattamenti connessi alle cure mediche (in precedenza) praticate. Pertanto, nell’assenza di qualsiasi elemento che potesse integrare il collegamento delle terapie, mediche ed estetiche, e quindi il fatto impeditivo, il giudice ha respinto, con congrua motivazione, l’opposizione, attenendosi ai principi sopra esposti, sottraendosi la decisione resa alle critiche mosse.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli arti 2727 e 2729 c.c. per avere ritenuto adempiuto l’onere della prova da parte della pubblica amministrazione sulla sola base di un apparato presuntivo senza che sia stata in motivazione esplicitata la sussistenza e l’applicabilità nel caso concreto dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. che pure risulta in modo implicito dalla decisione impugnata, Anche il secondo motivo non può trovare ingresso.

La corte di merito, come sopra esposto, ha desunto la prova dei fatti costituenti la contestata violazione individuando gli elementi più rilevanti nelle valutazioni del nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Treviso – trasfuse nel verbale di accertamento e non contraddette da significative risultanze – riguardo all’attività in concreto svolta nel centro gestito dalla STEBIN al momento della verifica.

Ha rilevato che tali valutazioni, apprezzate nel contesto delle emergenze probatorie in atti e in relazione al contenuto delle contestazioni dell’opponente, erano del tutto attendibili, trovando puntuale riscontro in due essenziali circostanze, la acclarata inesistenza di prescrizioni mediche dei trattamenti rilevati, e segnatamente alla circostanza che questi fossero postumi alla cura di dimagrimento per obesità; l’altrettanto inequivocabile esecuzione dei trattamenti da parte di estetiste. Nell’esercizio dei suoi poteri di valutazione del complesso delle risultanze istruttorie, il giudice a quo ha, infine, messo in luce che nessuna prova idonea a contrastare il portato inferenziale dei predetti riscontri probatori era stato in grado di produrre l’opponente. Ciò posto, nessuna violazione delle regole che presiedono alla ripartizione dell’onere della prova può attribuirsi al giudice di merito per avere valorizzato, quali prove – definitive dall’opponente presuntive – le rilevazioni contenute nel verbale di accertamento, che, anche nella parte in cui non fanno fede fino a querela di falso, devono considerarsi comunque attendibili, fino a quando non siano infirmati da una specifica prova contraria. Se è vero, infatti, che l’opposizione all’ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, cui spetta l’onere di dimostrarne gli elementi costitutivi, è altrettanto vero che detta autorità può avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico dell’intimato l’onere della prova contraria, purchè i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri (cfr Cass. 4 febbraio 2005 n. 6323). Nella specie, l’apprezzamento operato dal giudice di merito circa la rilevanza degli elementi probatori, ovverosia circa la loro idoneità a consentire conclusioni desuntive secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, si sottrae al controllo in questa sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione assolutamente adeguata e logica. Quanto alle lamentate pretermissioni di elementi probatori addotti per contrastare la pretesa sanzionatoria, è appena il caso di ricordare – in conformità a costante giurisprudenza di questa corte – che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se, nel ragionamento del giudice del merito risultante dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia; non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto i profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’indagine e le valutazioni compiute dal giudice del merito. A quest’ultimo soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. In particolare, la valutazione circa la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altra, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, o tutte le deduzioni difensive. Consegue che il controllo di legittimità da parte della corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 3 marzo 2000 n. 2404; di recente, Cass. 21 luglio 2010 n. 17097). Alla stregua dei cennati principi, nessun vizio può rinvenirsi nella motivazione della sentenza, tenuto conto che, facendo uso dei poteri discrezionali di individuazione e apprezzamento della prova riservatigli dalla legge, la corte distrettuale – da tali elementi probatori – ha tratto il convincimento, con apprezzamento di fatto non censurabile nel merito in questa sede, della abusività dell’attività di estetica esercitata dalla ricorrente, vale a dire, in ultima analisi, della sussistenza dell’illecito contestato.

Con il terzo ed ultimo mezzo la ricorrente lamenta la omessa e/o insufficiente motivazione sulla circostanza, emergente dalla lettura del verbale dei NAS dell’8.6.2005, laddove viene evidenziato che le tre pazienti rinvenute in sede di accesso stavano effettuando veri e propri trattamenti dimagranti.

Il motivo è assorbito da quanto sopra esposto.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-09-2012) 16-11-2012, n. 44984

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Svolgimento del processo

1. S.A., per il tramite dei difensori avv. S. XX e A. XX, ricorre avverso l’ordinanza del 18-1-2012 con la quale il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il provvedimento del tribunale della stessa città in data 22-11-2011, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies di un fabbricato sito in (OMISSIS), intestato a I.V. – che lo aveva acquistato con atto 10-12-1996, moglie dello S., imputato del reato di estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 commesso fino al (OMISSIS), bene nella disponibilità dell’imputato e di valore sproporzionato rispetto alle entrate del nucleo familiare.
Nel provvedimento il fumus commissi delicti era ritenuto implicito nella emissione del decreto che dispone il giudizio, trattandosi di elemento la cui sussistenza non richiede la presenza di gravi indizi di colpevolezza, essendo quindi irrilevante l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.
Quanto al periculum in mora, la presunzione di illecita accumulazione nei confronti della titolare apparente era ritenuta non vinta dalla prova che i coniugi negli anni 1986/1996 avessero, in modo non continuativo, svolto l’attività di insegnanti in scuole statali con un reddito complessivo di poco più di L. 82 milioni, dal momento che, a fronte di un prezzo di acquisto del bene di oltre L. 36 milioni, occorreva tener conto della presenza di tre figli minori, dei costi di ristrutturazione dell’immobile, della circostanza che nel 1999 lo S. avesse acquistato un’autovettura per il prezzo di Euro 38.734,27 pari circa al reddito da lui conseguito negli anni 1996 e 2002.
2. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e vizio di motivazione per essere stata ritenuta improponibile, sulla base di isolate pronunce di questa corte, la questione della ricorrenza del fumus delicti essendo intervenuto decreto che dispone il giudizio. Assunto in contrasto con la natura del tipo di sequestro disposto che, essendo funzionale alla confisca del bene, è legittimo solo in caso di fondata probabilità di condanna, nella specie da escludere anche a fronte dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare.
Sul periculum in mora, si sosteneva l’assenza di sperequazione tra il reddito conseguito dalla famiglia S. e il prezzo dell’immobile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Sotto l’apparente deduzione anche del vizio di violazione di legge, il solo deducibile in questa sede trattandosi di misura cautelare reale (art. 325 cod. proc. pen.), tutti gli argomenti alla base del gravame attengono in realtà alla motivazione del provvedimento, per contro rispondente ai canoni della logica e della congruità, senza che nessuno di essi dia conto di motivazione inesistente, o solo apparente, tale da ricadere nell’area della violazione di legge. Il tribunale ha ritenuto infatti di aderire all’indirizzo giurisprudenziale di questa corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui l’avvenuto rinvio a giudizio dell’indagato, è preclusivo, in sede di riesame, della proposizione della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti.
2.1 Sulla scia della pronuncia a sezioni unite secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Cass. Sez. U, 7/2000), questa corte ha escluso, con plurime pronunce, la proponibilità in sede di riesame della questione relativa alla sussistenza del fumus qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, stante l’ontologica diversità, e quindi la non omologabilità, delle regole relative alle misure cautelari personali a quelle riguardanti le misure cautelari reali (Cass. 30596/2009; 29884/2007; 805/2003; 4906/1998). E’ stato infatti condivisibilmente argomentato che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/1996 sulla necessaria valutazione, pur dopo il rinvio a giudizio dell’imputato, dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’imposizione di misure cautelari personali, analoga regola non si applica allorchè si tratti di valutare il fumus commissi delicti richiesto per le misure cautelari di carattere reale, stanti le difformità sostanziali dei due generi di restrizione – personale e patrimoniale – e dei presupposti che le legittimano, in applicazione del principio consolidato, secondo cui il fumus di un illecito penale, configurabile nei fatti ricostruiti dall’accusa, non coincide con la gravità di un quadro indiziario indicativo dell’alta probabilità di commissione del reato da parte del soggetto, con la conseguenza che il vaglio operato nel decreto dispositivo del giudizio costituisce garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di benì (Cass. 805/2003).
3. Ne consegue, nel caso di specie, l’irrilevanza, correttamente ritenuta nell’ordinanza impugnata, dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S. per mancanza dei gravi indizi di reato, tra l’altro in epoca antecedente al rinvio a giudizio, non essendo necessario, in tema di misure cautelari reali, alla stregua di quanto sopra, il raggiungimento della soglia di gravità indiziaria.
4. La doglianza sul periculum in mora, per asserita assenza di sperequazione tra il reddito conseguito dalla famiglia S. e il prezzo dell’immobile, è da un lato aspecifica, dall’altro comunque inammissibile, anche perchè esulante dall’area della violazione di legge, a fronte di specifica e puntuale indicazione, nel provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali il reddito familiare dell’indagato doveva ritenersi sproporzionato per difetto rispetto all’acquisto dell’immobile (reddito complessivo di poco più di L. 82 milioni in un decennio, a fronte di un prezzo di acquisto del bene di oltre L. 36 milioni, in presenza delle esigenze di mantenimento di tre figli minori, dei costi di ristrutturazione dell’immobile e della circostanza che nel 1999 lo S. aveva acquistato un’autovettura per il prezzo di Euro 38.734,27 pari circa al reddito da lui conseguito negli anni 1996 e 2002).
5. Al rigetto del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 27-02-2013, n. 9429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 15.5.2012 il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame interposta da L.A., avverso l’ordinanza di misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari in data 30.4.2012 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, 2, 3 e 4 essendo stato ritenuto associato della compagine criminosa facente capo alla famiglia XXX, operante dal 2009 e fino al 1.9.2011 sul mercato degli stupefacenti sulla piazza di Andria. L’esistenza dell’associazione veniva desunta dagli inquirenti non solo dai contributi informativi dei due collaboratori di giustizia già facenti parte del clan Pistillo (clan dapprima operante in collaborazione con il gruppo XXX e poi in contrapposizione) D.C.G. e D.C.L., ma anche e soprattutto all’esito di attività investigativa, fatta di controllo del territorio attraverso videoregistrazioni, sequestri di sostanza stupefacente sia in luoghi di deposito che sulla persona degli acquirenti, subito dopo l’acquisto, controllo a distanza della piazza Manfredi di Andria, dove veniva facilmente colta un’attività intensa di commercio dello stupefacente attraverso il coinvolgimento di più soggetti con vari ruoli (pusher, guide, pali, vedette, traghettatori). Tale realtà veniva ritenuta significativa di una organizzazione di uomini e mezzi destinata stabilmente alla diffusione in piazza Manfredi e zona circostante, facente capo a P.L. ed ai suoi figli.
Il Tribunale a quo rilevava poi quanto al compendio gravemente indiziario a carico del prevenuto, che ricorrevano: 1) l’esito di riprese sui luoghi dello spaccio, da cui risultava che il L. aveva uno stabile legame con il gruppo XXX, a cui consegnava ogni giorno il ricavato dell’attività di cessione a terzi dello stupefacente e con cui collaborava anche come traghettatore, nel senso che indicava ai potenziali acquirenti dove rivolgersi per gli acquisti; 2) l’intervenuta ripresa di un passaggio di denaro da L.V. a L.A., il che dimostrava come in assenza di componenti della famiglia XXX. l’indagato aveva il compito di raccogliere il ricavato dell’attività di spaccio; 3) le dichiarazioni di D.C.G., secondo cui i fratelli L. avevano già svolto attività di collaborazione nello spaccio degli stupefacenti, nell’ambito dell’associazione in cui aveva operato D.C., passando poi nelle fila dei P., per spacciare per loro conto nelle piazze di Andria.
Secondo il tribunale il fatto che l’indagato sia stato visto con continuità ad operare per conto del gruppo, veniva considerata circostanza ad attitudine dimostrativa del collegamento stabile, a sua volta fonte di pericolo per la collettività e significativo dell’inadeguatezza di forme più tenui di coercizione personale, attesa la peculiare natura del reato in contestazione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato per dedurre inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. La difesa fa rilevare che non è stato chiarito se l’ordinanza emessa dal gip di Bari sia un’ordinanza confermativa ex art. 27 cod. proc. pen. della ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Trani che convalidò un decreto di fermo D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 77 ovvero se costituisca un’ordinanza autonoma. Se si dovesse trattare di ordinanza confermativa , la difesa fa rilevare che si verserebbe nella violazione dell’art. 291 e art. 292 cod. proc. pen., lett. c) mentre se si trattasse di ordinanza autonoma, mancherebbe l’interrogatorio di garanzia prescritto a pena di nullità. In particolare sostiene la difesa che contrariamente a quanto ritenuto dal gip di Trani, l’ipotesi prevista nell’art. 77 legge citata non ha introdotto una nuova ipotesi di fermo, per cui rimangono inalterati i presupposti previsti per il fermo (gravi indizi e pericolo di fuga) ma sarebbero derogati solo i limiti di pena richiamati dall’art. 384 cod. proc. pen.. Il gip di Trani in quanto incompetente poteva emettere ordinanza custodiale solo riconoscendo la sussistenza dell’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.; ma il gip di Trani non avrebbe speso alcuna parola per giustificare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sulla falsa presupposizione che nell’Ipotesi del D.Lgs. citato, art. 77, non sarebbe più previsto il pericolo di fuga come requisito di ammissibilità del fermo. Non sarebbe neppure stato motivato sul decorso del tempo dalla commissione del reato, quindi nulla sarebbe stato detto sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.
Quanto poi alla seconda ordinanza, se è regolata dall’art. 27 cod. proc. pen. verrebbe travolta dai vizi dell’atto che la legittima, attesa la mancanza del requisito dell’urgenza; laddove si dovesse trattare di ordinanza autonoma rileverebbe l’omesso interrogatorio dell’indagato.
3. Nelle more della trattazione è stata depositata memoria con cui sono stati sviluppati motivi aggiunti con cui viene censurata la carenza motivazionale dell’ordinanza cautelare, basandosi solo sulle dichiarazioni del pentito D.C. che non è riscontrato da alcun elemento che supporti il substrato organizzativo del gruppo.
Mancherebbe prova sull’esistenza di un nucleo stabile ed organizzato a cui il singolo abbia contezza di appartenere.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perchè il motivo di diritto sviluppato è manifestamente infondato. I motivi aggiunti sono inammissibili non solo perchè vertenti su profili non trattati nel ricorso, ma perchè a loro volta del tutto privi di fondatezza.
Quanto al motivo di procedura dedotto, deve essere ricordato che il prevenuto venne sottoposto a fermo di Pg nella città di Andria, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 77 che dispone che "nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4 (L. n. 575 del 1965 ndr) il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 384 c.p.p., purchè si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 cod. pen. proc.". Detta previsione non autorizza il fermo a prescindere dal pericolo di fuga (Sez. 2^, 17.7.2012, n. 29911), poichè se così non fosse entrerebbe in conflitto con il principio costituzionale dell’art. 13 Cost. che attribuisce alla Polizia giudiziaria un potere limitato e temporaneo in materia di libertà personale, ancorato a casi eccezionali ed urgenti. Il gip di Trani convalidava il fermo riconoscendo il pericolo di fuga ed emetteva la misura cautelare, dopo di che dichiarava la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti al gip di Bari che nel termine previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. emetteva il provvedimento cautelare oggetto di impugnazione avanti al tribunale del riesame. Il fatto che il primo gip non abbia motivato sul pericolo di fuga non ha ricadute sul provvedimento adottato dal giudice competente per il merito, bensì sul provvedimento di fermo che non è oggetto di impugnazione e che costituisce provvedimento autonomo. La misura emessa da quest’ultimo giudice non doveva essere accompagnata da un nuovo interrogatorio di garanzia, così come affermato da questa Corte : è stato infatti detto che conserva piena efficacia l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, tant’è che il succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli art. 294 e 302 cod. proc. pen. (Sez. 5, 27/10/2009 n. 3399).
Nella ordinanza emessa dal gip di Bari e confermata dal Tribunale del riesame è stato dato conto del tessuto motivazionale; i giudici della cautela hanno correttamente interpretato gli elementi indizianti, adeguatamente coordinandoli in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale è risultata dotata di plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che sono stati ritenuti conducenti, con elevato grado di probabilità, quanto al tema dell’indagine concernente la ritenuta attività di commercio di stupefacente nell’ambito di un chiaro movente disegno associativo.
Il fattore della distanza temporale dei fatti è stata correttamente ritenuto non decisivo in senso difensivo, avendosi riguardo ad attività altamente professionale del traffico di droga e dell’attività di spaccio e considerati gli stretti collegamenti con i vertici del presunto sodalizio, perdurante fino al 2011.
Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 136/2000.
A cura della cancelleria deve essere trasmessa copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.